20.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 425/19


P9_TA(2020)0319

Garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato unico

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema «Garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato unico» (2019/2190(INI))

(2021/C 425/04)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1),

vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (2),

visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (3),

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (5),

vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (6),

visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (7),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi (8),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale (9),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2018 sulla blockchain: una politica commerciale lungimirante (10),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul mercato unico (11),

vista la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo (12),

vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione (13),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle norme europee per il XXI secolo (14),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (15),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico (16),

vista la sua posizione definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17),

visto il programma di lavoro della Commissione 2020 — Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)0037),

vista la relazione della Commissione del 19 febbraio 2020 sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità (COM(2020)0064),

visto il libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 sull'intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)0065),

vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 da titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un «Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» (COM(2020)0094),

visti gli orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile, pubblicati l'8 aprile 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sull'IA,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 aprile 2019 dal titolo «Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica» (COM(2019)0168),

vista la relazione dal titolo «Policy and investment recommendations for trustworthy artificial intelligence» (Raccomandazioni strategiche e di investimento per un'intelligenza artificiale affidabile), pubblicata il 26 giugno 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sull'IA,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0207/2020),

A.

considerando che il mercato unico delle merci è uno dei pilastri economici più importanti dell'UE e che gli scambi di merci generano attualmente circa un quarto del PIL dell'Unione e rappresentano circa tre quarti del commercio interno all'UE;

B.

considerando che la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (direttiva 2001/95/CE, DSGP) è stata adottata nel 2001 e che le abitudini d'acquisto dei consumatori sono cambiate a causa della crescita delle vendite nel commercio elettronico; che un precedente tentativo di riforma della DSGP presentato dalla Commissione nel 2013 non ha avuto successo;

C.

considerando che è inaccettabile che i consumatori dell'UE siano esposti a prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dell'UE o altrimenti illegali, con casi che vanno dall'uso di sostanze chimiche pericolose nei prodotti a software non sicuri e ad altri pericoli per la sicurezza; che è necessario un quadro legislativo orizzontale che funga da rete di sicurezza e rafforzi la protezione dei consumatori al fine di raggiungere un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;

D.

considerando che il commercio di merci nel mercato unico è legato alle dinamiche del commercio globale di merci e all'efficienza delle catene di approvvigionamento; che è pertanto essenziale garantire che le frontiere esterne dell'UE siano ulteriormente dotate di strumenti più efficaci e armonizzati per individuare i prodotti non sicuri provenienti da paesi terzi e impedirne la circolazione nel mercato unico, a vantaggio delle imprese che rispettano le norme e per tutelare adeguatamente ed efficacemente i diritti dei consumatori;

E.

considerando che le autorità competenti dovrebbero tenere in debita considerazione il principio di precauzione quando adottano misure per garantire la sicurezza dei consumatori, in particolare per quanto riguarda i prodotti che contengono nuove tecnologie digitali e che potrebbero essere pericolosi;

F.

considerando che le tecnologie emergenti trasformano le caratteristiche dei prodotti e devono essere affrontate in modo da garantire la protezione dei consumatori e la certezza del diritto senza ostacolare l'innovazione; che la relazione della Commissione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità apre la strada al conseguimento di tale obiettivo;

G.

considerando che il numero di prodotti pericolosi notificati attraverso il Safety Gate europeo (RAPEX) rimane molto elevato, così come rimangono elevate le vendite di prodotti pericolosi e non conformi, e che l'ottemperanza al quadro normativo dell'UE, in particolare alle norme di sicurezza dei prodotti, anche durante il processo di fabbricazione, contribuisce alla sicurezza dei prodotti;

H.

considerando che la sicurezza dei prodotti sin dalla progettazione e per impostazione predefinita è fondamentale perché la sicurezza durante la fase di progettazione può migliorare la sicurezza dei prodotti sul mercato;

I.

considerando che il sistema di vigilanza del mercato dell'UE si concentra principalmente sugli operatori economici presenti nel mercato unico e che gli sviluppi del commercio elettronico comportano l'immissione diretta sul mercato di un numero elevato di prodotti provenienti da paesi terzi; che molti di questi prodotti, tuttavia, non rispettano i requisiti di sicurezza dell'Unione europea e possono quindi danneggiare i consumatori, che spesso non sono consapevoli di tali rischi;

J.

considerando che il livello di protezione dei consumatori non dovrebbe dipendere dal fatto che il consumatore faccia acquisti online o in un negozio fisico e che andrebbero ulteriormente promosse le iniziative volontarie introdotte da alcune piattaforme digitali e dai mercati online; che continua a farsi sentire la necessità di altre azioni per proteggere sufficientemente i consumatori, poiché molti prodotti venduti sui mercati online non sono conformi alle norme di sicurezza dell'UE, e che è pertanto necessario un quadro normativo più ampio per garantire la responsabilità delle piattaforme;

K.

considerando che la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento è essenziale per migliorare la sicurezza e proteggere i consumatori;

L.

considerando che nell'UE è elevato il numero di prodotti contraffatti segnalati come pericolosi, il che rappresenta un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

1.

sottolinea che la crisi COVID-19 ha dimostrato che per la protezione delle persone nell'UE è di fondamentale importanza che la sicurezza di tutti i prodotti necessari per affrontare questa emergenza e tutte le crisi che potrebbero verificarsi nell'UE in futuro sia la più elevata possibile, soprattutto per i dispositivi medici e di protezione, i prodotti venduti online e offline e i prodotti provenienti da paesi terzi; sottolinea, a tal fine, la necessità che le piattaforme e i mercati online adottino misure proattive per affrontare le pratiche ingannevoli e la disinformazione in merito ai prodotti venduti online; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla sicurezza dei dispositivi medici all'atto dell'acquisto di forniture in periodi di crisi; osserva che i prodotti basati sull'IA, l'internet delle cose o la robotica possono offrire soluzioni in grado di contribuire a combattere le crisi attuali e future suscettibili di compromettere la posizione strategica dell'UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le loro azioni coordinate nel quadro della sicurezza dei prodotti e delle relative reti;

Sicurezza di tutti i prodotti

2.

accoglie con favore il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, ma sottolinea che, ad eccezione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, esso si applica soltanto ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quando circa un terzo di tutti i prodotti in circolazione nell'UE sono prodotti non armonizzati; esorta la Commissione ad aggiornare e stabilire norme di vigilanza del mercato allineate sia per i prodotti armonizzati che per quelli non armonizzati immessi sul mercato offline o online, e a renderle idonee allo scopo nell'età digitale al fine di garantire parità di condizioni e di migliorare la sicurezza dei prodotti;

3.

sottolinea la necessità di adattare le norme di sicurezza dei prodotti alle nuove realtà del mercato e alla transizione digitale, affrontando i rischi e le minacce emergenti per la sicurezza dei consumatori, rispondendo alle preoccupazioni dei consumatori in materia di sicurezza e tutelando i loro diritti; chiede alla Commissione di affrontare nella sua revisione della DSGP le sfide poste dalle tecnologie emergenti, come l'IA, l'internet delle cose, la robotica, la stampa 3D e altre, e di individuare e colmare le lacune della legislazione esistente, come la direttiva relativa alle macchine e la direttiva sulle apparecchiature radio, evitando di duplicare la legislazione e garantendo un approccio coerente alla sicurezza dei prodotti in tutta la legislazione settoriale, come la direttiva sui giocattoli e altre normative su prodotti specifici, al fine di raggiungere il massimo livello di sicurezza dei consumatori, eliminando nel contempo i potenziali ostacoli allo sviluppo di tecnologie dirompenti;

4.

invita la Commissione a ridefinire i termini «prodotto» e «prodotto sicuro» nell'ambito della sua revisione della DSGP, in coordinamento con la possibile revisione di altri atti legislativi, come la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, affinché riflettano la complessità delle tecnologie emergenti, compresi i prodotti che incorporano IA, internet delle cose e robotica, i software indipendenti e i software o gli aggiornamenti che comportano una modifica sostanziale del prodotto, trasformandolo di fatto in un prodotto nuovo; esorta la Commissione a dare la priorità ai diritti dei consumatori e alla certezza giuridica per questi ultimi in sede di revisione della DSGP;

5.

è convinto che l'IA e altre tecnologie emergenti integrate nei prodotti possa modificare la finalità di questi ultimi e avere un impatto sulla loro sicurezza una volta immessi sul mercato, in particolare per effetto di aggiornamenti software o nel caso delle tecnologie con autoapprendimento; esorta la Commissione a valutare se la «immissione sul mercato» quale momento determinante in cui l'operatore economico deve garantire la sicurezza del prodotto costituisca un approccio tuttora idoneo allo scopo, e sottolinea che la conformità continuativa del prodotto con la pertinente legislazione sulla sicurezza dei prodotti, anche dopo l'installazione di software, potrebbe risultare più idonea allo scopo nell'era digitale;

6.

concorda sul fatto che i sistemi di IA devono essere sicuri per essere affidabili, come indicato dal gruppo di esperti ad alto livello sull'IA nei suoi orientamenti etici per un'IA affidabile; chiede alla Commissione di prendere pienamente in considerazione le raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello sull'IA e concorda sul fatto che i consumatori devono essere informati sulla sicurezza dell'IA e dei prodotti in cui è incorporata; è convinto che un approccio all'IA a livello dell'Unione sia essenziale ai fini dello sviluppo di tale tecnologia nell'UE; sottolinea la necessità di una definizione comune, che dovrebbe essere periodicamente rivista per adattarla ai nuovi sviluppi tecnologici, e di requisiti di sicurezza per l'IA al fine di evitare un'ulteriore frammentazione del mercato unico derivante dalle diverse legislazioni nazionali; sottolinea che l'UE deve intervenire per creare un quadro di riferimento per gli investimenti, l'infrastruttura dei dati, la ricerca e norme etiche comuni in grado di rafforzare la fiducia dei consumatori e delle imprese, garantire una forma più efficace e più equa di protezione dei consumatori, creare certezza giuridica, migliorare la competitività economica dell'UE e incentivare la creazione e lo sviluppo di start-up e di imprese che svolgano e utilizzino la ricerca sull'IA; sottolinea che la Commissione dovrebbe valutare in che modo la tecnologia dell'IA e la tecnologia della blockchain potrebbero essere utilizzate per migliorare la sicurezza dei prodotti attraverso, ad esempio, lo sviluppo di banche dati interoperabili sulle lesioni causate da prodotti non sicuri che circolano nel mercato unico;

7.

ritiene che i sistemi di IA, sia autonomi che incorporati in un prodotto, offrano molte opportunità e che dovrebbero utilizzare serie di dati di alta qualità e imparziali per essere affidabili e promuovere la protezione dei consumatori; accoglie pertanto con favore la comunicazione della Commissione sulla creazione della fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica, che tiene conto dei sette requisiti fondamentali indicati negli orientamenti del gruppo di esperti ad alto livello sull'IA; sottolinea che tali orientamenti dovrebbero essere presi in considerazione anche a livello internazionale; sottolinea che è opportuno che la Commissione esamini le norme esistenti in materia di IA e si consulti con i portatori di interessi per valutare quali nuove norme siano necessarie, effettui una valutazione periodica del quadro normativo dell'Unione relativo all'IA al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori e dei dati, e intervenga nei settori in cui è necessario promuovere la certezza del diritto e garantire l'armonizzazione delle norme all'interno dell'Unione;

Rispetto delle norme in materia di sicurezza dei prodotti

8.

sottolinea che un quadro armonizzato di valutazione basato sul rischio, concepito secondo criteri chiari e trasparenti, sarà efficace non solo dal punto di vista amministrativo, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), in quanto eviterà oneri sproporzionati, ma anche in termini di miglioramento della sicurezza dei consumatori; esorta pertanto la Commissione ad armonizzare ulteriormente la metodologia e, insieme ai portatori di interessi, a valutare in modo approfondito la realizzabilità di sistemi di valutazione basati sul rischio, adattandone l'applicazione per i prodotti con un livello di rischio elevato, e di meccanismi di valutazione della conformità, laddove non esistano ancora, per garantire la sicurezza sin dalla progettazione o per impostazione predefinita dei prodotti con tecnologie emergenti incorporate; sottolinea la necessità di garantire un approccio coerente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e rileva che può verificarsi una significativa asimmetria tra lo sviluppo di prodotti con tecnologie emergenti incorporate e la capacità delle autorità pubbliche di valutarle; sottolinea pertanto che gli Stati membri dovrebbero coordinare — con il sostegno della Commissione — le loro strategie di gestione del rischio per l'IA nel contesto delle loro strategie nazionali di vigilanza del mercato per garantire condizioni di parità a tutti gli operatori economici;

9.

è del parere che le attuali lacune del quadro giuridico esistente incidano negativamente sui diritti dei consumatori dell'UE e sulla competitività delle imprese dell'UE, in particolare delle PMI e delle microimprese; esorta la Commissione a considerare anche il principio «pensare anzitutto in piccolo» nel valutare l'impatto della futura legislazione, la quale dovrebbe tenere in debito conto la necessità di fornire sostegno alle PMI per ridurre l'onere che tali misure possono creare e per garantire un ambiente stabile, prevedibile e adeguatamente regolamentato in cui le PMI possano gestire le loro attività;

10.

esorta la Commissione a prendere in considerazione i parametri di riferimento dell'UE per gli spazi di sperimentazione normativa, senza abbandonare il principio di precauzione, in quanto possono migliorare la sicurezza dei prodotti fornendo un contributo specializzato su come valutare la conformità di un prodotto alla legislazione applicabile in modo moderno; sottolinea che la creazione di un unico contesto per testare e migliorare tecnologie come l'IA aiuterà le imprese dell'UE a superare la frammentazione del mercato unico e a sfruttare efficacemente il potenziale di crescita in tutta l'UE; riconosce il ruolo significativo che i poli dell'innovazione digitale possono svolgere agendo contemporaneamente come intermediari tra le autorità di regolamentazione e le aziende, aiutando le start-up e le PMI ad adattarsi a nuove normative e facilitando l'ingresso nel mercato;

11.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto del comportamento autonomo di autoapprendimento dell'IA per tutto il ciclo di vita di un prodotto e di valutare la fattibilità della creazione di meccanismi per evitare rischi emergenti; chiede che la sorveglianza umana obbligatoria sia l'opzione predefinita per i prodotti di IA ad alto rischio e che vengano messi a punto controlli efficaci sui prodotti di IA ad alto rischio lungo l'intera catena di approvvigionamento con procedure affidabili e imparziali onde garantire la sicurezza del prodotto e il diritto dei consumatori di esigere una comunicazione personale invece di una comunicazione con sistemi automatizzati; sottolinea che la solidità dei diritti dei consumatori favorisce lo sviluppo di prodotti di IA sicuri e innovativi;

12.

incoraggia i fornitori di tecnologie emergenti a integrare meccanismi di sicurezza e protezione in queste tecnologie, compresi i meccanismi di auto-riparazione, per prevenire il caricamento di software che possono potenzialmente mettere in pericolo la sicurezza dei consumatori, per aumentare la consapevolezza dei problemi di sicurezza dei loro prodotti e per garantire e migliorare la sicurezza durante tutto il loro ciclo di vita; chiede alla Commissione di analizzare se la durata, la riutilizzabilità, l'aggiornabilità e la riparabilità dei prodotti possano influire sulla loro sicurezza; osserva, tuttavia, che molti operatori economici non sempre esercitano un controllo effettivo sui loro prodotti per il loro intero ciclo di vita e che diverse altre parti possono essere responsabili di vari componenti del prodotto;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che nelle infrastrutture di connettività, comprese le nuove tecnologie di comunicazione come il 5G, la sicurezza e la riservatezza siano incorporate sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, allo scopo di migliorare la sicurezza dei prodotti connessi e dei consumatori; sottolinea che i rischi derivanti da aggiornamenti dei software, dati difettosi e perdita di connettività possono comportare rischi per la sicurezza e la salute ed esorta la Commissione ad aggiornare l'attuale legislazione sulla sicurezza dei prodotti per far fronte a tali rischi;

14.

è convinto che una scarsa o inesistente cibersicurezza dei dispositivi collegati e dei servizi interconnessi possa compromettere la sicurezza dei prodotti e che ciò debba essere affrontato nella revisione orizzontale delle pertinenti norme e raccomandazioni; invita pertanto la Commissione a garantire che la portata della revisione della DSGP tenga conto anche delle sfide in materia di cibersicurezza e delle tendenze emergenti, garantendo che tutti i dispositivi rimangano aggiornati con gli standard internet del settore, che sono in continua evoluzione;

15.

evidenzia che la legge dell'UE sulla cibersicurezza è uno degli strumenti principali per rafforzare la cibersicurezza a livello dell'Unione, ma è basata esclusivamente su un sistema di certificazione volontario; invita la Commissione a valutare la necessità sia di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza che copra i prodotti con tecnologie emergenti incorporate, come l'IA, l'internet delle cose e la robotica, in conformità con il quadro di sicurezza informatica dell'UE, tenendo sempre conto degli aspetti settoriali, sia della necessità di sviluppare corrispondenti sistemi di certificazione obbligatoria per i prodotti di consumo che possano essere rapidamente aggiornati per adattarsi ai rischi attuali senza ostacolare l'innovazione; invita pertanto la Commissione a valutare la necessità di una legislazione sui requisiti obbligatori in materia di cibersicurezza e di adeguati meccanismi di vigilanza del mercato;

Vigilanza efficace del mercato

16.

sottolinea la mancanza di risorse finanziarie e umane cui negli ultimi anni hanno dovuto far fronte molte autorità di vigilanza del mercato nell'UE e incoraggia la Commissione e gli Stati membri, nella misura in cui le rispettive competenze lo consentono, ad aumentare le risorse e le competenze delle loro autorità di vigilanza del mercato, a rafforzare la cooperazione tra di esse e a sviluppare azioni comuni, anche a livello transfrontaliero e per i mercati online, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei controlli e a dotare adeguatamente di personale le autorità di vigilanza del mercato, comprese le autorità doganali, in modo da poter individuare i prodotti non sicuri, in particolare quelli provenienti da paesi terzi, e impedirne la circolazione nel mercato interno; sottolinea, in tale contesto, la particolare importanza di fornire attrezzature moderne alle autorità competenti, nonché di garantire che esse utilizzino tecnologie innovative, e sottolinea che l'accesso alla documentazione pertinente, come la documentazione software relativa alla sicurezza dei prodotti e i set di dati, è fondamentale per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere le loro attività e valutare la conformità dei prodotti alle pertinenti norme di sicurezza;

17.

sottolinea l'importanza del programma per il mercato unico, nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, per sostenere e rafforzare l'efficacia delle autorità di vigilanza del mercato nei loro compiti in tutto il mercato interno e garantire l'applicazione uniforme delle norme di sicurezza dei prodotti in tutta l'UE, in modo che nel mercato interno siano resi disponibili solo prodotti sicuri e conformi che offrano un elevato livello di protezione dei consumatori; ribadisce, a tale riguardo, il suo invito alla Commissione e al Consiglio ad aumentare e rendere disponibili risorse adeguate e una linea di bilancio specifica e invita inoltre gli Stati membri anche a stanziare risorse sufficienti per i loro servizi doganali; esorta le parti negoziali interistituzionali a impedire che i bilanci per il programma del mercato unico del QFP e per i programmi doganali vengano ridotti;

18.

sottolinea che, sebbene le attività di vigilanza del mercato siano finalizzate alla tutela degli interessi pubblici in generale, mentre i prodotti contraffatti riguardano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale privata, esiste una relazione tra i prodotti contraffatti e i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori; esorta pertanto la Commissione a ottenere un quadro migliore e più chiaro del fenomeno della contraffazione e del possibile ruolo che le autorità di vigilanza del mercato e i mercati online potrebbero svolgere per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori dell'UE, anche attraverso l'effettiva applicazione della legislazione doganale e l'armonizzazione dei controlli doganali in tutta l'UE; incoraggia l'uso di nuove tecnologie come l'IA e la blockchain da parte delle autorità di vigilanza del mercato per garantire che l'analisi dei dati possa essere utilizzata per attenuare i rischi, migliorare il rispetto della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e proteggere i consumatori dai prodotti contraffatti;

19.

esorta la Commissione e gli Stati membri a stabilire tassi minimi di campionamento; chiede alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare acquisti in incognito specifici per settore, anche sui mercati degli acquisti online, periodicamente o durante giorni di controlli a tappeto (sweep days), come quelli effettuati dalla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC); aggiunge che occorre prestare particolare attenzione alle categorie di prodotti con più notifiche su RAPEX, adottando adeguate misure restrittive in caso di individuazione di un rischio; raccomanda che tali misure siano fondate su strumenti di analisi dei dati; sottolinea l'importanza che gli Stati membri impongano sanzioni efficaci ai trasgressori;

20.

invita la Commissione ad adottare rapidamente atti di esecuzione in conformità del regolamento (UE) 2019/1020, in particolare dell'articolo 25, che stabilisce parametri di riferimento e tecniche per i controlli sui prodotti armonizzati e non armonizzati, e a includere requisiti minimi sui controlli per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, in modo da garantire un'applicazione coerente, efficace e uniforme del diritto dell'Unione;

21.

sottolinea che i prodotti che i consumatori acquistano direttamente da operatori economici di paesi terzi devono essere soggetti a controlli efficaci per garantire il rispetto del quadro normativo dell'UE; invita le autorità di vigilanza del mercato, comprese le autorità doganali, a effettuare controlli adeguati su tali prodotti; invita la Commissione a valutare la possibilità di richiedere agli operatori economici dei paesi terzi di designare un operatore economico nell'UE per i prodotti non armonizzati che fornisca informazioni o documenti relativi alla sicurezza del prodotto alle autorità di vigilanza del mercato e collabori con esse per garantire che siano adottate misure correttive per porre rimedio ai casi di non conformità;

22.

chiede alla Commissione di cooperare con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi, di scambiare con loro informazioni relative alla vigilanza del mercato in relazione ai prodotti pericolosi e di includere disposizioni relative alla vigilanza del mercato e all'applicazione in tutti gli accordi di libero scambio dell'UE, in modo che le imprese di paesi terzi che vendono merci nel mercato interno siano soggette agli stessi requisiti di sicurezza dei prodotti delle imprese dell'UE;

23.

esorta la Commissione a rafforzare, a livello UE e internazionale, la cooperazione tra le autorità per la protezione dei consumatori, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali e altre autorità competenti in materia, onde garantire controlli armonizzati e uniformi in tutti i punti di ingresso nell'Unione, consentire il rapido trasferimento di informazioni sui prodotti non sicuri e migliorare il coordinamento delle misure di applicazione, come controlli sul rispetto del quadro normativo dell'UE e sanzioni; invita la Commissione e gli Stati membri, in questo contesto, a rafforzare l'interazione tra le banche dati pubbliche dell'UE e quelle nazionali sui prodotti illegali; esorta la Commissione, nell'ambito del quadro previsto dal regolamento (UE) 2019/1020, a consentire l'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, che dovrebbe avvenire parallelamente al sistema comune di gestione dei rischi, al fine di aumentare il livello di cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

24.

esorta la Commissione a dare la priorità alla sicurezza dei prodotti nel proprio piano d'azione doganale;

Prodotti sicuri sui mercati online

25.

sottolinea che ai consumatori dovrebbero essere offerti prodotti altrettanto sicuri sia che acquistino online che offline e riconosce l'impegno per la sicurezza dei prodotti (18) per i mercati online, sottolineandone al contempo il carattere volontario, la limitata partecipazione degli operatori di mercato e la mancanza di indicatori chiave di prestazione (ICP) dettagliati per garantire una valutazione significativa degli sforzi dei firmatari; invita la Commissione a incoraggiare altri mercati online ad aderire all'iniziativa e a fornire informazioni chiare ai consumatori sui loro diritti e sul dettagliante, nonché a valutare il ruolo che i mercati online potrebbero svolgere nel limitare la circolazione di prodotti non sicuri e a proporre norme obbligatorie sui doveri e le responsabilità dei mercati stabiliti all'interno e all'esterno dell'UE nell'ambito della legge sui servizi digitali, della revisione della DSGP e di qualsiasi altra normativa pertinente;

26.

sottolinea l'esigenza di parità di condizioni tra le piattaforme dell'UE e quelle di paesi terzi riguardo al rispetto delle norme dell'Unione sulla sicurezza dei prodotti; invita la Commissione, insieme alle autorità di vigilanza del mercato, a condurre ricerche sulla sicurezza dei prodotti provenienti da paesi terzi, a esaminare più attivamente i mercati online e ad aumentarne la responsabilità; esorta la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori e gli Stati membri, a informare meglio i consumatori circa i possibili pericoli dei prodotti non conformi provenienti da paesi terzi acquistati sui mercati online; invita la Commissione a chiedere ai mercati online di applicare le stesse regole a tutti i soggetti che offrono prodotti ai consumatori dell'UE, compresi quelli stabiliti in paesi terzi;

27.

rileva che mentre le piattaforme online, come i mercati online, sono andate a vantaggio sia dei dettaglianti che dei consumatori, migliorando la scelta e abbassando i prezzi, allo stesso tempo un numero crescente di venditori — specialmente di paesi terzi — offre prodotti non sicuri o illegali nel mercato unico; esorta pertanto i mercati online a reagire il più rapidamente possibile alle notifiche del RAPEX e a cooperare in modo efficace e proattivo con le autorità competenti degli Stati membri, ritirando immediatamente i prodotti non sicuri e adottando misure per impedirne la ricomparsa; chiede alla Commissione di stabilire obblighi che impongano ai mercati online di reagire efficacemente in caso di prodotti non sicuri, anche informando i consumatori qualora abbiano acquistato un prodotto non sicuro o comunque non conforme; incoraggia i mercati online, se contattati da organizzazioni dei consumatori, a emettere un avviso su un prodotto non sicuro e a cooperare con dette organizzazioni per valutare il rischio potenziale;

28.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che i mercati online rafforzino la loro cooperazione attraverso attività congiunte tra loro e con le autorità competenti, consultino il sistema RAPEX prima di immettere prodotti sui loro siti web, eliminino immediatamente i prodotti identificati come non sicuri dal sistema RAPEX, scambino informazioni sui venditori che violano le regole, adottino misure efficaci e dissuasive contro di loro e la loro catena di approvvigionamento, mettano in atto un solido sistema di autenticazione degli utenti commerciali e sviluppino uno strumento facilmente accessibile in tutta l'UE per consentire ai consumatori di segnalare prodotti non sicuri;

29.

esorta la Commissione a valutare in che modo i mercati online potrebbero migliorare la loro interconnessione con il sistema RAPEX, a condizione che quest'ultimo sia modernizzato e reso compatibile, ad esempio attraverso un'interfaccia di programmi applicativi, al fine di ricevere gli avvisi sui prodotti notificati nel sistema e garantire che i prodotti offerti in vendita siano sicuri, ed esorta la Commissione a richiedere ai mercati online di inserire nei loro siti web un link verso RAPEX in modo da sensibilizzare l'opinione pubblica su questa piattaforma;

30.

chiede alla Commissione di valutare l'obbligo per le piattaforme online di mettere in atto misure di salvaguardia efficaci e appropriate per contrastare la comparsa di annunci pubblicitari per prodotti non sicuri che non sono conformi al quadro normativo dell'UE, compresi annunci pubblicitari o garanzie e dichiarazioni fuorvianti di fornitori o clienti, e di corredare tale valutazione con un esame approfondito dell'impatto di tali disposizioni, compresa un'analisi del rapporto costi-efficacia basata sulla proporzionalità per le piattaforme online;

31.

invita la Commissione a negoziare un ambizioso accordo dell'OMC sul commercio elettronico al fine di migliorare il rispetto delle norme di sicurezza dei prodotti online a livello UE e internazionale;

Programma di normazione della Commissione per il 2020 e tracciabilità

32.

accoglie con favore il fatto che il programma di normazione dell'UE per il 2020 affronti le sfide che emergono all'interno del mercato unico digitale, come l'IA, l'internet delle cose, la protezione dei dati, compresi i dati sanitari, la sicurezza informatica e la mobilità automatizzata; chiede alla Commissione di dare mandato al Comitato europeo di normazione, al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione di sostenere il processo di elaborazione di norme armonizzate, anche per i settori tradizionali che in precedenza non utilizzavano l'informatica, al fine di garantire un uso sicuro delle nuove tecnologie digitali interoperabili su base uniforme in tutta l'UE; sottolinea che le norme, in particolare per quanto riguarda alcune categorie di prodotti come i dispositivi di protezione individuale, dovrebbero essere sviluppate in modo da garantire il massimo livello di sicurezza per uomini e donne; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la partecipazione di tutti i portatori di interessi, comprese le associazioni dei consumatori e delle imprese, alle attività di normazione;

33.

sottolinea che una tracciabilità efficace ed efficiente lungo la catena di approvvigionamento è fondamentale per migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti conformemente al quadro normativo dell'UE e la protezione dei consumatori dell'UE, poiché informazioni chiare e affidabili sui prodotti evitano l'incertezza per i consumatori, comprese le persone con disabilità, li mettono in grado di operare scelte informate sulla base di informazioni pertinenti e consentono alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere le loro attività; chiede alla Commissione di aggiornare di conseguenza le norme concernenti i requisiti di tracciabilità dei prodotti non armonizzati;

34.

chiede alla Commissione di valutare in che modo la tecnologia del registro distribuito, come la blockchain, potrebbe migliorare la sicurezza dei prodotti migliorando la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento, anche attraverso la loro normazione; sottolinea che lo sviluppo di informazioni elettroniche affidabili e verificabili renderebbe i controlli da parte delle autorità di vigilanza del mercato più semplici ed efficaci;

Richiami di prodotti

35.

osserva che i consumatori non rispondono adeguatamente ai richiami e che prodotti non sicuri continuano a essere utilizzati anche se sono stati richiamati; chiede alla Commissione di pubblicare in un linguaggio semplice orientamenti sulle procedure di richiamo, compresa una lista di controllo con requisiti concreti, e di fornire informazioni chiare sui parametri di riferimento utilizzati dalle autorità di vigilanza del mercato, allo scopo di raggiungere un maggior numero di consumatori, al contempo tenendo conto del fatto che le PMI e in particolare le microimprese potrebbero aver bisogno di un aiuto supplementare per rispettare gli orientamenti;

36.

chiede ai dettaglianti, ai mercati online e alle associazioni dei consumatori di svolgere un ruolo più incisivo nei richiami di prodotti non sicuri acquistati online o offline, fornendo informazioni adeguate e affidabili ai consumatori, e invita i dettaglianti e i mercati online a garantire che i prodotti siano ritirati rapidamente dai mercati e dagli scaffali online e richiamati presso i consumatori; chiede alla Commissione e agli Stati membri di imporre ai mercati online di mettere in atto meccanismi efficaci che garantiscano loro di poter raggiungere i loro utenti, acquirenti e venditori, siano essi privati o imprese, al fine di informarli il più rapidamente possibile qualora si rendano necessari dei richiami; chiede alla Commissione di valutare in che modo le nuove tecnologie e i nuovi algoritmi possano rendere più efficace questo processo e di garantire che le informazioni giungano a un maggior numero di consumatori interessati;

37.

esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare lo scambio transfrontaliero delle migliori pratiche sui richiami, a considerare la possibilità di aumentare i tassi di registrazione dei prodotti affinché i consumatori interessati possano essere individuati più facilmente e informati attivamente, anche nel caso degli acquisti transfrontalieri, e a consentire agli operatori economici di utilizzare i dati raccolti, ad esempio nell'ambito di programmi di fidelizzazione, per contattare i consumatori senza infrangere le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati; invita le associazioni dei consumatori a rafforzare la loro cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato sulle procedure di richiamo, elencando sui loro siti web i prodotti identificati come non sicuri nel sistema RAPEX;

38.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una relazione di verifica semplice e armonizzata sui richiami effettuati dagli operatori economici, che dovrà essere presentata alle autorità di vigilanza del mercato per valutare l'efficacia del richiamo;

o

o o

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(3)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1.

(4)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(5)  GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

(6)  GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

(7)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2020)0032.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2019)0081.

(10)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 141.

(11)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 39.

(12)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 179.

(13)  GU C 11 del 13.1.2020, pag. 7.

(14)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 2.

(15)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.

(16)  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 112.

(17)  GU C 443 del 22.12.2017, pag. 722.

(18)  L'impegno per la sicurezza dei prodotti è un impegno volontario assunto dai mercati online per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari venduti online da venditori terzi a partire dal giugno 2018.