29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 445/94


P9_TA(2020)0372

Governo societario sostenibile

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile (2020/2137(INI))

(2021/C 445/12)

Il Parlamento europeo,

visti i principi guida delle Nazioni Unite del 2011 su imprese e diritti umani (UNGP) (1),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (2),

visti gli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per le imprese multinazionali (3),

viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in materia di condotta responsabile delle imprese (4) e di condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali (5),

vista la dichiarazione tripartita dei principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (6),

visto l'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 (7),

vista la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 o(8),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 marzo 2020, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080),

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (9),

visto il piano d'azione dell'UE per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018)0097),

visto il Green Deal europeo (COM(2019)0640),

visto il programma di lavoro adattato della Commissione per il 2020 (COM(2020)0440),

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (10) (direttiva contabile),

vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (11) («direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario» — NFRD),

vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (12),

vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (13) («direttiva sui diritti degli azionisti»),

vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (14),

visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (15) («regolamento relativo all'informativa»),

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (16) («regolamento in materia di tassonomia»),

visti gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario) (17) e gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (18),

vista la relazione finale del forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali, dal titolo «A New Vision for Europe's Capital Markets» (Una nuova visione per i mercati dei capitali europei") (19),

visto lo studio elaborato per la Commissione nel luglio 2020 sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile,

visto il quadro delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani «Proteggere, rispettare e riparare» del 2008 (20),

visto lo studio elaborato per la Commissione nel maggio 2020 dal titolo «Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive» (Migliorare la sicurezza finanziaria nel contesto della direttiva sulla responsabilità ambientale) (21),

visti i principi di Oslo sugli obblighi internazionali in materia di riduzione dei cambiamenti climatici (22),

viste le raccomandazioni della task force sull'informativa finanziaria relativa al clima, del giugno 2017,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0240/2020),

A.

considerando che l'Unione è fondata sui valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e che la sua politica ambientale si basa sul principio di precauzione, come enunciato all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, in un contesto societario, un approccio improntato alla sostenibilità implica che le imprese tengano debitamente conto delle preoccupazioni generali in materia sociale e ambientale, quali i diritti dei loro dipendenti e il rispetto dei limiti del pianeta, al fine di far fronte ai rischi più imminenti che le loro attività comportano in tal senso;

C.

considerando che le molteplici iniziative internazionali volte a promuovere il governo societario sostenibile sono unicamente strumenti non vincolanti, su base volontaria, che si sono ampiamente dimostrati inefficaci nel cambiare l'approccio aziendale rispetto alla sostenibilità; che lo studio elaborato per la Commissione sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile conformemente al piano d'azione sulla finanza sostenibile evidenzia i vantaggi di chiarire gli obblighi degli amministratori rispetto alla sostenibilità e alle considerazioni a lungo termine; che l'approccio a breve termine è problematico e che è necessario che le imprese tengano conto degli interessi a lungo termine affinché l'UE possa progredire adeguatamente nel rispetto dei propri impegni di sostenibilità; che lo studio sottolinea chiaramente l'esigenza di adottare una normativa europea in materia;

D.

considerando che, durante la scorsa legislatura, l'UE ha intrapreso una serie di iniziative volte a promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine delle attività finanziarie ed economiche, quali la direttiva sui diritti degli azionisti, il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, il regolamento relativo all'informativa e il regolamento in materia di tassonomia; che tale tendenza è iniziata, fra l'altro, con l'adozione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD); che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è necessaria per misurare, controllare e gestire le prestazioni delle imprese e il loro impatto a lungo termine sulla società e l'ambiente;

E.

considerando che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è strettamente collegata al governo societario sostenibile e costituisce un importante passo avanti per la promozione della comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nell'UE; che, tuttavia, essa presenta gravi carenze che occorre affrontare al fine di renderla più utile agli investitori e alle parti interessate;

F.

considerando che, in virtù del Green Deal europeo, le imprese e le istituzioni finanziarie devono migliorare la divulgazione dei dati in materia di clima e ambiente, affinché gli investitori siano totalmente informati in merito alla sostenibilità dei loro investimenti; che la Commissione si è impegnata a tal fine a riesaminare la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; che, secondo il suo programma di lavoro adeguato per il 2020, la Commissione intende presentare una proposta di riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nel primo trimestre del 2021;

G.

considerando che le parti interessate hanno spesso sostenuto che le informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese ai sensi della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario sono insufficienti, inattendibili e non comparabili; che i responsabili della redazione di tali informazioni hanno lamentato una certa confusione dovuta alla molteplicità di quadri volontari per la comunicazione delle informazioni e hanno chiesto un chiarimento giuridico e una standardizzazione; che la divulgazione di informazioni più complete e affidabili è necessaria al fine di ridurre qualsiasi potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla società; che il miglioramento delle comunicazioni di carattere non finanziario potrebbe aumentare la responsabilità delle imprese e rafforzare la fiducia nei loro confronti; che tali miglioramenti non dovrebbero generare squilibri competitivi sleali; che gli obblighi di divulgazione dovrebbero pertanto tener conto dei costi amministrativi ed essere proporzionati alle dimensioni dell'impresa nonché coerenti con altre normative applicabili alle attività d'impresa, ad esempio in merito al rispetto dei segreti commerciali e alla protezione degli informatori;

H.

considerando che lo studio svolto per la Commissione sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile dimostra la tendenza sempre più evidente delle imprese quotate in borsa nell'UE a concentrarsi sugli interessi a breve termine dei loro azionisti; che lo studio propone diverse opzioni legislative a livello dell'UE che migliorerebbero significativamente la sostenibilità societaria; che è necessario adottare un quadro normativo per le imprese europee, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità ed evitando oneri amministrativi eccessivi a carico delle imprese europee; che tale quadro deve garantire e migliorare la certezza del diritto nel mercato interno e non dovrebbe creare svantaggi competitivi;

I.

considerando che un approccio al governo societario improntato alla sostenibilità comprende sia il rispetto dei diritti umani che la protezione dell'ambiente; che l'obbligo giuridico di divulgare le informazioni riguardanti aspetti di carattere ambientale e sociale nonché relative ai dipendenti, ai diritti umani, alla corruzione e all'estorsione dovrebbe essere considerato un elemento della «responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani» ai sensi dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite;

J.

considerando che l'accordo di Parigi mira a mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli pre-industriali e a perseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC al di sopra dei livelli pre-industriali;

K.

considerando che la crescente concorrenza globale per l'accesso alle risorse naturali spesso si traduce in uno sfruttamento insostenibile dell'ambiente naturale e umano ad opera delle imprese;

L.

considerando che il governo societario svolge un ruolo chiave nel tener fede agli impegni dell'UE verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi;

M.

considerando che i cambiamenti climatici comportano gravi rischi per la sicurezza alimentare, in particolare per la disponibilità, l'accessibilità e l'utilizzo degli alimenti e la stabilità dei sistemi alimentari; che le agricoltrici sono attualmente responsabili del 45-80 % della produzione alimentare complessiva dei paesi in via di sviluppo, che sono colpiti in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale;

N.

considerando che la convenzione di Aarhus stabilisce una serie di diritti ambientali per il pubblico e le associazioni, tra cui il diritto di accesso alle informazioni ambientali, il diritto di partecipare ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia;

O.

considerando che, nel 2017, il comitato di applicazione della convenzione di Aarhus delle Nazioni Unite ha ritenuto che l'UE violasse la convenzione per non aver consentito ai cittadini di opporsi alle decisioni delle istituzioni dell'UE dinanzi agli organismi giurisdizionali dell'UE;

P.

considerando che, per il periodo 2019-2024, la Commissione ha aumentato le proprie ambizioni, definendo un'agenda per il Green Deal europeo e affermando che «l'Europa deve guidare la transizione verso un pianeta in salute»;

Q.

considerando che i dirigenti delle imprese hanno il dovere giuridico e statutario di agire nell'interesse dell'impresa; che tale dovere è stato oggetto di interpretazioni diverse in diverse giurisdizioni e che l'interesse dell'impresa è stato spesso equiparato agli interessi finanziari dell'azionista; che ciò che viene considerato essere l'interesse di un'impresa dovrebbe includere anche gli interessi delle parti interessate, compresi i dipendenti, nonché quelli della società in senso lato; che un'interpretazione limitata di questo dovere con un'eccessiva attenzione alla massimizzazione dei profitti a breve termine si ripercuote negativamente sui risultati a lungo termine delle imprese e sulla loro sostenibilità e può pertanto andare a scapito degli interessi a lungo termine degli azionisti;

R.

considerando che la coerenza della legislazione dell'Unione in materia di governo societario sostenibile dovrebbe essere conseguita stabilendo obblighi concreti e incentivi ad agire, non solo a comunicare informazioni; che è pertanto necessario un quadro supplementare che definisca i compiti dei consigli di amministrazione delle imprese in termini di sostenibilità;

S.

considerando che al fine di rendere il governo societario nell'UE più sostenibile, trasparente e responsabile, la Commissione dovrebbe presentare, oltre alle proposte di riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, una nuova normativa sul dovere di diligenza e sugli obblighi degli amministratori; che, affinché gli obblighi in materia di dovere di diligenza e gli obblighi degli amministratori rientrino in un singolo strumento legislativo, essi dovrebbero essere separati chiaramente in due diverse sezioni; che tali obblighi sono complementari ma non intercambiabili, né gli uni subordinati agli altri;

Obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

1.

invita la Commissione a ricercare, nelle proposte di nuove misure in materia di diritto societario e governo societario, il giusto equilibrio tra la necessità di ridurre la pressione a breve termine sugli amministratori e promuovere l'integrazione delle questioni di sostenibilità nel processo decisionale aziendale, da un lato, e l'esigenza di garantire sufficiente flessibilità, dall'altro, assicurando nel contempo l'armonizzazione; sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo degli amministratori nel perseguimento degli interessi a lungo termine delle imprese nelle future misure adottate a livello dell'UE, nonché di sviluppare, in seno agli organi gestionali delle imprese, una cultura che tenga conto e attui un governo societario sostenibile;

2.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a rivedere la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; sottolinea che tale revisione dovrebbe essere pienamente coerente con i requisiti imposti dal regolamento sull'informativa e dal regolamento in materia di tassonomia; invita la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni formulate nella presente risoluzione;

3.

ribadisce la sua richiesta di estendere l'ambito di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a tutte le grandi imprese quotate e non quotate stabilite nel territorio dell'UE, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile; sottolinea che, al fine di assicurare condizioni di parità, gli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario dovrebbero applicarsi anche a tutte le imprese di paesi terzi che operano nel mercato dell'UE; invita la Commissione a individuare i settori di attività economica ad alto rischio con un impatto significativo sulle questioni di sostenibilità che potrebbero giustificare l'inclusione delle piccole e medie imprese (PMI) di tali settori nel campo di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; ritiene che, a tal fine, la Commissione dovrebbe avvalersi di esperti esterni indipendenti che forniscano un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato delle aree di conflitto e ad alto rischio, nonché orientamenti specifici per le PMI; ritiene, in particolare, che l'attenzione dovrebbe essere specificamente rivolta agli investimenti e ai settori spesso associati alle attività imprenditoriali illegali, quali reati ambientali, commercio illegale di specie selvatiche, corruzione o reati finanziari; sottolinea che un riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è altresì necessario per garantire ai partecipanti al mercato finanziario l'accesso ai dati pertinenti per ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento relativo all'informativa;

4.

sottolinea che il governo societario sostenibile costituisce un pilastro importante, che consente all'UE di realizzare un'economia che sia al contempo resiliente e sostenibile e di rafforzare la parità di condizioni al fine di mantenere e promuovere la competitività internazionale delle società dell'UE e tutelare i lavoratori e le imprese dell'UE dalla concorrenza sleale dei paesi terzi, e che può pertanto essere vantaggioso per la politica commerciale e di investimento dell'UE, se adeguatamente misurato e proporzionato;

5.

osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali e ha dimostrato che le norme applicate su base volontaria, da sole, sono insufficienti, come si è osservato ad esempio nel settore dell'abbigliamento, in cui la produzione è stata destabilizzata durante la crisi con effetti negativi sull'intera catena di approvvigionamento; osserva che le imprese che hanno definito meglio le prassi ambientali, sociali e di governance nonché le procedure di attenuazione del rischio stanno dimostrando di resistere meglio alla crisi; riconosce che l'OCSE ha dichiarato (23) che le società che adottano misure in modo proattivo per far fronte ai rischi legati alla crisi COVID-19 al fine di mitigare le ripercussioni negative sui lavoratori e sulle catene di approvvigionamento hanno più probabilità di sviluppare resilienza e valore a lungo termine e di migliorare la loro redditività nel breve periodo nonché le loro prospettive di ripresa nel medio-lungo termine;

6.

osserva che il regolamento Tassonomia stabilisce un elenco di obiettivi ambientali, segnatamente in relazione al cambiamento climatico, all'uso e alla salvaguardia delle risorse idriche e marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento e alla biodiversità e agli ecosistemi; ritiene che il concetto di «aspetti ambientali» nella direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario debba essere interpretato in linea con il regolamento Tassonomia e includere tutte le forme di inquinamento; invita la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima e a promuovere lo sviluppo di tecniche contabili innovative che riflettano il valore degli ecosistemi; ritiene altrettanto importante definire con precisione gli altri aspetti di sostenibilità cui la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario fa riferimento, quali i concetti di aspetti sociali e attinenti al personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva; ritiene che le questioni relative ai dipendenti potrebbero comprendere la divulgazione delle politiche retributive delle imprese, indicando ad esempio i salari per decile e il divario retributivo di genere;

7.

ritiene che una governance societaria sostenibile sia fondamentale per l'orientamento a lungo termine delle imprese per armonizzare le loro attività con il conseguimento degli obiettivi ambientali generali dell'UE definiti nel Green deal europeo, nonché con l'impegno dell'UE di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra in vista del conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica per il 2050; sottolinea che tutti i settori dovrebbero contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;

8.

ritiene che la definizione di rilevanza debba riferirsi a qualsivoglia effetto rilevante a livello ambientale, di diritti umani e di governance sulla società nel suo insieme, andando oltre la creazione di valore e i risultati puramente finanziari delle imprese; chiede che tale definizione sia rivista in linea con il principio della doppia rilevanza introdotto dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, e ulteriormente spiegato negli orientamenti della Commissione concernenti la comunicazione di informazioni relative al clima; ritiene che la rilevanza debba essere valutata nell'ambito di un processo che coinvolga le parti interessate;

9.

osserva che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario offre alle imprese che rientrano nel suo campo di applicazione una notevole flessibilità riguardo alla divulgazione delle informazioni pertinenti nel modo che ritengono più utile; rileva che attualmente le imprese possono fare affidamento, a loro discrezione, su una serie di quadri diversi; osserva che le imprese ancora non sanno come ottemperare al meglio ai loro obblighi di comunicazione; ritiene necessario istituire un quadro globale dell'UE, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità, che copra l'intera gamma di aspetti di sostenibilità rilevanti ai fini di una rendicontazione globale di carattere non finanziario; sottolinea, a tale proposito, che il quadro legislativo dell'UE dovrebbe garantire che le informazioni siano chiare, equilibrate, comprensibili, comparabili tra le imprese all'interno di un determinato settore, verificabili e obiettive e che includano obiettivi di sostenibilità limitati nel tempo; sottolinea che tale quadro dovrebbe includere norme obbligatorie, sia generali che specifiche per settore; accoglie con favore, a tale proposito, l'impegno della Commissione a sostenere un processo volto a sviluppare norme dell'UE in materia di informativa di carattere non finanziario; sottolinea che la revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario dovrebbe includere obblighi specifici di comunicazione e norme obbligatorie, coinvolgendo in maniera congrua tutte le parti interessate, quali la società civile, le organizzazioni ambientali e le parti sociali;

10.

ritiene che le dichiarazioni di carattere non finanziario debbano figurare nella relazione annuale sulla gestione al fine di evitare oneri aggiuntivi per le società; accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione con il suo piano d'azione su un'Unione dei mercati dei capitali (COM(2020)0590) di presentare una proposta legislativa entro il terzo trimestre del 2021 volta a istituire una piattaforma digitale online accessibile al pubblico a livello dell'UE che fornisca gratuitamente l'accesso alle informazioni finanziarie e a quelle di carattere non finanziario comunicate dalle imprese; ritiene che tale piattaforma debba consentire agli utenti di confrontare online i dati divulgati dalle imprese, includendo categorie quali le tematiche, i settori, i paesi, il volume d'affari e il numero di dipendenti;

11.

osserva che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario esclude le dichiarazioni di carattere non finanziario dall'obbligo di garanzia del contenuto cui i bilanci delle imprese sono altrimenti soggetti; ritiene che le dichiarazioni di carattere non finanziario dovrebbero essere soggette a un obbligo di revisione contabile, a seconda delle dimensioni e del settore di attività dell'impresa interessata; è dell'avviso che il fornitore di servizi di garanzia, nel rispetto dei requisiti di obiettività e indipendenza, debba effettuare il proprio audit in conformità del futuro quadro dell'UE; sottolinea, alla luce di quanto precede, la necessità di affrontare il problema degli incentivi inerentemente sbagliati nella revisione legale attraverso il riesame della direttiva sulla revisione legale dei conti (24); sostiene che ciò offre anche l'opportunità di affrontare la questione della posizione quasi monopolistica delle quattro principali società di revisione che controllano le più grandi aziende quotate;

12.

sottolinea che i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere coinvolti nella definizione del processo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e nella verifica delle informazioni, in particolare quelle riguardanti gli obiettivi di sostenibilità sociale e gli aspetti legati alle catene di approvvigionamento e produzione, ivi compresi l'esternalizzazione e i subappalti;

13.

sottolinea l'importanza di introdurre l'obbligo per talune imprese dell'UE di presentare annualmente una rendicontazione paese per paese per ciascuna giurisdizione fiscale in cui operano; esorta il Consiglio ad adottare quanto prima il suo approccio generale onde avviare i negoziati con il Parlamento sulla proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198);

14.

ritiene che l'Unione debba profondere tutti gli sforzi del caso per garantire che tutti gli accordi di libero scambio negoziati comprendano clausole che impongono ai paesi partner di introdurre obblighi comparabili per le proprie imprese, onde evitare di creare un'ulteriore fonte di distorsione della concorrenza;

Dovere di diligenza degli amministratori e misure aggiuntive per rendere il governo societario più orientato alla sostenibilità

15.

sottolinea l'importanza della diversità e dell'inclusività nelle imprese, che conducono a ottenere migliori risultati commerciali; esorta il Consiglio ad adottare quanto prima il suo approccio generale onde avviare i negoziati con il Parlamento sulla proposta relativa alle donne nei consigli di amministrazione (25), che mira a porre fine al pervasivo squilibrio tra donne e uomini ai massimi livelli decisionali delle imprese; invita la Commissione a esaminare ulteriori proposte per migliorare l'equilibrio di genere tra gli alti dirigenti e tra coloro che detengono posizioni al vertice nelle imprese;

16.

sottolinea la necessità di un maggiore coinvolgimento dei dipendenti nei processi decisionali dell'impresa per meglio integrare gli obiettivi a lungo termine e gli impatti di quest'ultima; invita la Commissione a vagliare la possibilità di rivedere la direttiva sui comitati aziendali europei (26) e di istituire un nuovo quadro sull'informazione, la consultazione e il coinvolgimento dei dipendenti nelle imprese europee;

17.

sottolinea che la transizione ecologica e l'aumento della digitalizzazione avranno profonde ripercussioni sulla forza lavoro; ritiene pertanto che qualsiasi governo societario sostenibile debba riconoscere e garantire efficacemente il diritto dei dipendenti alla formazione professionale continua e all'istruzione permanente durante l'orario di lavoro;

18.

osserva che le imprese non sono entità astratte scollegate dalle attuali sfide ambientali e sociali; ritiene che esse debbano contribuire più attivamente alla sostenibilità in quanto le loro prestazioni a lungo termine, la loro resilienza e persino la loro sopravvivenza possono dipendere dall'adeguatezza della loro risposta agli aspetti ambientali e sociali; sottolinea, a tale riguardo, che il dovere di diligenza degli amministratori nei confronti dell'impresa dovrebbe essere definito non solo in relazione alla massimizzazione dei profitti a breve termine attraverso le azioni, ma anche in relazione alle considerazioni in materia di sostenibilità; prende atto del ruolo fondamentale dei direttori esecutivi nella definizione della strategia aziendale e nella supervisione delle sue attività; ritiene che l'obbligo giuridico che incombe ai direttori esecutivi di agire nell'interesse della loro impresa dovrebbe essere inteso come il dovere di integrare gli interessi a lungo termine e i rischi relativi alla sostenibilità, gli impatti, le opportunità e le dipendenze nella strategia globale dell'impresa; sottolinea che tale dovere di definizione delle priorità potrebbe comportare un passaggio dagli investimenti insostenibili a quelli sostenibili;

19.

invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per garantire che gli obblighi incombenti agli amministratori non possano essere fraintesi come massimizzazione del valore per gli azionisti nel breve termine, ma che includano obbligatoriamente l'interesse dell'impresa e, in maniera più ampia, della società a lungo termine, nonché quello dei dipendenti e delle altre parti interessate; è del parere, inoltre, che una tale proposta dovrebbe garantire che i membri degli organi di amministrazione, di gestione e di controllo, che operano nell'ambito delle competenze loro attribuite dal diritto nazionale, abbiano il dovere legale di definire, divulgare e monitorare una strategia di sostenibilità aziendale;

20.

evidenzia che, vista la revisione in corso della direttiva sulla responsabilità ambientale (27), le imprese dovrebbero avere garanzie finanziarie per la responsabilità ambientale, in caso di danni ambientali causati ai singoli o agli ecosistemi;

21.

ritiene che le strategie di sostenibilità delle imprese debbano individuare e affrontare, conformemente ai loro obblighi in materia di dovere di diligenza, da un lato, le questioni rilevanti in linea con gli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e, dall'altro, le notevoli conseguenze che tali imprese potrebbero avere su questioni ambientali, climatiche, sociali e attinenti al personale, nonché le implicazioni per i diritti umani, la corruzione attiva e passiva derivanti dai loro modelli aziendali, dalle loro operazioni e dalle loro catene di approvvigionamento, anche al di fuori dell'UE; ritiene che il dovere di diligenza che incombe agli amministratori nei confronti dell'impresa comporti anche l'obbligo di non danneggiare gli ecosistemi e proteggere gli interessi delle pertinenti parti interessate, tra cui i dipendenti, suscettibili di essere lesi dalle attività dell'impresa stessa;

22.

è del parere che l'ambito di applicazione della futura legislazione debba comprendere tutte le grandi imprese quotate e non quotate stabilite nel territorio dell'UE, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile; sottolinea che, al fine di assicurare condizioni di parità, detta legislazione dovrebbe applicarsi anche a tutte le imprese di paesi terzi che operano nel mercato dell'UE; invita la Commissione a individuare i settori di attività economica ad alto rischio con un impatto significativo sulle questioni di sostenibilità che potrebbero giustificare l'inclusione delle PMI in tali settori; ritiene inoltre che, a seguito della valutazione d'impatto che la Commissione sta attualmente conducendo, le strategie di sostenibilità dovrebbero includere obiettivi misurabili, specifici, circoscritti nel tempo e basati su dati scientifici, nonché piani di transizione in linea con gli impegni internazionali dell'UE in materia di ambiente e cambiamenti climatici, in particolare l'accordo di Parigi, la convenzione sulla diversità biologica e gli accordi internazionali in materia di deforestazione; è del parere che le strategie potrebbero includere anche una politica interna su una retribuzione equa basata su un salario di sussistenza per paese, una politica sulla parità di genere e una politica che garantisca una migliore integrazione dei diritti dei lavoratori nelle attività commerciali; sottolinea che il contenuto di tali politiche interne dovrebbe essere determinato dalle imprese stesse, tenendo in debita considerazione i loro dipendenti e consultandoli; ritiene che tali politiche dovrebbero considerare le questioni settoriali e/o geografiche e i diritti delle persone appartenenti a gruppi o comunità particolarmente vulnerabili; ritiene che collegare la componente variabile della remunerazione dei direttori esecutivi al conseguimento degli obiettivi misurabili fissati nella strategia contribuirebbe ad allineare gli interessi dei direttori a quelli a lungo termine delle loro società; invita la Commissione a promuovere ulteriormente tali sistemi di remunerazione per le posizioni dirigenziali di alto livello;

23.

osserva che taluni Stati membri hanno introdotto il concetto di «azioni di fedeltà» nella loro legislazione, in base al quale la partecipazione azionaria a lungo termine è ricompensata attraverso diritti di voto e agevolazioni fiscali; invita la Commissione a vagliare l'introduzione di nuovi meccanismi per promuovere rendimenti sostenibili e risultati a lungo termine delle imprese; sottolinea che gli utili non distribuiti possono contribuire a creare riserve adeguate;

24.

ritiene che la direttiva sui diritti degli azionisti debba essere modificata al fine di incentivare un comportamento «paziente» da parte degli azionisti, in particolare premiando la partecipazione a lungo termine con diritti di voto e agevolazioni fiscali;

25.

esprime preoccupazione per il fatto che taluni accordi d'investimento internazionali, come il trattato sulla Carta dell'energia, pongono gli interessi finanziari delle multinazionali al di sopra delle priorità ambientali e climatiche; esorta la Commissione ad intervenire celermente per assicurare la piena coerenza degli accordi commerciali di investimento esistenti e futuri con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente e a presentare proposte per contrastare l'accaparramento delle terre da parte delle imprese e la deforestazione nell'ambito della prossima revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;

26.

ritiene che, nel processo di definizione e monitoraggio delle loro strategie di sostenibilità, alle imprese dovrebbe incombere il dovere di informare tutte le parti interessate e dialogare con esse; osserva che il concetto di parti interessate dovrebbe essere interpretato in modo ampio e includere tutte le persone i cui diritti e interessi possano essere interessati dalle decisioni dell'impresa, quali i dipendenti, i sindacati, le comunità locali, le popolazioni autoctone, le associazioni dei cittadini, gli azionisti, le organizzazioni della società civile e ambientaliste; ritiene inoltre essenziale consultare le autorità pubbliche nazionali e locali che si occupano della sostenibilità delle attività economiche, in particolare quelle responsabili di politiche in materia di occupazione e ambiente;

27.

ritiene che tale impegno dovrebbe svolgersi, a seconda delle dimensioni e del settore di attività dell'impresa interessata ed esentando le piccole e medie imprese (PMI) che non operano in settori a rischio elevato, che dovrebbero essere definiti dalla Commissione, mediante comitati consultivi ai quali partecipino rappresentanti o portavoce delle parti interessate, compresi dipendenti ed esperti indipendenti, con l'obiettivo generale di fornire consulenza sul contenuto e sull'attuazione della strategia di sostenibilità dell'impresa; ritiene che tali comitati consultivi debbano avere il diritto di chiedere, previa approvazione a larga maggioranza, un audit indipendente qualora siano sollevate ragionevoli preoccupazioni sulla corretta attuazione della strategia di sostenibilità;

28.

ritiene che le imprese che ricevono aiuti di Stato, finanziamenti dell'UE o altri fondi pubblici o le imprese che attuano piani di licenziamento dovrebbero mirare a mantenere i posti di lavoro dei loro dipendenti e offrire loro protezione, adeguare di conseguenza la remunerazione dei loro amministratori, versare la loro giusta quota di tasse, attuare la loro strategia di sostenibilità in linea con l'obiettivo di ridurre la loro impronta di carbonio e astenersi dal versare dividendi o offrire programmi di riacquisto di azioni mirati a remunerare gli azionisti;

o

o o

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

(2)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

(3)  http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

(4)  https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm

(5)  https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(6)  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

(7)  https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf

(8)  https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/

(9)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(10)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(11)  GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.

(12)  GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1.

(13)  GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1.

(14)  GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

(15)  GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.

(16)  GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(17)  GU C 215 del 5.7.2017, pag. 1.

(18)  GU C 209 del 20.6.2019, pag. 1.

(19)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf

(20)  http://www.undocs.org/A/HRC/8/5

(21)  https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final_report.pdf

(22)  https://climateprinciplesforenterprises.files.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswebpdf.pdf

(23)  http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20business%20response

(24)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.

(25)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2012, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (COM(2012)0614).

(26)  GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.

(27)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.