Bruxelles, 28.4.2020

COM(2020) 310 final

2020/0066(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) stabilisce, insieme alla direttiva 2013/36/UE 2 (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD), il quadro normativo prudenziale per gli enti creditizi che operano nell'Unione. Il CRR e la CRD sono stati adottati all'indomani della crisi finanziaria del 2008-2009 al fine di rafforzare la resilienza degli enti che operano nel settore finanziario dell'UE, e sono in gran parte basati su norme a livello mondiale concordate con i partner internazionali dell'UE, in particolare il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB).

Il CRR è stato successivamente modificato per affrontare le carenze che permangono nel quadro normativo prudenziale e per attuare alcuni elementi ancora in sospeso della riforma dei servizi finanziari a livello mondiale che sono essenziali per garantire la resilienza degli enti. Tra le varie modifiche successive, il regolamento (UE) 2017/2395 3 ha introdotto nel CRR disposizioni transitorie per attenuare l'impatto sui fondi propri derivante dall'introduzione del nuovo principio contabile, l'International Financial Reporting Standard — Strumenti finanziari (IFRS) 9. Il regolamento (UE) 2019/630 4 ha introdotto nel CRR l'obbligo di copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (i cosiddetti livelli minimi di accantonamento prudenziale). Inoltre, il regolamento (UE) 2019/876 5 (CRR II) ha aggiunto al CRR alcuni degli elementi finali delle riforme internazionali (il quadro completo di Basilea III), che includono tra l'altro una nuova definizione del coefficiente di leva finanziaria e una riserva del coefficiente di leva finanziaria, che impediranno agli enti di aumentare eccessivamente la leva finanziaria. Quest'ultimo regolamento ha inoltre introdotto nel CRR trattamenti prudenziali più favorevoli per talune attività sotto forma di software, per taluni prestiti garantiti da pensioni o stipendi, per i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) e per i progetti infrastrutturali.

Il grave shock economico causato dalla pandemia di Covid-19 e le eccezionali misure di contenimento stanno determinando ripercussioni di vasta portata sull'economia. Le imprese si trovano ad affrontare perturbazioni delle catene di approvvigionamento, chiusure temporanee e una riduzione della domanda, mentre le famiglie devono far fronte alla disoccupazione e a un calo del reddito. Le autorità pubbliche a livello dell'Unione e degli Stati membri hanno intrapreso azioni risolute per sostenere le famiglie e le imprese solvibili a far fronte a questo rallentamento grave ma temporaneo dell'attività economica e alla carenza di liquidità che causerà. Grazie alle riforme intraprese all'indomani della crisi finanziaria del 2008, gli enti creditizi sono oggi ben capitalizzati e molto più resilienti di quanto non fossero nel 2008. Ciò consente loro di svolgere un ruolo chiave nella gestione dello shock economico che deriva dalla pandemia di Covid-19. Tuttavia, l'incertezza relativa alla rapidità della ripresa dell'attività economica avrà inevitabilmente ripercussioni sul settore bancario.

In risposta alle nuove circostanze, le autorità competenti in tutta l'Unione hanno adottato misure temporanee di sostegno patrimoniale e operativo per garantire agli enti creditizi condizioni favorevoli alla prosecuzione delle attività di concessione di prestiti nel contesto della pandemia di Covid-19. È quindi importante che i capitali siano utilizzati dove sono più necessari e che il quadro prudenziale interagisca armoniosamente con le varie misure volte a combattere la pandemia di Covid-19. Il CRR offre alle banche un ampio margine di manovra per sostenere le iniziative pubbliche e private intese a promuovere la continuità nell'erogazione di prestiti nel contesto della pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo un approccio prudente. La flessibilità insita nel CRR è descritta nella comunicazione interpretativa della Commissione del 27 aprile 2020 6 sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per facilitare l'erogazione di prestiti bancari nell'Unione nel contesto della pandemia di Covid-19.

Oltre a sfruttare appieno la flessibilità consentita dal quadro esistente, sono necessarie alcune modifiche limitate ad aspetti specifici del CRR al fine di massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo che rimangano resilienti. Inoltre, a livello internazionale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato il rinvio di un anno del termine fissato per l'attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea III, alcuni dei quali erano già stati integrati nel CRR 7 , nonché la concessione di una maggiore flessibilità per l'introduzione graduale degli effetti dell'IFRS 9 sul capitale. Di tali modifiche devono tenere conto le norme vigenti.

In primo luogo, è necessario adeguare le disposizioni transitorie che consentono agli enti creditizi di attenuare l'impatto sui loro fondi propri degli accantonamenti per perdite attese su crediti di cui all'IFRS 9. Tale adeguamento consentirebbe agli enti creditizi di attenuare meglio l'impatto di un eventuale aumento potenziale degli accantonamenti per perdite attese su crediti dovuto al deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni degli enti creditizi a causa delle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19.

In secondo luogo, per tenere conto dell'impatto delle garanzie correlate alla Covid-19, è necessario adeguare le norme relative alla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, in modo da estendere temporaneamente il trattamento attualmente applicabile alle esposizioni deteriorate garantite o assicurate da agenzie per il credito all'esportazione a quelle esposizioni che diventano deteriorate a seguito della pandemia di Covid-19 e che rientrano nei vari regimi di garanzia istituiti dagli Stati membri. Questo consentirebbe di riconoscere che le garanzie offerte dalle agenzie per il credito all'esportazione e le garanzie correlate alla Covid‑19 presentano caratteristiche analoghe.

In terzo luogo, è necessario modificare il meccanismo di compensazione associato al potere discrezionale dell'autorità competente di consentire agli enti creditizi di escludere temporaneamente dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni sotto forma di riserve della banca centrale. Ciò garantirebbe che gli enti creditizi reimmettano effettivamente nell'economia le misure di liquidità fornite dalle banche centrali in un contesto di crisi.

In quarto luogo, è necessario rinviare, in linea con la decisione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, la data di applicazione del nuovo requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria. Ciò consentirebbe di liberare le capacità operative degli enti creditizi, che potrebbero così concentrarsi sulle sfide più immediate associate alla pandemia di Covid-19.

In quinto luogo, occorre anticipare le date di applicazione di taluni allentamenti dei requisiti di fondi propri previste dal CRR ma non ancora applicabili, in particolare le disposizioni sul trattamento di talune attività sotto forma di software, le disposizioni relative a taluni prestiti garantiti da pensioni o stipendi, il fattore di sostegno riveduto alle piccole e medie imprese (PMI) e il nuovo fattore di sostegno per il finanziamento alle infrastrutture. Anticipare la data di applicazione dei due fattori di sostegno, del trattamento preferenziale di talune attività sotto forma di software e del trattamento preferenziale di taluni prestiti garantiti da pensioni o stipendi consentirebbe agli enti di liberare fondi propri e di aumentare i prestiti, che sono assolutamente necessari sia durante la pandemia di Covid-19 che dopo la sua conclusione.

Le modifiche proposte non modificheranno in modo sostanziale il quadro normativo prudenziale. Esse fanno parte della risposta della Commissione per affrontare la situazione di emergenza determinata dalla pandemia di Covid-19. Questi adeguamenti del quadro prudenziale faciliterebbero gli sforzi collettivi volti ad attenuare l'impatto della pandemia e contribuirebbero quindi a una ripresa rapida.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta introduce modifiche alla normativa vigente. Tali modifiche sono pienamente coerenti con le disposizioni vigenti nel settore dei requisiti prudenziali per gli enti e della loro vigilanza, compresa la comunicazione interpretativa della Commissione adottata contemporaneamente alla presente proposta. Essi sono inoltre pienamente coerenti con le norme contabili dell'Unione, in particolare con il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'IFRS 9. La presente proposta integra le misure adottate dalla Banca centrale europea, dall'Autorità bancaria europea e dalle autorità nazionali competenti in questo settore.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta si iscrive nel quadro più ampio della risposta della Commissione europea alla pandemia di Covid-19. Essa è fondamentale per garantire l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea. È pienamente coerente con la comunicazione della Commissione sugli aspetti economici della crisi provocata dal coronavirus pubblicata il 13 marzo 2020 8 , nonché con il pacchetto di misure economiche "Covid-19 - Utilizzare ogni euro disponibile" lanciato il 2 aprile 2020 9 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia la stessa base giuridica degli atti legislativi oggetto di modifica.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi perseguiti dalle modifiche previste, ossia massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo che rimangano resilienti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione piuttosto che con iniziative nazionali diverse, in quanto le modifiche riguardano le date di applicazione delle norme dell'Unione o rappresentano adeguamenti delle vigenti norme dell'Unione in risposta alla pandemia di Covid-19. I problemi e le cause soggiacenti sono gli stessi in tutti gli Stati membri. In assenza di un'azione dell'Unione, il quadro normativo esistente sarebbe meno efficace nel sostenere le varie misure adottate dalle autorità pubbliche a livello sia dell'Unione che nazionale e meno reattivo di fronte alle sfide eccezionali che i mercati devono affrontare.

La capacità degli Stati membri di adottare misure nazionali è limitata, dato che il CRR disciplina già tali questioni e le modifiche a livello nazionale sarebbero in conflitto con il diritto dell'Unione attualmente vigente. Se l'Unione dovesse cessare di regolamentare tali aspetti, il mercato interno dei servizi bancari sarebbe soggetto a normative diverse, il che porterebbe a una frammentazione e a un indebolimento del corpus unico di norme in questo settore che è stato recentemente istituito.

Proporzionalità

L'intervento dell'Unione è necessario per conseguire l'obiettivo di massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, mantenendo nel contempo la coerenza del quadro prudenziale. Le modifiche proposte non vanno al di là di disposizioni specifiche selezionate del quadro prudenziale dell'Unione per gli enti creditizi e riguardano esclusivamente misure volte a garantire la ripresa nell'ambito dell'attuale pandemia di Covid-19. Inoltre, le modifiche proposte si limitano alle questioni che non possono essere affrontate facendo uso del margine di discrezionalità attualmente previsto dalle norme vigenti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto distinta poiché non modifica aspetti fondamentali del CRR e non impone nuovi obblighi alle parti interessate. Inoltre, l'impatto delle misure modificate dalla presente proposta è stato analizzato nelle valutazioni d'impatto effettuate per il regolamento (UE) 2017/2395, il regolamento (UE) 2019/876 e il regolamento (UE) 2019/630 che modifica il CRR in relazione ad aspetti contemplati dalla presente proposta. La proposta prevede essenzialmente, per motivi eccezionali nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19, di rinviare la data di applicazione di talune disposizioni del CRR o di anticipare l'applicazione di misure che esonererebbero le banche da alcuni requisiti patrimoniali, o di specificare il trattamento prudenziale di talune esposizioni alla luce delle circostanze eccezionali create dalla pandemia di Covid-19.

Le modifiche proposte avrebbero un impatto limitato sugli oneri amministrativi e sui costi di adeguamento delle attività interne delle banche, ed i benefici derivanti dalla disponibilità di capitali dovrebbero compensare tali costi. Le modifiche proposte riguardano disposizioni che consentono alle banche di utilizzare trattamenti più favorevoli, senza tuttavia imporre loro di farne uso.

Diritti fondamentali

L'Unione si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la proposta non avrà probabilmente un impatto diretto su tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna per le istituzioni dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Disposizioni transitorie per attenuare l'impatto delle disposizioni dell'IFRS 9 sul capitale regolamentare

L'articolo 473 bis del CRR contiene disposizioni transitorie che consentono agli enti di reintegrare nel capitale primario di classe 1 (CET1) una parte di eventuali aumenti degli accantonamenti dovuti all'introduzione della contabilità delle perdite attese su crediti a norma dell'IFRS 9. Le disposizioni transitorie constano di due elementi: una componente statica e una dinamica. La componente statica consente agli enti creditizi di neutralizzare parzialmente l'"effetto del primo giorno" sul capitale primario di classe 1 dell'aumento degli accantonamenti contabili dovuto all'introduzione dell'IFRS 9. La componente dinamica consente alle banche di neutralizzare parzialmente l'effetto dell'ulteriore aumento (ossia quello successivo al primo giorno) degli accantonamenti per le attività finanziarie che non sono deteriorate. Le vigenti disposizioni transitorie riguardano il periodo 2018-2022.

L'applicazione dell'IFRS 9 durante la crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19 potrebbe comportare un aumento repentino e significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti poiché per molte esposizioni potrebbe essere necessario calcolare le perdite attese lungo tutta la vita dell'esposizione. Per attenuare l'impatto potenziale che un aumento improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti potrebbe avere sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti nel momento in cui è più necessario, è opportuno prorogare le disposizioni transitorie. Questo comporterebbe un ulteriore alleggerimento dell'incidenza della pandemia di Covid-19 sul possibile aumento del fabbisogno degli enti in termini di accantonamenti a norma dell'IFRS 9, mantenendo nel contempo le disposizioni transitorie per gli importi delle perdite attese su crediti stabiliti prima della pandemia di Covid-19. Queste modifiche consentirebbero pertanto di ridefinire il periodo transitorio di cinque anni avviato nel 2018. Il nuovo periodo transitorio consentirà quindi agli enti finanziari di adeguare la calibrazione delle disposizioni per il reintegro degli accantonamenti nel capitale primario di classe 1 nel periodo 2020-2024.

Nel contesto della pandemia di Covid-19, le disposizioni transitorie sono prorogate solo per quanto concerne la componente dinamica conformemente alle revisioni mirate 10 delle norme prudenziali concordate a livello internazionale (articolo 1, paragrafo 2, della proposta) per far fronte al potenziale aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti a seguito della pandemia di Covid-19. Per garantire che questo alleggerimento aggiuntivo sia mirato alle perdite attese su crediti derivanti dalle circostanze eccezionali legate alla pandemia di Covid-19 senza introdurre inutili complessità, la data di riferimento per un eventuale aumento degli accantonamenti soggetti al regime transitorio prorogato è spostata dal 1º gennaio 2018 al 1º gennaio 2020, poiché a decorrere da tale data è probabile che le perdite aggiuntive subite dagli enti siano legate alla pandemia di Covid-19.

L'articolo 473 bis, paragrafo 1, del CRR contiene una formula rivista per il calcolo degli importi delle perdite attese su crediti che possono essere inclusi (ovvero "reintegrati") nel capitale primario di classe 1, che applica fattori diversi rispettivamente alla componente statica e a quella dinamica. Mentre il calcolo della componente statica rimane invariato a seguito della presente proposta, la componente dinamica sarà soggetta a una proroga del periodo transitorio e a un fattore di aggiustamento transitorio riveduto.

Le date di riferimento di cui all'articolo 473 bis, paragrafi 3 e 5, del CRR per calcolare un eventuale aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti per attività non deteriorate alla data di riferimento del bilancio, che possono essere reintegrate nel capitale primario di classe 1, sono modificate in considerazione della formula riveduta di cui al paragrafo 1 e della nuova data limite.

Il periodo transitorio per la componente statica di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 6, del CRR è adattato alla luce della nuova formula di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo.

Un nuovo paragrafo 6 bis proroga la transizione per la componente dinamica, consentendo agli enti di reintegrare completamente nel capitale primario di classe 1 eventuali aumenti dei nuovi accantonamenti rilevati nel 2020 e nel 2021 per le loro attività finanziarie che non sono deteriorate. L'importo che potrebbe essere reintegrato dal 2022 al 2024 diminuirebbe in modo lineare.

Le modifiche all'articolo 473 bis, paragrafo 7, del CRR semplificano il ricalcolo dei requisiti patrimoniali. Esse sostituiscono la revisione di tutti i valori delle esposizioni che sono ridotti da accantonamenti con una ponderazione del rischio standard del 100 % da assegnare agli importi reintegrati nel capitale primario di classe 1.

Le modifiche all'articolo 473 bis, paragrafo 9, del CRR consentono agli enti che avevano scelto in precedenza di non avvalersi delle disposizioni transitorie di rivedere tale decisione in qualsiasi momento durante il periodo transitorio, previa approvazione da parte della rispettiva autorità competente. Inoltre, l'articolo 473 bis, paragrafo 9, del CRR offre agli enti la possibilità di applicare solo la componente dinamica. Infine, per monitorare il numero degli enti nell'UE che utilizzano il regime transitorio, le autorità competenti sono tenute a trasmettere periodicamente all'ABE informazioni sul numero di enti soggetti alla loro vigilanza che utilizzano tale regime.

Trattamento dei prestiti con garanzia pubblica nell'ambito dei livelli minimi di accantonamento prudenziale per i crediti deteriorati

Le agenzie per il credito all'esportazione ufficiali rilasciano in genere garanzie per conto dei governi nazionali ai fini della protezione del credito per i prestiti che sono accordati per il finanziamento delle esportazioni. I crediti deteriorati garantiti da tali agenzie ricevono un trattamento preferenziale in relazione agli obblighi di accantonamento di cui all'articolo 47 quater del CRR. La deroga proposta all'articolo 47 quater, paragrafo 3, estende tale trattamento preferenziale alle esposizioni assistite dalla garanzia o dalla controgaranzia del settore pubblico nel contesto di misure volte ad attenuare l'impatto economico della pandemia di Covid-19, fatte salve, se del caso, le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Ciò terrebbe conto del profilo di rischio simile di tali esposizioni garantite (articolo 1, paragrafo 3, della proposta).

Data di applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria

Il CRR II ha introdotto nel CRR un nuovo articolo 92, paragrafo 1 bis, che impone un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria agli enti a rilevanza sistemica a livello globale. La data di applicazione della riserva era originariamente fissata al 1º gennaio 2022. Nel contesto della pandemia di Covid-19 e in linea con il calendario di attuazione riveduto concordato dal Comitato di Basilea, la data di applicazione fissata all'articolo 3, paragrafo 5, del CRR II è rinviata di un anno, al 1º gennaio 2023 (articolo 2, paragrafo 2, della proposta).

Compensazione dell'impatto dell'esclusione di talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria

Il CRR II ha modificato il calcolo del coefficiente di leva finanziaria sulla base della norma rivista di Basilea. Le modifiche comprendevano l'attuazione di un potere discrezionale di escludere temporaneamente talune esposizioni verso la banca centrale dal totale della misura dell'esposizione complessiva dell'ente in circostanze eccezionali (articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), e paragrafi da 5 a 7 del CRR). L'esenzione può essere concessa per un periodo limitato non superiore a un anno quando, previa consultazione della banca centrale pertinente, l'autorità competente dell'ente ha accertato e dichiarato pubblicamente che sussistono tali circostanze eccezionali. L'eventuale impatto dell'esclusione è interamente compensato da un meccanismo di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 7, del CRR, che aumenta in modo rigorosamente proporzionato il requisito di coefficiente di leva finanziaria individuale degli enti creditizi.

Il potere discrezionale, inteso a facilitare l'effettiva trasmissione delle misure di politica monetaria, diventerà applicabile insieme al requisito di coefficiente di leva finanziaria il 28 giugno 2021. Tuttavia, la crisi attuale legata alla Covid-19 ha dimostrato che il meccanismo di compensazione, se applicabile, sarebbe troppo restrittivo e che di fatto la sua applicazione non faciliterebbe l'effettiva trasmissione della politica monetaria. In effetti, a causa dell'attuale meccanismo di compensazione, gli enti creditizi possono essere soggetti a vincoli per quanto riguarda il livello di aumento delle loro riserve della banca centrale. L'attuale meccanismo di compensazione potrebbe pertanto scoraggiare gli enti creditizi, in una situazione di stress, dall'utilizzare le linee di liquidità delle banche centrali nella misura necessaria o auspicata. Ciò potrebbe ostacolare l'effettiva trasmissione delle misure di politica monetaria e, in ultima istanza, costringere un ente a ridurre l'indebitamento tramite la vendita di attività o a ridurre il livello di prestiti all'economia reale, o ad attuare entrambe queste misure, dato il margine di manovra limitato per controllare il livello di tali riserve durante una crisi.

Sulla base di queste constatazioni, e alla luce del mandato che le è conferito all'articolo 511 del CRR per il riesame, tra l'altro, del trattamento delle riserve della banca centrale, la Commissione ritiene opportuno modificare il meccanismo di compensazione prima che diventi applicabile (articolo 1, punto 1, lettera b), della proposta). Ciò rafforzerà la flessibilità di agire in modo adeguato e mirato in caso di crisi e shock futuri e migliorerà l'efficacia della misura. In particolare, un ente creditizio che esercita il potere discrezionale sarà tenuto a calcolare il coefficiente di leva finanziaria adeguato solo una volta, ossia al momento in cui esercita il potere discrezionale, e sulla base del valore delle riserve della banca centrale ammissibili dell'ente e della misura dell'esposizione complessiva il giorno in cui l'autorità competente dell'ente dichiara che sussistono circostanze eccezionali che giustificano l'esercizio del potere discrezionale. Il coefficiente di leva finanziaria adeguato si applicherà per tutto il periodo durante il quale viene esercitato il potere discrezionale e non cambierà, a differenza di quanto stabilito con l'attuale meccanismo di compensazione. Le modifiche al meccanismo di compensazione richiedono anche modifiche dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), per consentire l'esclusione di tutte le riserve della banca centrale ammissibili e non solo di quelle costituite dopo l'entrata in vigore dell'esenzione (articolo 1, punto 1, lettera a), della proposta).

Data di applicazione dell'esenzione di talune attività sotto forma di software dalle deduzioni di capitale

Il CRR II ha introdotto disposizioni volte a modificare il trattamento normativo delle "attività sotto forma di software valutate prudentemente", che non sono interessate in maniera significativa in una situazione di cessazione dell'attività (ossia risoluzione, insolvenza o liquidazione di un ente). Gli enti non saranno più tenuti a dedurre dal proprio capitale primario di classe 1 queste particolari attività sotto forma di software (articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR). L'ABE è stata incaricata di elaborare un progetto di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di applicazione di tale esenzione dalle deduzioni, definendo la portata delle attività sotto forma di software da esentare e le modalità con cui saranno ponderate per il rischio (articolo 36, paragrafo 4, del CRR). La data di applicazione del trattamento riveduto delle attività sotto forma di software è stata fissata a 12 mesi dall'entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione (articolo 3, paragrafo 7, del CRR II).

Nel contesto della diffusione accelerata dei servizi digitali in conseguenza delle misure pubbliche adottate per affrontare la pandemia di Covid-19, la data di applicazione è modificata al fine di consentire l'applicazione anticipata dell'esenzione, ossia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione (articolo 2, paragrafo 3, della proposta).

Data di applicazione del trattamento specifico previsto per taluni prestiti garantiti da pensioni o stipendi

Il CRR II ha introdotto all'articolo 123 del CRR un trattamento più favorevole di taluni prestiti concessi da enti creditizi a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato. Questo trattamento favorevole è stato introdotto in ragione delle garanzie supplementari connesse a tali prestiti derivanti dal trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte della pensione o della retribuzione del debitore. L'applicazione di questo trattamento nel contesto della pandemia di Covid-19 incentiverebbe gli enti ad aumentare l'erogazione di prestiti a dipendenti e pensionati. Per consentire agli enti di beneficiare del trattamento più favorevole già durante la pandemia di Covid-19, la data di applicazione di tale disposizione è anticipata (articolo 2, paragrafo 1, della proposta).

Data di applicazione del fattore di sostegno alle PMI riveduto e del fattore di sostegno alle infrastrutture

Il CRR II ha apportato modifiche all'articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di rettifiche dei requisiti di fondi propri per le esposizioni delle PMI non in stato di default (il fattore di sostegno alle PMI) e ha introdotto all'articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 nuove rettifiche ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali (il fattore di sostegno alle infrastrutture). Tali fattori di sostegno consentono un trattamento più favorevole di talune esposizioni verso PMI e infrastrutture al fine di incentivare gli enti ad aumentare in modo prudente l'erogazione di prestiti a tali entità. Nel contesto della pandemia di Covid-19 è essenziale che le banche continuino a erogare prestiti alle PMI e a sostenere gli investimenti infrastrutturali. Pertanto, la data di applicazione dei due fattori di sostegno di cui all'articolo 3 del CRR II è anticipata (articolo 2, paragrafo 1, della proposta).

2020/0066 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 istituisce, insieme alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 , il quadro di regolamentazione prudenziale per gli enti che operano nell'Unione. Adottato all'indomani della crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008 e ampiamente basato sulle norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), tale quadro prudenziale, noto come quadro di Basilea III, ha contribuito a rafforzare la resilienza degli enti che operano nell'Unione e a renderli più preparati ad affrontare potenziali difficoltà, comprese le difficoltà derivanti da eventuali crisi future.

(2)Dalla sua entrata in vigore il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato più volte modificato per ovviare alle carenze residue del quadro di regolamentazione prudenziale e per attuare alcuni elementi ancora in sospeso della riforma globale dei servizi finanziari che sono essenziali per garantire la resilienza degli enti. Tra le modifiche che si sono susseguite, il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto sui fondi propri dell'introduzione dell'International Financial Reporting Standard - Strumenti finanziari (IFRS 9). Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 il requisito di una copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, i cosiddetti livelli minimi di accantonamento prudenziale. Inoltre il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 alcuni degli elementi finali del quadro definitivo di Basilea III, tra cui una nuova definizione del coefficiente di leva finanziaria e una riserva del coefficiente di leva finanziaria, che impediscono agli enti di aumentare eccessivamente la leva finanziaria, nonché un trattamento prudenziale più favorevole di talune attività sotto forma di software, un trattamento più favorevole di determinati prestiti garantiti da pensioni o stipendi, un fattore di sostegno riveduto per i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) e un fattore di sostegno per i progetti infrastrutturali.

(3)Il grave shock economico causato dalla pandemia di Covid-19 e le misure eccezionali di contenimento hanno un impatto di vasta portata sull'economia. Le imprese si trovano ad affrontare perturbazioni delle catene di approvvigionamento, chiusure temporanee e una riduzione della domanda, mentre le famiglie devono far fronte alla disoccupazione e a un calo del reddito. Le autorità pubbliche a livello dell'Unione e degli Stati membri hanno adottato azioni risolute per sostenere le famiglie e le imprese solvibili a far fronte a questo rallentamento grave ma temporaneo dell'attività economica e alle carenze di liquidità che provoca.

(4)Gli enti avranno un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa. Al tempo stesso, risentiranno probabilmente del deterioramento della situazione economica. Le autorità competenti hanno fornito sostegno temporaneo agli enti in termini di capitale e liquidità e sul fronte operativo per garantire che possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell'economia reale in un contesto più difficile. La Commissione, la Banca centrale europea e l'Autorità bancaria europea hanno fatto chiarezza sull'applicazione della flessibilità già insita nel regolamento (UE) n. 575/2013 elaborando interpretazioni e orientamenti sull'applicazione del quadro prudenziale nel contesto della Covid-19 16 . In risposta alla pandemia di Covid-19, il BCBS ha inoltre previsto una certa flessibilità nell'applicazione delle norme internazionali 17 .

(5)È importante che gli enti impieghino il proprio capitale laddove è più necessario e che il quadro di regolamentazione dell'Unione li agevoli a tal fine, assicurando nel contempo che gli enti agiscano con prudenza. Oltre alla flessibilità prevista dalle norme vigenti, modifiche mirate del regolamento (UE) n. 575/2013 garantirebbero che tale quadro prudenziale interagisca senza intoppi con le varie misure che riguardano l'emergenza della Covid-19.

(6)Le circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19 e la portata senza precedenti delle sfide ad essa connesse richiedono un'azione immediata per assicurare agli enti le condizioni per convogliare in modo efficace i finanziamenti ad imprese e famiglie e assorbire lo shock economico causato dalla pandemia di Covid-19.

(7)Le garanzie fornite nel contesto della pandemia di Covid-19 da governi nazionali o altri soggetti pubblici che sono ammissibili come fornitori di protezione del credito in base alle norme di attenuazione del rischio di credito di cui alla parte terza, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono comparabili, per quanto riguarda i loro effetti di attenuazione del rischio, alle garanzie fornite dalle agenzie ufficiali per il credito all'esportazione di cui all'articolo 47 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto giustificato allineare i requisiti di copertura minima per le esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie concesse da governi nazionali o altri soggetti pubblici a quelli per le esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie concesse da agenzie ufficiali per il credito all'esportazione. Pertanto le garanzie e le controgaranzie che sono state estese nel contesto della pandemia di Covid-19 in conformità con le norme sugli aiuti di Stato dovrebbero essere trattate come le garanzie fornite dalle agenzie ufficiali per il credito all'esportazione.

(8)Nel contesto della pandemia di Covid-19 sono emersi elementi di prova indicanti che, in una situazione di crisi, potrebbe rivelarsi essenziale la possibilità di escludere temporaneamente determinate esposizioni verso la banca centrale dal calcolo della misura dell'esposizione complessiva dell'ente, come stabilito all'articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876. L'efficacia di questa misura sembra essere ostacolata tuttavia dalla ridotta flessibilità derivante dal meccanismo di compensazione connesso a tali esclusioni temporanee, che limiterebbe la capacità dell'ente di aumentare le esposizioni verso la banca centrale in una situazione di crisi. Ciò potrebbe in ultima analisi indurre l'ente a ridurre il livello dei prestiti alle famiglie e alle imprese. Al fine di evitare conseguenze indesiderate connesse al meccanismo di compensazione e garantire l'efficacia di tale esclusione di fronte a possibili shock e crisi futuri, il meccanismo di compensazione dovrebbe essere modificato prima che il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 diventi applicabile conformemente al diritto dell'Unione il 28 giugno 2021. In attesa dell'applicazione delle disposizioni modificate sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria introdotte dal regolamento (UE) 2019/876, l'articolo 429 bis dovrebbe continuare ad applicarsi come introdotto dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione 18 .

(9)Dal 1° gennaio 2018 gran parte degli enti che operano nell'Unione è soggetta all'IFRS 9. In linea con le norme internazionali adottate dal BCBS, il regolamento (UE) 2017/2395 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 disposizioni transitorie per attenuare l'impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 degli enti derivante dal trattamento contabile delle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9.

(10)L'applicazione dell'IFRS 9 durante la recessione economica causata dalla pandemia di Covid-19 potrebbe comportare un aumento repentino e significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti, in quanto per molte esposizioni potrebbe essere necessario calcolare le perdite lungo tutta la loro vita. Il 3 aprile 2020 il BCBS ha convenuto di concedere una maggiore flessibilità nell'attuazione delle disposizioni transitorie che introducono progressivamente gli effetti dell'IFRS 9. Al fine di limitare la possibile volatilità del capitale regolamentare, che potrebbe verificarsi se la crisi della Covid-19 comportasse un aumento significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti, è necessario prorogare le disposizioni transitorie anche nel diritto dell'Unione.

(11)Per attenuare il potenziale impatto che un improvviso aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti potrebbe avere sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti nel momento in cui ne hanno più bisogno, le disposizioni transitorie dovrebbero essere prorogate di due anni e gli enti dovrebbero essere autorizzati a reinserire integralmente nel loro capitale primario di classe 1 qualsiasi aumento dei nuovi accantonamenti per perdite attese su crediti che rilevano nel 2020 e nel 2021 per le loro attività finanziarie non deteriorate. Ciò consentirebbe di attutire ulteriormente l'impatto della crisi della Covid-19 sul possibile aumento del fabbisogno degli enti in termini di accantonamento ai sensi dell'IFRS 9, mantenendo al contempo le disposizioni transitorie per gli importi delle perdite attese su crediti accertati prima della pandemia di Covid-19.

(12)Gli enti che in precedenza hanno scelto di non avvalersi delle disposizioni transitorie possono revocare la decisione in qualsiasi momento durante il periodo transitorio, previa approvazione della loro autorità competente. Successivamente e previa approvazione delle autorità di vigilanza, gli enti hanno la possibilità di rinunciare ad applicare le disposizioni transitorie.

(13)Nel marzo 2020 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza (GHOS) ha riveduto il calendario di attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea. Sebbene la maggior parte degli elementi finali debba ancora essere attuata nel diritto dell'Unione, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale è già stato attuato mediante le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2019/876. La data di applicazione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere differita di un anno, al 1º gennaio 2023, come convenuto a livello internazionale. È opportuno rivedere di conseguenza la data di applicazione fissata nel regolamento (UE) 2019/876 al fine di garantire parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti nell'Unione e operanti al di fuori dell'Unione. Con il differimento dell'applicazione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, durante il periodo di differimento non vi sarebbero conseguenze per il mancato rispetto di tale requisito come stabilito all'articolo 141 quater della direttiva 2013/36/UE né limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141 ter della medesima direttiva.

(14)Date le specifiche garanzie connesse ai prestiti concessi dagli enti creditizi a pensionati o lavoratori con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente creditizio di una parte della pensione o della retribuzione del debitore, l'articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 per consentire un trattamento più favorevole di tali prestiti. L'applicazione di questo trattamento nel contesto della pandemia di Covid-19 incentiverebbe gli enti ad aumentare i prestiti a lavoratori dipendenti e pensionati. È pertanto necessario anticipare la data di applicazione di tale disposizione affinché possa essere utilizzata dagli enti già durante la pandemia di Covid-19.

(15)Le disposizioni sulle rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default di cui all'articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013 (il fattore di sostegno alle PMI) sono state modificate dal regolamento (UE) 2019/876. Quest'ultimo ha anche introdotto, all'articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, nuove rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali (i fattori di sostegno alle infrastrutture). Poiché tali fattori di sostegno consentono un trattamento più favorevole di talune esposizioni verso le PMI e le infrastrutture, la loro applicazione nel contesto della pandemia di Covid-19 incentiverebbe gli enti ad aumentare la concessione dei prestiti così necessari a tali soggetti. È pertanto necessario anticipare la data di applicazione dei due fattori di sostegno affinché possano essere utilizzati dagli enti già durante la pandemia di Covid-19.

(16)Il trattamento prudenziale di talune attività sotto forma di software è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 al fine di sostenere ulteriormente la transizione verso un settore bancario più digitalizzato. Nel contesto della diffusione accelerata dei servizi digitali dovuta alle misure pubbliche adottate per fronteggiare la pandemia di Covid-19, è opportuno anticipare l'applicazione di tali modifiche.

(17)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e assorbire le perdite dovute alla pandemia di Covid-19 continuando ad assicurare comunque la loro tenuta, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)Affinché le misure di sostegno straordinarie adottate per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 siano pienamente efficaci nel preservare la tenuta del settore bancario e incentivare gli enti a continuare a erogare prestiti, è necessario che l'effetto di attenuazione di tali misure abbia un riflesso immediato nel modo in cui sono determinati i requisiti patrimoniali regolamentari. Vista l'urgenza di tali adeguamenti del quadro prudenziale, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

(19)Considerata l'urgenza, è ritenuto necessario avvalersi dell'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(20)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è modificato come segue:

(1)l'articolo 429 bis, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, è così modificato:

(a)al paragrafo 1, lettera n), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"n) le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell'ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6:";

(b)al paragrafo 7, le definizioni di "EM LR " e "CB" sono sostituite dalle seguenti:

"EM LR = la misura dell'esposizione complessiva dell'ente definita all'articolo 429, paragrafo 4, comprese le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo il giorno della dichiarazione pubblica di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo; e

CB = il valore totale delle esposizioni dell'ente verso la sua banca centrale che possono essere escluse a norma del paragrafo 1, lettera n), il giorno della dichiarazione pubblica di cui al paragrafo 5, lettera a).";

(2)l'articolo 473 bis è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In deroga all'articolo 50, e fino al termine dei periodi transitori di cui ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l'importo calcolato in conformità del presente paragrafo:";

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'importo di cui al primo comma è calcolato quale somma di quanto segue:

(a)per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l'importo (ABSA) calcolato secondo la formula seguente:

ABSA = (A2,SA – t1) x f1 + (A4,SA – t2) x f2

dove:

A2,SA = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 2;

A4,SA = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3;

f1= il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

f2= il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis;

t1 = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell'importo A2,SA;

t2 = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell'importo A4,SA;

(b)per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l'importo (ABIRB) calcolato secondo la formula seguente:

ABIRB = (A2,IRB – t1) x f1 + (A4,IRB – t2) x f2

dove:

A2,IRB = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 2, adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a);

A4,IRB = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3, adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c);

f1= il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

f2= il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis;

t1 = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell'importo A2,IRB;

t2 = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell'importo A4,IRB.";

(b)al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9, e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, al 1° gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9, se posteriore.";

(c)al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) gli enti sostituiscono l'importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9, e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, al 1° gennaio 2020 o, se posteriore, alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore dell'importo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo a zero.";

(d)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f1:

(a)0,7, durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

(b)0,5, durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

(c)0,25, durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

(d)0, durante il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1° gennaio 2020, ma prima del 1° gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a d), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.

Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1° gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a d), cominciando con il fattore corrispondente all'anno di prima applicazione di tali principi contabili.";

(e)è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f2:

(a)1, durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

(b)1, durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

(c)0,75, durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

(d)0,5, durante il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

(e)0,25, durante il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1° gennaio 2020, ma prima del 1° gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a e), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.

Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1° gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a e), cominciando con il fattore corrispondente all'anno di prima applicazione di tali principi contabili.";

(f)il paragrafo 7 è così modificato:

i) la lettera b) è soppressa;

ii) è aggiunto il comma seguente:

"Nel ricalcolare i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE ai fini del primo comma, all'importo ABSA di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.";

(g)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Durante i periodi di cui al paragrafo 6 e 6 bis del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare il presente articolo.";

(h)il paragrafo 9 è così modificato:

i) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Qualora abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente, l'ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio.";

ii) al secondo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

"In tal caso l'ente fissa gli importi A4 e t2 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente, l'ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio.";

iii) sono aggiunti i commi seguenti:

"L'ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 2, nel qual caso informa senza indugio l'autorità competente della sua decisione. In tal caso l'ente fissa gli importi A2 e t1 di cui al paragrafo 1 a zero. L'ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio, purché abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

Le autorità competenti informano l'ABE almeno una volta l'anno in merito all'applicazione del presente articolo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza.";

(3)è inserito il seguente articolo:

"Articolo 500 bis
Trattamento temporaneo delle garanzie pubbliche connesse alla pandemia di Covid-19

In deroga all'articolo 47 quater, paragrafo 3, fino al [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 7 anni] i fattori di cui all'articolo 47 quater, paragrafo 4, si applicano anche alla parte dell'esposizione deteriorata garantita da un fornitore ammissibile di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e), qualora, fatto salvo il rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ove applicabili, la garanzia o la controgaranzia sia fornita nell'ambito di misure di sostegno a favore dei debitori nel contesto della pandemia di Covid-19."

Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2019/876

L'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/876 è così modificato:

(1)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. I seguenti punti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]:

(a)il punto 59), per quanto riguarda le disposizioni sul trattamento di determinati prestiti concessi dagli enti creditizi a pensionati o lavoratori dipendenti di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b)il punto 133), per quanto riguarda le disposizioni sulle rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default di cui all'articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(c) il punto 134), per quanto riguarda le rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.";

(2)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il punto 46), lettera b), dell'articolo 1 del presente regolamento, per quanto riguarda il nuovo requisito di fondi propri per i G-SII di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2023.";

(3)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il punto 18) dell'articolo 1 del presente regolamento, per quanto riguarda l'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente la disposizione riguardante l'esenzione dalle deduzioni delle attività sotto forma di software valutate prudentemente, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013."

Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.Il presente regolamento si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] con l'eccezione di cui al paragrafo 3.

3.L'articolo 1, punto 1), del presente regolamento, per quanto riguarda le modifiche dell'articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, in relazione al meccanismo di compensazione connesso all'esclusione temporanea di talune riserve della banca centrale, si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi.
(2)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)
(3)    Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).
(4)    Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).
(5)    Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE - Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di Covid-19, COM(2020)169 del 28.4.2020.
(7)    Il rinvio riguarda sia le norme rivedute sui requisiti patrimoniali basati sul rischio sia le norme rivedute relative al coefficiente di leva finanziaria.
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza Covid-19, COM(2020) 112 final del 13.3.2020.
(9)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta al coronavirus - Utilizzare ogni euro disponibile in tutti i modi possibili per proteggere le vite umane e i mezzi di sussistenza, COM(2020) 143 final del 2.4.2020.
(10)    Cfr. il comunicato stampa "Il comitato di Basilea stabilisce misure supplementari per attenuare l'incidenza della pandemia di Covid-19", del 3 aprile 2020, disponibile in inglese all'indirizzo:     https://www.bis.org/press/p200403.htm .
(11)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(12)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)
(13)    Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).
(14)    Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).
(15)    Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(16)    Essi comprendono la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE - Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di Covid-19 (COM(2020) 169 del 28.4.2020); il comunicato stampa del 20 marzo 2020 sull'ulteriore flessibilità concessa alle banche dalla vigilanza bancaria della BCE in risposta al coronavirus e le relative domande ricorrenti (FAQ)     https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html ; la dichiarazione dell'ABE, del 25 marzo 2020, sull'applicazione del quadro prudenziale per quanto riguarda il default, le misure di concessione e l'IFRS 9 alla luce delle misure connesse alla Covid-19, disponibile al seguente indirizzo:  https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures .
(17)    Cfr. il comunicato stampa, del 3 aprile 2020, sulle misure supplementari stabilite dal Comitato di Basilea per attenuare l'impatto della Covid-19, https://www.bis.org/press/p200403.htm
(18)    Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).