Bruxelles, 14.7.2020

COM(2020) 308 final

2020/0139(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (UE) n. 520/2007 del Consiglio


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è recepire nel diritto dell'Unione europea le misure di controllo, conservazione e gestione adottate dalla Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC), di cui l'Unione europea è parte contraente dal 2006. La IATTC è un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse alieutiche costituite da tonnidi e specie affini nell'Oceano Pacifico orientale, istituita dalla convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali, a sua volta istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione IATTC). Nella zona della convenzione IATTC operano in media tre pescherecci con reti a circuizione e una trentina di pescherecci con palangari dell'UE. I principali stock bersaglio della flotta dell'UE sono i tonnidi tropicali e i pesci spada.

Tutte le parti contraenti della convenzione IATTC sono membri della IATTC. La IATTC adotta, per consenso, misure di conservazione e di gestione ("risoluzioni"), conformemente all'articolo IX, paragrafo 7, della convenzione IATTC. La Commissione, a nome dell'UE, redige direttive di negoziato sulla base di pareri scientifici, nel quadro di un mandato di cinque anni fissato mediante decisione del Consiglio. Conformemente a tale mandato, le direttive sono presentate, discusse e approvate nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio e sono ulteriormente modificate, per tener conto dell'evolversi della situazione in tempo reale, nel corso di riunioni di coordinamento con gli Stati membri che si svolgono durante le riunioni annuali della IATTC.

La convenzione IATTC stabilisce che le risoluzioni adottate dalla IATTC sono vincolanti (articolo IX, paragrafo 7) e che le parti contraenti sono tenute ad intraprendere le misure necessarie per garantire l'attuazione e il rispetto della convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate a norma di quest'ultima, compresa l'adozione delle disposizioni legislative e regolamentari necessarie (articolo XVIII, paragrafo 1). Sebbene siano rivolte principalmente alle parti contraenti, le risoluzioni della IATTC impongono obblighi anche agli operatori (ad esempio, il comandante del peschereccio).

Nel corso delle sue riunioni annuali, la IATTC adotta nuove misure o modifica quelle vigenti. Le misure entrano in vigore, sotto forma di risoluzioni della IATTC, quarantacinque giorni dopo l'adozione e a seguito della notifica alle parti contraenti da parte del segretario esecutivo della IATTC. Dopo la riunione annuale, la Commissione informa il Consiglio in merito alle misure adottate dalla IACCT e alla data prevista per la loro entrata in vigore. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, l'Unione è tenuta ad agire nel rigoroso rispetto del diritto internazionale, che comprende anche le risoluzioni della IACCT.

La presente proposta si riferisce alle misure adottate dalla IATTC a partire dal 2008. Le risoluzioni della IATTC possono essere modificate ogni anno nel corso delle riunioni annuali della IATTC. Da una panoramica retrospettiva si nota che durante tali riunioni, parallelamente all'adozione di nuove risoluzioni, è possibile modificare in parte anche quelle in vigore. L'UE è tenuta ad assicurare che le suddette misure, in quanto obblighi internazionali, siano rispettate non appena entrano in vigore. La presente proposta, pertanto, intende recepire le risoluzioni vigenti della IATTC; essa, inoltre, prevede un meccanismo volto a facilitare, in futuro, l'attuazione delle misure della IATTC.

Il processo legislativo necessario per recepire nel diritto dell'UE le misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP richiede in media 18 mesi, dalla prima stesura della proposta della Commissione all'adozione dell'atto finale da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. I poteri delegati assicurano che, nel rispetto delle direttive fornite dal colegislatore, l'Unione sia in grado di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le misure di conservazione adottate dall'UE che possono arrecare beneficio alla sua flotta, rafforzare la parità di condizioni e contribuire ulteriormente alla gestione sostenibile a lungo termine degli stock. La presente proposta definisce i poteri delegati che sono conferiti alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per provvedere alle modifiche delle misure, che saranno probabilmente frequenti, e per garantire che i pescherecci dell'Unione siano posti su un piano di parità con i pescherecci di altre parti contraenti della IATTC. Tali misure comprendono, ad esempio: le specifiche tecniche riguardanti i palangari per squali, il modulo della dichiarazione di trasbordo, i periodi di chiusura, i tempi di trasmissione delle informazioni relative ai dispositivi di concentrazione del pesce (FAD - Fish Aggregating Device), le disposizioni riguardanti la progettazione e l'uso di tali dispositivi, i tempi per la raccolta dei dati, le zone e le misure di mitigazione per la protezione degli uccelli marini, l'ambito di applicazione dei programmi di osservazione scientifica, le informazioni relative al registro regionale dei pescherecci, il riferimento alla tabella per la trasmissione dei dati per i giornali di bordo e i registri di scarico, il documento statistico per il tonno obeso, i tempi per la trasmissione delle relazioni e le linee guida sulla mortalità delle tartarughe marine.

I tempi per la presentazione delle relazioni stabiliti dalla presente proposta sono stati decisi in base a quelli stabiliti dalle risoluzioni della IATTC, allo scopo di garantire che l'UE presenti tempestivamente le sue relazioni alla IATTC.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le disposizioni previste da alcune risoluzioni della IATTC sono state recepite da ultimo dal titolo IV del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001.

Di conseguenza, per motivi di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto è preferibile modificare il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio sopprimendone il titolo IV e tener conto delle modifiche intervenute dopo la sua adozione, ma non ancora contemplate dal diritto dell'UE. Le risoluzioni della IATTC concernenti i periodi di pesca per i pescherecci con reti a circuizione e le limitazioni relative ai FAD sono recepite dal regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio 1 .

La presente proposta è pienamente in linea con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP), in cui si dispone che l'Unione europea conduca le sue attività di pesca esterna conformemente ai suoi obblighi internazionali, basando le sue attività di pesca sulla cooperazione regionale per la pesca e collaborando con l'Agenzia europea di controllo della pesca nel garantire il rispetto delle disposizioni.

La presente proposta integra il regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, in cui si dispone che i pescherecci dell'UE siano soggetti a una serie di autorizzazioni di pesca delle ORGP in base alle condizioni e alle norme specifiche stabilite da queste ultime e dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

La presente proposta non riguarda le possibilità di pesca dell'UE stabilite dalla IATTC. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è prerogativa del Consiglio adottare misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non pertinente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE). Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta garantirà che il diritto dell'Unione sia conforme ai suoi obblighi internazionali in relazione alle misure adottate dalla IATTC e che l'Unione rispetti le decisioni adottate dalle ORGP di cui essa è parte contraente. La proposta recepisce tali obblighi limitandosi a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto giuridico prescelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Scopo della presente proposta è recepire e attuare le misure della IATTC attualmente in vigore, che sono vincolanti per le parti contraenti. Gli Stati membri e i rappresentanti del settore e della società civile di tutta l'UE sono stati consultati sia nel corso della fase preparatoria delle riunioni della IATTC che hanno portato all'adozione delle anzidette risoluzioni sia durante i negoziati svoltisi nel corso della riunione annuale della IATTC. Di conseguenza, non si è ritenuto necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi in relazione al presente regolamento.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente. L'atto proposto costituisce l'attuazione di una raccomandazione direttamente applicabile agli Stati membri.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata al programma REFIT.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I, oltre a comprendere le disposizioni generali sull'oggetto, sull'ambito di applicazione e sugli obiettivi della proposta, contiene anche le definizioni. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'UE che svolgono attività di pesca nella zona della convenzione IATTC.

Il capo II riguarda le misure di conservazione e di gestione, comprese le disposizioni relative ai pescherecci con reti a circuizione adibiti alla pesca di tonnidi tropicali, il divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati, le disposizioni riguardanti la pesca in prossimità dei FAD, l'utilizzo e la progettazione di questi ultimi e le norme per il trasbordo in porto.

Il capo III stabilisce misure miranti alla protezione di determinate specie marine presenti nella zona della convenzione IATTC, quali lo squalo alalunga, lo squalo seta, lo squalo martello e le Mobulidae. Tali misure comprendono la trasmissione di dati e obblighi di rilascio in mare, nonché disposizioni relative alla protezione delle tartarughe marine e degli uccelli marini.

Il capo IV contiene disposizioni relative al programma di osservazione della IATTC riguardanti, in particolare, il suo ambito di applicazione, nonché i doveri e gli obblighi di rendicontazione da parte degli osservatori.

Il capo V stabilisce gli obblighi relativi ai pescherecci, compresi quelli riguardanti il registro regionale delle navi della IATTC, gli obblighi di rendicontazione e il protocollo per la sigillatura dei pozzi.

Il capo VI contiene informazioni sugli obblighi di rendicontazione per il programma riguardante i dati statistici e sugli obblighi relativi al programma di documentazione sul tonno obeso.

Il capo VII contiene disposizioni finali, in particolare su aspetti quali la riservatezza delle relazioni e dei messaggi elettronici, la procedura di presentazione delle modifiche, i poteri delegati e le modifiche della legislazione UE in vigore.

2020/0139 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (UE) n. 520/2007 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP) stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 è assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive in grado di garantire condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.

(2)Con la decisione 98/392/CE del Consiglio 4 la Comunità europea ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e l'accordo ai fini dell'applicazione di tale convenzione relativamente alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori 5 , che enunciano i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione europea partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici.

(3)Con la decisione 2006/539/CE del Consiglio 6 la Comunità europea ha approvato la convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica.

(4)La IATTC ha il potere di adottare decisioni ("risoluzioni") per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile a lungo termine delle risorse alieutiche nella zona della convenzione IATTC. Le risoluzioni della IATTC sono vincolanti per le parti contraenti. Esse sono rivolte essenzialmente alle parti contraenti della convenzione IATTC, ma contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio, i comandanti dei pescherecci). Le risoluzioni della IATTC entrano in vigore quarantacinque giorni dopo l'adozione e, per l'Unione, devono essere attuate il prima possibile nel diritto dell'Unione.

(5)Con la decisione 2005/938/CE del Consiglio 7 l'Unione ha approvato l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (di seguito, "accordo"), che ha istituito il programma internazionale per la conservazione dei delfini (di seguito, "programma IDCP").

(6)Conformemente all'articolo XIV dell'accordo, la IATTC ha un ruolo fondamentale nel coordinare l'attuazione dell'accordo stesso, nonché nell'attuare le misure che saranno adottate nell'ambito della IATTC.

(7)Nel quadro del programma IDCP, la riunione delle parti è responsabile dell'adozione di misure miranti a ridurre progressivamente a livelli prossimi allo zero la mortalità accidentale di delfini nella pesca del tonno con reti a circuizione a chiusura nella zona dell'accordo, tramite la fissazione di limiti annui. Tali misure diventano vincolanti per l'Unione.

(8)L'attuazione più recente delle raccomandazioni della IATTC in materia di conservazione e di esecuzione è avvenuta tramite il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio 8 .

(9)Tenendo conto della possibilità che le risoluzioni della IATTC siano oggetto di modifiche nel corso delle riunioni annuali di quest'ultima e al fine di trasporle rapidamente nel diritto dell'Unione, rafforzare la parità di condizioni e dare ulteriore sostegno alla gestione sostenibile a lungo termine degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i seguenti aspetti: le specifiche tecniche riguardanti i palangari per squali, i periodi di chiusura, i tempi di trasmissione delle informazioni relative ai dispositivi di concentrazione del pesce (FAD - Fish Aggregating Device), le disposizioni riguardanti la progettazione e l'uso di tali dispositivi, i tempi per la raccolta dei dati, le zone e le misure di mitigazione per la protezione degli uccelli marini, l'ambito di applicazione dei programmi di osservazione scientifica, le informazioni relative al registro regionale delle navi, il riferimento alla tabella per la trasmissione dei dati per i giornali di bordo e i registri di scarico, il documento statistico per il tonno obeso, le diverse tempistiche previste per la presentazione di relazioni e le linee guida sulla mortalità delle tartarughe marine.

(10)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" 9 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(11)È opportuno che la delega di poteri prevista dal presente regolamento non pregiudichi l'attuazione delle future risoluzioni della IATTC nel diritto dell'Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.

(12)È opportuno sopprimere l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 3, e il titolo IV del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, in quanto le disposizioni del presente regolamento attuano tutte le misure della IATTC,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo riguardanti le attività di pesca svolte nella zona alla quale si applica la convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali 10 , relativamente agli stock di tonnidi e specie affini, di altre specie ittiche catturate da pescherecci che praticano la pesca di tonnidi e specie affini e di specie appartenenti al medesimo ecosistema.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati o destinati ad essere utilizzati per attività di pesca nella zona alla quale si applica la convenzione.

2.Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, la sua applicazione non pregiudica i regolamenti in vigore nel settore della pesca, in particolare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 e i regolamenti (CE) n. 1005/2008 12 , (CE) n. 1224/2009 13 e (CE) n. 1185/2003 14 del Consiglio.

Articolo 3 
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)"convenzione": convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali;

(2)"zona della convenzione": zona geografica alla quale si applica la convenzione, descritta all'articolo III di quest'ultima;

(3)"specie IATTC": stock di tonnidi e specie affini e di altre specie ittiche catturate da pescherecci che praticano la pesca di tonnidi e specie affini nella zona della convenzione;

(4)"peschereccio dell'Unione": qualsiasi nave battente bandiera di uno Stato membro, utilizzata o destinata a essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le navi ausiliarie, le navi officina, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer;

(5)"parte contraente": parte contraente della convenzione;

(6)"rete a circuizione": rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;

(7)"tonnidi tropicali": tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato;

(8)"boa di raccolta dati": dispositivo galleggiante, derivante o fisso, utilizzato da organizzazioni o enti scientifici governativi o riconosciuti allo scopo di raccogliere elettronicamente dati ambientali e non come supporto alle attività di pesca, e di cui viene data notifica al segretariato della IATTC;

(9)"dispositivo di concentrazione del pesce" o "FAD" (Fish Aggregating Device): dispositivo ancorato, derivante, galleggiante o sommerso, calato o monitorato dal peschereccio, anche mediante boe radio o satellitari, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio in operazioni di pesca con reti a circuizione;

(10)"interagire/interazione" con una boa di raccolta dati: operazione consistente, ad esempio, nel circuitare la boa con un attrezzo da pesca, legarvi o fissarvi il peschereccio, l'attrezzo da pesca o qualsiasi parte o componente del peschereccio o tagliare la fune di ancoraggio della boa;

(11)"operatore": persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

(12)"CSC": comitato scientifico consultivo istituito a norma dell'articolo XI della convenzione;

(13)"trasbordo": scarico da un peschereccio ad un altro di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo del primo;

(14)"registro regionale delle navi": registro delle navi della IATTC;

(15)"risoluzione": misure vincolanti adottate dalla commissione IATTC ai sensi dell'articolo VII della convenzione;

(16)"modulo IATTC di dichiarazione di trasbordo": documento figurante nell'allegato 2 della risoluzione C-12-07;

(17)"osservatore": persona autorizzata e abilitata da uno Stato membro o da una parte contraente a osservare, monitorare e raccogliere informazioni a bordo di un peschereccio;

(18)"palangaro": attrezzo da pesca formato da un cavo principale (trave) al quale sono attaccati spezzoni di filo (braccioli) dotati di numerosi ami; la lunghezza dei braccioli e la loro distanza sul trave variano in funzione della specie bersaglio;

(19)"palangaro per squali": palangaro a trave unico attaccato alla lima dei galleggianti o direttamente ai galleggianti, utilizzato per catturare squali, come mostra la figura 1 della risoluzione C-16-05;

(20)"amo circolare di grandi dimensioni": amo con la punta girata all'indietro perpendicolarmente al gambo a formare generalmente un cerchio o un ovale e inclinata di non oltre 10 gradi;

(21)"accordo": accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini 15 ;

(22)"pozzo sigillato": qualsiasi spazio a bordo di un peschereccio destinato al congelamento, alla conservazione o all'immagazzinamento del pescato, il cui accesso sia stato bloccato allo scopo di impedirne l'utilizzo per dette finalità;

(23)"WCPFC": Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale istituita a norma della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale 16 ;

(24) "zona di sovrapposizione": zona geografica di sovrapposizione delle competenze tra la IACCT e la WCPFC. Corrisponde alla parte di Oceano Pacifico delimitata dalle seguenti linee: il parallelo 50° S, dall'intersezione con il meridiano 150° O fino all'intersezione con il meridiano 130° O, e il parallelo 4° S, dall'intersezione con il meridiano 150° O fino all'intersezione con il meridiano 130° O.

CAPO II

MISURE DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE

Articolo 4
Periodi di chiusura per i pescherecci con reti a circuizione che praticano la pesca di tonnidi tropicali

1.Per attuare la chiusura delle attività di pesca per i pescherecci con reti a circuizione, ogni Stato membro:

(a)comunica alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, quale dei due periodi di chiusura, dal 29 luglio all'8 ottobre o dal 9 novembre al 19 gennaio, è applicabile ai propri pescherecci. La Commissione notifica al segretariato della IATTC, entro il 15 luglio di ogni anno, il periodo di chiusura applicabile;

(b)informa della chiusura tutte le parti interessate del suo settore tonniero;

(c)informa la Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, di aver intrapreso le suddette misure;

(d)garantisce che, per l'intera durata della chiusura, tutti i pescherecci con reti a circuizione battenti la propria bandiera non svolgano attività di pesca nella zona della convenzione.

2.Se un peschereccio dell'Unione non è in grado di salpare al di fuori del periodo di chiusura applicabile di cui al paragrafo 1, lettera a), per cause di forza maggiore consistenti in un'avaria del peschereccio sopraggiunta nel corso di un'operazione di pesca per guasto meccanico o strutturale, incendio o esplosione, per un periodo di almeno 75 giorni consecutivi, lo Stato membro può inviare alla Commissione una richiesta di deroga dal periodo di chiusura, unitamente alla documentazione necessaria a comprovare che il peschereccio non ha preso il mare per cause di forza maggiore. La richiesta è inviata alla Commissione entro e non oltre due settimane dalla cessazione della causa di forza maggiore. La Commissione valuta la richiesta e, se del caso, la inoltra al segretariato della IATTC affinché la esamini entro e non oltre un mese dalla cessazione della causa di forza maggiore.

3.Quando la Commissione comunica allo Stato membro l'approvazione da parte della IATTC della richiesta di cui al paragrafo 2:

(a)il peschereccio che non ha osservato un periodo di chiusura nello stesso anno in cui si è verificata la causa di forza maggiore osserva un periodo di chiusura ridotto di 40 giorni consecutivi in uno dei due periodi di chiusura previsti per tale anno invece del periodo di chiusura completo di cui al paragrafo 1, lettera a), e la Commissione comunica immediatamente al segretariato della IATTC il periodo di chiusura prescelto; oppure,

(b)il peschereccio che ha già osservato un periodo di chiusura nello stesso anno in cui si è verificata la causa di forza maggiore osserva un periodo di chiusura ridotto di 40 giorni consecutivi nell'anno successivo, in uno dei due periodi di chiusura previsti per tale anno, che deve essere comunicato alla Commissione entro e non oltre il 15 luglio.

4.Il peschereccio che beneficia della deroga di cui al paragrafo 3 deve avere a bordo un osservatore autorizzato.

5.Oltre alla chiusura di cui al paragrafo 1, la pesca dei tonnidi tropicali nella zona compresa tra 96º e 110° O e tra 4° N e 3° S è chiusa dal 9 ottobre all'8 novembre di ogni anno.

Articolo 5

Divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati

1.I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i loro pescherecci non interagiscano con le boe di raccolta dati presenti nella zona della convenzione.

2.Nella zona della convenzione è vietato calare attrezzi da pesca entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati fissa.

3.È vietato issare a bordo una boa di raccolta dati, a meno che uno Stato membro, una parte contraente o il proprietario responsabile di tale boa non lo autorizzi specificamente o non ne faccia richiesta.

4.Se l'attrezzo da pesca si impiglia in una boa di raccolta dati, l'attrezzo da pesca impigliato è rimosso causando il minor numero possibile di danni alla boa.

5.Per i programmi di ricerca scientifica ufficialmente notificati alla IATTC è possibile utilizzare pescherecci dell'Unione entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati, a condizione che il peschereccio non interagisca con tale boa o cali un attrezzo da pesca, come previsto ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6
Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1.I FAD sono attivati esclusivamente a bordo di pescherecci dell'Unione con reti a circuizione.

2.Un FAD è considerato in attività quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è monitorato dal peschereccio, dall'armatore o dall'operatore.

3.I pescherecci dell'Unione trasmettono alla Commissione informazioni giornaliere relative a tutti i FAD attivi, a intervalli di almeno 60 giorni, ma non superiori a 90 giorni, tra una trasmissione e l'altra. La Commissione inoltra immediatamente tali informazioni al segretariato della IATTC.

4.Gli operatori dei pescherecci dell'Unione raccolgono le informazioni relative ad eventuali interazioni con i FAD e le trasmettono agli Stati membri. Per ogni interazione registrano le seguenti informazioni:

(a)la posizione del FAD;

(b)la data e l'ora in cui il FAD è stato calato in mare;

(c)l'identificativo IACCT del FAD (vale a dire, la marcatura del FAD o l'identificativo del segnalatore, il tipo di boa o ogni altra informazione che consenta di identificarne il proprietario);

(d)il tipo di FAD (ancorato, derivante naturale, derivante artificiale);

(e)le caratteristiche progettuali del FAD (dimensioni e materiale della parte galleggiante e della struttura sottomarina sospesa);

(f)il tipo di attività (cala, posa, salpamento, recupero, perdita, intervento sull'apparecchiatura elettronica, ecc.);

(g)se l'attività è una cala, i risultati della cala relativamente alle catture e alle catture accessorie; e

(h)le caratteristiche di qualunque boa ad esso collegata o delle attrezzature di posizionamento (sistema di posizionamento, eventuale dotazione di sonar, ecc.).

5.Gli Stati membri presentano alla Commissione i dati raccolti per l'anno civile precedente almeno 75 giorni prima di ogni riunione ordinaria del CSC. La Commissione inoltra tali informazioni almeno 60 giorni prima della riunione del CSC.

6.6. L'identificazione, la progettazione e l'utilizzo dei FAD da parte dei pescherecci dell'Unione sono conformi, rispettivamente, agli allegati I e II della risoluzione C-19-01.

Articolo 7

Trasbordi in porto

Tutti i trasbordi di specie IATTC nella zona della convenzione avvengono in porto.

CAPO III

PROTEZIONE DI SPECIE MARINE

SEZIONE 1

SPECIE APPARTENENTI AGLI ELASMOBRANCHI

Articolo 8

Squali alalunga

1.È vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.Nella misura del possibile, gli squali alalunga tirati sottobordo sono immediatamente rilasciati indenni.

3.Gli Stati membri registrano, anche nel quadro dei programmi di osservazione, il numero degli squali alalunga rigettati e rilasciati, indicandone le condizioni (vivi o morti), compresi quelli rilasciati di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

Mobulidae

1.È vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (comprendenti le mante e le mobule) catturate nella zona della convenzione.

2.Il peschereccio che, nell'ambito di un'operazione di pesca con reti a circuizione, cattura involontariamente e congela un esemplare di Mobulidae lo consegna, intero, alle autorità responsabili presso il punto di sbarco. Gli esemplari di Mobulidae così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.

3.Le Mobulidae involontariamente catturate sono immediatamente rilasciate indenni, nella misura del possibile, non appena sono individuate all'interno della rete, all'amo o sul ponte. Il rilascio è effettuato in modo da arrecare il minor danno possibile alle Mobulidae catturate, senza compromettere la sicurezza delle persone, conformemente agli orientamenti specificati nell'allegato I della risoluzione C-15-04 della IATTC.

4.Gli Stati membri registrano, anche nel quadro dei programmi di osservazione, il numero degli esemplari di Mobulidae rigettati e rilasciati, indicandone le condizioni (vivi o morti), compresi quelli consegnati di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

Squali seta

1.È vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati da pescherecci con reti a circuizione nella zona della convenzione.

2.Tuttavia, se uno squalo seta è involontariamente catturato e congelato nell'ambito di un'operazione di pesca con rete a circuizione, esso è consegnato, intero, alle autorità governative presso il punto di sbarco, se presenti. Se dette autorità governative non sono presenti, lo squalo seta consegnato intero non può essere oggetto di vendita né di baratto, ma può essere donato a fini di consumo umano domestico. Gli esemplari di squalo seta così consegnati sono segnalati al segretariato della IATTC.

3.I pescherecci con palangari che catturano accidentalmente esemplari di squali limitano le catture accessorie di squali seta ad un massimo del 20 %, in peso, delle catture totali per bordata di pesca.

4.I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca nella zona di riproduzione degli squali seta identificate dalla IATTC.

Articolo 11

Squali balena

1.I pescherecci dell'Unione non calano reti a circuizione su banchi di tonni accompagnati da uno squalo balena (Rhincodon typus) vivo, se l'animale è avvistato prima dell'inizio della cala.

2.Nel caso in cui uno squalo balena venga accerchiato da una rete a circuizione in modo non intenzionale, il comandante del peschereccio:

a)    fa sì che siano adottate tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza; e

b)    segnala l'accaduto allo Stato membro, compresi il numero degli esemplari interessati, il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificato l'accerchiamento, il luogo ove è avvenuto, le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza e una valutazione delle condizioni dell'esemplare o degli esemplari in questione al momento del rilascio (segnalando anche se alcuni esemplari sono stati rilasciati vivi, ma sono successivamente morti).

3.È vietato trainare squali balena all'esterno di una rete a circuizione.

Articolo 12

Rilascio degli squali da parte di pescherecci con reti a circuizione in condizioni di sicurezza

1.I pescherecci dell'Unione rilasciano immediatamente gli squali (vivi o morti) catturati e non trattenuti, indenni, nella misura del possibile, non appena li avvistano nella rete o sul ponte, senza compromettere la sicurezza delle persone.

2.Uno squalo catturato vivo da un peschereccio con rete a circuizione e non trattenuto è rilasciato utilizzando le seguenti procedure o con mezzi altrettanto efficaci:

(a)lo squalo viene fatto uscire dalla rete, rilasciandolo nell'oceano direttamente dal coppo. Se non è possibile rilasciare lo squalo senza compromettere la sicurezza delle persone prima che esso venga issato sul ponte, si provvede a reimmetterlo in acqua al più presto possibile, utilizzando, dal ponte, uno scivolo collegato a un'apertura sulla fiancata del peschereccio o attraverso botole di evacuazione. Se non vi sono né scivoli né botole di evacuazione, lo squalo è calato in acqua con una braga o con una rete da carico, usando una gru o attrezzature simili, se disponibili;

(b)è vietato l'uso di gaffe, rampini o strumenti analoghi per la movimentazione degli squali. Non è permesso sollevare lo squalo dalla testa, dalla coda, dalle fenditure opercolari o dagli spiracoli o utilizzando cavi avvolti intorno al corpo o in esso inseriti, né è permesso praticarvi fori (ad esempio, per passarvi un cavo che serva a sollevarlo).

Articolo 13

Divieto di utilizzare palangari per squali da parte di pescherecci che praticano la pesca con palangaro

È vietato l'uso di palangari per squali da parte dei pescherecci dell'Unione che praticano la pesca con palangaro.

Articolo 14

Raccolta di dati sulle specie di squali

1.I comandanti dei pescherecci dell'Unione raccolgono e trasmettono i dati relativi alle catture di squali seta e squali martello agli Stati membri, che a loro volta li trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IATTC.

2.Gli osservatori presenti sui pescherecci dell'Unione registrano il numero e lo stato (vivo o morto) degli squali seta e degli squali martello catturati e rilasciati.

SEZIONE 2

ALTRE SPECIE

Articolo 15

Uccelli marini

1.I pescherecci con palangari che utilizzano sistemi idraulici, meccanici o elettrici e che pescano specie contemplate dalla convenzione nella zona a nord di 23° N e a sud di 30° S, nonché nella zona delimitata dalla linea costiera situata a 2° N, ad ovest fino a 2° N-95° O, a sud fino a 15° S-95° O, a est fino a 15° S-85° O e a sud fino a 30° S, applicano almeno due delle misure di mitigazione contenute nella tabella di cui all'allegato del presente regolamento, compresa almeno una della colonna A. È vietato applicare la stessa misura della colonna A e della colonna B.

2.Fatto salvo il paragrafo 1, la cala laterale con dissuasori a cortina per uccelli e braccioli zavorrati è possibile solo nella zona a nord di 23° N finché la ricerca non avrà stabilito l'utilità di tale misura anche nelle acque a sud di 30° S. L'uso della cala laterale con dissuasori a cortina per uccelli e braccioli zavorrati figurante nella colonna A è computato come due misure di mitigazione.

3.La selezione del cavo tori (scaccia-uccelli) sia dalla colonna A che dalla colonna B equivale all'uso simultaneo di due cavi tori (appaiati).

Articolo 16

Tartarughe marine

1.I pescherecci dell'Unione rilasciano immediatamente in mare tutte le tartarughe marine in modo da causar loro il minor danno possibile, senza compromettere la sicurezza delle persone, e provvedono affinché almeno un membro dell'equipaggio riceva una formazione riguardante le tecniche di movimentazione e di rilascio delle tartarughe marine, al fine di migliorarne la sopravvivenza dopo il rilascio.

2.Gli Stati membri continuano a partecipare e a promuovere la ricerca per l'individuazione di tecniche in grado di ridurre ulteriormente le catture accessorie di tartarughe marine effettuate con tutti i tipi di attrezzi utilizzati nell'Oceano Pacifico orientale.

3.Il comandante di un peschereccio con rete a circuizione:

(a)evita, per quanto possibile, di accerchiare tartarughe marine e tiene a bordo attrezzature, da utilizzare in caso di necessità, che consentono di movimentare le tartarughe marine in condizioni di sicurezza ai fini di un loro rilascio in mare; adotta inoltre ogni misura ragionevole per garantire tale rilascio in condizioni di sicurezza, nel caso in cui una tartaruga marina sia avvistata all'interno della rete a circuizione;

(b)intraprende le azioni necessarie per sorvegliare che le tartarughe marine non restino impigliate nei FAD e per garantire il rilascio di tutti gli esemplari rimasti impigliati in tali dispositivi;

(c)registra tutte le interazioni con tartarughe marine osservate durante le operazioni di pesca con la rete a circuizione e comunica tali informazioni alle autorità nazionali.

4.Il comandante di un peschereccio con palangaro:

(a)tiene a bordo e utilizza, in caso di interazioni con tartarughe marine, le attrezzature necessarie (ad esempio, slamatori, taglialenze e volighe) per l'immediato rilascio degli esemplari catturati accidentalmente;

(b)se la maggior parte degli ami pesca a una profondità inferiore a 100 metri, si avvale di una delle due misure di mitigazione seguenti: ami circolari di grandi dimensioni o utilizzo esclusivo di pesci come esca;

(c)segnala eventuali interazioni alle autorità nazionali.

5.Gli Stati membri sostengono la ricerca e lo sviluppo di modelli modificati di FAD allo scopo di ridurre l'eventualità che le tartarughe marine vi restino impigliate e adottano misure di incentivazione all'uso dei modelli che si sono dimostrati in grado di ottenere tale riduzione.

Articolo 17

Protezione dei delfini

Solamente i pescherecci dell'Unione che operano secondo le condizioni stabilite dall'accordo e che dispongono di un limite di mortalità dei delfini (LMD) sono autorizzati ad accerchiare banchi o gruppi di delfini con reti a circuizione durante la pesca del tonno albacora nella zona della convenzione.

CAPO IV

OSSERVATORI SCIENTIFICI

Articolo 18

Osservatori scientifici a bordo di pescherecci con palangari

1.Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 5 % dello sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri sia oggetto di un programma di osservazione scientifica a bordo.

2.Gli osservatori scientifici registrano le catture delle specie ittiche bersaglio, la composizione delle specie e qualsiasi altra informazione biologica disponibile, nonché eventuali interazioni con specie non bersaglio quali le tartarughe marine, gli uccelli marini e gli squali.

3.Gli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci dell'Unione presentano alle autorità dello Stato membro una relazione su tali osservazioni al più tardi 15 giorni dopo la fine di ogni bordata di pesca. La relazione è inviata alla Commissione conformemente al disposto dell'articolo 25, paragrafo 5, del presente regolamento.

Articolo 19

Sicurezza in mare degli osservatori scientifici

1.Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli osservatori e le responsabilità del comandante di un peschereccio stabiliti nell'allegato II dell'accordo.

2.Il comandante del peschereccio:

(a)adotta tutte le misure necessarie per garantire che gli osservatori siano in grado di svolgere i loro compiti con competenza e in condizioni di sicurezza;

(b)si adopera affinché, tra una missione e l'altra, ci sia un avvicendamento degli osservatori;

(c)provvede affinché il peschereccio fornisca all'osservatore, durante il periodo di permanenza a bordo, vitto e alloggio adeguati, a condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, ove possibile;

(d)garantisce che agli osservatori sia offerta tutta la collaborazione necessaria affinché possano svolgere i loro compiti in condizioni di sicurezza, se del caso anche fornendo l'accesso alle catture detenute e alle catture destinate ad essere rigettate in mare.

3.Gli Stati membri adottano misure volte a garantire la sicurezza degli osservatori e dei membri dell'equipaggio conformemente alla risoluzione C-11-08 della IATTC sul miglioramento della sicurezza degli osservatori in mare e alle norme pertinenti in materia di lavoro a livello internazionale e dell'Unione 17 .

4.Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori soddisfino i criteri di qualifica di cui all'allegato II dell'accordo.

5.In caso di decesso, scomparsa o presunta caduta in mare dell'osservatore, il comandante del peschereccio:

(a)provvede affinché il peschereccio cessi immediatamente ogni operazione di pesca;

(b)avvia immediatamente un'operazione di ricerca e salvataggio se l'osservatore è disperso o presumibilmente caduto in mare ed effettua le ricerche per almeno 72 ore, a meno che lo Stato membro di bandiera non dia istruzioni per proseguirle oltre tale termine;

(c)ne dà immediata notifica allo Stato membro di bandiera e all'organismo da cui dipende l'osservatore;

(d)avverte immediatamente altre navi nelle vicinanze, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili;

(e)offre la sua totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e salvataggio e, dopo la loro conclusione, dirige il peschereccio verso il porto più vicino per ulteriori indagini, come convenuto dallo Stato membro di bandiera e dall'organismo da cui dipende l'osservatore;

(f)trasmette una relazione sull'accaduto all'organismo da cui dipende l'osservatore e alle autorità dello Stato membro di bandiera; e

(g)offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all'accaduto, conserva tutte le prove potenziali e custodisce gli effetti personali e gli alloggi dell'osservatore deceduto o disperso.

6.In caso di decesso dell'osservatore, il comandante del peschereccio provvede, nella misura del possibile, ad un'idonea conservazione del cadavere a fini di autopsia e di indagine.

7.In caso di grave malattia o ferimento dell'osservatore che ne mettano a rischio la vita, la salute a lungo termine o la sicurezza, il comandante del peschereccio:

(a)provvede affinché il peschereccio cessi immediatamente ogni operazione di pesca;

(b)ne dà immediata notifica allo Stato membro di bandiera e all'organismo da cui dipende l'osservatore;

(c)prende tutte le misure necessarie per assistere l'osservatore e somministrargli qualsiasi trattamento medico disponibile e possibile a bordo del peschereccio e, se del caso, chiede una consulenza medica esterna;

(d)su ordine dell'organismo da cui dipende l'osservatore, se non già ordinato dallo Stato membro, facilita non appena possibile lo sbarco e il trasporto dell'osservatore ad una struttura sanitaria attrezzata per fornirgli le cure necessarie, come ordinato dallo Stato membro o dall'organismo da cui dipende l'osservatore; e

(e)offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative alla causa della malattia o della ferita.

8.Fatti salvi gli obblighi applicabili al comandante del peschereccio ai fini dei paragrafi da 5 a 7, lo Stato membro assicura che il centro di coordinamento del soccorso marittimo pertinente, l'organismo da cui dipende l'osservatore e il segretariato della IATTC siano immediatamente informati e ricevano una relazione sulle azioni intraprese.

9.Se vi sono fondati motivi per ritenere che l'osservatore abbia subito aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie tali da mettere in pericolo la sua salute o la sua sicurezza e qualora l'osservatore o l'organismo da cui egli dipende chieda allo Stato membro di bandiera il suo allontanamento dal peschereccio, il comandante:

(a)prende immediatamente misure per tutelare la sicurezza dell'osservatore e sedare e risolvere la situazione a bordo;

(b)segnala immediatamente la situazione allo Stato membro di bandiera e all'organismo da cui dipende l'osservatore, compresi il luogo e le condizioni in cui versa l'osservatore;

(c)facilita lo sbarco in sicurezza dell'osservatore secondo modalità e in un luogo convenuti dallo Stato membro di bandiera e dall'organismo da cui dipende l'osservatore che consentano l'accesso alle cure mediche necessarie; e

(d)offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all'accaduto.

10.Se vi sono fondati motivi per ritenere che l'osservatore abbia subito aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie tali da mettere in pericolo la sua salute o la sua sicurezza, ma né l'osservatore né l'organismo da cui egli dipende chiedono il suo allontanamento dal peschereccio, il comandante:

(a)prende immediatamente misure per tutelare la sicurezza dell'osservatore e sedare e risolvere la situazione a bordo appena possibile;

(b)segnala immediatamente la situazione allo Stato membro di bandiera e all'organismo da cui dipende l'osservatore; e

(c)offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all'accaduto.

11.L'organismo da cui dipende l'osservatore segnala, per iscritto, allo Stato membro di bandiera e al segretariato della IATTC eventuali aggressioni o molestie subite dell'osservatore mentre era a bordo del peschereccio, ravvisabili dopo lo sbarco dell'osservatore dal peschereccio, ad esempio nel corso del suo resoconto finale di missione.

12.Non appena riceve la notifica di cui al paragrafo 10, lo Stato membro di bandiera:

(a)indaga sull'accaduto basandosi sulle informazioni fornite dall'organismo da cui dipende l'osservatore, prepara un'apposita relazione e intraprende le azioni opportune in risposta ai risultati dell'indagine;

(b)offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini condotte dall'organismo da cui dipende l'osservatore, anche trasmettendo a tale organismo e alle autorità competenti la sua relazione d'indagine sull'accaduto; e

(c)notifica all'organismo da cui dipende l'osservatore e alla IATTC i risultati della sua indagine e le eventuali azioni intraprese.

13.L'organismo nazionale da cui dipende l'osservatore:

(a)segnala immediatamente allo Stato membro di bandiera il decesso, la scomparsa o la presunta caduta in mare dell'osservatore nell'esercizio delle sue funzioni;

(b)offre la sua totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e salvataggio;

(c)offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all'episodio in cui è rimasto coinvolto l'osservatore;

(d)facilita nel più breve tempo possibile lo sbarco e la sostituzione dell'osservatore in caso di malattia o ferimento gravi di quest'ultimo;

(e)facilita nel più breve tempo possibile lo sbarco dell'osservatore in caso di aggressione, intimidazione, minaccia o molestia nei suoi confronti tali da fargli desiderare di essere allontanato dal peschereccio; e

(f)fornisce allo Stato membro di bandiera, su richiesta, una copia del rapporto dell'osservatore sui presunti episodi di aggressione o molestia nei confronti dell'osservatore.

14.L'organismo da cui dipende l'osservatore e lo Stato membro interessato collaborano alle reciproche indagini, anche mettendo a disposizione le rispettive relazioni sull'accaduto per ogni episodio di cui ai paragrafi da 5 a 11, al fine di facilitare gli accertamenti del caso.

CAPO V

OBBLIGHI RELATIVI AI PESCHERECCI

Articolo 20

Registro regionale delle navi

1.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni riguardanti ogni peschereccio soggetto alla loro giurisdizione da includere nel registro regionale delle navi:

(a)nome, numero di immatricolazione, nomi precedenti (se noti) e porto di immatricolazione del peschereccio dell'Unione;

(b)fotografia del peschereccio in cui sia visibile il numero di immatricolazione;

(c)bandiera precedente (se nota e se del caso);

(d)indicativo internazionale di chiamata (se del caso);

(e)nome e indirizzo del proprietario o dei proprietari;

(f)data e luogo di costruzione;

(g)lunghezza, larghezza e altezza di costruzione;

(h)tipo e capacità del congelatore, espressa in metri cubi;

(i)numero e capacità delle stive, espressa in metri cubi e, in caso di pescherecci con reti a circuizione, capacità ripartita per stiva, ove possibile;

(j)nome e indirizzo dell'operatore o degli operatori e del gestore o dei gestori, se del caso;

(k)tipo di peschereccio;

(l)metodo o metodi di pesca;

(m)stazza lorda;

(n)potenza del motore principale o dei motori principali;

(o)principali specie bersaglio;

(p)n. IMO (Organizzazione marittima internazionale).

2.Ogni Stato membro notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica delle informazioni relative agli elementi di cui al paragrafo 1. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IATTC.

3.Ogni Stato membro notifica inoltre immediatamente alla Commissione:

(a)qualsiasi aggiunta al registro;

(b)qualsiasi radiazione dal registro per uno dei seguenti motivi:

i) rinuncia volontaria o mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca da parte dell'armatore o dell'operatore del peschereccio;

ii) ritiro dell'autorizzazione di pesca rilasciata al peschereccio;

iii) cessata abilitazione del peschereccio a battere la sua bandiera;

iv) demolizione, disarmo o perdita del peschereccio; e

v) qualsiasi altro motivo applicabile, non incluso nel presente elenco.

4.Entro il 30 maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera e presenti nel registro regionale delle navi che hanno praticato, nella zona della convenzione, la pesca attiva di specie contemplate dalla convenzione dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IATTC.

5.La Commissione chiede agli Stati membri di fornirle dati completi per i rispettivi pescherecci conformemente al paragrafo 1 qualora essi non forniscano tutte le informazioni richieste.

Articolo 21

Pozzi sigillati

1.Un pozzo è sigillato quando viene ermeticamente e fisicamente chiuso in modo da evitare manomissioni, da non metterlo in comunicazione con altri spazi del peschereccio e da impedirne l'utilizzo per qualsiasi altro tipo di stoccaggio.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ispezionare e verificare i pozzi sigillati per la prima volta.

3.Qualsiasi peschereccio avente uno o più pozzi sigillati allo scopo di ridurre il volume dei pozzi indicato nel registro regionale delle navi è tenuto ad avere a bordo un osservatore dell'AIDPC.

4.È possibile aprire un pozzo sigillato solo in caso di emergenza. Se un pozzo sigillato viene aperto in mare, l'osservatore è presente sia al momento dell'apertura sia quando il pozzo viene nuovamente sigillato.

5.Tutte le apparecchiature di refrigerazione contenute nel pozzo sigillato devono essere disattivate.

6.Il comandante del peschereccio notifica agli osservatori tutti i pozzi sigillati presenti a bordo. Gli osservatori comunicano al segretariato della IATTC eventuali casi di utilizzo dei pozzi sigillati per immagazzinare il pescato.

CAPO VI

DATI E PROGRAMMA STATISTICO

Articolo 22
Trasmissione dei dati

1.Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti sulle catture siano trasmesse annualmente alla Commissione, per tutti i loro pescherecci che catturano specie contemplate dalla convenzione.

2.Gli Stati membri forniscono i dati, per specie e attrezzo da pesca, se possibile, tramite i giornali di bordo e i registri di scarico dei pescherecci, oppure in forma aggregata, come indicato nella tabella della risoluzione C-03-05 della IACCT, riportando come minimo i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di livello 3 e, ove possibile, i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca e i dati sulla frequenza di lunghezza di livello 2 e 1.

3.La tabella dei dati aggregati di cui al paragrafo 2 per ogni anno è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IATTC entro il 30 giugno.

Articolo 23
Documento statistico per il tonno obeso

1.Tutti gli esemplari di tonno obeso importati nel territorio dell'Unione sono corredati del documento statistico per il tonno obeso o del certificato di riesportazione della IATTC per il tonno obeso 18 , a seconda dei casi. Il tonno obeso pescato dai pescherecci con reti a circuizione e dalle tonniere con lenze e canne e destinato principalmente ad essere trasformato dall'industria conserviera non è soggetto a tale obbligo di documentazione statistica.

2.Il documento statistico della IATTC per il tonno obeso deve essere convalidato dalle autorità dello Stato membro del peschereccio che ha catturato il tonno. Il certificato di riesportazione della IATTC per il tonno obeso deve essere convalidato dalle autorità dello Stato membro che ha riesportato il tonno.

3.Gli Stati membri che importano il tonno obeso comunicano alla Commissione i dati commerciali raccolti ogni anno dalle rispettive autorità entro il 1º aprile, per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre dell'anno precedente, ed entro il 1º ottobre, per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno dell'anno in corso. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IATTC.

4.Appena ricevono i dati sulle importazioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri che esportano tonno obeso esaminano i dati commerciali e comunicano alla Commissione l'esito di tale esame. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IATTC.

5.Gli Stati membri convalidano i documenti statistici in caso di trasbordo in porto da parte di pescherecci con palangari battenti la loro bandiera, qualora il trasbordo sia stato effettuato a norma del presente regolamento e sulla base delle informazioni ottenute tramite il programma di osservazione della IATTC.

6.Gli Stati membri che convalidano un documento statistico in caso di trasbordo effettuato da pescherecci con palangari battenti la loro bandiera provvedono affinché le informazioni siano coerenti con le catture dichiarate da ciascun peschereccio con palangaro.

7.Tutti gli esemplari di tonnidi e specie affini e tutti gli squali sbarcati o importati nell'Unione, non trasformati o trasformati a bordo e oggetto di trasbordo sono corredati del modulo IATTC di dichiarazione di trasbordo fino alla prima vendita.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Zona di sovrapposizione

1.Quando svolgono attività di pesca nella zona di sovrapposizione, i pescherecci dell'Unione presenti esclusivamente nel registro della IATTC applicano le misure di conservazione e di gestione della IATTC.

2.Nel caso in cui un peschereccio sia presente sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC, prima che esso inizi la sua attività di pesca nella zona di sovrapposizione lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione in base a quali misure di conservazione e di gestione, adottate dall'uno o dall'altro organismo, esso opererà nella suddetta zona. La notifica sarà valida per un periodo non inferiore a tre anni.

Articolo 25
Relazioni

1.Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno per l'anno precedente, una relazione nazionale sul loro regime di conformità e sulle azioni intraprese per attuare le misure della IATTC, compresi i controlli da essi imposti alle loro flotte e le eventuali misure di monitoraggio, controllo e conformità adottate per garantire il rispetto di tali controlli.

2.Gli Stati membri trasmettono ogni anno, entro il 15 aprile per l'anno precedente, i dati relativi alle catture, allo sforzo per tipo di attrezzo, allo sbarco e al commercio di squali per specie e i dati relativi agli squali alalunga di cui all'articolo 8, paragrafo 3, alle Mobulidae di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e agli squali seta di cui all'articolo 10. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IATTC entro il 1° maggio.

3.Gli Stati membri riferiscono ogni anno, entro il 15 giugno per l'anno precedente, in merito all'attuazione dell'articolo 15 e alle interazioni con uccelli marini durante le attività di pesca gestite nell'ambito della convenzione, tra cui le catture accessorie di uccelli marini, dati particolareggiati riguardanti le specie di uccelli marini e ogni informazione pertinente proveniente dagli osservatori e da altri programmi di monitoraggio. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IATTC entro il 30 giugno.

4.Gli Stati membri riferiscono ogni anno, entro il 15 giugno per l'anno precedente, in merito all'attuazione dell'articolo 16 e delle linee guida della FAO per ridurre la mortalità delle tartarughe marine nell'ambito delle operazioni di pesca (2009) 19 , comprese le informazioni raccolte sull'interazione con le tartarughe marine nel corso delle attività di pesca gestite nell'ambito della convenzione. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IATTC entro il 30 giugno.

5.Gli Stati membri presentano, entro il 15 marzo per l'anno precedente, un rapporto di osservazione scientifica per i pescherecci con palangari di cui all'articolo 18, paragrafo 3. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IATTC entro il 30 marzo.

Articolo 26

Segnalazione della IATTC relativa a una presunta inosservanza

1.La Commissione trasmette senza indugio allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dal segretariato della IATTC relative a una presunta inosservanza della convenzione o delle risoluzioni della IATTC da parte di tale Stato membro o di un peschereccio dell'Unione.

2.Lo Stato membro avvia un'indagine in relazione alla presunta inosservanza e comunica alla Commissione le risultanze di tale indagine nonché le azioni intraprese per risolvere eventuali problemi di non conformità almeno 75 giorni prima della riunione annuale del comitato incaricato di esaminare l'attuazione delle misure ("comitato di conformità").

3.La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IATTC almeno 60 giorni prima della riunione del comitato di conformità.

Articolo 27 
Riservatezza

Oltre agli obblighi di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri, i comandanti dei pescherecci e gli osservatori garantiscono il trattamento riservato delle relazioni e dei messaggi elettronici trasmessi e ricevuti dal segretariato della IATTC ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 8, e dell'articolo 21, paragrafo 6, del presente regolamento.

Articolo 28
Potere di modifica

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 29, atti delegati che modifichino il presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dalla IATTC che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri, per quanto riguarda:

(a)il modulo della dichiarazione di trasbordo di cui all'articolo 3, paragrafo 17;

(b)il riferimento alla descrizione dei palangari per squali di cui all'articolo 3, paragrafo 19;

(c)i periodi di chiusura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 5;

(d)i tempi di trasmissione delle informazioni relative ai FAD di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

(e)le informazioni da raccogliere in caso di operazioni di pesca con i FAD elencate all'articolo 6, paragrafo 4;

(f)le disposizioni relative alla progettazione e all'utilizzo dei FAD di cui all'articolo 6, paragrafo 6;

(g)i tempi per la raccolta dei dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1;

(h)le zone e le misure di mitigazione per la protezione degli uccelli marini di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2;

(i)l'ambito di applicazione dei programmi di osservazione scientifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1;

(j)le informazioni relative al registro regionale delle navi di cui all'articolo 20, paragrafo 1;

(k)il riferimento alla tabella per la trasmissione dei dati per i giornali di bordo e i registri di scarico di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

(l)il riferimento al documento statistico per il tonno obeso di cui all'articolo 23, paragrafo 1;

(m)i tempi per la trasmissione delle relazioni di cui all'articolo 25;

(n)il riferimento alle linee guida sulla mortalità delle tartarughe marine di cui all'articolo 25, paragrafo 4;

(o)l'allegato del presente regolamento.

2.Le modifiche adottate ai sensi del paragrafo 1 si limitano rigorosamente all'attuazione nel diritto dell'Unione di modifiche o di nuove raccomandazioni della IATTC.

Articolo 29
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere [dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 28 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30
Modifiche del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio

L'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 3, e il titolo IV del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio sono soppressi.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU L 29 del 30.1.2019, pag. 1.
(2)    GU C del , pag. .
(3)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4)    Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(5)    Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).
(6)    Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
(7)

   Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

(8)    Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
(9)

   Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(10)    Decisione 2005/26/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua) (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 9).
(11)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(12)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(13)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(14)    Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).
(15)    Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).
(16)    Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(17)    In particolare, la direttiva quadro europea sulla sicurezza e la salute durante il lavoro (direttiva 89/391/CEE), la direttiva (UE) 2017/159, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Convenzione dell'OIL sul lavoro nella pesca del 2007 (Convenzione 188) e la Convenzione dell'OIL sulla violenza e sulle molestie del 2019 (Convenzione 190).
(18)    Appendice alla risoluzione C-03-01.
(19)    http://www.fao.org/docrep/012/i0725e/i0725e.pdf

Bruxelles, 14.7.2020

COM(2020) 308 final

ALLEGATO

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (UE) n. 520/2007 del Consiglio


ALLEGATO

Tabella 1: Misure di mitigazione

Colonna A

Colonna B

Cala laterale con dissuasori a cortina per uccelli e braccioli zavorrati

Cavo tori (scaccia-uccelli)

Cala notturna con illuminazione minima del ponte

Palangaro con braccioli zavorrati

Cavo tori (scaccia-uccelli)

Esca blu

Palangaro con braccioli zavorrati

Calapalangaro di profondità

Scivolo per cala subacquea

Gestione dei rigetti relativi agli scarti di pesce