COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.3.2020
COM(2020) 87 final
2020/0037(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acque e che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico, deve essere modificato per consentire la pesca scientifica durante le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione stabilite per i due stock di merluzzo bianco. Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
•Scelta dell'atto giuridico
Strumento proposto: regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.
•Assunzione e uso di perizie
La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio e il regolamento (UE) 2020/123 come descritto nel prosieguo.
Il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio istituisce per i due stock di merluzzo bianco del Baltico chiusure della pesca nel periodo della riproduzione per garantire una riproduzione indisturbata in vista di un maggiore reclutamento. Nel contempo, è essenziale consentire lo svolgimento di studi scientifici durante tali periodi di chiusura. L'interruzione delle serie temporali di dati avrebbe un impatto molto negativo sulla valutazione scientifica degli stock che costituisce la base per la fissazione delle possibilità di pesca.
Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la campagna di pesca inizia già ad aprile. Nel regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) erano fissati a zero. Essi dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.
La 6a sessione ordinaria dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA), svoltasi dal 1° al 5 luglio 2019, ha deciso misure per la pesca di fondo e la limitazione dello sforzo nella zona dell'accordo. Le misure concordate nel corso di tale sessione devono essere attuate nel diritto dell'Unione. Le misure di attuazione vigenti devono essere aggiornate per tener conto delle misure concordate nel corso della riunione.
Nella sua riunione annuale del novembre 2019, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha deciso nuovi obblighi di comunicazione per i tonnidi tropicali. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le catture mensili di determinati pescherecci relative a tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione e includere i riferimenti modificando il regolamento (UE) 2020/123.
•Consultazione del Regno Unito
Poiché il presente regolamento deve essere adottato nel corso del periodo transitorio previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione si consulterà con il Regno Unito conformemente all'articolo 130, paragrafo 1, di tale accordo.
2020/0037 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acque e che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico. Stabilisce i periodi di chiusura della pesca durante la riproduzione per i due stock di merluzzo bianco del Baltico. Garantire serie temporali ininterrotte di dati comparabili sugli stock ittici è un elemento essenziale per la valutazione scientifica di tali stock. È pertanto opportuno consentire, durante il rispettivo periodo di chiusura, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di indagine scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1838.
(2)Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
(3)Nella riunione annuale del luglio 2019, l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha deciso misure per la pesca di fondo e la limitazione dello sforzo nella zona dell'accordo. Tali misure sono state attuate nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) 2020/123. È tuttavia opportuno apportare ulteriori modifiche per garantire che le norme di attuazione rispecchino adeguatamente le decisioni adottate dal SIOFA. Nella riunione annuale del luglio 2019, l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha approvato cinque zone protette temporanee in cui si applicano norme specifiche per i pescherecci al fine di proteggere gli ecosistemi bentonici.
(4)Nel regolamento (UE) 2020/123 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve e i pareri scientifici pertinenti, forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la pesca inizia il 1º aprile.
(5)È opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM, pubblicato il 27 febbraio 2020.
(6)Nella sua riunione annuale del novembre 2019, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha deciso nuovi obblighi di comunicazione per i tonnidi tropicali. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le catture mensili per i grandi pescherecci con palangari (lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 m) e per i pescherecci con reti a circuizione che pescano il tonno obeso (thunnus obesus), il tonno albacora (thunnus albacares) e il tonnetto striato (katsuwonus pelamis) nell'Oceano Atlantico. Quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per questi pescherecci.
(7)Tali misure devono essere attuate nel diritto dell'Unione modificando di conseguenza il totale ammissibile di catture (TAC) per il tonno obeso e il tonno albacora nell'Oceano Atlantico di cui al regolamento (UE) 2020/123. Anche se il regolamento (UE) 2020/123 non stabilisce TAC per il tonnetto striato, i riferimenti a questa specie devono essere inclusi nelle rispettive tabelle comparative dei nomi latini e dei nomi comuni ai fini degli obblighi di comunicazione.
(8)È opportuno pertanto rettificare e modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.
(9)I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2020/123 e dal regolamento (UE) 2019/1838 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Questa applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
(10)Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1838
L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifica del regolamento (UE) 2020/123
All'articolo 46 del regolamento (UE) 2020/123, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 46
Limiti per la pesca di fondo
"Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella zona dell'accordo SIOFA:
(a)limitino lo sforzo annuale e/o le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;
(b)non espandano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con lenze e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;
(c)non siano autorizzati a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, ad eccezione dei metodi con lenze e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone."
Articolo 3
Modifica del regolamento (UE) 2020/123
Gli allegati I, IA, ID e IK sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.3.2020
COM(2020) 87 final
ALLEGATI
della
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acque e che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione
ALLEGATO I
L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è così modificato:
(1)la nota in calce 2 della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 è sostituita dalla seguente:
"Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1º maggio al 31 agosto.
In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.
In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.";
(2)la nota in calce 4 della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 è sostituita dalla seguente:
"È vietata la pesca di questo contingente nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1º febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1º giugno al 31 luglio.
In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.
In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.".
ALLEGATO II
Gli allegati I, IA, ID e IK del regolamento (UE) 2020/123 sono così modificati:
(1)nell'allegato I le tabelle comparative dei nomi latini e dei nomi comuni sono modificate per aggiungere il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) dopo il riferimento al totano (Illex illecebrosus), come segue:
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Katsuwonus pelamis
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SKJ
|
Tonnetto striato
|
(2)Nell'allegato I le tabelle comparative dei nomi comuni e dei nomi latini sono modificate per aggiungere il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) dopo il riferimento alle razze (Rajiformes), come segue:
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Tonnetto striato
|
SKJ
|
Katsuwonus pelamis
|
(3)Nell'allegato IA la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:
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Specie:
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Cicerello e catture accessorie connesse
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Zona:
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Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4(1)
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Ammodytes spp.
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|
Danimarca
|
|
pm
|
(2)
|
TAC analitico
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|
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Regno Unito
|
pm
|
(2)
|
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
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Germania
|
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pm
|
(2)
|
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
|
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Svezia
|
|
pm
|
(2)
|
|
|
|
|
|
Unione
|
|
pm
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|
|
|
TAC
|
|
pm
|
|
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|
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|
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(1)
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Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
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(2)
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Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
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Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all'allegato IID:
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Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello
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1r
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2r(1)
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3r
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4
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5r
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6
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7r
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(SAN/234_1R)
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(SAN/234_2R)
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(SAN/234_3R)
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(SAN/234_4)
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(SAN/234_5R)
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(SAN/234_6)
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(SAN/234_7R)
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Danimarca
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pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
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Regno Unito
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pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
Germania
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pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
Svezia
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
Unione
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Totale
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pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
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(1) Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.
|
(4)L'allegato ID relativo alla zona della convenzione ICCAT è così modificato:
(a)è inserita la seguente tabella sulle possibilità di pesca per il tonnetto striato nell'Oceano Atlantico:
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Specie:
|
Tonnetto striato
Katsuwonus pelamis
|
Zona:
|
Oceano Atlantico
(SKJ/ATLANT)
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
(1)
|
|
|
(1)
|
Le catture di tonnetto striato effettuate da pescherecci con reti a circuizione (SKJ/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (SKJ/* ATLLL) sono comunicate separatamente.
|
|
|
(b)La tabella riguardante il tonno obeso nell'Oceano Atlantico è sostituita dalla seguente:
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Specie:
|
Tonno obeso
Thunnus obesus
|
Zona:
|
Oceano Atlantico
(BET/ATLANT)
|
|
Spagna
|
8 055,73
|
(1)(2)
|
TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
|
|
Francia
|
4 428,60
|
(1)(2)
|
|
|
Portogallo
|
3 058,33
|
(1)(2)
|
|
|
Unione
|
15 542,66
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
62 500
|
(1)(2)
|
|
|
(1)
(2)
|
Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci con reti a circuizione (BET/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/* ATLLL) sono comunicate separatamente.
A partire dal giugno 2020, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.
|
|
(c)La tabella riguardante il tonno albacora nell'Oceano Atlantico è sostituita dalla seguente:
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|
Specie:
|
Tonno albacora
Thunnus albacares
|
Zona:
|
Oceano Atlantico
(YFT/ATLANT)
|
|
TAC
|
110 000
|
(1)(2)
|
TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
|
|
(1)
(2)
|
Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci con reti a circuizione (YFT/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/* ATLLL) sono comunicate separatamente.
A partire dal giugno 2020, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.
|
|
|
(5)Nell'allegato IK relativo alla zona della convenzione SIOFA, è aggiunta la parte seguente:
"Zone protette temporanee
Atlantis Bank
|
Punto
|
Latitudine (S)
|
Longitudine (E)
|
|
1
|
32° 00'
|
57° 00'
|
|
2
|
32° 50'
|
57° 00'
|
|
3
|
32° 50'
|
58° 00'
|
|
4
|
32° 00'
|
58° 00'
|
Coral
|
Punto
|
Latitudine (S)
|
Longitudine (E)
|
|
1
|
41° 00'
|
42° 00'
|
|
2
|
41° 40'
|
42° 00'
|
|
3
|
41° 40'
|
44° 00'
|
|
4
|
41° 00'
|
44° 00'
|
Fools Flat
|
Punto
|
Latitudine (S)
|
Longitudine (E)
|
|
1
|
31° 30'
|
94° 40'
|
|
2
|
31°40'
|
94° 40'
|
|
3
|
31° 40'
|
95° 00'
|
|
4
|
31° 30'
|
95° 00'
|
Middle of What
|
Punto
|
Latitudine (S)
|
Longitudine (E)
|
|
1
|
37° 54'
|
50° 23'
|
|
2
|
37° 56,5'
|
50° 23'
|
|
3
|
37° 56,5'
|
50° 27'
|
|
4
|
37° 54'
|
50° 27'
|
Walter’s Shoal
|
Punto
|
Latitudine (S)
|
Longitudine (E)
|
|
1
|
33° 00'
|
43° 10'
|
|
2
|
33° 20'
|
43° 10'
|
|
3
|
33° 20'
|
44° 10'
|
|
4
|
33° 00'
|
44° 10'
|