COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.4.2020
COM(2020) 118 final
2018/0140(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2018/0140 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1.Contesto
La proposta di regolamento relativo alle informazioni elettroniche sul trasporti merci (eFTI) è stata adottata dalla Commissione il 17 maggio 2018 nel quadro del terzo pacchetto "L'Europa in movimento". L'obiettivo della proposta è ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l'efficienza dei trasporti e della logistica consentendo gli scambi digitali nei rapporti tra le imprese e le autorità.
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
[documento COM(2018) 279 final – 2018/0140 COD]:
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17 maggio 2018.
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
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17 ottobre 2018.
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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12 marzo 2019.
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Data di trasmissione della proposta modificata:
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N/D.
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Data di adozione della posizione del Consiglio:
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7 aprile 2020.
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2.Finalità della proposta della Commissione
La proposta della Commissione costituisce una nuova iniziativa legislativa volta a ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l'efficienza del settore dei trasporti stabilendo le condizioni per un maggiore utilizzo delle tecnologie digitali per lo scambio di informazioni regolamentari tra gli operatori economici e le autorità. Essa stabilisce una serie di prescrizioni uniformi per lo scambio in formato elettronico delle informazioni regolamentari riguardanti le merci trasportate nel territorio dell'UE.
La proposta della Commissione non fissa nuovi obblighi di informazione. Essa definisce piuttosto le condizioni in base alle quali le autorità sono obbligate ad accettare le informazioni presentate in formato elettronico. La condizione principale è che gli operatori economici utilizzino piattaforme sicure e certificate basate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quando presentano informazioni in formato elettronico alle autorità. La proposta della Commissione impone altresì alle autorità di utilizzare una serie di norme e procedure comuni, tra cui specifiche tecniche, per l'accesso alle informazioni fornite dagli operatori in formato elettronico e per il trattamento delle stesse. Gli operatori avranno la facoltà, ma non l'obbligo, di utilizzare tali mezzi elettronici anziché il formato cartaceo.
Il nuovo ambiente digitale si baserà principalmente su scambi di informazioni da macchina a macchina, anche se continueranno a essere supportati i formati "documento" leggibili dall'uomo per garantire che le autorità possano adempiere i loro obblighi di applicazione della normativa in tutte le circostanze.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 27 novembre 2019. La Commissione sostiene tale accordo in quanto esso resta pienamente in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione nonché con tutte le principali disposizioni specifiche ivi proposte dalla Commissione al fine di garantire il conseguimento di tali obiettivi. Le modifiche introdotte dal Consiglio mirano a chiarire ulteriormente o a specificare nel dettaglio le disposizioni contenute nella proposta della Commissione. Ciò include le modifiche riguardanti gli elementi essenziali della proposta, ossia l'ambito di applicazione, gli aspetti da definire ulteriormente mediante atti di esecuzione e atti delegati, il periodo di attuazione e il futuro riesame:
·la proposta della Commissione ha stabilito un ambito di applicazione ben definito e mirato degli obblighi di informazione cui si applica il regolamento, come indicato in una serie di atti giuridici nazionali e dell'UE che disciplinano il trasporto delle merci nel territorio dell'Unione, figuranti o da inserire nell'allegato I del regolamento. La posizione del Consiglio ha confermato tale ambito di applicazione mirato ma ha mantenuto soltanto i riferimenti ai pertinenti articoli dei rispettivi atti dell'UE e ha spostato tali riferimenti dall'allegato al dispositivo del regolamento. Il Consiglio ha inoltre aggiunto un riferimento ai futuri atti di esecuzione o atti delegati della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario, nel caso in cui tali atti siano adottati o modificati al fine di includere gli obblighi di informazione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. L'ambito di applicazione del regolamento rimane sostanzialmente invariato nella posizione del Consiglio e le modifiche apportate sono accettabili per la Commissione;
·dato il carattere altamente tecnico dell'attuazione del futuro ambiente eFTI, la proposta della Commissione non stabiliva tutti i dettagli dell'architettura del sistema bensì solo le sue componenti principali e i requisiti di funzionalità che tali componenti dovrebbero soddisfare. La proposta prevedeva l'adozione di norme e specifiche tecniche dettagliate in una fase successiva mediante atti della Commissione, per lo più atti di esecuzione. In linea con gli obiettivi della Commissione, il Consiglio ha aggiunto ulteriori orientamenti sull'adozione di tali norme e specifiche tecniche, prevedendo in particolare che la Commissione persegua l'interoperabilità dell'insieme di dati comuni eFTI e dei sottoinsiemi di dati eFTI con i pertinenti modelli di dati accettati a livello internazionale o di Unione e che le specifiche adottate relativamente alle piattaforme eFTI restino per quanto possibile neutre sotto il profilo tecnologico. La posizione del Consiglio ha inoltre modificato la natura dei poteri conferiti alla Commissione per quanto riguarda l'istituzione dell'insieme di dati comuni eFTI e dei sottoinsiemi di dati eFTI corrispondenti alle informazioni regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, sostituendo le competenze di esecuzione con il potere di adottare atti delegati. Quest'ultima modifica, oltre a ricevere il sostegno della Commissione, risponde anche alla posizione del Parlamento europeo che, in prima lettura, ha auspicato un maggiore coinvolgimento del Parlamento nell'adozione delle norme dettagliate;
·la posizione del Consiglio ha inoltre introdotto scadenze specifiche per l'adozione della maggior parte degli atti di esecuzione e degli atti delegati e ha prorogato di un anno il termine entro il quale gli Stati membri devono iniziare ad accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici. Nel complesso il risultato è equilibrato, sebbene ambizioso. Consente a tutti i portatori di interessi, ossia la Commissione, le autorità degli Stati membri e gli attori del settore privato, di prepararsi e di ottemperare puntualmente agli obblighi sanciti dal regolamento in oggetto;
·da ultimo, ma non per importanza, la posizione del Consiglio ha aggiunto una serie di dettagli relativi alla portata e ai temi su cui dovrebbe concentrarsi la Commissione nelle proprie verifiche relative alla valutazione dell'attuazione del regolamento, da effettuarsi entro quattro anni e mezzo dalla data di applicazione del medesimo regolamento. È richiesto alla Commissione di valutare in particolare possibili iniziative al fine di stabilire:
a)
l'obbligo per gli operatori economici di utilizzare mezzi elettronici, anziché cartacei, per mettere a disposizione delle autorità le informazioni regolamentari; e
b)
l'interoperabilità e l'interconnettività tra l'ambiente eFTI e i diversi sistemi attualmente utilizzati dalle autorità per registrare le informazioni regolamentari e accedervi a norma di altri atti dell'UE in materia di trasporti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento in oggetto.
Tali aggiunte sono in linea con gli obiettivi programmatici della Commissione e il testo resta in linea con le prerogative istituzionali della Commissione.
4.Conclusioni
La Commissione concorda con la posizione adottata dal Consiglio in prima lettura. Tale posizione riflette pienamente l'esito dei negoziati tra le tre istituzioni. L'adozione da parte del Parlamento europeo, in seconda lettura, di tale testo concordato segnerà una tappa importante verso il conseguimento degli obiettivi condivisi di riduzione degli oneri amministrativi, miglioramento dell'applicazione delle norme e promozione di misure decisive che il settore dei trasporti e della logistica dovrebbe adottare ai fini della necessaria trasformazione digitale.