Bruxelles, 27.5.2020

COM(2020) 214 final

2020/0088(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La politica di promozione e ampliamento a livello internazionale della protezione conferita alle indicazioni geografiche esistenti è una delle strategie prioritarie per rafforzare la sostenibilità del commercio internazionale di prodotti agricoli. Tale politica dovrebbe consentire di rafforzare la politica di qualità dell'Unione europea, di lottare contro le pratiche ingannevoli e di impedire un uso abusivo delle indicazioni geografiche. Contribuirà inoltre ad aumentare il valore aggiunto delle esportazioni agricole dell'UE e, di conseguenza, a rendere l'economia dell'UE più competitiva.

La Cina è il secondo partner commerciale dell'UE e l'UE è il principale partner commerciale della Cina. Gli scambi commerciali tra Cina e Europa ammontano in media a oltre 1 miliardo di EUR al giorno. Il commercio agroalimentare è una componente importante di questa relazione e il saldo tra l'UE e la Cina è chiaramente positivo per l'UE. Nel 2018 l'UE ha registrato un avanzo commerciale di 5,4 miliardi di EUR nei confronti della Cina in questo settore. La Cina era al secondo posto come principale destinazione delle esportazioni dell'UE (11 miliardi di EUR) e si collocava al terzo posto in termini di importazioni verso l'UE (5,6 miliardi di EUR). Tali cifre contrastano con il disavanzo complessivo della bilancia commerciale dell'UE nei confronti della Cina, pari a 184,9 miliardi di EUR nel 2018 (209,9 miliardi di EUR di esportazioni e 394,8 miliardi di EUR di importazioni).

Lo sviluppo della classe media cinese, che dovrebbe raggiungere i 500 milioni di persone nei prossimi tre anni, sta aumentando la domanda di prodotti di qualità e, di conseguenza, di quelli che beneficiano delle indicazioni geografiche europee. Secondo uno studio commissionato nel 2013 dalla DG AGRI 1 , un prodotto con indicazione geografica si vende in media a oltre due volte il prezzo di un prodotto analogo senza indicazione geografica. L'accordo andrà pertanto a vantaggio dei produttori europei e dovrebbe costituire uno stimolo per le zone rurali in cui tali prodotti sono elaborati.

L'accordo rappresenta inoltre un ulteriore passo verso il riconoscimento globale delle indicazioni geografiche e dell'importanza di proteggerle, un processo promosso dall'UE attraverso i vari accordi di libero scambio da essa firmati negli ultimi anni.

Oltre ai vantaggi economici, l'accordo costituirà anche una pietra miliare nelle nostre relazioni con la Cina, in quanto sarà il primo importante accordo commerciale bilaterale firmato dall'UE e dalla Cina. È anche un segnale al mondo dell'impegno di entrambe le parti ad approfondire le relazioni commerciali e il simbolo della nostra apertura e del nostro rispetto delle norme internazionali come base per le relazioni commerciali.

Il 10 settembre 2010 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati 2 relativi a un accordo con la Cina al fine di ottenere il massimo livello possibile di protezione per le indicazioni geografiche che rientrano nel suo ambito di applicazione e di fornire strumenti atti a contrastare le pratiche ingannevoli e gli usi abusivi delle indicazioni geografiche.

Sulla base delle suddette direttive di negoziato, la Commissione ha negoziato con la Repubblica popolare cinese un accordo ambizioso e globale sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.

La Commissione avanza le seguenti proposte di decisioni del Consiglio:

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione;

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La conclusione dell'accordo si inserisce nella strategia globale dell'UE per la promozione della sua politica in materia di indicazioni geografiche. L'iniziativa mira a garantire una protezione elevata, almeno al livello previsto dall'articolo 23 dell'accordo TRIPS-plus, per un elenco di indicazioni geografiche dell'UE nella Repubblica popolare cinese e di indicazioni geografiche cinesi nell'UE. L'iniziativa apporterà un vantaggio competitivo ai produttori di prodotti recanti indicazioni geografiche.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La conclusione di un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche con la Repubblica popolare cinese è coerente con le azioni esterne dell'UE, in particolare con gli obiettivi dell'Unione riguardanti la sua strategia di promozione della politica in materia di indicazioni geografiche.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche deve essere sottoscritto dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.

Proporzionalità

La presente proposta è in linea con la visione della strategia Europa 2020 e contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di commercio e sviluppo.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218 del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative agli accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo non avrà alcun impatto diretto sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione comprende disposizioni istituzionali che prevedono la creazione di un comitato misto al fine di monitorare l'attuazione dell'accordo e di potenziare la cooperazione e il dialogo sulle indicazioni geografiche.

Il comitato misto provvede inoltre al corretto funzionamento del presente accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche stabilisce le condizioni per un elevato livello di protezione sul mercato cinese delle indicazioni geografiche proposte.

In linea con gli obiettivi stabiliti nelle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto, tra l'altro, quanto segue:

un livello di protezione TRIPS-plus delle indicazioni geografiche dell'UE, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo, che fornisce una protezione contro la traduzione, la trascrizione o la traslitterazione e contro l'utilizzo di dette indicazioni geografiche, accompagnate da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili, per un prodotto non originario.

la protezione di 175 indicazioni geografiche aggiuntive entro quattro anni dall'entrata in vigore e un meccanismo per aggiungere ulteriori indicazioni geografiche in seguito;

le indicazioni geografiche coesisteranno con i marchi commerciali legittimi anteriori, di cui la stragrande maggioranza appartiene ai legittimi proprietari in Europa.

2020/0088 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 10 settembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo della Repubblica popolare cinese in vista di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione. I negoziati sono stati conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.

(2)L'accordo proposto intende ottenere il massimo livello possibile di protezione per le indicazioni geografiche e fornire strumenti atti a contrastare le pratiche ingannevoli e gli usi abusivi delle indicazioni geografiche. 

(3)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("l'accordo") è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    "Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI)" (Il valore della produzione di prodotti agricoli e alimentari, vini, vini aromatizzati e alcolici tutelati da indicazione geografica) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/32b62342-b151-4bf3-8ba8-18568f37f43b  
(2)    Documento 13325/10: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13325-2010-INIT/it/pdf  

Bruxelles, 27.5.2020

COM(2020) 214 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione


[PROGETTO DI] ACCORDO 
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 
SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE E SULLA LORO PROTEZIONE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, da una parte,

e

L'UNIONE EUROPEA, dall'altra;

in seguito congiuntamente denominati "le parti",

CONSIDERANDO che le parti convengono di promuovere tra loro una cooperazione armoniosa e lo sviluppo delle indicazioni geografiche quali definite all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("l'accordo TRIPS") e di favorire gli scambi di prodotti recanti tali indicazioni geografiche originari dei territori delle parti medesime,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1 
Ambito di applicazione dell'accordo

1.Il presente accordo si applica alla cooperazione in materia di indicazioni geografiche per i prodotti originari dei territori delle parti e alla loro protezione.

2.Le parti convengono di prendere in considerazione la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle indicazioni geografiche di cui al presente accordo, dopo la sua entrata in vigore, ad altre categorie di indicazioni geografiche che non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione di cui all'articolo 2, con particolare riguardo ai prodotti di artigianato, tenendo conto dello sviluppo legislativo delle parti.

Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, le parti hanno incluso nell'allegato VII le denominazioni che identificano i prodotti originari del loro territorio ed ivi protetti che, quando sarà esteso l'ambito di applicazione della protezione concessa dal presente accordo, avranno priorità di protezione conformemente alle procedure di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Le parti esaminano i progressi compiuti per estendere l'ambito di applicazione della protezione del presente accordo entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente eseguono un riesame ogni due anni.

Articolo 2 
Indicazioni geografiche stabilite

1.Le parti concludono che la rispettiva legislazione elencata all'allegato I del presente accordo stabilisce gli elementi essenziali per la procedura di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche quali definite all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS.

Le parti convengono che gli elementi essenziali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, sono i seguenti:

(a)uno o più registri che elencano le indicazioni geografiche protette nel territorio interessato;

(b)una procedura amministrativa che consenta di verificare che l'indicazione geografica identifica un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti laddove una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano attribuibili essenzialmente alla sua origine geografica;

(c)l'obbligo che una denominazione registrata corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante una procedura amministrativa appropriata;

(d)disposizioni relative al controllo applicabili alla produzione;

(e)l'applicazione della protezione delle denominazioni registrate mediante un'adeguata azione amministrativa da parte delle autorità pubbliche;

(f)il diritto, per ogni produttore stabilito nella regione e che si sottopone al sistema di controllo, di commercializzare il prodotto etichettato con la denominazione protetta a condizione di rispettarne il disciplinare;

(g)una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.

2.Dopo aver esaminato le specifiche tecniche stabilite nel modello figurante nell'allegato II per le indicazioni geografiche della Repubblica popolare cinese elencate nell'allegato III, registrate dalla Repubblica popolare cinese a norma della legislazione elencata nell'allegato I, l'Unione europea si impegna a proteggere tali indicazioni geografiche a un livello di protezione non inferiore a quello fissato nel presente accordo.

3.Dopo aver esaminato le specifiche tecniche stabilite nel modello figurante nell'allegato II per le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato IV, registrate dall'Unione europea a norma della legislazione elencata nell'allegato I, la Repubblica popolare cinese si impegna a proteggere tali indicazioni geografiche a un livello di protezione non inferiore a quello fissato nel presente accordo.

4.Il presente articolo si applica fatti salvi precedenti impegni assunti dalle parti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 dell'accordo TRIPS relativo al trattamento nazionale.

Articolo 3 
Aggiunta di indicazioni geografiche

1.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche elencate nell'allegato V o nell'allegato VI, le parti convengono che queste saranno trattate conformemente alle condizioni del presente accordo durante i primi quattro anni dalla sua entrata in vigore 1 .

2.Le aggiunte alle indicazioni geografiche elencate negli allegati III e IV sono soggette, dopo l'esame delle rispettive specifiche tecniche stabilite nel modello figurante nell'allegato II, alle procedure pertinenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3 2 .

Articolo 4 
Ambito di applicazione della protezione delle indicazioni geografiche 3

1.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche elencate nell'allegato III o nell'allegato IV, comprese le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 3 del presente accordo, ciascuna parte le protegge contro 4 :

(a)l'uso nella designazione o nella presentazione di un prodotto di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto;

(b)qualsiasi uso di un'indicazione geografica che identifichi un prodotto identico o simile non originario del luogo designato da tale indicazione geografica, anche se la vera origine del prodotto è indicata o l'indicazione geografica è tradotta, trascritta 5 o traslitterata o accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili;

(c)qualsiasi uso di un'indicazione geografica che identifichi un prodotto identico o simile    non conforme al disciplinare del nome protetto.

2.In caso di indicazioni geografiche totalmente o parzialmente omonime la protezione è accordata a ciascuna indicazione. Tuttavia, un'indicazione geografica che, sebbene letteralmente esatta nell'indicazione del territorio, della regione o della località di cui è originario il prodotto, suggerisca falsamente al pubblico che i prodotti sono originari di un altro territorio non è protetta.

Ciascuna parte consulta, per quanto possibile, l'altra parte prima di stabilire le modalità pratiche per differenziare le indicazioni omonime di cui trattasi, tenendo conto della necessità di garantire un equo trattamento ai produttori interessati e anche di non indurre in errore i consumatori.

3.Per quanto riguarda l'aggiunta di indicazioni geografiche a norma dell'articolo 3, una parte non è tenuta a proteggere come indicazione geografica una denominazione che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

4.Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra parte protetta a norma del presente accordo, quest'ultima viene informata e ha la possibilità di formulare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta.

5.Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non è protetta, non è più protetta o è caduta in disuso nel proprio paese d'origine. Ciascuna parte notifica all'altra se una delle sue indicazioni geografiche cessa di essere protetta o se è caduta in disuso nel proprio paese di origine.

6.Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso degli scambi commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore.

Articolo 5 
Diritto d'uso delle indicazioni geografiche

1.Un'indicazione geografica protetta in virtù del presente accordo può essere utilizzata per qualsiasi prodotto legittimo che sia conforme alle specifiche tecniche di tale indicazione geografica e che rispetti tutte le prescrizioni della legislazione pertinente, elencata nell'allegato I, della parte di cui l'indicazione geografica è originaria.

2.Quando un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente accordo, i prodotti coperti da tale indicazione geografica possono recare i simboli ufficiali dell'indicazione geografica dell'altra parte nel territorio di quest'ultima, conformemente alla legislazione pertinente elencata nell'allegato I.

Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato III sono inserite nel pertinente registro dell'UE a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo 6 . I prodotti coperti da un'indicazione geografica protetta in virtù del presente accordo ed elencati nell'allegato III, comprese le indicazioni geografiche inserite nell'allegato III conformemente all'articolo 3 del presente accordo, possono recare il simbolo europeo corrispondente a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta nel territorio dell'Unione. A seguito di una valutazione caso per caso, l'UE decide se iscrivere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato III, comprese le indicazioni geografiche inserite nell'allegato III conformemente all'articolo 3 del presente accordo, nel pertinente registro dell'UE come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Tali indicazioni geografiche sono inserite nel registro a decorrere dalla data di applicazione di tale decisione.

Per le indicazioni geografiche elencate nell'allegato IV possono essere utilizzati i simboli corrispondenti alle indicazioni geografiche dei prodotti previsti della legislazione della Repubblica popolare cinese.

Una volta che un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente accordo, i prodotti coperti da tale indicazione geografica possono recare i simboli ufficiali, conformemente alla legislazione della parte di origine elencata nell'allegato I, nel territorio dell'altra parte, a condizione che siano rispettati gli obblighi generali di etichettatura di quest'ultima.

Il presente paragrafo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare o mantenere un sistema di autorizzazione per l'utilizzo di simboli ufficiali per le indicazioni geografiche originarie del suo territorio.

3.Quando un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente accordo, l'uso di tale denominazione protetta da parte di qualsiasi utilizzatore nel territorio dell'altra parte non è soggetto ad alcuna approvazione amministrativa degli utilizzatori né a ulteriori oneri amministrativi. Il titolare del diritto o l'organismo di controllo di un'indicazione geografica è invitato a fornire l'elenco degli utilizzatori alle autorità competenti dell'altra parte per facilitare l'esecuzione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 6 
Relazione con i marchi commerciali

1.Le parti, d'ufficio o su richiesta di una parte interessata, rifiutano o annullano la registrazione di un marchio commerciale costituito da 7 un'indicazione geografica, dalla sua traduzione o trascrizione, per prodotti identici o simili che non presentano l'origine indicata da tale indicazione geografica, in conformità delle rispettive norme, a condizione che la domanda di registrazione del marchio commerciale sia stata presentata dopo la data di protezione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato III o nell'allegato IV, o dopo la data di presentazione della domanda di protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 3 del presente accordo, nel territorio interessato.

2.Le parti, su richiesta di una parte interessata, rifiutano inoltre di registrare o annullano la registrazione di un marchio commerciale indicante che il prodotto in questione è originario di una zona geografica diversa dal vero luogo di origine, per quanto riguarda prodotti identici o simili, a condizione che la domanda di registrazione del marchio commerciale sia stata presentata dopo la data di protezione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato III o IV o dopo la data di presentazione della domanda di protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 3 del presente accordo, nel territorio interessato 8 .

3.Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte se, a causa della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto.

4.La protezione fornita dal presente accordo alle indicazioni geografiche elencate negli allegati III e IV non pregiudica l'uso continuato e il rinnovo di un marchio commerciale che, in buona fede, è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, se tale possibilità è prevista dalla legislazione della parte interessata, prima della data di protezione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato III o nell'allegato IV oppure prima della data di domanda di protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 3 del presente accordo.

I marchi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, possono continuare a essere utilizzati e rinnovati, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione sui marchi commerciali delle parti. Resta inteso che la protezione delle indicazioni geografiche può essere fornita mediante norme diverse da quelle sui marchi commerciali, quali la legislazione che offre una protezione sui generis delle indicazioni geografiche.

La data di protezione e la data di presentazione della domanda di protezione sono stabilite conformemente al paragrafo 5.

5.Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo, la "data di protezione" e la "data di presentazione della domanda di protezione" sono le seguenti:

per le indicazioni geografiche elencate nell'allegato III o nell'allegato IV, la data di protezione non è posteriore alla data di entrata in vigore del presente accordo;

per le indicazioni geografiche elencate negli allegati V e VI, la data di presentazione della domanda di protezione corrisponde alla data di entrata in vigore del presente accordo e la data di protezione non è posteriore alla data di entrata in vigore della relativa modifica dell'allegato III o dell'allegato IV;

per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la data di pubblicazione della protezione di un'indicazione geografica è considerata data di presentazione della domanda di protezione di tale indicazione geografica e la data di protezione non è posteriore alla data di entrata in vigore della relativa modifica all'allegato III o all'allegato IV.

6.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche elencate negli allegati V e VI alla data di entrata in vigore del presente accordo, i marchi commerciali depositati dopo l'entrata in vigore del presente accordo e corrispondenti a una delle situazioni di cui al paragrafo 1 sono respinti.

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche elencate nell'allegato III alla data di entrata in vigore del presente accordo, i marchi commerciali depositati nell'Unione europea tra la data di pubblicazione ai fini dell'opposizione e l'entrata in vigore del presente accordo e che corrispondono a una delle situazioni di cui al paragrafo 1 sono considerati depositati in malafede.

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche elencate nell'allegato IV alla data di entrata in vigore del presente accordo, i marchi commerciali depositati nella Repubblica popolare cinese dopo il 3 giugno 2017 e corrispondenti a una delle situazioni di cui al paragrafo 1 sono respinti.

Articolo 7 
Attuazione della protezione

Le parti attuano la protezione prevista dal presente accordo mediante azioni appropriate delle rispettive autorità. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata. Il presente articolo non pregiudica i diritti delle parti interessate di richiedere l'esecutività giudiziaria.

Articolo 8 
Norme generali

1.Le disposizioni del presente accordo si applicano fatti salvi eventuali precedenti impegni assunti dalle parti derivanti da accordi internazionali sulla protezione delle indicazioni geografiche e sulla loro applicazione.

2.L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti che recano le indicazioni geografiche elencate nell'allegato III o nell'allegato IV sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio della parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato.

3.Eventuali questioni attinenti alle specificazioni tecniche dei prodotti registrati sono trattate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 10.

4.Le informazioni sulle indicazioni geografiche, in particolare le specifiche tecniche per la registrazione di un'indicazione geografica stabilite nell'allegato II, comprese eventuali modifiche future, sono esaminate e approvate dalle autorità della parte del cui territorio è originaria l'indicazione geografica.

Articolo 9 
Trasparenza e scambio di informazioni

1.Le parti, mediante il comitato misto istituito a norma dell'articolo 10 o i punti di contatto stabiliti quando il comitato misto non è riunito in seduta, mantengono contatti su tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente accordo. In particolare una parte può chiedere all'altra informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, alle indicazioni geografiche e alle loro modifiche, nonché ai punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo. I punti di contatto sono inoltre incaricati di ricevere la documentazione necessaria relativa alle denominazioni elencate negli allegati.

Ciascuna parte individua e comunica il punto di contatto cui rivolgersi per le questioni di cui al primo comma.

Per il governo della Repubblica popolare cinese il punto di contatto è il dipartimento per i trattati e il diritto del ministero del Commercio cinese.

Per l'Unione europea il punto di contatto è la direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

2.Ciascuna parte può rendere pubblicamente disponibili le informazioni sulle indicazioni geografiche di cui all'articolo 8, paragrafo 4, comprese le specifiche tecniche o una loro sintesi, e sui punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma del presente accordo.

Articolo 10 
Comitato misto

1.Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti al fine di monitorare l'attuazione dell'accordo e di potenziare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

2.Il comitato misto adotta decisioni per consenso. Esso decide il proprio regolamento interno. Si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta convenuto dalle parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta, a turno nell'Unione e nella Repubblica popolare cinese, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle parti.

3.Il comitato misto provvede inoltre al corretto funzionamento del presente accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione. In particolare è responsabile di:    

(a)modificare l'allegato I per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti, nonché gli altri allegati del presente accordo;

(b)scambiare informazioni sugli sviluppi delle politiche e della legislazione in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale ambito;

(c)scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità al presente accordo.

Articolo 11 
Cooperazione

Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente accordo. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le attività seguenti:

(a)lo scambio di informazioni al fine di sostenere il funzionamento del comitato misto;

(b)lo scambio di esperienze relative all'applicazione della protezione su richiesta dell'altra parte;

(c)lo sviluppo di capacità, anche per quanto riguarda l'applicazione della protezione, e il rapporto tra i marchi commerciali e le indicazioni geografiche;

(d)lo scambio di informazioni per ottimizzare il funzionamento del presente accordo; e

(e)la promozione e la diffusione di informazioni sulle indicazioni geografiche, in particolare tra gli operatori economici e nella società civile, nonché la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti.

Articolo 12 
Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, a tutto il territorio doganale della Cina.

Articolo 13 
Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua cinese standard e in inglese. Sarà tradotto anche in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevalgono il testo inglese e il testo cinese.

Articolo 14 
Entrata in vigore, durata e recesso

1.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta delle parti con cui si certifica che le rispettive procedure giuridiche necessarie all'entrata in vigore del presente accordo sono state espletate.

2.Le parti possono modificare il presente accordo mediante mutuo consenso scritto. Una modifica del presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al consenso scritto espresso dalle parti. Le modifiche degli allegati sono apportate tramite decisione del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 10.

3.Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto, con un preavviso di un anno per via diplomatica, all'altra parte l'intenzione di porvi fine.



ALLEGATO I 
Legislazione delle parti

Parte A 
Legislazione della Repubblica popolare cinese

Disposizioni generali di diritto civile della Repubblica popolare cinese

Legge della Repubblica popolare cinese sui marchi commerciali

Legge della Repubblica popolare cinese sulla qualità dei prodotti

Legge della Repubblica popolare cinese sulla normalizzazione

Legge della Repubblica popolare cinese sull'agricoltura

Legge della Repubblica popolare cinese sulla qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli

Regolamenti per l'attuazione della legge della Repubblica popolare cinese sui marchi commerciali

Misure per la registrazione e l'amministrazione dei marchi collettivi e dei marchi di certificazione (ordinanza n. 6 dell'ex amministrazione di Stato dell'industria e del commercio)

Regolamenti sul riconoscimento e la protezione dei marchi notori (ordinanza n. 66 dell'ex amministrazione di Stato dell'industria e del commercio)

Regolamenti sulla protezione di prodotti a indicazione geografica (ordinanza n. 78 dell'ex amministrazione generale per la supervisione della qualità, l'ispezione e la quarantena della Repubblica popolare cinese)

Misure per la protezione dei prodotti stranieri a indicazione geografica

Misure per l'amministrazione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli

Regolamenti relativi all'esaminatore dei registri per i prodotti agricoli stranieri a indicazione geografica



Parte B 
Legislazione dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, con le relative norme di attuazione

Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio

Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008



Allegato II 
SPECIFICHE TECNICHE 
PER LA REGISTRAZIONE DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

1. Nome dell'indicazione geografica

[Inserire la denominazione o le denominazioni quali registrate nel paese d'origine e la loro trascrizione, compresa una traduzione a fini informativi.]

2. Categoria del prodotto la cui denominazione è protetta

[La parte d'origine indica la categoria cui appartiene l'indicazione geografica nella propria legislazione nazionale.]

3. Richiedente

[Inserire il nome e l'indirizzo del richiedente/del gruppo o dell'associazione di produttori.]

4. Protezione in Cina/nello Stato membro di origine dell'Unione europea

[Inserire la prima data di protezione da parte dell'autorità competente pertinente e fornire prova della protezione.]

5. Descrizione del prodotto

[Inserire una descrizione tecnica concisa (tipo, forma, peso, dimensioni, colore, sapore, proprietà fisiche e/o chimiche, ecc.) del prodotto finito cui si applica la denominazione. Per i prodotti trasformati, fornire anche informazioni sulle materie prime.

Per i vini e le bevande spiritose, fornire informazioni sulle materie prime, il tenore alcolico e l'aspetto fisico. Per i vini, indicare la varietà di uva da vino, se è rosso o bianco e se è tranquillo o spumante.]

[Per la registrazione in quanto denominazione di origine protetta, inserire il riferimento al rispetto delle condizioni di cui alla pertinente legislazione dell'Unione europea relativa ai mangimi (per i prodotti di origine animale) e alle materie prime.]

6. Delimitazione concisa della zona geografica

[Inserire una descrizione della delimitazione della zona geografica e fornire una descrizione delle fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata.]

[Per la registrazione in quanto denominazione di origine protetta, inserire un riferimento che indichi che tutte le attività di produzione avvengono nella zona geografica.]

7. Legame con la zona geografica

[Fornire una breve descrizione del legame tra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto; ad esempio, occorre dimostrare il motivo per cui le qualità del prodotto sono dovute alla zona geografica e quali sono gli elementi naturali (ad esempio le peculiarità del suolo e le condizioni climatiche), umani e di altro tipo (ad esempio la reputazione dei prodotti e le tradizioni di produzione) che conferiscono al prodotto la sua specificità rispetto a quelli della stessa categoria elaborati in altre zone geografiche.]

[Per la registrazione in quanto denominazione di origine protetta, inserire il riferimento al rispetto delle condizioni previste nella pertinente legislazione dell'Unione europea relativa al legame (le qualità o le caratteristiche del prodotto sono dovute esclusivamente o essenzialmente a un particolare ambiente geografico)]

8. Norme specifiche in materia di etichettatura (se del caso)

[Le norme di gestione o di amministrazione del richiedente/gruppo di produttori in materia di etichettatura e/o di utilizzo dei simboli ufficiali dell'indicazione geografica apposti sul prodotto]

9. Organismo di controllo/autorità di controllo responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione



Allegato III 
Indicazioni geografiche dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Denominazione registrata nella Repubblica popolare cinese

Trascrizione in caratteri latini

Tipo di prodotto

Traduzione a fini informativi

安吉白茶

Anji Bai Cha

Altri prodotti dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") (spezie ecc.) - Tè

Anji White Tea

安溪铁观音

Anxi Tie Guan Yin

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Anxi Tie Guan Yin

保山小粒咖啡

Baoshan Xiao Li Ka Fei

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Caffè

Baoshan Arabica Coffee

赣南脐橙

Gannan Qi Cheng

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Gannan Navel Orange

霍山黄芽

Huoshan Huang Ya

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Huoshan Yellow Bud Tea

郫县豆瓣

Pixian Dou Ban

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Pasta di fagioli

Pixian Bean Paste

普洱茶

Pu’er Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Pu'er Tea

山西老陈醋

Shanxi Lao Chen Cu

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Aceto

Shanxi Aged Vinegar

烟台苹果

Yantai Ping Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Yantai Apple

坦洋工夫

Tanyang Gong Fu

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Tanyang Gongfu Black Tea

白城绿豆

Baicheng Lü Dou

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Fagioli

Baicheng Mung Bean

肇源大米

Zhaoyuan Da Mi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Riso

Zhaoyuan Rice

婺源绿茶

Wuyuan Lü Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Wuyuan Green Tea

福州茉莉花茶

Fuzhou Mo Li Hua Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Fuzhou Jasmine Tea

房县香菇

Fangxian Xiang Gu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Fungo

Fangxian Mushroom

南丰蜜桔

Nanfeng Mi Ju

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Nanfeng Sweet Orange

苍山大蒜

Cangshan Da Suan

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Aglio

Cangshan Garlic

房县黑木耳

Fangxian Hei Mu Er

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Fungo

Fangxian Black Fungus

凤冈锌硒茶

Fenggang Xin Xi Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Fenggang Zinc Selenium Tea

库尔勒香梨

Ku’erle Xiang Li

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Korla Pear

邳州大蒜

Pizhou Da Suan

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Aglio

Pizhou Garlic

安岳柠檬

Anyue Ning Meng

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Anyue Lemon

正山小种 9

Zhengshan Xiao Zhong

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Lapsang Souchong

兴化香葱

Xinghua Xiang Cong

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Erba cipollina disidratata

Xinghua Chive

六安瓜片

Lu'an Guapian

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Lu'an Melon-seed-shaped Tea

宜宾芽菜

Yibin Ya Cai

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Germoglio di fagioli (verdure sott'aceto)

Yibin Bean Sprout

静宁苹果

Jingning Ping Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Jingning Apple

安丘大姜

Anqiu Da Jiang

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Zenzero

Anqiu Ginger

建宁通心白莲

Jianning Tong Xin Bai Lian

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Noce di loto

Jianning White Lotus Nut

松溪绿茶

Songxi Lü Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Songxi Green Tea

罗平小黄姜

Luoping Xiao Huang Jiang

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Zenzero

Luoping Yellow Ginger

苍溪红心猕猴桃

Cangxi Hong Xin Mi Hou Tao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Cangxi Red Kiwi Fruit

庆元香菇

Qingyuan Xiang Gu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Fungo

Qingyuan Mushroom

长寿沙田柚

Changshou Sha Tian You

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Changshou Shantian Pomelo

凤凰单丛

Fenghuang Dan Cong

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Fenghuang Single Cluster

涪城麦冬

Fucheng Mai Dong

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Tubero

Fucheng Ophiopogon japonicus

狗牯脑

Gou Gu Nao

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Gougunao Tea

武夷山大红袍

Wuyishan Da Hong Pao

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Mount Wuyi Da Hong Pao

晋州鸭梨

Jinzhou Ya Li

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Jinzhou Pear 

吐鲁番葡萄干

Turpan Pu Tao Gan

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Uva

Turpan Raisin

安化黑茶

Anhua Hei Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Anhua Dark Tea

嵊泗贻贝

Shengsi Yi Bei

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Mitili

Shengsi Mussel

辽中玫瑰

Liaozhong Mei Gui

Fiori e altre piante ornamentali - Fiori

Liaozhong Rose

横县茉莉花茶

Hengxian Mo Li Hua Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Hengxian Jasmine Tea

蒲江雀舌

Pujiang Que She

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Pujiang Que She Tea

峨眉山茶

Emeishan Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Mount Emei Tea

朵贝茶

Duobei Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Duobei Tea

五常大米

Wuchang Da Mi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Riso

Wuchang Rice

福鼎白茶

Fuding Bai Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Fuding White Tea

吴川月饼

Wuchuan Yue Bing

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria - Pasticceria

Wuchuan Mooncake

兴隆咖啡

Xinglong Ka Fei

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Caffè

Xinglong Coffee

绍兴酒

Shaoxing Jiu

Bevanda alcolica a base di riso

Shaoxing Rice Wine

贺兰山东麓葡萄酒

Helanshan Dong Lu Pu Tao Jiu

Vino

Wine in Helan Mountain East Region

桓仁冰酒

Huanren Bing Jiu

Vino

Huanren Icewine

烟台葡萄酒

Yantai Pu Tao Jiu

Vino

Yantai Wine

惠水黑糯米酒

Huishui Hei Nuo Mi Jiu

Bevanda alcolica a base di riso

Huishui Black Glutinous Rice Wine

西峡香菇

Xixia Xiang Gu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Fungo

Xixia Mushroom

红崖子花生

Hongyazi Hua Sheng

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Arachide

Hongyazi Peanut

武夷岩茶

Wuyi Yan Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Wuyi Rock Tea

英德红茶

Yingde Hong Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Yingde Black Tea

剑南春酒

Jian Nan Chun Jiu/Jian Nan Chun Chiew

Bevanda spiritosa

Jian Nan Chun Liquor

高炉家酒(高炉酒)

Gao Lu Jia Jiu /Gao Lu Jiu

Bevanda spiritosa

Gao Lu Jia Liquor/Gao Lu Liquor

扳倒井酒

Ban Dao Jing Jiu

Bevanda spiritosa

Ban Dao Jing Liquor

沙城葡萄酒

Shacheng Pu Tao Jiu

Vino

Shacheng Wine

茅台酒(贵州茅台酒)

Moutai Jiu(Kweichow Moutai Jiu)/Moutai Chiew(Kweichow Moutai Chiew)

Bevanda spiritosa

Moutai Liquor/Kweichow Moutai Liquor

五粮液

Wu Liang Ye

Bevanda spiritosa

Wuliangye Liquor

盘锦大米

Panjin Da Mi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Riso

Panjin Rice

吉县苹果

Jixian Ping Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Jixian Apple

鄂托克阿尔巴斯山羊肉

Etuoke Aerbasi Shan Yang Rou

Carni fresche (e frattaglie) - Carne caprina

Otog Arbas Goat Meat

扎兰屯黑木耳

Zhalantun Hei Mu Er

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Fungo

Zhalantun Black Fungus

岫岩滑子蘑

Xiuyan Hua Zi Mo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Fungo

Xiuyan Pholiota Nameko

东港大黄蚬

Donggang Da Huang Xian

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Vongola

Donggang Surf Clam

东宁黑木耳

Dongning Hei Mu Er

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Fungo

Dongning Black Fungus

南京盐水鸭

Nanjing Yan Shui Ya

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Carne di anatra

Nanjing Salted Duck

千岛银珍

Qiandao Yin Zhen

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Qiandao Rare Tea

泰顺三杯香茶

Taishun San Bei Xiang Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Taishun Three Cups of Incense Tea

金华两头乌猪

Jinhua Liang Tou Wu Zhu

Carni fresche (e frattaglie) - Carne suina

Jinhua Pig

罗源秀珍菇

Luoyuan Xiu Zhen Gu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Fungo

Luoyuan Pleurotus Geesteranus

桐江鲈鱼

Tongjiang Lu Yu

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Pesce

Tongjiang Bass

乐安竹笋

Le'an Zhu Sun

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Le'an Bamboo Shoots

莒南花生

Junan Hua Sheng

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Arachide

Junan Peanut

文登苹果

Wendeng Ping Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Wendeng Apple

安丘大葱

Anqiu Da Cong

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Anqiu Chinese Onion

香花辣椒

Xianghua La Jiao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Xianghua Chilli

麻城福白菊

Macheng Fu Bai Ju

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Macheng Chrysanthemum Tea

潜江龙虾

Qianjiang Long Xia

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Gambero di fiume

Qianjiang Crayfish

宜都宜红茶

Yidu Yi Hong Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Yidu Black Tea

大埔蜜柚

Dapu Mi You

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Tai Po Honey Pomelo

桂平西山茶

Guiping Xi Shan Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Guiping Xishan Tea

百色芒果

Baise Mang Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Baise Mango

巫溪洋芋

Wuxi Yang Yu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Wuxi Potato

四川泡菜

Sichuan Pao Cai

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Sottaceti

Sichuan Style Pickles

纳溪特早茶

Naxi Te Zao Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Naxi Early-Spring Tea

普洱咖啡

Pu’er Ka Fei

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Caffè

Pu'er Coffee

横山大明绿豆

Hengshan Da Ming Lü Dou

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Fagioli

Hengshan Daming Mung Bean

眉县猕猴桃

Meixian Mi Hou Tao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Meixian Kiwifruit

天祝白牦牛

Tianzhu Bai Mao Niu

Carni fresche (e frattaglie) - Carne di yak

Tianzhu White Yak

柴达木枸杞

Chaidamu Gou Qi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Bacca di goji

Chaidamu Goji Berry

宁夏大米

Ningxia Da Mi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Riso

Ningxia Rice

精河枸杞

Jinghe Gou Qi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Bacca di goji

Jinghe Goji Berry



Allegato IV 
Indicazioni geografiche dei prodotti originari dell'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Denominazione registrata nell'Unione europea

Trascrizione in caratteri cinesi

Tipo di prodotto

Cipro

Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania

塞浦路斯鱼尾菊酒

Bevanda spiritosa

Cechia

Českobudějovické pivo

捷克布杰约维采啤酒

Birre

Žatecký chmel

萨兹啤酒花

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") (spezie ecc.) - Luppolo

Germania

Rheinhessen

莱茵黑森葡萄酒

Vini

Mosel

摩泽尔葡萄酒

Vini

Franken

弗兰肯葡萄酒

Vini

Münchener Bier

慕尼黑啤酒

Birre

Bayerisches Bier

巴伐利亚啤酒

Birre

Danimarca

Danablu

丹麦蓝乳酪

Formaggio

Irlanda

Irish cream

爱尔兰奶油利口酒

Bevanda spiritosa

Irish whiskey / Irish whisky / Uisce Beatha Eireannach

爱尔兰威士忌

Bevanda spiritosa

Grecia

Σάμος / Samos

萨摩斯甜酒

Vini

Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasithiou Kritis

西提亚橄榄油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas

卡拉马塔黑橄榄

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Olive da tavola

Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou

希俄斯乳香

Gomme e resine naturali – Gomma da masticare

Φέτα / Feta 10

菲达奶酪

Formaggio

Spagna

Rioja

里奥哈

Vini

Cava

卡瓦

Vini

Cataluña

加泰罗尼亚

Vini

La Mancha

拉曼恰

Vini

Valdepeñas

瓦尔德佩涅斯

Vini

Brandy de Jerez

雪莉白兰地

Bevanda spiritosa

Queso Manchego 11

蒙切哥乳酪

Formaggio

Jerez / Xérès / Sherry

赫雷斯- 雪莉 / 雪莉

Vini

Navarra

纳瓦拉

Vini

Valencia

瓦伦西亚

Vini

Sierra Mágina

马吉那山脉

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

Priego de Córdoba

布列高科尔多瓦

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

Francia

Alsace

阿尔萨斯

Vini

Armagnac

雅文邑

Bevanda spiritosa

Beaujolais

博若莱

Vini

Bordeaux

波尔多

Vini

Bourgogne

勃艮第

Vini

Calvados

卡尔瓦多斯

Bevanda spiritosa

Chablis

夏布利

Vini

Champagne

香槟

Vini

Châteauneuf-du-Pape

教皇新堡

Vini

Cognac / eau-de-vie de cognac / eau-de-vie des charentes

干邑/干邑葡萄蒸馏酒 /夏朗德葡萄蒸馏酒

Bevanda spiritosa

Comté

孔泰(奶酪)

Formaggio

Côtes de Provence

普罗旺斯丘

Vini

Côtes du Rhône

罗讷河谷

Vini

Côtes du Roussillon

露喜龙丘

Vini

Graves

格拉夫

Vini

Languedoc

朗格多克

Vini

Margaux

玛歌

Vini

Médoc

梅多克

Vini

Pauillac

波亚克

Vini

Pays d'Oc

奥克地区

Vini

Pessac-Léognan

佩萨克-雷奥良

Vini

Pomerol

波美侯

Vini

Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits

阿让李子干

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Prugne secche cotte

Roquefort

洛克福(奶酪)

Formaggio

Saint-Emilion

圣埃米利永/圣埃米利隆

Vini

Ungheria

Tokaj

托卡伊葡萄酒

Vini

Italia

Aceto balsamico di Modena

摩德纳香醋

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Salse

Asiago 12

艾斯阿格

Formaggio

Asti

阿斯蒂

Vini

Barbaresco

巴巴列斯科

Vini

Bardolino Superiore

超级巴多利诺

Vini

Barolo

巴罗洛

Vini

Brachetto d'Acqui

布拉凯多

Vini

Bresaola della Valtellina

瓦特里纳风干牛肉火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

Brunello di Montalcino

布鲁内洛蒙塔奇诺

Vini

Chianti

圣康帝

Vini

Conegliano Valdobbiadene - Prosecco

科内利亚诺瓦尔多比亚德尼 – 普罗塞克

Vini

Dolcetto d'Alba

阿尔巴杜塞托

Vini

Franciacorta

弗朗齐亚科达

Vini

Gorgonzola

戈贡佐拉

Formaggio

Grana Padano

帕达诺干奶酪

Formaggio

Grappa

格拉帕酒

Bevanda spiritosa

Montepulciano d'Abruzzo

蒙帕塞诺阿布鲁佐

Vini

Mozzarella di Bufala Campana 13

坎帕尼亚水牛马苏里拉奶酪

Formaggio

Parmigiano Reggiano 14

帕马森雷加诺

Formaggio

Pecorino Romano 15

佩克利诺罗马羊奶酪

Formaggio

Prosciutto di Parma

帕尔玛火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti

Prosciutto di San Daniele 16

圣达涅莱火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti

Soave

苏瓦韦

Vini

Taleggio

塔雷吉欧乳酪

Formaggio

Toscano / Toscana

托斯卡诺/托斯卡纳

Vini

Vino nobile di Montepulciano 17

蒙特普齐亚诺贵族葡萄酒

Vini

Lituania

Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka

立陶宛原味伏特加

Bevanda spiritosa

Austria

Steirisches Kürbiskernöl

施泰尔南瓜籽油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio di semi di zucca

Polonia

Polska Wódka / Polish Vodka

波兰伏特加

Bevanda spiritosa

Portogallo

Alentejo

阿兰特茹

Vini

Dão

杜奥

Vini

Douro

杜罗

Vini

Pêra Rocha do Oeste

西罗沙梨

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Porto / Port / Oporto

波特酒

Vini

Vinho Verde

葡萄牙绿酒

Vini

Romania

Cotnari

科特纳里葡萄酒

Vini

Slovacchia

Vinohradnícka oblasť Tokaj

托卡伊葡萄酒产区

Vini

Slovenia

Vipavska dolina

多丽娜葡萄酒

Vini

Finlandia

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

芬兰伏特加

Bevanda spiritosa

Svezia

Svensk Vodka / Swedish Vodka

瑞典伏特加

Bevanda spiritosa

Regno Unito

Scotch Whisky

苏格兰威士忌

Bevanda spiritosa

Scottish farmed salmon

苏格兰养殖三文鱼

Pesce

West Country Farmhouse Cheddar

西乡农场切德(奶酪)

Formaggio

White Stilton cheese / Blue Stilton cheese

斯提尔顿白奶酪/斯提尔顿蓝奶酪

Formaggio

Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi;

Genièvre / Jenever / Genever

仁内华

Bevanda spiritosa

Cipro, Grecia

Ούζο / Ouzo

乌佐茴香酒

Bevanda spiritosa



Allegato V 
Indicazioni geografiche dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Denominazione registrata nella Repubblica popolare cinese

Trascrizione in caratteri latini

Tipo di prodotto

Traduzione a fini informativi

1.1

临沧坚果

Lincang Jian Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Noce

Lincang Macadamia

2.2

曹县芦笋

Caoxian Lu Sun

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Caoxian Asparagus

3.

莱芜生姜

Laiwu Sheng Jiang

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio 

Laiwu Ginger

4.

桂林罗汉果

Guilin Luo Han Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Guilin Momordica Grosvenori

5.

杞县大蒜

Qixian Da Suan

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Qixian Garlic

6.

伍家台贡茶

Wujiatai Gong Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") (spezie ecc.)

Wujiatai Tribute Tea

7.

贵州绿茶

Guizhou Lü Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Guizhou Green Tea

8.

金塔番茄

Jinta Fan Qie

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Jinta Tomato

9.

阿拉善白绒山羊

Alashan Bai Rong Shan Yang

Altri prodotti di origine animale - Cachemire

Alxa Cashmere Goats

10.

径山茶

Jingshan Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Jingshan Tea

11.

霍城薰衣草

Huocheng Xun Yi Cao

Fiori e altre piante ornamentali - Lavanda

Huocheng Lavender

12.

勃利红松籽

Boli Hong Song Zi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Noce

Boli Pinenut

13.

周至猕猴桃

Zhouzhi Mi Hou Tao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Zhouzhi Kiwi Fruit

14.

内黄花生

Neihuang Hua Sheng

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Arachide

Neihuang Peanut

15.

北票荆条蜜

Beipiao Jing Tiao Mi

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) - Miele

Beipiao Chaste Honey

16.

彭州莴笋

Pengzhou Wo Sun

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Pengzhou Asparagus Lettuce

17.

阿拉善双峰驼

Alashan Shuang Feng Tuo

Carni fresche (e frattaglie) - Carne di cammello

Alxa Bactrian Camel

18.

穆棱大豆

Muling Da Dou

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

MuLing Soy

19.

鄂托克螺旋藻

Etuoke Luo Xuan Zao

Pianta acquatica - Spirulina

Otog Spirulina

20.

广昌白莲

Guangchang Bai Lian

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio 

Guangchang White Lotus Seed

21.

小金苹果

Xiaojin Ping Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Xiaojin Apple

22.

九寨沟蜂蜜

Jiuzhaigou Feng Mi

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) - Miele

Jiuzhaigou Honey

23.

三亚芒果

Sanya Mang Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Sanya Mango

24.

黑水中蜂蜜

Heishui Zhong Feng Mi

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) - Miele

Heishui Chinese Honey

25.

覃塘毛尖

Qintang Mao Jian

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Qintang Mao Jian Tea

26.

滕州马铃薯

Tengzhou Ma Ling Shu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Patata

Tengzhou Potato

27.

普陀佛茶

Putuo Fo Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Putuo Buddha Tea

28.

江津花椒

Jiangjin Hua Jiao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Zanthoxylum bungeanum

JiangjinZanthoxylum bungeanum

29.

中宁枸杞

Zhongning Gou Qi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Bacca di goji

Zhongning Goji Berry

30.

三亚甜瓜

Sanya Tian Gua

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Sanya Melon

31.

临海西兰花

Linhai Xi Lan Hua

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Linhai Broccoli

32.

大连苹果

Dalian Ping Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Dalian Apple

33.

榆林马铃薯

Yulin Ma Ling Shu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Patata

Yulin Potato

34.

攀枝花芒果

Panzhihua Mang Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Panzhihua Mango

35.

水城猕猴桃

Shuicheng Mi Hou Tao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Shuicheng Kiwi Fruit

36.

宜昌蜜桔

Yichang Mi Ju

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Yichang Sweet Orange

37.

湟中燕麦

Huangzhong Yan Mai

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Avena

Huangzhong Oats

38.

博湖辣椒

Bohu La Jiao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Bohu Chilli

39.

平和白芽奇兰

Pinghe Bai Ya Qi Lan

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Pinghe Bai Ya Qi Lan Tea

40.

白莲鹅

Bailian E

Carni fresche (e frattaglie) - Oca

Bailian Goose

41.

广汉缠丝兔

Guanghan Chan Si Tu

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Carne di coniglio

Guanghan Bunny Rabbit

42.

茶淀玫瑰香葡萄

Chadian Mei Gui Xiang Pu Tao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Chadian Muscat Humberg Grape

43.

策勒红枣

Cele Hong Zao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Cele Red dates

44.

隆化小米

Longhua Xiao Mi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Miglio

Longhua Millet

45.

保靖黄金茶

Baojing Huang Jin Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Baojing Golden Tea

46.

五指山红茶

Wuzhishan Hong Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Wuzhishan Black Tea

47.

张北马铃薯

Zhangbei Ma Ling Shu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Patata

Zhangbei Potato

48.

都江堰方竹笋

Dujiangyan Fang Zhu Sun

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Dujiangyan Square Bamboo Shoots

49.

安顺山药

Anshun ShanYao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Anshun Chinese Yam

50.

嘉峪关洋葱

Jiayuguan Yang Cong

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ortaggio

Jiayuguan Onion

51.

北京鸭

Beijing Ya

Carni fresche (e frattaglie) - Anatra

Peking Duck

52.

从江香禾糯

Congjiang Xiang He Nuo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Riso

Congjiang Fragrant Glutinous Rice

53.

北苑贡茶

Beiyuan Gong Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Beiyuan Tribute Tea

54.

肃宁裘皮

Suning Qiu Pi

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Pelliccia

Suning Fur

55.

宜州桑蚕茧

Yizhou Sang Can Jian

Altri prodotti di origine animale - Seta

Yizhou Silkworm Cocoon

56.

镇湖刺绣

Zhenhu Ci Xiu

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) - Seta

Zhenhu Embroidery

57.

舒席

Shu Xi

Vimini

Shu Mat

58.

霍邱柳编

Huoqiu Liu Bian

Vimini

Huoqiu Wickerwork

59.

宣纸

Xuan Zhi

Fieno

Xuan Paper

60.

连史纸

Lian-shi Zhi

Bambù

Lian-shi Paper

61.

黄梅挑花

Huangmei Tiao Hua

Cotone

Huangmei Cross-stitch

62.

香云纱

Xiangyun Sha

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) - Seta

Xiangyun Gambiered Gauze

63.

蜀锦

Shu Jin

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) - Seta

Shu Brocade

64.

蜀绣

Shu Xiu

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) - Seta

Shu Embroider

65.

青神竹编

Qingshen Zhu Bian

Vimini

Qingshen Bamboo Weaving

66.

石泉蚕丝

Shiquan Can Si

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) - Seta

Shiquan Silk

67.

黄岗柳编

Huanggang Liu Bian

Vimini

Huanggang Wicker

68.

遂昌竹炭

Suichang Zhu Tan

Bambù

Suichang Bamboo Charcoal

69.

牛栏山二锅头

Niulanshan Er Guo Tou

Bevanda spiritosa

Niulanshan Erguotou Liquor

70.

涉县柴胡

Shexian Chai Hu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Radice

Shexian Bupleurum

71.

泊头鸭梨

Botou Ya Li

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Pera

Botou Ya Pear

72.

戎子酒庄葡萄酒

Rongzi Wine Pu Tao Jiu

Vini

Chateau Rongzi wine

73.

老龙口白酒

Laolongkou Bai Jiu

Bevanda spiritosa

Laolongkou Liquor

74.

新农寒富苹果

Xinnong Han Fu Ping Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Mela

Xinnong Hanfu Apple

75.

吉林长白山人参

Jilin Changbaishan Ren Shen

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Tubero

Jilin Changbai Mountain Ginseng

76.

露水河红松母林籽仁

Lushuihe Hong Song Mu Lin Zi Ren

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Semi

Lushuihe pine seeds and kernel

77.

太保胡萝卜

Taibao Hu Luo Bo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Carota

Taibao Carrot

78.

佳木斯大米

Jiamusi Da Mi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Riso

Kiamusze Rice

79.

饶河东北黑蜂蜂蜜

Raohe Dong Bei Hei Feng Feng Mi

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) - Miele

Honey of Raohe Northeast Black Bees

80.

雨花茶

Yu Hua Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Yuhua Tea

81.

洞庭(山)碧螺春茶

Dongtingshan Bi Luo Chun Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Dongting Mountain Biluochun Tea

82.

阳澄湖大闸蟹

Yangchenghu Da Zha Xie

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Granchio

Yangcheng Lake Crab

83.

盱眙龙虾

Xuyi Long Xia

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Aragoste

Xuyi Crawfish

84.

洋河大曲

Yanghe Da Qu

Bevanda spiritosa

Yanghe Daqu Liquor

85.

舟山三疣梭子蟹

Zhoushan San You Suo Zi Xie

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Trituberculatus

Zhoushan Portunus trituberculatus

86.

舟山带鱼

Zhou Shan Dai Yu

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Pesce coltello

Zhoushan Hairtail

87.

金华火腿

Jinhua Huo Tui

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutto

Jinhua Ham

88.

文成粉丝

Wencheng Fen Si

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Vermicelli

Wencheng Vermicelli

89.

常山胡柚

Changshan Hu You

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Pomelo

Changshan Pomelo

90.

文成杨梅

Wencheng Yang Mei

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Corbezzolo cinese

Wencheng Waxberry

91.

太平猴魁茶

Taiping Hou Kui Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Taiping Hou Kui Tea

92.

黄山毛峰茶

Huangshan Mao Feng Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Huangshan Maofeng Tea

93.

霍山石斛

Huoshan Shi Hu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Stelo

Huoshan Dendrobe

94.

岳西翠兰

Yuexi Cui Lan

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Yuexi Cuilan Tea

95.

古井贡酒

Gujing Gong Jiu

Bevanda spiritosa

Gujing Gongjiu Liquor

96.

涡阳苔干

Guoyang Tai Gan

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - TaiGan

GuoYang TaiGan

97.

政和白茶

Zhenghe Bai Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Zhenghe White Tea

98.

松溪红茶

Songxi Hong Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Songxi Black Tea

99.

南日鲍

Nanri Bao

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Abalone

Nanri Abalone

100.

云霄枇杷

Yunxiao Pi Pa

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Nespola del Giappone

Yunxiao Loquat

101.

宁德大黄鱼

Ningde Da Huang Yu

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Corvina giapponese

Ningde Large Yellow Croaker

102.

河龙贡米

Helong Gong Mi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Riso

Helong Rice

103.

会昌米粉

Huichang Mi Fen

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Vermicelli di riso

Huichang Rice Noodle

104.

赣南茶油

Gannan Cha You

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio

Gannan Camellia Oil

105.

泰和乌鸡

Taihe Wu Ji

Carni fresche (e frattaglie) - Pollo

Tai he Silk Chicken

106.

浮梁茶

Fuliang Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Fuliang Tea

107.

信丰红瓜子

Xinfeng Hong Gua Zi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Semi di melone

Xinfeng red Melonseed

108.

寻乌蜜桔

Xunwu Mi Ju

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Arancia

Xunwu Orange

109.

日照绿茶

Rizhao Lv Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Rizhao Green Tea

110.

沾化冬枣

Zhanhua Dong Zao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Giuggiola

Zhanhua Winter Jujube

111.

沂水苹果

Yishui Ping Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Mela

Yishui Apple

112.

平阴玫瑰

Pingyin Mei Gui

Fiori e piante ornamentali - Fiori

Pingyin Rose

113.

菏泽牡丹籽油

Heze Mu Dan Zi You

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio

Heze Peony Seed Oil

114.

陈集山药

Chenji Shan Yao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Igname

Chenji Yam

115.

水沟庙大蒜

Shuigoumiao Da Suan

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Aglio

Shuigoumiao Garlic

116.

灵宝苹果

Lingbao Ping Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Mela

Lingbao Apple

117.

正阳花生

Zhengyang Hua Sheng

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Arachide

Zhengyang Peanut

118.

柘城辣椒

Zhecheng La Jiao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Peperoncini

Zhecheng Chili

119.

泸州老窖酒

Luzhou Laojiao Jiu

Bevanda spiritosa

Luzhou Laojiao Liquor

120.

赤壁青砖茶

Chibi QIng Zhuan Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Chibi Qing Brick Tea

121.

英山云雾茶

Yingshang Yun Wu Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Yingshan cloud and mist Tea

122.

襄阳高香茶

Xiangyang Gao Xiang Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Xiangyang high-aroma Tea

123.

五峰五倍子

Wufeng Wu Bei Zi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Wufeng Gallnuts

124.

孝感米酒

Xiaogan Mi Jiu

Bevanda alcolica a base di riso

Xiaogan Rice Wine

125.

酒鬼酒

Jiu Gui Jiu

Bevanda spiritosa

Jiu Gui Liquor

126.

古丈毛尖

Guzhang Mao Jian

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Guzhang Maojian Tea

127.

永丰辣酱

Yongfeng La Jiang

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Salsa

Yongfeng Chili Sauce

128.

新会陈皮

Xinhui Chen Pi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Xinhui Orange Peel

129.

化橘红

Hua Ju Hong

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Hua Reddish Orange

130.

高州桂圆肉

Gaozhou Gui Yuan Rou

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Longan

Gao Zhou Longan Pulp

131.

增城荔枝

Zengcheng Li Zhi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Litchi

Zengcheng Litchi

132.

梅州金柚

Meizhou Jin You

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Pomelo

Meizhou Golden Pomelo

133.

六堡茶

Liu Pao Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Liu Pao Tea

134.

凌云白毫

Lingyun Bai Hao

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Lingyun Pekoe Tea

135.

姑辽茶

Guliao Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Guliao Tea

136.

融安金桔

Rong'an Jin Ju

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Kumquat

Rong'an Kumquat

137.

北海生蚝

Beihai Sheng Hao

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Ostrica

Beihai Oyster

138.

博白桂圆

Bobai Gui Yuan

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Longan

Bobai Longan

139.

澄迈桥头地瓜

Chengmai Qiao Tou Di Gua

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Patata

Chengmai bridge head sweet Potato

140.

涪陵榨菜

Fuling Zha Cai

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Tubero

Fuling Hot Pickled Mustard Tuber

141.

丰都牛肉

Fengdu Niu Rou

Carni fresche (e frattaglie) - Carne bovina

Fengdu Beef

142.

奉节脐橙

Feng Jie Qi Cheng

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Arancia

Fengjie Navel Orange

143.

合川桃片

Hechuan Tao Pian

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria - Pasticceria

Hechuan Peach Slices

144.

忠州豆腐乳

Zhongzhou Dou Fu Ru

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Tofu

Zhongzhou Fermented Bean Curd

145.

石柱黄连

Shizhu Huang Lian

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Radice

Shizhu Coptis Root

146.

汉源花椒

Hanyuan Hua Jiao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Pepe

Hanyuan red pepper

147.

攀枝花块菌

Panzhihua Kuai Jun

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Tartufo

Panzhihua Truffle

148.

蒙顶山茶

Mingdingshan Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Mingding Mountain Tea

149.

遂宁矮晚柚

Suining Ai Wan You

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Pomelo

Suining Dwarf-Late Pomelo

150.

峨眉山藤椒油

Emeishan Teng Jiao You

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Mount Emei Pepper oil

151.

米易枇杷

Miyi Pi Pa

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Nespola del Giappone

Miyi Loquat

152.

修文猕猴桃

Xiuwen Mi Hou Tao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Kiwi

Xiuwen Kiwi

153.

织金竹荪

Zhijin Zhu Sun

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Dictyophora indusiata

Zhijin Dictyophora indusiata

154.

兴仁薏仁米

Xingren Yi Ren Mi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Lacrime di Giobbe

Xinren Coix Seed

155.

盘县火腿

Panxian Huo Tui

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

Panxian Ham

156.

都匀毛尖茶

Duyun Mao Jian Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Duyun Maojian Tea

157.

麻江蓝莓

Majiang Lan Mei

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Mirtillo nero

Majiang Blueberry

158.

宣威火腿

Xuanwei Huo Tui

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutto

Xuanwei Ham

159.

文山三七

Wenshan San Qi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Panax notoginseng

Wenshan Notoginseng

160.

勐海茶

Menghai Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Menghai Tea

161.

朱苦拉咖啡

Chucola Ka Fei

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Caffè

Chucola Coffee

162.

撒坝火腿

Saba Huo Tui

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutto

Saba Ham

163.

紫阳富硒茶

Ziyang Fu Xi Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Ziyang Se-enriched Tea

164.

泾阳茯砖茶

Jingyang Fu Zhuan Cha

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Jingyang Brick Tea

165.

汉中仙毫

Hanzhong Xian Hao

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Tè

Hanzhong Xianhao Tea

166.

铜川苹果

Tongchuan Ping Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Mela

Tongchuan Apple

167.

韩城大红袍花椒

Hancheng Da Hong Pao Hua Jiao

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Pepe

Hancheng Da Hong Pao Red Pepper

168.

富平柿饼

Fuping Shi Bing

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Cachi

Fuping Dried Persimmon

169.

兰州百合

Lanzhou Bai He

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Giglio

Lanzhou Lily

170.

武都油橄榄

Wudu You Gan Lan

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Oliva

Wudu Olive

171.

甘南羊肚菌

Gannan Yang Du Jun

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Funghi morchella

Gannan Morchella fungi

172.

定西马铃薯

Dingxi Ma Ling Shu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Patata

Dingxi Potato

173.

岷县当归

Minxian Dang Gui

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Radice

Minxian Angelica

174.

宁夏枸杞

Ningxia Gou Qi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Bacca di goji

Ningxia Goji Berry

175.

阿克苏苹果

Aksu Ping Guo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Mela

Aksu Apple



Allegato VI 
Indicazioni geografiche dei prodotti originari dell'Unione europea di cui all'articolo 3, paragrafo 1 

[Commento dell'UE: elenco definitivo da aggiornare in particolare per quanto riguarda la trascrizione in cinese di alcune indicazioni geografiche]

Denominazione registrata nell'Unione europea

Trascrizione in caratteri cinesi

Tipo di prodotto

Austria

1.

Inländerrum

茵蓝朗姆酒

Bevanda spiritosa

2.

Jägertee / Jagertee / Jagatee

猎人茶

Bevanda spiritosa

3.

Tiroler Bergkäse

蒂罗尔高山奶酪

Formaggio

4.

Tiroler Speck

蒂罗尔熏肉

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti

5.

Vorarlberger Bergkäse

福拉尔贝格高山奶酪

Formaggio

Bulgaria

6.

Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)

保加利亚玫瑰精油

Oli essenziali - Olio essenziale di rosa

7.

Дунавска равнина (Dunavska ravnina)

多瑙河平原

Vini

8.

Тракийска низина (Trakiiska nizina)

色雷斯平原

Vini

Croazia

9.

Baranjski kulen

巴拉尼亚库兰腊肠

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

10.

Dalmatinski pršut

达尔马提亚熏火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti

11.

Dingač

丁嘎池葡萄酒

Vini

12.

Drniški pršut

达尼斯熏火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti

13.

Lički krumpir

利卡土豆

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Patata

14.

Neretvanska mandarina

内雷特瓦橘子

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Tangerini

Cipro

15.

Κουμανδαρία (Commandaria)

古曼达力亚

Vini

16.

Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou)

圣花园糖膏

Confetteria - Zucchero

Cechia

17.

Budějovické pivo

布杰约维采啤酒

Birre

18.

Budějovický měšt'anský var

布杰约维采市民啤酒

Birre

19.

České pivo

捷克啤酒

Birre

Estonia

20.

Estonian vodka

爱沙尼亚伏特加

Bevanda spiritosa

Finlandia

21.

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

芬兰浆果利口酒 / 芬兰水果利口酒

Bevanda spiritosa

Francia

22.

Anjou

安茹

Vini

23.

Bergerac

贝尔热拉克

Vini

24.

Brie de Meaux

莫城布里

Formaggio

25.

Camembert de Normandie

诺曼底卡门培尔

Formaggio

26.

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

西南地区用于制鸭肝的鸭(沙洛斯,加斯科涅,热尔,朗德,佩里戈尔,凯尔西-省)

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Anatre

27.

Clos de Vougeot

武若园

Vini

28.

Corbières

科比埃

Vini

29.

Costières de Nîmes

龙姆丘

Vini

30.

Côte de Beaune

博纳山坡

Vini

31.

Echezeaux

埃雪索

Vini

32.

Emmental de Savoie

萨瓦安文达

Formaggio

33.

Faugères

福热尔

Vini

34.

Fitou

菲图

Vini

35.

Haut-Médoc

上梅多克

Vini

36.

Huile d'olive de Haute-Provence

上普罗旺斯橄榄油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

37.

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

上普罗旺斯薰衣草精油

Olio essenziale - Lavanda

38.

Huîtres Marennes Oléron

马雷讷奥莱龙牡蛎

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Ostrica

39.

Jambon de Bayonne

巴约纳火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti

40.

La Tâche

拉塔西

Vini

41.

Montravel

蒙哈维尔

Vini

42.

Moselle

摩泽尔

Vini

43.

Musigny

蜜思妮

Vini

44.

Pineau des Charentes

夏朗德皮诺酒

Vini

45.

Reblochon / Reblochon de Savoie

雷布洛 / 萨瓦雷布洛

Formaggio

46.

Romanée-Conti

罗曼尼-康帝

Vini

47.

Saint-Estèphe

圣爱斯泰夫

Vini

48.

Saint-Nectaire

圣∙耐克泰尔

Formaggio

49.

Sauternes

苏玳/索泰尔讷

Vini

50.

Selles-sur-Cher

谢尔河畔塞勒

Formaggio

51.

Touraine

都兰

Vini

52.

Vacqueyras

瓦给拉斯

Vini

53.

Val de Loire

卢瓦尔河谷

Vini

54.

Ventoux

旺度

Vini

Germania

55.

Aachener Printen

亚琛烤饼

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

56.

Bremer Klaben

不来梅克拉本蛋糕

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

57.

Hopfen aus der Hallertau

哈勒陶啤酒花

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") (spezie ecc.) - Luppolo

58.

Lübecker Marzipan

吕贝克杏仁膏

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria - Marzapane

59.

Mittelrhein

中莱茵

Vini

60.

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

纽伦堡香肠 / 纽伦堡烤香肠

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Salsicce

61.

Nürnberger Lebkuchen

纽伦堡姜饼

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria - Pane con spezie (panpepato)

62.

Rheingau

莱茵高

Vini

63.

Schwarzwälder Schinken

黑森林德火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

64.

Tettnanger Hopfen

泰特南啤酒花

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Luppolo

Grecia

65.

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis)

米洛普塔莫斯油 油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

66.

Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)

克里特格雷维拉

芝士

Formaggio

67.

Καλαμάτα (Kalamata)

卡拉马塔油 油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

68.

Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)

克法罗格拉维拉

Formaggio

69.

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolimvari Chanion Kritis)

克里瓦瑞哈尼亚克里提斯

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

70.

Κρόκος Κοζάνης (Krokos Kozanis)

科扎尼西红花

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Zafferano

71.

Λακωνία (Lakonia)

 拉蔻尼亚油 油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

72.

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Irakliou Kritis)

派撒伊拉克利翁克里特油 油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

73.

Ρετσίνα Αττικής (Retsina Attikes)

阿提卡的松香葡萄酒

Vini

74.

Τσίπουρο/Tsipouro

其普罗

Bevanda spiritosa

Ungheria

75.

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

塞格德泰利萨拉米 / 塞格德萨拉米

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

76.

Törkölypálinka

特颗帕林卡

Bevanda spiritosa

Italia

77.

Aceto balsamico tradizionale di Modena

摩德纳传统香醋

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Salse

78.

Aprutino Pescarese

佩斯卡拉阿普鲁蒂诺榄油

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) - 
Olio d'oliva

79.

Arancia Rossa di Sicilia

西西里岛血橙

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

80.

Bolgheri Sassicaia

博格利西施佳雅

Vini

81.

Campania

坎帕尼亚

Vini

82.

Chianti Classico

古典基安蒂油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

83.

Chianti classico

古 典 基 安 蒂

Vini

84.

Cotechino Modena

摩德納哥齊諾香腸

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

85.

Culatello di Zibello

齐贝洛的库拉泰洛

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

86.

Fontina

芳媞娜

Formaggio

87.

Kiwi Latina

拉蒂纳猕猴桃

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

88.

Lambrusco di Sorbara

索巴拉蓝布鲁斯科红葡萄

酒/索巴拉蓝布鲁斯科桃红葡萄酒

Vini

89.

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

格拉斯帕罗萨•迪•卡斯特韦特罗蓝布鲁斯科红酒 / 格拉斯帕罗萨·迪·卡斯特韦特罗蓝布鲁斯科桃红葡萄酒

Vini

90.

Marsala

马莎拉

Vini

91.

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

南蒂罗尔苹果

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

92.

Mortadella Bologna

博洛尼亚源自波洛尼亚的莫塔德拉大红肠摩泰台拉香肚

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

93.

Pecorino Sardo

佩克利诺 撒德干酪

Formaggio

94.

Pecorino Toscano

托斯卡纳羊奶酪

佩克利诺

Formaggio

95.

Pomodoro di Pachino

帕基诺蕃茄

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

96.

Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

阿格洛 - 萨尔内斯 – 诺切利诺地区圣马尔扎诺番茄

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

97.

Prosciutto di Modena

莫德纳火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

98.

Prosciutto Toscano

托斯卡纳火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti

99.

Prosecco

普罗塞克

Vini

100.

Provolone Valpadana

瓦尔帕达纳硬奶酪

Formaggio

101.

Salamini italiani alla cacciatora

意大利佳诗雅托乐萨拉米香肠

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

102.

Sicilia

西西里

Vini

103.

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck

上阿迪杰烟熏风干火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

104.

Toscano

托斯卡纳橄榄油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

105.

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

威尼托瓦柏里切拉/威尼托艾卡内依以及柏里齐/ 威尼托德尔格拉帕

Vini

Polonia

106.

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

北波德拉谢低地区野牛草香味伏特加

Bevanda spiritosa

107.

Jabłka grójecke

格鲁耶茨苹果

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Mela

108.

Jabłka łąckie

翁茨科苹果

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Mela

109.

Wielkopolski ser smażony

大波兰油炸奶酪

Formaggi

110.

Wiśnia nadwiślanka

维斯瓦樱桃

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Portogallo

111.

Azeite de Moura

摩尔橄榄油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

112.

Azeite do Alentejo Interior

内阿连特茹橄榄油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

113.

Azeite de Trás-os-Montes

山后省橄榄油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

114.

Bairrada

拜拉达

Vini

115.

Vin de Madère / Madère / Madera / Madeira Wijn / Vino di Madera / Madeira Wein / Madeira Wine / Madeira / Vinho da Madeira

马德拉

Vini

116.

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

巴兰科斯火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti

117.

Queijo S. Jorge

圣若热奶酪

Formaggio

Romania

118.

Dealu Mare

马雷丘陵

Vini

119.

Murfatlar

穆法特拉

Vini

120.

Pălincă

巴林卡

Bevanda spiritosa

121.

Recaş

雷卡什

Vini

122.

Salam de Sibiu

西比鸟腊肠

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

123.

Târnave

塔尔纳瓦

Vini

124.

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

泽泰亚梅迪耶舒奥里特 栗子酒

Bevanda spiritosa

125.

Vinars Murfatlar

穆法特拉烧酒

Bevanda spiritosa

126.

Vinars Târnave

塔尔纳瓦烧酒

Bevanda spiritosa

Slovenia

127.

Goriška Brda

戈里察巴尔达

Vini

128.

Slovenski med

斯洛文尼亚蜂蜜

Miele

129.

Štajerska Slovenija

施塔依尔斯洛文尼亚

Vini

130.

Štajersko prekmursko bučno olje

施塔依尔穆拉南瓜籽油

Altri oli commestibili - Olio di semi di zucca

Spagna

131.

Aceite del Bajo Aragón

下阿拉贡橄榄油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

132.

Alicante

阿利坎特

Vini

133.

Antequera

安特戈拉

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

134.

Azafrán de la Mancha

拉曼恰番红花

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Zafferano

135.

Baena

巴埃纳

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

136.

Bierzo

比埃尔索

Vini

137.

Cítricos Valencianos / Cîtrics Valencians

瓦伦西亚柑橘

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Agrumi

138.

Dehesa de Extremadura

埃斯特雷马图拉

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Salsicce

139.

Empordà

恩波尔达

Vini

140.

Estepa

埃斯特巴

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

141.

Guijuelo

基胡埃罗

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti

142.

Jabugo

哈布戈

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti

143.

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

特鲁埃尔火腿/ 特鲁埃尔前腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti

144.

Jijona

基霍纳

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria – Torrone

145.

Jumilla

胡米亚

Vini

146.

Mahón-Menorca

马宏-梅诺卡

Formaggio

147.

Málaga

马拉加

Vini

148.

Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda

圣卢卡尔-德-巴拉梅达曼萨尼亚葡萄酒

Vini

149.

Pacharán navarro

纳瓦拉李子酒

Bevanda spiritosa

150.

Penedès

佩内德斯

Vini

151.

Priorat

普里奥拉托

Vini

152.

Rías Baixas

下海湾地区

Vini

153.

Ribera del Duero

杜埃罗河岸

Vini

154.

Rueda

卢埃达

Vini

155.

Sierra de Cazorla

卡索尔拉山区

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

156.

Sierra de Segura

塞古拉山区

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

157.

Siurana

西乌拉纳

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

158.

Somontano

索蒙塔诺

Vini

159.

Toro

托罗

Vini

160.

Turrón de Alicante

阿利坎特杏仁糖

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria – Torrone

161.

Utiel-Requena

乌迭尔-雷格纳

Vini

162.

Cariñena

卡利涅纳

Vini

163.

Montes de Toledo

托雷多山区

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

164.

Aceite Campo de Montiel

蒙蒂尔地区橄榄油

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva

165.

Los Pedroches

洛斯佩德罗切斯

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

166.

Vinagre de Jerez

雪利醋

Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato

Paesi Bassi

167.

Edam Holland

荷兰伊丹奶酪

Formaggio

168.

Gouda Holland

荷兰豪达奶酪

Formaggio

Regno Unito

169.

Scotch Beef

苏格兰牛肉

Carni fresche

170.

Scotch Lamb

苏格兰羔羊肉

Carni fresche

171.

Welsh Beef

威尔士牛肉

Carni fresche

172.

Welsh Lamb

威尔士羊肉

Carni fresche

Austria, Belgio, Germania

173.

Korn / Kornbrand

科恩酒/ 科恩烧酒

Bevanda spiritosa

Austria, Ungheria

174.

Pálinka

帕林卡

Bevanda spiritosa

Croazia, Slovenia

175.

Istarski pršut/Istrski pršut

伊斯特拉熏火腿

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti



Allegato VII 
Indicazioni geografiche dei prodotti originari della Cina di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Denominazione registrata in Cina

Trascrizione in caratteri latini

Traduzione a fini informativi

宜兴紫砂

Yixing Zi Sha

Yixing Purple Clay Ware

扬州漆器

Yangzhou Qi Qi

Yangzhou Lacquerware

东海水晶

Donghai Shui Jing

Donghai Crystal

龙泉青瓷

Longquan Qing Ci

Longquan Celadon

建盏

Jian Zhan

Jian Bowl

德化白瓷

Dehua Bai Ci

White Porcelains of Dehua

景德镇瓷器

Jingdezhen Ci Qi

Jingdezhen Porcelain

当阳峪绞胎瓷

Dangyangyu Jiao Tai Ci

Dangyangyu Jiaotai Porcelain

汝瓷

Ru Ci

Ru Ceramic

枝江布鞋

Zhijiang Bu Xie

ZhiJiang Cloth Shoes

浏阳花炮

Liuyang Hua Pao

Liuyang Fireworks

醴陵瓷器

Liling Ci Qi

Liling Ceramic

端砚

Duan Yan

Duan Inkstone

坭兴陶

Nixing Tao

Nixing Pottery

大足石雕

Dazu Shi Diao

Dazu Stone Carving

大方漆器

Dafang Qi Qi

Dafang Lacquerware

建水紫陶

Jianshui Zi Tao

Jianshui Purple Pottery

(1)    Le parti convengono che, tranne in casi eccezionali o particolarmente complessi, un'indicazione geografica si considera trattata quando sono state esperite tutte le procedure concernenti l'esame, la pubblicazione, l'opposizione, i ricorsi o qualsiasi altra procedura stabilita ai fini della sua protezione ed è stata presa la decisione amministrativa in merito al rigetto o alla protezione dell'indicazione geografica in questione.
(2)    Le parti convengono che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche elencate negli allegati V e VI saranno soggette alle stesse procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
(3)    Le parti confermano che ottempereranno agli obblighi previsti dal presente accordo mediante l'applicazione della legislazione elencata nell'allegato I. Le parti prendono atto che, nell'attuazione della protezione delle indicazioni geografiche dell'altra parte di cui al presente accordo, esse possono utilizzare, in tutto o in parte, i propri sistemi nazionali. Si rileva che nessuna delle parti si avvarrà delle disposizioni dei rispettivi regolamenti sui marchi commerciali per pubblicare le indicazioni geografiche dell'altra parte o per riconoscere lo status di indicazione geografica alle denominazioni figuranti negli allegati del presente accordo. La misura in cui le parti si avvalgono dei propri regolamenti sui marchi commerciali per attuare il presente articolo è stabilita all'articolo 6.
(4)    Ai fini del presente articolo e nella misura in cui ciò non sia in contraddizione con le disposizioni della parte II, sezione 3, dell'accordo TRIPS, le parti convengono che le espressioni "qualsiasi uso" o "uso di qualsiasi elemento" possono comprendere qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta, inclusi l'imitazione o l'uso che suggerisca o indichi una connessione o un'associazione tra il prodotto in questione e la denominazione protetta. L'espressione "designazione o presentazione di un prodotto" può includere qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine.
(5)    Per "trascrizione" si intende la trascrizione delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente accordo scritte in caratteri latini o non latini nei caratteri della Repubblica popolare cinese, da una parte, e la trascrizione delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente accordo scritte in caratteri della Repubblica popolare cinese nei caratteri latini o non latini utilizzati nell'Unione europea, dall'altra. Gli allegati III, IV, V e VI specificano la denominazione originale e la sua trascrizione oggetto di protezione a norma del presente accordo, nonché la sua traduzione a fini informativi.
(6)    Le indicazioni geografiche figuranti nell'allegato V ai numeri da 55 a 68 beneficiano della stessa protezione accordata a tutte le altre indicazioni geografiche in virtù del presente accordo, inclusi gli stessi diritti di recare il simbolo europeo corrispondente a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta nel territorio dell'Unione, come previsto dal presente articolo; esse potrebbero essere iscritte nel registro se e quando la legislazione dell'UE sarà ampliata per includerle.
(7)    Ai fini del presente articolo, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, l'espressione "costituito da" è considerata sinonimo di "identico o quasi identico a".
(8)    L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica se, per quanto riguarda il prodotto identico, il richiedente presenta domanda per un marchio commerciale identico al marchio commerciale di cui è titolare.
(9)    Per un periodo di transizione di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la protezione dell'indicazione geografica "正山小种" non impedisce l'uso del termine "Lapsang Souchong" nel territorio dell'Unione europea per il tè, a condizione che:-    si possa dimostrare che il prodotto in questione è stato immesso sul mercato dell'Unione europea prima del 3 giugno 2017; e-    il prodotto in questione non induca in errore il consumatore europeo; l'effettiva origine geografica deve essere chiaramente leggibile e visibile.
(10)    Per un periodo di transizione di otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la protezione dell'indicazione geografica "Feta" non impedisce l'uso del termine "Feta" nel territorio della Repubblica popolare cinese per i formaggi, a condizione che:-    si possa dimostrare che il prodotto in questione è stato immesso sul mercato della Repubblica popolare cinese prima del 3 giugno 2017; e-    il prodotto in questione non induca in errore il consumatore cinese; l'effettiva origine geografica deve essere chiaramente leggibile e visibile.
(11)    Non è richiesta la tutela del termine "queso".
(12)    Per un periodo di transizione di sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la protezione dell'indicazione geografica "Asiago" non impedisce l'uso del termine "Asiago" nel territorio della Repubblica popolare cinese per i formaggi, a condizione che:-    si possa dimostrare che il prodotto in questione è stato immesso sul mercato della Repubblica popolare cinese prima del 3 giugno 2017; e-    il prodotto in questione non induca in errore il consumatore cinese; l'effettiva origine geografica deve essere chiaramente leggibile e visibile.
(13)    Non è richiesta la tutela del termine "mozzarella".
(14)    La protezione prevista dal presente accordo non si estende al termine "parmesan".
(15)    Non è richiesta la tutela del termine "pecorino".    La protezione dell'indicazione geografica "Pecorino Romano" non impedisce l'uso del termine "romano" nel territorio della Cina per prodotti diversi dal formaggio. Per un periodo di transizione di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la protezione dell'indicazione geografica "Pecorino romano" non impedisce l'uso del termine "Romano" nel territorio della Repubblica popolare cinese per i formaggi, a condizione che:-    si possa dimostrare che il prodotto in questione è stato immesso sul mercato della Repubblica popolare cinese prima del 3 giugno 2017; e-    l'effettiva origine geografica sia chiaramente leggibile e visibile.
(16)    Non è richiesta la tutela del termine "prosciutto".
(17)    Non è richiesta la tutela del termine "vino nobile di".