COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.5.2020
COM(2020) 205 final
2020/0087(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico, deve essere corretto per consentire ai pescatori su piccola scala di continuare a utilizzare, come in passato, i palangari derivanti durante le chiusure della pesca stabilite nel periodo della riproduzione per i due stock di merluzzo bianco interessati. Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono state elaborate in conformità agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca e coerentemente con la politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
•Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Per la fissazione delle possibilità di pesca, la proposta tiene conto delle osservazioni formulate nel corso dell'anno dai portatori di interessi, dai consigli consultivi, dalle amministrazioni nazionali, dalle organizzazioni dei pescatori e dalle organizzazioni non governative.
•Assunzione e uso di perizie
La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio e il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio come descritto nel prosieguo.
Deroghe alla chiusura della pesca del merluzzo bianco del Baltico per i palangari derivanti
Il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio istituisce per i due stock di merluzzo bianco del Baltico chiusure della pesca nel periodo della riproduzione per garantire una riproduzione indisturbata in vista di un maggiore reclutamento. Come in passato, la piccola pesca costiera che fa uso di attrezzi fissi beneficia di una deroga al periodo di chiusura, dato il suo impatto molto limitato sulla riproduzione di tali stock. Diversamente dal passato, la deroga relativa all'uso di palangari derivanti è stata involontariamente omessa. Si ritiene che l'uso dei palangari derivanti dovrebbe continuare ad essere consentito e, pertanto, essere incluso nella deroga come negli anni precedenti. Occorre quindi rettificare di conseguenza il regolamento.
Misure correttive per il merluzzo bianco del Mare del Nord
La mortalità per pesca (F) per il merluzzo bianco è stimata superiore al Flim. La biomassa dello stock riproduttore (SSB) è diminuita dal 2015 e si stima che sia inferiore al Blim. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del piano pluriennale per il Mare del Nord, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è inferiore al Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate per lo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca per tali stock e/o altri stock nelle attività di pesca con catture accessorie di merluzzo bianco. Secondo la procedura prevista negli accordi o nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tale paese. Le parti hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di adottare ulteriori misure correttive per integrare il TAC già concordato nel dicembre 2019, in modo da garantire nel 2020, in via temporanea, una protezione supplementare sia per il novellame che per il merluzzo bianco adulto. Tali misure dovrebbero comprendere la chiusura in tempo reale della pesca per la protezione del merluzzo, il fermo stagionale per la protezione del novellame, zone di restrizione della pesca con condizioni di accesso specifiche e l'introduzione di nuove misure riguardanti gli attrezzi da pesca. La prima di queste misure correttive - chiusure di zone per la protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva - è stata già introdotta ma, pur essendo destinata a offrire protezione durante il periodo riproduttivo, non garantisce una protezione del novellame o al di fuori del periodo riproduttivo, che in generale dura soltanto qualche settimana. Se da un lato i periodi e i luoghi di riproduzione sono noti e le relative misure possono essere rapidamente attuate, dall'altro le misure volte a limitare l'accesso a specifici tipi di attrezzo e a introdurre attrezzi più selettivi richiedono consultazioni più approfondite con i portatori di interessi. Pertanto, l'inclusione di tali misure nella presente modifica del regolamento sulle possibilità di pesca dovrebbe essere decisa sulla base di tali consultazioni.
La Commissione aveva presentato una proposta per la seconda serie di misure nella prima modifica delle possibilità di pesca. All'epoca, tuttavia, gli Stati membri interessati avevano cercato di redigere una raccomandazione comune per proporre misure supplementari. Di conseguenza il Consiglio e la Commissione hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta:
"La Commissione e il Consiglio sottolineano che occorre introdurre con urgenza ulteriori misure correttive a sostegno della ricostituzione del merluzzo bianco nel Mare del Nord e nello Skagerrak. L'adozione di tali misure è necessaria tenuto conto dello stato biologico dello stock, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/973 che istituisce il piano pluriennale per il Mare del Nord, ed è in linea con l'intesa raggiunta con la Norvegia in merito a tali misure. La Commissione valuterà l'opportunità di presentare proposte adeguate, tenendo conto del lavoro svolto nell'ambito del pertinente gruppo regionale, e il Consiglio le esaminerà con urgenza."
Ad oggi gli Stati membri interessati non hanno compiuto progressi sufficienti tali da consentire di introdurre tali misure nel 2020, in linea con l'impegno UE-Norvegia. La Commissione propone pertanto che le misure in questione siano inserite nella seconda modifica del regolamento sulle possibilità di pesca, che segue la stessa metodologia della modifica precedente, stabilendo zone precauzionali con condizioni di accesso specifiche. La proposta, che è stata inoltre adeguata per tenere conto dei pareri degli Stati membri su due aspetti, include ora un elenco di attrezzi predefiniti che sono stati precedentemente valutati dallo CSTEP o sottoposti a una valutazione scientifica inter pares. La proposta continua a prevedere un approccio più flessibile per gli attrezzi che rispondono a criteri specifici e modifica inoltre il processo di valutazione degli stessi da parte dello CSTEP.
Il nuovo approccio offre due possibilità agli Stati membri e agli operatori: possono utilizzare uno degli attrezzi predefiniti (nuovo elemento) o possono utilizzare nuovi attrezzi, nel cui caso, in parallelo, la Commissione chiederà il parere dello CSTEP sull'attrezzo in questione. In caso di parere negativo dello CSTEP, tali attrezzi dovrebbero essere ritirati. Analogamente, la proposta mantiene la possibilità per gli Stati membri di elaborare piani intesi a evitare le catture di merluzzo bianco; tuttavia, il parere dello CSTEP non sarà richiesto prima della loro attuazione, ma contestualmente alla stessa. In caso di valutazione negativa, gli Stati membri saranno tenuti a modificare di conseguenza il loro piano.
Gamberello boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est
Il 9 marzo 2020 il CIEM ha formulato un parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). A seguito delle consultazioni con la Norvegia per l'UE è stato fissato un quantitativo di 3 266 tonnellate per la cattura di gamberello boreale nello Skagerrak.
Spratto nel Mare del Nord e nella divisione 3a
Lo spratto (Sprattus sprattus) nella divisione 3a è una specie dal ciclo vitale breve per la quale il CIEM ha pubblicato un parere scientifico annuale il 14 aprile 2020. Dall'aprile 2019 il CIEM formula un unico parere per lo spratto nella divisione 3a e per lo spratto nel Mare del Nord, ritenendo che si tratti di un unico stock biologico. Nel regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, il TAC per lo spratto nella divisione 3a è stato fissato dal 1º gennaio al 30 giugno 2020. Nel regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 erano fissati a zero. Pertanto, le catture di spratto nel Mare del Nord dovrebbero essere modificate in linea con il parere scientifico del CIEM e previe consultazioni con la Norvegia.
Occorre stabilire il TAC per lo spratto nella divisione 3a per il periodo dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021, in linea con il più recente parere scientifico del CIEM e con il periodo indicato nello stesso, e previe consultazioni con la Norvegia. A tale scopo è previsto un codice di dichiarazione temporaneo specifico per lo spratto e le relative catture accessorie nella divisione 3a.
Lo spratto (Sprattus sprattus) nel Mare del Nord è una specie dal ciclo vitale breve per la quale il CIEM ha pubblicato un parere scientifico annuale il 14 aprile 2020.
Acciuga
Il TAC per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, è stato fissato a zero, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM emetterà il suo parere per questo stock soltanto alla fine di giugno 2020. Per garantire che l'attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base dei pareri scientifici più recenti, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 4 018 tonnellate, sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2019. Il TAC sarà modificato in linea con il parere scientifico del CIEM.
Aringa nel Mare del Nord
Nel verbale delle consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia approvato il 19 dicembre 2019 in relazione al 2020, le parti hanno convenuto che, in aggiunta alle 50 000 tonnellate di aringa (Clupea harengus) concordate, che la Norvegia può pescare dal proprio contingente nelle zone 4a e 4b delle acque dell'Unione e che l'UE può pescare in acque norvegesi, sarà concesso un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate, se tale aumento sarà richiesto da entrambe le parti. Tale accordo deve trovare riscontro nel diritto dell'Unione.
SPRFMO
Nella riunione annuale del febbraio 2020, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato nuovi limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi). È opportuno che le misure applicabili siano recepite nel diritto dell'Unione.
NAFO
Nella riunione annuale svoltasi tra il 23 e il 27 settembre 2019, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha deciso di chiudere la pesca del berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6 a causa di un possibile depauperamento dello stock. È perciò opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione. È pertanto necessario modificare di conseguenza l'elenco delle specie di cui è vietata la pesca per tenere conto di tale divieto.
ICCAT
La raccomandazione 16-05 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha introdotto per il 2020 il TAC per il pesce spada del Mediterraneo, che è stato recepito nel diritto dell'Unione. Nel gennaio 2020, tuttavia, il segretariato dell'ICCAT ha pubblicato orientamenti per il calcolo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius), rendendo pertanto necessario modificare di conseguenza il contingente dell'UE.
IOTC
Nella riunione annuale tenutasi tra il 17 e il 21 giugno 2019 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nell'ambito della IOTC. Ha tuttavia adottato misure volte a ridurre le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices, FAD), di navi d'appoggio e di boe strumentali. È pertanto opportuno apportare ulteriori modifiche al regolamento (UE) 2020/123 al fine di garantire che le norme di attuazione tengano adeguatamente conto delle decisioni adottate dalle parti della IOTC.
SIOFA
La 6a sessione ordinaria dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA), svoltasi dal 1° al 5 luglio 2019, ha deciso misure per la pesca di fondo e la limitazione dello sforzo nella zona dell'accordo. Le misure concordate nel corso di tale sessione devono essere recepite nel diritto dell'Unione. Le misure di attuazione vigenti devono essere aggiornate per tener conto delle misure concordate nel corso della riunione in relazione ai limiti alla pesca di fondo.
Licenze relative ai lutiani della Guyana
La Commissione europea concede licenze di pesca alle navi battenti bandiera venezuelana per consentire loro di pescare lutiani nelle acque europee al largo della costa della Guyana. Il regolamento (UE) 2020/123 prevede il rilascio di 45 licenze; tuttavia, per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido tra l'armatore e un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana. È opportuno adottare disposizioni per garantire la continuità delle operazioni di pesca tra due periodi coperti da contratti, in attesa che siano espletate le procedure. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio per tenere conto di tali misure.
Consultazioni con il Regno Unito
Poiché il presente regolamento deve essere adottato nel corso del periodo transitorio previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione si consulterà con il Regno Unito conformemente all'articolo 130, paragrafo 1, di tale accordo.
2020/0087 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico. Esso fissa i periodi di chiusura della pesca durante la riproduzione per i due stock di merluzzo bianco del Baltico, con una deroga per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzano taluni attrezzi fissi. La pesca con palangari derivanti è esclusa dalla deroga. Si ritiene tuttavia che l'uso dei palangari derivanti dovrebbe essere consentito e, pertanto, essere incluso nella deroga come nei precedenti regolamenti sulle possibilità di pesca. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1838.
(2)Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
(3)La mortalità per pesca (F) del merluzzo bianco del Mare del Nord (Gadus morhua) è aumentata dal 2016 ed è ora stimata superiore al Flim (vale a dire il limite di mortalità per pesca che, a lungo termine, si tradurrà in una dimensione media dello stock al valore Blim. La pesca a livelli superiori al Flim porterà a un calo dello stock a livelli inferiori al Blim). Di conseguenza, la biomassa dello stock riproduttore (SSB) è diminuita dal 2015 attestandosi, secondo le stime, su livelli inferiori al Blim (ovvero, il valore limite di riferimento indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli del CIEM, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta), mentre il reclutamento, che è rimasto basso dal 1998, è risultato eccezionalmente basso nel 2016 e nel 2018.
(4)Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del piano pluriennale per il Mare del Nord, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è inferiore al Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca in cui hanno luogo catture accessorie di merluzzo bianco, o entrambe le cose.
(5)In assenza di una raccomandazione comune degli Stati membri del gruppo regionale del Mare del Nord, la Commissione propone di introdurre misure tecniche supplementari in linea con gli impegni assunti tra l'Unione europea e la Norvegia, che sono coerenti con la dichiarazione comune della Commissione europea e del Consiglio.
(6)Per ridurre le catture degli stock per i quali sono fissati TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo funzionalmente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti. Nella sua panoramica sulla pesca multispecifica nel Mare del Nord, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) stima, in assenza di un cambiamento dei modelli di pesca e alla luce dei rigetti illeciti, catture di merluzzo bianco nell'ordine di 40 000 t rispetto ad un TAC concordato di 17 679 t. Al fine di ridurre al minimo il rischio che le catture siano notevolmente superiori al TAC concordato, sono necessarie misure supplementari per limitare ulteriormente le catture.
(7)Secondo la procedura prevista negli accordi o nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tale paese. Le parti hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di adottare ulteriori misure correttive per integrare il TAC già concordato nel dicembre 2019, in modo da garantire nel 2020, in via temporanea, una protezione supplementare sia per il novellame che il merluzzo bianco adulto. Tali misure dovrebbero includere chiusure stagionali per la protezione del novellame, zone soggette a restrizioni con condizioni di accesso specifiche, nuove misure riguardanti gli attrezzi da pesca e anche, su base volontaria e se i singoli operatori lo desiderano come alternativa, la possibilità di disporre a bordo di attrezzature che consentano di documentare integralmente le attività di pesca così da consentire l'accesso a tali zone soggette a restrizioni.
(8)Il 9 marzo 2020 il CIEM ha formulato un parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 3 266 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nella divisione CIEM 3a, in linea con il rendimento massimo sostenibile.
(9)Conformemente al parere del CIEM del 14 aprile 2020, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nel Mare del Nord, nel Mare di Norvegia, nello Skagerrak e nel Kattegat non dovrebbero superare le XXX tonnellate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021. È opportuno fissare di conseguenza, per tale periodo, le possibilità di pesca per lo spratto nella divisione CIEM 2a (Mare di Norvegia), nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord) e nella divisione CIEM 3a.
(10)Il TAC per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, è stato fissato a zero, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM emetterà il suo parere per questo stock alla fine di giugno 2020. Per garantire che l'attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base dei pareri scientifici più recenti, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 4 018 tonnellate, sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2019. Il TAC sarà modificato in linea con il parere scientifico del CIEM.
(11)Nel verbale delle consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia approvato il 19 dicembre 2019 in relazione al 2020, le parti hanno convenuto che, in aggiunta alle 50 000 tonnellate di aringa (Clupea harengus) concordate, che la Norvegia può pescare dal proprio contingente nelle zone 4a e 4b delle acque dell'Unione e che l'Unione europea può pescare dal suo contingente in acque norvegesi a sud di 62° N, sarà concesso un quantitativo supplementare di 10 000 tonnellate, se tale aumento sarà richiesto, rispettivamente, dalla Norvegia o dall'Unione europea. Tale accordo deve essere recepito nel diritto dell'Unione.
(12)Nella riunione annuale del 2020 tenutasi dal 14 al 18 febbraio 2020, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha riesaminato la misura di conservazione relativa al sugarello cileno (Trachurus murphyi). È opportuno recepire le misure applicabili nel diritto dell'Unione.
(13)Nella riunione annuale svoltasi tra il 23 e il 27 settembre 2019, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha deciso di chiudere la pesca del berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6 a causa di un possibile depauperamento dello stock. È opportuno pertanto recepire tali misure nel diritto dell'Unione e modificare di conseguenza l'elenco delle specie vietate.
(14)La raccomandazione 16-05 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), che ha ridotto per il 2020 il TAC relativo al pesce spada del Mediterraneo, è già stata recepita nel diritto dell'Unione. Nel gennaio 2020, tuttavia, il segretariato dell'ICCAT ha pubblicato orientamenti per il calcolo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius), rendendo pertanto necessario modificare di conseguenza il contingente dell'UE.
(15)Nella riunione annuale del 2019 tenutasi tra il 17 e il 21 giugno 2019, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nell'ambito della IOTC. Ha tuttavia ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices, FAD), di navi d'appoggio e di boe strumentali. È pertanto opportuno apportare ulteriori modifiche al regolamento (UE) 2020/123 al fine di garantire che le norme di attuazione tengano adeguatamente conto delle decisioni adottate dalle parti della IOTC.
(16)Nella riunione annuale del luglio 2019, l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha deciso misure per la pesca di fondo e limitazioni dello sforzo nella zona dell'accordo. Tali misure sono state recepite nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) 2020/123. È tuttavia opportuno apportare ulteriori modifiche per garantire che le norme di attuazione rispecchino adeguatamente le decisioni adottate dal SIOFA in relazione ai limiti alla pesca di fondo.
(17)La Commissione europea concede licenze di pesca alle navi battenti bandiera venezuelana per consentire loro di pescare lutiani nelle acque europee al largo della costa della Guyana francese. Il regolamento (UE) 2020/123 prevede il rilascio di 45 licenze. Tuttavia, per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido tra l'armatore e un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese. Durante il processo di autorizzazione tra un anno e l'altro, la continuità delle operazioni di pesca dovrebbe essere consentita a determinate condizioni.
(18)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.
(19)I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/1838 e dal regolamento (UE) 2020/123 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo relative ai limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2020. Questa applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
(20)Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2019/1838
L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) 2020/123
Il regolamento (UE) 2020/123 è così modificato:
1)
L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Articolo 14
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord
1.
Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (reti da circuizione e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure, sono stabiliti nell'allegato IV.
2.
Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche con una maglia minima di 70 mm, reti da posta e palangari è vietata la pesca nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30'00 nord e a sud della latitudine 61° 30'00 nord e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00'00 nord e a est della latitudine 005 00'.00 est.
3.
In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui al paragrafo 2 possono pescare nelle zone di cui al paragrafo 1 purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:
(a)la percentuale di catture di merluzzo bianco non superi il 5 % delle catture totali per bordata di pesca;
(b) venga utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre di almeno il 50 % le catture di merluzzo bianco rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano attrezzi con dimensioni di maglia di 120 mm. Tali studi possono essere valutati dallo CSTEP. Se la valutazione dello CSTEP è negativa, tali attrezzi non possono più essere considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone definite al paragrafo 2;
(c)per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano utilizzati i seguenti attrezzi altamente selettivi:
–pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;
–lima dei piombi rialzata (0,6 m);
–pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;
(d)per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm (TR2), siano utilizzati i seguenti attrezzi altamente selettivi:
–una griglia di selezione orizzontale avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
–un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
–una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
(e)le navi siano soggette a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco per fare in modo che tali catture siano almeno del 50 % inferiori ai livelli del 2019 mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe. È opportuno che tali piani siano valutati non più tardi di due mesi dopo l'attuazione dallo CSTEP, nel caso degli Stati membri dell'UE, e dai rispettivi organismi scientifici competenti, nel caso dei paesi terzi, e che siano ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo di ridurre del 50 % le catture di merluzzo bianco non sarà conseguito;
(f) siano installate attrezzature elettroniche di controllo a distanza in conformità all'articolo 15, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per documentare integralmente le attività di pesca.
4.
Le navi di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono soggette a monitoraggio, controllo e sorveglianza rafforzati e sono provviste di un'autorizzazione di pesca in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e) del presente articolo sono monitorate e verificate mediante un programma di osservazione scientifica o ispezioni in mare con l'analisi dell'ultima retata.";
2)
l'articolo 16, paragrafo 1, è così modificato:
è inserita la seguente la lettera o):
"(o) berice rosso(Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6.";
3)
l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Articolo 27
Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio
1.
I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 300 FAD derivanti in attività.
2.
Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni nave con reti da circuizione è fissato a 500. Una nave con reti da circuizione non può avere più di 500 boe strumentali contemporaneamente (boe in deposito e operative).
3.
Il numero di navi d'appoggio corrisponde a un massimo di due navi d'appoggio per almeno cinque pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
4.
In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera dello stesso Stato membro.
5.
L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.";
4)
l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
"Articolo 46
Limiti per la pesca di fondo
Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella zona dell'accordo SIOFA:
(a)limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;
(b)non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con lenze e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;
(c)non siano autorizzati a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, ad eccezione dei metodi con lenze e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.";
5)
gli allegati IA, ID, IH e V sono modificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.5.2020
COM(2020) 205 final
ALLEGATI
della
Proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione
ALLEGATO I
L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è così modificato:
1)
la nota 2 a piè di pagina della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 è sostituita dalla seguente:
"(2) Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1º maggio al 31 agosto.
In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.
In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.";
2)
la nota 2 a piè di pagina della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 è sostituita dalla seguente:
"(2) È vietata la pesca di questo contingente nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1º febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1º giugno al 31 luglio.
In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.
In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.".
ALLEGATO II
Gli allegati IA, ID, IH e V del regolamento (UE) 2020/123 sono così modificati:
(1)l'allegato IA è così modificato:
(a)la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:
|
"Specie:
|
Gamberello boreale
|
|
Zona:
|
3a
|
|
|
|
|
Pandalus borealis
|
|
|
|
(PRA/03 A.)
|
|
|
|
Danimarca
|
|
2 123
|
|
TAC analitico
|
|
|
|
Svezia
|
|
1 143
|
|
|
|
|
|
|
Unione
|
|
3 266
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
|
6 116"
|
|
|
|
|
|
;
(b)
è inserita la seguente tabella sulle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Specie:
|
Spratto e catture accessorie connesse
|
Zona:
|
3a
|
|
|
|
|
Sprattus sprattus
|
|
|
(SPR/03A.2)
|
|
|
|
Danimarca
|
|
pm
|
(1)(2)
|
TAC analitico
|
|
|
|
Germania
|
|
pm
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
|
Svezia
|
|
pm
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
|
Unione
|
|
pm
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
|
pm
|
(2) "
|
|
|
|
|
|
_____________
1)
|
Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.2). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
|
|
2)
|
Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
|
;
(c)
la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:
|
"Specie:
|
Spratto e catture accessorie connesse
|
Zona:
|
acque dell'Unione delle zone 2a e 4
|
|
|
|
Sprattus sprattus
|
|
|
(SPR/2AC4-C)
|
|
|
|
Belgio
|
|
pm
|
(1)(2)
|
TAC analitico
|
|
|
|
|
Danimarca
|
|
pm
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
|
Germania
|
|
pm
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
|
Francia
|
|
pm
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
|
Paesi Bassi
|
pm
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
|
Svezia
|
|
pm
|
(1) (2)(3)
|
|
|
|
|
|
Regno Unito
|
pm
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
|
Unione
|
|
pm
|
1)
|
|
|
|
|
|
Norvegia
|
|
pm
|
1)
|
|
|
|
|
|
Isole Færøer
|
pm
|
(1)(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
|
pm
|
(1) "
|
|
|
|
|
|
_______________
1)
|
Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
|
|
|
|
2)
|
Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
|
|
3)
|
Incluso il cicerello.
|
|
|
|
|
|
|
|
4)
|
Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.
|
|
|
|
|
;
(d)
la tabella sulle possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10, acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1, è sostituita dalla seguente:
|
"Specie:
|
Acciuga
|
|
|
|
Zona:
|
9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1
|
|
|
Engraulis encrasicolus
|
|
|
(ANE/9/3411)
|
|
|
Spagna
|
|
|
1 922
|
1)
|
TAC precauzionale
|
|
|
|
Portogallo
|
|
|
2 096
|
1)
|
|
|
|
|
|
Unione
|
|
|
4 018
|
1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
|
|
4 018
|
(1) "
|
|
|
|
|
|
1)
|
Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
|
;
(e)
la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53º 30′ N è sostituita dalla seguente:
|
"Specie:
|
Aringa(1)
|
|
|
Zona:
|
Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
|
|
|
Clupea harengus
|
|
|
(HER/4AB.)
|
|
|
Danimarca
|
|
59 468
|
|
TAC analitico
|
|
|
|
Germania
|
|
39 404
|
|
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
|
|
|
Francia
|
|
20 670
|
|
|
|
|
|
|
Paesi Bassi
|
51 717
|
|
|
|
|
|
|
Svezia
|
|
3 913
|
|
|
|
|
|
|
Regno Unito
|
55 583
|
|
|
|
|
|
|
Unione
|
|
230 755
|
|
|
|
|
|
|
Isole Færøer
|
250
|
|
|
|
|
|
|
Norvegia
|
|
111 652
|
2)
|
|
|
|
|
|
TAC
|
|
385 008
|
|
|
|
|
|
|
1)
|
Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
|
|
2)
|
Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dalla Norvegia.
|
|
|
|
50 000
|
|
|
|
|
|
|
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento sarà richiesto dall'Unione europea.
Acque norvegesi a sud di 62° N
(HER/*04N-)(1)
|
|
|
50 000
|
|
|
|
|
|
|
|
"
|
;
2)Nell'allegato ID la tabella sulle possibilità di pesca per il pesce spada nel Mediterraneo è sostituita dalla seguente:
|
"Specie:
|
Pesce spada
Xiphias gladius
|
Zona:
|
Mar Mediterraneo
(SWO/MED)
|
|
Croazia
|
14,60
|
1)
|
TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
|
|
Cipro
|
53,85
|
1)
|
|
|
Spagna
|
1 663,34
|
1)
|
|
|
Francia
|
115,93
|
1)
|
|
|
Grecia
|
1 101,10
|
1)
|
|
|
Italia
|
3 409,98
|
1)
|
|
|
Malta
|
404,55
|
1)
|
|
|
Unione
|
6 763,35
|
1)
|
|
|
TAC
|
9 583,07"
|
|
|
|
1)
|
Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.
|
|
;
|
3)Nell'allegato IH la tabella sulle possibilità di pesca per il sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente:
|
"Specie:
|
Sugarello cileno
Trachurus murphyi
|
Zona:
|
Zona della convenzione SPRFMO
(CJM/SPRFMO)
|
|
Germania
|
10 446,80
|
|
TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
|
|
Paesi Bassi
|
11 323,26
|
|
|
|
Lituania
|
7 269,16
|
|
|
|
Polonia
|
12 498,78
|
|
|
|
Unione
|
41 538
|
|
|
|
TAC
|
Non pertinente"
|
|
|
|
|
|
;
4)Nell'allegato V, parte B, tabella "Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione", la nota 1 a piè di pagina è sostituita dalla seguente:
"(1) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione. I pescherecci battenti bandiera del Venezuela autorizzati a effettuare attività di pesca nel 2020 possono continuare tali attività fino al 1º aprile 2021 in attesa del rinnovo delle loro autorizzazioni di pesca e a condizione che:
- l'operatore della nave abbia firmato un contratto di fornitura per il 2021;
- siano in corso le procedure di rinnovo dell'autorizzazione per il peschereccio in questione;
- l'operatore della nave abbia adempiuto nel 2020 ai propri obblighi di comunicazione e contrattuali in relazione all'obbligo di sbarco.
La proroga scade alla data di entrata in vigore della decisione della Commissione che rilascia per tale nave un'autorizzazione di pesca per il 2021 o della notifica di rifiuto dell'autorizzazione da parte della Commissione.".
ALLEGATO […]