COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.8.2020
COM(2020) 355 final
2020/0163(CNS)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie
{SWD(2020) 154 final}
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.8.2020
COM(2020) 355 final
2020/0163(CNS)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie
{SWD(2020) 154 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui fanno parte le Isole Canarie, non autorizzano in linea di principio nessuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Spagna o dagli altri Stati membri. L'articolo 349 TFUE consente l'adozione di misure specifiche nei confronti delle regioni ultraperiferiche dell'UE, in quanto riconosce l'esistenza di vincoli permanenti e combinati che recano grave danno allo sviluppo di queste regioni e incidono sulla loro situazione sociale ed economica.
La proposta riguarda una decisione del Consiglio intesa a sostituire la decisione n. 377/2014/UE del Consiglio del 12 giugno 2014 1 , attualmente in vigore. Tale decisione, adottata sulla base dell'articolo 349 TFUE, autorizza la Spagna ad applicare fino al 31 dicembre 2020 esenzioni o riduzioni dell'imposta "AIEM" (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias) per taluni prodotti fabbricati nelle Isole Canarie.
L'AIEM costituisce un'imposta statale indiretta riscossa in una sola volta sulle forniture di merci nelle Isole Canarie. Le misure specifiche di cui alla decisione n. 377/2014/UE stabiliscono una forma di tassazione differenziata, a beneficio di talune produzioni locali. Tale vantaggio fiscale costituisce un aiuto di Stato, applicato attualmente dalle autorità spagnole a norma della sezione aiuti a finalità regionale del regolamento generale di esenzione per categoria 2 .
Tale misura si prefigge di compensare i produttori delle Isole Canarie per i vincoli permanenti dovuti all'isolamento, alla dipendenza in termini di materie prime ed energia, all'obbligo di costituire scorte, alle dimensioni ridotte del mercato locale e all'attività di esportazione poco sviluppata. Tutti questi vincoli si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente; pertanto, in assenza di misure specifiche, i produttori locali sarebbero meno competitivi rispetto alle controparti dell'Europa continentale, anche tenendo conto dei costi di trasporto delle merci verso le Isole Canarie. Ciò renderebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale. Le misure specifiche sono concepite per rafforzare l'industria locale compensandola per i costi supplementari che deve sostenere, e creando così condizioni di parità.
Il 24 aprile 2019 la Spagna ha presentato alla Commissione la richiesta di prorogare il periodo di applicazione della decisione n. 377/2014/UE.
Per quanto riguarda la richiesta di prorogare il periodo di applicazione della decisione n. 377/2014/UE, la Commissione europea ha avviato uno studio esterno al fine di valutare l'attuale regime e gli effetti potenziali di eventuali opzioni per il periodo successivo al 2020, tra cui l'opzione su cui si basa la presente proposta. Sulla base di tale studio, la Commissione ritiene giustificato concedere la proroga richiesta, con alcune modifiche al regime vigente.
Di conseguenza, la presente proposta prevede l'istituzione del quadro giuridico per l'AIEM dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2027, con una revisione delle disposizioni attuali allo scopo di rendere il regime più flessibile e trasparente.
Le modifiche proposte, rispetto al regime vigente, sono le seguenti:
(a)Revisione dei criteri per l'identificazione dei prodotti ammissibili.
Il regime riveduto propone un nuovo metodo per identificare i prodotti che beneficiano del sostegno del regime fiscale speciale. In luogo dell'approccio attuale, in cui ciascun prodotto specifico è identificato esplicitamente nella decisione (sulla base di una codificazione compresa tra NC4 e TARIC10), la decisione proposta indica soltanto le categorie dei prodotti ammissibili (NC4), mentre i prodotti specifici (NC8 o superiori) sono indicati in dettaglio dalle autorità nazionali nei rispettivi quadri giuridici e amministrativi.
Le autorità spagnole hanno chiesto di ammettere a beneficiare di questa misura 99 categorie di prodotti delle voci del sistema armonizzato 3 , sulla base delle quattro cifre della nomenclatura combinata. La Commissione approva l'elenco compreso nell'allegato I, in quanto tali categorie di prodotti soddisfano i criteri di ammissibilità.
I prodotti sono selezionati sulla base dei criteri seguenti:
–è dimostrata l'esistenza di una produzione locale la cui quota del mercato locale non è inferiore al 5 %;
–è dimostrata l'esistenza di importazioni significative di beni (provenienti, tra l'altro, dalla Spagna continentale e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e la cui quota del mercato locale non è inferiore al 10 %;
–è dimostrata l'esistenza di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali.
Le soglie fissate per le quote di mercato possono subire deroghe solo in circostanze debitamente giustificate, tra cui una produzione ad alto impiego di manodopera; una produzione che per altri motivi rivesta importanza strategica per lo sviluppo locale; una produzione soggetta a fluttuazioni periodiche; una produzione localizzata in zone particolarmente svantaggiate; la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare crisi sanitarie.
(b)Revisione dei meccanismi per stabilire il differenziale massimo consentito.
Il regime riveduto si propone di semplificare le disposizioni concernenti la determinazione di aliquote differenziate, sostituendo i quattro differenti elenchi di prodotti attualmente in vigore con un solo elenco, che preveda un'unica soglia massima consentita del 15 % quale differenziale massimo consentito per tutti i prodotti elencati nell'allegato I della nuova decisione.
Le autorità spagnole decideranno la percentuale appropriata per ciascun prodotto e comunicheranno tale informazione alla Commissione prima dell'entrata in vigore della nuova decisione del Consiglio. Tranne in casi debitamente giustificabili, è tuttavia opportuno applicare il limite quantitativo di 150 milioni di EUR all'anno di mancate entrate.
Questo elenco di prodotti e il differenziale massimo consentito sono destinati a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 349 TFUE, ossia consentire di adottare misure specifiche per tener conto delle peculiarità delle Isole Canarie in quanto regione ultraperiferica dell'UE e, al tempo stesso, evitare distorsioni di concorrenza con modalità che potrebbero compromettere il mercato interno.
(c)Revisione delle disposizioni di controllo.
La presente proposta mira inoltre a ridurre l'onere di frequenti nuove valutazioni e a migliorare l'utilità e l'efficacia delle attività di controllo e valutazione. Suggerisce pertanto una struttura standardizzata di rendicontazione, basata su una serie armonizzata di indicatori comuni a tutte le regioni ultraperiferiche dell'UE che fruiscono di un regime fiscale speciale.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La comunicazione del 2017 "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" 4 ha rilevato che queste regioni devono tuttora far fronte a gravi sfide, molte delle quali sono permanenti. La comunicazione illustra l'approccio della Commissione inteso a sostenere queste regioni per valorizzare le loro risorse, uniche nel loro genere, e individuare nuovi settori che consentano la crescita e la creazione di posti di lavoro.
In questo contesto, l'obiettivo della presente proposta è fornire sostegno alla regione ultraperiferica della Spagna per potenziarne le risorse allo scopo di consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro nel settore locale. La proposta integra il programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) 5 , relativo al sostegno al settore primario e alla produzione di materie prime, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 6 e il finanziamento della dotazione supplementare specifica del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 7 .
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con la strategia 2015 per il mercato unico 8 , nel cui ambito la Commissione si impegna a realizzare un mercato unico più approfondito e più equo di cui beneficeranno tutti i portatori di interessi. Uno degli obiettivi della misura proposta è ridurre i costi supplementari sostenuti dalle imprese nelle regioni ultraperiferiche, un aspetto che impedisce loro una piena partecipazione al mercato unico. Dati i volumi ridotti della produzione in questione, e il limitato ambito di applicazione dell'AIEM sulle sole Isole Canarie, non è previsto alcun impatto negativo sul buon funzionamento del mercato unico.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica è costituita dall'articolo 349 TFUE. Tale disposizione permette al Consiglio di adottare disposizioni specifiche che adeguano l'applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche dell'UE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Solo il Consiglio ha il potere di adottare, sulla base dell'articolo 349 TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche dell'UE al fine di adeguare a tali regioni l'applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, in virtù dell'esistenza di vincoli permanenti aventi un'incidenza sulla loro situazione economica e sociale. Questo vale anche per la concessione di deroghe all'articolo 110 TFUE. La proposta di decisione del Consiglio è quindi conforme al principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. Le modifiche proposte non vanno al di là di quanto è necessario per affrontare le questioni in essere e, in tal modo, realizzare gli obiettivi del trattato di garantire il corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.
•Scelta dell'atto giuridico
Si propone una decisione del Consiglio per sostituire la decisione n. 377/2014/UE del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
L'ambito di applicazione del regime AIEM soddisfa adeguatamente le esigenze degli operatori economici interessati. La logica del regime speciale AIEM consiste nel sostenere i prodotti locali, riducendo il divario di competitività dei prodotti locali nei confronti di quelli provenienti dall'esterno delle isole, provocato dai costi di produzione supplementari derivanti dai vincoli permanenti che interessano le Isole Canarie. Il regime AIEM compensa solo una parte dei costi supplementari stimati. In media la riduzione dell'aliquota corrisponde solo a un quarto dei costi supplementari, ma in termini monetari la compensazione totale, misurata in relazione all'imposta totale applicata alle importazioni, è pari soltanto al 14 % dei costi supplementari complessivi. Di conseguenza l'AIEM attenua il declino dell'industria locale nelle Isole Canarie, anziché stimolare vigorosamente lo sviluppo e la crescita.
I risultati dell'analisi dei dati quantitativi effettuata dallo studio esterno suggeriscono che, in assenza del sostegno AIEM, le prestazioni dei settori produttivi locali sarebbero state sensibilmente peggiori. Teoricamente, circa un terzo del valore dei prodotti che hanno beneficiato del sostegno AIEM (approssimativamente 570 milioni di EUR) è imputabile al meccanismo di aliquote differenziate, con effetti positivi sull'occupazione - che dal 2014 in poi ha registrato un incremento di quasi 2 000 unità nei settori AIEM - e sul numero di imprese attive, che nello stesso periodo è cresciuto di circa 300 unità. Non vi sono prove di benefici sul valore totale degli investimenti e sulla diversificazione delle produzioni. In termini di efficienza la prestazione del regime speciale è generalmente positiva, con un rapporto di quasi 1:3 fra il "costo" della misura (il mancato gettito fiscale) e la produzione locale supplementare che esso rende probabilmente possibile.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nel complesso, circa 120 portatori di interessi sono stati interpellati nel quadro dello studio esterno, per corroborare l'analisi del regime vigente. Il programma di colloqui ha interessato i pertinenti servizi della Commissione e i rappresentanti della Spagna.
Per questa consultazione, si è cercato di estendere adeguatamente la platea dei portatori di interessi e di mantenerla equilibrata, inserendovi sia i rappresentanti dei settori produttivi locali - ossia i beneficiari dei regimi speciali - sia i settori del commercio e dei servizi che sono direttamente o indirettamente colpiti da tali regimi.
•Valutazione d'impatto
La preparazione di questa iniziativa avviene secondo una modalità "back-to-back": una valutazione ex post dell'attuale regime seguita da una valutazione prospettica. Tale valutazione, riguardo ai potenziali effetti di una prosecuzione dell'attuale regime e di un suo eventuale cambiamento, è stata riportata in un documento analitico comprendente un allegato di valutazione. Il documento si basa su uno studio esterno e le informazioni sono fornite dallo Stato membro.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il controllo dell'attuazione e del funzionamento della deroga continuerà ad essere compito, come già sinora, delle autorità spagnole e della Commissione.
Entro il 30 settembre 2025 le autorità spagnole dovranno presentare una relazione per il periodo 2019-2024, nella quale saranno comprese le informazioni seguenti: informazioni sui costi supplementari connessi alla produzione; distorsioni economiche e impatti sul mercato; informazioni utili alla valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della coerenza con le altre politiche dell'UE; e infine informazioni sulla legislazione, ovvero se questa continui a essere pertinente e se mantenga il valore aggiunto dell'UE.
L'esercizio di rendicontazione dovrebbe puntare a raccogliere i contributi di tutti i portatori di interessi pertinenti per quanto riguarda il livello e l'andamento dei costi di produzione supplementari e dei costi di conformità sostenuti dagli stessi, nonché eventuali casi di distorsione del mercato.
A garanzia del fatto che le informazioni raccolte dalle autorità spagnole contengano i dati necessari alla Commissione per prendere una decisione informata sulla validità e sostenibilità del regime in futuro, la Commissione stessa redigerà linee guida specifiche in merito alle informazioni richieste. Nella misura del possibile, le linee guida saranno comuni ad altri regimi simili applicati nelle regioni ultraperiferiche dell'UE, disciplinati da analoga normativa.
Ciò consentirà alla Commissione di valutare se ancora permangano le ragioni che giustificano la deroga, se l'agevolazione fiscale concessa dalla Spagna sia ancora proporzionata e se siano possibili misure alternative rispetto ad un sistema di deroga fiscale, tenuto conto della dimensione internazionale di tali misure.
La struttura e i dati richiesti nella relazione di controllo sono riportati nell'allegato II della proposta. Quando le autorità spagnole presenteranno la relazione di controllo, la Commissione valuterà gli effetti delle aliquote differenziate, nonché i cambiamenti necessari.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Questa parte non è applicabile dato che gli articoli sono di immediata comprensione.
2020/0163 (CNS)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo 9 ,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 349 TFUE, il Consiglio, tenendo conto dei vincoli socioeconomici e strutturali delle regioni ultraperiferiche, tra cui la loro lontananza, l'insularità, le piccole dimensioni, una topografia difficile, come pure la dipendenza economica da alcuni prodotti, adotta misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, nonché delle politiche comuni, a tali regioni.
(2)È pertanto opportuno adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato a tali regioni. Esse devono tenere conto delle speciali caratteristiche e dei vincoli di tali regioni, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, comprendente anche il mercato interno e le politiche comuni.
(3)La dipendenza economica delle Isole Canarie dal settore dei servizi e in particolare dal turismo, come testimonia la quota del PIL della regione legata a tale settore, costituisce uno svantaggio significativo. Tale settore svolge, nell'economia delle Isole Canarie, un ruolo notevolmente più importante del settore industriale.
(4)L'isolamento e l'insularità, caratteristici di un arcipelago, ostacolano la libera circolazione di persone, beni e servizi e rappresentano, il secondo principale svantaggio per le Isole Canarie. La posizione geografica delle isole ne accentua la dipendenza dai trasporti aerei e marittimi. I trasporti necessari per arrivare, partire e muoversi su queste isole remote aumentano ulteriormente i costi di produzione per le industrie locali. I costi di produzione sono più elevati, dato che tali modi di trasporto sono meno efficienti e più onerosi del trasporto stradale o ferroviario.
(5)A causa di tale isolamento, anche la dipendenza delle isole dalle importazioni di materie prime e di energia, l'obbligo di costituire scorte e le difficoltà a procurarsi attrezzature di produzione comportano costi di produzione più elevati.
(6)Le dimensioni ridotte del mercato e il basso livello delle esportazioni, la frammentazione geografica dell'arcipelago e l'obbligo di mantenere linee di produzione diversificate e di volume modesto per soddisfare il fabbisogno di un mercato ridotto, limitano le possibilità di realizzare economie di scala.
(7)Nelle Isole Canarie l'acquisto di servizi specializzati e di manutenzione, nonché la formazione di dirigenti e tecnici delle imprese o le possibilità di subappalto risultano spesso più ardui o più onerosi, così come la promozione delle attività delle imprese fuori dal mercato regionale. Inoltre, metodi di distribuzione limitati comportano un eccesso di scorte.
(8)Per quanto riguarda l'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti industriali e il trattamento dei rifiuti tossici danno luogo a maggiori costi ambientali. Tali costi sono più elevati in quanto non esistono impianti di riciclaggio, tranne che per taluni prodotti, e i rifiuti devono essere trasportati e trattati fuori dalle Isole Canarie.
(9)Un attento esame della situazione conferma la necessità di approvare la richiesta della Spagna di rinnovare l'autorizzazione relativa all'applicazione di un'imposta a un elenco di prodotti di fabbricazione locale per i quali si possono ottenere esenzioni.
(10)L'imposta AIEM è intesa a conseguire l'obiettivo dello sviluppo autonomo dei settori di produzione industriale delle Canarie e della diversificazione dell'economia di queste isole.
(11)La decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002, adottata in base all'articolo 299 del trattato CE, ha inizialmente autorizzato la Spagna ad applicare esenzioni dall'imposta "AIEM" (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias) o riduzioni della stessa a taluni prodotti di fabbricazione locale delle Isole Canarie fino al 31 dicembre 2011. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni o riduzioni d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali.
(12)La decisione n. 895/2011/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, ha modificato la decisione 2002/546/CE del Consiglio, prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2013.
(13)La decisione n. 1413/2013/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2014.
(14)La decisione n. 377/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014, ha autorizzato la Spagna ad applicare esenzioni dall'imposta cosiddetta AIEM, o riduzioni della stessa, per taluni prodotti fabbricati localmente nelle Isole Canarie fino al 31 dicembre 2020. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d'imposta.
(15)Il differenziale massimo delle aliquote, applicabile ai prodotti industriali in questione, è del 15 %. Conformemente al principio di sussidiarietà, le autorità spagnole decideranno la percentuale appropriata per ciascun prodotto. L'aliquota differenziata autorizzata non dovrebbe superare i costi supplementari dimostrati. Tranne in casi debitamente giustificabili, è tuttavia opportuno applicare a questo vantaggio fiscale un limite di 150 milioni di EUR all'anno.
(16)Conformemente al principio di sussidiarietà e allo scopo di garantire flessibilità, le autorità spagnole possono modificare l'elenco dei prodotti e l'aliquota differenziata autorizzata, per rispecchiare il livello effettivo dei costi supplementari sostenuti per produrre tali beni nelle Isole Canarie. In tale contesto per le autorità spagnole dovrebbe essere possibile applicare aliquote differenziate inferiori e introdurre, se necessario, un'imposizione minima per prodotti specifici, a condizione che qualsiasi modifica sia conforme agli obiettivi dell'articolo 349 TFUE. Qualsiasi modifica all'elenco dei prodotti dovrebbe basarsi sui criteri di ammissibilità seguenti: è dimostrata l'esistenza di una produzione locale la cui quota del mercato locale non è inferiore al 5 %; è dimostrata l'esistenza di importazioni significative di beni (provenienti, tra l'altro dalla Spagna continentale e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e la cui quota del mercato locale non è inferiore al 10 %; è dimostrata l'esistenza di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali.
(17)Le soglie fissate per le quote di mercato possono subire deroghe solo in circostanze debitamente giustificate, tra cui: una produzione ad alto impiego di manodopera; una produzione che per altri motivi rivesta importanza strategica per lo sviluppo locale; una produzione soggetta a fluttuazioni periodiche; una produzione localizzata in zone particolarmente svantaggiate; la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare crisi sanitarie. Per le autorità spagnole dovrebbe essere possibile modificare l'elenco dei prodotti e la relativa aliquota differenziata autorizzata, a condizione che qualsiasi modifica sia conforme agli obiettivi dell'articolo 349 TFUE.
(18)Le finalità dell'imposta e i requisiti per l'assegnazione del gettito dell'AIEM rispecchiano a livello nazionale gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle Isole Canarie. L'integrazione del gettito di tale imposta nelle risorse del regime economico e fiscale delle Isole Canarie e la sua assegnazione a una strategia di sviluppo socioeconomico della regione che comporti la promozione delle attività locali costituisce un obbligo giuridico.
(19)Le esenzioni dall'imposta AIEM o le riduzioni della stessa dovrebbero applicarsi per sette anni. Per consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano ad essere soddisfatte, è opportuno che la Spagna presenti alla Commissione una relazione di controllo entro il 30 settembre 2025.
(20)La presente decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le autorità spagnole sono autorizzate a stabilire, per i prodotti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I, fabbricati localmente nelle Isole Canarie, esenzioni totali dall'imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)" o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2027. Tali esenzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle Isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.
2. L'applicazione delle esenzioni totali o delle riduzioni di cui al paragrafo 1 non comporta differenze superiori al 15 % per i prodotti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.
La Spagna assicura che le esenzioni o le riduzioni applicate ai prodotti non superino la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività locali. L'aliquota differenziata autorizzata non supera i costi supplementari dimostrati.
3. Tranne in casi debitamente giustificabili, a questo vantaggio fiscale si applica un limite di 150 milioni di EUR all'anno.
Articolo 2
I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione sono selezionati tenendo conto dei criteri seguenti:
a) è dimostrata l'esistenza di una produzione locale, la cui quota del mercato locale non è inferiore al 5 %;
b) è dimostrata l'esistenza di importazioni significative di beni (provenienti, tra l'altro dalla Spagna continentale e da altri Stati membri) che potrebbe compromettere il mantenimento della produzione locale e la cui quota del mercato locale non è inferiore al 10 %;
c) è dimostrata l'esistenza di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei costi della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali.
Le soglie fissate per le quote di mercato, di cui alle lettere a) e b), possono subire deroghe solo in circostanze debitamente giustificate, tra cui:
i) una produzione ad alto impiego di manodopera;
ii) una produzione che per altri motivi rivesta importanza strategica per lo sviluppo locale;
iii) una produzione soggetta a fluttuazioni periodiche;
iv) una produzione localizzata in zone particolarmente svantaggiate;
v) la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare crisi sanitarie.
Articolo 3
Entro il 1° gennaio 2021 le autorità spagnole comunicano alla Commissione l'elenco iniziale dei prodotti cui si applicano esenzioni o riduzioni. Tali prodotti rientrano nelle categorie di prodotti di cui all'allegato I della presente decisione. Le autorità spagnole possono apportare modifiche all'elenco dei prodotti, a condizione che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione.
Articolo 4
Entro il 30 settembre 2025 al più tardi, la Spagna presenta alla Commissione una relazione per consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l'autorizzazione stabilite all'articolo 1 della presente decisione continuano ad essere soddisfatte. La relazione deve contenere le informazioni richieste nell'allegato II.
Articolo 5
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Articolo 6
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.8.2020
COM(2020) 355 final
ALLEGATI
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie
{SWD(2020) 154 final}
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo le categorie di prodotti delle voci del sistema armonizzato
Agricoltura, allevamento, silvicoltura e pesca
0203 0204 0207 0407 0603 0701 0703 0706 0708 0810
Industria estrattiva
2516 6801 6802 6810
Materiali da costruzione
2523 3816 3824 6809 7006 7007 7008 7009 7010
Sostanze chimiche
2804 2807 2811 2828 2853 3102 3105 3208 3209 3212 3213 3214 3304
3401 3402 3406 3814 3917 3920 3923 3925 4012
Industrie metallurgiche
7308 7309 7604 7608 7610 8415 8424 8907 9403 9404 9406
Industria alimentare e delle bevande
0210 0305 0403 0406 0901 1101 1102 1601 1602 1702 1704 1806 1901 1902 1904 1905 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2103 2105 2106 2201
2202 2203 2204 2208 2309
Tabacco
2402
Tessili, cuoio e calzature
6109 6112
Carta
4808 4811 4818 4819 4821 4823
Arti grafiche
4909 4910 4911
ALLEGATO II
Informazioni da includere nella relazione di controllo di cui all'articolo 4
1. Costi aggiuntivi stimati. Le autorità spagnole trasmettono una relazione di sintesi con dati sufficienti per valutare l'esistenza di costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno. Le informazioni fornite nella relazione di sintesi comprendono almeno i dati seguenti, nella misura in cui siano disponibili: costi dei fattori produttivi, costi dell'eccesso di scorte, costi delle attrezzature, costi finanziari e costi supplementari di manodopera. Questi dati devono essere forniti in riferimento almeno alle categorie di prodotti delle voci del sistema armonizzato, sulla base delle quattro cifre della nomenclatura combinata.
La relazione contiene una sintesi dei risultati di dettagliati studi ad hoc sui costi supplementari, che la Spagna continuerà a svolgere periodicamente.
2. Altre sovvenzioni. Le autorità spagnole trasmettono un elenco di tutte le altre misure di sostegno e di aiuto in materia di costi operativi supplementari legati all'ultraperifericità delle Isole Canarie a carico degli operatori economici.
3. Impatto sul bilancio pubblico. Le autorità spagnole compilano la tabella 1 indicando l'importo totale stimato (in EUR) delle imposte riscosse o non riscosse ai sensi del regime AIEM.
Tabella 1.
|
Anno* |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Note** |
|
Mancato gettito fiscale |
|||||||
|
Gettito fiscale - importazioni |
|||||||
|
Gettito fiscale - produzione locale |
Note alla tabella:
(1)"Mancato gettito fiscale": l'importo totale (in EUR) delle imposte non riscosse a causa delle aliquote differenziate applicate alla produzione locale (riduzioni/esenzioni). A livello di prodotto, si calcola moltiplicando il valore della produzione venduta sul mercato locale (ossia deducendo le esportazioni) per l'aliquota differenziata applicata. L'indicatore si calcola sommando le stime a livello di prodotto.
(2)"Gettito fiscale - importazioni": l'importo totale (in EUR) dell'imposta riscossa sulle importazioni di prodotti tassabili.
(3)"Gettito fiscale - produzione locale": l'importo totale (in EUR) dell'imposta riscossa sui prodotti locali tassabili.
(4)(*) le informazioni possono non essere disponibili per tutti gli anni elencati.
(5)(**) inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.
4. Impatto sulla resa economica complessiva. Le autorità spagnole compilano la tabella 2 fornendo tutti i dati relativi all'impatto della riduzione delle imposte sullo sviluppo socioeconomico della regione. Gli indicatori richiesti nella tabella si riferiscono all'andamento dei settori oggetto del sostegno comparato all'andamento economico generale nella regione. Se alcuni degli indicatori non sono disponibili, occorrerà includere dati alternativi sul rendimento economico complessivo della regione.
Tabella 2.
|
Anno* |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Note** |
|
Valore aggiunto lordo regionale |
|||||||
|
-Nei settori che beneficiano del sostegno |
|||||||
|
Occupazione regionale complessiva |
|||||||
|
-Nei settori che beneficiano del sostegno |
|||||||
|
Numero di imprese attive |
|||||||
|
-Nei settori che beneficiano del sostegno |
|||||||
|
Indice del livello dei prezzi - continente |
|||||||
|
Indice del livello dei prezzi - regione |
Note alla tabella:
(1) "Settori che beneficiano del sostegno": si intendono i settori economici (definizione NACE o analoga) in cui la produzione beneficia prevalentemente (per volume di produzione) di riduzioni/esenzioni fiscali.
(2)(*) le informazioni possono non essere disponibili per tutti gli anni elencati.
(3)(**) inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.
5. Specifiche relative al regime. Le autorità spagnole compilano le tabelle 3 e 4 per ciascun prodotto (NC4, NC6, NC8 o TARIC10 a seconda dei casi) e per anno (dal 2019 al 2024). L'elenco comprende soltanto i prodotti che beneficiano di aliquote fiscali differenziate. L'elenco comprende soltanto i prodotti che beneficiano di aliquote fiscali differenziate.
Tabella 3. Identificazione dei prodotti e delle aliquote applicate.
|
Prodotti che beneficiano del sostegno – codice NC (a 4, 6, 8 o 10 cifre) |
Anno |
Categoria NC4 approvata |
Specifiche del codice |
Aliquota fiscale esterna |
Aliquota fiscale interna |
Aliquota differenziata applicata |
Note** |
|
2019 |
|
|
|
|
|
||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||
|
2021 |
|||||||
|
2022 |
|||||||
|
2023 |
Note relative alla tabella:
(1)"Categoria NC4 approvata": la categoria NC4 approvata nella presente decisione.
(2)"Specifica del codice": qualora un trattamento differente sia esteso a codici a 10 cifre differenti o sia basato su altre specifiche ad hoc delle definizioni NC/TARIC.
(3)"Aliquota fiscale esterna": l'aliquota fiscale applicata alle importazioni.
(4)"Aliquota fiscale interna": l'aliquota fiscale applicata alla produzione locale.
(5)"Aliquota differenziata applicata": la differenza tra aliquota esterna e interna.
(6) (**) inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.
Tabella 4. Quota di mercato dei prodotti che beneficiano del sostegno.
|
Prodotti che beneficiano del sostegno – codice NC (a 4, 6, 8 o 10 cifre) |
Anno |
Volume |
Valore (in EUR) |
Note** |
|||||
|
produzione locale |
unità |
importazioni |
Quota di mercato** |
produzione locale |
importazioni |
Quota di mercato** |
|||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
2021 |
|||||||||
|
2022 |
|||||||||
|
2023 |
|||||||||
Note relative alla tabella:
(1)(*) la prima colonna deve essere identica alla tabella precedente per consentire la corrispondenza dei dati.
(2)"volume": nella colonna "unità" specificare l'unità di misura (tonnellate, ettolitri, pezzi, eccetera).
(3)"valore": per le importazioni, coincide con l'importo imponibile.
(4)(**) "quota di mercato": la quota di mercato si calcola deducendo le esportazioni di prodotti locali.
(5)(***) inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.
6. Irregolarità. Le autorità spagnole forniscono informazioni su eventuali indagini in merito a irregolarità amministrative, relative in particolare all'evasione fiscale o al contrabbando, riscontrate nel contesto dell'applicazione dell'autorizzazione. Forniscono inoltre informazioni dettagliate, tra cui perlomeno i dati che riguardano la natura del caso, la sua entità e il periodo temporale.
7. Reclami. Le autorità spagnole forniscono informazioni sulla presentazione alle autorità nazionali, regionali o locali di eventuali reclami da parte di beneficiari o di non beneficiari in merito all'applicazione dell'autorizzazione.