Bruxelles, 9.7.2020

COM(2020) 303 final

2020/0138(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 17 aprile 2020 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 19 maggio 2020, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 20 maggio 2020 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Ai sensi dell'articolo 287, punto 10), della direttiva IVA, la Lettonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 17 200 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Ai sensi della decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio 2 , la Lettonia è stata autorizzata ad applicare una soglia superiore e ad esonerare quindi dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR. Tale misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 dalla decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio 3 . Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio 4 , la Lettonia è stata autorizzata a prorogare la misura fino al 31 dicembre 2020 e contemporaneamente ad abbassare la soglia di esenzione da 50 000 EUR a 40 000 EUR.

Secondo le autorità lettoni, la misura agevola la riscossione dell'IVA, consentendo al paese di semplificare le procedure amministrative per le piccole imprese, che vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi. La misura riduce inoltre il carico di lavoro delle autorità fiscali.

Le autorità lettoni spiegano inoltre che negli ultimi anni hanno osservato un calo del numero di soggetti registrati ai fini dell'IVA, in parte a causa di una radiazione più veloce dei soggetti passivi tenuti al versamento dell'IVA dai registri IVA in conseguenza delle misure adottate per combattere la frode all'IVA, mentre il gettito IVA ha continuato a crescere e il costo sostenuto dall'amministrazione fiscale nazionale per la riscossione di un euro è diminuito. Tali risultati, abbinati al fatto che i paesi limitrofi della Lettonia applicano soglie analoghe per l'applicazione del regime speciale per le piccole imprese (la soglia in Estonia è fissata a 40 000 EUR e in Lituania è pari a 45 000 EUR), suggeriscono di mantenere la soglia al livello attuale. Secondo le stime delle autorità lettoni, un ulteriore abbassamento della soglia non avrebbe un'incidenza fiscale positiva rilevante né aumenterebbe il numero di soggetti registrati ai fini dell'IVA, in quanto, come dimostrano i dati relativi al 2018, l'incidenza in termini fiscali e in termini di numero di imprese è stata inferiore a quanto previsto. Un incremento a 50 000 EUR avrebbe invece un'incidenza fiscale negativa.

La misura ha carattere facoltativo. Pertanto le piccole imprese il cui volume d'affari non supera la soglia avranno ancora la facoltà di esercitare il loro diritto di applicare il normale regime IVA.

Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura di deroga rimane idonea ed efficace. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale delle piccole imprese sono state recentemente riviste. La nuova direttiva sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole imprese 5 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova legislazione. Gli Stati membri dovranno applicare tali disposizioni nazionali a decorrere dal 1º gennaio 2025.

È pertanto opportuno autorizzare la Lettonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La misura di deroga è in linea con la filosofia della nuova direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese, scaturita dal piano d'azione sull'IVA 6 , e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

Inoltre, la soglia di 40 000 EUR è coerente con la nuova direttiva, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).

Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, sono state concesse ad altri Stati membri, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. A Malta 7 è stata concessa una soglia di 20 000 EUR; ai Paesi Bassi 8 una soglia di 25 000 EUR; all'Italia 9 una soglia di 30 000 EUR; al Lussemburgo 10 una soglia di 35 000 EUR; alla Polonia 11 e all'Estonia 12 è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; alla Croazia 13 e alla Lituania 14 una soglia di 45 000 EUR; all'Ungheria 15 una soglia di 48 000 EUR; alla Slovenia 16 una soglia di 50 000 EUR; e alla Romania 17 una soglia di 88 500 EUR.

Come già menzionato, le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza per la misura speciale al 31 dicembre 2024, come richiesto dalla Lettonia, è coerente con i requisiti della nuova direttiva sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole e medie imprese. Tale direttiva fissa al 1º gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese nei suoi programmi di lavoro annuali. A tale riguardo, il programma di lavoro della Commissione per il 2020 18 fa riferimento a una "specifica strategia per le PMI, che renderà più facile per le piccole e medie imprese operare, crescere ed espandersi". La misura di deroga è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali. In particolare, è in linea con il programma di lavoro 2017 della Commissione 19 , che faceva specificamente riferimento all'IVA, sottolineando che gli oneri amministrativi della conformità IVA per le piccole imprese sono elevati e che le innovazioni tecniche pongono nuove sfide per una riscossione fiscale efficace, ribadendo l'esigenza di semplificare l'IVA per le imprese più piccole.

Analogamente, la misura è coerente con la strategia del 2015 per il mercato unico 20 , nella quale la Commissione si è prefissa di aiutare le piccole e medie imprese a crescere, fra l'altro attraverso la riduzione degli oneri amministrativi che impediscono loro di trarre pieno beneficio dal mercato unico. Segue inoltre la filosofia della comunicazione della Commissione del 2013 "Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa" 21 , che ha sottolineato la necessità di semplificare la legislazione fiscale per le piccole imprese.

Infine, la misura è conforme alle politiche dell'Unione per le piccole e medie imprese definite nella comunicazione del 2016 sulle start-up 22 e nella comunicazione del 2008 "Pensare anzitutto in piccolo – Uno "Small Business Act" per l'Europa" 23 , che invitano gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Lettonia e concerne solo questo Stato membro.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio autorizza la Lettonia a continuare a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR. I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia non sono tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA e vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi, in quanto non dovranno tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA. Di conseguenza la misura avrà un'incidenza potenzialmente positiva sull'amministrazione fiscale, in quanto ne ridurrà gli oneri amministrativi.

Secondo le autorità lettoni, l'abbassamento della soglia di registrazione dell'IVA da 50 000 EUR a 40 000 EUR avrebbe dovuto generare ulteriori 5,9 milioni di EUR di gettito IVA per il bilancio dello Stato e creare ulteriori 3 426 nuovi soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA ogni anno. Al fine di determinare l'effettiva incidenza fiscale, si è tenuto conto dei soggetti registrati ai fini dell'IVA il cui valore totale delle operazioni iscritte nelle dichiarazioni IVA del 2018 era compreso fra 40 000 EUR e 50 000 EUR e che non erano registrati ai fini nell'IVA nel 2017. Si presume che l'incidenza fiscale corrisponda all'importo complessivo dell'IVA dichiarata dai soggetti registrati ai fini dell'IVA, nel 2018 pari a 2,8 milioni di EUR. Il numero di questo tipo di soggetti passivi IVA registrati è pari a 2 636, che può essere ritenuto corrispondere all'incremento del numero di soggetti passivi IVA creati dalla misura in questione. I dati relativi alle dichiarazioni IVA del 2019 mostrano che i soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA con un valore totale delle operazioni iscritte nelle dichiarazioni IVA compreso fra 40 000 EUR e 50 000 EUR hanno generato 10,7 milioni di EUR di gettito per il bilancio dello Stato, rispetto ai 5,8 milioni di EUR del 2018. Le autorità lettoni concludono pertanto che l'incidenza fiscale della misura in questione sul bilancio dello Stato sia positiva, sebbene lievemente inferiore a quanto precedentemente previsto.

Secondo le autorità lettoni, un ulteriore abbassamento della soglia non avrebbe un'incidenza fiscale positiva rilevante né aumenterebbe il numero di soggetti registrati ai fini dell'IVA, in quanto, come dimostrano i dati relativi al 2018, l'incidenza in termini fiscali e in termini di numero di imprese è stata inferiore a quanto previsto. Un incremento a 50 000 EUR avrebbe invece un'incidenza fiscale negativa.

La misura di deroga sarà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Lettonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

2020/0138 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 24 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 287, punto 10), della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 17 200 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)Con la decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio 25 la Lettonia è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE (la "misura di deroga"), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR fino al 31 dicembre 2013. La misura di deroga è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 con la decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio 26 .

(3)Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio 27 , la Lettonia è stata autorizzata a prorogare ulteriormente la misura fino al 31 dicembre 2020 e contemporaneamente ad abbassare la soglia di esenzione da 50 000 EUR a 40 000 EUR.

(4)Con lettera protocollata dalla Commissione il 17 aprile 2020, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024, ossia la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio 28 sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole imprese. La predetta direttiva stabilisce altresì la soglia massima che consente agli Stati membri di esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo nello Stato membro non supera gli 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

(5)Con lettera del 19 maggio 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 20 maggio 2020 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(6)La misura di deroga è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le piccole imprese e le distorsioni della concorrenza, sia a livello nazionale che unionale, e a ridurre l'impatto negativo della transizione dall'esenzione all'imposizione (il cosiddetto "effetto soglia"). Essa mira altresì ad agevolare la conformità delle piccole imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali. La soglia di 40 000 EUR è coerente con l'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2020/285.

(7)La misura di deroga resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi potranno ancora scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(8)Secondo le informazioni fornite dalla Lettonia, la misura di deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(9)La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Lettonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio 29 .

(10)Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Lettonia a prorogare la misura di deroga per un ulteriore periodo.

(11)È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Lettonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/2408, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.".

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2)    Decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 29).
(3)    Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).
(4)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8).
(5)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).
(7)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 14).
(8)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).
(9)    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).
(10)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 155).
(11)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 32).
(12)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).
(13)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71).
(14)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1853 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 15).
(15)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 38).
(16)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 78).
(17)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 19).
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione più ambiziosa (COM(2020) 37 final).
(19)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2017 (COM(2016) 710 final).
(20)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese (COM(2015) 550 final).
(21)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa" - COM(2012) 795 final).
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up" (COM(2016) 733 final).
(23)    Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa), (COM(2008) 394 def).
(24)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(25)    Decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 29).
(26)    Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).
(27)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8).
(28)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(29)    Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).