COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 223 final
2020/0105(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Gli effetti diretti e indiretti della pandemia di Covid-19 continuano ad aumentare in tutti gli Stati membri. La situazione attuale non ha precedenti e richiede misure eccezionali adatte all'applicazione in tali circostanze, anche per il sostegno agli indigenti fornito dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). In particolare, la crisi non si limita a presentare rischi specifici per gli indigenti, ma aggrava anche le difficoltà economiche. Si prevede che le persone più vulnerabili della società saranno quelle più duramente colpite dalle conseguenze socioeconomiche della crisi. Inoltre, a causa delle conseguenze sociali ed economiche della pandemia di Covid-19 il numero di indigenti sta aumentando.
La prima "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus" (CRII), un pacchetto di misure entrato in vigore il 1º aprile 2020, ha introdotto una serie di importanti modifiche al quadro legislativo applicabile ai fondi strutturali e di investimento europei, che consentono una risposta più efficace alla situazione attuale. Nell'ambito dell'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus" (CRII Plus) sono state adottate misure integrative. Tale pacchetto prevedeva anche la modifica del regolamento (UE) n. 223/2014 (il regolamento FEAD) mediante il regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, entrato in vigore il 25 aprile 2020, che ha introdotto misure specifiche volte a garantire agli Stati membri flessibilità e liquidità ulteriori nel quadro del FEAD per affrontare la pandemia di Covid-19.
La situazione è in lenta evoluzione e numerosi Stati membri e regioni si preparano a un cauto allentamento delle restrizioni imposte alle rispettive comunità e imprese e a far ripartire le proprie economie. Tuttavia, gli effetti diretti e indiretti della crisi hanno già lasciato il segno in molti settori. La ripresa richiederà tempo e non si può escludere la necessità di ulteriori misure di blocco. In questo contesto il numero di persone che si trovano in situazioni di deprivazione alimentare e materiale rischia seriamente di aumentare; sono pertanto necessarie ulteriori azioni per rispondere alle conseguenze sociali della pandemia di Covid-19, al fine di garantire una ripresa socialmente equa in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali.
Sebbene la Commissione abbia proposto misure straordinarie che hanno concesso la massima flessibilità e il massimo sostegno possibili alle autorità pubbliche, alle organizzazioni partner e agli altri attori coinvolti nell'attuazione del FEAD, gli Stati membri si trovano ad affrontare problemi di liquidità per rispondere alla crisi dovuta alla Covid-19 e alle crescenti esigenze sul terreno.
Di conseguenza, al fine di aiutare gli Stati membri a fornire una risposta efficace alla pandemia di Covid-19 e alle sue conseguenze sociali ed economiche, è opportuno adottare misure aggiuntive, compreso l'incremento delle risorse disponibili del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del FEAD. In tale contesto, la Commissione propone una nuova modifica del regolamento sulle disposizioni comuni (REACT-EU)e del regolamento FEAD in risposta alla pandemia di Covid-19, al fine di prevedere la messa a disposizione di risorse aggiuntive per tali fondi per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Le risorse aggiuntive per il 2020 provengono da un incremento delle risorse globali per la coesione economica, sociale e territoriale nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Le risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne provenienti dallo [strumento europeo per la ripresa].
Tali importi saranno ripartiti tra gli Stati membri tenendo conto della loro prosperità relativa e dell'entità degli effetti dell'attuale crisi sulle loro economie e società. Lo 0,35 % delle risorse aggiuntive deve essere destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. In deroga alle norme del regolamento finanziario applicabili alle entrate con destinazione specifica esterne, tali risorse aggiuntive, una volta assegnate ai programmi operativi, devono seguire le norme applicabili di cui al regolamento sulle disposizioni comuni e al regolamento FEAD, comprese le norme in materia di impegni e disimpegni.
Gli Stati membri possono utilizzare tali importi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per sostenere operazioni volte al superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 nelle regioni in cui economia e occupazione sono state maggiormente colpite e che stanno preparando la loro ripresa economica con il sostegno del FESR o del FSE, o per incrementare la dotazione dei programmi sostenuti dal FEAD.
L'assegnazione di risorse aggiuntive al FEAD da parte degli Stati membri è volontaria, in funzione delle loro esigenze specifiche. Nel prenderla in considerazione, gli Stati membri dovrebbero prestare la debita attenzione all'aumento del numero di indigenti registrato dall'inizio della pandemia di Covid-19.
In linea con la proposta di modifica del regolamento sulle disposizioni comuni (REACT-EU), la Commissione propone inoltre di introdurre ulteriori misure che prevedano una maggiore liquidità per gli Stati membri, in particolare consentendo a questi ultimi di ricevere un prefinanziamento sostanziale in caso di incremento delle risorse del FEAD ed esonerandoli dal fornire un contributo nazionale alle maggiori risorse. Inoltre, analogamente a quanto proposto per il regolamento sulle disposizioni comuni (REACT-EU), data la necessità di garantire che le risorse aggiuntive siano utilizzate rapidamente per investimenti sul terreno e abbiano effetto nell'economia reale, si propone di non prorogare il termine ultimo di ammissibilità, che rimane, anche per le risorse aggiuntive, il 31 dicembre 2023 (per le spese sostenute a livello di beneficiari). Si precisa tuttavia che gli impegni connessi alle risorse aggiuntive devono essere disimpegnati conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi (vale a dire nel 2025, successivamente alla presentazione dei documenti necessari a norma dell'articolo 52). È inoltre previsto l'adattamento del sistema di scambio elettronico utilizzato per gli scambi ufficiali tra la Commissione e gli Stati membri conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, al fine di prevedere per gli Stati membri la possibilità di presentare tempestivamente richieste di modifica dei programmi operativi per l'assegnazione delle risorse aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e 2022.
La pandemia di Covid-19 ha avuto inoltre conseguenze socioeconomiche sproporzionate per le donne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto prestare la debita attenzione affinché le operazioni seguano rigorosamente il principio orizzontale della parità di genere di cui all'articolo 5, paragrafo 11, del regolamento FEAD.
Infine, la Commissione propone anche ulteriori disposizioni che prevedono flessibilità per l'uso dell'assistenza tecnica da parte degli Stati membri.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato, in particolare con le disposizioni proposte dalla Commissione per il regolamento sulle disposizioni comuni (REACT-EU) in risposta alla pandemia di Covid-19, nell'ambito della proposta della Commissione volta a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego del FESR e del FSE in risposta alla pandemia di Covid-19
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione, in particolare con le proposte adottate dalla Commissione per il FESR e il FSE in risposta alla pandemia di Covid-19.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essa prevede la possibilità, per gli Stati membri, di incrementare le risorse nell'ambito del FEAD e di ricevere un prefinanziamento aggiuntivo, ed esenta le risorse aggiuntive dai contributi nazionali. Tali modifiche eccezionali lasciano impregiudicate le norme applicabili in circostanze normali.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rispetta il principio di sussidiarietà. La proposta non modifica la modalità di erogazione del FEAD, che resta in regime di gestione concorrente.
Il regime di gestione concorrente si fonda sul principio di sussidiarietà, in quanto la Commissione delega agli Stati membri i compiti di programmazione strategica e attuazione. Inoltre, l'azione dell'UE si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei trattati.
La presente proposta, unitamente alla proposta di modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013, mira a consentire la messa a disposizione di risorse aggiuntive e a chiarire le norme che disciplinano l'uso di tali risorse nel contesto dei programmi del periodo di programmazione 2014-2020.
•Proporzionalità
La proposta è proporzionata e non contiene disposizioni che non sono necessarie per conseguire gli obiettivi del trattato. Si limita alle modifiche ritenute necessarie per stabilire le norme da seguire in relazione alle risorse aggiuntive e per affrontare i problemi incontrati dagli Stati membri durante la crisi dovuta alla Covid-19 nel contesto dell'attuazione del FEAD.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto giuridico scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 175, paragrafo 3, del trattato. La Commissione ha esaminato il margine di manovra previsto dal quadro giuridico e ritiene necessario proporre modifiche al regolamento (UE) n. 223/2014.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Date le circostanze specifiche della presente proposta, non sono stati effettuati né una valutazione ex post né un vaglio di adeguatezza della legislazione vigente.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Date le circostanze specifiche della presente proposta, non è stata effettuata alcuna consultazione dei portatori di interessi esterni.
•Assunzione e uso di perizie
Non sono state necessarie perizie esterne.
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
Non si tratta di un'iniziativa che rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta comporterà impegni supplementari per l'anno 2020, finanziati mediante l'aumento del massimale del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. La proposta comporterà inoltre impegni supplementari per gli anni 2021 e 2022, finanziati mediante entrate con destinazione specifica esterne, e attiverà pagamenti aggiuntivi per il periodo 2020-2025. L'incidenza sul bilancio è coperta dalla scheda finanziaria legislativa che accompagna il regolamento REACT-EU.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione delle misure sarà oggetto di sorveglianza e relazione nel quadro generale dei meccanismi di rendicontazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 223/2014.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non pertinente.
2020/0105 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme applicabili al Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD").
(2)Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero guidare le azioni in risposta alla pandemia di Covid-19 al fine di garantire una ripresa socialmente equa.
(3)Gli Stati membri sono stati colpiti come mai prima dalle conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. La crisi ha comportato gravi conseguenze economiche e sociali. Ciò ha dato luogo a una situazione eccezionale, che deve essere affrontata con misure specifiche in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali.
(4)Queste circostanze hanno un impatto particolare sul FEAD. Considerando che il numero di persone che si trovano in situazioni di deprivazione alimentare e materiale è in aumento a causa della pandemia di Covid-19, e che gli indigenti sono esposti a rischi particolari e a difficoltà ulteriori durante la crisi, gli Stati membri devono far fronte a ulteriori esigenze di finanziamento per l'erogazione del sostegno a titolo del Fondo.
(5)Al fine di rimediare agli enormi shock subiti dall'economia e alle gravi ripercussioni sul funzionamento del mercato unico dovuti alle restrizioni eccezionali attuate dagli Stati membri per contenere la diffusione della Covid-19, il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato la tabella di marcia per la ripresa con una forte componente di investimento, ha chiesto l'istituzione dello [strumento europeo per la ripresa] e ha incaricato la Commissione di analizzare le esigenze affinché le risorse siano destinate ai settori e alle aree geografiche dell'Europa maggiormente colpiti, chiarendo al tempo stesso il nesso con il quadro finanziario pluriennale.
(6)Il 27 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio e ha sbloccato risorse aggiuntive per sostenere gli Stati membri affinché superino gli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19, e preparino la ripresa economica. Nel quadro di tale pacchetto è messo a disposizione a tale scopo un importo straordinario aggiuntivo di 58 272 800 000 EUR per l'impegno di bilancio dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per gli anni 2020, 2021 e 2022, con l'obiettivo di erogarlo rapidamente per l'economia reale attraverso le strutture esistenti per i programmi della politica di coesione 2014-2020. La Commissione dovrebbe fissare la ripartizione per ciascuno Stato membro delle risorse aggiuntive sulla base di un metodo di assegnazione basato sui dati statistici obiettivi più recenti disponibili riguardanti la prosperità relativa degli Stati membri e sull'entità degli effetti della crisi attuale sulle loro economie. Al fine di riflettere il carattere evolutivo degli effetti della crisi, la ripartizione dovrebbe essere riesaminata nel 2021 sulla base del medesimo metodo di assegnazione, utilizzando i dati statistici più recenti disponibili al 19 ottobre 2021. Per fornire una risposta efficace all'impatto sociale della pandemia di Covid-19 sugli indigenti, è opportuno che gli Stati membri possano assegnare le risorse aggiuntive al FEAD in funzione delle proprie esigenze. Nel farlo, gli Stati membri dovrebbero prestare la debita attenzione all'aumento del numero di indigenti registrato dall'inizio della pandemia di Covid-19. È inoltre necessario stabilire massimali per quanto riguarda l'assegnazione delle maggiori risorse all'assistenza tecnica degli Stati membri. Considerato che si prevede una rapida spesa delle risorse aggiuntive, anche gli impegni connessi a tali risorse aggiuntive dovrebbero essere disimpegnati alla chiusura dei programmi. Per le risorse aggiuntive sono inoltre introdotte possibilità di trasferimenti finanziari tra il FESR, il FSE e il FEAD nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
(7)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'UE.
(8)Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per intraprendere rapidamente azioni per il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e per preparare la ripresa dell'economia, è necessario fornire un livello più elevato di prefinanziamento per la rapida attuazione di azioni sostenute dalle risorse aggiuntive. L'entità del prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri dispongano dei mezzi per versare anticipi ai beneficiari, ove necessario, e per rimborsarli rapidamente in seguito alla presentazione di domande di pagamento.
(9)Al fine di ridurre l'onere gravante sui bilanci pubblici per quanto riguarda il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e di preparare la ripresa dell'economia, è opportuno che le risorse aggiuntive non siano soggette a cofinanziamento.
(10)Per garantire che gli Stati membri possano adattare rapidamente le misure nell'ambito del FEAD per rispondere alla crisi dovuta alla Covid-19, è opportuno definire disposizioni specifiche che chiariscano il campo di applicazione dell'assistenza tecnica.
(11)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fornire una risposta all'impatto della crisi sanitaria sugli indigenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 223/2014.
(13)Considerata l'urgenza determinata dalla pandemia di Covid-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(14)Tenuto conto della pandemia di Covid-19 e dell'urgenza di affrontare la crisi sanitaria che ne deriva, è ritenuto necessario applicare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
(15)L'articolo 135, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica prevede che le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio o della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio adottate alla data di entrata in vigore di detto accordo o successivamente non si applichino al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Il sostegno a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 223/2014 è finanziato, per il 2020, da un aumento del massimale del quadro finanziario pluriennale e, per il 2021 e il 2022, da un aumento del massimale delle risorse proprie dell'Unione, che inciderebbero sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:
1)all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La dotazione del Fondo per ciascuno Stato membro per il periodo 2014-2020 è stabilita nell'allegato III, fatta eccezione per l'incremento delle risorse in risposta alla pandemia di Covid-19 di cui all'articolo 6 bis. L'importo minimo destinato a ciascuno Stato membro è pari a 3 500 000 EUR per l'intero periodo.";
2)è inserito il seguente articolo 6 bis:
"Articolo 6 bis
Incremento volontario delle risorse in risposta alla pandemia di Covid-19
1. Le risorse di cui all'articolo 6 possono essere incrementate dagli Stati membri su base volontaria in risposta alla pandemia di Covid-19, conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 5, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'incremento può incidere sugli impegni di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022.
2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, per i programmi operativi che beneficiano di risorse aggiuntive conformemente al paragrafo 1 il periodo termina il 31 dicembre 2022.
3. In deroga all'articolo 38, primo comma, gli impegni di bilancio per le risorse aggiuntive per ciascun programma sono effettuati negli anni 2020, 2021 e 2022.
In deroga all'articolo 59, paragrafo 1, gli impegni supplementari sono disimpegnati conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
4. Oltre al prefinanziamento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, la Commissione versa, a titolo di prefinanziamento, un importo pari al 50 % delle risorse aggiuntive assegnate per il 2020 a seguito della decisione della Commissione che approva la modifica di un programma per l'assegnazione delle risorse aggiuntive.
La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.
5. In deroga all'articolo 20, le risorse aggiuntive di cui al paragrafo 1 non sono soggette a cofinanziamento.";
3)all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5 % della dotazione del Fondo al momento dell'adozione del programma operativo e del 5 % delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, il programma operativo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del Fondo, compresi i costi per la preparazione e il funzionamento di sistemi di buoni, in caso tali costi siano sostenuti dall'autorità di gestione o da un altro organismo pubblico che non sia un'organizzazione partner. Il programma operativo può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner e di qualsiasi altro attore coinvolto nell'attuazione del Fondo, anche per promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto della pandemia di Covid-19. Le azioni di cui al presente paragrafo possono riguardare il periodo di programmazione successivo, anche per garantire il proseguimento del sostegno a titolo del Fondo attraverso altri fondi.";
4)è inserito il seguente articolo 63 bis:
"Articolo 63 bis
Disposizioni transitorie
L'articolo 6 bis non si applica al Regno Unito e nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tali disposizioni non si intendono fatti al Regno Unito."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente