Bruxelles, 13.8.2020

COM(2020) 370 final

2020/0173(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Linea di bilancio 02 04 77 03 - Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il progetto di decisione del Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE "sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà". Questo è necessario per consentire agli Stati EFTA-SEE di continuare a partecipare all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa (di seguito "azione preparatoria") nell'esercizio finanziario 2020.

Dato che il Liechtenstein e l'Islanda non hanno manifestato interesse a partecipare all'azione preparatoria, il progetto di decisione del Comitato misto SEE riguarda soltanto la Norvegia.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'accordo SEE prevede all'articolo 78 che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'UE nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico. La Commissione, che attualmente finanzia esclusivamente attività di ricerca e sviluppo civili o a duplice impiego attraverso il programma Orizzonte 2020, ritiene che l'azione preparatoria costituisca uno strumento fondamentale per verificare il valore aggiunto della ricerca nel settore della difesa finanziata dal bilancio dell'UE. 

La Norvegia ha già partecipato all'azione preparatoria nel precedente anno 2019. Inoltre, già nel 2014 i) la Norvegia ha concluso un accordo di cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa e ii) la direttiva collegata sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza (2009/81/CE) è stata integrata nell'accordo SEE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La ricerca collaborativa sulle tecnologie, sui prodotti e sui servizi innovativi nel settore della difesa risulta fondamentale per salvaguardare la competitività a lungo termine di tale settore e, in ultima analisi, l'autonomia strategica dell'Europa. La cooperazione con la Norvegia offre quindi un contributo positivo alle iniziative dell'UE in questo campo.

La Commissione riconosce che l'azione preparatoria rientra nell'ambito delle sue politiche in materia di mercato interno, industria e ricerca. Un ulteriore approfondimento della cooperazione in questo settore è pertanto conforme agli obiettivi dell'accordo SEE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dall'articolo 58, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 110, paragrafo 1, e dall'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 1 , in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio 2 , relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo SEE, a norma del quale spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia proseguire la cooperazione in materia di ricerca nel settore della difesa con gli Stati EFTA-SEE attraverso la loro partecipazione a un'azione preparatoria finanziata dal bilancio dell'UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del proprio obiettivo, ossia intensificare e ampliare la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti dall'accordo SEE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La Norvegia contribuirà finanziariamente alla linea di bilancio 02 04 77 03: "Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa". L'importo esatto sarà determinato una volta adottata la presente decisione del Consiglio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

In linea con la politica di bilancio dell'UE, la partecipazione a un'attività dell'Unione europea può aver luogo solo dopo il pagamento del corrispondente contributo finanziario. Il pagamento può tuttavia essere effettuato una volta adottata la presente proposta di decisione del Consiglio e dopo che la successiva richiesta di fondi dell'UE formulata dalla Commissione europea sia stata presentata agli Stati EFTA-SEE.

Pertanto, per coprire il periodo compreso tra gennaio 2020 e il ricevimento del rispettivo pagamento, il progetto di decisione del Comitato misto è applicabile retroattivamente dal gennaio 2020.

La retroattività non pregiudica i diritti e gli obblighi delle persone interessate e rispetta il principio del legittimo affidamento.

2020/0173 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Linea di bilancio 02 04 77 03 - Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 3 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 4 , in particolare l'articolo 58, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 110, paragrafo 1, e l'articolo 181,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 5 ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.

(3)Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)Gli Stati EFTA continuano a partecipare alle attività dell'Unione connesse alla linea di bilancio 02 04 77 03 (Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa), iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020.

(5)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa proseguire dal 1° gennaio 2020.

(6)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà dovrà basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(3)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(4)    GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(5)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

Bruxelles, 13.8.2020

COM(2020) 370 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà



(Linea di bilancio 02 04 77 03 - Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa)


ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. […]

del […]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal suo bilancio generale relative all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa.

(2)È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 13, lettera a), del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini "e 2019" sono sostituiti da ", 2019 e 2020".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 1*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Fatto a Bruxelles, il

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   I segretari

   del Comitato misto SEE

(1) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]