COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.7.2020
COM(2020) 322 final
2020/0144(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione europea dipende dalle importazioni. Negli ultimi decenni la sua dipendenza è aumentata sempre di più per poter soddisfare la domanda di tali prodotti: attualmente, infatti, la produzione della pesca e dell'acquacoltura dell'UE copre appena il 43 % del fabbisogno interno. Le misure commerciali autonome per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono concepite principalmente per consentire all'industria di trasformazione ittica dell'UE di importare materie prime dai paesi terzi a dazi ridotti o in esenzione da dazio, per poi trasformarle. Al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti ittici importati e i prodotti ittici dell'Unione sul mercato dell'UE, occorre tener conto anche dell'impatto delle misure sulla competitività dei produttori di pesce dell'Unione.
Il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020, con un periodo di transizione che si concluderà alla fine del 2020. La presente proposta si basa sull'ipotesi che, alla fine del periodo di transizione, l'UE e il Regno Unito stipulino un accordo di libero scambio che consenta il proseguimento dei flussi commerciali tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito, senza dazi all'importazione. Se al termine del periodo di transizione previsto nel quadro della Brexit non vi sarà alcun accordo commerciale, il Consiglio potrà decidere se modificare il regolamento sui contingenti tariffari autonomi.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente iniziativa persegue ed è in linea con la politica ormai consolidata dell'UE di assicurare all'industria di trasformazione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
•Proporzionalità
La scelta strategica è proporzionata poiché viene autorizzata solo una quantità limitata di ciascun prodotto tenendo conto del tasso di utilizzo, della necessità di garantire parità di condizioni tra i produttori dell'UE e dei paesi terzi, del valore aggiunto e di altre preferenze commerciali.
La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché l'unione doganale, in quanto politica comune, deve essere attuata mediante un regolamento adottato dal Consiglio.
•Scelta dell'atto giuridico
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Dal gennaio al marzo 2020 la Commissione ha consultato, mediante un questionario, i produttori e i trasformatori dell'Unione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri. Il 29 febbraio 2020 ha inoltre presentato il processo di consultazione al consiglio consultivo per i mercati, in cui sono rappresentati tutti i portatori di interessi (industria e ONG). Nessuno di questi si è opposto al mantenimento dei contingenti tariffari autonomi per i prodotti della pesca.
Come di consueto, i produttori dell'UE hanno proposto un approccio al ribasso (minori quantità e meno prodotti), mentre l'industria della trasformazione dell'UE ha proposto un approccio al rialzo (maggiori quantità e più prodotti). I dieci Stati membri che si sono espressi hanno seguito in gran parte le raccomandazioni dei rispettivi settori industriali. Un paese ha sostenuto chiaramente la necessità di massimizzare l'autoapprovvigionamento e il reperimento di tali prodotti all'interno dell'UE sulla base del potenziale di produzione dell'Unione, da analizzare utilizzando i totali ammissibili di catture (TAC) e il sistema dei contingenti.
La proposta della Commissione che ne deriva è equilibrata e fondata su un'analisi fattuale e oggettiva dei dati e delle informazioni raccolte. Essa garantisce all'industria di trasformazione dell'UE un approvvigionamento competitivo sufficiente, tenendo conto nel contempo degli interessi dei produttori ittici degli Stati membri.
•Assunzione e uso di perizie
L'incarico di valutare il valore aggiunto di ciascun prodotto soggetto ai contingenti tariffari autonomi è stato affidato a un consulente esterno (EUMOFA). L'attività del consulente si è basata su uno studio approfondito del 2015 e sul relativo aggiornamento del 2018, che avvaloravano la pertinenza, la coerenza e l'efficacia dei contingenti. Per calcolare ciascun contingente proposto sono stati utilizzati i dati Eurostat e quelli relativi all'utilizzo dei contingenti stessi.
•Valutazione d'impatto
Non si è proceduto ad alcuna valutazione d'impatto. Poiché la proposta riprende l'atto giuridico vigente, valido fino alla fine del 2020, non è infatti necessario effettuare tale valutazione. Tuttavia, una consultazione approfondita con i portatori di interessi dell'UE si è svolta prima della presentazione della proposta al gruppo di lavoro del Consiglio a fini di discussione.
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna per la Commissione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•
Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Non pertinente.
2020/0144 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione europea dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza è aumentata sempre di più per poter soddisfare la domanda di tali prodotti. Per far sì che la produzione di prodotti della pesca nell'Unione non sia messa a repentaglio e che l'industria della trasformazione dell'Unione possa contare su un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere o ridurre i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti ittici importati e i prodotti ittici dell'Unione sul mercato dell'UE, occorre tener conto anche dell'impatto delle misure sulla competitività dei produttori di pesce dell'Unione.
(2)Il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020. Poiché la sua applicazione cesserà il 31 dicembre 2020, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca i contingenti tariffari per il periodo 2021-2023.
(3)È opportuno garantire a tutti gli importatori dell'Unione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento e far sì che le aliquote previste siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ha introdotto un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
(5)È importante garantire a tutti i portatori di interessi trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto. Dal momento che i contingenti tariffari sono intesi ad assicurare all'industria della trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca, è opportuno che il diritto a beneficiarne sia subordinato a un livello minimo di trattamento o di operazioni.
(6)Al fine di assicurare l'efficacia della gestione dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare, dai volumi di tali contingenti, i quantitativi necessari corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe essere in grado di sorvegliare il tasso di utilizzo dei volumi dei contingenti tariffari e dovrebbe informare gli Stati membri di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi o ridotti, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
I contingenti tariffari sono soggetti alla vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 4
1.La sospensione o riduzione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.
2.Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.
3.Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:
a)pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa;
b)taglio;
c)reimballaggio di filetti congelati individualmente con metodo di congelamento rapido;
d)campionatura, cernita;
e)etichettatura;
f)condizionamento;
g)refrigerazione;
h)congelamento;
i)surgelazione;
j)sbrinamento;
k)ghiacciatura;
l)scongelamento;
m)separazione.
4.In deroga al paragrafo 3, sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire una o più delle seguenti operazioni:
a)taglio a dadi;
b)taglio ad anelli, taglio a strisce, per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 91, 0307 43 92 e 0307 43 99;
c)sfilettatura;
d)produzione di falde;
e)taglio di blocchi congelati;
f)frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati;
g)affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 ed ex 0303 89 90;
h)trattamento con gas d'imballaggio quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per i prodotti di cui ai codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10), 0306 35 90 (suddivisioni TARIC 12, 14, 92 e 93), 0306 36 90 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45, 55 e 62) e 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50, 55 e 60).
Articolo 5
La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
Scheda finanziaria legislativa "Entrate"
1.TITOLO DELLA PROPOSTA
Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023.
2.LINEE DI BILANCIO
Capitolo e articolo: capitolo 1 2, articolo 1 2 0.
3.INCIDENZA FINANZIARIA
◻
La proposta non ha incidenza finanziaria
La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.
Mio EUR (al primo decimale)
|
Linea delle entrate
|
Anno N
|
Anno N+1
|
Anno N+2
|
|
Articolo 1.2.0
|
219,2
|
219,2
|
219,2
|
4.MISURE ANTIFRODE
Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.
5.ALTRE OSSERVAZIONI
L'impatto principale del regolamento consiste in una perdita di entrate per l'Unione europea. Prendendo come base le ultime statistiche complete (2018), l'incidenza del presente regolamento in termini di perdita di entrate si può stimare a 219,2 milioni di EUR per il primo anno del triennio decorrente dal 2021.
L'importo indicato è stato calcolato sulla base dei dazi NPF, del pieno utilizzo dei contingenti, del prezzo medio (EUR) per tonnellata e del fatto che l'80 % dei dazi è incluso nel bilancio dell'UE (219,2 milioni di EUR = 80 % di 274,0 milioni di EUR). Esso rappresenta pertanto il livello massimo di perdita di entrate, dal momento che l'Unione concede preferenze commerciali più favorevoli a vari gruppi di paesi terzi (SPG, SPG+, ALS).
Poiché i dazi NPF non sono applicati in maniera generalizzata, la perdita di entrate effettiva tende ad essere meno elevata.
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.7.2020
COM(2020) 322 final
ALLEGATO
della
proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023
|
N. d'ordine
|
Codice NC
|
Codice TARIC
|
Descrizione
|
Quantitativo annuale del contingente (t)
|
Dazio contingentale
|
Periodo contingentale
|
|
09.2746
|
ex 0302 89 90
|
30
|
Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione
|
1 500
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2748
|
ex 0302 91 00
ex 0303 91 90
ex 0305 20 00
|
96
96
31
|
Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione
|
5 700
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2750
|
ex 0305 20 00 35
|
35
|
Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale
|
1 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2759
|
ex 0302 51 10
ex 0302 51 90
ex 0302 59 10
ex 0303 63 10
ex 0303 63 30
ex 0303 63 90
ex 0303 69 10
|
20
10
10
10
10
10
10
|
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione
|
95 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2760
|
ex 0303 66 11
ex 0303 66 12
ex 0303 66 13
ex 0303 66 19
ex 0303 89 70
ex 0303 89 90
|
10
10
10
11
91
10
30
|
Naselli (Merluccius spp., esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.) e abadeci (Genypterus blacodes e Genypterus capensis), congelati, destinati alla trasformazione
|
10 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2761
|
ex 0304 79 50
ex 0304 79 90
ex 0304 95 90
|
10
11
17
11
17
|
Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione
|
17 500
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2762
|
ex 0306 11 10
ex 0306 11 90
ex 0306 31 00
|
10
20
10
|
Aragoste e altri gamberi di mare (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivi, refrigerati, congelati, destinati alla trasformazione
|
200
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2765
|
ex 0305 62 00
ex 0305 69 10
|
20
25
29
10
|
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione
|
2 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2770
|
ex 0303 59 10
ex 0305 63 00
|
10
10
|
Acciughe (Engraulis anchoita e Engraulis capensis), congelate, destinate alla trasformazione, e acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione
|
1 500
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2772
|
ex 0304 93 10
ex 0304 94 10
ex 0304 95 10
ex 0304 99 10
|
10
10
10
10
|
Surimi, congelato, destinato alla trasformazione
|
60 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2774
|
ex 0304 74 19
ex 0304 74 19
ex 0304 95 50
|
10
10
10
20
|
Naselli del Pacifico (Merluccius productus) e naselli atlantici (Merluccius hubbsi), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione
|
25 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2776
|
ex 0304 71 10
ex 0304 71 90
ex 0304 95 21
ex 0304 95 25
|
10
10
10
10
|
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione
|
50 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2777
|
ex 0303 67 00
ex 0304 75 00
ex 0304 94 90
|
10
10
10
|
Merluzzi d'Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione
|
320 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2778
|
ex 0304 83 90
ex 0304 99 99
|
21
65
|
Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione
|
10 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2785
|
ex 0307 43 91
ex 0307 43 92
ex 0307 43 99
|
10
10
21
|
Corpo di calamari (Ommastrephes spp. - esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) - Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione
|
20 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2786
|
ex 0307 43 91
ex 0307 43 92
ex 0307 43 99
|
20
20
29
|
Calamari (Ommastrephes spp. - esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) - Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione
|
5 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2788
|
ex 0302 41 00
ex 0303 51 00
ex 0304 59 50
ex 0304 99 23
|
10
10
10
10
|
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo, o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinati alla trasformazione
|
8 000
|
0 %
|
1.10.2021-31.12.2021
1.10.2021-31.12.2021
1.10.2022-31.12.2022
|
|
09.2790
|
ex 1604 14 26
ex 1604 14 36
ex 1604 14 46
|
10
10
11
21
92
94
|
Filetti detti "loins" di tonni e tonnetti striati, destinati alla trasformazione
|
30 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2794
|
ex 1605 21 90
ex 1605 29 00
|
45
62
50
55
|
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione
|
3 500
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2798
|
ex 0306 16 99
ex 0306 35 90
|
20
30
12
14
92
93
|
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione
|
2 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2800
|
ex 1605 21 90
ex 1605 29 00
|
55
60
|
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione
|
2 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2802
|
ex 0306 17 92
ex 0306 36 90
|
20
30
|
Gamberetti e gamberi della specie Penaeus vannamei e Penaeus monodon, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, non cucinati, destinati alla trasformazione
|
40 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2822
|
ex 0303 11 00
ex 0303 12 00
|
20
20
|
Salmoni del Pacifico, decapitati ed eviscerati, congelati, della specie Oncorhynchus nerka (salmoni rossi) e Oncorhynchus kisutch, destinati alla trasformazione
|
10 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2824
|
ex 0302 52 00
ex 0303 64 00
|
10
10
|
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus), freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione
|
3 500
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|
|
09.2826
|
ex 0306 17 99
ex 0306 36 90
|
10
20
|
Gamberetti e gamberi della specie Pleoticus muelleri, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione
|
6 000
|
0 %
|
1.1.2021-31.12.2023
|