Bruxelles, 8.5.2020

COM(2020) 199 final

2020/0083(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della Covid-19



RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 21 novembre 2019 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 1 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 2 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni.

La data di applicazione della parte principale di questo pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C) ("pacchetto IVA per il commercio elettronico"), incluse le disposizioni di applicazione, è stata fissata al 1º gennaio 2021.

Il 14 febbraio 2020 la Commissione ha presentato lo stato di avanzamento della preparazione degli Stati membri, con la maggior parte degli Stati membri che ha confermato di essere in grado di applicare le norme entro la data prevista. Due Stati membri hanno espresso preoccupazioni e hanno chiesto una proroga di un anno o più per l'entrata in vigore. La Commissione ha fornito assistenza agli Stati membri in difficoltà per aiutarli a superare questi ostacoli e si è detta fiduciosa che gli Stati membri sarebbero stati pronti entro il 1º gennaio 2021.

Tuttavia, a causa della crisi imprevista causata dalla pandemia di Covid-19 e delle sue pesanti conseguenze, gli Stati membri hanno dovuto rivedere le loro priorità e riassegnare le risorse dall'attuazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico alla lotta contro la pandemia. Pertanto, altri Stati membri non possono più garantire di essere in grado di ultimare i lavori preparatori necessari per applicare le nuove norme entro il 1º gennaio 2021. Vi sono seri rischi che il sistema informatico a livello nazionale necessario per attuare il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico subisca ritardi, con la conseguenza che numerosi Stati membri non saranno pronti ad applicare le nuove norme a partire dal 1º gennaio 2021. Preoccupazioni analoghe sono state sollevate dai principali operatori economici, in particolare gli operatori postali e i corrieri, che hanno esortato la Commissione a rinviare di sei mesi la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a causa dell'emergenza Covid-19.

Il 24 aprile 2020 la Commissione ha tenuto una riunione con gli Stati membri per valutare la loro disponibilità ad applicare le nuove norme a partire dal 1º gennaio 2021. La maggior parte degli Stati membri ha confermato di essere tuttora pronti ad applicarle nei tempi previsti, sottolineando però che le disposizioni sul funzionamento del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicarle correttamente, e di essere quindi disposti a sostenere una proroga non superiore a sei mesi.

Obiettivo della presente proposta è rinviare di sei mesi le date di applicazione delle disposizioni di attuazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026, inizialmente fissate al 1º gennaio 2021. La nuova data di applicazione è quindi il 1º luglio 2021. Si propone un rinvio di sei mesi, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per ridurre al minimo le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'obiettivo generale della proposta è il buon funzionamento del mercato interno, la competitività delle imprese europee e la necessità di garantire una tassazione efficace dell'economia digitale. Il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico è coerente con la futura applicazione del principio di destinazione dell'IVA, definito nel recente piano d'azione sull'IVA sostenuto dal Consiglio 3 .

Oltre che nel piano d'azione sull'IVA, il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico è stato considerato un'iniziativa fondamentale nella strategia per il mercato unico digitale (DSM) 4 , nella strategia per il mercato unico 5 e nel piano d'azione per l'e-government 6 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 397 della direttiva 2006/112/CE 7 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (la "direttiva IVA"). Questo articolo dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione della direttiva IVA. 

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta modifica la data di applicazione delle disposizioni di attuazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico adottate dal Consiglio nel novembre 2019, nella misura in cui tale data era stata fissata al 1º gennaio 2021. Ciò è coerente con la proposta di posticipare la data per l'applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico, compresi quindi tutti gli atti giuridici interessati. La presente proposta è formulata in conseguenza e come risposta alla situazione di emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, che crea difficoltà a livello nazionale per gli Stati membri, alcuni dei quali stentano a garantire di ultimare i necessari lavori preparatori per applicare le nuove norme a partire dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni relative al funzionamento del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicarle correttamente.

Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva IVA sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una proposta della Commissione è pertanto necessaria per modificare la data di applicazione delle disposizioni di attuazione già adottate, il che non può essere realizzato con azioni unilaterali a livello nazionale.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare tali questioni senza una proposta di modifica della data di applicazione del regolamento di esecuzione del Consiglio.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio. L'unica modifica introdotta è il rinvio della data di applicazione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta rispecchia la forte preoccupazione che alcuni Stati membri, operatori postali e operatori di corriere hanno espresso alla Commissione di non essere in grado di ultimare i lavori preparatori del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a livello nazionale per applicare le nuove norme entro il 1º gennaio 2021 a causa della crisi in corso dovuta alla pandemia.

Il 24 aprile 2020 la Commissione ha tenuto una riunione con gli Stati membri per valutare la loro disponibilità ad applicare le nuove norme a partire dal 1º gennaio 2021. La maggior parte degli Stati membri ha confermato di essere tuttora pronti ad applicarle nei tempi previsti, sottolineando però che le disposizioni sul funzionamento del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicarle correttamente, e di essere quindi disposti a sostenere una proroga non superiore a sei mesi.

Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto è stata condotta per la proposta che ha portato all'adozione della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico 8 , che costituisce la base delle modalità di applicazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 282/2011 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026. La presente proposta modifica unicamente la data di applicazione di tali modifiche a causa dell'emergenza Covid-19.

Efficienza normativa e semplificazione

L'obiettivo principale della proposta è rinviare di sei mesi la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a causa dell'emergenza Covid-19.

La proposta non modifica la sostanza delle disposizioni di attuazione, limitandosi a posticipare la loro data di applicazione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta fa parte del progetto inteso a posticipare la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico.

Le implicazioni di bilancio del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico già adottato sono illustrate in dettaglio nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio 2017/2455, documento COM(2016) 757 final 9 .

Le perdite di bilancio per gli Stati membri sono state stimate a circa 5-7 miliardi di euro l'anno, se il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico non sarà attuato come previsto. Un ritardo di sei mesi comporterebbe quindi perdite dell'ordine di 2,5-3,5 miliardi di euro. Tuttavia, se gli Stati membri e le imprese non sono pronti ad applicare le nuove norme sull'IVA nel commercio elettronico, il rischio che il sistema non funzioni correttamente potrebbe comportare perdite pressoché equivalenti.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione sarà monitorata dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC), coadiuvato dal proprio sottocomitato per l'informatica, il comitato permanente sulla tecnologia informatica (SCIT).

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta riguarda unicamente la data di applicazione delle disposizioni di attuazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026. La data di applicazione delle nuove norme, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2021, è posticipata di sei mesi. Pertanto le disposizioni si applicano dal 1º luglio 2021 anziché dal 1º gennaio 2021. I soggetti passivi possono registrarsi per utilizzare uno dei nuovi regimi tre mesi prima della data di applicazione, ovvero a partire dal 1º aprile 2021. L'attuale meccanismo di rettifica delle dichiarazioni IVA continuerà ad applicarsi alle dichiarazioni IVA fino al secondo trimestre del 2021 incluso.

Questa proposta è dettata dal fatto che l'emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 sta mettendo sotto pressione gli Stati membri, che devono reagire tempestivamente e adottare con urgenza misure a livello nazionale per alleviarne le conseguenze per le imprese e per la popolazione in generale. A causa di queste circostanze eccezionali e senza precedenti, diversi Stati membri non possono garantire di ultimare i lavori preparatori per applicare le nuove norme del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a partire dal 1º gennaio 2021.

2020/0083 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della Covid-19


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto 10 , in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio 11 stabilisce disposizioni dettagliate relative ai regimi speciali per i soggetti passivi che prestano determinati servizi a persone che non sono soggetti passivi.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio 12 modifica tali disposizioni coerentemente con l'estensione dell'ambito di applicazione dei regimi speciali esistenti e con l'introduzione di un nuovo regime nel quadro del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). Dette modifiche si applicano dal 1° gennaio 2021.

(3)Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 una pandemia. La pandemia ha provocato casi di infezione in tutti gli Stati membri. A causa dell'allarmante aumento dei casi e della mancanza di strumenti efficaci e immediatamente disponibili per far fronte alla pandemia di Covid-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

(4)La pandemia di Covid-19 costituisce un'emergenza imprevista e senza precedenti, che colpisce duramente tutti gli Stati membri e li costringe a prendere provvedimenti immediati a livello nazionale per affrontare la crisi in corso, dando la priorità alla crisi e riassegnando le risorse destinate ad altri problemi. A seguito di questa crisi, diversi Stati membri incontrano difficoltà nel portare a termine lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l'applicazione delle norme stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 e per applicarle dal 1º gennaio 2021. Diversi Stati membri e operatori postali e corrieri hanno quindi chiesto il rinvio delle date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026.

(5)Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri devono affrontare in relazione all'emergenza Covid-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di applicazione di tale regolamento. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 è così modificato:

(1)all'articolo 1, punto 5, che sostituisce il capo XI, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, all'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"

1.Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.";

(2)all'articolo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Tuttavia gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a trasmettere le informazioni di cui agli articoli 360, 369 quater o 369 sexdecies della direttiva 2006/112/CE per la registrazione agli effetti dei regimi speciali a decorrere dal 1° aprile 2021.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 313 del 4.12.2019, pag. 14).
(2)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).
(3)     http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/  
(4)    COM(2015) 192 final.
(5)    COM(2015) 550 final.
(6)    COM(2016) 179 final.
(7)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(8)    DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE - VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposte relative a una direttiva del Consiglio, a un regolamento di esecuzione del Consiglio e a un regolamento del Consiglio relativo alla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0379:FIN
(9)    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beniCOM/2016/0757 final - 2016/0370 (CNS), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1586260266830&uri=CELEX:52016PC0757
(10)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(11)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).
(12)    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 313 del 4.12.2019, pag. 14).