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18.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 440/79 |
Parere del Comitato europeo delle regioni - Libro bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia
(2020/C 440/14)
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RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Osservazioni generali
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1. |
prende atto che il 19 febbraio 2020 la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha pubblicato la sua strategia digitale per il periodo 2020-2025. Con il Libro bianco sull’intelligenza artificiale (di seguito «IA»), la Commissione espone la sua visione delle principali misure strategiche e degli investimenti necessari nel campo dell’IA, e stima che l’Europa possa diventare un leader mondiale in questo settore; |
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2. |
ricorda che il Libro bianco sull’IA è collegato alle comunicazioni Plasmare il futuro dell’Europa (1) e Una strategia europea per i dati (2); |
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3. |
rileva che la Commissione intende adottare un approccio allo sviluppo e all’utilizzo dell’IA che sia antropocentrico, etico, inclusivo e sicuro e che rispetti i valori ai quali l’UE aspira ad essere associata; |
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4. |
ricorda che il Libro bianco sull’IA si compone di due sezioni principali: la promozione dello sviluppo e dell’utilizzo dell’IA e la regolamentazione degli aspetti inerenti l’etica e l’affidabilità; |
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5. |
accoglie con favore il Libro bianco sull’intelligenza artificiale — Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia e riconosce l’importanza di discutere del tema in vista dell’elaborazione della strategia della Commissione in questa materia. Il CdR sottolinea tuttavia che avrebbe apprezzato se nel Libro bianco fosse stato menzionato esplicitamente anche il ruolo degli enti regionali e locali quali partner importanti, produttori, utenti e promotori dell’innovazione nello sviluppo dell’IA; |
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6. |
ricorda, in questo contesto, il proprio parere sul tema dell’intelligenza artificiale adottato il 6 febbraio 2019 (3); |
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7. |
sottolinea che l’IA è già entrata a far parte della nostra vita e svolgerà un ruolo sempre più importante nel processo di trasformazione delle nostre società. Essa racchiude un grande potenziale per la società, le imprese e i cittadini europei. L’innovazione in materia di IA non solo contribuisce all’economia, ma aiuta anche a vincere le sfide socioculturali e ambientali; |
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8. |
ritiene che l’applicazione dell’IA sia importante non soltanto a livello nazionale, ma anche e soprattutto a livello locale e regionale. Gli enti locali e regionali possono in particolare contribuire a promuovere gli ecosistemi di IA nei loro territori e a favorire e realizzare, essi stessi, gli investimenti in questo campo; |
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9. |
sottolinea che l’IA è un settore strategico complesso non a sé stante, in quanto tocca una serie di altre politiche perseguite dalla Commissione; |
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10. |
ritiene che il Libro bianco sull’IA e le politiche che ne derivano debbano essere visti in maniera organica con le comunicazioni Plasmare il futuro dell’Europa e Una strategia europea per i dati, che sono state presentate parallelamente alla pubblicazione del Libro bianco stesso. Quest’ultimo deve essere inoltre inquadrato nel contesto di una serie di altre politiche della Commissione, come la nuova agenda per le competenze per l’Europa (4) e la raccomandazione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per l’uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi di Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l’uso di dati anonimizzati sulla mobilità (5); |
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11. |
sottolinea il fatto che le raccomandazioni del CdR, qualora pertinenti, devono essere considerate anche in relazione a questi documenti di programmazione europea; |
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12. |
accoglie con favore l’approccio della Commissione, che consiste essenzialmente nello sviluppare un’intelligenza artificiale «antropocentrica» e la relativa ambizione ad essere leader nel dettare gli standard etici. La Commissione sottolinea giustamente che i vantaggi dell’IA dipendono dalla fiducia che l’opinione pubblica mostrerà nei confronti di queste tecnologie; |
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13. |
insiste, tuttavia, sull’opportunità che il dibattito sulle politiche da adottare per rafforzare la fiducia nell’IA affronti anche le questioni della proprietà dei dati, degli algoritmi, delle piattaforme, della salvaguardia dei valori pubblici su queste ultime e di chi sia, in ultima analisi, a trarre il maggior profitto dalle applicazioni di IA, come anche di chi sia a pagarne il prezzo (e se ciò sia socialmente accettabile); |
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14. |
fa notare che, dato che l’IA riguarda un gran numero di altri settori di intervento, vi è il rischio che la coerenza tra di essi si diluisca e che le diverse politiche si sviluppino in maniera isolata le une dalle altre; |
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15. |
propone alla Commissione di elaborare una tabella di marcia e un approccio per favorire la coerenza tra i diversi settori di intervento. |
Cogliere le opportunità
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16. |
sottolinea che la politica europea deve puntare con determinazione sul rafforzamento delle reti multidisciplinari locali e regionali di cittadini, amministrazioni, istituzioni della conoscenza e imprese, come anche sugli investimenti in tali reti (nella loro organizzazione e promozione). Il CdR ritiene che i poli dell’innovazione proposti dalla Commissione svolgano un ruolo centrale a questo riguardo; |
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17. |
fa notare che l’IA può contribuire a risolvere le sfide della società in settori quali la sanità (la lotta contro la pandemia di Covid-19 ne è il maggior esempio recente), la sicurezza, il clima, la mobilità e i trasporti, il sostegno sociale, l’industria a tecnologia avanzata, il commercio al dettaglio, l’agricoltura, il turismo e i servizi pubblici; |
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18. |
richiama l’attenzione sul fatto che l’IA può creare nuovi posti di lavoro e una nuova imprenditorialità. La Commissione riconosce giustamente che un presupposto importante è che i cittadini possano avere fiducia in queste tecnologie. Un quadro strategico dell’UE basato sui valori fondamentali dovrebbe creare questa fiducia e incoraggiare le imprese a sviluppare soluzioni di IA; |
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19. |
conviene sull’importanza che sul mercato europeo vigano condizioni di parità. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all’accesso all’IA da parte delle piccole e medie imprese (PMI) e delle start-up. Queste ultime costituiscono un importante motore delle economie locali e regionali. I poli europei dell’innovazione digitale nonché i quadri normativi e le politiche futuri hanno un ruolo decisivo da svolgere nella promozione delle pari opportunità di accesso all’IA, soprattutto nel sostenere le MPMI nell’accesso all’IA; |
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20. |
prende atto dell’impegno della Commissione a trarre vantaggio dai punti di forza dell’Europa sui mercati industriali e professionali (esistenti) (6). Il CdR sottolinea tuttavia che questa strategia non deve andare a scapito della produttività, della capacità innovativa e del DNA degli ecosistemi locali e regionali; |
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21. |
sottolinea che all’interno di questi ecosistemi gli enti locali e regionali sono impegnati ad affrontare una vasta gamma di sfide per la società. Essi possono svolgere un ruolo importante nell’accelerare le innovazioni che hanno un impatto su tali sfide; |
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22. |
segnala che gli enti locali e regionali sono nella posizione migliore per contribuire a creare un contesto favorevole all’aumento degli investimenti nell’IA negli anni a venire e promuovere, nei vari segmenti delle catene del valore, la fiducia in queste tecnologie. Essi sono infatti i più vicini alle realtà del territorio e possono favorire lo sviluppo delle reti multidisciplinari locali; |
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23. |
ritiene che sarà necessario un significativo sostegno da parte dell’UE per stimolare gli investimenti privati e pubblici, e che dovrà essere previsto il ricorso a risorse a valere sui programmi Europa digitale e Orizzonte Europa e sui fondi strutturali e di investimento europei, in modo da venire incontro alle esigenze degli ecosistemi locali; |
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24. |
ritiene che gli strumenti di sovvenzione dovrebbero essere destinati ad applicazioni specifiche di IA che si prestano all’espansione su larga scala. Per sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’IA, occorre promuovere progetti su piccola scala contenendone gli oneri finanziari, in modo che per gli enti locali e regionali risulti più interessante partecipare a progetti finanziati dall’Europa; |
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25. |
sostiene l’approccio per lo sviluppo dell’IA nell’ambito dei poli dell’innovazione digitale. In tale contesto, gli strumenti di sovvenzione destinati a questi ultimi dovrebbero essere incentrati sulla promozione degli ecosistemi locali e regionali; |
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26. |
si compiace del fatto che la Commissione intenda sviluppare i prodotti basati sull’IA nel settore pubblico (7); |
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27. |
ritiene, tuttavia, che l’impegno della Commissione a favore dello sviluppo dell’IA nel settore pubblico non dovrebbe essere limitato alle tecnologie di IA già collaudate in settori prestabiliti. Come clienti di riferimento, gli enti locali e regionali possono infatti svolgere un ruolo importante nella rapida diffusione delle (nuove) tecnologie dell’AI; |
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28. |
esorta la Commissione a invitare tutte le autorità pubbliche, inclusi gli enti locali e regionali, a realizzare rigorose valutazioni d’impatto sul rispetto dei diritti fondamentali per i sistemi di IA impiegati nel settore pubblico. Le autorità dovrebbero evitare il ricorso a tecnologie di sorveglianza basate sull’IA, soprattutto nei periodi di emergenza, in attesa che siano resi noti i risultati di tali valutazioni d’impatto e che siano state adottate le necessarie soluzioni; |
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29. |
chiede la definizione di un quadro di riferimento per gli appalti e di una serie di strumenti giuridici, quali condizioni standard in materia di appalti, che offrano agli enti locali e regionali margine di manovra e la possibilità di sfruttare al meglio le opportunità; |
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30. |
sottolinea che il valore dei dati risiede nel loro riutilizzo, anche nelle applicazioni di IA. La condivisione intersettoriale dei dati in condizioni di cibersicurezza promuove l’innovazione nel campo dell’IA. Il CdR esorta la Commissione a fare riferimento alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679) e a valutare la pertinenza di un ulteriore quadro normativo specifico sull’IA, per agevolare la condivisione e il riutilizzo affidabili dei dati tra imprese e autorità pubbliche (B2G), soprattutto quando si tratta di dati che potrebbero servire all’interesse pubblico, come nel caso della pandemia di Covid-19. In tale contesto è apparsa evidente infatti l’importanza dell’uso dei dati delle imprese da parte delle autorità pubbliche. Si dovrebbe sfruttare tale potenziale, in quanto, così facendo, si possono ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, e in molti casi, per esempio nel contesto dell’economia delle piattaforme, questa è l’unica maniera per le autorità pubbliche di adempiere ai loro obblighi giuridici; |
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31. |
ritiene necessario investire a livello europeo in un’infrastruttura di base e in un’architettura dei dati comuni e cibersicure, e in standard di qualità in materia di sicurezza, set di dati e statistiche. Questo approccio consente di abbassare la soglia di ingresso per l’utilizzo delle applicazioni di IA e aumenta la fiducia digitale, promuovendo così lo sviluppo e l’utilizzazione dell’intelligenza artificiale; |
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32. |
è fermamente convinto che le applicazioni di IA sviluppate con fondi pubblici dovrebbero essere restituite il più possibile alla società. Queste applicazioni di IA dovrebbero, in linea di principio essere sviluppate, ad esempio, in modalità open source, e al tempo stesso occorre riconoscere la necessità di finanziare tale sviluppo. |
Legislazione e politica: un approccio basato sull’apprendimento
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33. |
prende atto con interesse dei progressi compiuti nella definizione di IA, come risulta dalla definizione aggiornata (8) fornita dal gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull’IA, istituito dalla Commissione europea. Il CdR ritiene che tale definizione esprima meglio le capacità tecniche dell’IA. Tuttavia, la definizione di IA dovrebbe essere un processo continuo. Essa dovrebbe considerare il contesto in cui l’IA opera e tenere il passo con gli sviluppi socioculturali in questo campo, senza che si perda di vista il legame tra l’ecosistema di eccellenza presentato dalla Commissione e l’ecosistema di fiducia; |
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34. |
ritiene che un sistema di IA sia costituito da una combinazione di componenti tecnici che collegano dati, algoritmi e potenza di calcolo a pratiche sociali, alla società, all’identità e alla cultura. La definizione di questo insieme socio-tecnico dinamico dovrebbe pertanto essere aggiornata regolarmente al fine di rispecchiare con precisione l’impatto socioculturale in costante aumento dell’IA, individuando nel contempo le sfide e le opportunità in rapida evoluzione legate a questa tecnologia; |
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35. |
rileva che la salvaguardia dei diritti fondamentali e dei diritti dei consumatori nonché la trasparenza nell’uso di detti componenti tecnici e le norme in materia di responsabilità e di sicurezza dei prodotti sono, secondo la Commissione, gli elementi più importanti che costituiscono l’ecosistema di fiducia. Questi elementi fondamentali formano la base di un futuro quadro normativo dell’UE in materia di IA; |
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36. |
sottolinea come l’apprendimento automatico nell’ambito dell’IA si basi sulla programmazione umana, il che potrebbe portare a distorsioni su vasta scala. Invita pertanto l’UE ad attuare meccanismi volti a garantire l’uguaglianza e l’inclusione, indipendentemente dal genere, dalla razza e dalla visione del mondo, nello sviluppo e nelle applicazioni della tecnologia di IA; |
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37. |
segnala che il diritto penale costituisce un’importante riferimento per la fissazione di norme contro le violazioni gravi dei diritti fondamentali dei cittadini e la loro sorveglianza illecita e occulta attraverso applicazioni di IA; |
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38. |
concorda con la Commissione sul fatto che le applicazioni di IA sono già disciplinate da un quadro ampio e di elevata qualità di norme dell’UE e principi etici. Esempi importanti sono la legislazione sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi, i diritti dei consumatori, i diritti fondamentali, la legislazione antidiscriminazione e il diritto alla protezione dei dati personali; |
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39. |
sottolinea la necessità di riconoscere che il quadro legislativo esistente non è specificamente concepito per le applicazioni di IA, il che significa che allo stato attuale esiste un vuoto giuridico. Occorre esaminare attentamente i settori in cui è necessaria una regolamentazione complementare per rafforzare la fiducia dei cittadini nell’IA. Un elemento cardine di qualsiasi futuro quadro normativo nel campo dell’IA è l’introduzione di misure di salvaguardia per garantire un’IA immune da pregiudizi o parzialità e che non riproduca discriminazioni basate sul genere, l’origine etnica, l’età, la disabilità o l’orientamento sessuale; |
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40. |
fa inoltre presente che l’impiego dell’IA non deve discriminare nessuna delle lingue ufficiali dell’UE né aggravarne l’eventuale stato di vulnerabilità, e che i set di dati e le impostazioni linguistiche dell’IA devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE; |
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41. |
insiste inoltre sull’importanza di una scrittura dei codici (coding) attenta alla dimensione di genere e invoca una partecipazione paritaria di tutti i generi all’elaborazione, all’attuazione, alla valutazione e alla discussione dell’etica e le norme in materia di tecnologie connesse all’IA. Promuovere la partecipazione di donne e ragazze nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria, delle arti e della matematica (STEAM) è essenziale per la loro piena inclusione nei processi relativi all’IA in particolare e, più in generale, nell’economia digitale; |
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42. |
sottolinea che tale quadro normativo dovrebbe garantire in misura sufficiente gli elementi fondamentali di cui sopra, lasciando al tempo stesso spazio e flessibilità per l’innovazione. A questo riguardo, occorre essere consapevoli delle sfide poste dalla spiegabilità e dal funzionamento dei sistemi di IA e dai risultati e dagli effetti sociali generati da tali sistemi; |
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43. |
segnala che l’IA non è una tecnologia a sé stante: deve infatti essere collegata ad altre tecnologie e scienze, come la scienza comportamentale, l’informatica quantistica, l’Internet delle cose, la diffusione delle reti 5G e 6G, i modelli commerciali e le piattaforme digitali; |
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44. |
ritiene necessario tenere conto del fatto che l’IA non è una tecnologia completamente matura, ma ancora in fase di sviluppo e non ancora pienamente integrata nella società; |
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45. |
rileva che i rappresentanti politici, i decisori e la società si trovano di fronte a una sfida fondamentale: come garantire che il rapporto tra risultati ed effetti desiderati e indesiderati si muova nella giusta direzione? Come si può garantire inoltre che rimanga spazio sufficiente per sfruttare le opportunità offerte dall’IA e rafforzare la fiducia dei cittadini in queste tecnologie? Con i progressi registrati dalle applicazioni di IA, in particolare nel campo degli algoritmi predittivi, in numerosi enti pubblici e istituzioni governative (organi giudiziari, autorità di contrasto, forze armate ecc.) è necessario adottare con urgenza un quadro normativo che preveda una rigorosa verifica del rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità, introduca opportune garanzie e mezzi di ricorso e definisca chiaramente le responsabilità e la rendicontabilità, oltre a stabilire un adeguato controllo pubblico; |
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46. |
sottolinea che gli enti regionali e locali dovrebbero svolgere un ruolo importante nella definizione della legislazione e delle politiche in materia di IA. In quanto istanze più vicine ai cittadini, essi dispongono infatti di dati più utili rispetto ai governi nazionali. Gli enti regionali e locali devono pertanto essere maggiormente coinvolti nell’elaborazione delle politiche e della legislazione che scaturiranno dal Libro bianco; |
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47. |
condivide il punto di vista della Commissione secondo cui, considerata la rapida evoluzione dell’IA, il quadro normativo deve lasciare spazio a ulteriori sviluppi. Il CdR ritiene che ciò richieda una legislazione e un processo legislativo adattivi, come anche un atteggiamento critico da parte della Commissione nei confronti del funzionamento del proprio sistema e un’innovazione sociale di quest’ultimo; |
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48. |
ribadisce, in tale contesto, che gli enti regionali e locali dovrebbero avere un margine di manovra sufficiente per sperimentare (compresa la «prototipazione delle politiche») e imparare a progettare nel modo più efficiente ed efficace possibile le politiche necessarie a raccogliere queste sfide fondamentali; |
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49. |
esorta la Commissione a definire un quadro strategico procedurale volto a utilizzare al massimo le norme già esistenti, ma anche a sviluppare ulteriormente nel tempo la politica futura e il quadro normativo dell’UE in materia di IA. Tale quadro strategico dovrebbe anche coordinare gli sforzi messi in campo a livello europeo, nazionale e regionale e garantire la cooperazione tra il settore privato e quello pubblico. A tal fine, l’istituzione di un’Agenzia dell’UE per l’intelligenza artificiale contribuirebbe a un controllo e un coordinamento efficaci delle questioni relative all’IA tra tutti i livelli di governance, da quello europeo fino a quello locale; |
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50. |
sostiene l’approccio della Commissione volto a introdurre una regolamentazione complementare per le applicazioni di IA ad alto rischio; |
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51. |
ritiene tuttavia che i criteri principali per determinare se un sistema di IA sia «ad alto rischio» siano: la misura in cui l’essere umano può influenzare il processo decisionale e l’impatto di tale processo sui diritti e sul comportamento effettivo dei cittadini; |
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52. |
chiede che la legislazione e le politiche future affrontino, in particolare, la questione della trasparenza e della spiegabilità degli algoritmi, come pure della rendicontabilità (9), dell’equità e della responsabilità di coloro che utilizzano l’IA, soprattutto se tale utilizzo incide o influisce sui diritti o sul comportamento effettivo dei cittadini; |
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53. |
sottolinea che i cittadini hanno il diritto di sapere, in un linguaggio semplice, in base a quali dati e algoritmi i loro diritti o il loro comportamento effettivo vengono condizionati, in modo da potersi difendere in maniera adeguata e, se necessario, beneficiare di una protezione giuridica efficace. Inoltre, il sistema decisionale dovrebbe prevedere la possibilità di un disbrigo della pratica da parte di un essere umano. Se del caso, si dovrebbe porre l’accento sul ruolo delle autorità; |
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54. |
ritiene che l’impiego delle tecnologie di IA abbia una notevole importanza anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il benessere dei lavoratori. A tale scopo, aderisce all’appello delle parti sociali europee per «la riduzione al minimo dei dati e la loro trasparenza, unitamente a regole chiare sul trattamento dei dati personali per limitare il rischio di un controllo invasivo e di un uso improprio di tali dati personali» (10), al fine di garantire il rispetto della dignità umana. Il Comitato conviene pertanto che è importante consentire ai rappresentanti dei lavoratori di affrontare le questioni dei dati, del consenso, della protezione della vita privata e della sorveglianza, stabilendo un collegamento tra la raccolta dei dati e una finalità concreta e trasparente e assicurando la trasparenza nei casi in cui sistemi di IA vengano utilizzati nelle procedure in materia di risorse umane; |
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55. |
concorda con le prescrizioni previste dalla Commissione in materia di dati di addestramento. La tenuta di un registro è un mezzo che consente di verificare il rispetto delle regole. Il CdR ritiene tuttavia che gli oneri amministrativi che ne derivano debbano essere contenuti al minimo; |
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56. |
conviene con la Commissione sul fatto che l’obiettivo di un’IA affidabile, etica e antropocentrica può essere raggiunto solo garantendo un adeguato coinvolgimento degli esseri umani in relazione alle applicazioni di IA ad alto rischio; |
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57. |
ribadisce che la legislazione futura e il controllo del suo rispetto dovrebbero applicarsi all’intero ciclo di vita di un determinato sistema di IA; |
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58. |
condivide il giudizio della Commissione secondo cui la sorveglianza umana aiuta a preservare l’autonomia umana, ma la invita anche a valutare i rischi etici, in particolare quelli legati a pregiudizi/informazioni distorte o false nell’utilizzo dell’IA, e a proporre soluzioni chiare in proposito; |
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59. |
chiede che la regolamentazione in materia di IA tenga conto dell’impatto ambientale a breve e a lungo termine dell’utilizzo di queste tecnologie durante il loro ciclo di vita e lungo l’intera catena di approvvigionamento; |
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60. |
ha preso atto del progetto di parere della commissione giuridica del Parlamento europeo (11) e in particolare della considerazione che ogni Stato membro dovrebbe designare un’autorità nazionale di vigilanza incaricata di garantire, valutare e controllare il rispetto della legislazione e di promuovere il dibattito e lo scambio di opinioni, in stretta collaborazione con le parti interessate e la società civile; |
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61. |
conviene con la Commissione sulla necessità di una valutazione preliminare e obiettiva della conformità per verificare e garantire il rispetto delle prescrizioni obbligatorie che disciplinano le applicazioni ad alto rischio; |
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62. |
concorda con la Commissione sul fatto che l’uso di sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota ha implicazioni sui diritti fondamentali che variano notevolmente a seconda dello scopo, del contesto e della portata di utilizzo; |
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63. |
chiede di definire un quadro di qualità vincolante e univoco per indirizzare correttamente le applicazioni di AI, di portata così trasformativa. Tale quadro dovrebbe essere incentrato su norme e pratiche che impediscano la discriminazione e la stigmatizzazione illecite di determinate persone e categorie della popolazione. Il CdR sostiene l’intenzione della Commissione di avviare un ampio dibattito sulla questione; |
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64. |
ritiene che l’etica, insieme alla legislazione, svolga un ruolo importante nella progettazione dell’IA (ethics-by-design, ossia l’etica fin dalla progettazione). Bisogna essere consapevoli che l’etica non è legata a uno specifico strumento tecnico (per esempio l’IA), ma che essa si riferisce al contesto sociale e normativo in cui lo strumento tecnico viene applicato; |
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65. |
ritiene che un approccio che non sia limitato alla semplice regolamentazione dei sistemi di IA ad alto rischio sarà utile alla futura politica a favore dell’ecosistema di fiducia. La futura politica richiede un approccio socio-tecnico continuo e sistematico, che consideri la tecnologia da tutte le prospettive e alla luce di vari criteri. A tal fine è necessario che l’elaborazione delle politiche e la regolamentazione avvengano in un quadro multidisciplinare, in cui i responsabili politici, gli accademici di diverse discipline, le parti sociali, le imprese e gli enti locali e regionali collaborino e monitorino gli sviluppi in maniera costante e ne diffondano i risultati con la medesima trasparenza. |
Sviluppo delle conoscenze
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66. |
sottolinea che, per promuovere la transizione verso una società in cui l’IA svolga un ruolo importante, è necessario che le imminenti proposte sull’aggiornamento dell’agenda per le competenze e sul piano d’azione per l’istruzione digitale si estendano all’intero percorso di apprendimento, dalla scuola primaria alla scuola secondaria fino all’istruzione professionale secondaria e all’insegnamento universitario e all’apprendimento permanente. I programmi di studio in materia di istruzione digitale dovrebbero promuovere la cittadinanza attiva, acuire le capacità di pensiero critico e formare i cittadini fin da una giovane età all’abilità nel gestire una sempre maggiore interazione con l’IA; |
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67. |
chiede che le misure in materia di istruzione e formazione professionale puntino anche a rafforzare le competenze digitali dei cittadini e dei professionisti, sia nel sistema scolastico che nella formazione permanente per l’occupazione. Con l’avvento della rivoluzione digitale, il numero di persone occupate in professioni attinenti all’ambiente digitale dovrebbe registrare un aumento significativo. Allo stesso tempo, la formazione permanente tecnologica in materia di IA è essenziale non solo per le professioni tecniche che costituiscono lo sbocco degli studi STE(A)M, ma per tutti i lavoratori (compresi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni) che avranno bisogno di conoscenze di IA in molti altri settori di attività. Pertanto, la formazione dovrebbe essere concentrata non solo sulle esigenze attuali del mercato del lavoro connesse all’AI, ma anche sull’alfabetizzazione tecnologica di tutti i lavoratori che consente di adattarsi a una prospettiva di lungo periodo delle esigenze di formazione nel campo dell’AI; |
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68. |
sottolinea che la formazione dei rappresentanti politici e dei decisori non solo all’utilizzo dell’IA ma anche alle disposizioni e norme etiche è essenziale e contribuisce a garantire un buon processo decisionale democratico. A tal riguardo, il CdR raccomanda formazioni consistenti in un aggiornamento di livello relativamente elevato che persegua due obiettivi: 1) essere in grado di comunicare con il mercato come interlocutori paritari e 2) guidare l’impatto dell’IA sulla società e sul processo democratico; |
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69. |
sottolinea che, per fare in modo che l’IA rifletta i nostri valori e diritti fondamentali e per evitare una programmazione discriminatoria in base al genere, è cruciale diversificare il settore delle tecnologie e incoraggiare gli studenti, in particolare le ragazze, ad iscriversi ai corsi nelle discipline STE(A)M (scienza, tecnologia, ingegneria, (arti) e matematica). |
Governance multilivello e partenariato pubblico-privato
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70. |
condivide la necessità di un approccio comune europeo all’IA per raggiungere dimensioni sufficienti ed evitare la frammentazione del mercato unico; |
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71. |
sottolinea tuttavia che un approccio europeo alla governance deve basarsi su una società aperta, inclusiva e «decentrata», nella quale tutti abbiano la possibilità di essere coinvolti, creativi e mostrare spirito di iniziativa; |
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72. |
ritiene che la questione principale sia quella di come coinvolgere efficacemente i rappresentanti politici, i cittadini e le PMI nello sviluppo delle applicazioni di IA e nella definizione delle norme etiche e della regolamentazione in materia. È inoltre importante capire come la comprensione dei proventi attesi dagli ecosistemi possa influire sulla (ri)calibrazione delle politiche e delle normative; |
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73. |
mette in rilievo il ruolo importante delle reti decentrate di cittadini e delle economie locali nel coinvolgere la politica, i cittadini e le imprese nello sviluppo delle applicazioni di IA e nella definizione delle norme etiche e della regolamentazione in questo settore. La forza delle comunità e delle reti decentrate risiede infatti nella cooperazione locale e regionale aperta, interconnessa e specifica, che stimola l’innovazione e lo sviluppo di nuove economie; |
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74. |
ritiene che il futuro quadro strategico europeo debba coordinare gli sforzi a livello europeo, nazionale e regionale, promuovere la condivisione delle conoscenze e garantire la collaborazione tra il settore privato e quello pubblico. A tal fine è necessaria una governance multilivello che colleghi le reti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. |
Bruxelles, 14 ottobre 2020
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS
(1) COM(2020) 67 final.
(2) COM(2020) 66 final.
(3) SEDEC VI/046 (GU C 168 del 16.5.2019, pag. 11).
(4) COM(2016) 381 final/2.
(5) Raccomandazione (UE) 2020/518.
(6) Capitolo 2 del Libro bianco sull’intelligenza artificiale.
(7) Capitolo 4, lettera F.
(8) https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56341.
(9) Maranke Wieringa, What to account for when accounting for algorithms (Cosa spiegare quando si considerano gli algoritmi), Università di Utrecht, 20 gennaio 2020.
(10) European Social Partners Autonomous Framework Agreement on Digitalisation (Accordo quadro autonomo delle parti sociali europee sulla digitalizzazione)
(https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf).
(11) Progetto di relazione del 21 aprile 2020, recante raccomandazioni alla Commissione su un quadro normativo degli aspetti etici dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/2012 (INL)], relatore Ibán García del Blanco.