Bruxelles, 12.6.2020

COM(2020) 234 final

2020/0115(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2020


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla seconda quota dei contributi finanziari che gli Stati membri sono tenuti a versare all'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) nel 2020.

L'11º FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero l'8º, il 9º e il 10º FES) sono gestiti applicando la serie di regole riportata di seguito:

l'attuale accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo 1 ;

l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, nonché all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 2 ("accordo interno dell'11° FES");

il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo 3 ("regolamento finanziario per l'11º FES").

I documenti menzionati contengono gli impegni pluriennali contratti dagli Stati membri per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11º FES prevede che gli Stati membri eroghino contributi regolari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione degli impegni finanziari precedentemente decisi.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili agli inviti a erogare contributi regolari, quale il presente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

A norma dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento finanziario per l'11º FES, l'importo gestito dalla Commissione europea e quello gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.

A norma dell'articolo 46 del regolamento finanziario per l'11º FES, la BEI ha comunicato alla Commissione europea le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi imputabili al 10º FES per la BEI e all'11º FES per la Commissione europea.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio deve decidere sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.

L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l'11° FES stabilisce che, qualora le frazioni dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

2020/0115 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 4 ("accordo interno"), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario per l'11° FES") 5 , in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento finanziario per l'11° FES, la Commissione europea deve presentare entro il 15 giugno 2020 una proposta che precisi: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2020, b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2020, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.

(2)Conformemente all'articolo 46 del regolamento finanziario per l'11° FES, l'8 aprile 2020 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione europea le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l'11º FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° FES per la BEI e dell'11° FES per la Commissione.

(4)L'articolo 55 del regolamento finanziario per l'11° FES stabilisce che gli importi stanziati per progetti del 10°FES o di altri FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno, o disimpegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del medesimo accordo, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.

(5)Con decisione (UE) 2019/1800 6 , il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione europea, una decisione che fissa come segue l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4 400 000 000 EUR per la Commissione europea e 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri devono versare alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo di seconda quota per il 2020 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(3)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(4)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(5)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 7.
(6)    Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l'importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 (GU L 274 del 24.10.2019, pag. 9).

Bruxelles, 12.6.2020

COM(2020) 234 final

ALLEGATI

della

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2020


ALLEGATO

STATI MEMBRI e REGNO UNITO

Ripartizione 10° FES %

Ripartizione 11° FES %

Seconda quota 2020 (EUR)

Totale

Commissione

BEI

11° FES

10° FES

BELGIO

3,53

3,24927

51 988 320,00

3 530 000,00

55 518 320,00

BULGARIA

0,14

0,21853

3 496 480,00

140 000,00

3 636 480,00

CECHIA

0,51

0,79745

12 759 200,00

510 000,00

13 269 200,00

DANIMARCA

2,00

1,98045

31 687 200,00

2 000 000,00

33 687 200,00

GERMANIA

20,50

20,57980

329 276 800,00

20 500 000,00

349 776 800,00

ESTONIA

0,05

0,08635

1 381 600,00

50 000,00

1 431 600,00

IRLANDA

0,91

0,94006

15 040 960,00

910 000,00

15 950 960,00

GRECIA

1,47

1,50735

24 117 600,00

1 470 000,00

25 587 600,00

SPAGNA

7,85

7,93248

126 919 680,00

7 850 000,00

134 769 680,00

FRANCIA

19,55

17,81269

285 003 040,00

19 550 000,00

304 553 040,00

CROAZIA

0,00

0,22518

3 602 880,00

0,00

3 602 880,00

ITALIA

12,86

12,53009

200 481 440,00

12 860 000,00

213 341 440,00

CIPRO

0,09

0,11162

1 785 920,00

90 000,00

1 875 920,00

LETTONIA

0,07

0,11612

1 857 920,00

70 000,00

1 927 920,00

LITUANIA

0,12

0,18077

2 892 320,00

120 000,00

3 012 320,00

LUSSEMBURGO

0,27

0,25509

4 081 440,00

270 000,00

4 351 440,00

UNGHERIA

0,55

0,61456

9 832 960,00

550 000,00

10 382 960,00

MALTA

0,03

0,03801

608 160,00

30 000,00

638 160,00

PAESI BASSI

4,85

4,77678

76 428 480,00

4 850 000,00

81 278 480,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

38 361 120,00

2 410 000,00

40 771 120,00

POLONIA

1,30

2,00734

32 117 440,00

1 300 000,00

33 417 440,00

PORTOGALLO

1,15

1,19679

19 148 640,00

1 150 000,00

20 298 640,00

ROMANIA

0,37

0,71815

11 490 400,00

370 000,00

11 860 400,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

3 592 320,00

180 000,00

3 772 320,00

SLOVACCHIA

0,21

0,37616

6 018 560,00

210 000,00

6 228 560,00

FINLANDIA

1,47

1,50909

24 145 440,00

1 470 000,00

25 615 440,00

SVEZIA

2,74

2,93911

47 025 760,00

2 740 000,00

49 765 760,00

REGNO UNITO

14,82

14,67862

234 857 920,00

14 820 000,00

249 677 920,00

TOTALE UE-27 e REGNO UNITO

100,00

100,00

1 600 000 000,00

100 000 000,00

1 700 000 000,00