COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.5.2020
COM(2020) 201 final
2020/0084(CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della Covid-19
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.5.2020
COM(2020) 201 final
2020/0084(CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della Covid-19
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio 1 , che fa parte del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C) (in appresso "pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico"). Esso modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto 2 , che funge da base per la sottostante infrastruttura informatica e per la cooperazione da parte degli Stati membri necessaria per garantire il successo dell'estensione del mini sportello unico (MOSS).
La data di applicazione delle modifiche previste dal regolamento (UE) 2017/2454 è stata fissata al 1º gennaio 2021.
Il 14 febbraio 2020 la Commissione ha presentato lo stato di avanzamento della preparazione degli Stati membri, con la maggior parte degli Stati membri che ha confermato di essere in grado di applicare le norme entro la data prevista. Due Stati membri hanno espresso preoccupazioni e hanno chiesto una proroga di un anno o più per l'entrata in vigore. La Commissione ha fornito assistenza agli Stati membri in difficoltà per aiutarli a superare questi ostacoli e si è detta fiduciosa che gli Stati membri sarebbero stati pronti entro il 1º gennaio 2021.
Tuttavia, a causa della crisi imprevista causata dalla pandemia di Covid-19 e delle sue pesanti conseguenze, gli Stati membri hanno dovuto rivedere le loro priorità e riassegnare le risorse dall'attuazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico alla lotta contro la pandemia. Pertanto, altri Stati membri non possono più garantire di essere in grado di ultimare i lavori preparatori necessari per applicare le nuove norme, comprese le norme sulla cooperazione amministrativa, entro il 1º gennaio 2021. Vi sono seri rischi che il sistema informatico a livello nazionale necessario per attuare le nuove norme sull'IVA nel commercio elettronico, tra cui quelle stabilite nel regolamento (UE) 2017/2454 subisca ritardi, con la conseguenza che numerosi Stati membri non saranno pronti ad applicare le nuove norme a partire dal 1º gennaio 2021. Preoccupazioni analoghe sono state sollevate dai principali operatori economici, in particolare gli operatori postali e i corrieri, che hanno esortato la Commissione a rinviare di sei mesi la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a causa dell'emergenza Covid-19.
Il 24 aprile 2020 la Commissione ha tenuto una riunione con gli Stati membri per valutare la loro disponibilità ad applicare le nuove norme a partire dal 1º gennaio 2021. La maggior parte degli Stati membri ha confermato di essere tuttora pronti ad applicarle nei tempi previsti, sottolineando però che le disposizioni sul funzionamento del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicarle correttamente, e di essere quindi disposti a sostenere una proroga non superiore a sei mesi.
L'obiettivo della presente proposta è rinviare di sei mesi la data di applicazione delle modifiche del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico previste dal regolamento (UE) 2017/2454, inizialmente prevista per il 1º gennaio 2021. La nuova data di applicazione è quindi il 1º luglio 2021. Si propone un rinvio di sei mesi, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per ridurre al minimo le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'obiettivo generale della proposta è il buon funzionamento del mercato interno, la competitività delle imprese europee e la necessità di garantire una tassazione efficace dell'economia digitale. Il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico è coerente con la futura applicazione del principio di destinazione dell'IVA, definito nel recente piano d'azione sull'IVA sostenuto dal Consiglio 3 .
Oltre che nel piano d'azione sull'IVA, il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico è stato considerato un'iniziativa fondamentale nella strategia per il mercato unico digitale (DSM) 4 , nella strategia per il mercato unico 5 e nel piano d'azione per l'e-government 6 .
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si fonda sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La presente proposta modifica la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto adottato dal Consiglio nel dicembre 2017. Ciò è coerente con la proposta di posticipare la data del 1º gennaio 2021 per l'applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico, compresi quindi tutti gli atti giuridici interessati. La presente proposta è formulata in conseguenza e come risposta alla situazione di emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, che crea difficoltà a livello nazionale per gli Stati membri, alcuni dei quali stentano a garantire una tempestiva attuazione delle necessarie modifiche dei rispettivi sistemi informatici nazionali. Le disposizioni relative al funzionamento del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicarle correttamente.
Dato che l'IVA è un'imposta armonizzata a livello dell'UE, gli Stati membri da soli non possono fissare norme diverse. Pertanto, qualsiasi iniziativa volta a modificare le norme in materia di IVA per il commercio elettronico, compresa la modifica della data di applicazione, richiede una proposta della Commissione e non può essere realizzata mediante azioni unilaterali a livello nazionale.
La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi del TFUE, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare i problemi senza una proposta di modifica del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa.
•Scelta dell'atto giuridico
La proposta modifica il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio. L'unica modifica introdotta è il rinvio della data di applicazione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta rispecchia la forte preoccupazione che alcuni Stati membri, operatori postali e operatori di corriere hanno espresso alla Commissione di non essere in grado di ultimare i lavori preparatori del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a livello nazionale e di applicare le norme entro il 1º gennaio 2021 a causa della crisi dovuta alla pandemia.
Il 24 aprile 2020 la Commissione ha tenuto una riunione con gli Stati membri per valutare la loro disponibilità ad applicare le nuove norme a partire dal 1º gennaio 2021. La maggior parte degli Stati membri ha confermato di essere tuttora pronti ad applicarle nei tempi previsti, sottolineando però che le disposizioni sul funzionamento del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicarle correttamente, e di essere quindi disposti a sostenere una proroga non superiore a sei mesi.
•Valutazione d'impatto
Una valutazione d'impatto è stata condotta per la proposta che ha portato all'adozione della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico 7 , che costituisce la base per la modifica delle norme stabilite nel regolamento sulla cooperazione amministrativa. La presente proposta modifica unicamente la data di applicazione di tali modifiche.
•Efficienza normativa e semplificazione
L'obiettivo principale della proposta è rinviare di sei mesi la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico. La proposta non modifica la sostanza delle norme, limitandosi a posticipare la loro data di applicazione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta fa parte del progetto inteso a posticipare la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico.
Le implicazioni di bilancio del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico già adottato sono illustrate in dettaglio nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio 2017/2455, documento COM(2016) 757 final 8 .
Le perdite di bilancio per gli Stati membri sono state stimate a circa 5-7 miliardi di euro l'anno, se il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico non sarà attuato come previsto. Un ritardo di sei mesi comporterebbe quindi perdite dell'ordine di 2,5-3,5 miliardi di euro. Tuttavia, se gli Stati membri e le imprese non sono pronti ad applicare le nuove norme sull'IVA nel commercio elettronico, il rischio che il sistema non funzioni correttamente potrebbe comportare perdite pressoché equivalenti.
5.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La presente proposta riguarda unicamente la data di applicazione delle disposizioni già adottate in materia di cooperazione amministrativa del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico di cui al regolamento (UE) 2017/2454. La data di applicazione delle nuove norme è posticipata di sei mesi. Ciò significa che le disposizioni si applicano dal 1º luglio 2021 anziché dal 1º gennaio 2021 e che le norme vigenti del mini sportello unico (capo XI, sezione 2, articoli 43-47) continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2021.
Questa proposta è dettata dal fatto che l'emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 sta mettendo sotto pressione gli Stati membri, che devono reagire tempestivamente e adottare con urgenza misure a livello nazionale per alleviarne le conseguenze per le imprese e per la popolazione in generale. A causa di queste circostanze eccezionali e senza precedenti, diversi Stati membri non saranno in grado di ultimare i lavori preparatori per applicare a livello nazionale le nuove norme del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a partire dal 1º gennaio 2021.
2020/0084 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della Covid-19
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo 9 ,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio 11 stabilisce le norme relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni da parte degli Stati membri al fine di stabilire i regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio 12 .
(2)Il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio 13 modifica tali disposizioni coerentemente con l'estensione dell'ambito di applicazione di tali regimi speciali e con l'introduzione di un nuovo regime. Dette modifiche si applicano dal 1° gennaio 2021.
(3)Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 una pandemia. La pandemia ha provocato casi di infezione in tutti gli Stati membri. A causa dell'allarmante aumento del numero di casi e della mancanza di strumenti efficaci e immediatamente disponibili per far fronte alla pandemia di Covid-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
(4)La pandemia di Covid-19 costituisce un'emergenza imprevista e senza precedenti, che colpisce duramente tutti gli Stati membri e li costringe a prendere provvedimenti immediati a livello nazionale per affrontare la crisi in corso, dando la priorità alla crisi e riassegnando le risorse destinate ad altri problemi. A seguito di questa crisi, diversi Stati membri incontrano difficoltà nel portare a termine lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l'applicazione delle norme stabilite dal regolamento (UE) 2017/2454 e per applicarle dal 1º gennaio 2021. Alcuni Stati membri hanno quindi chiesto il rinvio delle date di applicazione del regolamento (UE) 2017/2454.
(5)Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri devono affrontare in relazione all'emergenza Covid-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2454, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di applicazione di tale regolamento. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2454,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2017/2454 è così modificato:
(1)all'articolo 1, il punto 7 è modificato come segue:
(a)alla lettera a), il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:
"disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2021";
(b)la lettera b) è così modificata:
(i)il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:
"Disposizioni applicabili dal 1° luglio 2021";
(ii)l'articolo 47 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 47 bis
Le disposizioni della presente sezione si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.";
(2)all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente