COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.6.2020
COM(2020) 225 final
2020/0112(APP)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.6.2020
COM(2020) 225 final
2020/0112(APP)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 1 ("regolamento istitutivo"), l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("Agenzia") ha lo scopo di "fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza".
Ogni cinque anni l'Agenzia fa eseguire una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti (conforme all'articolo 30, paragrafi 3 e 4, del regolamento istitutivo). La prima valutazione esterna è stata effettuata nel 2012 2 e non ha comportato modifiche del regolamento istitutivo; la seconda si è svolta nel 2017 3 . I servizi della Commissione hanno analizzato le raccomandazioni formulate dal valutatore esterno e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia (documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 luglio 2019 4 ).
Alla luce dei risultati della valutazione esterna e dell'analisi dei servizi della Commissione, la presente proposta intende apportare alcune modifiche tecniche mirate al regolamento istitutivo.
L'obiettivo delle modifiche proposte è duplice:
–allineare determinate disposizioni del regolamento istitutivo all'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 ("orientamento comune") 5 per migliorare l'efficienza, la pertinenza e la governance dell'Agenzia;
–chiarire che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il campo di applicazione delle attività dell'Agenzia copre le competenze dell'Unione e comprende pertanto i settori tematici della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Sebbene quest'ultima sia una conseguenza giuridica diretta dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha sostituito la Comunità con l'Unione, è utile indicarlo nel regolamento istitutivo affinché si rifletta pienamente la pertinenza dell'Agenzia nel fornire assistenza alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione e agli Stati membri in materia di diritti fondamentali.
La presente proposta non rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT),
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'Agenzia è stata istituita in virtù del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio. Il suo scopo è "fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza" (articolo 2 del regolamento istitutivo).
La proposta mantiene inalterato il mandato dell'Agenzia. Tuttavia, a tredici anni dall'adozione del regolamento istitutivo, sono necessarie alcune modifiche tecniche per allineare l'Agenzia ai requisiti dell'orientamento comune al fine di migliorarne la governance, l'efficienza e le prestazioni e chiarire che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009, la sfera di competenza dell'Agenzia è il diritto dell'Unione.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Tutte le normative dell'Unione devono rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Consentendo all'Agenzia di fornire in modo più efficiente consulenza e assistenza in materia di diritti fondamentali alle istituzioni e agli organi dell'UE, le modifiche proposte del regolamento istitutivo miglioreranno la qualità di altre normative dell'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della proposta è l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Garantire che l'azione dell'Unione europea rispetti pienamente i diritti fondamentali sanciti dalla Carta è un obiettivo generale dell'Unione. La maggiore efficienza, pertinenza e governance che l'Agenzia acquisirà grazie alle modifiche tecniche proposte contribuirà a tale obiettivo, senza che il trattato preveda poteri specifici a tal fine.
•Sussidiarietà
La presente proposta affronta alcuni aspetti relativi al funzionamento interno dell'Agenzia e alle sue modalità di funzionamento nell'ambito del quadro istituzionale dell'UE. Gli obiettivi della proposta non possono pertanto essere conseguiti con un'azione a livello nazionale.
•Proporzionalità
Il principio di proporzionalità è pienamente rispettato in quanto le modifiche proposte riguardano solo le parti del regolamento istitutivo che necessitano di chiarimenti o modifiche per migliorare l'efficienza, la pertinenza e la governance dell'Agenzia.
•Scelta dell'atto giuridico
Un regolamento del Consiglio è l'unico strumento adeguato per modificare il vigente regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex-post
La richiamata seconda valutazione esterna ha concluso che l'Agenzia dovrebbe continuare la propria attività e che il suo attuale mandato è pertinente e corrisponde alle esigenze dei portatori di interessi. Il valutatore esterno ha riferito che la grande maggioranza dei portatori di interessi loda il valore aggiunto europeo dell'Agenzia, ritiene che la qualità dei risultati dell'Agenzia sia incontestabile e che l'efficacia e l'impatto dell'Agenzia a livello dell'UE siano visibili. Il valutatore esterno ha tuttavia concluso che è necessario apportare alcune modifiche tecniche mirate al regolamento istitutivo per migliorare la governance, l'efficienza e le prestazioni dell'Agenzia: i) in primo luogo è opportuno precisare che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009, l'Agenzia agisce nell'ambito delle competenze dell'Unione; ii) in secondo luogo il regolamento istitutivo dovrebbe essere allineato all'orientamento comune sulle agenzie decentrate per migliorare l'efficienza e la governance dell'Agenzia.
•Consultazioni dei portatori di interessi
La seconda valutazione esterna si è basata su un'ampia consultazione dei portatori di interessi, tra cui le autorità degli Stati membri, le istituzioni dell'UE e internazionali, le organizzazioni della società civile, il mondo accademico e le organizzazioni internazionali.
•Assunzione e uso di perizie
L'iniziativa dà seguito alla valutazione esterna del 2017 e a un documento di lavoro dei servizi della Commissione che analizza le raccomandazioni formulate dal valutatore esterno e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia (SWD(2019) 313). Il documento di lavoro dei servizi della Commissione si basa anche sulle consultazioni con i portatori di interessi e sulle esperienze dei rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
•Valutazione d'impatto
Le modifiche proposte del regolamento istitutivo sono di natura tecnica. Non avranno alcun impatto per i cittadini, le imprese, gli Stati membri e i bilanci delle autorità pubbliche. L'impatto dell'iniziativa sarà limitato all'Agenzia stessa. Non è stata quindi necessaria una valutazione d'impatto.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente. La proposta non è collegata al programma REFIT.
•Diritti fondamentali
L'Agenzia fornisce dati e consulenza sulla situazione dei diritti fondamentali negli Stati membri. Informa il lavoro delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri nel settore dei diritti fondamentali. Migliorandone la governance, l'efficienza e le prestazioni, la proposta consentirà all'Agenzia di svolgere meglio la sua missione giuridica.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio, in quanto l'Agenzia non riceverà compiti supplementari e il suo mandato rimane immutato.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Conformemente all'orientamento comune sulle agenzie decentrate, la proposta contiene una disposizione sulla valutazione dell'Agenzia da parte della Commissione.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non pertinente.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta comprende due articoli. Il primo specifica le proposte di modifica del regolamento istitutivo, mentre il secondo è collegato all'entrata in vigore del regolamento di modifica proposto.
La modifica dell'articolo 3 (Campo di applicazione) riflette semplicemente le conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto riguarda il campo di applicazione delle attività dell'Agenzia, il quale anziché la "legislazione comunitaria" copre ora il "diritto dell'Unione" e comprende pertanto i settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (l'ex cosiddetto "terzo pilastro" dell'Unione europea).
Tutte le altre modifiche proposte sono intese ad allineare il regolamento istitutivo all'orientamento comune e al regolamento finanziario quadro, al fine di rafforzare l'efficienza, la pertinenza e la governance dell'Agenzia.
Tutte le modifiche sono pertanto di natura tecnica e non modificano il mandato dell'Agenzia, né le attribuiscono competenze supplementari.
Agli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 12 e 15, il riferimento al "programma di lavoro annuale" nel regolamento istitutivo non corrisponde più alla realtà e dovrebbe pertanto essere sostituito dal riferimento al "documento di programmazione pluriennale" (ossia un documento di programmazione contenente entrambe le componenti, pluriennale e annuale) che l'Agenzia redige ogni anno conformemente al regolamento quadro finanziario. A parte questa modifica materiale, la seguente tabella fornisce una panoramica delle modifiche proposte del regolamento istitutivo.
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Articolo |
Oggetto |
Cambiamenti |
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1. |
Oggetto |
Nessun cambiamento |
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2. |
Obiettivo |
Nessun cambiamento |
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3. |
Campo di applicazione |
Sostituzione del termine "Comunità" con il termine "Unione". |
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4. |
Compiti |
Nessun cambiamento |
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5. |
Settori di attività |
Soppressione delle disposizioni dell'articolo che fanno riferimento al quadro pluriennale. |
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5 bis |
Programma di lavoro pluriennale |
Concentrazione in questo nuovo articolo di disposizioni precedentemente sparse in vari articoli. |
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6. |
Metodi di lavoro |
Nessun cambiamento |
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7. |
Relazioni con gli organi, gli uffici e le agenzie competenti della Comunità |
Nessun cambiamento |
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8. |
Cooperazione con organizzazioni a livello nazionale e internazionale |
Nessun cambiamento |
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9. |
Cooperazione con il Consiglio d'Europa |
Nessun cambiamento |
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10. |
Cooperazione con la società civile; piattaforma dei diritti fondamentali |
Nessun cambiamento |
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11. |
Organi dell'Agenzia |
Nessun cambiamento |
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12. |
Consiglio di amministrazione |
Le modifiche proposte riguardano: -le competenze amministrative e di bilancio supplementari richieste ai suoi membri; -la possibilità di rinominare un ex membro o supplente per mandati non consecutivi; -la sostituzione di un membro prima della scadenza del suo mandato integra il mandato di cinque anni del suo predecessore; -la specificazione che per l'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione è necessaria una maggioranza di due terzi e che gli altri due membri dell'ufficio di presidenza sono eletti a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione (in entrambi i casi, il membro nominato dal Consiglio d'Europa non ha diritto di voto); -la disposizione secondo cui il consiglio di amministrazione: è dotato dei poteri di autorità che ha il potere di nomina - i quali, mediante decisione, sono delegati al direttore, che, a sua volta, è autorizzato a subdelegarli - e può sospendere tali deleghe qualora circostanze eccezionali lo richiedano; adotta una strategia di sicurezza (comprese norme sul trattamento delle informazioni classificate UE); adotta norme sulla gestione e sulla prevenzione dei conflitti di interesse; adotta una strategia di comunicazione; -la disposizione secondo cui per l'adozione delle decisioni di ordinaria amministrazione è richiesta la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; -la disposizione secondo cui le riunioni straordinarie del consiglio di amministrazione possono essere convocate anche a richiesta della Commissione. |
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13. |
Ufficio di presidenza |
Modifiche volte a: -chiarire che il compito dell'ufficio di presidenza di sovrintendere ai lavori preparatori delle decisioni del consiglio di amministrazione comporta l'esame delle questioni relative alle risorse di bilancio e umane; -attribuire i seguenti compiti: adottare la strategia antifrode elaborata dal direttore, assicurare un seguito adeguato agli audit e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO) e assistere il direttore nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione; -prevedere che, se necessario, in caso di urgenza l'ufficio di presidenza possa prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione; -indicare che l'ufficio di presidenza può essere convocato anche a richiesta di uno dei suoi membri; -chiarire che le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti e che il rappresentante del Consiglio d'Europa ha diritto di voto sui punti riguardanti decisioni su cui detta persona ha diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 8. |
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14. |
Comitato scientifico |
Modifica volta a consentire al consiglio di amministrazione di attingere dall'elenco di riserva nel caso in cui un membro debba essere sostituito prima della fine del mandato del comitato scientifico. |
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15. |
Direttore |
Le modifiche proposte prevedono quanto segue: -il mandato del direttore può essere prorogato di cinque (anziché tre) anni e la procedura dovrebbe essere avviata nel corso dei dodici (anziché nove) mesi che precedono la fine del mandato; -il direttore è responsabile: dell'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dell'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e dell'elaborazione di una strategia antifrode e di un piano d'azione volto a dare seguito alle relazioni di audit e alle indagini dell'OLAF; -la maggioranza richiesta per la revoca del direttore dell'Agenzia in caso di condotta scorretta, prestazioni insufficienti o irregolarità gravi o ripetute è di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione. |
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16. |
Indipendenza e interesse pubblico |
Nessun cambiamento |
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17. |
Trasparenza e accesso ai documenti |
Nessun cambiamento |
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18. |
Protezione dei dati |
Nessun cambiamento |
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19. |
Riesame del Mediatore |
Nessun cambiamento |
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20. |
Formazione del bilancio |
Nessun cambiamento |
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21. |
Esecuzione del bilancio |
Nessun cambiamento |
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22. |
Lotta alle frodi |
Nessun cambiamento |
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23. |
Natura giuridica e sede |
Nessun cambiamento |
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24. |
Personale |
Soppressione del paragrafo secondo cui l'Agenzia esercita "poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina" (sostituita dalla disposizione secondo cui tali poteri sono esercitati dal consiglio di amministrazione che, mediante decisione, li delega al direttore). |
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25. |
Regime linguistico |
Nessun cambiamento |
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26. |
Privilegi e immunità |
Nessun cambiamento |
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27. |
Competenza della Corte di giustizia |
Nessun cambiamento |
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28. |
Partecipazione di paesi candidati e dei paesi con cui è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione e portata di tale partecipazione |
Nessun cambiamento |
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29. |
Disposizioni transitorie |
Nessun cambiamento |
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30. |
Valutazioni |
Modifiche per specificare che la valutazione dell'Agenzia sarà fatta eseguire dalla Commissione ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento modificativo e che una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Agenzia alla luce di tali obiettivi, mandato e compiti. |
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31. |
Revisione |
Soppresso (in conseguenza delle modifiche dell'articolo 30) |
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32. |
Inizio dell'attività dell'Agenzia |
Nessun cambiamento |
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33. |
Abrogazione |
Nessun cambiamento |
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34. |
Entrata in vigore e applicazione |
Nessun cambiamento |
2020/0112 (APP)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista l'approvazione del Parlamento europeo 6 ,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("Agenzia") è stata istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio 7 per fornire alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione e agli Stati membri assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.
(2)Al fine di rendere più chiaro il campo di applicazione delle attività dell'Agenzia e migliorare la governance e l'efficienza del funzionamento dell'Agenzia, è necessario chiarire e aggiornare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007 senza modificare l'obiettivo e i compiti dell'Agenzia.
(3)Innanzitutto, per rispecchiare pienamente la pertinenza dell'Agenzia ai fini dell'assistenza alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione e agli Stati membri in materia di diritti fondamentali, è opportuno chiarire nel regolamento che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il campo di applicazione delle attività dell'Agenzia copre le competenze dell'Unione, comprese la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale.
(4)Inoltre è necessario apportare alcune modifiche tecniche mirate al regolamento (CE) n. 168/2007 affinché l'Agenzia sia disciplinata e gestita in linea con i principi dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 ("orientamento comune") 8 . L'allineamento del regolamento (CE) n. 168/2007 ai principi stabiliti nell'orientamento comune è adattato ai lavori e alla natura specifici dell'Agenzia e mira a semplificare il funzionamento dell'Agenzia e a migliorarne la governance e l'efficienza.
(5)In primo luogo, la definizione dei settori di attività dell'Agenzia dovrebbe basarsi unicamente sul documento di programmazione pluriennale dell'Agenzia. L'approccio attuale in base al quale ogni cinque anni viene adottato in parallelo un ampio quadro tematico pluriennale dovrebbe essere soppresso, in quanto è stato reso superfluo dal documento di programmazione pluriennale che l'Agenzia adotta ogni anno a partire dal 2017 per conformarsi al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione 9 (cui ha fatto seguito il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione 10 ). Sulla base dell'agenda politica dell'Unione e delle esigenze dei portatori di interessi, il documento di programmazione pluriennale definisce chiaramente i settori e i progetti specifici su cui l'Agenzia deve lavorare per un periodo di tre anni. Ciò dovrebbe consentire all'Agenzia di pianificare i suoi lavori e il suo orientamento tematico nel tempo e di adattarli ogni anno in funzione delle priorità emergenti.
(6)In secondo luogo, per garantire una migliore governance e un miglior funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, è opportuno modificare un certo numero di disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007.
(7)In considerazione dell'importante ruolo di controllo svolto dal consiglio di amministrazione, i suoi membri, oltre a soddisfare i criteri dell'indipendenza, della conoscenza del settore dei diritti fondamentali e dell'esperienza in materia di gestione, dovrebbero possedere adeguate competenze amministrative e di bilancio.
(8)Dovrebbe inoltre essere precisato che, sebbene il mandato dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione non possa essere rinnovato consecutivamente, dovrebbe essere possibile rinominare un ex membro o supplente per uno o più mandati non consecutivi. Se, da un lato, il fatto di non consentire rinnovi consecutivi è giustificato in quanto garantisce l'indipendenza dei membri, dall'altro, consentire ulteriori nomine per mandati non consecutivi faciliterebbe gli Stati membri nella nomina di membri idonei che soddisfino tutti i criteri necessari.
(9)Per quanto riguarda la sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione, occorre chiarire che in tutti i casi di cessazione del mandato prima della scadenza del periodo di cinque anni, non solo quindi in caso di perdita dell'indipendenza, ma anche in altri casi, ad esempio dimissioni o decesso, il mandato del nuovo membro integra il mandato quinquennale del predecessore, tranne se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, nel qual caso può ricominciare a decorrere un nuovo mandato di cinque anni.
(10)Per allinearsi alla situazione all'interno delle istituzioni, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe disporre dei poteri di autorità che ha il potere di nomina. Salvo per la nomina del direttore, tali poteri dovrebbero essere delegati al direttore. Il consiglio di amministrazione dovrebbe esercitare i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell'Agenzia solo in circostanze eccezionali.
(11)Per evitare situazioni di stallo e semplificare le procedure di voto per l'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza, è opportuno prevedere che il consiglio di amministrazione li elegga a maggioranza dei propri membri con diritto di voto.
(12)Infine, per allineare ulteriormente il regolamento (CE) n. 168/2007 all'orientamento comune e rafforzare la capacità del consiglio di amministrazione di controllare la gestione amministrativa, operativa e di bilancio dell'Agenzia, è necessario assegnare compiti supplementari al consiglio di amministrazione e precisare ulteriormente i compiti attribuiti all'ufficio di presidenza. I compiti supplementari del consiglio di amministrazione dovrebbero includere l'adozione di una strategia di sicurezza, comprese norme sul trattamento delle informazioni classificate UE, di una strategia di comunicazione e di norme per la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico. Occorre chiarire che il compito dell'ufficio di presidenza di sovrintendere ai lavori preparatori delle decisioni del consiglio di amministrazione comporta l'esame delle questioni relative alle risorse di bilancio e umane. Inoltre, l'ufficio di presidenza dovrebbe essere incaricato di adottare la strategia antifrode elaborata dal direttore e di assicurare un seguito adeguato ai risultati degli audit e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO). Inoltre, è opportuno prevedere che, se necessario, in caso di urgenza l'ufficio di presidenza possa prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione.
(13)Al fine di semplificare l'attuale procedura di sostituzione dei membri del comitato scientifico, qualora un membro debba essere sostituito prima della scadenza del mandato il consiglio di amministrazione dovrebbe essere autorizzato a nominare la persona immediatamente successiva nell'elenco di riserva per la durata rimanente del mandato.
(14)Per quanto riguarda il direttore dell'Agenzia, tenuto conto dell'alta selettività della procedura di nomina e del fatto che spesso i candidati che soddisfano potenzialmente i criteri di selezione sono pochi, il mandato del direttore dovrebbe essere prorogabile per un periodo non superiore a cinque anni. Inoltre, data l'importanza della posizione e della procedura minuziosa che coinvolge il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, tale procedura dovrebbe iniziare nel corso del dodicesimo mese che precede la scadenza del mandato.
(15)In aggiunta, per rafforzare la stabilità del mandato del direttore e, di conseguenza, del funzionamento dell'Agenzia, la maggioranza necessaria per proporre la revoca del direttore, attualmente pari a un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, dovrebbe passare a due terzi. Infine, per specificare la responsabilità generale del direttore in materia di gestione amministrativa dell'Agenzia, è opportuno prevedere esplicitamente che il direttore è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dell'elaborazione di una strategia antifrode per l'Agenzia e di un piano d'azione volto a dare seguito alle relazioni di audit interno ed esterno e alle indagini dell'OLAF o dell'EPPO.
(16)Per allineare il regolamento (CE) n. 168/2007 all'orientamento comune è necessario prevedere che ogni cinque anni la Commissione effettui una valutazione dell'Agenzia.
(17)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 168/2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 168/2007
Il regolamento (CE) n. 168/2007 è così modificato:
(1)l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
Campo di applicazione
1.Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, l'Agenzia svolge la sua attività nell'ambito delle competenze dell'Unione.
2.Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
3.L'Agenzia tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'Unione e nei suoi Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione.";
(2)l'articolo 4 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) svolge, collabora o incoraggia ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e col proprio programma di lavoro pluriennale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;";
(b)sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:
"3. Il comitato scientifico è consultato prima dell'adozione della relazione di cui al paragrafo 1, lettera e).
4. L'Agenzia trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.";
(3)l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
Settori di attività
L'Agenzia svolge i propri compiti sulla base del suo programma di lavoro pluriennale e tenendo debitamente conto delle risorse finanziarie e umane di cui dispone.";
(4)è inserito il seguente articolo 5 bis:
"Articolo 5 bis
Programma di lavoro pluriennale
1.Il programma di lavoro pluriennale deve essere consono alle risorse finanziare e umane disponibili e tener conto del lavoro statistico e di ricerca dell'Unione.
2.Il direttore presenta il progetto di programma di lavoro pluriennale alla Commissione e al comitato scientifico per parere. Il direttore trasmette tale progetto anche ai funzionari nazionali di collegamento degli Stati membri.
3.Il direttore presenta il progetto di programma di lavoro pluriennale al consiglio di amministrazione per adozione, sentito il parere della Commissione e del comitato scientifico.
4.Il direttore trasmette il programma di lavoro pluriennale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.";
(5)all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni Stato membro nomina un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento.
Il funzionario nazionale di collegamento costituisce il punto di contatto principale per l'Agenzia nello Stato membro.
I funzionari nazionali di collegamento possono, in particolare, trasmettere al direttore pareri dei propri Stati membri sul progetto di programma di lavoro pluriennale prima della presentazione al consiglio di amministrazione. L'Agenzia comunica ai funzionari nazionali di collegamento tutti i documenti elaborati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.";
(6)l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
Cooperazione con il Consiglio d'Europa
Per evitare duplicazioni e garantire la complementarietà e il valore aggiunto, l'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma di lavoro pluriennale e alla cooperazione con la società civile di cui all'articolo 10.
A tal fine, l'Unione, secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende la nomina da parte del Consiglio d'Europa di una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza dell'Agenzia in conformità degli articoli 12 e 13.";
(7)all'articolo 10, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) formulare proposte al consiglio di amministrazione sul programma di lavoro pluriennale da adottare a norma dell'articolo 5 bis;";
(8)l'articolo 12 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"1. Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un'adeguata esperienza nella gestione di organizzazioni pubbliche o private, adeguate competenze amministrative e di bilancio e un'adeguata conoscenza del settore dei diritti fondamentali, designate come segue:";
(b)i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti è di cinque anni. Un ex membro o supplente può essere rinominato per uno o più mandati non consecutivi.
4. Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato di un membro o di un supplente cessa solo in caso di dimissioni. Tuttavia, qualora un membro o un supplente non possieda più i requisiti di indipendenza, questi rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore dell'Agenzia. Nei casi che esulano dalla normale procedura di sostituzione, la parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro o di un nuovo supplente per la durata restante del mandato. La parte interessata designa anche un nuovo membro o un nuovo supplente per la durata restante del mandato, se il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta di un terzo dei membri o della Commissione, che il membro o il supplente in questione non possiede più i requisiti di indipendenza. Se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro o supplente può essere prorogato per arrivare ad un mandato completo di cinque anni.
5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri nominati a norma del paragrafo 1, lettera a), un presidente e un vicepresidente nonché gli altri due membri dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.
Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e c). Gli altri due membri dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono eletti a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).";
(c)il paragrafo 6 è così modificato:
(a)le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) adottare il programma di lavoro pluriennale;
b) adottare le relazioni annuali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere e) e g), nella quale ultima i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro pluriennale; ";
(b)la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) in conformità dei paragrafi 7 bis e 7 ter del presente articolo, esercitare, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ("statuto dei funzionari") 11 all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri di autorità che ha il potere di nomina");";
(c)sono aggiunte le seguenti lettere da m) a o):
"m) adottare una strategia di sicurezza, comprese norme sullo scambio di informazioni classificate UE;
n) adottare norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico;
o) adottare e aggiornare regolarmente la strategia di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h).";
(d)sono inseriti i seguenti paragrafi 7 bis e 7 ter:
"7 bis Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.
7 ter Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest'ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.";
(e)i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"8. Di norma, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di tutti i membri.
Le decisioni di cui al paragrafo 6, lettere da a) a e) e g), k) e l), sono adottate a maggioranza di due terzi di tutti i membri.
Le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, sono adottate all'unanimità.
Ogni membro del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente dispone di un voto. Il presidente esprime il voto decisivo.
La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e k).
9. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione due volte l'anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.";
(9)l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Articolo 13
Ufficio di presidenza
1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza sovrintende ai lavori preparatori necessari per l'adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione. In particolare, esamina le questioni relative alle risorse di bilancio e umane.
2. Inoltre, l'ufficio di presidenza:
(a)riesamina il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia di cui all'articolo 5 bis sulla base del progetto elaborato dal direttore, e lo trasmette al consiglio di amministrazione per adozione;
(b)riesamina il progetto di bilancio annuale dell'Agenzia e lo trasmette al consiglio di amministrazione per adozione;
(c)riesamina il progetto di relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e lo trasmette al consiglio di amministrazione per adozione;
(d)adotta una strategia antifrode per l'Agenzia, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare e sulla base di un progetto elaborato dal direttore;
(e)assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO);
(f)fatte salve le responsabilità del direttore di cui all'articolo 15, paragrafo 4, assiste e consiglia il direttore in merito all'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Ove necessario, per motivi di urgenza, l'ufficio di presidenza può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui in materia di sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 7 bis e 7 ter, e di questioni di bilancio.
4. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri eletti dal consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.
La persona nominata dal Consiglio d'Europa in seno al consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni dell'ufficio di presidenza.
5. L'ufficio di presidenza è convocato dal presidente. Può essere convocato anche a richiesta di uno dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare alle votazioni sui punti riguardanti decisioni su cui detta persona ha diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 8.
6. Il direttore partecipa alle riunioni dell'ufficio di presidenza, senza diritto di voto.";
(10)l'articolo 14 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il comitato scientifico si compone di undici personalità indipendenti particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali. Il consiglio di amministrazione nomina gli undici membri e approva un elenco di riserva stabilito per ordine di merito secondo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione garantisce l'equa rappresentanza geografica. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico. Il regolamento interno di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera g), precisa le condizioni per la nomina del comitato scientifico.";
(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. I membri del comitato scientifico sono indipendenti. Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente di esercitare le loro funzioni. Tuttavia, qualora un membro non possieda più i requisiti di indipendenza, questi rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore dell'Agenzia. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare la persona in questione. Il consiglio di amministrazione nomina la prima persona disponibile in ordine di merito sull'elenco di riserva per la durata restante del mandato. Nel caso in cui la durata restante del mandato sia inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può essere prorogato per un mandato completo di cinque anni. L'Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l'elenco dei membri del comitato scientifico.";
(11)l'articolo 15 è così modificato:
(a)i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il mandato del direttore è di cinque anni.
Nei dodici mesi che precedono la fine del mandato, la Commissione effettua una valutazione. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare:
a) delle prestazioni del direttore;
b) degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.
Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e alla luce della relazione di valutazione, può prorogare il mandato del direttore una volta per non più di cinque anni.
Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore. Nel termine di un mese prima che il consiglio di amministrazione prenda formalmente la decisione di prorogare il mandato del direttore, quest'ultimo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.
4. Il direttore è responsabile:
(a)dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4, in particolare della preparazione e della pubblicazione dei documenti elaborati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a h), in cooperazione con il comitato scientifico;
(b)dell'elaborazione e dell'attuazione del programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia;
(c)delle questioni riguardanti l'amministrazione corrente;
(d)dell'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
(e)dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, in conformità dell'articolo 21;
(f)dell'attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall'Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale e indicatori di prestazione;
(g)dell'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive che analizzano la performance dei programmi e delle attività che comportano spese importanti, conformemente all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2019/715;
(h)della presentazione di una relazione annuale al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di monitoraggio e valutazione;
(i)dell'elaborazione di una strategia antifrode per l'Agenzia e della sua presentazione all'ufficio di presidenza per approvazione;
(j)dell'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni, nonché delle indagini dell'OLAF, e della presentazione di una relazione sui progressi compiuti alla Commissione e al consiglio di amministrazione;
(k)della cooperazione con i funzionari nazionali di collegamento;
(l)della cooperazione con la società civile, compreso il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 10.";
(b)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il direttore può essere revocato prima della scadenza del mandato con decisione del consiglio di amministrazione, adottata a maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri, o della Commissione, in caso di condotta scorretta, prestazioni insufficienti o irregolarità gravi o ripetute.";
(12)all'articolo 24, il paragrafo 2 è soppresso;
(13)l'articolo 30 è così modificato:
(a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Valutazione e riesame";
(b)i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Entro [cinque anni dall'entrata in vigore] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia nonché le implicazioni finanziarie di siffatta modifica.
4. La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.";
(c)è aggiunto il seguente paragrafo 5:
"5. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Agenzia alla luce di tali obiettivi, mandato e compiti.";
(14)l'articolo 31 è soppresso.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente