Bruxelles, 22.6.2020

COM(2020) 257 final

2020/0126(APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata in formato elettronico in conformità del regolamento (UE) n. 216/2013 ("il regolamento") 1 .

Per garantire l'autenticità della Gazzetta ufficiale, l'edizione elettronica deve recare una firma elettronica qualificata o un sigillo elettronico qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 2 .

L'autenticità, l'integrità e l'inalterabilità dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale possono essere garantite da vari mezzi organizzativi e tecnici che offrono garanzie comparabili in materia di sicurezza. Tali mezzi possono cambiare nel corso del tempo. Per evitare di dover modificare il regolamento in funzione di ogni nuovo metodo o tecnologia o cambiamento di dettagli tecnici, si propone di riformulare il testo del regolamento rendendolo più generico. Le norme della Francia e del Lussemburgo che disciplinano la pubblicazione delle rispettive gazzette nazionali sono servite come fonte di ispirazione. A fini di trasparenza, il sistema istituito per assicurare l'autenticità sarà descritto sul sito web EUR-Lex in modo da permettere ai cittadini di verificare facilmente l'autenticità dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.

Malgrado la Gazzetta ufficiale sia in linea di principio inalterabile, in alcune situazioni è necessario rimuoverne determinate informazioni dopo che è stata pubblicata. Tali rimozioni sono effettuate applicando la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati o sulla base di decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottate in conformità del suo regolamento di procedura 3 . A fini di certezza del diritto, è opportuno disciplinare tale ingerenza nelle norme sull'autenticità. La modifica proposta non cambierà la prassi secondo cui la versione originale della Gazzetta ufficiale da cui viene rimossa una parte del testo non è modificata nel corso di tale processo e viene conservata negli archivi dell'Ufficio delle pubblicazioni per un periodo illimitato.

Ai sensi del regolamento, soltanto la Gazzetta ufficiale pubblicata in formato elettronico è autentica e produce effetti giuridici. Tale regola ha una sola eccezione 4 : qualora non sia possibile pubblicare la Gazzetta ufficiale a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico dell'Ufficio pubblicazioni, soltanto l'edizione a stampa della Gazzetta ufficiale produce effetti giuridici. Una volta ripristinato il sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni, la corrispondente versione elettronica dell'edizione a stampa è messa a disposizione del pubblico sul sito web EUR-Lex, soltanto a titolo informativo.

L'Ufficio delle pubblicazioni ha predisposto misure di emergenza che riducono al minimo il rischio di non poter pubblicare e mettere a disposizione l'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sul sito web EUR-Lex. Nel caso altamente improbabile in cui, malgrado tutte le misure adottate, questo rischio dovesse concretizzarsi, la soluzione di ripiego preferibile consiste nel mettere a disposizione la Gazzetta ufficiale presso la sede dell'Ufficio delle pubblicazioni in formato a stampa o elettronico (ad esempio, su un computer offline), a seconda della soluzione più praticabile in una determinata situazione. È pertanto opportuno modificare il regolamento in tale senso.

L'introduzione dell'edizione elettronica autentica della Gazzetta ufficiale ha semplificato l'accesso alla legislazione dell'UE e ha aumentato la certezza del diritto. In base allo stesso ragionamento è preferibile che i cittadini possano affidarsi il più possibile alla versione della Gazzetta ufficiale messa a disposizione sul sito web EUR-Lex. Si propone pertanto che l'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex in seguito a un guasto dei sistemi informatici diventi l'edizione autentica dal momento in cui è pubblicata. Ai fini della certezza del diritto è necessario che, da quel momento, l'edizione precedente (a stampa o elettronica) non abbia più lo status di autenticità.

Infine, dall'entrata in vigore del regolamento soltanto tre numeri della Gazzetta ufficiale sono stati pubblicati in edizione a stampa autentica ai sensi dell'articolo 3 5 . Secondo l'argomentazione di cui sopra e a fini di coerenza, è opportuno conferire carattere di autenticità e la capacità di produrre effetti giuridici alle corrispondenti edizioni elettroniche di dette edizioni a stampa. Tali edizioni sono basate sugli stessi documenti autenticati delle edizioni a stampa e sono state pubblicate sul sito web EUR-Lex subito dopo le rispettive edizioni cartacee. Di conseguenza, la certezza del diritto non sarà compromessa dalle disposizioni proposte al riguardo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La modifica proposta è complementare, per quanto riguarda l'autenticazione della Gazzetta ufficiale, alla possibilità, offerta dal regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di autenticare un documento mediante firma elettronica o sigillo elettronico. È altresì complementare alle norme vigenti dell'UE sulla protezione dei dati personali.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non applicabile.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta di regolamento si basa sull'articolo 352 del TFUE. Si tratta della base giuridica del regolamento (UE) n. 216/2013 e del regolamento di modifica (UE) 2018/2056, e dovrebbe valere anche per questa seconda proposta di modifica del regolamento (UE) n. 216/2013.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non applicabile.

Proporzionalità

Scopo della presente proposta è semplificare la pubblicazione della Gazzetta ufficiale e l'accesso dei cittadini a essa. La formulazione più generica oggetto della proposta permetterà di autenticare la Gazzetta ufficiale con nuovi mezzi tecnologici, senza bisogno di modifiche aggiuntive. Riconcilia l'obbligo di eliminare alcune informazioni dalla Gazzetta ufficiale con il principio dell'inalterabilità e stabilisce l'autenticità dell'edizione elettronica pubblicata in seguito a un guasto dei sistemi informatici. Le modifiche proposte sono necessarie per ottenere tale scopo.

Scelta dell'atto giuridico

Non applicabile.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il progetto di proposta è stato presentato alle istituzioni in occasione della riunione del Comitato direttivo dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali del 18 ottobre 2019 e della riunione del Gruppo interistituzionale Lex (GIL) del 15 ottobre 2019.

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

Valutazione d'impatto

Trattandosi di modifiche minori, non è stata eseguita una valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale in condizioni tali da assicurare l'autenticità non altera in alcun modo le attuali opzioni tecnologiche. La modifica proposta aggiunge regole chiare, riconciliando al contempo il requisito della inalterabilità della Gazzetta ufficiale con gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione sulla protezione dei dati personali o dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea volte a rendere alcune informazioni non accessibili al pubblico. La semplificazione dell'accesso alla Gazzetta ufficiale è ottenuta stabilendo che, se disponibile, soltanto l'edizione elettronica accessibile al pubblico sul sito web EUR-Lex sia autentica e produca effetti giuridici. Anche la disposizione che conferisce uno status di autenticità esclusiva all'edizione elettronica delle poche edizioni a stampa autentiche della Gazzetta ufficiale pubblicate dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 216/2013 contribuisce alla semplificazione.

Diritti fondamentali

Non applicabile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

È prevista l'attuazione dal momento dell'entrata in vigore.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non applicabile.

2020/0126 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio 6 , la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea pubblicata in formato elettronico ("l'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale") deve recare una firma elettronica qualificata o un sigillo elettronico qualificato quali definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 . Il regolamento (UE) n. 216/2013 stabilisce inoltre l'obbligo di pubblicare i certificati qualificati per la firma elettronica o per il sigillo elettronico e i loro rinnovi sul sito web EUR-Lex per consentire al pubblico di verificare l'autenticità dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.

(2)L'autenticità, l'integrità e l'inalterabilità dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale possono essere garantite con molteplici mezzi tecnici, nella misura in cui offrono garanzie comparabili a quelle fornite da una firma elettronica qualificata o da un sigillo elettronico qualificato quali definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014, ivi comprese future soluzioni e tecnologie innovative. È opportuno evitare la necessità di modificare il regolamento (UE) n. 216/2013 ogni volta che dev'essere usata una nuova soluzione o tecnologia o quando muta il quadro giuridico che disciplina tali cambiamenti.

(3)Occorre stabilire norme chiare per riconciliare il requisito della inalterabilità della Gazzetta ufficiale con gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione sulla protezione dei dati personali o dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea volte a rendere alcune informazioni non accessibili al pubblico.

(4)Ai fini della certezza del diritto, qualora in situazioni eccezionali non sia possibile pubblicare la Gazzetta ufficiale sul sito web EUR-Lex e la pubblicazione sia effettuata con altri mezzi, in versione a stampa o elettronica, è necessario garantire che l'edizione elettronica successivamente messa a disposizione del pubblico sul sito web EUR-Lex diventi l'unica edizione autentica e produca effetti giuridici.

(5)Per offrire il massimo vantaggio ai cittadini in termini di facilità di accesso alla Gazzetta ufficiale, nonché per garantire la certezza del diritto, è altresì opportuno conferire all'edizione elettronica delle poche edizioni elettroniche della Gazzetta ufficiale pubblicate dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 216/2013 uno status esclusivo di autenticità.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 216/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 216/2013 è così modificato:

(1)L'articolo 2 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    L'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è pubblicata secondo condizioni tecniche che assicurino l'autenticità del suo contenuto.

Il sistema predisposto per assicurare l'autenticità è documentato sul sito web EUR-Lex e permette di verificare facilmente l'autenticità dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale";

(b)è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4.    Quando occorre rimuovere alcune informazioni dalla Gazzetta ufficiale dopo la pubblicazione in seguito a una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, o per motivi di protezione dei dati personali in conformità della normativa dell'Unione, è pubblicata una nuova versione dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione, corredata di un'apposita avvertenza. La versione originale dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione è conservata negli archivi dell'Ufficio delle pubblicazioni per un periodo illimitato.";

(2)l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1.    Qualora non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sul sito EUR-Lex a causa di un guasto imprevisto ed eccezionale dei sistemi di informazione interessati, il numero della Gazzetta ufficiale in questione, a stampa o in formato elettronico, è messo a disposizione presso l'Ufficio delle pubblicazioni. Detta edizione è autentica e produce effetti giuridici.

2.    Una volta ripristinati i sistemi di cui al paragrafo 1, l'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale corrispondente all'edizione pubblicata conformemente al paragrafo 1 è messa a disposizione sul sito web EUR-Lex. A partire da tale momento essa è considerata l'unica edizione autentica e produce effetti giuridici.

3.    Le edizioni elettroniche della Gazzetta ufficiale corrispondenti alle edizioni autentiche a stampa della Gazzetta ufficiale pubblicate dopo il 1° luglio 2013 sono considerate le uniche edizioni autentiche a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(3)    Articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale e articolo 95 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
(4)    Articolo 3 del regolamento.
(5)    GU L 347 del 20 dicembre 2013, GU L 221 del 25 luglio 2014 e GU L 261I del 14 ottobre 2019.
(6)    Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1).
(7)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).