Bruxelles, 3.4.2020

COM(2020) 135 final

2020/0051(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le misure commerciali autonome proposte sono uno degli strumenti per attuare la politica dell'UE nei confronti dei Balcani occidentali come definita nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione avviato dalla Commissione europea nel maggio 1999. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con le parti dei Balcani occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica degli scambi. Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio ha stabilito una liberalizzazione asimmetrica degli scambi con l'istituzione di misure commerciali eccezionali per i paesi e i territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione, con validità fino al 31 dicembre 2020.

Sono stati ormai conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione e tutte le parti interessate dei Balcani occidentali; l'ultimo di tali accordi, con il Kosovo 1*, è entrato in vigore il 1o aprile 2016.

Tenuto conto della diversa portata della liberalizzazione tariffaria nell'ambito dei regimi contrattuali che sono stati sviluppati tra l'Unione e tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e delle preferenze concesse a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009, si propone di prorogare il regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2025. 

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con il costante sostegno dell'Unione europea alla graduale integrazione economica della regione nell'UE e ai singoli processi di adesione.

Sebbene la maggior parte delle preferenze commerciali inizialmente concesse ai Balcani occidentali attraverso il regime commerciale autonomo sia ormai stata integrata nei rispettivi accordi di stabilizzazione e di associazione con l'Unione, le limitate preferenze concesse dal presente regolamento continuano a offrire un valido sostegno all'economia regionale. Tali preferenze consentono di sospendere i dazi specifici normalmente applicati agli ortofrutticoli e di includere un contingente globale per i vini, disponibile dopo l'esaurimento dei rispettivi contingenti nazionali dei paesi.

Il sistema delle misure commerciali autonome ha contribuito all'espansione degli scambi complessivi tra l'UE e i Balcani occidentali, che nel 2018 hanno superato i 54 miliardi di EUR. L'UE è il principale partner commerciale dei paesi della regione (rappresenta oltre il 72 % degli scambi complessivi).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è pienamente in linea con la Dichiarazione di Sofia del 17 maggio 2018, nella quale l'UE si è impegnata a rafforzare e a intensificare il proprio impegno a tutti i livelli per sostenere la trasformazione politica, economica e sociale della regione. È altresì coerente con gli orientamenti politici della nuova Commissione, che ha ribadito la prospettiva europea dei Balcani occidentali e il suo ruolo importante nel proseguimento del processo di riforma nell'intera regione. L'Unione europea mira a promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo economico nella regione e apre la prospettiva dell'integrazione nell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente.

Proporzionalità

Le misure proposte hanno dimostrato di avere avuto un impatto positivo sui paesi beneficiari in quanto hanno contribuito al loro sviluppo economico, in particolare con la creazione di forti partenariati tra le imprese dell'UE e i produttori locali della regione dei Balcani occidentali. La proposta di prorogare le misure per altri cinque anni è pertanto considerata la più adeguata per garantire lo sviluppo economico duraturo dei partner dei Balcani occidentali, evitando nel contempo un processo molto lungo e complesso di modifica di ciascun accordo commerciale bilaterale nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e di associazione.

Scelta dell'atto giuridico

Le misure commerciali autonome permettono (in circostanze eccezionali) all'Unione europea di concedere preferenze molto specifiche e mirate, che non sarebbero altrimenti concesse nel contesto di un accordo di libero scambio in quanto creerebbero precedenti che non sono nell'interesse dell'Unione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Data la portata molto limitata delle misure, non è stata svolta alcuna valutazione formale ex post.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non si sono svolte consultazioni formali dei portatori di interessi, ma le parti beneficiarie hanno espresso un interesse unanime e reiterato per il mantenimento delle misure, mentre non sono state sollevate obiezioni dagli operatori economici europei nelle varie piattaforme di comunicazione create dai servizi della Commissione per l'industria dell'UE.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Gli strumenti per legiferare meglio esonerano espressamente dalle valutazioni d'impatto la proroga dei protocolli esistenti con i paesi terzi.

Le misure proposte sono in vigore da quasi vent'anni ma ormai sono di portata molto ridotta, in quanto la maggior parte delle preferenze è stata progressivamente integrata nei singoli accordi di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e i beneficiari. Mentre l'impatto stimato è considerato minimo in termini di dazi non riscossi dall'UE (circa 23,5 milioni di EUR per i sei beneficiari combinati, sulla base del valore delle importazioni per il 2018), la proroga delle misure è considerata la migliore garanzia dell'impegno dell'UE a favore dell'integrazione commerciale dei Balcani occidentali. Tale proroga contribuirebbe inoltre a garantire agli operatori economici della regione e dell'UE condizioni stabili di accesso al mercato.

In base alla valutazione della Commissione a seguito di visite nella regione, le misure si sono rivelate proficue per numerosi piccoli produttori agricoli e molti di tali produttori locali hanno creato forti partenariati con imprese dell'UE. Se il regolamento (CE) n. 1215/2009 non fosse prorogato entro il 31 dicembre 2020, i Balcani occidentali sarebbero temporaneamente privati di tale accesso liberalizzato al mercato per prodotti agricoli (frutta e verdura) che rivestono un'importanza cruciale per questa regione sensibile.

L'UE dovrebbe assolutamente evitare il ripetersi della situazione del 2010, quando la proroga non ha potuto essere votata in tempo: ciò ha creato gravi perturbazioni nei mercati agricoli dei Balcani occidentali. L'applicazione retroattiva per il recupero dei dazi doganali non dovrebbe costituire un'alternativa, in quanto si tratta di una soluzione complessa e sono necessari mesi e molte pratiche burocratiche prima che gli operatori siano rimborsati. La perturbazione del quadro giuridico non solo creerebbe un danno economico immediato, ma invierebbe anche il segnale che il contesto imprenditoriale è instabile e insicuro.

Efficienza normativa e semplificazione

Poiché le misure proposte sono già in vigore da quasi 20 anni, i beneficiari sono molto bene informati e sanno come rispettare le condizionalità previste dal regolamento; la proposta di regolamento elimina inoltre i paragrafi che sono divenuti obsoleti, aggiornando il regolamento e abrogando le disposizioni obsolete.

Diritti fondamentali

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1215/2009 subordina il diritto di beneficiare delle preferenze all'astensione dei beneficiari dal compiere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani (compresi i diritti fondamentali del lavoro), dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento proposto non comporta costi supplementari per il bilancio dell'UE. Per gli anni dal 2020 al 2025 non vi saranno ulteriori agevolazioni tariffarie per i prodotti fabbricati dagli attuali beneficiari. Le entrate ipotetiche che avrebbero potuto essere riscosse grazie a nuove importazioni supplementari non sono considerate una perdita di entrate tariffarie.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Nelle riunioni di sottocomitati che si svolgono nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e di associazione, il monitoraggio e la presentazione di relazioni sull'uso delle preferenze bilaterali sono regolarmente all'ordine del giorno delle discussioni bilaterali con i partner dei Balcani occidentali.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta comprende tre gruppi di disposizioni che riguardano:

1)la modifica della denominazione di due dei beneficiari per rispecchiare l'ultima terminologia concordata, vale a dire la sostituzione di "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" con "Macedonia del Nord" e la sostituzione di "territorio doganale del Kosovo" con "Kosovo*", come utilizzata nell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'UE. Di conseguenza, tutti i riferimenti a "paesi" o "paesi e territori" sono sostituiti da "parti";

2)un aggiornamento dell'articolo 3 a seguito delle modifiche apportate al regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione del 2 giugno 2017: poiché le preferenze unilaterali concesse al Kosovo sono state incluse nell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo, che è entrato in vigore il 1o aprile 2016, le preferenze commerciali autonome non riguardano più alcun tipo di concessione commerciale nel settore della pesca o delle carni bovine. Per motivi di chiarezza si propone pertanto di eliminare qualsiasi riferimento a queste due categorie di prodotti;

3)la proroga dell'applicazione del regolamento fino al 31 dicembre 2025.

2020/0051 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio 2 ha previsto un accesso illimitato al mercato dell'Unione in franchigia doganale per quasi tutti i prodotti originari dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione se e fintantoché non fossero stati conclusi accordi bilaterali con tali parti.

(2)Sono stati ormai conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutte e sei le parti, l'ultimo dei quali, tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo 3 *, dall'altro, è entrato in vigore il 1o aprile 2016.

(3)Il regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione 4 ha modificato il regolamento (CE) n. 1215/2009 al fine di eliminare le preferenze bilaterali concesse al Kosovo, ma mantenendo la preferenza unilaterale concessa a tutti i beneficiari dei Balcani occidentali sotto forma di sospensione di tutti i dazi per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata e del loro accesso al contingente tariffario globale di 30 000 hl per i vini.

(4)Tenuto conto di tali differenze nella portata della liberalizzazione tariffaria nell'ambito dei regimi contrattuali che sono stati sviluppati tra l'Unione e tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e delle preferenze concesse a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009, si propone di prorogare il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2025.

(5)La proroga del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 è considerata la migliore garanzia dell'impegno dell'Unione a favore dell'integrazione commerciale dei Balcani occidentali. Tale proroga dovrebbe inoltre contribuire a garantire agli operatori economici della regione e dell'Unione condizioni stabili di accesso al mercato.

(6)Occorre inoltre modificare la denominazione di due dei beneficiari per rispecchiare l'ultima terminologia concordata.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

1)L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Regimi preferenziali

1.I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo 5 *, del Montenegro, della Macedonia del Nord e della Serbia di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo, del Montenegro, della Macedonia del Nord e della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l'Unione e tali parti."

1)L'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) osservanza della definizione di "prodotti originari" di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato 2015/2446 della Commissione e al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni 10 e 11, del regolamento di esecuzione 2015/2447 della Commissione;

b) impegno delle parti di cui all'articolo 1 a non applicare nuovi dazi e oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie dell'Unione, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dal 30 settembre 2000;

c) impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione, onde prevenire qualsiasi rischio di frode; e

d) il mancato compimento, ad opera delle parti di cui all'articolo 1, di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto."

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"In caso di inosservanza, ad opera di una parte, del paragrafo 1, lettera a), b) o c), o del paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto della parte in questione ai benefici previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 4."

2)L'articolo 3 è così modificato:

a)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Per alcuni prodotti vitivinicoli elencati nell'allegato I e originari dei beneficiari di cui all'articolo 1, i dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario dell'Unione, e alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto e origine."

b)Il paragrafo 2 è soppresso.

3)L'articolo 4 è soppresso.

4)All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma del titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447 della Commissione."

5)All'articolo 7, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l'Unione e le parti di cui all'articolo 1;

c) la sospensione, in tutto o in parte, del diritto della parte in questione ai benefici previsti dal presente regolamento in caso di inosservanza ad opera di tale parte delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d)."

6)L'articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:

a)    la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

"Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell'Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c), ad opera delle parti di cui all'articolo 1, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:";

b)    al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e/o le parti beneficiarie a osservare l'articolo 2, paragrafo 1;

7)c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento ad opera di una parte beneficiaria, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento."

8)All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2025."

9)L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente



(1) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2)    Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).
(3) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(4)    Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo* in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro.
(5) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Bruxelles, 3.4.2020

COM(2020) 135 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea


ALLEGATO

Allegato I

RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, si considera che il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura "ex", il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione

Volume del contingente per anno 1

Beneficiari

Aliquota del dazio

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

30 000 hl

Albania 2 , Bosnia-Erzegovina 3 , Kosovo 4 , Montenegro 5 , Macedonia del Nord 6 , Serbia 7 .

Esenzione

(1)    Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei beneficiari.
(2)    L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l'Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.
(3)    L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.
(4)    L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Kosovo è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Kosovo. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1570 e n. 09.1572.
(5)    L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514.
(6)    L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Macedonia del Nord è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Macedonia del Nord. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.
(7)    L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.