COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.6.2020
COM(2020) 220 final
2020/0097(COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
·Motivi e obiettivi della proposta
La proposta si prefigge di apportare alcune modifiche mirate alla decisione n. 1313/2013/UE (la "decisione") su un meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale"), ai sensi della quale l'Unione europea sostiene, coordina e integra le azioni realizzate dagli Stati membri in questo settore ai fini della prevenzione, della preparazione e della risposta a catastrofi naturali e provocate dall'uomo all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione. Sulla base dei principi di solidarietà e responsabilità condivisa, l'obiettivo generale della presente proposta è far sì che l'Unione sia in grado di fornire ai propri cittadini, in Europa e non solo, un sostegno più efficace nelle situazioni di crisi e di emergenza.
La presente proposta tiene conto dei progressi conseguiti fino ad oggi dal Parlamento europeo e dal Consiglio nelle loro considerazioni e discussioni sulla proposta della Commissione COM(2019) 125 final.
Il meccanismo unionale si è dimostrato uno strumento utile per mobilitare e coordinare l'assistenza fornita dagli Stati partecipanti in risposta alle crisi all'interno e all'esterno dell'Unione, costituendo una prova tangibile della solidarietà europea. Nella stessa ottica, nel quadro dello strumento per il sostegno di emergenza, l'Unione agevolerà temporaneamente il trasferimento di pazienti e personale medico tra Stati membri, un contributo essenziale che apporta benefici tangibili data la dimensione transfrontaliera degli interventi. Tuttavia, la pandemia di Covid-19 ha evidenziato la necessità di una preparazione più adeguata dell'Unione europea per le future emergenze su vasta scala, dimostrando nel contempo i limiti del quadro attuale. L'interconnessione delle nostre società che affrontano la stessa emergenza e la conseguente difficoltà ad aiutarsi reciprocamente hanno evidenziato la necessità di un'azione rafforzata a livello dell'Unione, come invocato anche dalla dichiarazione comune del Consiglio europeo del 26 marzo 2020.
Attualmente il meccanismo unionale beneficia unicamente di risorse degli Stati membri. Come emerso negli ultimi mesi, questo sistema di mutua solidarietà europea tende a vacillare se tutti gli Stati membri, o la maggior parte di essi, sono colpiti dalla stessa emergenza simultaneamente e non sono pertanto in grado di prestarsi reciprocamente assistenza. Attualmente, in casi simili di emergenze a impatto elevato e su ampia scala, l'Unione non è in grado di intervenire in misura sufficiente per colmare queste gravi lacune. Per garantire un'efficace risposta generale dell'Unione in caso di emergenze su ampia scala, il meccanismo unionale richiede flessibilità e autonomia maggiori per agire a livello di Unione, in situazioni in cui gli Stati non sono in grado di farlo da soli.
La Commissione propone di sfruttare appieno il potenziale del bilancio dell'Unione di mobilitare investimenti e anticipare il sostegno finanziario nei primi anni della ripresa che saranno fondamentali. Queste proposte si fondano su:
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uno strumento di emergenza dell'Unione europea per l'emergenza, quale misura eccezionale, fondata sull'articolo 122 del TFUE, il cui finanziamento sarà basato su un conferimento di poteri previsto nella proposta di decisione sulle risorse proprie. I finanziamenti consentiranno di attuare misure rapide per proteggere i mezzi di sussistenza, aumentare la prevenzione e rafforzare la resilienza e la ripresa in risposta alla crisi.
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Un quadro finanziario pluriennale rafforzato per il 2021-2027.
In tale contesto, la Commissione propone una revisione mirata della legislazione vigente sul meccanismo unionale per risolvere le principali difficoltà che questo meccanismo deve affrontare oggi. Le modifiche consentiranno al meccanismo unionale di intervenire in modo più efficiente ed efficace, colmare le lacune esistenti e salvare vite umane. Concretamente, le modifiche contenute nella presente proposta mirano a conseguire i seguenti obiettivi:
a)rafforzare un approccio alla preparazione alle catastrofi intersettoriale e sociale per la gestione dei rischi di catastrofi transfrontaliere, anche creando una base di riferimento e elementi di pianificazione a livello europeo, tenendo conto del modo in cui i cambiamenti climatici incidono sui rischi di catastrofe;
b)garantire che la Commissione possa acquisire direttamente una rete di sicurezza adeguata di risorse di rescEU;
c)dotare la Commissione della capacità logistica di fornire servizi aerei polivalenti in caso di emergenza e di garantire il trasporto tempestivo e l'erogazione dell'assistenza;
d)mettere a punto un sistema più flessibile di risposta alle emergenze su vasta scala;
e)rafforzare il coordinamento operativo e il ruolo di monitoraggio del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze a sostegno della risposta rapida ed efficace dell'UE ad un'ampia varietà di crisi all'interno e all'esterno dell'Unione, in complementarietà con i meccanismi esistenti di risposta alle crisi e in linea con gli accordi interistituzionali esistenti;
f)consentire investimenti più consistenti nella preparazione a livello dell'Unione e un'ulteriore semplificazione dell'esecuzione del bilancio;
g)consentire l'attuazione di misure di ripresa e resilienza nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile mediante il finanziamento dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, che costituisce entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Il meccanismo unionale rafforzato consentirebbe all'Unione e agli Stati membri di essere più adeguatamente preparati e di reagire in modo rapido ed efficace nel caso di crisi future, in particolare nel caso di emergenze con un forte impatto vista la potenziale perturbazione delle nostre economie e società che comportano, come è emerso chiaramente nell'emergenza Covid-19. Nel lungo termine, prevenire e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi grazie ad una preparazione più adeguata risulta più efficace sotto il profilo dei costi rispetto a limitarsi a reagire, visto in particolare il modo in cui i cambiamenti climatici e il degrado ambientale aumentano il rischio di catastrofi a livello mondiale e nell'Unione.
·Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'Europa ha il dovere di far prova di solidarietà e di venire in aiuto alle persone in difficoltà. La solidarietà, su cui si basa la decisione n. 1313/2013/UE, sarà potenziata nel quadro della presente proposta, assieme ai principi di responsabilità condivisa e di rendicontabilità.
La presente proposta si fonda sui risultati positivi garantiti finora dal quadro esistente e intende correggerne le carenze mediante disposizioni rafforzate per continuare a sostenere, coordinare e integrare l'azione degli Stati membri in questo ambito.
·Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le azioni previste nell'ambito del meccanismo unionale riveduto si conformano all'obiettivo generale dell'Unione di garantire che tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'Unione contribuiscano a rafforzare le capacità dell'Unione in termini di gestione del rischio di catastrofi adottando un approccio "multirischio", dalla prevenzione delle catastrofi alla risposta e alla ripresa.
In particolare, si presta particolare attenzione a garantire uno stretto coordinamento e una rigorosa coerenza con le azioni svolte nell'ambito di altre politiche e strumenti dell'UE volte in particolare a preservare la vita delle persone, a prevenire e alleviare la sofferenza e a proteggere la dignità umana, anche evitando, riducendo e affrontando gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Particolarmente importante è il coordinamento con il nuovo "programma UE per la salute" (EU4Health). Il meccanismo unionale si concentrerà sulle capacità di risposta diretta alle crisi che dovranno essere rapidamente pronte e disponibili in caso di emergenza, mentre il programma "UE per la salute" comprenderà ampie riserve strutturali, compresa una riserva di personale medico e di esperti pronti ad intervenire, e la resilienza alla base dei sistemi sanitari. Tali risorse saranno fondamentali per una risposta coordinata alle crisi a livello dell'Unione.
La presente proposta prevede inoltre le risorse di bilancio necessarie per sostenere le azioni dell'Unione nel campo della protezione civile, in particolare attraverso un meccanismo unionale rafforzato. Il meccanismo contribuisce all'obiettivo generale di "un'Europa che protegge", di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020". Nel nuovo quadro finanziario pluriennale, i finanziamenti relativi alla protezione civile sono stati inglobati in un'unica rubrica: Rubrica 5 "Resilienza, sicurezza e difesa". Il cluster specifico "Resilienza e risposta alle crisi" comprenderà le dimensioni interna ed esterna della protezione civile.
Nessun atto legislativo previsto nel quadro di altre politiche dell'Unione può attualmente realizzare gli obiettivi perseguiti dalla presente proposta. Non si dovrebbero quindi registrare sovrapposizioni di azioni in questo settore.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
·Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 196 e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La Commissione ha una competenza di sostegno in materia di protezione civile. Gli Stati membri rimangono i principali responsabili in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi. Il motivo per cui è stato creato il meccanismo unionale è che le catastrofi di vaste proporzioni possono oltrepassare le capacità di risposta di uno Stato membro che agisca da solo. La prestazione di un'assistenza reciproca rapida e adeguatamente coordinata tra gli Stati membri è il cardine del meccanismo.
Le finalità della proposta non possono essere sufficientemente realizzate dall'azione individuale degli Stati membri. L'azione dell'Unione in questo ambito comporta la gestione di situazioni caratterizzate da forti componenti transfrontaliere e multinazionali, che richiedono necessariamente un coordinamento generale e interventi concertati che vanno oltre la dimensione nazionale.
Come dimostrato dalla pandemia di Covid-19, nel caso di emergenze gravi che, per la loro entità e portata, colpiscono l'insieme dell'Unione europea è necessaria una risposta collettiva, coordinata e rapida al fine di evitare un approccio frammentato che limiterebbe l'efficacia della risposta dell'Unione. Date le pressanti richieste di mobilitare risorse in misura sufficiente e di distribuirle in tutti gli Stati membri in base alle loro esigenze, è necessario che l'Unione agisca in cooperazione con gli Stati membri. La dimensione globale e gli effetti di queste emergenze richiedono in effetti un'azione coordinata, che garantisca la mitigazione rapida ed efficace delle catastrofi e ne impedisca la ricomparsa.
Considerati i benefici in termini di riduzione della perdita di vite umane, dei danni ambientali, economici e materiali e dell'impatto sociale, la proposta apporta un evidente valore aggiunto europeo.
·Proporzionalità
La proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Colma le lacune individuate successivamente all'adozione della decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile e propone soluzioni in linea con il mandato conferito dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
L'onere amministrativo che grava sull'Unione e gli Stati membri si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi della proposta.
·Scelta dell'atto giuridico
Proposta di decisione che modifica la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
·Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla entro i termini, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
·Assunzione e uso di perizie
Non pertinente.
Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto. Tuttavia, gli insegnamenti preliminari tratti dalla pandemia di Covid-19, individuati in stretta collaborazione con i portatori di interessi a livello nazionale e dell'Unione, sono confluiti nella proposta, contribuendo così a una valutazione approfondita dell'impatto delle politiche proposte.
·Efficienza normativa e semplificazione
Le modifiche proposte sono di natura e portata mirate, mantengono l'equilibrio tra gli interessi degli Stati membri e sono proporzionate alle esigenze operative.
Più in generale, la presente proposta intende istituire un sistema più flessibile per garantire che la risposta alle catastrofi sia flessibile e facile da applicare, garantendo in tal modo agli Stati membri la possibilità di accedere al sostegno e alle agevolazioni del meccanismo unionale quando necessario. Ad esempio, le recenti catastrofi hanno messo in luce che l'Unione potrebbe non essere sufficientemente attrezzata per far fronte ad emergenze con ampie ripercussioni che colpiscono più Stati membri nello stesso tempo. In tali circostanze gli Stati membri, pur volendo apportare il loro aiuto, non sempre sono in grado di fornire assistenza. A seguito dello scoppio della pandemia globale di Covid-19 più di 30 paesi (10 Stati membri e Stati partecipanti al meccanismo unionale e oltre 20 paesi terzi) hanno chiesto assistenza attraverso il meccanismo unionale. Il meccanismo unionale non è stato in grado di rispondere pienamente alla maggior parte delle richieste di assistenza ricevute durante la pandemia di Covid-19. Con la presente proposta la Commissione intende garantire risultati migliori e più efficienti in situazioni future di portata analoga. In casi di emergenze su vasta scala e con un forte impatto, l'Unione non è in grado di intervenire per colmare queste gravi lacune poiché per farlo deve disporre della capacità e degli strumenti giuridici e finanziari per esercitare anche la sua competenza di sostegno in materia di protezione civile quando gli Stati membri sono sotto pressione simultaneamente e non sono in grado di prestarsi assistenza reciproca. Anche se la Commissione ha immediatamente reagito allo scoppio della pandemia creando una riserva medica dell'Unione, il primo appalto è stato avviato solo quattro settimane dopo i primi casi confermati di Covid-19 in Europa, in quanto gli Stati membri erano impegnati nella gestione dell'emergenza e non erano in grado di garantire in tempi brevi l'approvvigionamento e lo stoccaggio di risorse di rescEU nelle strutture degli Stati membri.
In termini di semplificazione, è importante considerare che l'acquisizione diretta di risorse di rescEU da parte della Commissione, oltre a consentire un'azione autonoma a livello dell'Unione, allevierebbe l'onere finanziario e amministrativo a carico degli Stati membri che non sarebbero tenuti ad acquistare, affittare o noleggiare le capacità in questione, come è avvenuto nel caso della pandemia di Covid-19. La nuova modalità proposta aiuterebbe la Commissione a risparmiare tempo prezioso e a intervenire più rapidamente, apportando un chiaro valore aggiunto agli sforzi di risposta alle emergenze e gettando le basi per una ripresa sostenibile.
I trasporti, la logistica e la comunicazione sono elementi centrali di qualsiasi grande operazione di assistenza internazionale. La Commissione auspica pertanto di rafforzare le disposizioni in questo settore per garantire che l'Unione sia in grado di reagire rapidamente alle situazioni di crisi.
L'aggiunta della gestione indiretta come modalità di esecuzione del bilancio faciliterebbe anche l'esecuzione del bilancio.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'importo totale stanziato per il meccanismo unionale di protezione civile è pari a 3 455 902 000 EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2021-2027.
1.1 268 282 000 EUR sono attinti dalla rubrica 5 "Resilienza, sicurezza e difesa" del QFP 2021-2027 (nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 19);
2.2 187 620 000 EUR sono resi disponibili tramite lo strumento europeo per la ripresa, basato sulla delega conferita nella nuova decisione sulle risorse proprie.
5.ALTRI ELEMENTI
·Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Si applica l'articolo 34 della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile, che stabilisce che le azioni che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione. Lo stesso articolo prevede, più in generale, l'obbligo per la Commissione di valutare l'applicazione della decisione e di presentare relazioni di valutazione intermedie ed ex post, nonché una comunicazione sull'attuazione. Tali valutazioni dovrebbero basarsi sugli indicatori menzionati all'articolo 3 della decisione.
·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La presente proposta modifica un numero limitato di articoli della decisione n. 1313/2013/UE, allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati nella relazione (sezione 1).
L'interdipendenza tra gli Stati membri per quanto riguarda la loro capacità di reagire tempestivamente e rapidamente all'insorgere di un'emergenza con effetti transfrontalieri è stata chiaramente dimostrata dalla pandemia di Covid-19. Tali interdipendenze non esistono solo nel caso di pandemie, ma si verificherebbero anche in una serie di catastrofi di ampia portata che possono avere un impatto su vari Stati membri simultaneamente. Per tener conto di tali interdipendenze e garantire una maggiore preparazione a livello dell'Unione, è necessario consolidare un lavoro collettivo sulla resilienza e la pianificazione in caso di catastrofi. A tal fine, la Commissione propone di lavorare, in coordinamento con gli Stati membri, sulla definizione di obiettivi di resilienza e sull'elaborazione di scenari in materia di catastrofi dell'Unione, tenendo conto anche degli impatti dei cambiamenti climatici sul rischio di catastrofi.
Per garantire che rescEU costituisca una rete di sicurezza adeguata quando le capacità degli Stati membri non bastano, la Commissione dovrebbe essere in grado di acquisire direttamente risorse di rescEU per garantire la costituzione di una rete di sicurezza sufficiente di mezzi strategici per sostenere gli Stati membri in difficoltà, come nel caso di un'emergenza su vasta scala. In questo modo la Commissione garantirà la coerenza e la complementarietà tra gli approvvigionamenti di rescEU e altre azioni dell'Unione, come il programma "UE per la salute".
Per disporre di un'adeguata rete di sicurezza di risorse di rescEU, mobilitabile sotto l'egida di rescEU e adatta a qualsiasi tipo di emergenza, occorrerà finanziare risorse strategiche e un'infrastruttura per la gestione delle informazioni interconnesse di emergenza.
Queste capacità strategiche saranno complementari a quelle degli Stati membri e forniranno un sostegno aggiuntivo qualora, date le dimensioni dell'emergenza, gli Stati membri non siano in grado di farvi fronte da soli. Dovrebbero essere pre-posizionate in modo strategico per garantire la copertura geografica più efficace in risposta a un'emergenza e essere accompagnate dalle capacità logistiche, di immagazzinamento e di trasporto necessarie.
L'immagazzinamento dei mezzi di assistenza e la capacità di trasporto dovrebbero essere strategicamente interconnessi per aumentare la rapidità delle consegne e garantire l'adeguato funzionamento della catena di approvvigionamento.
L'esigenza di un sistema più flessibile di risposta alle emergenze su larga scala è uno dei chiari insegnamenti da trarre dalla pandemia di Covid-19. L'efficacia dell'intero meccanismo di risposta risulterebbe ottimizzata dalla disponibilità di capacità aggiuntive e da una maggiore flessibilità per quanto riguarda la mobilitazione di risorse di rescEU – a prescindere dal luogo in cui siano necessarie.
In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2020, andrebbe rafforzato il ruolo operativo del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze che svolge una funzione centrale nella rete di centri nazionali di crisi a sostegno della reazione rapida ed efficace dell'Unione di fronte a un'ampia serie di crisi a livello nazionale e nel mondo. Fatti salvi i sistemi di allarme rapido e di allerta a livello settoriale e i meccanismi di risposta alle crisi esistenti, questo rafforzamento presuppone il consolidamento dei collegamenti con altri organismi pertinenti a livello dell'UE coinvolti nella gestione delle crisi e il potenziamento delle funzioni di monitoraggio e di allarme rapido del Centro.
Il miglioramento della preparazione dell'Unione e l'assegnazione di risorse supplementari al meccanismo unionale richiedono uno stanziamento di bilancio ambizioso volto a rafforzare la capacità collettiva degli Stati membri e dell'Unione di rispondere alle catastrofi, ma anche una maggiore attenzione alla prevenzione e al rafforzamento della coerenza con altre politiche chiave dell'Unione. La risposta alle emergenze richiede anche un'adeguata flessibilità nell'esecuzione del bilancio e l'adozione di misure urgenti in casi eccezionali che richiedono una reazione rapida.
La presente proposta prevede la soppressione dell'allegato I, in cui figurano attualmente le percentuali relative che ciascun pilastro del meccanismo unionale (prevenzione, preparazione e risposta) dovrebbe ricevere come finanziamenti provenienti dalla dotazione finanziaria globale. Come dimostrato dalla pandemia di Covid-19, le percentuali riportate nell'allegato I non sembrano garantire la flessibilità sufficiente affinché l'Unione possa realizzare gli obiettivi che ha stabilito. Durante un'emergenza, le percentuali di cui all'allegato I impongono oneri amministrativi eccessivi e possono limitare la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze post-catastrofe in un dato anno. La necessità di investire in tutte le fasi del ciclo di gestione del rischio di catastrofi (prevenzione, preparazione e risposta) è saldamente integrata nel meccanismo unionale e rafforzata con la presente proposta.
Come conseguenza della soppressione dell'allegato I dovrebbero essere soppressi anche gli attuali paragrafi 5 e 6 dell'articolo 19, in quanto contengono riferimenti diretti alle percentuali indicate nell'allegato I.
La proposta, pertanto, modifica anche l'articolo 30 che riguarda l'esercizio della delega di potere conferita alla Commissione. Il contenuto dell'articolo rimane invariato, ma vengono rimossi i riferimenti incrociati all'articolo 19. L'articolo 30 non è stato soppresso per mantenere la possibilità di adottare atti delegati.
2020/0097 (COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196 e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
visto il parere della Corte dei conti,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il meccanismo unionale di protezione civile ("il meccanismo unionale") disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile per migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
(2)Pur riconoscendo la responsabilità primaria degli Stati membri nella prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, il meccanismo unionale promuove la solidarietà fra gli Stati membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
(3)L'esperienza senza precedenti della pandemia di Covid-19 ha dimostrato che l'efficacia dell'Unione nella gestione di una crisi è limitata dall'ambito di applicazione del suo quadro di governance, ma anche dal grado di preparazione dell'Unione nel caso di catastrofi con ripercussioni sulla maggior parte degli Stati membri.
(4)Il Consiglio europeo nella sua dichiarazione comune del 26 marzo 2020 e il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 17 aprile 2020, hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un sistema di gestione delle crisi più ambizioso e di più ampia portata all'interno dell'Unione.
(5)Per essere più adeguatamente preparati ad affrontare eventi di questo tipo in futuro, è necessario intervenire con urgenza per rafforzare il meccanismo unionale.
(6)Al fine di migliorare la pianificazione in materia di prevenzione e preparazione, l'Unione dovrebbe continuare a incentivare investimenti nella prevenzione delle catastrofi in tutti i settori e approcci globali nella gestione dei rischi che sono alla base della prevenzione e della preparazione, adottando un approccio multirischio e un approccio basato sugli ecosistemi e tenendo conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici, in stretta cooperazione con le comunità scientifiche pertinenti e gli operatori economici chiave. A tal fine, occorre dare priorità ad approcci intersettoriali e multirischio basati su obiettivi a livello di Unione in materia di resilienza che contribuiscano ad una definizione di riferimento delle capacità e della preparazione. La Commissione deve collaborare con gli Stati membri al momento di definire gli obiettivi in materia di resilienza a livello di Unione.
(7)Il meccanismo unionale dovrebbe continuare a sfruttare le sinergie con il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche e il quadro dell'Unione in materia di protezione e resilienza delle infrastrutture critiche dovrebbe tenere conto di questi obiettivi unionali in materia di resilienza.
(8)In quanto centro operativo a livello dell'Unione attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette e dotato della capacità di seguire e sostenere in tempo reale operazioni in vari tipi di emergenze, all'interno e all'esterno dell'Unione, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze ("ERCC") dovrebbe essere ulteriormente rafforzato. In particolare si dovrebbe rafforzare il coordinamento dell'ERCC con i sistemi nazionali di gestione delle crisi e le autorità di protezione civile degli Stati membri, ma anche con altri organismi competenti dell'Unione. I lavori dell'ERCC si avvalgono di competenze scientifiche, tra cui quelle fornite dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.
(9)Il meccanismo unionale dovrebbe avvalersi delle infrastrutture spaziali dell'Unione quali il programma europeo di osservazione della Terra (Copernicus), Galileo, la sorveglianza dell'ambiente spaziale e GOVSATCOM, che forniscono importanti strumenti a livello dell'Unione per rispondere alle emergenze interne ed esterne. I sistemi di gestione delle emergenze di Copernicus forniscono sostegno all'ERCC nelle varie fasi delle emergenze, dall'allarme rapido e la prevenzione alla catastrofe e alla ripresa. Il ruolo di GOVSATCOM è fornire una capacità di comunicazione satellitare sicura, specificamente adattata alle esigenze degli utenti delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle emergenze. Galileo è la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare specificatamente progettata per scopi civili in Europa e nel mondo che può essere utilizzata in altri settori come la gestione delle emergenze, anche per le attività di allarme rapido. I servizi offerti da Galileo in questo campo comprendono un servizio di emergenza che diffonde, mediante l'emissione di segnali, avvisi riguardanti catastrofi naturali o altre emergenze in determinate aeree. Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di questo servizio. Qualora decidano di ricorrervi, al fine di convalidare il sistema è necessario che individuino e comunichino alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a usare questo servizio di emergenza.
(10)Per avere la capacità operativa di rispondere rapidamente a un'emergenza su larga scala o a un evento poco probabile dal forte impatto, come la pandemia di Covid-19, l'Unione dovrebbe avere la possibilità di acquistare, affittare, noleggiare o acquisire mediante appalti risorse rescEU per assistere gli Stati membri sopraffatti da emergenze su vasta scala, in linea con la competenza di sostegno in materia di protezione civile, con un'attenzione particolare alle persone vulnerabili. Tali capacità devono essere pre-posizionate presso nodi logistici all'interno dell'Unione o, per ragioni strategiche, attraverso reti fidate di nodi quali le basi logistiche di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UN Humanitarian Response Depots - UNHRD).
(11)Le risorse di rescEU acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dagli Stati membri potrebbero essere utilizzate a fini nazionali, ma solo se non sono utilizzate o necessarie nello stesso tempo per operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.
(12)Se necessario, l'Unione ha interesse a rispondere alle emergenze nei paesi terzi. Sebbene principalmente istituite per essere utilizzate come rete di sicurezza all'interno dell'Unione, in casi debitamente giustificati e tenendo conto dei principi umanitari, le risorse di rescEU potrebbero essere mobilitate al di fuori dell'Unione.
(13)Per aiutare gli Stati membri a fornire questa assistenza, sarebbe opportuno rafforzare ulteriormente il pool europeo di protezione civile tramite il cofinanziamento dei costi operativi dei mezzi impegnati mobilitati all'esterno dell'Unione.
(14)La disponibilità delle capacità logistiche e di trasporto necessarie è essenziale per consentire all'Unione di rispondere a qualsiasi tipo di situazione di emergenza sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Nei casi di emergenza è fondamentale fornire servizi aerei polifunzionali e garantire il trasporto tempestivo e l'erogazione dell'assistenza e degli aiuti all'interno dell'Unione, ma anche verso e da paesi terzi. Le risorse di rescEU dovrebbero pertanto comprendere anche capacità di trasporto.
(15)Il meccanismo unionale dovrebbe inoltre fornire assistenza nel settore dei trasporti in caso di catastrofi ambientali, applicando il principio "chi inquina paga" in linea con l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché con la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
(16)Dato che la mobilitazione di risorse di rescEU per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale fornisce un significativo valore aggiunto europeo garantendo una risposta efficace e rapida alle persone in situazioni di emergenza, è opportuno prevedere ulteriori obblighi in materia di visibilità per dare risalto al ruolo dell'Unione.
(17)Al fine di aumentare la flessibilità e conseguire un'esecuzione di bilancio ottimale, la gestione indiretta dovrebbe essere inclusa tra i metodi di esecuzione del bilancio.
(18)Al fine di promuovere la prevedibilità e l'efficacia a lungo termine, nell'attuare la decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali o pluriennali che definiscano gli stanziamenti previsti. Ciò dovrebbe aiutare l'Unione a dar prova di una maggiore flessibilità nell'esecuzione del bilancio, rafforzando in tal modo le azioni di prevenzione e preparazione.
(19)In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 ("il regolamento finanziario") e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea ("EPPO") può svolgere indagini su reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. A norma del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO per gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea ed è tenuto a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Per questo motivo, gli accordi con paesi terzi e territori e con organizzazioni internazionali, e qualsiasi contratto o accordo risultante dall'attuazione della presente decisione, dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino espressamente la Commissione, la Corte dei conti europea, l'EPPO e l'OLAF a svolgere tali audit, verifiche sul posto e controlli conformemente alle loro rispettive competenze e garantiscano che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(20)I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nella presente decisione una disposizione specifica che conceda i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea affinché possano esercitare pienamente le loro rispettive competenze.
(21)Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili, per i casi di emergenza che devono essere affrontati immediatamente per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati. Ciò consentirebbe all'Unione di reagire rapidamente alle emergenze di ampia portata che potrebbero avere un forte impatto sulla vita delle persone, sulla salute, sull'ambiente, sui beni immobili e sul patrimonio culturale, colpendo nello stesso tempo la maggior parte o tutti gli Stati membri.
(22)La dotazione finanziaria di cui all'articolo 19 della decisione n. 1313/2013/UE deve essere sostituita dalle nuove cifre indicate nella proposta della Commissione aggiornata relativa al quadro finanziario pluriennale ("QFP") 2021-2027.
(23)Le misure di prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per rafforzare la solidità dell'Unione nel far fronte alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, ma l'insorgenza, i tempi e la portata delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili. Come emerso nella recente crisi della Covid-19, le risorse finanziarie richieste per garantire una risposta adeguata possono variare notevolmente da un anno all'altro e dovrebbero essere messe a disposizione in tempi rapidissimi. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l’esecuzione finanziaria dei programmi. Di conseguenza, è opportuno autorizzare il riporto degli stanziamenti non utilizzati, limitatamente all'anno successivo ed esclusivamente destinati all'azione di risposta, in aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
(24)Conformemente al regolamento (strumento per la ripresa dell'Unione europea) e nei limiti delle risorse assegnategli, per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi della Covid-19 è opportuno attuare le misure di ripresa e di resilienza di cui al meccanismo unionale di protezione civile. Queste risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini previsti dal regolamento [Strumento europeo per la ripresa].
(25)L'allegato I della decisione n. 1313/2013/UE non è sufficientemente flessibile per consentire all'Unione di adeguare correttamente gli investimenti a favore della prevenzione, della preparazione e della risposta. I livelli di investimento da assegnare alle diverse fasi del ciclo di gestione del rischio di catastrofi devono essere stabiliti in anticipo. Questa mancanza di flessibilità impedisce all'Unione di reagire alla natura imprevedibile delle catastrofi.
(26)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1313/2013/UE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione n. 1313/2013/UE è così modificata:
(1)All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) progressi nel rafforzamento del livello di preparazione alle catastrofi: misurati in base alla quantità di mezzi di risposta inclusi nel pool europeo di protezione civile in relazione agli obiettivi di capacità di cui all'articolo 11, al numero di moduli registrati nel CECIS e al numero di risorse di rescEU stabilite per fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti;";
(2)L'articolo 6 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) partecipano, su base volontaria, a esami inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi;";
(b)È inserita la seguente lettera f):
"f) migliorano la rilevazione di dati sulle perdite causate da catastrofi a livello nazionale o a un livello inferiore adeguato per garantire l'elaborazione di scenari basati su elementi concreti di cui all'articolo 10, paragrafo 1.";
(c)È aggiunto il seguente paragrafo 5:
"5. La Commissione definisce gli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi per sostenere le azioni di prevenzione e preparazione. Gli obiettivi di resilienza alle catastrofi garantiscono una base comune per mantenere le funzioni essenziali della società di fronte agli effetti a cascata di una catastrofe con gravi ripercussioni e per garantire il funzionamento del mercato interno. Gli obiettivi si basano su scenari prospettici che includono gli impatti dei cambiamenti climatici sul rischio di catastrofi, dati relativi ad eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, prestando particolare attenzione alle persone vulnerabili.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, atti delegati conformemente all'articolo 30 per definire gli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi.";
(3)L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
Centro di coordinamento della risposta alle emergenze
1. È istituito un Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC). L'ERCC garantisce una capacità operativa 24 ore su 24 e sette giorni su sette ed è al servizio degli Stati membri e della Commissione nel perseguimento degli obiettivi del meccanismo unionale.
In particolare l'ERCC coordina, monitora e coadiuva in tempo reale la risposta alle emergenze a livello dell'Unione. L'ERCC opera a stretto contatto con i sistemi nazionali di gestione delle crisi, le autorità della protezione civile e i pertinenti organismi dell'Unione.
2.L'ERCC dispone di capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione per affrontare un'ampia gamma di emergenze all'interno e all'esterno dell'Unione.";
(4)L'articolo 8 è così modificato:
(a)la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) collaborazione con gli Stati membri
–per mettere a punto sistemi transnazionali di individuazione e di allarme di interesse per l'Unione;
–per integrare meglio i sistemi esistenti seguendo un approccio multirischio e riducendo i tempi necessari per reagire alle catastrofi;
– per mantenere e sviluppare ulteriormente la conoscenza situazionale e la capacità di analisi;
–per monitorare e fornire consulenze sulla base delle conoscenze scientifiche relative catastrofi e, se del caso, all'impatto dei cambiamenti climatici;
–per tradurre le informazioni scientifiche in informazioni operative;
–per istituire, mantenere e sviluppare partenariati scientifici europei nel campo dei rischi di origine naturale o antropica, che a loro volta dovrebbero promuovere l'interconnessione tra i sistemi nazionali di allarme rapido e di allerta e il loro collegamento con l'ERCC e il CECIS;
–per coadiuvare, con conoscenze scientifiche, tecnologie innovative e competenze, gli sforzi degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali autorizzate quando potenziano ulteriormente i loro sistemi di allarme rapido.";
b)
È inserita la seguente lettera l):
"l) sostiene gli Stati membri con un'analisi mirata della conoscenza situazionale anche mediante la cooperazione con i servizi di allarme rapido.";
(5)All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
"10. Quando i servizi di emergenza sono forniti da Galileo, Copernicus, GOVSATCOM o altri componenti del programma spaziale, ogni Stato membro può decidere di utilizzarli.
Qualora uno Stato membro decida di ricorrere ai servizi di emergenza di Galileo di cui al primo comma, esso identifica e comunica alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a utilizzare il servizio di emergenza in questione.";
(6)L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
Pianificazione della resilienza alle catastrofi
"1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione della resilienza intersettoriale, sia per le catastrofi naturali che per quelle provocate dall'uomo che possono avere un effetto transfrontaliero, ivi compresi gli impatti negativi dei cambiamenti climatici. La pianificazione della resilienza comprende l'elaborazione di scenari a livello di Unione per la prevenzione e la risposta alle catastrofi sulla base delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e la panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i dati sulle perdite dovute a catastrofi, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), la mappatura delle attività e lo sviluppo di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
2. Nel pianificare le operazioni di risposta a crisi umanitarie al di fuori dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri individuano e promuovono le sinergie tra l'assistenza della protezione civile e i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari erogati dall'Unione e dagli Stati membri.
(7)All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sulla scorta dei rischi individuati, degli obiettivi di resilienza di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'elaborazione degli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e dell'insieme delle capacità e delle carenze, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile ("obiettivi di capacità").
La Commissione, di concerto con gli Stati membri, monitora i progressi verso gli obiettivi di capacità definiti negli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo e individua le carenze potenzialmente significative in termini di capacità di risposta nel pool europeo di protezione civile. Ove siano state individuate tali carenze, la Commissione esamina se gli Stati membri dispongono dei mezzi necessari al di fuori del pool europeo di protezione civile. La Commissione incoraggia gli Stati membri a colmare le carenze significative in termini di capacità di risposta nel pool europeo di protezione civile. A tal fine può offrire un sostegno agli Stati membri conformemente all'articolo 20 e all'articolo 21, paragrafo 1, punto i), e paragrafo 2.";
(8)L'articolo 12 è così modificato:
(a)I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2, le risorse di rescEU, in base agli obiettivi di resilienza di cui all'articolo 6, paragrafo 5, agli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti e dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione, in particolare nel settore della lotta aerea agli incendi boschivi, degli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, nonché della risposta sanitaria d'emergenza.
3. Le risorse di rescEU sono acquistate, affittate, noleggiate e/o altrimenti acquisite dalla Commissione o dagli Stati membri. La Commissione può acquistare, affittare, noleggiare o altrimenti acquisire risorse di rescEU per immagazzinare e distribuire forniture o fornire servizi agli Stati membri, a seguito di procedure di appalto nel rispetto delle regole finanziarie dell'Unione. In caso di acquisizione, affitto, noleggio o acquisizione di altro tipo di risorse di rescEU, la Commissione può concedere agli Stati membri sovvenzioni dirette senza la pubblicazione di un invito a presentare proposte.
Per acquisire risorse di rescEU, la Commissione e gli Stati membri che lo desiderano possono avviare una procedura di aggiudicazione congiunta condotta a norma dell'articolo 165 del regolamento finanziario.
Le risorse di rescEU sono ubicate negli Stati membri che acquistano, affittano, noleggiano o acquisiscono altrimenti detti mezzi. Al fine di rafforzare la resilienza dell'Unione, le risorse di rescEU acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dalla Commissione devono essere strategicamente ubicate nel territorio dell'Unione. In consultazione con gli Stati membri, le risorse di rescEU acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dalla Commissione potrebbero anche essere ubicate in paesi terzi tramite reti fidate gestite da organizzazioni internazionali pertinenti.";
(b)Al paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le risorse di rescEU possono essere mobilitate al di fuori dell'Unione conformemente ai paragrafi da 6 a 9 del presente articolo.";
(9)All'articolo 15, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) raccoglie e analizza informazioni convalidate sulla situazione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, al fine di creare una consapevolezza situazionale comune e di diffonderla agli Stati membri;";
(10)All'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra di esperti provenienti dagli Stati membri:
(a)in caso di richiesta di consulenza in materia di prevenzione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
(b)in caso di richiesta di consulenza in materia di preparazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3;
(c)in caso di catastrofe all'interno dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 5;
(d)in caso di catastrofe al di fuori dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
Esperti della Commissione e di altri servizi dell'Unione possono essere inseriti nella squadra per coadiuvarla e facilitarne i contatti con l'ERCC. Esperti inviati da agenzie ONU o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni.
Laddove l'efficacia operativa lo richieda, la Commissione può contribuire a reperire un sostegno aggiuntivo mobilitando ulteriori esperti tecnici e scientifici, e ricorrere a competenze scientifiche, di medicina d'urgenza e settoriali specialistiche.
2. Gli esperti sono selezionati e nominati secondo la seguente procedura:
(a)gli Stati membri nominano, sotto la propria responsabilità, gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre di esperti;
(b)la Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra sulla base di qualifiche e esperienze, tra cui il livello di formazione conseguito nell'ambito del meccanismo unionale, esperienze precedenti in missioni svoltesi nell'ambito del meccanismo unionale e altre operazioni di soccorso internazionali. La selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo insieme possieda le competenze adeguate alla situazione specifica;
(c)la Commissione designa gli esperti e i capisquadra per la missione, d'intesa con gli Stati membri che hanno proceduto alla loro nomina.
La Commissione comunica agli Stati membri il sostegno supplementare di esperti fornito a norma del paragrafo 1.";
(11)L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Articolo 18
Trasporto e attrezzature
1. In caso di catastrofe all'interno o al di fuori dell'Unione la Commissione può aiutare gli Stati membri ad avere accesso a attrezzature o risorse di trasporto e logistiche:
a) fornendo e scambiando informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri possono mettere a disposizione, al fine di facilitarne la messa in comune;
b) aiutare gli Stati membri a individuare le risorse di trasporto e logistiche che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone loro l'accesso; o
c) assistendo gli Stati membri nell'individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale.
2. La Commissione può integrare le risorse di trasporto e logistiche fornite dagli Stati membri mettendo a disposizione ulteriori risorse necessarie per garantire una risposta rapida alle catastrofi.
3. L'assistenza richiesta da uno Stato membro o da un paese terzo può consistere esclusivamente in risorse di trasporto e logistiche per rispondere a catastrofi con mezzi di soccorso o attrezzature acquisite in un paese terzo dallo Stato membro o paese richiedente.";
(12)L'articolo 19 è così modificato:
(a)è inserito il seguente paragrafo:
"1 bis La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo 2021-2027 è fissata a 1 268 282 000 EUR a prezzi correnti.";
(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le assegnazioni derivanti da rimborsi da parte dei beneficiari per le azioni di risposta alle catastrofi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.";
(c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La dotazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 1 bis è destinata a coprire azioni in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.";
(d)i paragrafi 5 e 6 sono soppressi.
(13)È inserito il seguente articolo:
"Articolo 19 bis
Risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa
Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [ERI] sono attuate a norma della presente decisione mediante gli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv), di tale regolamento, fatti salvi l'articolo 4, paragrafi 4 e 8 dello stesso.
Questi importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio.";
(14)L'articolo 20 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 20 bis
Visibilità e riconoscimenti
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione e i beneficiari dell'assistenza fornita rendono nota l'origine e garantiscono la visibilità dei finanziamenti dell'Unione (in particolare quando promuovono le azioni e i loro risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci, proporzionate e mirate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.
All'assistenza o ai finanziamenti forniti nel quadro della presente decisione viene data adeguata visibilità. In particolare, gli Stati membri assicurano che la comunicazione pubblica concernente le operazioni finanziate nell'ambito del meccanismo unionale:
-
includa adeguati riferimenti al meccanismo unionale;
-
fornisca un'identità visiva alle risorse finanziate o co-finanziate dal meccanismo unionale;
-
diffonda le azioni con l'emblema dell'Unione;
-
comunica in modo proattivo il sostegno dell'Unione ai media nazionali e ai portatori di interessi nonché ai loro canali di comunicazione;
-
sostiene le azioni di comunicazione della Commissione relative alle operazioni.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla presente decisione, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alla presente decisione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
3. La Commissione conferisce medaglie per riconoscere e onorare gli impegni di lunga data e i contributi straordinari a favore del meccanismo unionale.";
(15)L'articolo 21 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) nell'ambito del meccanismo unionale sviluppare la pianificazione della resilienza di cui all'articolo 10.";
(b)Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'assistenza finanziaria per l'azione di cui al paragrafo 1, lettera j), copre i costi necessari per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare le risorse di rescEU nell'ambito del meccanismo unionale, conformemente al secondo comma del presente paragrafo. Le categorie dei costi ammissibili necessari per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare le risorse di rescEU sono definite nell'allegato I bis.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare l'allegato I bis relativamente alle categorie di costi ammissibili.
L'assistenza finanziaria di cui al presente paragrafo può essere attuata mediante programmi di lavoro pluriennali. Per le azioni di durata superiore a un anno, gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali.";
(c)il paragrafo 4 è soppresso.
(16)All'articolo 22, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) in caso di catastrofe, sostegno agli Stati membri per l'accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto e logistiche, come previsto all'articolo 23;";
(17)L'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Articolo 23
Azioni ammissibili in relazione alle attrezzature e alle operazioni
1. Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni che consentono l'accesso ad attrezzature e risorse di trasporto e logistiche nell'ambito del meccanismo unionale:
(a)fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitarne la messa in comune;
(b)assistere gli Stati membri a individuare le risorse di trasporto e logistiche che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone loro l'accesso;
(c)assistere gli Stati membri per individuare le attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale;
(d)finanziare le risorse di trasporto e logistiche necessarie per assicurare una risposta rapida in caso di catastrofe. Queste azioni sono ammissibili al sostegno finanziario solo se soddisfano i seguenti criteri:
i)una richiesta di assistenza è stata inoltrata nell'ambito del meccanismo unionale conformemente agli articoli 15 e 16;
ii)le risorse di trasporto e logistiche supplementari sono necessarie per garantire l'efficacia della risposta alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale;
iii)l'assistenza corrisponde alle esigenze individuate dall'ERCC ed è erogata conformemente alle sue raccomandazioni in termini di specifiche tecniche, qualità, tempistica e modalità di erogazione;
iv)l'assistenza è stata accettata dal paese richiedente, direttamente o tramite le Nazioni Unite o le sue agenzie, o da un'organizzazione internazionale competente, come previsto dal meccanismo unionale;
v)l'assistenza integra, per le catastrofi in paesi terzi, l'insieme della risposta umanitaria dell'Unione.
1 bis L'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione per il trasporto di risorse non pre-impegnate nel pool europeo di protezione civile e mobilitate in caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe all'interno o al di fuori dell'Unione e per qualsiasi altro sostegno a favore del trasporto necessario per far fronte ad una catastrofe non supera il 75 % dei costi ammissibili totali.
2. L'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione per le risorse pre-impegnate nel pool europeo di protezione civile non supera il 75 % dei costi di esercizio delle risorse, compreso il trasporto, in caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe all'interno o all'esterno dell'Unione.
4. L'assistenza finanziaria dell'Unione per le risorse di trasporto e logistiche può inoltre coprire al massimo 100 % dei costi ammissibili totali di cui alle lettere da a) a d), laddove necessario al fine di rendere operativamente efficace la messa in comune dell'assistenza degli Stati membri e qualora i costi siano connessi:
(a)alla locazione a breve termine di capacità di deposito per conservare temporaneamente l'assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato;
(b)al trasporto dallo Stato membro che offre l'assistenza allo Stato membro che ne facilita il trasporto coordinato;
(c)al riconfezionamento dell'assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le capacità di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi; o
(d)al trasporto locale, al transito e al deposito dell'assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale nel paese richiedente.
4 bis Quando le risorse di rescEU sono impiegate a fini nazionali in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, tutti i costi, compresi quelli di manutenzione e riparazione, sono coperti dallo Stato membro che impiega dette risorse.
4 ter In caso di mobilitazione di risorse di rescEU nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 75 % dei costi operativi.
In deroga al primo comma, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi delle risorse di rescEU necessari in caso di catastrofi poco probabili dall'impatto molto elevato laddove tali mezzi siano mobilitati nell'ambito del meccanismo unionale.
4 quater Per le mobilitazioni al di fuori dell'Unione, di cui all'articolo 12, paragrafo 10, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi.
4 quinquies Laddove l'assistenza finanziaria dell'Unione di cui al presente articolo non copra il 100 % dei costi, l'importo rimanente è a carico del richiedente l'assistenza, salvo diverso accordo con lo Stato membro che offre l'assistenza o con lo Stato membro che ospita le risorse di rescEU.
4 sexies Per la mobilitazione delle risorse di rescEU, il finanziamento dell'Unione può coprire il 100 % di tutti i costi diretti necessari per il trasporto di merci, mezzi e servizi logistici all'interno dell'Unione e verso l'Unione in provenienza dai paesi terzi.
5. Nel caso di operazioni congiunte di trasporto che vedano coinvolti più Stati membri, un unico Stato membro può proporsi come guida per richiedere il sostegno finanziario dell'Unione per l'intera operazione.
6. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di stipulare contratti di servizi di trasporto, essa sollecita il rimborso parziale dei costi applicando i tassi di finanziamento di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
6 bis Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il sostegno finanziario dell'Unione per il trasporto dell'assistenza, di cui al paragrafo 1 bis, necessario nelle catastrofi ambientali cui si applica il principio "chi inquina paga" può coprire al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali. Si applicano le seguenti condizioni:
a) l'assistenza è richiesta dallo Stato membro colpito sulla base di una valutazione delle esigenze debitamente motivate;
b) lo Stato membro colpito adotta tutte le misure necessarie per chiedere ed ottenere un risarcimento dai responsabili dell'inquinamento, conformemente a tutte le disposizioni giuridiche internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;
c) non appena ricevuto il risarcimento dal responsabile dell'inquinamento, lo Stato membro interessato rimborsa immediatamente l'Unione.
7. I seguenti costi sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto e logistiche a norma del presente articolo: tutti i costi connessi allo spostamento di risorse di trasporto e logistiche, compresi i costi di tutti i servizi e i diritti, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e dell'eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, diritti in generale e costi di transito.
8. I costi di trasporto possono comprendere costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari determinati per categoria di costo.";
(18)L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Articolo 25
Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione
1.La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento finanziario.
2.La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento finanziario in regime di gestione diretta o gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
3.Il sostegno finanziario ai sensi della presente decisione può assumere le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, appalti o contributi a fondi fiduciari.
4.Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione programmi di lavoro annuali o pluriennali. Questi atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali o pluriennali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto riguarda il sostegno finanziario di cui all'articolo 28, paragrafo 2, i programmi di lavoro annuali o pluriennali descrivono le azioni previste per i paesi ivi indicati.
Tuttavia, non sono richiesti programmi di lavoro annuali o pluriennali per le azioni che rientrano nella risposta alle catastrofi di cui al capo IV e che non possono essere previste in anticipo.
5.In aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento che non sono stati utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio annuale sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e pagati fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati unicamente per le azioni di risposta. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati per la prima volta nel corso dell'esercizio finanziario successivo.";
(19)L'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Articolo 27
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Un paese terzo che partecipa al meccanismo unionale in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.";
(20)L'articolo 30 è così modificato:
(a)Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.";
(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";
(c)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, o dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
(21)All'articolo 32, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) l'organizzazione del sostegno al trasporto dell'assistenza di cui agli articoli 18 e 23;";
(22)All'articolo 33 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.";
(23)L'allegato I è soppresso.
(24)Il titolo dell'allegato I bis è sostituito dal seguente:
"Categorie di costi ammissibili conformemente all'articolo 21, paragrafo 3".
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, le lettere a) e c) dell'articolo 1, paragrafo 12, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
1.5.Durata e incidenza finanziaria
1.6.Modalità di gestione previste29
2.MISURE DI GESTIONE30
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni30
2.2.Sistema di gestione e di controllo30
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti30
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli30
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.3.Incidenza prevista sulle entrate38
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
14 Risposta alle crisi
La presente proposta riguarda il settore della protezione civile e intende rafforzare il meccanismo unionale di protezione civile (meccanismo unionale).
Nel nuovo quadro finanziario pluriennale, i finanziamenti relativi alla protezione civile sono stati inglobati in un'unica rubrica: Rubrica 5 "Resilienza, sicurezza e difesa". Il cluster specifico è "Resilienza e risposta alle crisi", titolo 14, capitolo 02 che comprenderà le dimensioni interna ed esterna della protezione civile.
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
x la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
La proposta si prefigge di apportare alcune modifiche mirate alla decisione n. 1313/2013/UE del Consiglio (la "decisione") su un meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale"), ai sensi della quale l'Unione europea sostiene, coordina e integra le azioni realizzate dagli Stati membri in questo settore ai fini della prevenzione, della preparazione e della risposta a catastrofi naturali e provocate dall'uomo all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione. Sulla base dei principi di solidarietà e responsabilità condivisa, l'obiettivo generale della presente proposta è far sì che l'Unione sia in grado di fornire ai propri cittadini, in Europa e non solo, un sostegno più efficace nelle situazioni di crisi e di emergenza.
La presente decisione modifica un'azione esistente (meccanismo unionale) e deve essere esaminata parallelamente alla proposta ancora in discussione che modifica anch'essa il meccanismo unionale, adottata dalla Commissione nel 2019.
La pandemia di Covid-19 ha evidenziato la necessità di una preparazione più adeguata dell'Unione europea per le future emergenze su vasta scala, mettendo in luce nel contempo i limiti del quadro attuale. In tale contesto, si ritiene necessario proporre ulteriori modifiche al quadro giuridico esistente per rafforzare il meccanismo unionale.
Quest'iniziativa si riferisce alla dotazione finanziaria messa a disposizione del meccanismo unionale nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027,
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)
Il meccanismo unionale si è dimostrato uno strumento utile per mobilitare e coordinare l'assistenza fornita dagli Stati partecipanti in risposta alle crisi all'interno e all'esterno dell'Unione, costituendo una prova tangibile della solidarietà europea. Tuttavia, la pandemia di Covid-19 e gli insegnamenti operativi tratti da altre crisi hanno evidenziato la necessità di rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale. Concretamente, le modifiche contenute nella presente proposta mirano a conseguire i seguenti obiettivi:
a)
rafforzare un approccio alla preparazione alle catastrofi intersettoriale e sociale rispetto alla gestione dei rischi di catastrofi transfrontalieri, anche istituendo una base di riferimento e elementi di pianificazione a livello europeo;
b)
garantire che la Commissione possa acquisire direttamente una rete di sicurezza adeguata di risorse di rescEU;
c)
dotare la Commissione della capacità logistica di fornire servizi aerei polivalenti in caso di emergenza e di garantire il trasporto tempestivo e l'erogazione dell'assistenza;
d)
mettere a punto un sistema più flessibile di risposta alle emergenze su vasta scala;
e)
rafforzare il coordinamento operativo e il ruolo di monitoraggio del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze a sostegno della risposta rapida ed efficace dell'UE ad un'ampia gamma di crisi all'interno e all'esterno dell'Unione;
f)
consentire investimenti più consistenti nella preparazione a livello dell'Unione e un'ulteriore semplificazione dell'esecuzione del bilancio;
g)
consentire il finanziamento di operazioni di ripresa efficienti, scalabili e sostenibili e di misure di resilienza, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile con entrate con destinazione specifica esterne mediante finanziamenti resi disponibili nell'ambito della proposta di regolamento che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di Covid-19 (COM(2020) 441 final).
Le finalità della proposta non possono essere sufficientemente realizzate dall'azione individuale degli Stati membri. L'azione dell'UE in questo ambito comporta la gestione di situazioni caratterizzate da forti componenti transfrontaliere e multinazionali, che richiedono necessariamente un coordinamento globale e interventi concertati che vanno oltre la dimensione nazionale.
Come dimostrato dalla pandemia di Covid-19, nel caso di emergenze gravi che, per la loro entità e portata, colpiscono l'insieme dell'Unione europea è necessaria una risposta collettiva, coordinata e rapida al fine di evitare un approccio frammentato che limiterebbe l'efficacia della risposta dell'Unione. Date le pressanti richieste di mobilitare risorse in misura sufficiente e di distribuirle in tutti gli Stati membri in base alle loro esigenze, è necessario che l'Unione agisca in cooperazione con gli Stati membri. La dimensione globale e gli effetti di queste emergenze richiedono in effetti un'azione coordinata, che garantisca la mitigazione rapida ed efficace delle catastrofi e ne impedisca la ricomparsa.
Considerati i benefici in termini di riduzione della perdita di vite umane e dei danni ambientali, economici e materiali, la proposta apporta un chiaro valore aggiunto europeo.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Finora il meccanismo unionale ha evidenziato risultati incoraggianti in ciascuno dei tre pilastri (prevenzione/preparazione/risposta) e, nel complesso, è giudicato positivamente dagli Stati partecipanti e dai principali portatori di interessi. Questa è la conclusione generale della valutazione intermedia del meccanismo unionale per il periodo 2014-2016 condotta da un consulente esterno e pubblicata nell'agosto 2017.
Un altro insegnamento tratto dalla valutazione intermedia e dalla relazione della Corte dei conti europea riguarda la necessità di migliorare il quadro di monitoraggio dei risultati del meccanismo unionale, inclusa una miglior misurabilità sotto forma di possibili indicatori e parametri di riferimento di natura quantitativa che permettano di incentrare maggiormente l'attenzione sull'impatto prodotto nel tempo. La Commissione ha introdotto indicatori di risultato misurabili per tutte le azioni. Questa prima fase di un processo a lungo termine volto a garantire assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo segue un approccio maggiormente incentrato sui risultati.
Un'altra fonte pertinente su cui si basa la proposta della Commissione volta a migliorare il funzionamento del meccanismo unionale è la panoramica dei rischi dell'UE. Per produrre questa panoramica in conformità della legislazione esistente si sono utilizzate le valutazioni nazionali del rischio trasmesse dagli Stati membri.
La Commissione si avvale inoltre dell'esperienza acquisita:
–nelle emergenze gestite dal meccanismo unionale a partire dalla sua istituzione nel 2001, in particolare degli insegnamenti individuati nel corso della pandemia di Covid-19;
–grazie ai progetti in materia di preparazione e prevenzione finanziati dal 2013 a seguito di inviti a presentare proposte e
–nell'ambito del progetto pilota finanziato a seguito di un invito a presentare proposte pubblicato nel 2008 per intensificare la cooperazione fra gli Stati membri nella lotta contro gli incendi boschivi.
1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
Le azioni previste nell'ambito del meccanismo unionale riveduto si conformano all'obiettivo generale dell'Unione di garantire che tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'Unione contribuiscano a rafforzare le capacità dell'Unione in termini di gestione del rischio di catastrofi, dalla risposta al recupero alla prevenzione delle catastrofi.
In particolare, si presta particolare attenzione a garantire uno stretto coordinamento e una rigorosa coerenza con le azioni svolte nell'ambito di altre politiche e strumenti dell'UE volti in particolare a preservare vite umane, a prevenire e alleviare la sofferenza delle persone e a proteggere la dignità umana.
Particolarmente importante è il coordinamento con il nuovo programma dell'Unione "UE per la salute". Il meccanismo unionale si concentrerà sulle capacità di risposta dirette alle crisi che dovranno essere immediatamente pronte e disponibili in caso di emergenza, mentre il programma "UE per la salute" comprenderà riserve strutturali su vasta scala, compresa una riserva di personale medico e di esperti pronti ad intervenire, e la resilienza alla base dei sistemi sanitari. Tali risorse saranno fondamentali per una risposta coordinata alle crisi a livello dell'Unione.
Coerenza con:
–il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario;
–il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima;
–il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea;
–il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità;
–la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile;
–il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320);
–il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario");
–il regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione;
–il regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione della pandemia di Covid-19;
–il regolamento (UE) XXX/XX del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di Covid-19.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
X durata limitata
–X
in vigore dall'1.1.2021 al 31.12.2027
–X
Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2032 per gli stanziamenti di pagamento.
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste
X Gestione diretta a opera della Commissione
–X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–◻ a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
X Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–X a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–X alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–X a organismi di diritto pubblico;
–X a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui forniscono sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che forniscono sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
OSSERVAZIONI:
La possibilità di ricorrere alla modalità di gestione indiretta dell'esecuzione del bilancio del meccanismo unionale parallelamente alla modalità di gestione diretta utilizzata finora fornisce uno strumento aggiuntivo per ottimizzare l'esecuzione del bilancio. La varietà degli organismi di cui all'elenco migliorerà l'efficienza generale nell'assorbimento dei fondi dell'Unione alla luce dell'aumento dello stanziamento di bilancio. Tenuto conto del contesto della politica di protezione civile, che si occupa spesso di eventi imprevedibili (diversi tipi di catastrofi naturali e provocate dall'uomo), è essenziale garantire un quadro inclusivo (in termini di soggetti coinvolti) e un quadro flessibile del QFP.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Le azioni e le misure che ricevono assistenza finanziaria nell'ambito di queste decisioni verranno monitorate regolarmente.
La Commissione è tenuta a valutare il meccanismo unionale in conformità dell'articolo 34 della decisione n. 1313/2013/UE.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
L'assistenza finanziaria per la prevenzione e la preparazione nell'ambito del meccanismo unionale viene spesa in conformità di un programma di lavoro annuale adottato dal comitato per la protezione civile. La Commissione informa periodicamente il comitato sull'attuazione del programma di lavoro.
L'attuazione avverrà tramite sovvenzioni e contratti con modalità di pagamento basate sull'esperienza acquisita in passato.
Sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuazione del meccanismo unionale in passato e per garantire un'effettiva attuazione dei suoi obiettivi, la Commissione intende attuare le azioni in regime di gestione diretta e indiretta, tenendo pienamente conto dei principi di economia, efficienza e miglior rapporto qualità/prezzo.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Il sistema di controllo interno della Commissione europea garantisce che i fondi disponibili nell'ambito del meccanismo unionale siano utilizzati in modo adeguato e in linea con la normativa pertinente.
Il sistema attuale è così configurato:
1. la squadra di controllo interno presso il servizio capofila (Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee/DG ECHO) verifica la conformità con le procedure amministrative e con la legislazione in vigore nel settore della protezione civile, utilizzando a tal fine il quadro di controllo interno della Commissione;
2. nel piano di audit annuale della DG ECHO è pienamente integrato un audit regolare, da parte di revisori esterni, delle sovvenzioni e dei contratti aggiudicati nell'ambito della dotazione per la protezione civile;
3. valutatori esterni procedono a una valutazione delle dell'insieme delle attività.
Le azioni eseguite possono essere oggetto di audit da parte dell'OLAF e della Corte dei conti.
Per quanto riguarda la vigilanza e il monitoraggio, la vasta esperienza acquisita con lo strumento per gli aiuti umanitari sarà applicata, mutatis mutandis, per l'attuazione del meccanismo unionale in regime di gestione indiretta.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Il costo stimato della strategia di controllo della DG ECHO corrisponde allo 0,3 % della gestione indiretta del bilancio 2019 e allo 0,4 % della gestione diretta del bilancio 2019. Le principali componenti di questo indicatore sono:
– i costi totali del personale per gli esperti della DG ECHO sul terreno, più quelli per le unità finanziarie e operative moltiplicati per la stima della quota di tempo dedicata ad attività di garanzia di qualità, controllo e monitoraggio;
– il totale delle risorse della DG ECHO nel settore dell'audit esterno dedicate agli audit e alle verifiche.
Tenuto conto del costo ridotto di questi controlli e dei benefici quantificabili (rettifiche e recuperi) e non quantificabili (effetto dissuasivo e di garanzia della qualità dei controlli) ad essi associati, la Commissione è in grado di concludere che i benefici quantificabili e non quantificabili dei controlli superano di gran lunga i costi limitati degli stessi.
Per quanto riguarda le entità delegate che eseguono i finanziamenti dell'UE in regime di gestione indiretta, la Commissione contribuisce fino a un massimo del 7 % dei loro costi diretti ammissibili per effettuare il controllo e la gestione dei fondi UE.
Ciò è confermato dal tasso di errore residuo pluriennale dello 0,87 % comunicato dalla Commissione nel 2019 per la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.
La strategia antifrode della DG ECHO, in linea con la strategia antifrode della Commissione, viene utilizzata per far sì che:
– i controlli interni antifrode della DG ECHO siano perfettamente in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS);
– l'approccio alla gestione dei rischi di frode della DG ECHO sia volto a individuare aree di rischio e soluzioni adeguate.
I sistemi utilizzati per spendere i fondi dell'Unione nei paesi terzi consentono di recuperare dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, per individuare i doppi finanziamenti).
Ove necessario, è possibile creare gruppi di rete e strumenti informatici adeguati dedicati allo studio dei casi di frode nel settore.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero 14: Risposta alle crisi
Rubrica 5: Sicurezza e difesa
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
|
5
|
14 01 01 Meccanismo unionale di protezione civile – Spesa di sostegno
|
Non diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
5
|
14 02 01 – Meccanismo unionale di protezione civile: Prevenzione e preparazione, e risposta
|
Diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
La presente tabella riporta la dotazione finanziaria assegnata al meccanismo unionale di protezione civile per il periodo 2021-2027 a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 bis. La presente tabella sostituisce quella riportata nella scheda finanziaria legislativa della proposta COM(2019) 125 final.
La ripartizione indicativa delle spese di cui alla rubrica 5 è la seguente:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
5
|
Resilienza, sicurezza e difesa
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
|
14 02 01 Meccanismo unionale di protezione civile: prevenzione e preparazione, e risposta
|
Impegni
|
(1)
|
89,703
|
94,744
|
101,055
|
106,454
|
282,036
|
292,363
|
298,210
|
|
1 264,565
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
25,613
|
47,027
|
72,889
|
87,778
|
143,087
|
187,377
|
236,920
|
463,876
|
1 262,565
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione del programma
|
Impegni = pagamenti
|
(3)
|
0,500
|
0,510
|
0,520
|
0,531
|
0,541
|
0,552
|
0,563
|
|
3,717
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma
|
Impegni
|
=1+3
|
90,203
|
95,254
|
101,575
|
106,985
|
282,577
|
292,915
|
298,773
|
|
1 268,282
|
|
|
Pagamenti
|
=2+3
|
26,113
|
47,537
|
73,409
|
88,309
|
143,628
|
187,929
|
237,483
|
463,876
|
1 268,282
|
Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, 2 187 620 000 EUR (a prezzi correnti) saranno disponibili come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario come finanziamenti dello strumento europeo per la ripresa. di cui un importo fino a 22 580 000 EUR può essere destinato alle spese amministrative, compresi i costi per il personale esterno.
La ripartizione indicativa delle spese da entrate con destinazione specifica esterne è la seguente:
|
Meccanismo unionale/rescEU
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
|
Spese operative dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'EURI
|
Impegni
|
(1)
|
525,290
|
535,800
|
546,510
|
557,440
|
|
|
|
|
2 165,040
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
150,192
|
270,024
|
409,595
|
320,738
|
209,535
|
72,916
|
9,477
|
722,563
|
2 165,040
|
|
Spesa di sostegno amministrativo dalle entrate con destinazione specifica esterne dello Strumento dell'Unione europea per la ripresa
|
Impegni = pagamenti
|
(3)
|
3,040
|
3,100
|
3,160
|
3,220
|
3,290
|
3,350
|
3,420
|
|
22,580
|
|
Totale delle entrate con destinazione specifica esterne
|
Impegni
|
=1+3
|
528,330
|
538,900
|
549,670
|
560,660
|
3,290
|
3,350
|
3,420
|
|
2 187,620
|
|
|
Pagamenti
|
=2+3
|
153,232
|
273,124
|
412,755
|
323,958
|
212,825
|
76,266
|
12,897
|
722,563
|
2 187,620
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
|
Risorse umane
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
|
10,500
|
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
xx
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
|
10,500
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
|
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
91,703
|
96,754
|
103,075
|
108,485
|
284,077
|
294,415
|
300,273
|
|
1 278,782
|
|
|
Pagamenti
|
27,613
|
49,037
|
74,909
|
89,809
|
145,128
|
189,429
|
238,983
|
463,876
|
1 278,782
|
3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
10,500
|
|
Altre spese amministrative
|
xxx
|
xxx
|
xxx
|
xxx
|
xxx
|
xxx
|
xxx
|
xxx
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
10,500
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
1,600
|
1,600
|
1,600
|
1,600
|
1,600
|
1,600
|
1,600
|
11,200
|
|
Altre spese di natura amministrativa
|
0,500
|
0,510
|
0,520
|
0,531
|
0,541
|
0,552
|
0,563
|
3,717
|
|
Altre spese di natura amministrativa
|
1,440
|
1,500
|
1,560
|
1,620
|
1,690
|
1,750
|
1,820
|
11,380
|
|
Totale parziale – esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
3,540
|
3,610
|
3,680
|
3,751
|
3,831
|
3,902
|
3,983
|
26,297
|
|
TOTALE
|
5,040
|
5,110
|
5,180
|
5,251
|
5,331
|
5,402
|
5,483
|
36,797
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
Delegazioni
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Ricerca
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD
Rubrica 7
|
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
91
|
92
|
93
|
94
|
94
|
94
|
94
|
|
|
- nelle delegazioni
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Finanziato dalla dotazione del programma
|
- in sede
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- nelle delegazioni
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Ricerca
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Altro (entrate con destinazione specifica)
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
TOTALE
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
La presente tabella contiene le cifre del fabbisogno di personale in aggiunta a quanto previsto nella proposta COM(2019) 125 final. Tale richiesta è giustificata dall'aumento significativo del bilancio proposto e dalla necessità di gestire attività nuove o di una maggiore complessità.
Gli ETP richiesti lavoreranno nell'ambito dell'elaborazione delle politiche; delle questioni giuridiche, in particolare nel campo degli appalti; della gestione finanziaria; dell'audit e della valutazione.
|
|
Personale esterno
|
Gli ETP richiesti lavoreranno nell'ambito dell'elaborazione delle politiche; delle questioni giuridiche, in particolare nel campo degli appalti; della gestione finanziaria; dell'audit e della valutazione.
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻ sulle risorse proprie
–◻ su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Articolo ….
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).