8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/45


P9_TA(2020)0165

Unione bancaria: relazione annuale 2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2019 (2019/2130(INI))

(2021/C 362/06)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2018 (1),

visti i riscontri della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) riguardo alla risoluzione del Parlamento del 16 gennaio 2019 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2018,

vista l'approvazione del pacchetto per il settore bancario da parte del Parlamento europeo e del Consiglio,

vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 intitolata «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa»,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),

visto l'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 dal titolo «Un'Unione più ambiziosa — Il mio programma per l'Europa», presentati da Ursula von der Leyen il 16 luglio 2019,

viste la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III (2), e le conclusioni del Consiglio Ecofin del 12 luglio 2016,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane, presentata dalla Commissione il 24 maggio 2018 (COM(2018)0339),

visto il rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2018, pubblicato nel marzo 2019 (3),

vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del luglio 2019, dal titolo «EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019» (4) (Monitoraggio dei rischi di intermediazione finanziaria non bancaria nell'UE),

viste le conclusioni dell'Autorità bancaria europea (ABE) relative alla tabella di marcia in materia di Fintech tratte nel quadro della consultazione riguardo all'approccio dell'ABE nei confronti della tecnologia finanziaria (Fintech) del marzo 2018,

vista la relazione dell'ABE del novembre 2019 dal titolo «Risk Assessment of the European Banking System» (5) (Valutazione dei rischi del sistema bancario europeo),

vista la relazione dell'ABE del 18 luglio 2019 sul perimetro normativo, sullo status normativo e sugli approcci in materia di autorizzazione in relazione alle attività FinTech,

vista la relazione delle autorità europee di vigilanza (AEV) del gennaio 2019 dal titolo «FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs» (6) (FinTech: sperimentazioni normative e poli dell'innovazione),

visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2013 tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (7),

visto il memorandum d'intesa del 9 ottobre 2019 tra la BCE e la Corte dei conti europea per quanto riguarda gli audit relativi ai compiti di vigilanza della BCE (8),

vista l'approvazione da parte del Vertice euro del 14 dicembre 2018 della relazione dell'Eurogruppo nel suo formato inclusivo che istituisce un gruppo di lavoro ad alto livello,

vista l'approvazione da parte dello stesso Vertice euro del mandato per il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico,

vista la relazione della Commissione del 30 aprile 2019 sull'applicazione e sulla revisione della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR)) (COM(2019)0213),

vista la dichiarazione convenuta dal Vertice euro nella sua riunione del 21 giugno 2019,

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea del 10 luglio 2019 sulle prove di stress a livello di UE per le banche (9),

visto l'annuncio da parte della BCE del 22 agosto 2019 sulla revisione delle aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati in seguito all'adozione del nuovo regolamento dell'UE sulle aspettative di vigilanza in materia di accantonamenti prudenziali (10),

vista la comunicazione della Commissione del 12 giugno 2019 intitolata «Quarta relazione sui progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati e nell'ulteriore riduzione del rischio nell'Unione bancaria» (COM(2019)0278),

visto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 18 luglio 2019, rivolto alla Commissione europea e relativo alle considerazioni in materia di sostenibilità nel mercato dei rating del credito (11),

visto il documento di riflessione del Meccanismo europeo di stabilità dell'ottobre 2019 intitolato «Completing banking union to support Economic and Monetary Union» (Completare l'unione bancaria per sostenere l'Unione economica e monetaria) (12),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile» (COM(2018)0097),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle agenzie di rating del credito: prospettive future (13),

visto lo studio della Commissione del novembre 2019 sulle differenze tra le leggi in materia di insolvenza delle banche e la loro potenziale armonizzazione,

vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'Unione (14),

visti i pareri dell'ABE dell'8 agosto 2019 sull'ammissibilità dei depositi, il livello di copertura e la cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi (SGD), del 30 ottobre 2019 sui rimborsi dei sistemi di garanzia dei depositi, e del 23 gennaio 2020 sul finanziamento del sistema di garanzia dei depositi e gli utilizzi dei fondi del sistema di garanzia dei depositi,

visto il parere comune delle autorità europee di vigilanza del 4 ottobre 2019 sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che incidono sul settore finanziario dell'Unione europea (15),

visto lo studio della Commissione del novembre 2019 sulle opzioni e le discrezionalità nazionali ai sensi della direttiva sul sistema di garanzia dei depositi e il loro trattamento nel contesto di un sistema europeo di assicurazione dei depositi,

visto l'accordo sullo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità competenti responsabili in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT),

visto il ritiro, da parte della Commissione, della sua proposta sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE (COM(2014)0043),

vista la relazione dell'ABE del novembre 2019 dal titolo «NPLs — progress made and challenges ahead» (16) (Crediti deteriorati — progressi compiuti e sfide future),

vista la valutazione della stabilità finanziaria del novembre 2019 a cura della BCE,

visto il parere congiunto delle autorità europee di vigilanza destinato alla Commissione europea, del 10 aprile 2019, sulla necessità di migliorare i requisiti in materia di gestione dei rischi relativi alle TIC nel settore finanziario dell'UE (17),

vista la relazione economica annuale 2018 della Banca dei regolamenti internazionali,

vista la relazione dell'ABE del 29 ottobre 2019 sui potenziali ostacoli nei confronti dell'offerta transfrontaliera di servizi bancari e di pagamento (18),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0026/2020),

A.

considerando che un'Unione economica e monetaria più stabile, competitiva e convergente richiede un'Unione bancaria solida e un'Unione dei mercati dei capitali più sviluppata e sicura, nonché la creazione di uno strumento di bilancio;

B.

considerando che il completamento dell'Unione bancaria è un contributo fondamentale nei confronti della percezione internazionale dell'euro e del suo accresciuto ruolo nei mercati globali;

C.

considerando che i rischi al ribasso per la crescita economica globale e della zona euro sono aumentati, in particolare dalla diffusione planetaria della pandemia da Covid-19, e continuano a creare sfide per la stabilità finanziaria;

D.

considerando che l'Unione bancaria rimane incompleta fino a quando non disporrà di un sostegno per il Fondo di risoluzione unico e di un Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) quale terzo pilastro dell'Unione bancaria;

E.

considerando che il buon funzionamento del mercato dei servizi finanziari al dettaglio è importante sia per l'economia che per i cittadini dell'UE;

F.

considerando che l'Unione bancaria non dispone ancora di strumenti efficaci per contrastare i problemi cui sono confrontati i consumatori: complessità artificiale, pratiche commerciali sleali, esclusione dei gruppi vulnerabili dall'utilizzo dei servizi di base e coinvolgimento limitato delle autorità pubbliche;

G.

considerando che, nonostante la riduzione complessiva dei crediti deteriorati negli ultimi anni, il livello dei crediti deteriorati in alcuni enti finanziari rimane comunque elevato;

H.

considerando che l'attribuzione alla BCE della vigilanza degli enti finanziari di importanza sistemica ha dato esito positivo; che la BCE può esercitare, ove necessario, i compiti di vigilanza in relazione a tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti e alle succursali ivi ubicate;

I.

considerando che il meccanismo di risoluzione unico, che mira a garantire norme e procedure uniformi e un processo decisionale comune per la risoluzione ordinata delle banche in dissesto con un impatto minimo sull'economia reale, è stato efficiente; che tuttavia resta ancora molto lavoro da fare per impedire efficacemente l'intervento finanziato dai contribuenti nelle banche in dissesto;

J.

considerando che i recenti scandali su vasta scala in materia di riciclaggio di denaro che hanno coinvolto enti finanziari nell'UE dimostrano che la vigilanza prudenziale e la vigilanza antiriciclaggio non possono essere trattate separatamente e che manca un adeguato sistema di vigilanza e applicazione della legislazione dell'UE;

K.

considerando che il settore bancario europeo rimane di gran lunga il principale fornitore di finanziamenti alle imprese, contrariamente ad altre giurisdizioni, dove i mercati dei capitali rappresentano una quota considerevole dei finanziamenti alle imprese;

L.

considerando che più di dieci anni dopo la crisi finanziaria, i problemi in materia di «troppo grandi per fallire» e «troppo interconnessi per fallire» rimangono insufficientemente affrontati e sotto esame da parte del Consiglio per la stabilità finanziaria;

Considerazioni generali

1.

ricorda i progressi compiuti in merito all'attuazione dell'Unione bancaria, ovvero nell'ambito della riduzione dei rischi; sottolinea, tuttavia, che occorre compiere ulteriori progressi in materia di condivisione dei rischi e di riduzione dei rischi al fine di affrontare le sfide che permangono all'interno di istituzioni specifiche;

2.

ricorda che l'Unione bancaria è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano aderirvi;

3.

accoglie con favore il sostegno della presidente della Commissione europea e della presidente della BCE per il completamento dell'Unione bancaria e, più in generale, dell'Unione economica e monetaria, mediante, ad esempio, la creazione di uno strumento di bilancio per ottenere un'Unione più stabile, competitiva e convergente;

4.

sottolinea che l'Eurogruppo non è un'istituzione, né un organo né un'agenzia dell'Unione europea, bensì un forum intergovernativo informale di discussione; si rammarica del fatto che gli Stati membri continuino ad agire al di fuori del quadro unionale, mettendo a repentaglio il ruolo del Parlamento come colegislatore e le sue prerogative di controllo democratico;

5.

sottolinea la mancanza di efficacia dei negoziati intergovernativi finora condotti, in particolare quelli riguardanti lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività e il gruppo di lavoro ad alto livello sull'Unione bancaria dell'Eurogruppo; esorta a portare avanti i negoziati in un contesto aperto che garantisca il coinvolgimento attivo del Parlamento, nel quadro dell'ordinamento giuridico dell'UE; sottolinea che tali cambiamenti comporterebbero una maggiore tutela giuridica, unitamente a requisiti più rigorosi in materia di trasparenza e accesso ai documenti;

6.

accoglie con favore l'accresciuta resilienza generale del sistema bancario europeo sancita dalla valutazione dei rischi del sistema bancario europeo condotta nel 2019 dall'ABE; accoglie con favore, in particolare, il fatto che le banche abbiano mantenuto stabili i loro coefficienti patrimoniali e che la qualità delle attività sia migliorata, come si evince da un'ulteriore diminuzione dei crediti deteriorati;

7.

sottolinea, tuttavia, che i livelli di redditività rimangono bassi e che il contesto macroeconomico si sta deteriorando, in particolare alla luce della pandemia da Covid-19, che ha dato luogo a sfide senza precedenti per l'economia globale, con ripercussioni sulla qualità degli attivi e, di conseguenza, sulla redditività delle banche; osserva inoltre che un elevato livello di concorrenza, in particolare nel settore delle tecnologie finanziarie (FinTech), nonché i maggiori rischi operativi dovuti alla digitalizzazione e all'innovazione e la mancanza di integrazione dei mercati a causa della rimanente frammentazione tra gli Stati membri, dovrebbero rappresentare un'ulteriore sfida per la redditività delle banche;

8.

prende atto delle attuali prospettive di basso rischio e bassa redditività nel settore bancario; sottolinea il fatto che i bassi tassi di interesse persistono in risposta all'attuale situazione macroeconomica; sottolinea inoltre che il rallentamento economico e le tensioni geopolitiche, compresi gli effetti della Brexit, nonché i rischi informatici e la sicurezza dei dati, rientrano tra le principali sfide che il settore bancario dell'UE si trova ad affrontare, oltre ai cambiamenti climatici e ai rischi riguardanti il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

9.

osserva che la redditività delle banche è in costante aumento dal 2012, con un rendimento sul capitale superiore al 6 % dal 2017; sottolinea, tuttavia, che tale evoluzione è inferiore al costo stimato del capitale per la maggior parte delle banche; sottolinea che il contesto di basso rischio e bassi tassi di interesse ha comportato una riduzione dei costi per accantonamenti e perdite; sottolinea che ciò non costituisce, tuttavia, un miglioramento strutturale e che le sfide in materia di redditività non dovrebbero ridursi di intensità nel breve periodo; ricorda la necessità di valutare costantemente i livelli di finanziamento a favore dell'economia, in particolare delle PMI, provenienti dal sistema finanziario in generale; chiede un'adeguata valutazione dell'impatto delle normative passate e future sul raggiungimento dell'obiettivo di finanziare l'economia;

10.

sottolinea che l'erogazione di crediti e liquidità da parte delle banche svolge un ruolo decisivo nel mitigare le conseguenze economiche più gravi dell'epidemia da Covid-19 per le persone nell'UE; rileva, in tale contesto, le misure legislative e di vigilanza che sono state proposte o adottate per garantire che le banche continuino a erogare prestiti nel corso di questa crisi; accoglie con favore la flessibilità concessa alle banche in relazione al trattamento prudenziale dei prestiti, all'applicazione delle norme contabili e alla liberazione delle riserve di capitale; sottolinea che qualsiasi agevolazione concessa dovrebbe essere resa pienamente disponibile per sostenere i clienti delle banche, le famiglie e le imprese; sostiene le azioni intraprese dalle autorità di vigilanza bancaria volte a introdurre forti restrizioni temporanee nei confronti del pagamento di dividendi e bonus e dell'acquisto di azioni proprie da parte delle banche;

11.

sottolinea il ruolo cruciale del settore bancario nel convogliare i finanziamenti verso l'economia reale, e in particolare verso investimenti sostenibili e socialmente responsabili, promuovendo in tal modo la crescita e l'occupazione e consentendo la transizione verso un'economia climaticamente neutra, senza compromettere nel contempo la stabilità finanziaria;

12.

accoglie con favore, a tale riguardo, l'accordo politico raggiunto sul regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili; chiede la revisione della direttiva riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario onde rispecchiare meglio gli obblighi di comunicazione in materia di ESG e di informativa;

13.

è preoccupato per il fatto che le vulnerabilità delle banche verso i rischi connessi al clima possano non essere pienamente comprese e accoglie con favore gli impegni dell'ABE volti a includere le considerazioni sul rischio climatico nella sua valutazione annuale dei rischi e a introdurre prove di stress relative ai cambiamenti climatici; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di un'informativa e di una valutazione dei rischi adeguate;

14.

invita altresì tutte le banche europee a sottoscrivere i principi a guida ONU relativi a un'attività bancaria responsabile e, di conseguenza, a riferire annualmente in merito ai rispettivi sforzi per attuare finanziamenti sostenibili e ridurre i rischi connessi ai cambiamenti climatici all'interno dei loro bilanci; invita l'UE e le autorità nazionali competenti responsabili del settore bancario a seguire e, ove possibile, ad attuare le raccomandazioni dei principi per un'attività bancaria responsabile, della rete per un'attività bancaria sostenibile e della rete delle banche centrali e delle autorità di vigilanza per l'inverdimento del sistema finanziario;

15.

chiede l'istituzione di uno standard in materia di obbligazioni verdi a livello dell'UE e la definizione di un quadro favorevole per lo sviluppo di tali obbligazioni al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e la credibilità degli investimenti sostenibili;

16.

prende atto dei lavori del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) sul rischio sovrano; sottolinea che il quadro normativo dell'UE sul trattamento prudenziale del debito sovrano dovrebbe essere coerente con le norme internazionali; chiede ulteriori discussioni sulla creazione di un'attività sicura europea, sulla base di una valutazione da parte della Commissione relativa alla proposta riguardante i titoli garantiti da obbligazioni sovrane e ai possibili sviluppi, al fine di rafforzare il ruolo internazionale dell'euro, stabilizzare i mercati finanziari e consentire alle banche di diversificare i loro portafogli;

17.

sottolinea il fatto che i mercati finanziari sono fortemente interconnessi; evidenzia l'importanza che le autorità di vigilanza bancaria siano preparate per ogni possibile esito della Brexit, tenendo presente che ciò integra la preparazione degli operatori privati stessi; accoglie con favore tutte le azioni significative e la cooperazione finora attuate; prende atto della prassi delle imprese del Regno Unito di stabilire succursali nell'UE al fine di continuare a fornire servizi; sottolinea, a tale proposito, il rischio di arbitraggio normativo dovuto alla diversa applicazione delle norme in ciascuno Stato membro; ritiene, pertanto, che sia necessaria un'ulteriore armonizzazione per evitare l'arbitraggio normativo e garantire che i rischi siano affrontati in modo adeguato; sottolinea l'importanza della parità di condizioni nelle normative finanziarie tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit e la necessità di evitare una corsa normativa al ribasso;

18.

ribadisce gli impegni assunti dall'UE insieme al Regno Unito nell'ambito della dichiarazione politica rivista; si impegna a mantenere una cooperazione stretta e strutturata nell'ambito delle questioni normative e di vigilanza, sia a livello politico che tecnico;

19.

deplora che la Commissione e l'ampia maggioranza dei governi dell'UE non siano stati finora in grado di garantire un pieno equilibrio di genere in seno alle istituzioni e agli organismi dell'UE, segnatamente per quanto riguarda le nomine di alto livello nei settori attinenti alle questioni economiche, finanziarie e monetarie; invita i governi degli Stati membri, il Consiglio europeo, l'Eurogruppo e la Commissione ad adoperarsi attivamente a favore dell'equilibrio di genere nelle loro imminenti proposte di elenchi ristretti e di nomine, cercando di includere almeno una candidata donna e un candidato uomo per ciascuna procedura di nomina; ribadisce la sua risoluzione sul rispetto dell'equilibrio di genere nei prossimi elenchi di candidati;

20.

sottolinea l'importanza di completare l'Unione dei mercati dei capitali, che integra l'Unione bancaria nel finanziamento dell'economia reale; sottolinea, inoltre, che un'Unione dei mercati dei capitali pienamente integrata, unitamente a un'Unione bancaria a pieno titolo, consentirebbe la condivisione dei rischi a livello pubblico e privato, rafforzerebbe inoltre il ruolo internazionale dell'euro, migliorerebbe ulteriormente la competitività dei mercati europei e promuoverebbe gli investimenti privati sostenibili; sottolinea, a tale proposito, la necessità di condizioni di parità che evitino svantaggi per le PMI in termini di accesso ai finanziamenti e la necessità di monitorare attentamente l'emissione di prodotti cartolarizzati;

Vigilanza

21.

accoglie con favore i progressi compiuti nel settore bancario per ridurre i rischi e aumentare la stabilità finanziaria; osserva, tuttavia, che permangono ancora fragilità in seno a specifiche istituzioni e che sono necessari ulteriori progressi; ricorda gli obiettivi dell'Unione bancaria intesi a garantire la stabilità finanziaria, a promuovere un vero mercato unico, condizioni di parità e la prevedibilità per gli attori del mercato;

22.

ritiene, tuttavia, che l'attuale quadro di vigilanza si sia concentrato principalmente sulle esposizioni al rischio di credito, a scapito delle esposizioni al rischio di mercato connesse ai titoli illiquidi, compresi i derivati; sollecita misure adeguate per migliorare l'esame della qualità delle attività e accoglie con favore, a tale proposito, l'inclusione degli strumenti di livello 2 e 3 nell'ambito delle prove di stress relative al 2018; ribadisce il suo invito all'MVU inteso a includere tra le sue principali priorità in materia di vigilanza la riduzione di questi strumenti finanziari complessi e illiquidi, compresi i derivati;

23.

accoglie con favore gli sforzi compiuti per rafforzare il settore finanziario e ridurre i crediti deteriorati a livello europeo e le misure di riduzione dei rischi conseguite nel recente pacchetto bancario; osserva che la percentuale di crediti deteriorati detenuti da enti significativi è diminuita di oltre la metà dall'inizio della vigilanza bancaria della BCE, nel novembre 2014, al mese di giugno 2019; sottolinea che la media dei crediti deteriorati nella zona euro è stata pari al 2,9 % nel settembre 2019, in calo rispetto al 6,5 % del dicembre 2014; si compiace di tale progresso significativo; sottolinea che il livello dei crediti deteriorati rimane comunque elevato in taluni enti e che sono necessari ulteriori sforzi per affrontare tale questione; prende atto dell'attività legislativa in corso riguardo alla direttiva relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, e sottolinea la necessità di garantire che lo sviluppo dei mercati secondari dei crediti e la creazione di un meccanismo di escussione extragiudiziale (AECE) includano un'adeguata protezione dei consumatori;

24.

sottolinea la necessità di tutelare i diritti dei clienti nel contesto delle operazioni in crediti deteriorati; rileva l'importanza della piena attuazione della direttiva sul credito ipotecario (2014/17/UE); invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire che i mutuatari, che potrebbero trovarsi in situazioni finanziarie già vulnerabili, non siano soggetti a trattamenti e pratiche aggressivi e sleali da parte di acquirenti di debito o enti di recupero crediti scarsamente regolamentati; invita la Commissione, nell'imminente revisione della direttiva sul credito al consumo, a stabilire disposizioni più ambiziose in materia di tutela dei debitori contro le pratiche abusive, garantendo che tali diritti siano applicati allo stesso modo ai prestiti esistenti e futuri;

25.

sottolinea l'importanza di tutelare i diritti dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le commissioni bancarie e la trasparenza dei costi, la redditività e i rischi dei prodotti; invita, a tale proposito, l'ABE a prestare maggiore attenzione all'adempimento del suo mandato per quanto concerne la raccolta, l'analisi e la comunicazione in modo corretto delle tendenze dei consumatori, nonché l'esame e il coordinamento delle iniziative di alfabetizzazione e istruzione finanziaria da parte delle autorità competenti;

26.

osserva che le recenti crisi bancarie hanno rivelato che gli enti creditizi hanno venduto in maniera impropria obbligazioni e altri prodotti finanziari ai clienti al dettaglio; invita le autorità di vigilanza e di risoluzione ad applicare con determinazione le disposizioni della BRRD di nuova introduzione sulla protezione dei consumatori, in particolare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL); esorta la Commissione a valutare ulteriormente la questione della vendita impropria di prodotti finanziari da parte degli istituti bancari;

27.

invita le autorità europee di vigilanza a esercitare pienamente i loro poteri per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, compresi, se del caso, i poteri di intervento sui prodotti qualora i prodotti finanziari e creditizi abbiano arrecato pregiudizio o possano arrecare pregiudizio per i consumatori;

28.

constata che sono già iniziati i lavori sull'attuazione delle norme finali di Basilea III; sottolinea che le norme del BCBS dovrebbero essere recepite nel diritto europeo in modo tempestivo e nel rispetto dei loro obiettivi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche specifiche del sistema bancario europeo, se del caso, e del principio di proporzionalità; avverte che, a causa della diversità dei modelli bancari in tutta l'UE, una soluzione valida per tutti potrebbe essere inadeguata per il mercato europeo; sottolinea che la competitività e la stabilità finanziaria del settore bancario dell'UE dovrebbero essere garantite e che la sua capacità di finanziare l'economia, in particolare le PMI, non dovrebbe essere compromessa; è convinto che siano necessari enti finanziari solvibili e ben capitalizzati per il buon finanziamento dell'economia dell'UE e un'Unione bancaria stabile; ricorda la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III e invita la Commissione ad agire in merito alle raccomandazioni ivi contenute in sede di elaborazione delle nuove proposte legislative;

29.

prende atto dell'importanza della necessità di valutare l'adeguatezza dei modelli interni e di valutarli costantemente, al fine di garantire che siano affidabili e solidi; prende atto delle conclusioni dell'analisi mirata dei modelli interni (TRIM) svolta dalla BCE; invita le banche a migliorare di conseguenza l'utilizzo e l'attuazione dei loro modelli interni;

30.

è preoccupato per il fatto che l'ABE abbia messo in guardia contro la mancata presentazione delle sue proposte relative alla riduzione degli oneri amministrativi per gli enti di minori dimensioni entro il termine fissato dai colegislatori nel pacchetto per il settore bancario;

31.

ricorda che gli standard forniti dai consessi internazionali dovrebbero evitare la frammentazione normativa e contribuire a promuovere condizioni di parità per tutte le banche attive a livello internazionale;

32.

osserva che, nella sua relazione che valuta i rischi e le vulnerabilità del settore bancario dell'UE, l'ABE rileva differenze nell'applicazione e nella fissazione della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) tra gli Stati membri; chiede pertanto un'ulteriore armonizzazione dell'applicazione delle riserve di capitale in tutta l'UE, al fine di creare condizioni di parità;

33.

accoglie con favore l'accordo su un memorandum d'intesa tra la Banca centrale europea e la Corte dei conti europea, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra le istituzioni in relazione ai loro rispettivi mandati;

34.

chiede norme più rigorose in materia di trasparenza riguardo alla vigilanza bancaria, ad esempio nei risultati del processo di analisi e valutazione prudenziale, al fine di rafforzare la fiducia dei mercati dei capitali e finanziari, delle imprese e dei cittadini, e garantire la coerenza del trattamento tra gli Stati membri; accoglie con favore il miglioramento e la messa a punto della condivisione delle informazioni tra le istituzioni di vigilanza e di risoluzione;

35.

osserva che le tecnologie finanziarie innovative stanno trasformando profondamente il settore finanziario, compresi i servizi bancari e i servizi di pagamento, e accoglie con favore l'efficienza e la gamma più ampia di scelte che esse offrono ai consumatori nel mercato; sostiene la neutralità tecnologica quale principio guida e incoraggia gli investimenti in materia di tecnologia finanziaria;

36.

sottolinea la necessità di affrontare le sfide poste da queste nuove tecnologie, tra cui la garanzia di modelli imprenditoriali sostenibili che siano interoperabili a livello transfrontaliero, condizioni di parità in termini di regolamentazione e vigilanza e la cibersicurezza; sottolinea la responsabilità degli enti finanziari nel garantire la protezione dei dati dei clienti e la loro sicurezza, conformemente al diritto dell'UE; rileva altresì la crescente dipendenza del settore bancario dal cloud computing ed esorta la Commissione a rispondere al parere congiunto delle autorità europee di vigilanza sulla necessità di miglioramenti legislativi relativi ai requisiti in materia di gestione dei rischi riguardanti le TIC nel settore finanziario dell'UE; ribadisce che un quadro legislativo equilibrato e la certezza del diritto possono rafforzare un ambiente propenso all'innovazione senza compromettere la stabilità finanziaria;

37.

riconosce il contributo che il settore dell'intermediazione finanziaria non bancaria, precedentemente noto come sistema bancario ombra, può apportare per diversificare ulteriormente i canali di finanziamento per l'economia; sottolinea, tuttavia, che vi è una notevole interconnessione tra il settore dell'intermediazione finanziaria non bancaria e il settore bancario «tradizionale», il che solleva preoccupazioni di rischio sistemico data la mancanza di un'adeguata regolamentazione e vigilanza del primo;

38.

chiede, a tale proposito, un'azione coordinata per affrontare tali rischi, tra cui la creazione di uno strumentario macroprudenziale e l'ulteriore messa in opera di strumenti esistenti per contrastare le minacce alla stabilità finanziaria poste dal crescente ruolo del sistema dell'intermediazione finanziaria non bancaria; ritiene che sia necessario valutare se i requisiti prudenziali relativi a grandi esposizioni, in particolare verso l'intermediazione finanziaria non bancaria, siano sufficienti per garantire la stabilità finanziaria; sottolinea inoltre i rischi evidenziati dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nella sua relazione «Monitoraggio dei rischi di intermediazione finanziaria non bancaria nell'UE», come quelli derivanti dalla trasformazione della liquidità, dall'assunzione di rischi e dalla leva che incidono sul settore più in generale;

39.

accoglie con favore l'accordo sullo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità responsabili in materia di antiriciclaggio (AML) e lotta al finanziamento del terrorismo (CFT); ricorda la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'Unione; accoglie con favore il documento di posizione congiunta dell'8 novembre 2019, elaborato da vari ministri delle finanze della zona euro, che chiede l'armonizzazione del quadro normativo europeo relativo al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

40.

ricorda che, affinché gli sforzi in materia di AML/CFT siano efficaci, è necessario che le autorità competenti e gli enti finanziari agiscano in modo coordinato; sottolinea la necessità di allineare meglio la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio; ricorda le sue gravi preoccupazioni in merito alla frammentazione della regolamentazione e della vigilanza in materia di AML/CFT, che non ha consentito di prevedere una vigilanza e risposte adeguate alle lacune delle autorità nazionali di vigilanza e compromette la loro capacità di monitorare la crescente attività transfrontaliera nell'UE;

41.

è convinto che anche il meccanismo di vigilanza unico abbia un ruolo da svolgere nella lotta contro il riciclaggio di denaro e accoglie con favore l'istituzione di un'apposita unità antiriciclaggio; prende atto, in particolare, della complessità di svolgere l'importante valutazione dell'adeguatezza degli alti dirigenti delle banche a causa del recepimento estremamente eterogeneo della direttiva sui requisiti patrimoniali; incoraggia, pertanto, l'integrazione dei requisiti di «competenza e onorabilità» nel regolamento sui requisiti patrimoniali;

42.

accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2019, che conferiscono alla Commissione il mandato di esaminare le modalità per garantire una migliore cooperazione tra le autorità e attribuiscono i compiti di AML a un organismo dell'UE, trasformando alcune parti della direttiva antiriciclaggio in un regolamento, al fine di garantire un corpus unico di norme; accoglie con favore la comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che definisce le proposte per armonizzare ulteriormente il corpus di norme AML/CFT e affrontare efficacemente i rischi posti dall'attività illecita transfrontaliera nei confronti dell'integrità del sistema finanziario dell'UE e della sicurezza dei cittadini dell'UE, ovvero attraverso la creazione di un nuovo organismo dell'UE;

43.

riconosce che è necessario intraprendere azioni legali e di vigilanza per affrontare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dalle criptoattività; invita la Commissione a effettuare ulteriori valutazioni d'impatto in merito ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che possono derivare dalle vulnerabilità create dal crescente uso di nuove tecnologie da parte degli enti creditizi e finanziari e dalla rapida diffusione delle criptoattività in considerazione dell'assenza di un regime di regolamentazione comune e dell'anonimato associato a tali attività;

44.

invita la Commissione a valutare nel 2020 lo stato attuale del mercato delle agenzie di rating del credito, a esaminarlo in termini di concorrenza, asimmetrie informative e trasparenza nei confronti dei mercati; osserva che i rating di sostenibilità basati sui criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) possono diventare un'integrazione importante delle valutazioni dei rischi di credito; sottolinea l'importanza della standardizzazione riguardo ai criteri in materia di sostenibilità e di garantire che lo sviluppo di un mercato per la fornitura di rating di sostenibilità sia competitivo e non concentrato con un numero limitato di fornitori;

45.

rileva la necessità di sforzi per rendere l'attività dei mercati finanziari più coerente con gli obiettivi di sostenibilità e i criteri ESG, sottolineando il ruolo centrale delle autorità europee di vigilanza in merito a tali obiettivi; invita, a tale proposito, l'ABE, in coordinamento con il CERS, ad adottare misure a favore di una metodologia comune per misurare l'intensità dei rischi climatici cui le istituzioni finanziarie sono esposte, compresi i rischi connessi all'eventuale deprezzamento delle attività in caso di modifica del trattamento normativo derivante dalla mitigazione dei cambiamenti climatici e dall'adattamento agli stessi, dall'impatto macroeconomico di cambiamenti repentini nell'uso energetico e da un aumento dell'incidenza delle catastrofi naturali;

Risoluzione

46.

si compiace del fatto che il Comitato di risoluzione unico non sia stato obbligato ad avviare un'azione di risoluzione nel 2019; invita la Commissione a riflettere sul seguito appropriato da dare alla propria relazione sull'attuazione della BRRD e dell'SRMR dell'aprile 2019; esorta la Commissione a verificare se la legislazione sia adeguata per garantire che tutte le banche possano, se necessario, essere risolte senza la necessità di ricorrere al denaro dei contribuenti; invita la Commissione a tenere conto dell'esame del Consiglio per la stabilità finanziaria relativo alla normativa «troppo grande per fallire» e ad affrontare le potenziali carenze, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei depositi al dettaglio;

47.

invita il Comitato di risoluzione unico a completare il processo di definizione dei piani di risoluzione e ad esaminare se tutte le banche pertinenti dispongono di un MREL sufficiente; osserva che il Comitato di risoluzione unico non divulga periodicamente in che misura le banche rispettano gli obiettivi in materia di MREL;

48.

invita la Commissione a riflettere sulle potenzialità di un'ulteriore armonizzazione di aspetti specifici delle legislazioni nazionali vigenti in materia di insolvenza e a valutare in quale misura tale ulteriore armonizzazione sia necessaria per garantire un'applicazione coerente ed efficace del quadro di gestione delle crisi; invita la Commissione, nel quadro della revisione della direttiva relativa al sistema di garanzia dei depositi (DGSD), ad apportare maggiore chiarezza riguardo al principio del minor costo ai sensi della direttiva DGSD;

49.

chiede un'ulteriore riflessione riguardo al quadro del meccanismo di risoluzione unico e alla necessità di valutare l'applicabilità della comunicazione relativa al settore bancario del 2013 (19); prende atto della necessità di garantire condizioni di parità e l'applicazione coerente dell'esame relativo all'interesse pubblico;

50.

prende atto del ruolo importante che le misure di intervento precoce possono svolgere nel prevenire le crisi e i fallimenti bancari; osserva, tuttavia, che i requisiti per l'utilizzo delle misure di intervento precoce si sovrappongono ad alcune delle misure di intervento standard della BCE; sottolinea che in tali casi sono favorite le misure di intervento standard; ritiene pertanto che tale sovrapposizione dovrebbe essere eliminata attraverso un adeguato chiarimento della base giuridica di ogni strumento, al fine di garantire la graduale applicazione delle misure;

51.

prende atto della decisione dell'Eurogruppo riguardo all'«accordo di massima» relativo alla riforma del meccanismo europeo di stabilità e al suo mandato; chiede la creazione del sostegno al Fondo di risoluzione unico e la sua rapida messa in opera; esprime preoccupazione per la mancanza di un meccanismo nell'Unione bancaria volto a garantire la possibilità di fornire liquidità a una banca in caso di risoluzione onde garantire la regolare continuità dei servizi e la stabilità dei mercati finanziari, e invita la Commissione a cercare di colmare tale lacuna senza ulteriori indugi;

52.

sottolinea il fatto che le banche devono essere in grado di operare a livello transfrontaliero gestendo nel contempo il loro capitale e la loro liquidità a livello consolidato, al fine di diversificare i loro rischi e affrontare eventuali mancanze di redditività; evidenzia il proprio parere secondo cui le norme dovrebbero consentire una maggiore flessibilità per la società madre a tale riguardo, fornendo nel contempo meccanismi credibili e applicabili che impongono, in caso di crisi, alla società madre (entità di risoluzione) di fornire capitale, l'MREL e la liquidità alle controllate situate nel paese ospitante all'interno dell'Unione bancaria;

Assicurazione dei depositi

53.

sostiene che l'Unione bancaria è ancora priva del suo terzo pilastro; esorta a completare l'Unione bancaria attraverso la creazione di un Sistema europeo di assicurazione dei depositi pienamente attuato per proteggere i depositanti dalle perturbazioni del settore bancario, garantire la fiducia tra depositanti e investitori in tutta l'Unione bancaria e rafforzare la zona euro nel suo complesso; riconosce i vantaggi della condivisione dei rischi e dell'ulteriore riduzione dei rischi all'interno di enti specifici;

54.

esorta il Consiglio a riprendere quanto prima possibile i negoziati sull'EDIS, assicurando nel contempo un quadro coerente per la DGSD, al fine di conseguire l'obiettivo di rafforzare la stabilità finanziaria;

55.

invita la Commissione ad analizzare il quadro di funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale nel contesto dell'EDIS;

56.

prende atto del proseguimento delle discussioni sul completamento dell'Unione bancaria in seno al gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS, istituito nel gennaio 2019 per riferire all'Eurogruppo, nonché in merito a ulteriori miglioramenti del quadro di gestione delle crisi per le banche; esprime preoccupazione per il fatto che il Parlamento non sia stato tenuto informato sulle discussioni che hanno avuto luogo nel contesto del gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS il quale riferisce all'Eurogruppo; osserva che la Commissione partecipa al gruppo di lavoro ad alto livello e ricorda l'articolo 9 dell'accordo quadro del 2010, che prevede l'obbligo per la Commissione di garantire la parità di trattamento, in particolare in materia legislativa, tra il Parlamento e il Consiglio;

o

o o

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente relazione al Consiglio, alla Commissione, all'ABE, alla BCE, al Comitato di risoluzione unico, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0030.

(2)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 45.

(3)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.it.html.

(4)  https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89.

(5)  https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2019/Risk%20Assessment%20Report_November%202019.PDF.

(6)  JC 2018 74.

(7)  GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.

(8)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/ memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf.

(9)  «Relazione speciale n. 10/2019: Le prove di stress a livello di UE per le banche: è stata raccolta una quantità inedita di informazioni sulle banche, ma occorre migliorare il coordinamento e la focalizzazione sui rischi», Corte dei conti europea, 10 luglio 2019, https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=50393.

(10)  Comunicato stampa, «La BCE rivede le aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati in seguito all'adozione di un regolamento dell'UE», 22 agosto 2019, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.it.html.

(11)  ESMA 33-9-321.

(12)  Discussion Paper Series/7, Meccanismo europeo di stabilità, ottobre 2019.

(13)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 24.

(14)  Testi approvati, P9_TA(2019)0022.

(15)  JC 2019 59.

(16)  https://eba.europa.eu/file/233465/download?token=xH5hxq39.

(17)  JC 2019 26, https://eba.europa.eu/file/102634/download?token=ZR98JZp8.

(18)  https://eba.europa.eu/file/178124/download?token=7fFsD9og.

(19)  GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.