COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.6.2020
COM(2020) 233 final
2020/0113(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della Covid-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La pandemia di Covid-19 sta causando gravi perturbazioni alla catena di approvvigionamento, con ripercussioni sulla capacità dei costruttori di macchine mobili non stradali di rispettare alcuni dei termini imposti dal regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.
Tale regolamento fissa nuovi limiti di emissione, detti "della fase V", concepiti per ridurre le attuali emissioni di inquinanti atmosferici dei motori delle macchine mobili non stradali. Considerato che la transizione verso i limiti di emissione della fase V comporta difficoltà strutturali per alcuni costruttori, il regolamento prevede un certo margine di tempo per realizzare tale transizione.
Conformemente ai periodi di transizione di cui all'articolo 58, paragrafo 5, e alle date stabilite nell'allegato III di tale regolamento, i costruttori hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per produrre macchine mobili non stradali munite di motori di transizione delle categorie seguenti: NRE nell'intervallo di potenza <56kW e ≥130kW, NRG, NRSh, NRS, IWP e IWA nell'intervallo di potenza 19 ≤ P < 300, SMB e ATS. Avranno poi tempo fino al 31 dicembre 2020 per immettere tali macchine sul mercato dell'Unione.
La pandemia di Covid-19 ha tuttavia causato la completa interruzione della fornitura di parti e componenti, il che ha fatto sì che ai costruttori restassero scorte di motori e prodotti non finiti. Di conseguenza molti costruttori di motori e macchine non saranno in grado di rispettare i termini summenzionati senza subire gravi danni economici.
Alla luce di tali perturbazioni, che non potevano essere previste, i termini per la produzione e l'immissione sul mercato di macchine mobili non stradali e trattori muniti di motori di transizione sono prorogati di 12 mesi. Tale proroga non riguarda i motori di transizione cui si applicano le date di cui all'articolo 58, paragrafo 5, secondo, terzo e quarto comma.
La proroga di 12 mesi è giustificata in ragione del carattere stagionale dei prodotti su cui saranno installati i motori di transizione. Ciò vale in particolare per i trattori e le macchine da giardino. È inoltre difficile prevedere con esattezza la durata dei ritardi per il completamento dei prodotti interessati (ad esempio navi per la navigazione interna). Infine va osservato che, indipendentemente dall'estensione della proroga, gli operatori economici non avranno alcun interesse a ritardare ulteriormente il completamento e l'immissione sul mercato delle macchine, dei veicoli e delle navi per i quali hanno già sostenuto costi.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Poiché la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, si applica il principio di sussidiarietà.
Dato che la proposta comporta modifiche della legislazione vigente dell'Unione, soltanto l'UE può affrontare efficacemente tali questioni. Gli obiettivi politici non possono inoltre essere conseguiti in misura sufficiente mediante azioni adottate dagli Stati membri.
L'azione dell'Unione europea è necessaria per evitare l'insorgere di ostacoli al mercato unico, in particolare nel settore dei motori per macchine mobili non stradali, come pure a causa del carattere transnazionale dell'inquinamento atmosferico.
La proposta soddisfa pertanto il principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
La proposta soddisfa il principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente. L'estensione della proroga proposta è commisurata alla durata prevista delle perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19.
•Scelta dell'atto giuridico
Regolamento modificativo di un regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto distinta, in quanto una valutazione era già stata realizzata per il regolamento (UE) 2016/1628. La presente proposta non modifica la sostanza del regolamento e non impone nuovi obblighi alle parti interessate. Essa mira principalmente a fornire, per motivi eccezionali e nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19, una proroga di 12 mesi per la produzione e l'immissione sul mercato di motori di transizione e delle macchine su cui sono installati. La presente proposta non ha effetti sull'ambiente, dal momento che le misure previste agevolano l'immissione sul mercato di prodotti muniti di motori fabbricati prima della pandemia. In questo modo si evita inoltre che i prodotti muniti di tali motori, che altrimenti non sarebbero conformi, debbano essere rottamati.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna per le istituzioni dell'UE.
2020/0113 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della Covid-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE dei motori destinati alle macchine mobili non stradali.
(2)Le date applicabili ai nuovi limiti di emissione, detti "della fase V", sono fissate al fine di fornire ai costruttori informazioni chiare e complete e un periodo di tempo sufficiente per la transizione verso la nuova fase di emissione, riducendo nel contempo in maniera sostanziale l'onere amministrativo per le autorità di omologazione.
(3)La pandemia di Covid-19 ha causato una perturbazione della catena di approvvigionamento delle parti e dei componenti essenziali che ha determinato ritardi per i motori e le macchine munite di tali motori conformi a limiti di emissione meno severi di quelli della fase V e che devono essere immessi sul mercato entro le date di cui al regolamento (UE) 2016/1628.
(4)Tenendo conto della perturbazione causata dalla pandemia di Covid-19 è altamente improbabile che i costruttori di macchine mobili non stradali possano fare in modo che i motori e le macchine munite di tali motori che beneficiano del periodo di transizione rispettino i termini fissati nel regolamento (UE) 2016/1628 senza subire un grave danno economico.
(5)Considerate le circostanze attuali e al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantire la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario modificare le date di applicazione di alcune disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628.
(6)Considerato che tale proroga non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti, e data la difficoltà di prevedere con esattezza la durata dei ritardi dovuti alle perturbazioni causate dalla Covid-19, i termini in questione dovrebbero essere prorogati di 12 mesi.
(7)Alla luce del fatto che il periodo transitorio previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1628 per determinati motori terminerà il 31 dicembre 2020 e che i costruttori hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per produrre i motori di transizione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
(8)Considerata l'urgenza, è ritenuto necessario avvalersi dell'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
(9)Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2016/1628 è così modificato:
l'articolo 58 è così modificato:
1)il paragrafo 5 è così modificato:
a)al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Per i motori delle sottocategorie NRE per i quali la data di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1º gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano la proroga del periodo di transizione e del periodo di 18 mesi di cui al primo comma di un ulteriore periodo di 12 mesi per gli OEM con una produzione totale annua inferiore a 100 unità di macchine mobili non stradali dotate di motori a combustione interna.";
b)il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per i motori delle sottocategorie NRE per i quali la data di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1º gennaio 2020, utilizzati in gru mobili, il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.";
c)è aggiunto il quinto comma seguente:
"Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1º gennaio 2019, ad eccezione dei motori di cui al quarto comma, il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.";
2)al paragrafo 7 è aggiunta la seguente lettera d):
"d) 36 mesi a decorrere dalla data applicabile all'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, quinto comma.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente