Bruxelles, 24.7.2020

COM(2020) 281 final

2020/0155(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2020) 120 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Motivi e obiettivi della proposta

Gli Stati membri dell'UE sono stati gravemente colpiti dalla crisi economica provocata dalla pandemia di COVID-19. Ciò richiede una rapida reazione al fine di fornire sostegno ai partecipanti ai mercati dei capitali. Nella comunicazione della Commissione del 13 marzo 2020, intitolata "Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19" 1 , la Commissione ha sottolineato l'importanza di garantire la liquidità del settore finanziario e di contrastare i pericoli di una recessione mediante interventi ad ogni livello. Inoltre, il 27 maggio 2020, nella sua comunicazione intitolata "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" 2 , la Commissione ha presentato gli strumenti fondamentali a sostegno del piano di ripresa dell'Europa, comprese le misure volte a rilanciare l'economia e ad incentivare gli investimenti privati. Tale comunicazione sottolinea inoltre che le imprese continueranno ad avere problemi di liquidità e di accesso ai finanziamenti.

L'obiettivo delle modifiche mirate al regime del prospetto, come indicato nel regolamento sul prospetto 3 , è consentire alle imprese di accedere a nuovi finanziamenti in un periodo limitato, per contribuire alla ripresa economica dalla pandemia di COVID-19. In particolare, mira ad aiutare le imprese a raccogliere capitale in modo da poter ripristinare un rapporto d'indebitamento sostenibile e aumentare la resilienza.

Il prospetto è un documento richiesto dalla legge contenente informazioni su una società e i titoli che tale società offre al pubblico o che intende ammettere alla negoziazione in un mercato regolamentato. Sulla base di tali informazioni, gli investitori possono decidere se investire nei titoli emessi dalla società. Il costo della redazione di un prospetto potrebbe fungere da deterrente per gli emittenti in difficoltà finanziarie che cercano di raccogliere nuovi fondi, in particolare il capitale proprio. A causa della situazione derivante dalla pandemia di COVID-19, è fondamentale garantire che, per gli emittenti già quotati in borsa, il prospetto non costituisca un ostacolo alla raccolta di capitali sui mercati pubblici.

La presente proposta mira pertanto a semplificare la procedura che consente agli emittenti di reperire rapidamente capitali a causa dell'urgenza economica risultante dalla pandemia di COVID-19. Tali modifiche al regolamento sul prospetto riguardano la creazione di un nuovo tipo di prospetto breve (il "prospetto UE della ripresa") e modifiche mirate ad allentare la pressione sugli intermediari finanziari (notifica delle emissioni di titoli supplementari e di titoli diversi dagli strumenti di capitale da parte degli enti creditizi).

1.1.1.Prospetto UE della ripresa

L'obiettivo del prospetto UE della ripresa è fornire agli emittenti quotati norme semplificate in materia di informativa adeguate alle loro esigenze specifiche in un contesto post-crisi, mantenendo nel contempo il prospetto come strumento pertinente per informare i potenziali investitori. Nell'attuale situazione post-crisi, è fondamentale ridurre gli ostacoli normativi che potrebbero incidere sulla ricapitalizzazione delle imprese e consentire agli emittenti di entrare nei mercati pubblici in una fase precoce della ripresa.

Il prospetto UE della ripresa intende concentrarsi sulle informazioni essenziali e sarà disponibile solo per le emissioni secondarie di azioni. A condizione che gli emittenti siano in possesso di azioni già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi, l'informativa alleggerita dovrebbe ridurre il costo della redazione del prospetto e facilitare la comprensione del documento. Inoltre, il prospetto UE della ripresa dovrebbe anche rendere più efficiente il controllo da parte delle autorità nazionali competenti. A tale riguardo, il regime proposto per il prospetto UE della ripresa prevede di ridurre i tempi di approvazione del prospetto a 5 giorni lavorativi, per consentire agli emittenti di cogliere rapidamente le opportunità di reperire capitali. Questo nuovo tipo di prospetto beneficerebbe inoltre del passaporto unico dell'UE dei prospetti approvati per le offerte e le ammissioni alla negoziazione transfrontaliere.

Il prospetto UE della ripresa mira ad essere i) facile da produrre per le imprese che intendono raccogliere capitale proprio sui mercati dei capitali, ii) facile da comprendere per gli investitori che intendono finanziarle e iii) facile da controllare e approvare per le autorità nazionali competenti.

Il prospetto UE della ripresa mira ad aiutare la ricapitalizzazione durante la fase di ripresa. È pertanto concepito come un regime temporaneo con scadenza a 18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Nell'ambito del riesame del regolamento sul prospetto, si dovrebbe inoltre valutare se il prospetto UE della ripresa possa conseguire i suoi obiettivi. Per contribuire a tale valutazione, la proposta richiederebbe che il meccanismo di stoccaggio centralizzato dell'ESMA, che raccoglie i dati sui prospetti provenienti dalle autorità nazionali competenti, raccolga anche i dati sul prospetto UE della ripresa. Tale adeguamento marginale del meccanismo di stoccaggio centralizzato dell'ESMA non dovrebbe richiedere risorse supplementari da parte del personale dell'ESMA. Ciò non dovrebbe inoltre comportare costi aggiuntivi significativi.

1.1.2.Modifiche per allentare la pressione sugli intermediari finanziari

Supplementi

Gli emittenti sono tenuti a pubblicare un supplemento al prospetto per qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei titoli e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato. La pubblicazione del supplemento consente l'esercizio del diritto di revoca da parte degli investitori entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione dello stesso. Gli intermediari, che hanno il compito di proteggere gli investitori, devono contattare questi ultimi per informarli della pubblicazione del supplemento il giorno stesso in cui è pubblicato. Tale scadenza, nonché l'ampia qualifica di "investitori", hanno creato difficoltà per gli intermediari finanziari.

Per far fronte a queste difficoltà e liberare risorse per gli intermediari finanziari, la proposta chiarisce gli obblighi degli intermediari finanziari per quanto riguarda i supplementi. Gli intermediari finanziari dovrebbero informare solo gli investitori che hanno acquistato e sottoscritto titoli tramite loro della possibilità di pubblicazione di un supplemento, a condizione che l'acquisto o la sottoscrizione sia stata concordata tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato. In seguito alla pubblicazione di un supplemento, l'intermediario finanziario deve soltanto contattare gli investitori che beneficiano di un diritto di revoca. La proposta estende inoltre il termine entro il quale gli intermediari finanziari devono contattare gli investitori fino a 1 giorno lavorativo dalla pubblicazione del supplemento. Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, il termine entro il quale può essere esercitato un diritto di revoca da parte degli investitori è esteso da due a tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento.

Poiché la modifica mirata dei supplementi risolverebbe tali difficoltà e libererebbe risorse per gli intermediari finanziari mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela degli investitori, tali modifiche non sarebbero limitate nel tempo.

Titoli diversi dai titoli di capitale emessi da enti creditizi

L'offerta di titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da parte di un ente creditizio non è soggetta, a determinate condizioni, all'obbligo di pubblicare un prospetto se il corrispettivo totale è inferiore a 75 milioni di EUR per ente creditizio su un periodo di 12 mesi. Gli enti creditizi sono stati attivi nella ripresa a sostegno delle imprese che avevano bisogno di finanziamenti e dovrebbero essere un pilastro fondamentale della ripresa. Al fine di aiutare gli enti creditizi rendendo più semplice per loro la disponibilità di fondi e fornendo loro un certo margine di manovra per sostenere i loro clienti nell'economia reale, la Commissione propone un aumento mirato della soglia da 75 milioni di EUR a 150 milioni di EUR. L'obiettivo è quello di sostenere il finanziamento degli enti creditizi nella fase di ripresa, innalzando la soglia di esenzione dal prospetto per taluni tipi di offerte di titoli. Poiché detta misura è direttamente collegata alla fase di ripresa dalla pandemia di COVID-19, dovrebbe essere disponibile per un periodo limitato di 18 mesi.

1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Pur prevedendo misure straordinarie per attenuare le ripercussioni della pandemia di COVID-19, la presente proposta rimane in linea con gli obiettivi generali del regolamento sul prospetto per promuovere la raccolta di fondi attraverso i mercati dei capitali, garantire la tutela degli investitori e guidare la convergenza in materia di vigilanza in tutta l'UE. La presente proposta è inoltre complementare agli obblighi di comunicazione stabiliti nella direttiva sulla trasparenza 4 per i mercati regolamentati, il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione 5 , per i mercati di crescita per le PMI e il regolamento sugli abusi di mercato 6  per entrambe le sedi di negoziazione.

1.3.Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La presente proposta legislativa, che modifica il regolamento sul prospetto, fa parte di una serie di misure volte a facilitare la ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19, che comprende anche una proposta legislativa che modifica la MiFID II 7 e una proposta legislativa che modifica il quadro delle cartolarizzazioni, compreso il regolamento sulle cartolarizzazioni 8 e il regolamento sui requisiti patrimoniali 9 .

La presente proposta legislativa mira altresì a integrare gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali per diversificare le fonti di finanziamento basate sul mercato per le imprese. Rendendo più semplice per le imprese quotate nell'UE l'emissione di azioni, questa iniziativa contribuirebbe ad agevolare la raccolta di capitali da parte delle stesse. A tale riguardo, la presente proposta sarebbe in linea con la raccomandazione del Forum di alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali 10 , pubblicata il 10 giugno 2020, che ha evidenziato la necessità di ridurre le regole di quotazione, anche facendo riferimento al regolamento sul prospetto. Nel quadro delle misure intese ad attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 sull'economia reale e sui mercati finanziari, questa iniziativa mira anche a ridurre i costi normativi per gli emittenti quotati sui mercati regolamentati e su quelli di crescita per le PMI. In particolare, la flessibilità concessa agli emittenti dei mercati di crescita per le PMI capitalizza ulteriormente gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, di recente adozione 11 , che stabilisce misure volte a promuovere l'uso di tale sede di negoziazione. Inoltre, la presente iniziativa deve essere coerente con eventuali proposte aggiuntive che la Commissione intende sviluppare in diversi settori d'intervento, al fine di attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 sui mercati dei capitali, compresi gli strumenti essenziali a sostegno della ripresa presentati nella comunicazione della Commissione dal titolo "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione", del 27 maggio 2020.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1.Base giuridica

La base giuridica del regolamento sul prospetto è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce alle istituzioni europee la competenza per stabilire le opportune disposizioni aventi come obiettivo la creazione e il funzionamento del mercato unico. I regolamenti possono essere modificati, anche se solo per ridurne temporaneamente la portata, esclusivamente dal legislatore dell'Unione, nel caso di specie sulla base dell'articolo 114 del trattato.

2.2.Sussidiarietà

A norma dell'articolo 4 del TFUE, l'azione dell'UE per il completamento del mercato interno deve essere valutata alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Secondo il principio di sussidiarietà, l'UE dovrebbe intervenire solo se gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ed è pertanto richiesta un'azione a livello di UE.

Gli obblighi di informativa in caso di offerte di titoli o di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato derivano dall'applicazione del regolamento sul prospetto. Tale regolamento europeo è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri. Agli Stati membri non è concessa alcuna flessibilità per adeguare le norme alle condizioni locali. I problemi derivanti da dette disposizioni possono essere affrontati in modo efficace solo attraverso modifiche legislative a livello europeo 12 . Le possibili alternative, ossia interventi non legislativi a livello dell'Unione, potrebbero non conseguire in modo sufficiente ed efficace l'obiettivo prefissato, in quanto non potrebbero modificare le disposizioni del regolamento.

Un prospetto dell'UE armonizzato costituisce uno strumento essenziale per integrare i mercati dei capitali in tutta l'Unione. Una volta che un'autorità nazionale competente approva un prospetto, l'emittente può chiedere un passaporto per utilizzare detto prospetto in un altro Stato membro dell'UE. Nello Stato membro "ospitante" non saranno necessarie ulteriori autorizzazioni o procedure amministrative per questo prospetto. Il passaporto si basa sull'ipotesi che il contenuto minimo del prospetto sia armonizzato a livello dell'Unione dalle norme sui prospetti applicabili. Pertanto, poiché il passaporto è per sua natura europeo, eventuali miglioramenti possono essere apportati unicamente a livello dell'UE. Le possibili alternative, quali l'azione a livello degli Stati membri, creerebbero un ostacolo alla negoziazione e potrebbero non raggiungere in maniera sufficiente ed efficace gli obiettivi miranti a creare la base armonizzata per il regime del passaporto dei prospetti.

Le modifiche proposte al regolamento sul prospetto darebbero un chiaro segnale in tutta l'Unione che il regime del prospetto può adeguarsi in circostanze eccezionali. Attenuare gli oneri mirati individuati nel regolamento sul prospetto e rendere il prospetto più accessibile agli emittenti le cui azioni sono già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o su un mercato di crescita per le PMI può contribuire ad approfondire i pool di capitali paneuropei a disposizione di tali emittenti. Ciò significa ad esempio elaborare un regime del prospetto distinto, con un contenuto e un formato adeguati sia per gli emittenti che per gli investitori, a condizioni rigorose. Questi obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri da soli, in quanto comporterebbero meno parità di condizioni per gli emittenti e gli investitori e creerebbero l'arbitraggio regolamentare e ostacoli alla negoziazione transfrontaliera. Tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

2.3.Proporzionalità

La presente proposta apporta soltanto modifiche tecniche al regolamento sul prospetto, al fine di affrontare prontamente le ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19. Le misure proposte per alleggerire i requisiti relativi al prospetto rispettano il principio di proporzionalità. Esse sono adeguate per il conseguimento degli obiettivi e non vanno al di là di quanto sia necessario e, per alcune delle misure, sono limitate nel tempo.

Emittenti

La proposta riduce gli obblighi di informativa sul prospetto per gli emittenti, in linea con il principio di proporzionalità. A condizione che le loro azioni siano già state ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o su un mercato di crescita per le PMI per almeno gli ultimi 18 mesi, gli emittenti che intendono raccogliere capitale beneficiano di norme in materia di informativa alleggerite nel prospetto UE della ripresa. Questo regime di informativa alleggerito porterebbe a una riduzione dei costi di conformità, in quanto il prospetto UE della ripresa sarebbe molto più breve e sarebbe quindi meno costoso da produrre. Inoltre, tali emittenti beneficerebbero di un'approvazione più rapida del prospetto, così da poter cogliere le opportunità di finanziamento in modo più efficace. Per non andare oltre il necessario, il prospetto UE della ripresa sarà limitato nel tempo ed è pertanto proposto come regime temporaneo con scadenza a 18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Investitori

Il prospetto UE della ripresa proposto è in linea anche con il principio di proporzionalità nei confronti dei potenziali investitori. Il prospetto UE della ripresa sarebbe più facilmente leggibile dato il numero ridotto di pagine e la sua attenzione per le informazioni essenziali, ma allo stesso tempo il suo utilizzo sarebbe più mirato alla situazione specifica in cui l'emittente ha un'attività comprovata e quindi informazioni già pubblicate sul mercato.

Intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari beneficerebbero di modifiche mirate che chiarirebbero i loro obblighi relativi ai supplementi e li aiuterebbero a superare le difficoltà incontrate per raggiungere effettivamente gli investitori quando viene pubblicato un supplemento, mantenendo nel contempo un elevato livello di tutela degli investitori. Poiché le modifiche mirate riguardanti i supplementi risolverebbero le difficoltà, tali modifiche non sarebbero limitate nel tempo.

Anche gli enti creditizi, che sono stati attivi nella ripresa a sostegno delle società, beneficerebbero di una semplificazione mirata con la proposta di aumentare da 75 milioni di EUR a 150 milioni di EUR la soglia di esenzione dal prospetto per le offerte di titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto. Poiché tale misura mira ad aiutare gli enti creditizi che saranno un pilastro fondamentale della fase di ripresa, la misura sarebbe limitata a 18 mesi.

Autorità competenti nazionali

Anche le autorità competenti nazionali dovrebbero beneficiare delle semplificazioni proposte nel prospetto UE della ripresa: con un quantitativo minore di informazioni da divulgare ed esaminare nel prospetto UE della ripresa, il loro carico di lavoro sarebbe ridotto e il processo di approvazione più semplice.

2.4.Scelta dell'atto giuridico

Le modifiche legislative proposte mirano in particolare a ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità sostenuti dagli emittenti e derivanti dall'applicazione del regolamento sul prospetto. A tal fine, le misure legislative modificheranno le attuali disposizioni del regolamento sul prospetto. La base giuridica del regolamento sul prospetto è l'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE. Tutti i regolamenti di modifica hanno quindi la stessa base giuridica.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

3.1.Valutazione d'impatto

Data l'urgenza delle misure da adottare per sostenere la ripresa dopo la crisi che ha colpito i mercati finanziari e l'economia reale dovuta alla pandemia di COVID-19, la valutazione d'impatto è stata sostituita da un'analisi costi-benefici inclusa nel documento di lavoro dei servizi della Commissione a sostegno del piano di ripresa dei mercati dei capitali.

Il regime di informativa semplificata del prospetto UE della ripresa mira a ridurre in modo significativo i costi di conformità per gli emittenti e si concentra sulle informazioni essenziali per gli investitori. Esso dovrebbe inoltre ridurre il carico di lavoro delle autorità competenti nazionali, in quanto occorrerebbe esaminare un quantitativo inferiore di informazioni. Al tempo stesso, il processo di approvazione sarebbe più rapido. Gli intermediari finanziari beneficerebbero inoltre delle modifiche mirate relative ai supplementi e all'aumento della soglia di esenzione dal prospetto per le emissioni di titoli diversi dai titoli di capitale.

3.2.Diritti fondamentali

Nell'ambito della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, per la presente proposta sono pertinenti, in una certa misura, gli aspetti della protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), della libertà d'impresa (articolo 16) e della protezione dei consumatori (articolo 38). Limitazioni di tali diritti e libertà sono ammesse in conformità dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel caso della normativa in materia di prospetti, la finalità di interesse generale che giustifica determinate limitazioni dei diritti fondamentali è quella di assicurare l'integrità del mercato. Quanto alla protezione dei dati di carattere personale, è necessario divulgare talune informazioni nel prospetto per permettere agli investitori di esercitare la due diligence.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'iniziativa non dovrebbe avere alcun impatto sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

5.1.Piani attuativi e modalità di controllo, valutazione e informazione

Un monitoraggio dell'impatto del nuovo regolamento sarà effettuato in collaborazione con l'ESMA e con le autorità nazionali competenti sulla base delle relazioni annuali sui prospetti approvati nell'Unione che l'ESMA sarà autorizzata a presentare ogni anno. Ciò implicherebbe la raccolta, da parte del meccanismo di stoccaggio centralizzato dell'ESMA che raccoglie i dati dei prospetti dalle autorità nazionali competenti, anche dei dati relativi ai prospetti UE della ripresa.

Il prospetto UE della ripresa sarà oggetto di valutazione. In particolare, i parametri chiave per misurare il conseguimento degli obiettivi dichiarati del prospetto UE della ripresa saranno:

(a)il numero di prospetti UE della ripresa approvati e un'analisi dell'evoluzione di tale numero;

(b)i costi di preparazione e di elaborazione di un prospetto UE della ripresa approvato rispetto ai costi correnti per un prospetto di emissione secondario e l'indicazione dei risparmi finanziari complessivi ottenuti.

Questo elenco di indicatori non è esaustivo e può essere esteso per includere il monitoraggio di impatti aggiuntivi.

5.2.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le modifiche al regolamento sul prospetto mirano a creare il prospetto UE della ripresa come nuovo tipo di prospetto, nonché ad apportare modifiche mirate per gli intermediari finanziari.

L'articolo 1 della presente proposta riguarda le modifiche al regolamento sul prospetto.

L'articolo 1, paragrafo 1, della presente proposta riguarda i titoli diversi dai titoli di capitale emessi da enti creditizi su base continua o ripetuta (articolo 1, paragrafo 4, del regolamento sul prospetto).

L'offerta di titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da parte di un ente creditizio non è soggetta, a determinate condizioni, all'obbligo di pubblicare un prospetto se il corrispettivo totale è inferiore a 75 milioni di EUR per ente creditizio calcolato su un periodo di 12 mesi. Inoltre, l'attuale regime prevede che i titoli non debbano essere subordinati, convertibili o scambiabili e non debbano conferire il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli né essere collegati a strumenti derivati. Gli enti creditizi sono stati attivi nella ripresa a sostegno delle imprese che avevano bisogno di finanziamenti e dovrebbero essere un pilastro fondamentale della fase di ripresa. Al fine di aiutare gli enti creditizi rendendo più semplice per loro la disponibilità di fondi e fornendo loro un certo margine di manovra per sostenere i loro clienti nell'economia reale, si propone un aumento mirato della soglia da 75 milioni di EUR a 150 milioni di EUR. Grazie a questa modifica mirata, gli enti creditizi beneficerebbero di una semplificazione rigorosamente definita che li aiuterebbe a offrire titoli diversi dai titoli di capitale senza dover pubblicare un prospetto nella fase di ripresa dopo la crisi derivante dalla pandemia di COVID-19. Poiché tale misura è limitata alla fase di ripresa, sarebbe disponibile per un periodo limitato di 18 mesi.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1 della presente proposta riguardano adeguamenti tecnici della prova di rilevanza (articolo 6 del regolamento sul prospetto) e della nota di sintesi (articolo 7 del regolamento sul prospetto) in relazione al regime relativo al prospetto UE della ripresa di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della stessa.

L'articolo 1, paragrafo 4, della presente proposta introduce un nuovo regime per il prospetto UE della ripresa (articolo 14 bis del regolamento sul prospetto).

Ambito di applicazione del prospetto UE della ripresa

A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della presente proposta, il prospetto UE della ripresa sarebbe disponibile solo per gli emittenti che hanno già ammesso azioni su un mercato regolamentato o su un mercato di crescita per le PMI da almeno 18 mesi. Gli emittenti dovrebbero aver comunicato al pubblico le informazioni a norma della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 594/2014 e, se del caso, le informazioni di cui al regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/565. Il prospetto UE della ripresa non sarebbe adatto alle offerte pubbliche iniziali in cui gli emittenti potenziali non hanno attività già comprovate sui mercati finanziari. Al fine di ridurre il rapporto d'indebitamento per le società fortemente indebitate a causa della pandemia di COVID-19, il prospetto breve potrebbe essere utilizzato solo per le emissioni di azioni.

Contenuto e approvazione del prospetto UE della ripresa

A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della presente proposta, il prospetto UE della ripresa si concentra sulle informazioni essenziali. In deroga all'articolo 6 del regolamento sul prospetto, le voci essenziali sono state identificate come elementi che gli emittenti devono comunicare e sono elencate nel nuovo allegato V bis del regolamento sul prospetto. Il prospetto UE della ripresa sarebbe ridotto a un massimo di 30 pagine. Tuttavia, come misura correttiva, sarebbe consentita l'inclusione mediante riferimento di informazioni già disponibili sul mercato, come definito all'articolo 19 del regolamento sul prospetto, e tali informazioni non sarebbero prese in considerazione nelle suddette dimensioni massime di 30 pagine. Sarebbe disponibile anche una breve nota di sintesi di due pagine.

Nel regolamento sul prospetto esiste già una procedura accelerata di approvazione. In base a ciò, anche il prospetto UE della ripresa trarrebbe vantaggio da una tale approvazione accelerata non superiore a 5 giorni lavorativi.

L'articolo 1, paragrafi 5, 6 e 10, della presente proposta riguardano rispettivamente l'adeguamento tecnico del periodo per il controllo e l'approvazione del prospetto (articolo 20 del regolamento sul prospetto), il meccanismo di stoccaggio (articolo 21 del regolamento sul prospetto) e l'elenco delle voci da comunicare (nuovo allegato V bis del regolamento sul prospetto) in relazione al regime relativo al prospetto UE della ripresa di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della presente proposta.

A norma dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, della presente proposta, il regime relativo al prospetto UE della ripresa dovrebbe scadere dopo un periodo di applicazione di 18 mesi (articolo 47 bis del regolamento sul prospetto). La valutazione volta a stabilire se il prospetto UE della ripresa soddisfi gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento dovrebbe rientrare nel riesame del regolamento sul prospetto (articolo 48 del regolamento sul prospetto).

L'articolo 1, paragrafo 7, della presente proposta riguarda i supplementi (articolo 23 del regolamento sul prospetto). 

In base al regime attuale, gli emittenti sono tenuti a pubblicare un supplemento al prospetto per ogni nuovo fattore significativo relativo alle informazioni incluse nel prospetto che può influire sulla valutazione dei titoli e che si manifesta o si osserva tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato. La pubblicazione di un supplemento consente l'esercizio del diritto di revoca da parte degli investitori entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento. Gli intermediari, che hanno il compito di proteggere gli investitori, devono contattare questi ultimi per informarli della pubblicazione del supplemento il giorno stesso in cui è pubblicato. Tale scadenza, nonché l'ampia qualifica di "investitori", hanno creato difficoltà per gli intermediari finanziari.

Per affrontare tali difficoltà e liberare risorse per gli intermediari finanziari, la presente proposta presenta modifiche mirate. La prima modifica riguarda l'ambito di applicazione. Essa chiarisce che gli intermediari finanziari devono contattare e informare gli investitori che hanno sottoscritto e acquistato titoli per il loro tramite tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato.

In secondo luogo, la proposta estende il termine concesso agli intermediari finanziari per contattare gli investitori che hanno sottoscritto e acquistato titoli per il loro tramite e che beneficiano di un diritto di revoca entro 1 giorno lavorativo dalla pubblicazione del supplemento. Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, il termine entro il quale può essere esercitato un diritto di revoca da parte degli investitori è esteso da due a tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento.

Poiché la modifica mirata dei supplementi risolverebbe tali difficoltà e libererebbe risorse per gli intermediari finanziari mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela degli investitori, tali modifiche non sarebbero limitate nel tempo.

L'articolo 2 della presente proposta riguarda la sua entrata in vigore.

2020/0155 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La pandemia di COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. La Commissione, nella propria comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 27 marzo 2020, intitolata "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" 13 , ha sottolineato che la liquidità e l'accesso ai finanziamenti continueranno a rappresentare una sfida nei prossimi mesi. È quindi fondamentale sostenere la ripresa dallo shock economico grave causato dalla pandemia di COVID-19 introducendo modifiche mirate di atti esistenti della legislazione finanziaria. Questo pacchetto di misure è denominato "Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali".

(2)Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 stabilisce i requisiti per la redazione, l'approvazione e la distribuzione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato dell'Unione. Nell'ambito delle misure volte ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo shock economico provocato dalla pandemia di COVID-19 sono necessarie modifiche mirate al regime del prospetto. Tali modifiche dovrebbero consentire agli emittenti e agli intermediari finanziari di ridurre i costi e liberare risorse per la fase della ripresa immediatamente successiva alla crisi.

(3)Gli enti creditizi si sono attivati nella ripresa per sostenere le imprese che avevano bisogno di finanziamenti e dovrebbero essere un pilastro fondamentale della ripresa. Il regolamento (UE) 2017/2019 riconosce agli enti creditizi il diritto ad un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto in caso di offerta di determinati titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto fino a un importo totale di 75 milioni di EUR in un periodo di 12 mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe essere innalzata per un periodo di tempo limitato al fine di promuovere la raccolta di fondi per gli enti creditizi e consentire loro di avere un certo margine per sostenere i loro clienti nell'economia reale. Poiché tale misura è limitata alla fase della ripresa, dovrebbe essere disponibile per un periodo limitato di 18 mesi.

(4)Al fine di affrontare prontamente il grave impatto economico della pandemia di COVID-19, è importante introdurre misure volte a facilitare gli investimenti nell'economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell'Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa. Per conseguire tali obiettivi, è opportuno creare un nuovo prospetto in forma breve ("prospetto UE della ripresa") che sia facile da produrre per gli emittenti, di facile comprensione per gli investitori che desiderano finanziarli e di facile controllo e approvazione da parte delle autorità competenti.

(5)Le imprese le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o negoziate su un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi prima dell'offerta di azioni o di ammissione alla negoziazione dovrebbero essersi conformate agli obblighi di informativa periodica e continua ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 o del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione 17 . Di conseguenza molti dei contenuti necessari di un prospetto saranno già a disposizione del pubblico e gli investitori negozieranno sulla base di tali informazioni. Il prospetto UE della ripresa dovrebbe pertanto essere utilizzato solo per le emissioni secondarie e dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle informazioni essenziali di cui gli investitori hanno bisogno per prendere decisioni informate in materia di investimenti.

(6)Per essere uno strumento efficace per gli emittenti, il prospetto UE della ripresa dovrebbe essere un documento unico di dimensioni limitate, che consenta l'inclusione mediante riferimento, e tragga vantaggio dal passaporto per le offerte pubbliche di titoli o le ammissioni alla negoziazione su un mercato regolamentato a livello paneuropeo.

(7)È opportuno che il prospetto UE della ripresa includa una breve nota di sintesi che dovrebbe servire come fonte utile di informazione per gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio. Tale nota dovrebbe essere una parte autonoma del prospetto UE della ripresa e contenere le informazioni fondamentali di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte e ammissioni alla negoziazione di titoli intendono esaminare ulteriormente, procedendo all'analisi dell'intero prospetto allo scopo di assumere una decisione.

(8)Il prospetto UE della ripresa dovrebbe essere incluso nel meccanismo di stoccaggio dell'ESMA al fine di raccogliere dati a supporto della valutazione del relativo regime. Al fine di limitare l'onere amministrativo per la modifica di tale meccanismo, il prospetto UE della ripresa potrebbe utilizzare gli stessi dati del prospetto per le emissioni secondarie di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129, a condizione che i due tipi di prospetti restino chiaramente differenziati.

(9)Il prospetto UE della ripresa dovrebbe integrare le altre forme di prospetto previste dal regolamento (UE) 2017/1129 in considerazione dei diversi tipi di titoli, emittenti, offerte e ammissioni. Pertanto, salvo diversa esplicita indicazione, tutti i riferimenti al "prospetto" di cui al regolamento (UE) 2017/1129 dovrebbero essere intesi come riferimenti a tutte le diverse forme di prospetto, compreso il prospetto UE della ripresa di cui al presente regolamento.

(10)Il regolamento (UE) 2017/1129 impone agli intermediari finanziari di informare gli investitori della possibilità di un supplemento e, a determinate condizioni, di contattare gli investitori lo stesso giorno della sua pubblicazione. La gamma di investitori da contattare e il termine ultimo per contattarli possono far sorgere difficoltà. Al fine di fornire assistenza e liberare risorse per gli intermediari finanziari mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione degli investitori, occorre prevedere un regime più proporzionato. Tale regime dovrebbe specificare quali investitori dovrebbero essere contattati dagli intermediari finanziari quando viene pubblicato un supplemento e estendere il termine per contattarli.

(11)Poiché il prospetto UE della ripresa è limitato alla fase della ripresa, il regime di tale prospetto dovrebbe scadere 18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Al fine di garantire la continuità dei prospetti UE della ripresa, è opportuno che i prospetti approvati prima della scadenza del regime beneficino di una disposizione di grandfathering.

(12)Prima del 21 luglio 2022 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Tale riesame dovrebbe valutare anche se il regime di informativa per i prospetti UE della ripresa sia adeguato per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.

(13)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1129,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129

Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato:

(1)all'articolo 1, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera k):

"k)dal [data di applicazione del presente regolamento] al [18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli:

i)non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e

ii)non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.";

(2)all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 14 bis, paragrafo 2, e l'articolo 18, paragrafo 1, il prospetto contiene le informazioni necessarie affinché l'investitore possa procedere a una valutazione con cognizione di causa:";

(3)all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 12 bis:

"12 bisIn deroga ai paragrafi da 3 a 12, il prospetto UE della ripresa redatto conformemente all'articolo 14 bis include una nota di sintesi in conformità del presente paragrafo.

La nota di sintesi del prospetto UE della ripresa è redatta sotto forma di documento breve, scritto in maniera concisa e di una lunghezza massima di due facciate di formato A4 quando stampato.

La nota di sintesi non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto né include informazioni mediante riferimento ed è:

(a)presentata e strutturata in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

(b)scritta in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, non tecnico, succinto e comprensibile per gli investitori;

(c)composta dalle seguenti quattro sezioni:

i)un'introduzione, contenente un'avvertenza ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo;

ii)le informazioni fondamentali concernenti l'emittente;

iii)le informazioni fondamentali sui titoli;

iv)le informazioni fondamentali sull'offerta pubblica di titoli e/o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.";

(4)è aggiunto il seguente articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis
Prospetto UE della ripresa

1.In caso di offerta pubblica di azioni o ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato regolamentato, possono scegliere di redigere un prospetto UE della ripresa secondo il regime semplificato definito nel presente articolo gli emittenti seguenti:

(a)gli emittenti le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato continuativamente da almeno 18 mesi e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza;

(b)gli emittenti le cui azioni siano negoziate in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi, a condizione che sia stato pubblicato un prospetto per l'offerta di tali azioni e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza.

2.In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 1, il prospetto UE della ripresa contiene le pertinenti informazioni ridotte necessarie per consentire agli investitori di comprendere:

(a)le prospettive dell'emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell'ultimo esercizio nella situazione finanziaria dell'emittente;

(b)le informazioni essenziali sulle azioni, i motivi dell'emissione e il suo impatto sulla struttura patrimoniale complessiva dell'emittente, nonché sull'utilizzo dei proventi.

Le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono scritte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile, e consentono agli investitori di prendere decisioni di investimento informate. L'autorità competente considera anche se l'emittente ha comunicato le informazioni previste dalla regolamentazione ai sensi della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove applicabile, le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione.

Il prospetto UE della ripresa è un documento unico contenente le informazioni minime di cui all'allegato V bis. Ha una lunghezza massima di 30 facciate di formato A4 quando stampato ed è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile.

Le informazioni incluse mediante riferimento in conformità dell'articolo 19 non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della lunghezza massima di 30 facciate di formato A4 di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Gli emittenti possono decidere l'ordine in cui le informazioni di cui all'allegato V bis sono esposte nel prospetto UE della ripresa.";

(5)all'articolo 20 è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bisIn deroga ai paragrafi 2 e 4, i termini di cui al paragrafo 2, primo comma, e al paragrafo 4 sono ridotti a cinque giorni lavorativi per un prospetto UE della ripresa redatto conformemente all'articolo 14 bis. L'emittente informa l'autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione della domanda di approvazione.";

(6)all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis.Un prospetto UE della ripresa redatto conformemente all'articolo 14 bis è classificato nel meccanismo di stoccaggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Per la classificazione dei prospetti UE della ripresa redatti a norma dell'articolo 14 bis possono essere utilizzati i dati impiegati per la classificazione dei prospetti redatti conformemente all'articolo 14, a condizione che i due tipi di prospetti siano differenziati in tale meccanismo di stoccaggio.";

(7)l'articolo 23 è così modificato:

(a)al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.Se il prospetto si riferisce all'offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o imprecisione rilevanti ai sensi del paragrafo 1 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.";

(b)al paragrafo 3, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"3.Quando gli investitori acquistano o sottoscrivono titoli tramite un intermediario finanziario tra il momento in cui il prospetto per tali titoli è approvato e la chiusura del periodo dell'offerta o, se posteriore, il momento dell'inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, tale intermediario finanziario informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, di dove e quando tale supplemento sarebbe pubblicato, e che l'intermediario finanziario li aiuterebbe a esercitare il loro diritto di revocare l'accettazione in tal caso.

Se gli investitori di cui al primo comma del presente paragrafo hanno diritto alla revoca di cui al paragrafo 2, l'intermediario finanziario si mette in contatto con tali investitori entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento.";

(8)è inserito il seguente articolo 47 bis:

"Articolo 47 bis
Limite temporale del prospetto UE della ripresa

Il regime di cui all'articolo 14 bis scade il [18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].

I prospetti UE della ripresa redatti conformemente all'articolo 14 bis e approvati tra il [data di applicazione del presente regolamento] e il [18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] continuano a essere disciplinati conformemente a detto articolo fino alla scadenza della loro validità o fino a che siano trascorsi dodici mesi dal [18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento], se quest'ultima data è precedente alla prima.";

(9)all'articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La relazione valuta, tra l'altro, se la nota di sintesi del prospetto, i regimi di informativa di cui agli articoli 14, 14 bis e 15 e il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 restino mezzi appropriati alla luce degli obiettivi perseguiti. In particolare, la relazione comprende quanto segue:

(a)il numero di prospetti UE della crescita dei soggetti di ciascuna delle quattro categorie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a d) e un'analisi dell'evoluzione di ciascuno di tali numeri e delle tendenze nella scelta delle sedi di negoziazione da parte dei soggetti autorizzati a utilizzare il prospetto UE della crescita;

(b)un'analisi per stabilire se il prospetto UE della crescita raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo;

(c)il numero di prospetti UE della ripresa approvati e un'analisi dell'evoluzione di tale numero;

(d)i costi di preparazione e per l'approvazione di un prospetto UE della ripresa rispetto ai costi attuali di un prospetto, unitamente all'indicazione dei risparmi finanziari complessivi conseguiti;

(e)un'analisi per stabilire se il prospetto UE della ripresa raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo.";

(10)il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato V bis.

Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo "Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19, COM(2020) 112 final del 13.3.2020.
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione", COM(2020) 456 final del 27.5.2020.
(3)    Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(4)    Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(5)    Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).
(6)    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(7)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(8)    Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.
(9)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
(10)     https://ec.europa.eu/info/files/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en .
(11)    Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI (GU L 320 dell'11.12.2019, pag. 1).
(12)    Causa Vodafone C-58/08: "Qualora un atto fondato sull'art. 95 CE abbia già eliminato qualsiasi ostacolo agli scambi nel settore da esso armonizzato, il legislatore comunitario non può essere privato della possibilità di adeguare tale atto a qualsivoglia modificazione delle circostanze o evoluzione delle conoscenze, in considerazione del compito affidatogli di vigilare alla protezione degli interessi generali riconosciuti dal Trattato".
(13)    COM/2020/456 final del 27.5.2020.
(14)    Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(15)    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(16)    Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
(17)    Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

Bruxelles, 24.7.2020

COM(2020) 281 final

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19





{SWD(2020) 120 final}


ALLEGATO

"ALLEGATO V bis

INFORMAZIONI MINIME DA INCLUDERE NEL PROSPETTO UE DELLA RIPRESA

I.Denominazione dell'emittente, Stato membro di registrazione, link al sito web dell'emittente

L'obiettivo è identificare la società che emette le azioni, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI), il suo Stato membro di registrazione e il sito web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui compete, sulla sua struttura organizzativa e, ove applicabile, sulle informazioni incluse mediante riferimento.

II.Attestazione di responsabilità

L'obiettivo è identificare le persone responsabili della redazione del prospetto UE della ripresa e di includere un'attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

Se contiene informazioni ottenute da terzi, l'attestazione ne indica la fonte o le fonti; se contiene dichiarazioni o relazioni attribuite ad una persona in qualità di esperto, l'attestazione fornisce le seguenti informazioni riguardanti tale persona:

a) nome;

b) indirizzo professionale;

c) qualifiche; e

d) eventuali interessi rilevanti nell'emittente.

L'attestazione indica l'autorità competente che ha approvato il prospetto UE della ripresa, precisa che tale approvazione non è un avallo dell'emittente e specifica che il prospetto UE della ripresa è stato redatto conformemente all'articolo 14 bis.

III.Fattori di rischio

L'obiettivo è descrivere i rischi più rilevanti specifici all'emittente e alle azioni.

IV.Bilancio

È richiesta la pubblicazione del bilancio (annuale e semestrale) relativo ai 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto UE della ripresa. Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, è richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale.

Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del prospetto UE della ripresa, esso fornisce o meno un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel prospetto UE della ripresa devono essere inserite le seguenti informazioni:

(a)un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;

(b)la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.

Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.

È inclusa la descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali, oppure, in assenza di tali cambiamenti, è inserita un'idonea dichiarazione negativa.

Ove applicabile, sono incluse anche le informazioni proforma.

V.Informazioni sulle tendenze previste

L'obiettivo è includere una descrizione di quanto segue:

(a)le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data del prospetto UE della ripresa;

(b)informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso.

VI.Prezzo d'offerta definitivo e importo delle azioni, compresi l'impegno irrevocabile degli azionisti al di sopra del 5 % e i nominativi dei sottoscrittori.

L'obiettivo è esporre le informazioni specifiche sul corrispettivo dell'offerta di azioni e presentare informazioni sugli impegni irrevocabili da parte dei principali azionisti a sottoscrivere più del 5 % dell'offerta e sugli accordi di sottoscrizione.

VII.Dove e quando sottoscrivere le azioni

   L'obiettivo è fornire il codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) e altre informazioni essenziali sulle azioni offerte al pubblico e fornire informazioni sul luogo in cui possono essere sottoscritte, nonché sul periodo di tempo, comprese le eventuali modifiche, durante il quale l'offerta sarà aperta e una descrizione della procedura di presentazione delle domande insieme alla data di emissione delle nuove azioni.

VIII. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'obiettivo è fornire informazioni sulle ragioni dell'offerta e, ove applicabile, la stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi.

Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indica l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Devono essere inoltre fornite informazioni riguardo all'impiego dei proventi per acquisire attività, qualora ciò non accada nel corso del normale svolgimento dell'attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre attività d'impresa, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.

X.Dichiarazione relativa al capitale circolante

L'obiettivo è indicare se il capitale circolante è sufficiente per rispondere alle esigenze attuali dell'emittente o, in caso contrario, fornire informazioni sulle modalità proposte dall'emittente per reperire il capitale circolante aggiuntivo necessario.

XI.Conflitti di interesse

L'obiettivo è fornire informazioni su eventuali conflitti di interesse riguardanti l'emissione.

XII.Assetto azionario dopo l'emissione

L'obiettivo è fornire informazioni sulle partecipazioni al capitale azionario e sui diritti di voto dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta pubblica."

(1)    Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(2)    Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).