Bruxelles, 2.4.2020

COM(2020) 174 final

2020/0055(APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La pandemia di Covid-19 ha colpito drammaticamente la società e l'economia dell'Unione europea e impone agli Stati membri di adottare misure eccezionali. La pandemia rappresenta una grave emergenza sanitaria per i cittadini, le società e le economie. Si è verificata una perturbazione delle attività economiche che causa problemi di liquidità e un grave peggioramento della situazione finanziaria degli operatori economici (imprese, in particolare PMI). Gli Stati membri vedono inoltre crescere la pressione cui sono sottoposte le risorse pubbliche per finanziare i sistemi sanitari pubblici e salvaguardare i servizi pubblici.

Per aiutare gli Stati membri ad affrontare tutte queste sfide e a reagire all'impatto della pandemia, la Commissione ha proposto, mediante l'iniziativa di investimento in risposta alla Covid-19 1 , un ampio spettro di misure, tra le quali l'intervento dei fondi strutturali e di investimento europei 2 . È stato proposto il potenziamento del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) al fine di coordinare gli appalti congiunti e aumentare le scorte di medicinali, dispositivi di protezione individuale e attrezzature mediche, oltre che di agevolare il ritorno dei cittadini europei bloccati al di fuori dell'UE 3 . È stato proposto anche il potenziamento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Al fine di fornire una risposta adeguata alle esigenze conseguenti alla pandemia di Covid-19, la Commissione propone ora di attivare, con un bilancio di 2,7 miliardi di EUR, lo strumento per il sostegno di emergenza, creato nel 2016 al culmine della crisi dei rifugiati, con l'obiettivo di fornire assistenza agli Stati membri di fronte alla pandemia di Covid-19 4 . Data la velocità con cui si è sviluppata e continua a svilupparsi la crisi, la Commissione propone inoltre di potenziare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) dotandolo di un bilancio aggiuntivo di 300 milioni di EUR in modo da agevolare la costituzione di maggiori scorte e il coordinamento della distribuzione di risorse essenziali in tutta l'Europa 5 . 

Ciò impone la mobilizzazione di strumenti speciali, dato che non esistono margini disponibili o possibilità di riassegnazione nella rubrica 3 nel quadro finanziario pluriennale (QFP). La disponibilità di strumenti speciali per l'esercizio 2020 è illustrata nel documento di adeguamento tecnico del QFP per l'esercizio 2020 6 .

In base alla definizione e all'ambito di applicazione attuali degli strumenti speciali indicati nel regolamento QFP, è possibile utilizzare per tale obiettivo solo lo strumento di flessibilità e il margine per imprevisti, in quanto il ricorso al margine globale per gli impegni è riservato all'occupazione giovanile, nonché alla migrazione e alle misure di sicurezza. Le disponibilità attuali complessive a titolo dello strumento di flessibilità e del margine per imprevisti non sono sufficienti per soddisfare le esigenze di finanziamento dello strumento per il sostegno di emergenza e del potenziamento significativo del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU).

Dato che l'esercizio in corso è l'ultimo del QFP 2014-2020 e dato che l'Unione europea fronteggia una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, la Commissione propone di modificare il regolamento QFP al fine di eliminare le limitazioni dell'ambito di applicazione del margine globale per gli impegni (articolo 14) in modo da rendere possibile il finanziamento integrale dei 3,0 miliardi di EUR per la risposta alla pandemia di Covid-19 proposti nel progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020, presentato separatamente.

La Commissione propone di sopprimere i riferimenti a "occupazione giovanile" e a "migrazione e misure di sicurezza" dalla formulazione degli articoli pertinenti.

L'articolo 135, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 7 prevede che le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio adottate alla data di entrata in vigore di detto accordo o successivamente non si applicano al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Le modifiche previste dal presente regolamento incidono unicamente sulla destinazione del margine globale per gli impegni e non aumentano gli obblighi finanziari. Di conseguenza, l'articolo 135, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica non si applica alla presente modifica.

2.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha incidenza immediata sul bilancio. Gli strumenti speciali sono mobilitati e gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio annuale secondo le procedure stabilite dal regolamento QFP e dall'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

2020/0055 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 8 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)La pandemia di Covid-19 e la relativa crisi della sanità pubblica, che richiedono l'adozione di misure straordinarie, hanno sottoposto a forte pressione le risorse finanziarie disponibili entro e oltre i limiti dei massimali del QFP.

(2)Affinché l'Unione possa finanziare una risposta adeguata alla pandemia di Covid-19 e alle relative crisi della sanità pubblica e dell'economia avvalendosi dello strumento per il sostegno di emergenza 9 , si propone di modificare la finalità per la quale possono essere impiegati gli stanziamenti a titolo del margine globale per gli impegni nella parte in cui si riferisce alla crescita e all'occupazione, in particolare all'occupazione giovanile, nonché alla migrazione e alle misure di sicurezza.

(3)Si propone di mobilizzare il margine globale per gli impegni prima possibile al fine di consentirne il rapido impiego nel 2020, come proposto nel progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020 10 . La presente modifica del regolamento n. 1311/2013 dovrebbe entrare in vigore al più tardi lo stesso giorno dell'adozione del progetto di bilancio rettificativo.

(4)L'articolo 135, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 11 prevede che le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio adottate alla data di entrata in vigore di detto accordo o successivamente non si applicano al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Le modifiche previste dal presente regolamento incidono unicamente sulla destinazione del margine globale per gli impegni e non aumentano gli obblighi finanziari. È pertanto opportuno chiarire che l'articolo 135, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica non si applica alla presente modifica.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è così modificato:

1)    all'articolo 3, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*), al regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (***).

_____________________________

(*)Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ( GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 ).

(**)Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

(***)Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).";

2)    l'articolo 14 è così modificato:

a)    il titolo è sostituito dal seguente:

"Margine globale per gli impegni"

b)    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    I margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno costituiscono un margine globale del FQP per gli impegni, da rendere disponibile al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo: Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19, COM(2020) 112 final del 13.3.2020.
(2)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 [Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus], del 13 marzo 2020, COM(2020) 113 final del 13.3.2020.
(3)    Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020, COM(2020) 145 del 27.3.2020.
(4)    Proposta di regolamento del Consiglio che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, e che ne modifica le disposizioni in relazione alla pandemia di COVID19, COM(2020) 175 del 2.4.2020.
(5)    Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020, COM(2020) 170 del 2.4.2020.
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'adeguamento tecnico degli strumenti speciali per l'esercizio 2020 [articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento del Consiglio n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020], COM(2020) 173 del 2.4.2020.
(7)    GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(8)    GU C , del , pag. .
(9)    COM(2020) 175 del 2.4.2020.
(10)    COM(2020) 170 del 2.4.2020.
(11)    GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.