COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.8.2020
COM(2020) 357 final
2020/0164(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio che adotta le posizioni che l'Unione deve assumere in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" riguardo all'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) relativo al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), intende contribuire alla progressiva integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica tra la Georgia e l'Unione europea ("le Parti"). L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
2.2.Il Comitato di associazione
Il Comitato di associazione, organo istituito dall'accordo, ha il potere, a norma dell'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo, di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
Come stabilito dall'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. Come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato di associazione e dei sottocomitati ("il regolamento interno"), il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Georgia che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato II della decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia, un rappresentante della Commissione europea, o della Georgia, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Alle riunioni parteciperà anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.
A norma dell'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento interno, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del Comitato di associazione e autenticata dai segretari dello stesso Comitato.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
3.1.Atti previsti del Consiglio di associazione
La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione dell'Unione sulla decisione da adottare in sede di Comitato di associazione istituito dall'accordo riguardo all'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) relativo al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi).
L'atto che il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante ai sensi del diritto internazionale in conformità dell'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
L'aggiornamento dell'allegato XIII è necessario per tener conto delle modifiche apportate all'acquis dell'Unione nei settori doganali successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel novembre 2013. La proposta è coerente con gli obblighi delle Parti di cui agli articoli 406 e 418 dell'accordo.
La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione, in particolare la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo nei confronti della Georgia, e contribuisce alla loro attuazione.
Le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto nel 2008 di una valutazione d'impatto ex ante, cui ha fatto seguito nel 2012 la valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale a cura della direzione generale del Commercio della Commissione, utilizzate entrambe nei negoziati relativi all'accordo di libero scambio globale e approfondito. Lo studio sulla fattibilità economica, l'impatto economico generale e le implicazioni di un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Georgia, dell'aprile 2008, ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali non avrebbe avuto alcun impatto negativo sull'Unione, sul suo acquis o sulle sue politiche, prevedendo nel contempo un impatto positivo sullo sviluppo economico della Georgia. La proposta non ha alcun impatto negativo sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione.
Nella fase attuale l'accordo non è soggetto alle procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il Comitato di associazione è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. A norma dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
L'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. Con decisione n. 3/2014, del 17 novembre 2014, il Consiglio di associazione ha delegato il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati relativi alle questioni commerciali al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
Gli atti che il Comitato di associazione deve adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante per le Parti a norma dell'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. Di conseguenza, la posizione che l'Unione deve assumere nel Comitato di associazione UE-Georgia riunito nella formazione "Commercio" deve essere adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2. Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale è assunta una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'agevolazione degli scambi tra le Parti mediante l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) relativo al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV dell'accordo, che tratta di scambi e questioni commerciali. Di conseguenza, l'atto previsto rientra nell'ambito della politica commerciale comune di cui all'articolo 207.
La base giuridica della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.
4.3.Conclusione
La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché l'atto del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" modificherà l'accordo, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.
2020/0164 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2014/494/UE del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (di seguito "l'accordo"), entrato in vigore il 1° luglio 2016.
(2)A norma dell'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
(3)A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
(4)A norma dell'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione, del 17 novembre 2014, il Consiglio di associazione ha delegato il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", nella misura in cui il capo 5 non contiene disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detto allegato.
(5)Nella prossima riunione il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" deve adottare una decisione relativa all'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) relativo al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) dell'accordo.
(6)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", poiché la decisione prevista sarà vincolante per l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione del Comitato di associazione UE-Georgia riunito nella formazione "Commercio", per aggiornare l'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) sulle dogane e la facilitazione degli scambi, si basa sul progetto allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.8.2020
COM(2020) 357 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo
ALLEGATO
Decisione n. .../2020 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione "Commercio"
del xx.xx.2020
relativa alla modifica dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) relativo al capo 5 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare l'articolo 83 e l'articolo 465, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo") è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore nel luglio 2016.
(2)Il preambolo dell'accordo riconosce il desiderio delle Parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento della Georgia e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all'approfondimento dell'associazione politica e alla realizzazione dell'integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo.
(3)A norma dell'articolo 75 dell'accordo, la Georgia ha assunto l'impegno di attuare un ravvicinamento alla legislazione doganale dell'UE nei modi indicati nell'allegato XIII dell'accordo.
(4)Dato che l'acquis dell'UE elencato nell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) ha avuto una notevole evoluzione dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo, tale evoluzione dovrebbe essere rispecchiata nell'allegato XIII dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, e i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il
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Per il Comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio"
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Il presidente
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I segretari
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ALLEGATO
ALLEGATO XIII RELATIVO AL CAPO 5
Ravvicinamento della normativa doganale
Codice doganale
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento, ad eccezione degli articoli 1, 4, dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), degli articoli 53, 81, 82, dell'articolo 87, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), degli articoli da 155 a 157, dell'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 227, dell'articolo 233, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli da 284 a 288, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Le Parti riesaminano il ravvicinamento dell'articolo 210 del codice doganale dell'Unione (regimi speciali) anteriormente alla scadenza del termine fissato per il ravvicinamento di cui sopra.
Le Parti si adoperano al massimo per pervenire al ravvicinamento all'articolo 247.
Transito comune e documento amministrativo unico (DAU)
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni delle suddette convenzioni, anche mediante un'eventuale adesione a dette convenzioni da parte della Georgia, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Franchigie doganali
Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Calendario: il ravvicinamento ai titoli I e II del suddetto regolamento è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento, ad eccezione dell'articolo 26, è effettuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. L'obbligo di ravvicinamento alle disposizioni del regolamento n. 608/2013 di per sé non obbliga in alcun modo la Georgia ad applicare misure nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale non sia tutelato dalle sue disposizioni legislative e regolamentari sostanziali in materia.