Bruxelles, 14.7.2020

COM(2020) 322 final

2020/0144(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione europea dipende dalle importazioni. Negli ultimi decenni la sua dipendenza è aumentata sempre di più per poter soddisfare la domanda di tali prodotti: attualmente, infatti, la produzione della pesca e dell'acquacoltura dell'UE copre appena il 43 % del fabbisogno interno. Le misure commerciali autonome per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono concepite principalmente per consentire all'industria di trasformazione ittica dell'UE di importare materie prime dai paesi terzi a dazi ridotti o in esenzione da dazio, per poi trasformarle. Al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti ittici importati e i prodotti ittici dell'Unione sul mercato dell'UE, occorre tener conto anche dell'impatto delle misure sulla competitività dei produttori di pesce dell'Unione.

Il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020, con un periodo di transizione che si concluderà alla fine del 2020. La presente proposta si basa sull'ipotesi che, alla fine del periodo di transizione, l'UE e il Regno Unito stipulino un accordo di libero scambio che consenta il proseguimento dei flussi commerciali tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito, senza dazi all'importazione. Se al termine del periodo di transizione previsto nel quadro della Brexit non vi sarà alcun accordo commerciale, il Consiglio potrà decidere se modificare il regolamento sui contingenti tariffari autonomi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente iniziativa persegue ed è in linea con la politica ormai consolidata dell'UE di assicurare all'industria di trasformazione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non pertinente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Proporzionalità

La scelta strategica è proporzionata poiché viene autorizzata solo una quantità limitata di ciascun prodotto tenendo conto del tasso di utilizzo, della necessità di garantire parità di condizioni tra i produttori dell'UE e dei paesi terzi, del valore aggiunto e di altre preferenze commerciali.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché l'unione doganale, in quanto politica comune, deve essere attuata mediante un regolamento adottato dal Consiglio.

Scelta dell'atto giuridico

Non pertinente.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Dal gennaio al marzo 2020 la Commissione ha consultato, mediante un questionario, i produttori e i trasformatori dell'Unione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri. Il 29 febbraio 2020 ha inoltre presentato il processo di consultazione al consiglio consultivo per i mercati, in cui sono rappresentati tutti i portatori di interessi (industria e ONG). Nessuno di questi si è opposto al mantenimento dei contingenti tariffari autonomi per i prodotti della pesca.

Come di consueto, i produttori dell'UE hanno proposto un approccio al ribasso (minori quantità e meno prodotti), mentre l'industria della trasformazione dell'UE ha proposto un approccio al rialzo (maggiori quantità e più prodotti). I dieci Stati membri che si sono espressi hanno seguito in gran parte le raccomandazioni dei rispettivi settori industriali. Un paese ha sostenuto chiaramente la necessità di massimizzare l'autoapprovvigionamento e il reperimento di tali prodotti all'interno dell'UE sulla base del potenziale di produzione dell'Unione, da analizzare utilizzando i totali ammissibili di catture (TAC) e il sistema dei contingenti.

La proposta della Commissione che ne deriva è equilibrata e fondata su un'analisi fattuale e oggettiva dei dati e delle informazioni raccolte. Essa garantisce all'industria di trasformazione dell'UE un approvvigionamento competitivo sufficiente, tenendo conto nel contempo degli interessi dei produttori ittici degli Stati membri.

Assunzione e uso di perizie

L'incarico di valutare il valore aggiunto di ciascun prodotto soggetto ai contingenti tariffari autonomi è stato affidato a un consulente esterno (EUMOFA). L'attività del consulente si è basata su uno studio approfondito del 2015 e sul relativo aggiornamento del 2018, che avvaloravano la pertinenza, la coerenza e l'efficacia dei contingenti. Per calcolare ciascun contingente proposto sono stati utilizzati i dati Eurostat e quelli relativi all'utilizzo dei contingenti stessi.

Valutazione d'impatto

Non si è proceduto ad alcuna valutazione d'impatto. Poiché la proposta riprende l'atto giuridico vigente, valido fino alla fine del 2020, non è infatti necessario effettuare tale valutazione. Tuttavia, una consultazione approfondita con i portatori di interessi dell'UE si è svolta prima della presentazione della proposta al gruppo di lavoro del Consiglio a fini di discussione.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna per la Commissione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non pertinente.

2020/0144 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione europea dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza è aumentata sempre di più per poter soddisfare la domanda di tali prodotti. Per far sì che la produzione di prodotti della pesca nell'Unione non sia messa a repentaglio e che l'industria della trasformazione dell'Unione possa contare su un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere o ridurre i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti ittici importati e i prodotti ittici dell'Unione sul mercato dell'UE, occorre tener conto anche dell'impatto delle misure sulla competitività dei produttori di pesce dell'Unione.

(2)Il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio 1 ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020. Poiché la sua applicazione cesserà il 31 dicembre 2020, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca i contingenti tariffari per il periodo 2021-2023.

(3)È opportuno garantire a tutti gli importatori dell'Unione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento e far sì che le aliquote previste siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione 2 ha introdotto un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(5)È importante garantire a tutti i portatori di interessi trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto. Dal momento che i contingenti tariffari sono intesi ad assicurare all'industria della trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca, è opportuno che il diritto a beneficiarne sia subordinato a un livello minimo di trattamento o di operazioni.

(6)Al fine di assicurare l'efficacia della gestione dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare, dai volumi di tali contingenti, i quantitativi necessari corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe essere in grado di sorvegliare il tasso di utilizzo dei volumi dei contingenti tariffari e dovrebbe informare gli Stati membri di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi o ridotti, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

I contingenti tariffari sono soggetti alla vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .

Articolo 4

1.La sospensione o riduzione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.

2.Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.

3.Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

a)pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa;

b)taglio;

c)reimballaggio di filetti congelati individualmente con metodo di congelamento rapido;

d)campionatura, cernita;

e)etichettatura;

f)condizionamento;

g)refrigerazione;

h)congelamento;

i)surgelazione;

j)sbrinamento;

k)ghiacciatura;

l)scongelamento;

m)separazione.

4.In deroga al paragrafo 3, sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire una o più delle seguenti operazioni:

a)taglio a dadi;

b)taglio ad anelli, taglio a strisce, per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 91, 0307 43 92 e 0307 43 99;

c)sfilettatura;

d)produzione di falde;

e)taglio di blocchi congelati;

f)frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati;

g)affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 ed ex 0303 89 90;

h)trattamento con gas d'imballaggio quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 per i prodotti di cui ai codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10), 0306 35 90 (suddivisioni TARIC 12, 14, 92 e 93), 0306 36 90 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45, 55 e 62) e 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50, 55 e 60).

Articolo 5

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente



Scheda finanziaria legislativa "Entrate"

1.TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023.

2.LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 1 2, articolo 1 2 0.

3.INCIDENZA FINANZIARIA

   La proposta non ha incidenza finanziaria

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.

Mio EUR (al primo decimale 5 )

Linea delle entrate 6

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Articolo 1.2.0

219,2

219,2

219,2

4.MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5.ALTRE OSSERVAZIONI

L'impatto principale del regolamento consiste in una perdita di entrate per l'Unione europea. Prendendo come base le ultime statistiche complete (2018), l'incidenza del presente regolamento in termini di perdita di entrate si può stimare a 219,2 milioni di EUR per il primo anno del triennio decorrente dal 2021.

L'importo indicato è stato calcolato sulla base dei dazi NPF, del pieno utilizzo dei contingenti, del prezzo medio (EUR) per tonnellata e del fatto che l'80 % dei dazi è incluso nel bilancio dell'UE (219,2 milioni di EUR = 80 % di 274,0 milioni di EUR). Esso rappresenta pertanto il livello massimo di perdita di entrate, dal momento che l'Unione concede preferenze commerciali più favorevoli a vari gruppi di paesi terzi (SPG, SPG+, ALS).

Poiché i dazi NPF non sono applicati in maniera generalizzata, la perdita di entrate effettiva tende ad essere meno elevata.

(1)

   Regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020 (GU L 317 dell'11.12.2018, pag. 2).

(2)

   Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(3)

   Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)    Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(5)    Gli importi annui devono essere stimati sulla base della formula che figura nella sezione 5, con l'indicazione riportata in una nota a piè di pagina, ad esempio "importo indicativo sulla base della formula concordata". Per il primo anno, generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata.
(6)    Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 14.7.2020

COM(2020) 322 final

ALLEGATO

della

proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023


N. d'ordine

Codice NC

Codice TARIC

Descrizione

Quantitativo annuale del contingente (t) 1

Dazio contingentale

Periodo contingentale

09.2746

ex 0302 89 90

30

Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione

1 500

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2748

ex 0302 91 00

ex 0303 91 90

ex 0305 20 00

96

96

31

Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione

5 700

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2750

ex 0305 20 00 35

35

Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale

1 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2759

ex 0302 51 10

ex 0302 51 90

ex 0302 59 10

ex 0303 63 10

ex 0303 63 30

ex 0303 63 90

ex 0303 69 10

20

10

10

10

10

10

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione

95 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023 

09.2760

ex 0303 66 11

ex 0303 66 12

ex 0303 66 13

ex 0303 66 19

 
ex 0303 89 70

ex 0303 89 90

10

10

10

 
11

91

 
10

30

Naselli (Merluccius spp., esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.) e abadeci (Genypterus blacodes e Genypterus capensis), congelati, destinati alla trasformazione

10 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2761

ex 0304 79 50

ex 0304 79 90

ex 0304 95 90

10

11

17

11 
17

Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione

17 500

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2762

ex 0306 11 10

ex 0306 11 90

ex 0306 31 00

10

20

10

Aragoste e altri gamberi di mare (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivi, refrigerati, congelati, destinati alla trasformazione

200

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2765

ex 0305 62 00

ex 0305 69 10

20

25

29

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione 

2 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2770

ex 0303 59 10 


ex 0305 63 00

10 


10

Acciughe (Engraulis anchoita e Engraulis capensis), congelate, destinate alla trasformazione, e acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione

 

1 500

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2772

ex 0304 93 10

ex 0304 94 10

ex 0304 95 10

ex 0304 99 10

10

10

10

10

Surimi, congelato, destinato alla trasformazione

60 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2774

ex 0304 74 19

ex 0304 74 19

ex 0304 95 50

10

10

10

20

Naselli del Pacifico (Merluccius productus) e naselli atlantici (Merluccius hubbsi), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione

25 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2776

ex 0304 71 10

ex 0304 71 90

ex 0304 95 21

ex 0304 95 25

10

10

10

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione

50 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2777

ex 0303 67 00

ex 0304 75 00

ex 0304 94 90

10

10

10

Merluzzi d'Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione

320 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2778

ex 0304 83 90 
ex 0304 99 99

21 
65

Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione

10 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2785

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

10

10

21

Corpo 2 di calamari (Ommastrephes spp. - esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) - Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione

20 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2786

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

20

20 
29

Calamari (Ommastrephes spp. - esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) - Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione

5 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2788

ex 0302 41 00

ex 0303 51 00

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

10

10

10

10

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo, o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinati alla trasformazione

8 000 3

0 %

1.10.2021-31.12.2021

1.10.2021-31.12.2021

1.10.2022-31.12.2022

09.2790

ex 1604 14 26 
ex 1604 14 36

ex 1604 14 46 

10

10

11 
21

92

94

Filetti detti "loins" di tonni e tonnetti striati, destinati alla trasformazione

30 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2794

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

45

62

50

55

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione

3 500

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2798

ex 0306 16 99

ex 0306 35 90

20

30

12

14

92

93

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione

2 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2800

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

55

60

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione

2 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2802

ex 0306 17 92 

ex 0306 36 90

20 

30

Gamberetti e gamberi della specie Penaeus vannamei e Penaeus monodon, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, non cucinati, destinati alla trasformazione

40 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2822

ex 0303 11 00

ex 0303 12 00

20

20

Salmoni del Pacifico, decapitati ed eviscerati, congelati, della specie Oncorhynchus nerka (salmoni rossi) e Oncorhynchus kisutch, destinati alla trasformazione

10 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2824

ex 0302 52 00 
ex 0303 64 00

10

10

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus), freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione

3 500

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2826

ex 0306 17 99

ex 0306 36 90    

10

20

Gamberetti e gamberi della specie Pleoticus muelleri, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione

6 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

(1)    Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.
(2)    Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli, con pelle e pinne.
(3)    Espresso in peso netto sgocciolato.