29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 445/150


P9_TA(2020)0379

Necessità di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una configurazione del Consiglio dedicata alla parità di genere (2020/2896(RSP))

(2021/C 445/18)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 19, l'articolo 153, paragrafo 1, lettera (i), e gli articoli 157 e 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio,

viste la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (direttiva antidiscriminazione) (COM(2008)0426),

vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (1),

vista la proposta della Commissione, del 14 marzo 2012, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva «Più donne alla guida delle imprese europee») (COM(2012)0614),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che è entrata in vigore il 1o agosto 2014,

vista la proposta di decisione del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, presentata dalla Commissione (COM(2016)0109),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (2),

vista la sua risoluzione del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere (3),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE (4),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd (5),

visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2020 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), pubblicato il 28 ottobre 2020,

vista la relazione dell'EIGE del 19 novembre 2020 dal titolo «Gender inequalities in care and pay in the EU» (Le disuguaglianze di genere nell'assistenza e nella retribuzione nell'UE),

viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 sul tema «Parità di genere nelle economie dell'UE: la via da seguire»,

viste le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2020 sulla lotta al divario retributivo di genere,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2, 3, 9 e 15,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, concordati nel 2015, in particolare gli obiettivi 5 e 8,

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 novembre 2020, dal titolo «Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III — Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2020)0017),

vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025» (COM(2020)0565),

vista la comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom» (COM(2020)0620),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un valore cardine e un obiettivo fondamentale dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali e dovrebbe essere pienamente rispettato;

B.

considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere in base al quale l'Unione dovrebbe mirare ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne in tutte le sue azioni,

C.

considerando che la discriminazione basata sul genere e sull'identità di genere è spesso legata alla discriminazione fondata su altri motivi, tra cui razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, dando origine a discriminazioni doppie o multiple; che una prospettiva orizzontale intersezionale e l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'UE sono fondamentali al fine di pervenire alla parità di genere e all'uguaglianza in generale;

D.

considerando che una prospettiva orizzontale intersezionale è essenziale in qualsiasi politica sull'uguaglianza di genere al fine di riconoscere e affrontare queste molteplici minacce di discriminazione; che le politiche dell'UE finora non hanno adottato un approccio intersezionale e si sono concentrate perlopiù sulla dimensione individuale della discriminazione, che non affronta gli aspetti istituzionali, strutturali e storici; che un'analisi intersezionale non solo consente di comprendere le barriere strutturali, ma fornisce anche i dati necessari in base ai quali definire i parametri di riferimento e aprire la via a politiche strategiche ed efficaci contro la discriminazione, l'esclusione e le disuguaglianze sociali sistemiche;

E.

considerando che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere dell'EIGE 2020, nessun paese dell'UE ha ancora conseguito pienamente la parità tra donne e uomini; che i progressi dell'UE in materia di uguaglianza di genere sono ancora lenti e che l'indice migliora in media di un punto ogni due anni; che, a tale ritmo, ci vorranno più di 60 anni prima che l'UE raggiunga l'uguaglianza di genere;

F.

considerando che la violenza di genere in tutte le sue forme costituisce una discriminazione e una violazione dei diritti umani radicata nella disuguaglianza di genere, che contribuisce a perpetrare e rafforzare; che la violenza di genere è uno dei principali ostacoli alla realizzazione dell'uguaglianza di genere; che un'indagine condotta nel 2014 dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) ha mostrato che una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale dall'età di 15 anni, che il 55 % delle donne ha subito una o più forme di molestie sessuali e che, in media, una donna muore ogni due giorni e mezzo a causa di violenza domestica; che una vita senza violenza è una condizione essenziale per l'uguaglianza; che ogni anno nell'UE si contano circa 3 500 femminicidi legati alla violenza domestica; (6) che i dati disaggregati per genere e attenti alla dimensione di genere di natura comparabile sono essenziali per riflettere la piena portata della violenza di genere, rendere visibili le disuguaglianze e creare politiche mirate; che i dati disaggregati per genere e attenti alla dimensione di genere sono ancora assenti in diversi settori delle politiche dell'UE e degli Stati membri;

G.

considerando che, secondo i dati più recenti della Commissione, il divario di genere nell'UE in termini di retribuzione oraria è pari al 16 %, benché si registrino variazioni notevoli tra uno Stato membro e l'altro; che il divario retributivo di genere aumenta fino al 40 % se sono presi in considerazione i tassi di occupazione e la partecipazione totale al mercato del lavoro; che la situazione peggiora ulteriormente dopo il pensionamento, dato che le pensioni delle donne valgono all'incirca il 37 % in meno di quelle degli uomini in conseguenza del divario retributivo di genere, tra gli altri fattori; che nel 2018 il tasso occupazionale nell'UE, che varia notevolmente tra gli Stati membri, era ancora superiore per gli uomini (79 %) rispetto alle donne (67,4 %); che nel 2018 ha lavorato a tempo parziale il 31,3 % delle donne lavoratrici di età compresa tra i 20 e i 64 anni nell'UE, rispetto all'8,7 % degli uomini; che le donne sono sovrarappresentate nell'economia informale, nell'occupazione a tempo parziale involontario e nei lavori precari e scarsamente retribuiti;

H.

considerando che l'assistenza non retribuita e il lavoro domestico sono svolti quasi sempre dalle donne, il che si ripercuote sull'occupazione e sullo sviluppo della carriera e contribuisce al divario occupazionale, salariale e pensionistico di genere; che le stime mostrano che nel settore dell'assistenza, l'80 % dei servizi è fornito da prestatori di assistenza informale che sono prevalentemente donne (75 %), comprese le donne migranti;

I.

considerando che le donne sono pertanto ancora sottorappresentate e subiscono varie forme di discriminazione sul mercato del lavoro e che l'obiettivo è offrire loro sul posto di lavoro le stesse opportunità degli uomini al fine di ridurre tali divari;

J.

considerando che, secondo la comunicazione della Commissione, del 14 gennaio 2020, dal titolo «Un'Europa sociale forte per transizioni giuste» (COM(2020)0014), il miglioramento dei servizi di assistenza all'infanzia e di assistenza a lungo termine sono una modalità per garantire che le responsabilità di assistenza siano ripartite in modo più equo tra donne e uomini, al fine di agevolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro su un piano di parità con gli uomini;

K.

considerando che in molti settori persistono divari di genere e barriere strutturali, confinando le donne e gli uomini ai loro ruoli tradizionali e limitando le opportunità delle donne di beneficiare pienamente del loro diritto fondamentale all'uguaglianza in materia di occupazione, lavoro e retribuzione;

L.

considerando che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni decisionali, anche nel settore economico, e che la parità di genere negli organi eletti è lungi dall'essere raggiunta; che, secondo l'EIGE, meno di un terzo di tutti i parlamentari dell'UE sono donne; che la maggior parte degli organi decisionali sono carenti in termini di esperienza in materia di parità di genere;

M.

considerando che le visioni stereotipate dei ruoli di genere favoriscono le disuguaglianze di genere e contribuiscono a perpetrare la violenza di genere; che è nell'interesse della società nel suo complesso contrastare le disuguaglianze di genere e che la partecipazione degli uomini agli sforzi per contrastare la disuguaglianza di genere e la violenza di genere è fondamentale;

N.

considerando che l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti è fondamentale per pervenire all'uguaglianza di genere; che rifiutare i servizi per la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti rappresenta una forma di violenza di genere; che il Parlamento ha affrontato la questione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti nel quadro del programma «UE per la salute», al fine di garantire un accesso tempestivo ai beni necessari per il rispetto, in tutta sicurezza, della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;

O.

considerando che nell'UE sono stati compiuti progressi positivi, ma che vi sono ancora margini di miglioramento, in quanto stiamo assistendo a una grave regressione nell'ambito della parità di genere e dei diritti delle donne, anche nel settore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; che tale regressione deve essere contrastata e che l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne devono essere tutelati al più alto livello politico;

P.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha un impatto sproporzionato sulle donne e le ragazze a causa delle diseguaglianze esistenti, che determinano tra l'altro un aumento esponenziale della violenza di genere e un maggiore tasso di abbandono del mercato del lavoro; che è fondamentale integrare la prospettiva di genere in tutte le fasi della risposta alla crisi della COVID-19;

Q.

considerando che, dal momento che occupano i posti di lavoro più precari della società, durante la pandemia di COVID-19 le donne sono state maggiormente colpite dalla disoccupazione parziale, dal rischio di perdere il lavoro e dall'impossibilità di prescindere dal telelavoro a causa della mancanza di strutture di assistenza all'infanzia; che un quinto delle donne dell'UE era già a rischio di povertà o esclusione sociale (7); che le donne rappresentano altresì l'85 % delle famiglie monoparentali, le quali sono esposte a un rischio ancora maggiore di precarietà e aumento della povertà; che secondo le stime nei prossimi mesi 500 milioni di persone (8) nel mondo, per la maggior parte donne, si troveranno in condizioni di povertà; che la povertà e l'esclusione sociale hanno cause strutturali che occorre eliminare e invertire, in particolare attraverso politiche in materia di occupazione, alloggi, mobilità e accesso ai servizi pubblici;

R.

considerando che la crisi della COVID-19 ha dimostrato l'importanza dell'integrazione dell'UE come pure del rafforzamento della cooperazione e del dialogo tra gli Stati membri, dello scambio di soluzioni e dell'attuazione di azioni e risposte coordinate a livello di Unione, anche nel settore della parità di genere;

S.

considerando che, a seguito dell'accordo raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio, per la prima volta l'integrazione della dimensione di genere sarà una priorità orizzontale del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, e dovrebbe essere accompagnata da valutazioni di impatto di ciascuna proposta politica e legislativa come pure da un monitoraggio e da una valutazione dei programmi che tengano conto della dimensione di genere, tra l'altro attraverso la tracciabilità dei fondi destinati alla parità di genere; che l'attuazione del bilancio di genere dovrebbe essere monitorata al più alto livello politico anche nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dei principali programmi di finanziamento dell'UE; che la parità di genere e il rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze sono condizioni imprescindibili per la ripresa economica e lo sviluppo inclusivo sostenibile;

T.

considerando che, otto anni dopo la sua approvazione, la convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata da tutti gli Stati membri né dall'UE; che la convenzione di Istanbul costituisce il più importante strumento internazionale per prevenire e contrastare la violenza di genere;

U.

considerando che in diverse risoluzioni, tra cui quella del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere, il Parlamento ha invitato il Consiglio ad attivare la «clausola passerella» sancita all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE al fine di includere la violenza di genere fra i reati riconosciuti dall'UE; che il Parlamento ha chiesto a più riprese una direttiva volta a prevenire e contrastare la violenza di genere;

V.

considerando che, sette anni dopo la presentazione della proposta della Commissione e l'adozione della posizione in prima lettura del Parlamento, non è ancora stato raggiunto un accordo sulla direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione) e che la proposta è tuttora bloccata al Consiglio;

W.

considerando che, dodici anni dopo la presentazione della proposta della Commissione, non è ancora stato raggiunto un accordo sulla direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e che la proposta è tuttora bloccata al Consiglio;

X.

considerando che, nelle sue conclusioni del 10 dicembre 2019 dal titolo «Parità di genere nelle economie dell'UE: la via da seguire», il Consiglio ha sottolineato che «mentre restano da affrontare vecchie sfide ne emergono di nuove. Gli obiettivi in materia di parità di genere non sono pienamente raggiunti» e ha invitato la Commissione e gli Stati membri a «rafforzare la parità di genere […] promuovendo attivamente a livello dell'UE il dialogo politico ad alto livello su questioni inerenti alla parità di genere, e al più alto livello politico»;

Y.

considerando che il dialogo politico ad alto livello e il dialogo a livello dell'UE si sono dimostrati efficaci nel ridurre le disparità tra gli Stati membri e promuovere l'integrazione europea nella maggior parte dei settori strategici; che un dialogo strutturato al più alto livello politico è fondamentale per tutelare e promuovere i diritti delle donne e la parità di genere attraverso l'adozione di una legislazione dell'Unione attenta alle problematiche di genere;

Z.

considerando che il ruolo del Consiglio in quanto colegislatore dell'UE è fondamentale; che le formazioni del Consiglio devono essere concepite in modo da rispondere alle sfide e alle priorità politiche di attualità; che l'assenza di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere aumenta il rischio legato all'adozione di normative che non tengano conto della dimensione di genere;

AA.

considerando che l'attuale Commissione ha dato prova di un forte impegno a favore del progresso della parità di genere negli orientamenti politici della Presidente e attraverso le successive azioni;

AB.

considerando che le questioni relative alla parità di genere vengono attualmente affrontate al livello del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori», che non rispecchia adeguatamente tutti gli aspetti di cui occorre tenere conto;

AC.

considerando che il Parlamento ha già chiesto l'istituzione di una nuova formazione del Consiglio composta dai ministri e dai sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere;

AD.

considerando che diverse presidenze del Consiglio dell'Unione europea hanno compiuto sforzi positivi per organizzare riunioni informali tra i ministri e i sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere e inserire le questioni relative alla parità di genere all'ordine del giorno dei programmi; che tale pratica deve essere istituzionalizzata attraverso un forum dedicato e permanente;

AE.

considerando che è essenziale un'azione unitaria per far convergere verso l'alto e armonizzare i diritti delle donne in Europa mediante un patto forte tra gli Stati membri basato sullo scambio e l'attuazione delle normative dell'Unione più ambiziose come pure sull'attuazione delle migliori prassi attualmente in vigore nell'UE;

AF.

considerando che, sebbene vi sia un commissario responsabile esclusivamente per l'uguaglianza e il Parlamento abbia una commissione dedicata ai diritti delle donne e all'uguaglianza di genere, non esiste una specifica formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere, e i ministri e i sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere non dispongono di un forum di discussione specifico e formalizzato;

AG.

considerando che il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, ha il diritto di stabilire (o modificare) l'elenco delle formazioni in cui si riunisce il Consiglio, eccettuate quella «Affari generali» e quella «Affari esteri»;

1.

si rammarica che i ministri e i sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere non dispongano di un apposito forum istituzionale che consenta ai rappresentanti degli Stati membri di tenere incontri periodici, discutere, legiferare, prendere decisioni politiche e scambiare migliori prassi; sottolinea che riunendo i ministri e i sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere sarà possibile creare un forum di cooperazione più mirato ed efficiente, garantendo una maggiore integrazione della parità di genere nelle strategie e nei processi politici dell'UE, un approccio coerente e il coordinamento di tutte le politiche pertinenti;

2.

pone l'accento sull'importanza di riunire i ministri e i sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere in un apposito forum di discussione formale, al fine di adottare misure e norme comuni e concrete per affrontare le sfide in materia di diritti delle donne e parità di genere e garantire che le questioni relative alla parità di genere siano discusse al più alto livello politico, tenendo conto delle specifiche forme di discriminazione di cui sono vittime le donne in relazione alla loro razza, le donne che appartengono a minoranze etniche, religiose e linguistiche, le donne anziane, le donne con disabilità, le donne rom, le donne LBTI, le donne rifugiate e migranti e le donne a rischio di esclusione sociale;

3.

sottolinea l'importanza del segnale politico rappresentato dall'istituzione di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere; sostiene che una specifica formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere, che consenta ai ministri e ai sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere di incontrarsi e discutere su base regolare, rafforzerà l'integrazione della dimensione di genere nella legislazione dell'Unione, come pure il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri, lo scambio di migliori prassi e di norme e la capacità di adottare risposte comuni a problemi diffusi in tutta l'UE, contribuendo altresì a ridurre i divari tra gli Stati membri e ad armonizzare la tutela dei diritti delle donne e la parità di genere in Europa attraverso un approccio intersettoriale;

4.

sottolinea che una specifica formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere rappresenterebbe un elemento fondamentale per sbloccare i negoziati sui principali fascicoli relativi alla parità di genere, tra cui la ratifica della convenzione di Istanbul, l'adozione della direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione) e l'adozione della direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (direttiva contro le discriminazioni), nonché per richiamare l'attenzione su altre questioni di genere che dovrebbero essere affrontate nei prossimi anni, tra cui l'aggiunta della violenza di genere all'elenco dei reati gravi di natura transfrontaliera e l'adozione di una futura direttiva sulla violenza di genere;

5.

invita il Consiglio e il Consiglio europeo a istituire una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere per agevolare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le normative dell'UE;

6.

chiede al Consiglio europeo di deliberare a maggioranza qualificata per modificare l'elenco delle formazioni in cui si riunisce il Consiglio, conformemente all'articolo 236 TFUE e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2019)0080.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0025.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0286.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0173.

(6)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf

(7)  Eurostat, 2018.

(8)  Fonte: ONG (Oxfam) e Nazioni Unite.