COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.2.2020
COM(2020) 35 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.2.2020
COM(2020) 35 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Con la presente raccomandazione la Commissione europea invita il Consiglio dell'Unione europea ad autorizzare l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a designare come negoziatore dell'Unione la Commissione, a impartire direttive al negoziatore e a designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
2.CONTESTO
Il 1º febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).
Le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") 1 .
L'accordo di recesso, che è entrato in vigore il 1º febbraio 2020, prevede un periodo di transizione nel quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito secondo il disposto dell'accordo stesso. Tale periodo terminerà il 31 dicembre 2020, salvo che il comitato misto istituito a norma dell'accordo di recesso adotti, prima del 1º luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni.
Negli orientamenti del 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Secondo gli orientamenti tale partenariato dovrebbe riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure la sicurezza, la difesa e la politica estera. Il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti nella prospettiva della visione globale del quadro delle future relazioni, che sarebbe stata delineata più dettagliatamente nella dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso e a cui questo si richiama.
La dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso ("dichiarazione politica") 2 definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. Definisce i parametri di "un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione".
In virtù dell'articolo 184 dell'accordo di recesso "L'Unione e il Regno Unito si adoperano al meglio, in buona fede e nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni future di cui alla dichiarazione politica del 17 ottobre 2019 e a espletare le procedure pertinenti per la ratifica o la conclusione di tali accordi al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione."
Nelle conclusioni del 13 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha ribadito il desiderio di instaurare con il Regno Unito future relazioni quanto più strette possibili, in linea con la dichiarazione politica e nel rispetto degli orientamenti e delle dichiarazioni del Consiglio europeo concordati in precedenza, in particolare delle dichiarazioni del 25 novembre 2018. Il Consiglio europeo ha confermato segnatamente che le future relazioni con il Regno Unito dovranno essere basate su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare al Consiglio "un progetto di mandato generale per le future relazioni con il Regno Unito subito dopo l'avvenuto recesso".
3.IL NUOVO PARTENARIATO
Il nuovo partenariato ambizioso e globale prospettato nella presente raccomandazione s'iscrive nella continuità delle conclusioni e degli orientamenti del Consiglio europeo muovendo dalla dichiarazione politica.
Il prospettato partenariato compone un insieme unico di tre componenti principali:
–disposizioni generali (disposizioni sui valori e principi di base e sulla governance);
–disposizioni economiche (disposizioni sul commercio e garanzie della parità di condizioni);
–disposizioni sulla sicurezza (disposizioni sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e su politica estera, sicurezza e difesa).
Il prospettato partenariato muove dalla convinzione condivisa che la prosperità e la sicurezza sono potenziate dall'ordine internazionale fondato su regole, dalla difesa dei diritti individuali e dello Stato di diritto, da standard elevati di tutela dei diritti di lavoratori e consumatori e dell'ambiente, dalla lotta contro i cambiamenti climatici e dal commercio libero ed equo.
In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2019 il partenariato prospettato nella presente raccomandazione ha copertura generale, in quanto include tutti i settori di interesse indicati nella dichiarazione politica: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, politica estera, sicurezza e difesa, partecipazione ai programmi dell'Unione e cooperazione tematica. La Commissione si adopererà per raggiungere il massimo possibile nel corso del periodo di transizione, per lasciare al periodo successivo il proseguimento dei negoziati sulle eventuali questioni rimaste insolute.
Il prospettato partenariato dovrà rispettare l'autonomia del processo decisionale dell'Unione e il suo ordinamento giuridico, l'integrità del mercato unico e dell'Unione doganale e l'indivisibilità delle quattro libertà. Dovrà assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e rispecchiare lo status di paese terzo non Schengen del Regno Unito, che in quanto tale non può godere degli stessi diritti e benefici di un membro. Il prospettato partenariato dovrà fondarsi su un assetto di governance generale che abbracci tutti i settori di cooperazione.
Quanto al campo di applicazione territoriale del prospettato partenariato, si ricorda che le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 includono la seguente dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione: "Una volta che il Regno Unito avrà lasciato l'Unione, Gibilterra non rientrerà nel campo di applicazione territoriale degli accordi che saranno conclusi fra l'Unione e il Regno Unito. Ciò non preclude tuttavia la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra. Fatte salve le competenze dell'Unione e nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna."
4.I NEGOZIATI
La Commissione condurrà i negoziati attenendosi alle direttive di negoziato riportate nell'allegato della presente decisione, in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio.
La Commissione negozierà in costante coordinamento con il Consiglio e i suoi organi preparatori, con i quali si consulterà e ai quali riferirà tempestivamente, così come tempestivamente fornirà loro tutte le informazioni necessarie e tutti i documenti relativi ai negoziati.
La Commissione terrà informato dei negoziati il Parlamento europeo in modo completo e con tempestività.
La Commissione condurrà i negoziati in collaborazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, concertandosi con lui sulle materie rientranti nella politica estera e di sicurezza comune.
5.BASE GIURIDICA
La base giuridica procedurale di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e impartisce direttive al negoziatore è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE. Poiché con il prospettato partenariato le parti intendono coprire una gamma generale di materie e instaurare relazioni ambiziose e di lungo periodo, attualmente l'adeguata base giuridica sostanziale della decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e impartisce direttive al negoziatore è l'articolo 217 TFUE. Per quanto l'allegato della decisione riporti direttive di negoziato su materie che rientrano nel trattato Euratom, la base giuridica della decisione dovrà comprendere anche l'articolo 101 del trattato Euratom. La base giuridica della presente decisione dovrà pertanto essere l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE e l'articolo 101 del trattato Euratom. Soltanto al termine dei negoziati sarà possibile stabilire la base giuridica sostanziale ai fini della firma e della conclusione del nuovo partenariato.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 1º febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha receduto dall'Unione europea.
(2)Le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") 3 , che è stato negoziato e concluso a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
(3)L'accordo di recesso, che è entrato in vigore il 1º febbraio 2020, prevede un periodo di transizione nel quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito secondo il disposto dell'accordo stesso. Tale periodo terminerà il 31 dicembre 2020, salvo che il comitato misto istituito a norma dell'accordo di recesso adotti, prima del 1º luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni.
(4)Negli orientamenti del 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Secondo gli orientamenti tale partenariato dovrebbe riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure la sicurezza, la difesa e la politica estera. Il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti nella prospettiva della visione globale del quadro delle future relazioni che sarebbe stata delineata più dettagliatamente nella dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso e cui questo si richiama.
(5)La dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso ("dichiarazione politica") 4 definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. Definisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione.
(6)In virtù dell'articolo 184 dell'accordo di recesso, l'Unione e il Regno Unito si adoperano al meglio, in buona fede e nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni future di cui alla dichiarazione politica e a espletare le procedure pertinenti per la ratifica o la conclusione di tali accordi al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione.
(7)Nelle conclusioni del 13 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha ribadito il desiderio di instaurare con il Regno Unito future relazioni quanto più strette possibili, in linea con la dichiarazione politica e nel rispetto degli orientamenti e delle dichiarazioni del Consiglio europeo concordati in precedenza, in particolare delle dichiarazioni del 25 novembre 2018. Il Consiglio europeo ha confermato segnatamente che le future relazioni con il Regno Unito dovranno essere basate su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare al Consiglio "un progetto di mandato generale per le future relazioni con il Regno Unito subito dopo l'avvenuto recesso". Il Consiglio europeo ha dichiarato che avrebbe seguito attentamente i negoziati e impartito ulteriori orientamenti politici generali, ove necessario.
(8)È opportuno pertanto avviare i negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. È opportuno designare come negoziatore dell'Unione la Commissione. Per le materie di politica estera e di sicurezza comune la Commissione dovrebbe condurre i negoziati di concerto con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata ad avviare i negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Articolo 2
La Commissione è designata negoziatrice dell'Unione.
Articolo 3
La Commissione conduce i negoziati in consultazione con il [nome del comitato speciale] in base alle direttive riportate nell'allegato.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.2.2020
COM(2020) 35 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
ALLEGATO
Direttive di negoziato per UN NUOVO PARTENARIATO con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
I.Contesto generale
1.Dopo che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom"), l'Unione ha negoziato e concluso con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del recesso ("accordo di recesso") a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE).
2.Negli orientamenti del 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Secondo gli orientamenti tale partenariato dovrebbe riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure la sicurezza, la difesa e la politica estera. Il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti nella prospettiva della visione globale del quadro del prospettato partenariato, che sarebbe stata delineata più dettagliatamente nella dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso e a cui questo si richiama.
3.Nel corso dei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE è stata delineata con il Regno Unito una visione globale del quadro del partenariato previsto, sancita nella dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito ("dichiarazione politica") approvata dal Consiglio europeo (Articolo 50) il 17 ottobre 2019. In tale contesto la dichiarazione politica accompagnava l'accordo di recesso concluso fra Unione e Regno Unito.
4.L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione nel quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito. Tale periodo di transizione terminerà il 31 dicembre 2020, salvo che il comitato misto istituito dall'accordo di recesso adotti, prima del 1º luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni. Nell'accordo di recesso l'Unione e il Regno Unito si sono impegnati a adoperarsi al meglio per prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplineranno il prospettato partenariato, al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione. Nella dichiarazione politica l'Unione e il Regno Unito si sono impegnati a adoperarsi al meglio per concludere e ratificare il nuovo accordo di pesca entro il 1o luglio 2020.
5.Presupposto per la negoziazione del prospettato partenariato sarà l'effettiva attuazione dell'accordo di recesso e dei suoi tre protocolli. In tale contesto il prospettato partenariato dovrà continuare a tutelare in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast, concluso il 10 aprile 1998 dal governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali, in riconoscimento del fatto che il processo di pace nell'Irlanda del Nord continuerà a rivestire un'importanza fondamentale per la pace, la stabilità e la riconciliazione nell'isola d'Irlanda.
II.FINALITÀ E AMBITO DEL PROSPETTATO PARTENARIATO
6.Nelle conclusioni del 13 dicembre 2019 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro, in linea con la dichiarazione politica che stabilisce i parametri fondamentali del prospettato partenariato tra l'Unione e il Regno Unito. La linea dell'Unione s'iscriverà nella continuità delle posizioni e dei principi generali espressi nei pertinenti orientamenti e conclusioni del Consiglio europeo, in particolare quelli del 23 marzo 2018 e del 25 novembre 2018.
7.I negoziati mirano a instaurare tra l'Unione, e ove pertinente l'Euratom, e il Regno Unito un nuovo partenariato complessivo che abbracci i settori di interesse indicati nella dichiarazione politica: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, politica estera, sicurezza e difesa, cooperazione tematica. Il prospettato partenariato dovrà comporre una struttura coerente e integrarsi in un assetto di governance generale.
8.La dichiarazione politica prevede inoltre che, laddove nei negoziati le parti lo ritengano di interesse reciproco, il prospettato partenariato possa interessare settori di cooperazione in essa non figuranti. Le parti vi affermano altresì di essere consapevoli del fatto che il prospettato partenariato potrebbe modificarsi nel corso del tempo.
9.La Commissione dovrà puntare a raggiungere il massimo possibile nei tempi brevi del periodo di transizione e tenersi pronta a proseguire dopo il termine di tale periodo i negoziati sulle eventuali questioni rimaste insolute.
III.CONTENUTO DEL PROSPETTATO PARTENARIATO
PRINCIPI GENERALI
10.Il partenariato prospettato tra l'Unione e il Regno Unito dovrà ispirarsi e richiamarsi, tra l'altro, ai seguenti principi di base e finalità fondamentali:
-affermare la convinzione che la prosperità e la sicurezza sono potenziate dall'ordine internazionale fondato su regole, dalla difesa dei diritti individuali e dello Stato di diritto, da standard elevati di tutela dei diritti di lavoratori e consumatori e dell'ambiente, dalla lotta contro i cambiamenti climatici e dal commercio libero ed equo;
-riaffermare l'impegno delle parti a collaborare al fine di salvaguardare questi principi generali e a cooperare contro le minacce interne ed esterne ai loro valori e interessi;
-assicurare un equilibrio di diritti e obblighi e condizioni di parità. L'equilibrio perseguito deve garantire l'autonomia del processo decisionale e dell'ordinamento giuridico dell'Unione, assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ed essere conforme agli altri principi dell'Unione enunciati nei pertinenti orientamenti del Consiglio europeo, in particolare riguardo all'integrità del mercato unico e dell'Unione doganale e all'indivisibilità delle quattro libertà;
-rispecchiare lo status di paese terzo non Schengen del Regno Unito, ribadendo che, poiché non soggetto agli stessi obblighi che incombono ai membri, un paese terzo non può godere degli stessi diritti e benefici di un membro.
PARTE I: DISPOSIZIONI INIZIALI
1. BASE DELLA COOPERAZIONE
A. Valori e diritti fondamentali
11.Il prospettato partenariato dovrà fondarsi su valori e impegni condivisi da esplicitare nelle cinque clausole politiche vincolanti su cui poggia il complesso delle relazioni fra l'Unione e i paesi terzi, che riguardano: diritti umani, democrazia e Stato di diritto; non proliferazione delle armi di distruzione di massa; lotta al terrorismo; esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone accusate dei crimini ritenuti più gravi dalla comunità internazionale; armi leggere e di piccolo calibro. La cooperazione prospettata nel partenariato dovrà tenere fermi il rispetto e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi democratici, lo Stato di diritto e il sostegno alla non proliferazione. Altro elemento irrinunciabile del prospettato partenariato sarà la lotta ai cambiamenti climatici quale delineata nel processo della UNFCCC e in particolare nell'accordo di Parigi. Il prospettato partenariato dovrà riaffermare l'impegno delle parti a promuovere un effettivo multilateralismo basato su regole.
B. Protezione dei dati
12.Alla luce dell'importanza dei flussi di dati, il prospettato partenariato dovrà affermare l'impegno delle parti a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a rispettare integralmente le norme dell'Unione in materia, compreso il processo decisionale seguito dall'Unione per le decisioni di adeguatezza. Il fatto che, se saranno soddisfatte le condizioni applicabili, l'Unione adotti decisioni di adeguatezza dovrà concorrere ad attivare la cooperazione e lo scambio di informazioni, in particolare nella cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale.
2. SETTORI DI INTERESSE CONDIVISO
A. Partecipazione ai programmi dell'Unione e dell'Euratom
13.Il prospettato partenariato dovrà stabilire principi, modalità e condizioni generali per la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione e dell'Euratom, e per il relativo contributo a suo carico, fatte salve le condizioni figuranti nei rispettivi strumenti, in settori quali la scienza e l'innovazione, la gioventù, la cultura e l'istruzione, lo sviluppo e la cooperazione internazionale, le capacità di difesa, la protezione civile, lo spazio e altri settori d'interesse per l'Unione. Saranno comprese le regole generali applicabili al finanziamento, al controllo e all'audit dell'attuazione dei programmi e l'adeguata consultazione del Regno Unito.
14.Il prospettato partenariato dovrà garantire l'impegno condiviso delle parti a mettere a punto un programma PEACE PLUS mantenendo le attuali proporzioni di finanziamento.
B. Dialoghi
15.Il prospettato partenariato dovrà prevedere, secondo il caso, un dialogo e scambi in settori di interesse condiviso al fine di individuare le opportunità di cooperazione, condividere le migliori prassi e competenze e agire congiuntamente, anche in settori come la cultura, l'istruzione, la scienza e l'innovazione, il turismo o la statistica. In tali settori il prospettato partenariato dovrà riconoscere l'importanza della mobilità e della circolazione temporanea di oggetti e attrezzature per permettere la cooperazione, oltre a favorire la cooperazione in corso tra gruppi attivi nella cultura e nell'istruzione.
PARTE II: ECONOMIA
1. OBIETTIVI E PRINCIPI
16.Il prospettato partenariato dovrà comprendere un partenariato economico ambizioso, di ampia portata ed equilibrato, che sia globale e includa un accordo di libero scambio nonché una più ampia cooperazione settoriale, laddove ciò sia nell'interesse dell'Unione. Dovrà essere conforme alle norme applicabili dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), e assicurare che tutti i livelli di governo siano effettivamente conformi alle sue disposizioni. Dovrà disciplinare la pesca, come illustrato nella sezione 12 della presente parte, in particolare al punto 85 , e dovrà poggiare su solidi impegni che garantiscano condizioni di parità per una concorrenza libera e leale, come illustrato nella sezione 15 della presente parte, così come su modalità efficaci di gestione e sorveglianza, di risoluzione delle controversie e di esecuzione, comprese adeguate misure correttive. Dovrà facilitare nella misura del possibile il commercio e gli investimenti tra le parti, rispettando l'integrità del mercato unico dell'Unione e dell'Unione doganale.
17.Il prospettato partenariato dovrà riconoscere che garantire uno sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo globale delle parti. Il partenariato economico dovrà fare in modo che le parti mantengano la propria autonomia e la capacità di disciplinare l'attività economica conformemente ai livelli di protezione che riterranno opportuni al fine di raggiungere obiettivi legittimi di ordine pubblico come la salute pubblica, la salute e il benessere di animali e vegetali, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente (inclusa la lotta contro i cambiamenti climatici), la morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori, la vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la protezione della diversità culturale e la lotta contro il riciclaggio.
2. MERCI
A. Obiettivi e principi
18.Il prospettato partenariato dovrà prevedere intese generali comprendenti una zona di libero scambio in cui viga una cooperazione in ambito doganale e normativo conforme alle lettere B, C e D della presente sezione, che poggino su solidi impegni che garantiscano condizioni di parità per una concorrenza libera e leale, così come su modalità efficaci di gestione e sorveglianza, di risoluzione delle controversie e di esecuzione, comprese adeguate misure correttive.
B. Zona di libero scambio
19.Il prospettato partenariato dovrà mirare a istituire una zona di libero scambio in cui sia garantita l'assenza di tariffe, diritti, tasse, oneri di effetto equivalente o restrizioni quantitative in tutti i settori, ferma restando la presenza di condizioni di parità che poggino su solidi impegni come illustrato nella sezione 15 della presente parte. Dovrebbero essere vietati tutti i dazi doganali e le tasse sulle esportazioni, e le misure di effetto equivalente, e non dovranno esserne introdotti di nuovi. Il prospettato partenariato dovrà altresì proibire qualsiasi divieto o restrizione al commercio fra le parti, comprese restrizioni quantitative o obblighi di autorizzazione, non giustificati dalle specifiche norme ed eccezioni contemplate dal partenariato economico, e dovrà contenere discipline rafforzate sulle licenze d'importazione e d'esportazione, sui monopoli d'importazione e d'esportazione, sui prodotti riparati, sui trasbordi, sui prodotti rifabbricati e sui marchi di origine.
20.Il prospettato partenariato dovrà prevedere regole di origine adeguate, che si basino sulle regole di origine preferenziali standard dell'Unione e tengano conto dell'interesse dell'Unione.
21.Il prospettato partenariato dovrà stabilire disposizioni che prevedano il vaglio congiunto di misure adeguate in caso di errori commessi dalle autorità competenti, in particolare nell'applicazione delle regole preferenziali in materia di origine. Dovrà definire altresì le procedure e le misure adeguate cui le parti possono fare ricorso qualora sia constatata una carenza di cooperazione amministrativa in materia doganale ovvero in caso di irregolarità o frode, e nell'ambito del recupero dei dazi non pagati in caso di frode doganale.
22.Il prospettato partenariato dovrà contemplare disposizioni sulle misure antidumping, compensative e di salvaguardia, a norma delle quali ciascuna parte possa adottare misure appropriate in conformità, secondo il caso, dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, degli obblighi imposti dall'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.
C. Cooperazione doganale e agevolazione degli scambi
23.Nel quadro del codice doganale dell'Unione il prospettato partenariato dovrà mirare a ottimizzare le procedure, la sorveglianza e i controlli doganali e ad agevolare gli scambi commerciali legittimi ricorrendo alle modalità e tecnologie facilitative disponibili e nel contempo provvedendo a che le autorità doganali possano adottare alla frontiera misure efficaci di applicazione delle legittime politiche pubbliche e di tutela degli interessi finanziari, compreso il rispetto effettivo ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale per tutte le merci soggette a controllo doganale.
24.Il prospettato partenariato dovrà muovere pertanto dall'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi e andare oltre. Dovrà disciplinare in modo organico tutta una gamma di questioni doganali per quanto attiene alla trasparenza, all'efficienza e alla natura non discriminatoria delle procedure e pratiche doganali.
25.Il prospettato partenariato dovrà prevedere la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca in questioni doganali e concernenti l'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche per lo scambio di informazioni per combattere la frode doganale e dell'IVA e altre attività illegali, e l'assistenza reciproca per il recupero dei crediti connessi a tasse e imposte.
26.Il prospettato partenariato dovrà includere disposizioni sull'agevolazione dei controlli e delle formalità nel trasporto di merci e sulle misure di sicurezza doganali, anche tramite il riconoscimento reciproco dei programmi degli operatori economici autorizzati, laddove ciò sia nell'interesse dell'Unione e siano soddisfatte le necessarie condizioni di sicurezza degli scambi di merci.
D. Aspetti normativi
27.Pur preservando l'autonomia normativa delle parti, il prospettato partenariato dovrà introdurre disposizioni per promuovere approcci normativi trasparenti ed efficaci che promuovano l'eliminazione di ostacoli inutili allo scambio di merci e siano per quanto possibile compatibili. Le disposizioni sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) dovranno fondarsi sui rispettivi accordi dell'OMC e andare oltre.
28.Nello specifico le disposizioni TBT dovrebbero definire principi nei seguenti settori: normazione, regolamentazioni tecniche, valutazione della conformità, accreditamento, vigilanza del mercato, metrologia ed etichettatura. Le disposizioni TBT dovranno comprendere la definizione delle norme internazionali muovendo dalla prassi corrente comune alle due parti e mirare a promuovere l'uso delle pertinenti norme internazionali come base delle regolamentazioni tecniche, così come la razionalizzazione degli obblighi di prova e di certificazione attraverso, ad esempio, metodi di valutazione della conformità basati sul rischio (compresa l'autocertificazione nei settori in cui è possibile e opportuna). Il prospettato partenariato dovrà istituire un meccanismo che consenta di affrontare prontamente eventuali specifiche problematiche commerciali connesse alle misure TBT e prevedere disposizioni atte a garantire la diffusione tempestiva delle informazioni sulle misure TBT applicabili agli importatori e agli esportatori delle due parti.
29.Nel settore SPS il prospettato partenariato dovrà fondarsi sull'accordo dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e andare oltre, al fine di favorire l'accesso al mercato di ciascuna parte tutelando nel contempo la salute umana, animale e vegetale. Le disposizioni STS dovrebbero tendere all'applicazione di una procedura di autorizzazione d'esportazione panunionale (entità unica) e, in caso di focolai di malattie o di organismi nocivi, riconoscere la regionalizzazione sulla base di adeguate informazioni epidemiologiche fornite dalla parte esportatrice. Le disposizioni STS dovranno tenere conto, secondo il caso, delle norme, degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e del Codex Alimentarius. Le disposizioni SPS dovranno contemplare la trasparenza e la non discriminazione, le modalità per evitare i ritardi ingiustificati, l'armonizzazione, il riconoscimento dello status delle parti per quanto riguarda le malattie e gli organismi nocivi, le procedure di controllo, ispezione e omologazione, gli audit, la certificazione, i controlli all'importazione, le misure di emergenza, il riconoscimento degli stabilimenti senza ispezione preventiva, la cooperazione normativa, la cooperazione in materia di resistenza antimicrobica, la cooperazione nei consessi multilaterali in cui si discute di SPS, la cooperazione su sistemi alimentari sostenibili e la predisposizione di un meccanismo che consenta di affrontare prontamente eventuali specifiche problematiche commerciali connesse alle misure SPS e altre questioni pertinenti. Il prospettato partenariato dovrebbe promuovere la continuità della cooperazione e degli scambi in tema di benessere degli animali. Il prospettato partenariato dovrà salvaguardare l'applicazione del principio di precauzione nell'Unione in linea con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
30.Il prospettato partenariato dovrà definire un quadro per la cooperazione normativa volontaria in settori di interesse per l'Unione, compresi lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi.
31.Il prospettato partenariato dovrebbe includere norme trasversali sulle buone pratiche normative e sulla trasparenza, al fine di elaborare e attuare per le merci regole efficaci - anche in termini di costi - che prevedano fra l'altro consultazioni pubbliche in fase precoce in caso di introduzione di nuove regole di sostanza o di revisione di sostanza di quelle vigenti.
3. SERVIZI E INVESTIMENTI
A. Obiettivi e principi
32.Il prospettato partenariato dovrebbe stabilire disposizioni ambiziose, globali ed equilibrate in materia di scambi di servizi e di investimenti nel settore dei servizi e in altri settori, nel rispetto del diritto di ciascuna parte di legiferare. L'obiettivo di tali disposizioni dovrà essere un livello di liberalizzazione degli scambi di servizi che vada oltre gli impegni assunti dalle parti nell'OMC e che tenga conto degli accordi di libero scambio vigenti per l'Unione.
33.In linea con l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), il prospettato partenariato dovrebbe mirare a un'ampia copertura settoriale che si estenda a tutte le modalità di fornitura e garantisca sostanzialmente l'assenza di discriminazioni nei settori interessati. Il prospettato partenariato dovrebbe prevedere le eccezioni e limitazioni del caso, fra cui l'esclusione delle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri. Dalle disposizioni sulla liberalizzazione dovranno essere esclusi i servizi audiovisivi. La qualità elevata dei servizi pubblici nell'Unione europea dovrà essere preservata in conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, e tenuto conto delle riserve dell'Unione in questo ambito, comprese quelle del GATS. Le disposizioni sui servizi e sugli investimenti dovranno contemplare diversi settori: servizi professionali e alle imprese, servizi di telecomunicazione, servizi di corriere e postali, servizi di distribuzione, servizi ambientali, servizi finanziari e servizi di trasporto 1 .
B. Accesso al mercato e non discriminazione
34.Il prospettato partenariato dovrà prevedere disposizioni sull'accesso al mercato e sul trattamento nazionale conformemente alle norme dello Stato ospitante per i fornitori di servizi e gli investitori delle parti e dovrà altresì contemplare i requisiti di prestazione imposti agli investitori.
35.Dovrà prevedere disposizioni che consentano l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali in settori definiti. Nulla nel prospettato partenariato dovrebbe tuttavia ostare a che le parti applichino le rispettive disposizioni legislative e regolamentari e prescrizioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno, a condizione che tale applicazione non vanifichi né comprometta i benefici derivanti dal prospettato partenariato. Dovranno restare d'applicazione le disposizioni legislative e regolamentari e le prescrizioni vigenti nell'Unione in materia di condizioni di lavoro e di diritti dei lavoratori.
C. Aspetti normativi
36.Pur preservando l'autonomia normativa delle parti, il prospettato partenariato dovrà comprendere disposizioni tese a promuovere approcci normativi trasparenti, efficienti e per quanto possibile compatibili che promuovano l'eliminazione dei requisiti normativi inutili.
37.In questo contesto il prospettato partenariato dovrebbe contemplare disposizioni relative alla regolamentazione interna che a loro volta dovrebbero comprendere disposizioni orizzontali allineate alla prassi seguita dall'Unione negli accordi di libero scambio, ad esempio sulle procedure di concessione delle licenze, e disposizioni normative sulla falsariga degli accordi di libero scambio vigenti per l'Unione in determinati settori, quali i servizi di telecomunicazione, i servizi finanziari, i servizi di consegna e i servizi di trasporto marittimo internazionale.
38.Il prospettato partenariato dovrà confermare l'impegno delle parti a garantire ai reciproci fornitori di servizi, mediante disposizioni settoriali in materia di servizi di telecomunicazione, pari ed equo accesso alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione e a combattere le pratiche anticoncorrenziali.
39.Il prospettato partenariato dovrà definire un quadro per la cooperazione normativa volontaria in settori di interesse per l'Unione, compresi lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi.
40.Il prospettato partenariato dovrebbe includere disposizioni trasversali sulle buone pratiche normative e sulla trasparenza, al fine di elaborare e attuare per i servizi e gli investimenti regole efficaci - anche in termini di costi - che prevedano fra l'altro consultazioni pubbliche in fase precoce in caso di introduzione di nuove regole di sostanza o di revisione di sostanza di quelle vigenti.
41.Il prospettato partenariato dovrà comprendere anche un quadro negoziale sulle condizioni alle quali le autorità nazionali competenti riconosceranno le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di determinate professioni regolamentate, laddove ciò sia nell'interesse dell'Unione.
4. COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI
42.Il prospettato partenariato dovrà confermare l'impegno delle parti a mantenere la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e dei consumatori e la concorrenza leale, rispettando al contempo, su base di reciprocità, l'autonomia normativa e decisionale e la competenza ad adottare decisioni di equivalenza nel rispettivo interesse. Ciò non pregiudica la competenza delle parti ad adottare o mantenere eventuali misure per motivi prudenziali. Il rispettivo quadro unilaterale di equivalenza costituirà lo strumento fondamentale con il quale le parti disciplineranno le interazioni tra i rispettivi sistemi finanziari.
43.La cooperazione nel settore dei servizi finanziari dovrà concretare rapporti volontari di cooperazione stretta e adeguatamente strutturata in materia di regolamentazione e vigilanza, anche nelle sedi internazionali. Tale cooperazione dovrà preservare l'autonomia dell'Unione nelle attività di regolamentazione e di vigilanza. Dovrebbe prevedere uno scambio informale di informazioni e discussioni bilaterali sulle iniziative di regolamentazione e su altre questioni di interesse, ad esempio in materia di equivalenza. Dovrebbe ove possibile assicurare un adeguato livello di trasparenza e stabilità della cooperazione.
5. COMMERCIO DIGITALE
44.Nel contesto della crescente digitalizzazione degli scambi di servizi e merci, il prospettato partenariato dovrebbe prevedere disposizioni volte ad agevolare il commercio digitale, ad eliminare gli ostacoli ingiustificati agli scambi per via elettronica e a garantire a imprese e consumatori un ambiente online aperto, sicuro e affidabile, ad esempio per quanto riguarda i servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica oppure il fatto di non esigere un'autorizzazione preventiva unicamente perché il servizio è fornito per via elettronica. Tali disposizioni dovrebbero inoltre tutelare i consumatori nell'ambiente online e proteggerli dalle comunicazioni indesiderate di marketing diretto. Dovrebbero disciplinare i flussi di dati senza compromettere le norme dell'Unione sulla protezione dei dati personali.
45.Il prospettato partenariato dovrà prevedere una cooperazione nei consessi multilaterali e multipartecipativi dei settori di reciproco interesse e instaurare un dialogo per lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi relativamente alle tecnologie emergenti.
6. MOVIMENTI DI CAPITALI E PAGAMENTI
46.Il prospettato partenariato dovrà prevedere disposizioni tese a consentire la circolazione dei capitali e dei pagamenti connessi a transazioni liberalizzate nell'ambito del partenariato medesimo. Dovrebbe includere disposizioni di salvaguardia e di esclusione (ad esempio in merito alla bilancia dei pagamenti e all'unione economica e monetaria dell'Unione) che dovrebbero essere conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alla libera circolazione dei capitali.
7.PROPRIETÀ INTELLETTUALE
47.Il prospettato partenariato dovrà garantire la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al fine di stimolare innovazione, creatività e attività economiche, al di là di quanto previsto dalle norme dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e dalle convenzioni dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ove pertinenti.
48.Il prospettato partenariato dovrà salvaguardare gli attuali livelli elevati di protezione della proprietà intellettuale garantiti dalle parti, per quanto attiene ad esempio al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, ai disegni o modelli registrati e no, alle indicazioni geografiche, ai brevetti, alle informazioni riservate o alle privative per ritrovati vegetali. Il prospettato partenariato dovrà confermare la protezione delle indicazioni geografiche esistenti, come prevede l'accordo di recesso, e approntare per la protezione di quelle future un meccanismo in grado di assicurare un livello di protezione identico a quello previsto da detto accordo.
49.Il prospettato partenariato dovrebbe garantire l'effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale, anche nell'ambiente digitale e alle frontiere.
50.Il prospettato partenariato dovrà definire un idoneo meccanismo di cooperazione e scambio di informazioni tra le parti su questioni di reciproco interesse relative alla proprietà intellettuale, quali i rispettivi approcci e processi in materia di marchi, disegni e brevetti.
8. APPALTI PUBBLICI
51.In considerazione della prospettata adesione del Regno Unito all'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC, il prospettato partenariato, muovendo dall'offerta del Regno Unito di adesione a detto accordo, dovrà garantire alle parti opportunità reciproche sui rispettivi mercati degli appalti pubblici che vadano al di là degli impegni assunti a norma di detto accordo in settori specifici, fatte salve le norme interne per la tutela dei rispettivi interessi essenziali in materia di sicurezza. Dovrebbero annoverarsi fra tali settori gli appalti d'interesse non rientranti nell'accordo sugli appalti pubblici, ad esempio quelli nei servizi di pubblica utilità in esso non contemplati. Il trattamento nazionale dovrà assicurare un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori o prestatori di servizi stabiliti in loco.
52.Il prospettato partenariato dovrebbe vincolare le parti a rispettare norme che si fondino su quelle contenute nell'accordo sugli appalti pubblici e le superino, e che garantiscano la trasparenza delle opportunità di mercato nonché delle regole, procedure e pratiche relative agli appalti pubblici. Sulla base di dette norme il prospettato partenariato dovrebbe contrastare il rischio di comportamenti arbitrari nell'aggiudicazione degli appalti e mettere a disposizione misure correttive e procedure di ricorso effettive ed accessibili, anche dinanzi alle autorità giudiziarie.
9. MOBILITÀ
53.Nel prospettato partenariato il regime di mobilità dovrà basarsi sulla non discriminazione tra gli Stati membri dell'Unione e sulla piena reciprocità, anche per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo del visto per i soggiorni di breve durata.
54.Il prospettato partenariato dovrebbe mirare a stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno per fini quali ricerca, studio, formazione e scambi di giovani.
55.Il prospettato partenariato dovrà trattare il coordinamento in materia di sicurezza sociale tenendo debitamente conto della futura circolazione delle persone.
56.Le disposizioni stabilite dovranno lasciare impregiudicate le intese relative alla zona di libero spostamento tra il Regno Unito e l'Irlanda, di cui all'articolo 38, paragrafo 2, dell'accordo di recesso e all'articolo 3 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
10. TRASPORTI
A. Settore aereo
a) Trasporto aereo
57.Il prospettato partenariato dovrebbe disciplinare in modo globale le relazioni con il Regno Unito nel settore aereo. In base ai principi commerciali e a eque e pari opportunità di competere, dovrebbe assicurare un'apertura reciproca, sostenibile ed equilibrata dei mercati, salvaguardando nel contempo il mercato interno dei servizi di trasporto aereo. Taluni elementi del prospettato partenariato potranno essere attuati in fasi progressive.
58.Il prospettato partenariato dovrà assicurare che in tutte le materie contemplate dall'accordo tutti i vettori aerei dell'Unione, indipendentemente dalla nazionalità, ricevano lo stesso trattamento e non subiscano discriminazioni.
59.Dovrebbe disciplinare le domande di licenze d'esercizio dei vettori aerei secondo procedure con termini più brevi possibile.
60.Ai fini della continuità dei collegamenti il prospettato partenariato dovrebbe includere determinati diritti di traffico su base di reciprocità. In quanto paese terzo, il Regno Unito non può tuttavia godere degli stessi diritti e benefici di uno Stato membro dell'Unione. Possono essere presi in considerazione elementi inclusi nella quinta libertà dell'aria se, tenuto conto della prossimità geografica del Regno Unito, sono controbilanciati da corrispondenti obblighi e vanno nell'interesse dell'Unione.
61.Il prospettato partenariato dovrà prevedere adeguati meccanismi di verifica e di scambio di informazioni al fine di instillare fiducia reciproca quanto alla sua attuazione. In materia di sicurezza intrinseca ed estrinseca del trasporto aereo dovrà prevedere disposizioni il più possibile rigorose. Dovrà contemplare disposizioni sulla flessibilità operativa e commerciale, insistendo sulla capacità di risolvere le questioni relative all'esercizio dell'attività d'impresa (il "doing business").
62.Oltre agli obblighi inerenti alle condizioni di parità di cui alla sezione 15 della presente parte, dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche su una concorrenza libera e leale per il settore aereo.
63.Il prospettato partenariato non dovrebbe vietare la tassazione non discriminatoria del carburante per aeromobili fornito ai velivoli. L'intesa non dovrebbe incidere sul settore dell'IVA.
b) Sicurezza aerea
64.Il prospettato partenariato dovrà agevolare gli scambi e gli investimenti nei prodotti aeronautici, parti e pertinenze attraverso la cooperazione in settori quali la certificazione e il monitoraggio, la supervisione della produzione e l'omologazione e i collaudi ambientali. I negoziati dovrebbero basarsi sull'accoglimento reciproco fra le parti delle rispettive prescrizioni, procedure normative e capacità attuativa.
65.Nulla nel prospettato partenariato dovrebbe comportare l'accettazione reciproca fra le parti delle rispettive norme e regolamentazioni tecniche; piuttosto si dovrà limitare la doppia valutazione ai casi di differenze normative considerevoli e consentire, per quanto possibile, di fare affidamento sul sistema di certificazione dell'altra parte. Il prospettato partenariato potrà inoltre specificare il rispettivo livello di intervento delle autorità e le relative modalità, ad esempio in base alla rispettiva esperienza e conoscenza dell'altra parte. Per agevolare il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato, il prospettato partenariato potrà prevedere anche una cooperazione normativa.
66.Una parte accetterà le conclusioni o i certificati dell'altra soltanto quando e fintantoché potrà avere e conservare fiducia nella capacità dell'altra parte di assolvere gli obblighi assunti in conformità del prospettato partenariato. Il prospettato partenariato dovrebbe comprendere adeguati meccanismi di cooperazione che permettano alle parti di verificare reciprocamente che sussistano l'idoneità e la capacità degli organismi di regolamentazione che intervengono nell'attuazione del partenariato.
B. Trasporto su strada
67.Il prospettato partenariato dovrebbe prevedere un accesso aperto al mercato del trasporto bilaterale di merci su strada, compresi i viaggi a vuoto, effettuato nell'ambito di operazioni:
-dii autotrasportatori dell'Unione a partire dal territorio dell'Unione verso il territorio del Regno Unito e viceversa;
-di autotrasportatori del Regno Unito verso il territorio dell'Unione e viceversa.
68.Il prospettato partenariato dovrà prevedere anche un adeguato regime di transito.
69.In quanto operatori di paesi terzi, gli autotrasportatori del Regno Unito non potranno godere degli stessi diritti e benefici di cui godono gli omologhi dell'Unione per le operazioni di trasporto di merci su strada da uno Stato membro dell'Unione a un altro ("grande cabotaggio") e per le operazioni di trasporto di merci su strada all'interno del territorio di uno Stato membro dell'Unione ("cabotaggio").
70.Oltre agli obblighi inerenti alle condizioni di parità di cui alla sezione 15 della presente parte, disposizioni specifiche dovrebbero fare in modo che, nel trasporto su strada, il livello comune di protezione per operatori e conducenti (comprese le norme sociali) non scenda al di sotto del livello assicurato dalle norme comuni applicabili nell'Unione e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione.
71.Il prospettato partenariato dovrebbe contemplare le prescrizioni inerenti alla tecnologia tachigrafica.
72.Per quanto riguarda il trasporto di persone con autobus (servizi occasionali e regolari) il prospettato partenariato dovrà tenere conto dell'accordo multilaterale Interbus e del relativo protocollo sui servizi internazionali di trasporto regolare e speciale di viaggiatori, attualmente allo stadio della firma o della ratifica negli Stati che ne sono parti.
C. Trasporto ferroviario
73.Il prospettato partenariato dovrebbe se necessario affrontare la questione specifica del tunnel sotto la Manica.
11. ENERGIA E MATERIE PRIME
A. Disposizioni orizzontali su energia e materie prime
74.Il prospettato partenariato dovrà prevedere disposizioni orizzontali sugli aspetti relativi al commercio e agli investimenti nel settore dell'energia e delle materie prime. Dovrà mirare a creare un contesto imprenditoriale aperto, trasparente, non discriminatorio e prevedibile e ad affrontare la questione della doppia tariffazione nel settore. Dovrebbe puntare alla fissazione di norme trasparenti e non discriminatorie sulla prospezione e la produzione nonché di norme specifiche sull'accesso al mercato, includendo altresì disposizioni sulle energie rinnovabili. Dovrebbe comprendere anche norme che sostengano e promuovano ulteriormente gli scambi e gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
75.Il prospettato partenariato dovrebbe rafforzare la cooperazione nei succitati settori. Dovrebbe mirare a promuovere lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio sostenibile e sicura, ad esempio tramite gli investimenti in energie rinnovabili e soluzioni efficienti sotto il profilo energetico.
B. Energia elettrica e gas
76.Il prospettato partenariato dovrebbe prevedere una cooperazione volta a sostenere la fornitura di approvvigionamenti di energia elettrica e gas puliti, sicuri ed efficienti in termini di costi, sulla base di mercati concorrenziali e di un accesso non discriminatorio alle reti. Tale cooperazione implica solidi impegni ad assicurare condizioni di parità, anche in termini di efficace fissazione del prezzo del carbonio, come indicato nella sezione 15 della presente parte, e l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico. La competitività sui mercati e l'accesso non discriminatorio alle reti richiedono la disaggregazione effettiva degli operatori di rete, una regolamentazione indipendente e misure di prevenzione delle pratiche abusive che si ripercuotono sui mercati dell'energia all'ingrosso.
77.Il prospettato partenariato dovrebbe disporre la fissazione di un quadro per agevolare la cooperazione tecnica tra operatori delle reti elettriche e del gas e organizzazioni dei due comparti. Poiché il Regno Unito abbandonerà il mercato interno dell'energia, il quadro dovrebbe comprendere anche meccanismi volti a garantire, per quanto possibile, la sicurezza dell'approvvigionamento e scambi efficienti attraverso gli interconnettori in archi temporali diversi.
C. Nucleare civile
78.In riconoscimento dell'importanza della non proliferazione e della sicurezza nucleari, il prospettato partenariato dovrebbe disporre una cooperazione di ampia portata tra l'Euratom e il Regno Unito riguardante l'uso pacifico dell'energia nucleare.
79.Le disposizioni sulla cooperazione nucleare dovranno basarsi sul rispetto delle convenzioni e dei trattati internazionali. Dovranno essere sostenute dall'impegno a mantenere gli standard elevati di sicurezza nucleare applicabili alla fine del periodo di transizione e dall'impegno dell'Euratom e del Regno Unito a proseguire nel miglioramento dell'attuazione dei principi della convenzione sulla sicurezza nucleare.
80.Le disposizioni sulla cooperazione nucleare dovrebbero agevolare gli scambi di materiali e apparecchiature nucleari e il trasferimento di tecnologia nucleare; dovrebbero consentire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'Euratom e il Regno Unito e le sue autorità nazionali, anche in relazione allo scambio di informazioni sulle salvaguardie nucleari, la sicurezza nucleare, i livelli di radioattività nell'ambiente e la fornitura di radioisotopi per uso medico.
12. PESCA
81.Il prospettato partenariato dovrà includere, nella parte dedicata all'economia, disposizioni sulla pesca che stabiliscano un quadro di gestione degli stock ittici comuni e le condizioni di accesso alle acque e alle risorse. Dovrà assicurare che le attività di pesca restino responsabili, così da garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine in conformità degli applicabili principi fissati dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione, in particolare quelli su cui si fonda la politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013. Le disposizioni sulla pesca dovranno poggiare su modalità efficaci di gestione e sorveglianza, di risoluzione delle controversie e di esecuzione, comprese adeguate misure correttive.
82.Le disposizioni sulla pesca dovranno prevedere la cooperazione per la definizione di misure di sfruttamento sostenibile e conservazione delle risorse, fra cui la prevenzione delle pratiche, quali i rigetti in mare, che comportano sprechi. Tali misure non dovrebbero comportare discriminazioni e dovrebbero basarsi su dati scientifici nel perseguimento dell'obiettivo di conseguire per gli stock interessati il rendimento massimo sostenibile. Il prospettato partenariato dovrebbe includere disposizioni relative alla collaborazione nella raccolta dei dati e nella ricerca.
83.Oltre alla cooperazione ai fini della conservazione, gestione e regolamentazione, l'obiettivo delle disposizioni sulla pesca dovrà essere la difesa delle attività di pesca dell'Unione, in particolare scongiurando il rischio di scompensi economici per i pescatori dell'Unione che tradizionalmente operano nelle acque del Regno Unito.
84.Per conseguire detto obiettivo le disposizioni sulla pesca dovrebbero muovere dalle vigenti condizioni di accesso reciproco, ripartizione dei contingenti e attività tradizionale della flotta dell'Unione, e pertanto:
-prevedere per tutte le specie interessate il mantenimento dell'accesso reciproco delle navi dell'Unione e del Regno Unito alle acque dell'Unione e del Regno Unito;
-determinare quote stabili di contingente, modificabili soltanto con il consenso di entrambe le parti;
-prevedere le modalità applicabili ai trasferimenti e agli scambi di contingenti e alla fissazione dei totali ammissibili di cattura annuali o pluriennali (o delle limitazioni dello sforzo di pesca) in base a strategie di gestione a lungo termine;
-strutturare le modalità di ottenimento delle autorizzazioni di pesca e le disposizioni che assicurano la parità di trattamento e la conformità, comprese le attività congiunte di controllo e ispezione.
85.Le modalità di accesso alle acque e di ripartizione delle quote di contingente ispireranno le condizioni che saranno stabilite per altri aspetti della parte dedicata all'economia del prospettato partenariato, in particolare le condizioni di accesso nell'ambito della zona di libero scambio prevista alla sezione 2, lettera B, della presente parte.
86.Le disposizioni sulla pesca dovrebbero essere fissate entro il 1º luglio 2020 affinché siano disponibili in tempo per essere usate per determinare le possibilità di pesca per il primo anno successivo al periodo di transizione.
13. PICCOLE E MEDIE IMPRESE
87.Il prospettato partenariato dovrebbe comprendere un capitolo specifico sulle piccole e medie imprese (PMI) per aiutarle a ricavare tutti i vantaggi che esso offrirà, fra l'altro tramite la maggiore sensibilizzazione delle PMI e un loro migliore accesso ad informazioni utili sulle norme, sui regolamenti e sulle procedure relativi all'attività d'impresa, appalti pubblici compresi.
14.COOPERAZIONE MONDIALE
88.Il prospettato partenariato dovrà comprendere disposizioni che riconoscano l'importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso. Pertanto, pur mantenendo l'autonomia decisionale delle parti e qualora sia nell'interesse reciproco, il prospettato partenariato dovrebbe prevedere una loro collaborazione nei consessi internazionali, come il G7 e il G20, tra l'altro nei seguenti settori: cambiamenti climatici; sviluppo sostenibile; inquinamento transfrontaliero; tutela dell'ambiente; salute pubblica e tutela dei consumatori; stabilità finanziaria; lotta al protezionismo commerciale.
15. CONDIZIONI DI PARITÀ E SOSTENIBILITÀ
A. Aspetti generali
89.In considerazione della prossimità geografica e dell'interdipendenza economica tra l'Unione e il Regno Unito, il prospettato partenariato deve garantire una concorrenza aperta e leale, ivi compresi solidi impegni per assicurare condizioni di parità. Questi impegni dovranno essere adeguati alla portata e alla profondità del prospettato partenariato nel suo complesso e ai legami economici delle parti. Dovranno fare in modo che non si verifichino distorsioni del commercio e vantaggi concorrenziali sleali. A tal fine l'accordo prospettato dovrebbe mantenere le norme comuni elevate vigenti nei settori degli aiuti di Stato, della concorrenza, delle imprese statali, delle norme sociali e occupazionali, delle norme ambientali e dei cambiamenti climatici, come pure riguardo ai pertinenti aspetti fiscali. Per raggiungere tale obiettivo l'accordo dovrebbe basarsi sulle norme dell'Unione e internazionali appropriate e pertinenti. Dovrebbe prevedere adeguati meccanismi per assicurare l'effettiva attuazione a livello interno e meccanismi di esecuzione e risoluzione delle controversie, comprese adeguate misure correttive. Inoltre l'Unione dovrebbe avere la facoltà di applicare misure provvisorie autonome per reagire rapidamente qualora vengano a mancare le pari condizioni di concorrenza nei settori d'interesse.
90.Il prospettato partenariato dovrebbe impegnare le parti a continuare a migliorare la rispettiva protezione per garantirne livelli elevati nei settori di cui al punto 89 . Dovrebbe essere conferito all'organo direttivo il potere di modificare gli impegni inerenti alle condizioni di parità al fine di includere altri settori o di fissare col tempo standard più elevati.
B. Concorrenza
91.Il prospettato partenariato dovrà disporre che le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito. Per gli aiuti che concede e che incidono sugli scambi fra la Gran Bretagna e l'Unione, il Regno Unito dovrebbe istituire un'autorità di esecuzione indipendente e dotata di risorse adeguate e dell'effettivo potere di far rispettare le norme applicabili, la quale dovrebbe operare in stretta cooperazione con la Commissione. I dissidi sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato nel Regno Unito dovranno essere sottoposti a una procedura di risoluzione delle controversie.
92.Il prospettato partenariato dovrà vietare, nella misura in cui incidono sugli scambi fra l'Unione e il Regno Unito, gli accordi anticoncorrenziali, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni di imprese che minacciano di falsare la concorrenza, a meno che siano intervenute misure correttive. Le parti dovrebbero inoltre impegnarsi a garantire un'applicazione efficace, mediante una legge sulla concorrenza e procedure amministrative e giudiziarie a livello nazionale che consentano di reagire con efficacia e tempestività alle violazioni delle norme in materia di concorrenza, e a mettere a disposizione misure correttive effettive.
C. Imprese statali
93.Il prospettato partenariato dovrà prevedere disposizioni sulle imprese statali, sui monopoli designati e sulle imprese che godono di diritti o privilegi speciali, in modo che non falsino la concorrenza né erigano ostacoli al commercio e agli investimenti.
D. Fiscalità
94.Il prospettato partenariato dovrà riconoscere i principi della buona governance in campo fiscale, comprese le norme internazionali sulla trasparenza, lo scambio d'informazioni, l'equa imposizione e le norme dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS), e impegnare le parti ad attuarli. Dovrebbe disporre che il Regno Unito applichi le norme comuni che saranno applicabili nell'Unione e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, almeno nei settori seguenti: scambio di informazioni sui redditi, conti finanziari, ruling fiscali, rendicontazione paese per paese, titolarità effettiva, potenziali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale. Dovrebbe inoltre assicurare che il Regno Unito applichi le norme comuni che saranno applicabili nell'Unione e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione per quanto riguarda la lotta contro le pratiche di elusione fiscale e la rendicontazione pubblica paese per paese a opera degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
95.Il prospettato partenariato dovrà riaffermare l'impegno delle parti a ridurre le misure fiscali dannose, in considerazione del piano d'azione BEPS dell'OCSE-G20, così come dovrà riaffermare l'impegno del Regno Unito a rispettare il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.
E. Lavoro e protezione sociale
96.Il prospettato partenariato dovrà fare in modo che il livello di tutela del lavoro e di protezione sociale prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle prassi non scenda al di sotto del livello assicurato dalle norme comuni applicabili nell'Unione e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione per quanto riguarda almeno: diritti fondamentali nel lavoro; salute e sicurezza sul lavoro, compreso il principio di precauzione; condizioni di lavoro e norme occupazionali eque; diritti di informazione e consultazione a livello d'impresa e ristrutturazione. Dovrebbe inoltre tutelare e promuovere il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori, datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e i governi.
97.Il prospettato partenariato dovrebbe assicurare che il Regno Unito adempia gli impegni assunti applicando effettivamente le leggi, i regolamenti e le prassi che ha adottato per rispecchiarli, tramite autorità nazionali dotate di risorse adeguate, un sistema efficace di ispezioni del lavoro ed efficaci procedure amministrative e giudiziarie.
F. Ambiente
98.Il prospettato partenariato dovrà fare in modo che il livello comune di tutela dell'ambiente prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle prassi non scenda al di sotto del livello assicurato dalle norme comuni applicabili nell'Unione e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione per quanto riguarda almeno: l'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia sulle questioni ambientali, la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, le emissioni degli impianti industriali, gli obiettivi e i limiti di emissione atmosferica e di qualità dell'aria, la conservazione della natura e della biodiversità, la gestione dei rifiuti, la tutela e la preservazione dell'ambiente acquatico, la tutela e la preservazione dell'ambiente marino, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dei rischi per la salute umana o l'ambiente derivanti dalla produzione, dall'uso, dal rilascio e dallo smaltimento di sostanze chimiche, i cambiamenti climatici. A tal fine occorrerà tener conto del fatto che l'Unione e il Regno Unito condividono una biosfera comune in termini di inquinamento transfrontaliero. Il prospettato partenariato dovrà stabilire impegni minimi che riflettano le norme, compresi gli obiettivi, vigenti in quei settori alla fine del periodo di transizione, ove pertinenti. Il prospettato partenariato dovrà assicurare che le parti rispettino il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio della correzione alla fonte, in via prioritaria, dei danni causati all'ambiente e il principio "chi inquina paga".
99.Il prospettato partenariato dovrà fare in modo che il Regno Unito attui un sistema trasparente ed efficace di monitoraggio, segnalazione, supervisione ed esecuzione degli obblighi che gli incombono tramite uno o più organi indipendenti dotati di risorse adeguate.
G. Lotta ai cambiamenti climatici
100.Il prospettato partenariato dovrà ribadire gli impegni assunti dalle parti di dare efficace attuazione agli accordi internazionali per far fronte ai cambiamenti climatici, compresi gli impegni previsti dalle convenzioni quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), ad esempio l'accordo di Parigi.
101.Il prospettato partenariato dovrà fare in modo che il Regno Unito mantenga un sistema di fissazione del prezzo del carbonio che abbia quanto meno la stessa efficacia e portata assicurata dalle norme comuni, compresi gli obiettivi, concordate nell'Unione prima della fine del periodo di transizione e applicabili dopo la fine di detto periodo. Le parti dovranno studiare come collegare un sistema nazionale di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra del Regno Unito al sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS). Il collegamento dei sistemi dovrà basarsi sulle condizioni concordate nell'Unione, garantire l'integrità dell'ETS dell'Unione e condizioni di parità, e prevedere la possibilità di innalzare il livello di ambizione nel tempo.
102.Il prospettato partenariato dovrà anche fare in modo che, nei settori cui non si applica il sistema di fissazione del prezzo del carbonio, il Regno Unito non scenda al di sotto del livello di protezione assicurato dalle norme comuni, compresi gli obiettivi, convenute nell'Unione entro la fine del periodo di transizione e applicabili dopo la fine di detto periodo.
103.Il prospettato partenariato dovrà fare in modo che il Regno Unito attui un sistema trasparente ed efficace di monitoraggio, segnalazione, supervisione ed esecuzione degli obblighi che gli incombono tramite uno o più organi indipendenti dotati di risorse adeguate.
H. Altri strumenti per lo sviluppo sostenibile
104.In linea con l'obiettivo delle parti di garantire uno sviluppo sostenibile, il prospettato partenariato dovrà promuovere l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Dovrà disporre il rispetto e l'attuazione effettiva dei principi e delle norme pertinenti concordati a livello internazionale. Nel novero dovranno rientrare le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa. Il prospettato partenariato dovrà riguardare anche gli accordi ambientali multilaterali, compresi quelli relativi ai cambiamenti climatici, in particolare l'accordo di Parigi, e le iniziative multilaterali di mitigazione dei cambiamenti climatici, come quelle dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).
105.Inoltre, ove le parti innalzino il rispettivo livello di protezione ambientale, sociale, del lavoro e del clima oltre gli impegni di cui ai punti 96 , 98 e da 100 a 102 , il prospettato partenariato dovrà impedire loro di allentare i livelli aggiuntivi allo scopo di incoraggiare il commercio e gli investimenti.
106.A tal fine il prospettato partenariato dovrà promuovere un maggiore contributo del commercio e degli investimenti allo sviluppo sostenibile, anche affrontando nel quadro della cooperazione bilaterale e nei consessi internazionali, e in altre sedi, tematiche quali l'agevolazione degli scambi di beni e servizi rispettosi del clima e dell'ambiente e la promozione di sistemi volontari di garanzia della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese. Dovrà in particolare prevedere la cooperazione in consessi internazionali come l'UNFCCC, il G7 e il G20 e bilateralmente per innalzare il livello di ambizione in materia di sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici. Dovrà altresì promuovere gli scambi che incentivano lo sviluppo caratterizzato da basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici. Il prospettato partenariato dovrà inoltre promuovere gli scambi di risorse naturali legittimamente ottenute e gestite in modo sostenibile, in particolare in relazione alla biodiversità, alla flora e alla fauna, all'ecosistema acquatico e ai prodotti forestali, e comprendere pertinenti strumenti e prassi internazionali.
107.Il prospettato partenariato dovrà prevedere la partecipazione e il dialogo con la società civile.
108.Il prospettato partenariato dovrà prevedere il monitoraggio dell'attuazione degli impegni ivi assunti e dei suoi effetti sociali e ambientali, tramite tra l'altro processi di revisione pubblica, controllo pubblico e meccanismi di risoluzione delle controversie, nonché strumenti di incoraggiamento e attività di cooperazione commerciale, anche nei pertinenti consessi internazionali.
16. DEROGHE GENERALI
109.Il prospettato partenariato dovrà includere deroghe generali, applicabili alle pertinenti parti dello stesso, anche in materia di sicurezza, bilancia dei pagamenti, vigilanza prudenziale e tassazione sulla base dei pertinenti articoli degli accordi dell'OMC.
PARTE III: SICUREZZA
1. OBIETTIVI E PRINCIPI
110.In considerazione della sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini, le parti dovranno istituire un partenariato per la sicurezza ampio, globale ed equilibrato che tenga conto della prossimità geografica e delle minacce in evoluzione, fra cui le forme gravi di criminalità internazionale, la criminalità organizzata, il terrorismo, gli attacchi informatici, le campagne di disinformazione, le minacce ibride, l'erosione dell'ordine internazionale fondato su regole e il riemergere di minacce a livello statale.
111.Il prospettato partenariato dovrà ribadire l'impegno delle parti a promuovere, a livello mondiale, la sicurezza, la prosperità e un multilateralismo efficace, basandosi sui principi, i valori e gli interessi condivisi. Il partenariato per la sicurezza dovrà comprendere la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la politica estera, la sicurezza e la difesa, nonché la cooperazione tematica negli ambiti di comune interesse.
2. COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE
112.Il partenariato per la sicurezza dovrà prevedere la stretta cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, tenendo conto del futuro status di paese terzo non Schengen del Regno Unito che non contempla la libera circolazione delle persone. Il partenariato per la sicurezza dovrà garantire la reciprocità, preservare l'autonomia del processo decisionale dell'Unione e l'integrità del suo ordinamento giuridico e tenere conto del fatto che un paese terzo non può godere degli stessi diritti e benefici di uno Stato membro.
113.Il prospettato partenariato dovrà basarsi sull'impegno a rispettare i diritti fondamentali, compresa l'adeguata protezione dei dati personali, prerequisito per consentire la cooperazione. In questo contesto il prospettato partenariato dovrà contemplare la cessazione automatica della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale qualora il Regno Unito dovesse denunciare la convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Dovrà altresì contemplarne la sospensione automatica qualora il Regno Unito dovesse abrogare disposizioni di diritto nazionale che danno attuazione alla CEDU e impedire così ai singoli di esercitare i diritti conferiti loro dalla CEDU dinanzi ai giudici del Regno Unito. Il livello di ambizione cui tenderà la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie secondo il partenariato per la sicurezza sarà funzione del livello di protezione dei dati personali garantito dal Regno Unito. La Commissione si adopererà per una decisione di adeguatezza che agevoli tale cooperazione se ricorreranno le condizioni applicabili. Il prospettato partenariato dovrà contemplare la sospensione della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie disposta dal partenariato per la sicurezza nei casi in cui la Commissione abroghi o sospenda ovvero la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) invalidi detta decisione di adeguatezza. Il partenariato per la sicurezza dovrà altresì contemplare le garanzie giudiziarie di un processo equo, tra cui diritti processuali come l'effettivo accesso a un difensore. Dovrà inoltre stabilire i motivi idonei per rifiutare una richiesta di cooperazione, comprendendovi il caso della richiesta riguardante una persona già assolta o condannata con sentenza definitiva per gli stessi fatti in uno Stato membro o nel Regno Unito.
A. Scambio di dati
114.Il prospettato partenariato dovrà stabilire intese per uno scambio tempestivo, efficace, efficiente e reciproco dei dati del codice di prenotazione (PNR) tra le unità d'informazione sui passeggeri e dei risultati del trattamento di tali dati conservati nei rispettivi sistemi nazionali di trattamento del PNR. Dovrà altresì costituire la base per il trasferimento dei dati PNR dai vettori aerei al Regno Unito per i voli tra il Regno Unito e uno Stato membro. Tali intese dovranno rispettare i pertinenti requisiti, compresi quelli stabiliti nel parere 1/15 della CGUE.
115.Il prospettato partenariato dovrà prevedere intese tra le parti che garantiscano l'accesso reciproco ai dati disponibili a livello nazionale sul DNA e sulle impronte digitali di persone sospettate o condannate, nonché ai dati di immatricolazione dei veicoli (Prüm).
116.Fatto salvo lo scambio di informazioni tra autorità di contrasto tramite Interpol, Europol, accordi bilaterali e internazionali, il prospettato partenariato dovrà prevedere scambi semplificati di informazioni e di intelligence esistenti tra le autorità di contrasto del Regno Unito e degli Stati membri, al fine di conseguire capacità che siano prossime a quelle consentite dalla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, per quanto tecnicamente e giuridicamente possibile nonché per quanto ritenuto necessario e nell'interesse dell'Unione. Nel novero saranno ricomprese le informazioni in merito a persone e oggetti ricercati o scomparsi.
B. Cooperazione operativa fra le autorità di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale
117.Il prospettato partenariato dovrà prevedere la cooperazione tra il Regno Unito e Europol e Eurojust in linea con le modalità di cooperazione con i paesi terzi stabilite dalla normativa pertinente dell'Unione.
118.Il prospettato partenariato dovrà stabilire intese efficaci basate su procedure razionalizzate soggette a controllo giudiziario e termini che consentano al Regno Unito e agli Stati membri dell'Unione di consegnare persone sospettate o condannate in modo pronto ed efficiente, con la possibilità di derogare al requisito della doppia punibilità per taluni reati, e di determinare l'applicabilità di tali intese ai propri cittadini e in caso di reati politici.
119.Onde assicurare una cooperazione pratica efficace ed efficiente fra le autorità di contrasto e fra le autorità giudiziarie in materia penale, il prospettato partenariato dovrà agevolare e integrare, ove necessario, l'applicazione delle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, anche prescrivendo termini e disponendo l'uso di moduli standard. Dovrà altresì contemplare le necessarie forme complementari di assistenza giudiziaria e intese adeguate al futuro status del Regno Unito, anche in materia di squadre investigative comuni e più recenti progressi tecnologici, al fine di conseguire capacità che siano prossime a quelle consentite dai meccanismi dell'Unione, per quanto tecnicamente e giuridicamente possibile nonché per quanto ritenuto necessario e nell'interesse dell'Unione.
120.Integrando e agevolando l'applicazione della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959, e dei relativi protocolli aggiuntivi, il prospettato partenariato dovrà porre in essere intese sullo scambio di informazioni in merito ai casellari giudiziari adeguate al futuro status del Regno Unito al fine di conseguire capacità che siano prossime a quelle consentite dallo strumento dell'Unione, per quanto tecnicamente e giuridicamente possibile nonché per quanto ritenuto necessario e nell'interesse dell'Unione.
C. Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo
121.Il prospettato partenariato dovrà prevedere l'impegno a sostenere gli sforzi internazionali tesi a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare rispettando gli standard della Task Force "Azione finanziaria" (GAFI). Le disposizioni del prospettato partenariato dovranno andare oltre gli standard GAFI in materia di informazioni sulla titolarità effettiva, anche prevedendo l'istituzione di registri pubblici delle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese e registri semipubblici delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini.
3. POLITICA ESTERA, SICUREZZA E DIFESA
122.Il prospettato partenariato dovrà prevedere, nell'ambito dell'azione esterna, una cooperazione ambiziosa, stretta e duratura per proteggere i cittadini da minacce esterne, prevenire i conflitti, rafforzare la pace e la sicurezza internazionali e affrontare le cause profonde di sfide globali.
123.Il prospettato partenariato dovrà preservare l'autonomia del processo decisionale dell'Unione, anche nella definizione della sua politica estera e della sua sicurezza e difesa. Il prospettato partenariato dovrà rispettare l'ordinamento giuridico dell'Unione nonché i suoi interessi strategici e di sicurezza.
124.Laddove il Regno Unito abbia interessi condivisi con l'Unione, il prospettato partenariato dovrà creare le condizioni affinché il Regno Unito possa cooperare in quanto paese terzo con l'Unione.
125.Sfruttando appieno il quadro di cooperazione esistente con i paesi terzi, anche nell'ambito delle Nazioni Unite e della NATO, il prospettato partenariato dovrà consentire meccanismi adeguati di dialogo, consultazione, scambio di informazioni e cooperazione, che siano flessibili, modulabili e proporzionati all'impegno del Regno Unito a fianco dell'Unione.
A. Consultazione e cooperazione
126.Il prospettato partenariato dovrà consentire consultazioni strutturate tra l'Unione e il Regno Unito tramite il dialogo politico in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), così come i dialoghi settoriali. Le parti potranno instaurare tali consultazioni strutturate, ove opportuno, prima della fine del periodo di transizione.
127.Il prospettato partenariato dovrà creare le condizioni affinché l'Unione e il Regno Unito possano cooperare nei paesi terzi, anche per la protezione consolare, e nel quadro delle organizzazioni internazionali, segnatamente le Nazioni Unite, allo scopo di unire le forze sul fronte dell'azione esterna e della gestione delle sfide globali.
B. Sanzioni
128.Onde consentire l'allineamento del Regno Unito con la politica in materia di sanzioni dell'Unione, laddove gli obiettivi di politica estera siano condivisi, il prospettato partenariato dovrà agevolare il dialogo e il reciproco scambio di informazioni tra l'Unione e il Regno Unito, nelle opportune fasi del ciclo dei rispettivi regimi di sanzioni.
C. Operazioni e missioni
129.Il prospettato partenariato dovrà stabilire un quadro in conformità delle norme vigenti per permettere al Regno Unito di partecipare, caso per caso e su invito dell'Unione, a missioni e operazioni PSDC aperte a paesi terzi.
130.In questo quadro e nel contesto di una missione od operazione PSDC cui il Regno Unito partecipi, il prospettato partenariato dovrà prevedere contatti e scambi di informazioni con il Regno Unito in misura proporzionata al suo contributo.
D. Sviluppo delle capacità di difesa
131.Il prospettato partenariato dovrà mantenere l'autonomia strategica e la libertà d'azione dell'Unione che si fondano sulla sua base industriale di difesa. Laddove risponda agli interessi industriali e tecnologici dell'Unione, per facilitare l'interoperabilità delle rispettive forze armate il partenariato per la sicurezza potrà consentire, se e per quanto possibile in base alle condizioni del diritto dell'Unione:
a)la collaborazione del Regno Unito allo sviluppo di progetti in materia di ricerca e capacità dell'Agenzia europea per la difesa (AED) mediante un accordo amministrativo;
b)la partecipazione di ammissibili entità del Regno Unito a progetti di collaborazione in materia di difesa che riuniscono entità dell'Unione con il sostegno del Fondo europeo per la difesa;
c)la partecipazione in via eccezionale del Regno Unito a progetti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), se invitato a partecipare dall'Unione.
132.Il prospettato partenariato dovrà disporre che l'eventuale partecipazione del Regno Unito ad attività dell'AED o del centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN) connesse alle politiche generali dell'Unione debba essere conforme alle regole di partecipazione definite nel diritto dell'Unione.
E. Scambi di intelligence
133.Il prospettato partenariato dovrà prevedere la possibilità di scambi di intelligence tra l'Unione e il Regno Unito in maniera tempestiva e su base volontaria e reciproca, come opportuno, pur preservando la produzione autonoma dei prodotti dell'intelligence dell'Unione. Detti scambi di intelligence dovranno contribuire a una comprensione condivisa del contesto della sicurezza europeo e agevolare la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito.
134.Il prospettato partenariato dovrà consentire lo scambio di intelligence e informazioni sensibili tra le pertinenti istituzioni, organi e organismi dell'Unione e le autorità del Regno Unito. Il prospettato partenariato dovrà prevedere la cooperazione tra il Regno Unito e il SATCEN in linea con la decisione del Consiglio istitutiva del centro, nel settore dell'acquisizione di immagini dallo spazio.
F. Spazio
135.Il prospettato partenariato dovrà contemplare la possibilità che il Regno Unito acceda al servizio pubblico regolamentato (PRS) di Galileo tramite disposizioni in materia di PRS conformi al diritto dell'Unione. Dette disposizioni dovranno permettere al Regno Unito di assicurarsi l'accesso al servizio più resiliente di Galileo per le applicazioni sensibili nel contesto delle operazioni dell'Unione o di operazioni ad hoc cui concorrono i suoi Stati membri.
136.Essendo precluso lo sviluppo di tecnologie, l'accesso al PRS di Galileo dovrà essere subordinato:
a)alla garanzia che l'uso che il Regno Unito farà del PRS non sarà in contrasto con gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri;
b)alla partecipazione del Regno Unito alle attività del programma spaziale dell'Unione non connesse alla sicurezza, come previsto nella parte I, sezione 2.A sulla partecipazione ai programmi dell'Unione, salvo e fino a che il Regno Unito non dia accesso all'Unione al previsto sistema globale di navigazione satellitare del Regno Unito.
G. Cooperazione allo sviluppo
137.Il prospettato partenariato dovrà consentire al Regno Unito di contribuire agli strumenti e meccanismi dell'Unione nel pieno rispetto dell'autonomia dell'Unione nella programmazione delle priorità di sviluppo. Il prospettato partenariato dovrà promuovere lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà. A tale proposito il partenariato dovrà prevedere la continuità del sostegno delle parti all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e del consenso europeo in materia di sviluppo.
4. COOPERAZIONE TEMATICA
A. Cibersicurezza
138.Il prospettato partenariato dovrà consentire un dialogo sulla cibersicurezza tra l'Unione e il Regno Unito che ricomprenda una cooperazione al fine di promuovere le pertinenti pratiche globali efficaci negli organismi internazionali competenti.
139.Il prospettato partenariato dovrà consentire lo scambio su base reciproca e in modo tempestivo di informazioni sulla cibersicurezza tra l'Unione e il Regno Unito, anche in materia di ciberincidenti e tendenze.
140.In questo contesto il prospettato partenariato dovrà creare le condizioni per una cooperazione che assicuri la reciprocità tra il Regno Unito e la squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea (CERT-EU). Dovrà altresì consentire la partecipazione del Regno Unito alle pertinenti attività del gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva dell'Unione sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA).
B. Migrazione illegale
141.Il prospettato partenariato dovrà contemplare la cooperazione per contrastare la migrazione illegale, comprese le relative cause e conseguenze, riconoscendo nel contempo l'esigenza di proteggere le persone più vulnerabili e il futuro status di paese terzo non Schengen del Regno Unito che non contempla la libera circolazione delle persone. Tale cooperazione dovrà riguardare:
a)la cooperazione con Europol per la lotta contro la criminalità organizzata nel settore dell'immigrazione in linea con le modalità di cooperazione con i paesi terzi stabilite dalla normativa pertinente dell'Unione;
b)un dialogo su obiettivi condivisi e cooperazione, anche nei paesi terzi e nei consessi internazionali, al fine di contrastare la migrazione illegale a monte.
PARTE IV: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
1. STRUTTURA
142.Il prospettato partenariato dovrà integrarsi in un assetto di governance generale riguardante tutti i settori della cooperazione economica e in materia di sicurezza e, ove opportuno, gli accordi e le intese aggiuntive.
143.Il prospettato partenariato dovrà prevedere disposizioni di revisione periodica.
2. GOVERNANCE
144.Al fine di garantirne il corretto funzionamento, il prospettato partenariato dovrà ribadire l'impegno a intrattenere un dialogo regolare e a definire intese solide, efficienti ed efficaci per la sua gestione, sorveglianza, attuazione, riesame e sviluppo nel tempo, nonché per la risoluzione delle controversie e per l'esecuzione, nel pieno rispetto dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti giuridici.
145.Il prospettato partenariato dovrà prevedere la possibilità di adottare misure autonome, compresa la sospensione integrale o parziale dell'applicazione del partenariato e degli eventuali accordi aggiuntivi in caso di violazione degli elementi essenziali.
A. Indirizzo strategico e dialogo
146.Il prospettato partenariato dovrà comprendere un dialogo ai livelli appropriati in modo tale da fornire un indirizzo strategico e discutere delle opportunità di cooperazione in settori di interesse reciproco.
147.Sarà inoltre opportuno prevedere dialoghi tematici specifici ai livelli appropriati, che dovranno svolgersi ogniqualvolta necessario per l'efficace funzionamento del prospettato partenariato.
148.Il prospettato partenariato dovrà instaurare un dialogo tra il Parlamento europeo e il parlamento del Regno Unito, laddove lo ritengano opportuno, affinché gli organi legislativi possano scambiarsi opinioni e conoscenze su questioni legate al prospettato partenariato.
149.Il prospettato partenariato dovrà incoraggiare il dialogo con la società civile.
B. Gestione, amministrazione e sorveglianza
150.Il prospettato partenariato dovrà istituire un organo direttivo responsabile di gestirne e sorvegliarne l'attuazione e il funzionamento e di facilitare la risoluzione delle controversie come di seguito indicato. L'organo direttivo dovrà prendere decisioni e formulare raccomandazioni circa l'evoluzione del partenariato.
151.L'organo direttivo dovrà comprendere i rappresentanti delle parti a un livello adeguato, adottare decisioni di comune accordo e riunirsi con la frequenza necessaria per adempiere ai propri compiti. Se necessario tale organo potrà istituire sottocomitati specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
C. Interpretazione
152.Nel pieno rispetto dell'autonomia degli ordinamenti giuridici delle parti, il prospettato partenariato dovrà essere interpretato e applicato in modo coerente.
D. Risoluzione delle controversie
153.Il prospettato partenariato dovrà includere intese adeguate relative alla risoluzione delle controversie e all'esecuzione, ivi comprese disposizioni per una soluzione opportuna dei problemi. A tal fine dovrà includere disposizioni che incoraggiano le parti a compiere ogni sforzo per risolvere qualsiasi questione concernente il suo funzionamento mediante la discussione e la consultazione, anche nel quadro dell'organo direttivo in vista di una risoluzione formale.
154.L'organo direttivo potrà, ove applicabile, concordare in qualsiasi momento di investire della controversia un collegio arbitrale indipendente e ciascuna parte dovrà disporre di tale possibilità se l'organo direttivo non giunge a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro un termine stabilito. Le decisioni del collegio arbitrale indipendente dovranno essere vincolanti per le parti.
155.Qualora una controversia sollevi una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, che può essere rilevata anche da una delle parti, il collegio arbitrale dovrà adire la CGUE, in quanto arbitro unico del diritto dell'Unione, in vista di una decisione vincolante. Il collegio arbitrale dovrà dirimere la controversia in conformità della sentenza pronunciata dalla CGUE.
156.Se una parte non adotta le misure necessarie per conformarsi alla risoluzione vincolante di una controversia entro un termine ragionevole, l'altra parte avrà il diritto di chiedere una compensazione finanziaria o di adottare misure proporzionate e temporanee, compresa la sospensione dei suoi obblighi nell'ambito di applicazione del prospettato partenariato. In linea con l'articolo 178, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, il prospettato partenariato dovrà definire le condizioni in cui una parte, se l'altra persiste a non rispettare il lodo del collegio arbitrale di cui all'articolo 173 del medesimo accordo, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti da una qualunque parte del prospettato partenariato o da accordi aggiuntivi.
3. INFORMAZIONI CLASSIFICATE E INFORMAZIONI SENSIBILI NON CLASSIFICATE
157.Il prospettato partenariato dovrà prevedere garanzie reciproche per il trattamento e la protezione delle informazioni classificate delle parti.
158.Ove necessario, le parti dovranno stabilire i termini per la protezione delle informazioni sensibili non classificate che si forniscono e scambiano reciprocamente.
4. DEROGHE E MISURE DI SALVAGUARDIA
159.Il prospettato partenariato dovrà prevedere adeguate deroghe. Nel novero dovrà rientrare la divulgazione di informazioni relative agli interessi di sicurezza delle parti.
160.Il prospettato partenariato dovrà prevedere la possibilità che, in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali, una parte attivi misure di salvaguardia temporanee che costituirebbero altrimenti una violazione degli impegni assunti. Tali misure dovranno essere soggette a condizioni rigorose e includere il diritto dell'altra parte di introdurre misure di riequilibrio. Le misure adottate dovranno essere soggette a un arbitrato indipendente.
IV. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
161.Ogni accordo tra l'Unione e il Regno Unito negoziato sulla base delle presenti direttive di negoziato dovrà fare salvo il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e il protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
162.Ogni accordo tra l'Unione e il Regno Unito negoziato sulla base delle presenti direttive di negoziato non includerà Gibilterra.
V.LINGUE FACENTI FEDE
163.Il prospettato partenariato, che dovrà fare fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dovrà comprendere una clausola linguistica a tale scopo.
VI. MODALITÀ PROCEDURALI PER LA CONDOTTA DEI NEGOZIATI
164.La Commissione dovrà condurre i negoziati in coordinamento continuo e dialogo permanente con il Consiglio e i suoi organi preparatori. A tale riguardo il Consiglio e il Coreper, assistiti da [nome del comitato speciale], dovranno fornire una guida alla Commissione.
165.La Commissione dovrà consultarsi con gli organi preparatori del Consiglio e riferire loro tempestivamente. A tal fine il Consiglio dovrà organizzare prima e dopo ciascuna sessione negoziale una riunione con [nome del comitato speciale]. La Commissione dovrà fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e tutti i documenti relativi ai negoziati.
166.La Commissione dovrà tenere informato dei negoziati il Parlamento europeo in modo completo e con tempestività.
167.La Commissione dovrà condurre i negoziati in collaborazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, concertandosi con lui sulle materie rientranti nella politica estera e di sicurezza comune.