Bruxelles, 7.8.2020

COM(2020) 360 final

2020/0165(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea (UE) il 31 gennaio 2020. Conformemente all'accordo di recesso 1 , è ora ufficialmente un paese terzo rispetto all'UE.

Tuttavia l'UE e il Regno Unito hanno concordato un periodo di transizione fino alla fine del 2020 durante il quale, fra l'altro, la normativa dell'UE sull'IVA continuerà ad applicarsi al Regno Unito 2 .

Dal 1° gennaio 2021 la normativa dell'UE sull'IVA non si applicherà più al Regno Unito. Tuttavia, sulla base del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord 3 (qui di seguito "il protocollo"), che è parte dell'accordo di recesso, l'Irlanda del Nord rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA relativa ai beni per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Per quanto riguarda i servizi, invece, l'Irlanda del Nord è considerata, insieme al resto del Regno Unito, esterna all'UE.

Ne consegue inevitabilmente un sistema di IVA duplice o misto in Irlanda del Nord, in base al quale le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni situati in Irlanda del Nord, secondo le norme relative al luogo di cessione delle operazioni imponibili di cui al titolo V della direttiva IVA 4 , sono soggetti alle norme armonizzate dell'UE, mentre le prestazioni di servizi effettuate nello stesso territorio non sono soggette al sistema IVA dell'UE.

Affinché il sistema IVA dell'UE funzioni adeguatamente è essenziale che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) elencati all'articolo 214 siano identificati ai fini dell'IVA conformemente alle norme dell'UE. Ciò è necessario anche per garantire il corretto funzionamento dei regimi speciali facoltativi per i soggetti passivi che prestano servizi a persone non soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni.

In quest'ottica è importante che tali soggetti passivi (e, se del caso, gli enti non soggetti passivi) siano identificati nell'Irlanda del Nord mediante un numero distinto di identificazione IVA dell'UE, accordato in conformità delle norme dell'UE e diverso da qualsiasi numero di identificazione IVA del Regno Unito (che inizia con "GB") che sarà attribuito conformemente alla normativa del Regno Unito. È possibile che tale numero di identificazione IVA dell'UE debba essere attribuito in aggiunta al numero di identificazione IVA applicato nel Regno Unito qualora, ad esempio, un'impresa fornisca sia beni che servizi nell'Irlanda del Nord.

Per le imprese, in particolare quelle attive negli scambi di beni da e verso l'Irlanda del Nord, dovrebbe essere chiaro e comprensibile quali siano le norme applicabili, ossia quelle in vigore nell'UE o quelle applicabili nel Regno Unito. Il numero di identificazione IVA dell'UE svolge un ruolo importante nel funzionamento del sistema IVA dell'UE, ad esempio per giustificare l'esenzione per le cosiddette "cessioni intracomunitarie" di beni (attraverso il sistema VIES), al fine di determinare le procedure di rimborso dell'IVA applicabili (sistema di rimborso dell'IVA dell'UE 5 o tredicesima direttiva 6 ), l'IVA di gruppo, le operazioni triangolari e le operazioni a catena ("operatore intermedio"), il regime di call-off stock, il "regime doganale 42", la "rete di sicurezza" (luogo di acquisto intracomunitario nello Stato membro che ha attribuito l'IVA).

Si propone pertanto che i numeri di identificazione IVA nell'Irlanda del Nord abbiano il prefisso specifico "XI". È necessario un nuovo prefisso specifico dal momento che l'Irlanda del Nord non ha uno specifico codice ISO 3166 - alfa 2, usato per determinare i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell'UE come previsto all'articolo 215 della direttiva IVA. Tuttavia, l'ISO prevede la possibilità di usare codici "X" per i territori che non hanno un codice specifico; pertanto il codice "XI" costituisce una scelta logica.

Si noti che, sebbene l'articolo 214 della direttiva IVA preveda un obbligo generale di identificazione dei soggetti passivi dell'IVA (e, se del caso, degli enti non soggetti passivi), esiste anche la possibilità, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 272 della direttiva IVA, di escludere alcuni soggetti passivi da questo e altri obblighi. Di conseguenza il Regno Unito potrebbe decidere di limitare l'identificazione usando il prefisso specifico per gli operatori nell'Irlanda del Nord che sono effettivamente impegnati in scambi di beni intra-UE ed escludere, ad esempio, le imprese che forniscono beni solo a livello nazionale.

Come già indicato, il numero di identificazione IVA (con il prefisso nazionale corretto) svolge un ruolo importante negli scambi intra-UE. Un numero di identificazione IVA valido, con il prefisso corretto, costituisce ora una condizione sostanziale al fine di applicare l'esenzione di cui all'articolo 138 della direttiva IVA alle cosiddette cessioni intracomunitarie di beni. È inoltre necessario che i richiedenti possano accedere al sistema di rimborso dell'IVA dell'UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'uso proposto del codice "XI" è coerente con il suo uso previsto a fini doganali e delle accise in relazione all'Irlanda del Nord.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con l'attuazione generale del protocollo, al fine di garantire una preparazione tempestiva e ordinata della posizione particolare dell'Irlanda del Nord dopo il recesso del Regno Unito dall'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La direttiva modifica la direttiva IVA sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In virtù del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

I regimi IVA relativi all'Irlanda del Nord, per loro natura, non possono essere decisi dai singoli Stati membri. Inoltre, l'IVA è un'imposta armonizzata a livello di UE e, pertanto, qualsiasi iniziativa volta a introdurre un codice specifico da usare per il sistema IVA dell'UE in relazione all'Irlanda del Nord necessita di una proposta di modifica della direttiva IVA presentata dalla Commissione.

Proporzionalità

La proposta, per quanto riguarda l'introduzione del codice speciale per l'Irlanda del Nord, è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico dopo il recesso del Regno Unito dall'UE. Come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare gli aspetti pratici della specifica situazione dell'Irlanda del Nord nel sistema IVA dell'UE senza una proposta di modifica della direttiva IVA.

Scelta dell'atto giuridico

Si propone una direttiva al fine di modificare la direttiva IVA.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione.

Si ricorda a tale proposito che, in conformità dell'articolo 8, secondo comma, del protocollo, le entrate risultanti da operazioni imponibili nell'Irlanda del Nord non sono versate all'UE.

2020/0165 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 7 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 8 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 9 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 31 gennaio 2020 sulla base dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (qui di seguito "accordo di recesso"). L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data la normativa dell'Unione in materia di imposta sul valore aggiunto (qui di seguito "normativa dell'Unione sull'IVA") continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Dopo il periodo di transazione, la normativa dell'Unione sull'IVA non si applicherà più al Regno Unito e nel Regno Unito.

(2)Tuttavia, in conformità dell'articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (qui di seguito "protocollo"), che è parte dell'accordo di recesso, la normativa dell'Unione sull'IVA continuerà ad applicarsi nell'Irlanda del Nord 10 dopo il periodo di transizione per quanto riguarda i beni, al fine di evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord.

(3)Di conseguenza, i soggetti passivi e alcuni enti non soggetti passivi saranno soggetti alla normativa dell'Unione sull'IVA per le operazioni in beni nell'Irlanda del Nord, mentre saranno soggetti alla normativa del Regno Unito sull'IVA per tutte le altre operazioni nel Regno Unito, anche nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(4)Ai fini dell'adeguato funzionamento del sistema IVA dell'Unione, è essenziale che sia attribuito un numero IVA distinto a ogni soggetto passivo che effettua cessioni di beni nell'Irlanda del Nord o acquisti intracomunitari di beni (compresi gli enti non soggetti passivi) di cui all'articolo 214, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio 11 , o a ogni soggetto passivo ai fini dell'uso dei regimi speciali facoltativi per i soggetti passivi che prestano servizi a persone non soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni.

(5)Pertanto è opportuno che siano introdotti nell'Irlanda del Nord numeri di identificazione IVA distinti con un prefisso specifico per distinguere tra i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi le cui operazioni in beni che avvengono nell'Irlanda del Nord sono soggette alla normativa dell'Unione sull'IVA, da un lato, e le persone che effettuano altre operazioni per le quali sono identificate ai fini dell'IVA nel Regno Unito, dall'altro.

(6)Di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell'Unione sono basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 relativo ai singoli paesi. L'Irlanda del Nord non ha un codice specifico nell'ambito di tale sistema, ma l'ISO prevede la possibilità di usare codici "X" per i territori che non hanno un codice specifico. Di conseguenza è opportuno proporre il codice "XI" per l'Irlanda del Nord.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 215 della direttiva 2006/112/CE è aggiunto il seguente terzo comma:

Per l'Irlanda del Nord è usato il prefisso "XI".

Articolo 2

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 66I del 12.11.2019, pag. 1).
(2)    Si vedano gli articoli 126 e 127 dell'accordo di recesso.
(3)    GU C 384I del 12.11.2019, pag. 92.
(4)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(5)    Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).
(6)    Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).
(7)    GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(8)    GU C , , pag. .
(9)    GU C , , pag. .
(10)    Fatto salvo il consenso democratico di cui all'articolo 18 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, sulla proroga dell'applicazione dell'articolo 8 del medesimo.
(11)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).