Bruxelles, 7.5.2020

COM(2020) 182 final

2020/0072(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale a proposito dell'integrazione della Macaronesia nella zona marittima OSPAR


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in relazione alla prevista adozione di un emendamento alla convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (la "convenzione OSPAR").

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione OSPAR

La convenzione OSPAR intende proteggere la zona marittima dell'Atlantico nordorientale contro gli effetti pregiudizievoli delle attività umane, al fine di salvaguardare la salute umana, preservare gli ecosistemi marini e, ogniqualvolta sia possibile, ripristinare l'equilibrio delle zone marine che hanno subito tali effetti pregiudizievoli. Essa conta 16 Parti contraenti: Belgio, Danimarca, UE 1 , Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, Lussemburgo e Svizzera. La convenzione è stata aperta alla firma in occasione della riunione ministeriale delle Commissioni di Oslo e di Parigi, tenutasi a Parigi il 22 settembre 1992, ed è entrata in vigore il 25 marzo 1998.

2.2.La Commissione OSPAR

La Commissione OSPAR (istituita a norma dell'articolo 10 della convenzione) è composta da rappresentanti di ciascuna delle Parti contraenti; si riunisce a intervalli regolari e in caso di circostanze particolari. I suoi compiti sono, tra l'altro, vigilare sull'attuazione della convenzione ed esaminare la situazione della zona marittima, l'efficacia delle misure adottate, le priorità e la necessità di misure complementari o diverse.

A norma dell'articolo 20 della convenzione, ciascuna delle Parti contraenti ha diritto a un voto in seno alla Commissione. L'UE ha diritto a un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della convenzione. L'UE non esercita il proprio diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione la Commissione adotta emendamenti alla stessa all'unanimità delle Parti contraenti.

2.3.L'atto previsto della Commissione OSPAR

Durante il segmento ministeriale di una riunione annuale la Commissione OSPAR sarà chiamata ad adottare un emendamento all'articolo 1, lettera a), della convenzione che adegua i limiti della zona marittima OSPAR per includervi le acque soggette alla giurisdizione portoghese e spagnola e le acque internazionali tra esse comprese ("l'atto previsto").

L'obiettivo dell'atto previsto è aggiungere all'area marittima OSPAR le acque circostanti la Macaronesia (Madera e isole Canarie), in modo da garantire una maggiore coerenza dell'OSPAR con la direttiva quadro dell'UE sulla strategia per l'ambiente marino 2 e di conseguenza migliorare il coordinamento per la protezione e la conservazione della ricca biodiversità e degli ecosistemi vulnerabili presenti nella zona della Macaronesia.

L'emendamento alla convenzione entrerà in vigore per le Parti contraenti che l'hanno ratificato, accettato o approvato il trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte del governo depositario delle notifiche di almeno sette Parti contraenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della convenzione OSPAR. Per ciascuna altra Parte contraente, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui essa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dello stesso.

Fino all'entrata in vigore dell'emendamento alla convenzione OSPAR, il Portogallo e la Spagna, così come qualsiasi altra Parte contraente, possono applicarlo a titolo provvisorio, conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, in particolare l'articolo 25 sull'applicazione a titolo provvisorio.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

A norma dell'articolo 4 della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino la Macaronesia fa parte della regione dell'Atlantico nordorientale ed è la più grande sottoregione marina dei mari europei; è caratterizzata da una ricca diversità di habitat e specie, tra cui alcune contenute anche nell'elenco OSPAR delle specie e degli habitat minacciati e/o in declino. Attualmente, la zona marittima OSPAR copre solo in parte le acque della sottoregione Macaronesia quale delimitata e concordata a livello dell'UE.

Il Portogallo e la Spagna, gli unici paesi dell'UE e dell'OSPAR che hanno acque territoriali in Macaronesia, hanno presentato una proposta congiunta di emendamento alla convenzione OSPAR al fine di allineare la zona marittima OSPAR alle delimitazioni stabilite nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Per entrambi i paesi l'allineamento faciliterà l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino grazie a una maggiore collaborazione a livello OSPAR, e rafforzerà, attraverso la mobilitazione dell'OSPAR, la protezione sia di specie e habitat vulnerabili della regione sia della sua biodiversità marina e costiera, le cui caratteristiche sono uniche.

È necessario definire la posizione dell'Unione in quanto per conseguire tale allineamento dovrà essere modificato un testo giuridicamente vincolante, cioè la convenzione OSPAR di cui l'UE è Parte contraente. Poiché ciò faciliterà l'attuazione della legislazione dell'UE e migliorerà la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'emendamento all'articolo 1, lettera a), della convenzione OSPAR.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La Commissione OSPAR è un organo istituito da un accordo, ossia la convenzione OSPAR.

L'atto che la Commissione OSPAR è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici in quanto modifica un atto esistente avente effetti giuridici, vale a dire la convenzione OSPAR.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione OSPAR.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto principali dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto della Commissione OSPAR emenderà la convenzione OSPAR di cui l'Unione è Parte contraente, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2020/0072 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale a proposito dell'integrazione della Macaronesia nella zona marittima OSPAR

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione OSPAR ("l'accordo") è stata conclusa dall'Unione con decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997 4 , ed è entrata in vigore il 25 marzo 1998.

(2)A norma dell'articolo 15 della convenzione la Commissione OSPAR può adottare emendamenti alla convenzione all'unanimità delle Parti contraenti.

(3)La Commissione OSPAR sarà chiamata ad adottare un emendamento all'articolo 1, lettera a), della convenzione OSPAR sull'integrazione della Macaronesia nella zona marittima OSPAR.

(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella Commissione OSPAR, in quanto l'emendamento alla convenzione OSPAR sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso della riunione della Commissione OSPAR consisterà nel sostenere gli emendamenti all'articolo 1, lettera a), della convenzione OSPAR per l'integrazione della Macaronesia nella zona marittima OSPAR.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).
(2)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Repubblica federale di Germania contro Consiglio dell'Unione europea, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).