2.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 325/11


Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 29 gennaio 2019 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il Caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall

Relatore: Irlanda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 325/10)

Operazione

1.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento sulle concentrazioni»).

Dimensione UE

2.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercato del prodotto

3.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione dei mercati di prodotti di riferimento indicati nella proposta di decisione allo scopo di valutare l’operazione in questione, in particolare:

a.

la fornitura di billette e bramme, mentre la distinzione tra billette e bramme è lasciata aperta;

b.

la fornitura di nastri prelaminati;

c.

la fornitura di prodotti laminati, con una differenziazione significativa tra la fascia alta e la fascia bassa del mercato.

Mercato geografico

4.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione dei mercati geografici rilevanti indicati nella proposta di decisione, in particolare:

a.

i mercati rilevanti per la fornitura di billette e bramme hanno dimensioni pari al SEE;

b.

il mercato rilevante per la fornitura dei nastri prelaminati ha dimensioni pari al SEE;

c.

il mercato rilevante per la fornitura dei prodotti laminati ha dimensioni pari al SEE.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

Effetti orizzontali non coordinati

5.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione sugli effetti orizzontali non coordinati, secondo cui:

a.

l’operazione potrebbe costituire un ostacolo notevole ad una concorrenza effettiva, eliminando un concorrente importante sul mercato dei prodotti laminati, circostanza questa che è probabile determini un aumento dei prezzi;

b.

l’operazione potrebbe costituire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva determinando una posizione dominante di Wieland sul mercato dei prodotti laminati nel SEE.

6.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’acquisizione del controllo esclusivo in Schwermetall aggrava gli effetti orizzontali nel senso che rafforza la capacità di Wieland di aumentare i costi dei concorrenti sul mercato dei prodotti laminati e fornisce a Wieland l’accesso alle informazioni riservate dei concorrenti.

Effetti verticali non coordinati

7.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione non ostacolerà in modo significativo la concorrenza in ragione di effetti di preclusione riguardo alle billette.

Impegni

8.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni non eliminano il significativo ostacolo alla concorrenza effettiva risultante i) dall’eliminazione degli importanti vincoli concorrenziali esercitati su Wieland da ARP e/o ii) dalla creazione di una posizione dominante di Wieland.

9.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni non affrontano i problemi relativi all’aumento dei costi di terzi che dipendono dalle forniture da Schwermetall e all’accesso alle informazioni riservate dei concorrenti mediante l’acquisizione della partecipazione del 50 % in Schwermetall.

Compatibilità con il mercato interno

10.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) condivide il parere della Commissione secondo cui la concentrazione notificata debba essere dichiarata incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.