27.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/19


Parere del Comitato europeo delle regioni — Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025

(2021/C 300/05)

Relatrice:

Yoomi RENSTRÖM (SE/PSE), membro di un'assemblea locale: consiglio comunale di Ovanåker

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025

COM(2020) 565 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la comunicazione «Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025» e sottolinea che l'uguaglianza costituisce uno dei valori fondamentali su cui si fonda l'Unione europea, come indicato nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali, che conferiscono all'UE il mandato e la responsabilità di combattere la discriminazione;

2.

esprime preoccupazione per le conclusioni della relazione 2019 sui diritti fondamentali, elaborata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), che conferma che le minoranze etniche e i migranti continuano a essere vittime di vessazioni e discriminazioni in tutta l'UE, nonostante le leggi contro il razzismo che vigono nell'Unione da molti anni. Secondo la relazione, solo quindici dei ventisette Stati membri dell'UE dispongono di strategie e piani d'azione specifici per combattere il razzismo e la discriminazione etnica e, per di più, persistono lacune nelle legislazioni nazionali che dovrebbero configurare il razzismo come reato;

3.

esprime inoltre preoccupazione per i risultati dello speciale Eurobarometro sulla discriminazione nell'UE (1), secondo il quale quasi il 59 % degli intervistati ritiene che la discriminazione fondata sull'origine etnica sia diffusa nel proprio paese, in particolar modo la discriminazione fondata sul colore della pelle. Tuttavia, le percezioni, le opinioni e gli atteggiamenti variano ancora notevolmente in funzione del gruppo discriminato, nonché da paese a paese;

4.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a realizzare una valutazione globale del quadro giuridico europeo esistente in materia di lotta alla discriminazione, al razzismo e alla xenofobia, a monitorare l'attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale (2) e a garantire la corretta attuazione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia (3);

5.

sottolinea che la lotta alla discriminazione in tutti i settori deve essere una priorità per l'UE; osserva tuttavia che, attualmente, esistono lacune nella legislazione dell'UE in materia di non discriminazione, dato che alcuni motivi di discriminazione sono contemplati unicamente negli ambiti relativi all'occupazione e alle condizioni di lavoro. Invita i rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio a concludere i negoziati sulla direttiva orizzontale sulla non discriminazione (4), bloccata dal 2008, anno della presentazione della proposta da parte della Commissione;

6.

accoglie con favore il fatto che — per la prima volta — la Commissione riconosca che il razzismo strutturale esiste e costituisce parte integrante del sistema sociale, economico e politico in cui tutti noi viviamo, e che ritenga necessario affrontare la questione ricorrendo a politiche globali. È pertanto indispensabile modificare l'approccio al razzismo nell'UE;

7.

accoglie con favore il fatto che il piano d'azione proponga una serie di misure che riuniscono tutti i livelli decisionali della società, compresi la società civile e gli organismi per la parità, al fine di combattere più efficacemente il razzismo in Europa, ad esempio attraverso piani d'azione nazionali contro il razzismo;

8.

osserva che il piano d'azione costituisce un passo avanti verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, in particolare l'obiettivo 10 relativo alla riduzione delle disuguaglianze;

9.

auspica che il futuro piano d'azione sul pilastro sociale europeo del 2021 fornisca ulteriore sostegno all'uguaglianza nel mercato del lavoro, anche per le persone appartenenti a minoranze razziali (5) o etniche.

Il razzismo strutturale: affrontare il problema di fondo

10.

sottolinea l'importanza di riconoscere le radici storiche del razzismo. Garantire che il colonialismo, la schiavitù e l'Olocausto siano mantenuti vivi nella memoria costituisce un elemento importante per promuovere l'inclusione e la comprensione. Chiede contronarrative che condannino il razzismo, promuovano l'integrazione sociale ed emancipino le persone indipendentemente dall'origine razziale o etnica;

11.

sottolinea che, per affrontare con efficacia il razzismo strutturale, è essenziale individuare i settori in cui questo fenomeno persiste, quali l'istruzione, l'alloggio, l'assistenza sanitaria, l'occupazione, l'accesso ai servizi pubblici e d'interesse generale, il sistema giudiziario, l'applicazione della legge o il controllo della migrazione, la partecipazione politica e la rappresentanza politica;

12.

esorta la Commissione a prendere in considerazione, in una prospettiva globale e comune, il piano d'azione contro il razzismo da un lato e la politica europea di immigrazione e la politica comune europea in materia di asilo dall'altro;

13.

sottolinea la necessità di disporre di dati esaustivi sulla discriminazione fondata sull'origine razziale o etnica in Europa. Se non è possibile misurare né quantificare la portata della discriminazione e della disuguaglianza, diventa molto difficile far fronte con efficacia a tali fenomeni. I dati sull'uguaglianza possono costituire degli strumenti potenti contro la discriminazione e l'esclusione nonché porre in evidenza la situazione dei gruppi a rischio di discriminazione nell'ottica di pianificare politiche inclusive e garantirne l'attuazione;

14.

ritiene che i dati sull'uguaglianza forniscano indicazioni sulla portata del razzismo strutturale e sulle modalità per combatterlo; sono tuttavia necessari nuovi metodi di rilevazione dei dati sulla discriminazione e l'uguaglianza. Per attenuare i potenziali rischi di uso scorretto o abuso è fondamentale garantire il pieno rispetto delle norme costituzionali, delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

15.

accoglie con favore la decisione della Commissione di raccogliere dati sulla diversità razziale ed etnica del suo personale, utilizzando un sondaggio specifico a partecipazione volontaria e anonima, nel pieno rispetto delle norme in materia di raccolta dei dati; e sottolinea, a tale proposito, la necessità che tutti gli organi dell'UE effettuino valutazioni analoghe, dal momento che la rappresentanza razziale ed etnica a tutti i livelli della pubblica amministrazione dell'UE è fondamentale per conseguire l'uguaglianza;

16.

ribadisce «l'importanza di adottare una prospettiva intersezionale, che è necessaria per coinvolgere nell'attuazione della strategia le persone in situazioni vulnerabili e che potrebbero dover affrontare varie forme di discriminazione» (6); in tale contesto, occorre fare in particolare riferimento a gruppi vulnerabili come, tra l'altro, le donne migranti, i minori e gli adolescenti migranti non accompagnati e le persone LGBTIQ. Raccomanda pertanto alla Commissione europea di approfondire questo approccio intersezionale, in cooperazione con gli Stati membri, e di elaborare delle linee guida che ne facilitino l'attuazione in termini di pianificazione, gestione e valutazione delle politiche pubbliche;

17.

ricorda che i minori stranieri non accompagnati sono un gruppo altamente vulnerabile al razzismo e che necessitano di particolare attenzione, in linea con la strategia dell'UE sui diritti dei minori 2021-2024;

18.

chiede che le politiche volte a contrastare il razzismo siano integrate in tutte le politiche dell'UE e sottolinea che, al fine di affrontare efficacemente la discriminazione multipla, tutte le politiche antidiscriminazione dovrebbero adottare un approccio intersezionale;

19.

ritiene che la dimensione economica del razzismo strutturale sia spesso ignorata. Ciò comporta notevoli costi economici in quanto impedisce alle persone di realizzare il loro potenziale. Una società meno razzista sarà più forte sul piano economico;

20.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce ed esacerbato le disuguaglianze, l'emarginazione e la discriminazione già presenti in Europa, oltre a rafforzare il razzismo strutturale. Le persone già vulnerabili sono colpite ancora più duramente dalla crisi. Oltre ai milioni di lavoratori che hanno perso il lavoro e il reddito, i più colpiti sono i migranti alle frontiere, i lavoratori precari, le persone prive di documenti, le famiglie a basso reddito, i senzatetto, gli anziani, le donne e le persone con disabilità o malattie croniche, tra cui molte minoranze etniche e razziali. Pertanto, ogni risposta alla pandemia dovrebbe adottare un approccio antidiscriminatorio e produrre effetti diretti e indiretti sul razzismo in diversi settori della società;

21.

ribadisce la richiesta di attuare «misure solide a difesa delle libertà civili e della democrazia in un'epoca sempre più digitalizzata, tra cui la riduzione del pericolo di monitoraggio digitale generalizzato e la lotta contro la diffusione di notizie false, le campagne di disinformazione, l'incitamento all'odio e le discriminazioni, in particolare il razzismo, nell'ambiente digitale, indipendentemente dal fatto che tali derive abbiano origine all'interno o all'esterno dell'UE» (7);

22.

ribadisce inoltre che un elemento cardine di qualsiasi futuro quadro normativo nel campo dell'intelligenza artificiale è l'introduzione di misure di salvaguardia per garantire un'intelligenza artificiale immune da pregiudizi o parzialità e che non riproduca discriminazioni basate sul genere, l'origine etnica, l'età, la disabilità o l'orientamento sessuale (8);

23.

sottolinea la necessità di affrontare gli atteggiamenti discriminatori delle autorità di contrasto, la brutalità della polizia e la profilazione razziale di determinati gruppi razziali o etnici e ritiene che le forze di polizia e le autorità di contrasto debbano dare l'esempio impegnandosi nella lotta contro il razzismo e la discriminazione;

24.

reputa essenziale che negli Stati membri in cui gli enti locali e regionali sono responsabili delle attività di polizia si adottino misure volte a combattere e prevenire il razzismo nelle attività di contrasto, controllare le pratiche di polizia, investire nella formazione e nello sviluppo di tali autorità e gestire in maniera trasparente i dati relativi alla profilazione razziale; gli enti locali e regionali dovrebbero inoltre elaborare programmi comunitari globali di prevenzione della violenza, basati sulla sicurezza pubblica e sul pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di non discriminazione nelle attività di polizia;

25.

ribadisce che «un fattore essenziale è il fatto di vivere in una società che rispetta pienamente i diritti umani di tutti i gruppi che la compongono e si conforma alle norme internazionali e regionali, anche in materia di lotta contro la discriminazione, il razzismo e altre forme di intolleranza nella prevenzione della radicalizzazione violenta e nella lotta contro questo fenomeno» (9).

Gli enti locali e regionali in prima linea

26.

accoglie con favore il fatto che il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 attribuisca agli enti locali e regionali un ruolo centrale nella ricerca di soluzioni per combattere il razzismo. Osserva che, per effetto della loro vicinanza ai cittadini, gli enti locali e regionali svolgono un ruolo cruciale nella promozione e nel rispetto dei valori europei, e che essi sono in prima linea nella lotta contro il razzismo e l'incitamento all'odio, nella protezione dei gruppi vulnerabili e delle minoranze, nonché nella promozione della coesione sociale;

27.

chiede che gli enti locali e regionali siano riconosciuti come partner strategici nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio dei piani d'azione nazionali, in virtù delle loro responsabilità e dell'importante lavoro svolto nei loro ambiti di competenza per combattere il razzismo;

28.

sottolinea il ruolo fondamentale svolto dagli enti locali e regionali nella promozione della sensibilizzazione, della formazione e dell'educazione contro il razzismo, in particolare tra i giovani;

29.

ritiene della massima importanza stanziare risorse finanziarie per gli enti locali e regionali nel quadro del bilancio a lungo termine 2021-2027, a titolo dei fondi dell'UE e di Next Generation EU, al fine di promuovere l'inclusione sociale e combattere il razzismo e la discriminazione in settori quali l'accesso al mercato del lavoro, l'istruzione, la protezione sociale, l'assistenza sanitaria e l'alloggio. Ciò include un'attenzione particolare ai gruppi più vulnerabili e lo stanziamento di risorse destinate specificamente a garantire la protezione dei minori stranieri non accompagnati, per i quali in molti casi sono responsabili gli enti locali e regionali;

30.

ritiene che, oltre all'adozione di piani d'azione contro il razzismo a livello nazionale, potrebbe essere opportuno disporre di piani d'azione regionali e locali, che potrebbero contribuire ad affrontare il razzismo strutturale con misure concrete. Ciò tiene conto anche della posizione espressa dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nella sua relazione del 2019, in cui sottolinea la necessità di disporre di piani d'azione a tutti i livelli per contrastare il razzismo. Gli enti locali e regionali dovrebbero essere debitamente supportati nella redazione dei piani d'azione subnazionali, anche attraverso iniziative ad hoc di capacity building;

31.

auspica di essere coinvolto e di poter fungere da piattaforma per l'ulteriore sviluppo di misure intese a contrastare il razzismo a livello locale e regionale, ad esempio attraverso il sostegno all'inclusione sociale, la lotta contro la povertà energetica e la promozione dell'accesso ad alloggi dignitosi;

32.

sottolinea l'importanza di coinvolgere le autorità nazionali, regionali e locali nonché la società civile al fine di conferire legittimità ai piani d'azione nazionali contro il razzismo e di combattere più efficacemente il razzismo in Europa. È inoltre importante procedere a uno scambio di buone pratiche tra differenti paesi ed enti locali e regionali, condividendo gli obiettivi e le azioni previsti nei piani contro il razzismo elaborati dai diversi livelli di governo;

33.

ritiene che, per realizzare il potenziale delle future proposte della Commissione in merito ai piani d'azione nazionali contro il razzismo, siano necessari processi solidi per garantirne l'attuazione secondo il calendario stabilito e con obiettivi chiari e misurabili, nonché il monitoraggio dei progressi a livello sia nazionale che europeo e l'assunzione da parte della Commissione della piena responsabilità per la parte di follow-up che le compete;

34.

sottolinea la necessità di pianificare una valutazione dell'efficacia dei piani d'azione nazionali contro il razzismo due anni dopo la loro istituzione, disponendo di informazioni complete fornite dagli enti locali e regionali.

Il Comitato europeo delle regioni, le istituzioni dell'UE e le iniziative contro il razzismo

35.

sostiene l'iniziativa dell'UNESCO «Coalizione europea delle città contro il razzismo» (ECCAR) e accoglie con particolare favore i progetti europei relativi alla lotta contro il razzismo, tra cui quello più recente intitolato «SUPport Everyday Fight Against Racism» (Sostieni la lotta quotidiana contro il razzismo, SUPER), nel quadro del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza della Commissione europea;

36.

invita la Commissione a coinvolgerlo formalmente nella designazione, su base annuale, di una o più «Capitali europee dell'inclusione e della diversità» quale strumento per riconoscere e rendere visibili gli sforzi delle città nel mettere in atto solide politiche di inclusione a livello locale;

37.

esprime il forte desiderio di partecipare come partner formale all'organizzazione del vertice contro il razzismo, che si terrà il 21 marzo 2021 in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale;

38.

sottolinea che il Comitato europeo delle regioni e gli enti locali e regionali dovrebbero svolgere un ruolo formale negli scambi, nelle consultazioni periodiche e nel dialogo con le istituzioni dell'UE, visto che sono in prima linea nella lotta contro il razzismo e la discriminazione;

39.

accoglie con soddisfazione i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione per rafforzare le politiche sulla base di valori fondamentali e costruire l'Unione dell'uguaglianza dell'UE mediante diversi piani d'azione e strategie volti a combattere la discriminazione per motivi specifici (razza, uguaglianza di genere, persone LGBTIQ, Rom, persone con disabilità, antisemitismo); tuttavia, data la natura trasversale delle suddette strategie, ritiene opportuno disporre non solo di relazioni individuali sullo stato di avanzamento, ma anche di relazioni intersezionali, che valutino l'interazione tra le diverse strategie e i loro effetti cumulativi nel caso di forme multiple di discriminazione a livello nazionale, regionale e locale;

40.

sostiene gli sforzi della Commissione volti a creare un'Unione dell'uguaglianza che, con l'aiuto del nuovo gruppo di lavoro interno per l'uguaglianza, tutelerà gli interessi di tutte le persone, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, integrando l'uguaglianza e l'intersezionalità in tutte le politiche, le normative e i programmi di finanziamento dell'UE;

41.

attende con interesse di essere coinvolto e di collaborare con il futuro coordinatore antirazzismo che sarà nominato dalla Commissione;

42.

seguirà l'invito della Commissione europea a dare l'esempio e a migliorare la rappresentatività del suo personale adottando misure a livello di assunzione e selezione.

Bruxelles, 7 maggio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2251_91_4_493_ENG/resource/afca8c2e-a0a8-4a22-84ef-29a3a1fb9a1b.

(2)  Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

(3)  Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio.

(4)  Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008) 426 final).

(5)  Nel piano d'azione e nel presente documento l'uso dell'espressione «razza» non implica l'accettazione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte.

(6)  Parere CdR 2016/2020 Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025.

(7)  Parere del CdR 2354/2020 Una strategia per il futuro digitale dell'Europa e una strategia europea per i dati.

(8)  Parere del CdR 2014/2020 Libro bianco sull'intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia.

(9)  Parere del CdR 6329/2015 Combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento: meccanismi di prevenzione a livello locale e regionale.