8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/153


P9_TA(2020)0137

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e Guinea-Bissau nel settore della pesca (2019-2024) (Risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 — C9-0011/2019 — 2019/0090M(NLE))

(2021/C 362/22)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08928/2019),

visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (08894/2019) («il protocollo»),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v, e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0011/2019),

visto l'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio (politica comune della pesca) (1),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 su norme comuni per quanto riguarda l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca (2)

vista la sua risoluzione legislativa del 18 giugno 2020 (3) sul progetto di decisione,

visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per lo sviluppo,

vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0013/2020),

A.

considerando che l'obiettivo generale dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'UE e la Guinea-Bissau è di potenziare la cooperazione in materia di pesca tra l'Unione e la Guinea-Bissau, nell'interesse di entrambe le parti, promuovendo una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau, oltre allo sviluppo del settore della pesca di tale paese e della sua economia blu;

B.

considerando che l'utilizzo delle possibilità di pesca nell'ambito del precedente APPS è considerato nel complesso soddisfacente;

C.

considerando che l'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau ha acquisito un'importanza notevole nel contesto dei vari APPS conclusi dall'UE con paesi terzi, essendo attualmente il terzo più importante in termini di fondi mobilitati, oltre a essere uno dei tre soli accordi che consentono l'accesso alla pesca multispecifica;

D.

considerando che il contributo della pesca della Guinea-Bissau alla ricchezza del paese è molto basso (3,5 % del PIL nel 2015), sebbene i fondi trasferiti nel quadro dell'APPS a titolo di compensazione finanziaria per l'accesso alle risorse contribuiranno in modo significativo alle finanze pubbliche nazionali;

E.

considerando che, rispetto al protocollo precedente, il contributo finanziario dell'UE è passato da 9 a 11,6 milioni di EUR all'anno per quanto riguarda l'importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche e da 3 a 4 milioni di EUR all'anno per il sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau;

F.

considerando che, durante il periodo di applicazione del protocollo, le possibilità di pesca saranno espresse in due modi diversi: in termini di sforzo di pesca (misurato in tonnellate di stazza lorda (TSL)) per i primi due anni e di limiti di cattura (in tonnellate) per i restanti tre anni; che tale transizione dovrebbe essere accompagnata dall'attuazione, nei primi due anni del protocollo, di un sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS) e dal trattamento dei dati di cattura;

G.

considerando che, durante il primo periodo coperto dal protocollo, le possibilità di pesca concesse alle flotte dell'UE sono le seguenti: 3 700 TSL per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti, 3 500 TSL per i pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi e 15 000 TSL per i pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici, 28 tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari e 13 tonniere con lenze e canne; che, durante il secondo periodo, le possibilità di pesca concesse alle flotte dell'UE sono le seguenti: 2 500 tonnellate per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti, 11 000 tonnellate per i pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci, 1 500 tonnellate per i pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi e 18 000 tonnellate per i pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici, 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari e 13 tonniere con lenze e canne;

H.

considerando che il primo accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Guinea-Bissau risale al 1980; che l'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017; che la realizzazione della componente di tali accordi relativa alla cooperazione allo sviluppo (ossia il sostegno settoriale) non è stata complessivamente soddisfacente; che tuttavia sono stati registrati progressi nel monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e nella capacità di ispezione sanitaria, nonché nella partecipazione della Guinea-Bissau agli organismi regionali competenti per la pesca; che la cooperazione settoriale deve essere rafforzata al fine di promuovere più efficacemente lo sviluppo del settore locale della pesca, nonché delle industrie e attività connesse, in modo che una quota maggiore del valore aggiunto creato dallo sfruttamento delle risorse naturali del paese rimanga in Guinea-Bissau;

I.

considerando che, al fine di promuovere lo sviluppo del settore della pesca in Guinea-Bissau, si rende necessario predisporre infrastrutture di base quali porti, siti di sbarco e strutture per lo stoccaggio e la lavorazione del pesce, tuttora carenti, nel tentativo di attirare gli sbarchi del pesce catturato nelle acque della Guinea-Bissau;

J.

considerando che nel 2021 avrà inizio il decennio ONU delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030); che è opportuno incoraggiare i paesi terzi ad assumere un ruolo chiave nell'acquisizione delle conoscenze;

K.

considerando che il commercio dei prodotti della pesca provenienti dalla Guinea-Bissau è vietato dall'Unione europea da molti anni a causa dell'incapacità del paese di rispettare le misure sanitarie imposte dall'UE; che il ritardo nel processo di certificazione del laboratorio di analisi (CIPA) costituisce il principale ostacolo all'esportazione di prodotti della pesca dalla Guinea-Bissau verso l'Unione europea; che le autorità guineane e la Commissione stanno lavorando insieme nel processo di certificazione per revocare tale divieto;

L.

considerando che è necessario garantire che una percentuale più elevata del valore aggiunto generato dallo sfruttamento delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau resti nel paese;

M.

considerando che la creazione di posti di lavoro diretti nel settore della pesca in Guinea-Bissau è limitata e circoscritta, anche per quanto riguarda l'equipaggio locale a bordo delle navi (il cui numero attuale è inferiore a quello registrato nel corso del precedente protocollo) o delle donne che lavorano nel settore della pesca e che vivono di tale attività;

N.

considerando che, rispetto al protocollo precedente, il numero di marittimi da imbarcare sulla flotta dell'UE è notevolmente aumentato; che gli armatori delle navi dell'Unione si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi guineani; che le autorità della Guinea-Bissau devono redigere e tenere aggiornato un elenco indicativo di marinai qualificati idonei all'imbarco sulle navi dell'UE;

O.

considerando i progressi compiuti nella lotta alla pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata) nelle acque territoriali della Guinea-Bissau, grazie al rafforzamento dei mezzi di sorveglianza della zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea-Bissau, in particolare quelli assegnati al FISPAC (sorveglianza e controllo delle attività di pesca), tra cui un corpo di osservatori e navi pattuglia rapide; che permangono lacune e carenze che devono essere superate, tra cui le questioni relative al sistema VMS («Vessel Monitoring System»);

P.

considerando i progressi compiuti nella definizione degli stock demersali della ZEE della Guinea-Bissau, in particolare la «relazione della campagna di valutazione degli stock demersali nella ZEE della Guinea-Bissau» del gennaio 2019;

Q.

considerando che la Guinea-Bissau è uno dei 13 paesi che rientrano nell'ambito del progetto «Miglioramento della governance della pesca a livello regionale nell'Africa occidentale (PESCAO)», adottato con decisione C (2017) 2951 della Commissione, del 28 aprile 2017, che mira, tra l'altro, a rafforzare la prevenzione e la risposta alla pesca INN migliorando il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza a livello nazionale e regionale;

R.

considerando che l'integrazione delle raccomandazioni precedentemente formulate dal Parlamento nell'attuale protocollo non è stata pienamente soddisfacente;

S.

considerando che il Parlamento europeo deve essere debitamente e prontamente informato in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo o al suo rinnovo;

1.

rileva l'importanza dell'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau, sia per la Guinea-Bissau che per le flotte dell'UE operanti nella zona di pesca di tale paese; sottolinea che vi è un margine di miglioramento nella cooperazione in materia di pesca tra l'UE e la Guinea-Bissau e invita nuovamente la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per andare oltre quanto già realizzato dai precedenti protocolli di attuazione dell'accordo, in modo che tale APPS consenta di conseguire complessivamente un soddisfacente livello di sviluppo del settore locale della pesca, e mantenere la coerenza con i traguardi menzionati nell'obiettivo di sviluppo delle Nazioni Unite (OSS) n. 14 per conservare e sfruttare in maniera sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine ai fini dello sviluppo sostenibile;

2.

ritiene che gli obiettivi dell'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau abbiano avuto diversi gradi di successo: se l'accordo ha offerto e offre notevoli possibilità di pesca per le navi dell'UE nella zona di pesca della Guinea-Bissau, di cui gli armatori europei hanno fatto ampio uso, i risultati ottenuti in termini di sviluppo del settore della pesca locale sono nel complesso insufficienti e insoddisfacenti;

3.

sottolinea che, al suo articolo 3, il protocollo contiene una clausola di non discriminazione in virtù della quale la Guinea-Bissau si impegna a non concedere condizioni tecniche più favorevoli ad altre flotte straniere operanti nella sua zona di pesca che presentino le stesse caratteristiche e operino sulle medesime specie; invita la Commissione a seguire da vicino gli accordi di pesca conclusi dall'UE con paesi terzi nella zona di pesca della Guinea-Bissau;

4.

accoglie con favore il contributo delle navi dell'UE alla sicurezza alimentare in Guinea-Bissau mediante sbarchi diretti, come specificato nel capo V dell'allegato al protocollo, a vantaggio delle comunità locali e per promuovere il commercio e il consumo interni di pesce;

5.

ritiene che una transizione nella gestione delle possibilità di pesca (da una gestione basata sullo sforzo di pesca a una gestione basata sui limiti di cattura) rappresenti una sfida per il presente protocollo; invita la Commissione e la Guinea-Bissau a promuovere senza indugio una transizione adeguata ed efficiente, che garantisca la necessaria affidabilità ed efficienza del sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS) e del trattamento dei dati relativi alle catture;

6.

sostiene la necessità di compiere progressi significativi nello sviluppo del settore della pesca della Guinea-Bissau, anche a livello delle industrie e delle attività connesse, e invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie, compresa l'eventuale revisione e rafforzamento della componente di sostegno settoriale dell'accordo, nonché misure atte ad aumentare il tasso di assorbimento del contributo finanziario, al fine di conseguire tale obiettivo;

7.

ritiene che l'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau non conseguirà i suoi obiettivi se non contribuisce all'attuazione di un sistema di gestione sostenibile di lungo termine per lo sfruttamento delle sue risorse alieutiche; reputa di vitale importanza rispettare le disposizioni del protocollo in materia di sostegno settoriale, in modo da contribuire alla piena attuazione della strategia nazionale a favore della pesca e dell'economia blu; individua, a tale proposito, settori prioritari che devono essere sostenuti dall'UE, mobilitando l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria allo scopo di:

a.

rafforzare la capacità istituzionale, segnatamente le strategie regionali e globali per la governance della pesca, in modo da tenere conto degli impatti cumulativi che i diversi accordi in materia di pesca conclusi dai paesi comportano per la regione;

b.

sostenere il rafforzamento delle aree marine protette per intraprendere una gestione integrata delle risorse alieutiche;

c.

costruire infrastrutture adatte alla pesca e alle attività connesse, quali porti (industriali e artigianali), siti preposti allo sbarco, allo stoccaggio e alla lavorazione del pesce, mercati, strutture di distribuzione e commercializzazione o laboratori di analisi della qualità, al fine di attirare gli sbarchi di pesce catturato nelle acque della Guinea-Bissau;

d.

rafforzare la capacità degli operatori locali nel settore della pesca, sostenendo le organizzazioni dei pescatori;

e.

formare professionisti della pesca;

f.

sostenere la pesca artigianale;

g.

contribuire al buono stato ecologico dell'ambiente marino, in particolare sostenendo gli attori locali nelle operazioni di raccolta dei rifiuti e degli attrezzi da pesca;

h.

riconoscere e valorizzare del ruolo delle donne e dei giovani nella pesca, oltre a rafforzare l'organizzazione dei loro ruoli, promuovendo le condizioni necessarie a tal fine;

8.

esorta la Commissione e gli Stati membri a tener conto, nelle loro politiche di cooperazione e di aiuto pubblico allo sviluppo, del fatto che il Fondo europeo di sviluppo (FES) e il sostegno settoriale previsto dall'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau dovrebbero essere complementari e pienamente coordinati, al fine di contribuire al rafforzamento del settore locale della pesca;

9.

esprime preoccupazione per il numero crescente di impianti di produzione di farine di pesce e di olio di pesce lungo le coste dell'Africa occidentale, che sono anch'essi riforniti di pesce proveniente dalle acque della Guinea-Bissau; sottolinea che la pesca del pesce foraggio contravviene al principio della sostenibilità e alla fornitura di preziose risorse proteiche alla comunità locale; accoglie con favore l'ampliamento delle strutture portuali e di sbarco in Guinea-Bissau, ma esprime al tempo stesso preoccupazione che a tale ampliamento possa seguire la costruzione di nuovi impianti di produzione di farina di pesce;

10.

invita la Commissione e le autorità della Guinea-Bissau a rafforzare la cooperazione al fine di stabilire le condizioni per l'esportazione di prodotti della pesca della Guinea-Bissau verso l'UE, in particolare per quanto riguarda la verifica delle condizioni sanitarie richieste e la certificazione del laboratorio di analisi (CIPA), in modo da superare l'attuale divieto, stimolare lo sviluppo del settore locale della pesca e, di conseguenza, compiere progressi nel conseguimento degli obiettivi prefissati dall'APPS;

11.

sostiene la necessità di rafforzare il contributo dell'APPS alla creazione locale di posti di lavoro diretti e indiretti, sia sulle navi che operano nell'ambito di tale accordo sia nelle attività connesse alla pesca, sia a monte che a valle; ritiene che gli Stati membri possano svolgere un ruolo importante e partecipare attivamente agli sforzi a favore della creazione di capacità e della formazione, in modo da conseguire gli obiettivi prefissati;

12.

ricorda che in Guinea-Bissau vi sono ecosistemi marini e costieri dalle caratteristiche uniche, quali le foreste di mangrovie che fungono da habitat di crescita per le risorse alieutiche e che necessitano di azioni mirate per la tutela e il ripristino della biodiversità;

13.

ritiene utile raccogliere informazioni sui benefici che l'attuazione del protocollo apporta alle economie locali (ad esempio in materia di occupazione, infrastrutture, miglioramenti sociali);

14.

reputa necessario migliorare la quantità e la qualità dei dati relativi a tutte le catture (specie bersaglio e catture accessorie), allo stato di conservazione delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau e, in generale, all'impatto dell'APPS sugli ecosistemi, nonché adoperarsi per sviluppare la capacità della Guinea-Bissau di acquisire tali dati; invita la Commissione europea a promuovere il regolare funzionamento degli organismi incaricati di sorvegliare l'attuazione dell'APPS, segnatamente la commissione mista, il comitato scientifico congiunto, con il coinvolgimento di associazioni di pescatori artigianali, associazioni di donne che lavorano nel settore della pesca, sindacati, rappresentanti delle comunità costiere e organizzazioni della società della Guinea-Bissau;

15.

ritiene che vi sia l'assoluta necessità di migliorare la raccolta dei dati sulle catture in Guinea-Bissau; chiede inoltre un miglioramento della trasmissione alle autorità africane dei dati generati dai sistemi VMS delle navi dell'UE tramite lo Stato di bandiera; chiede una migliore interoperabilità dei sistemi di dati;

16.

sollecita la pubblicazione di relazioni sulle azioni che hanno beneficiato di un sostegno settoriale, in vista di una maggiore trasparenza;

17.

ritiene che, in caso di chiusura delle attività di pesca o di introduzione di restrizioni alle stesse, al fine di garantire la sostenibilità delle risorse, come previsto dal protocollo, occorra innanzitutto soddisfare le esigenze della pesca locale, sulla base di pareri scientifici motivati;

18.

pone l'accento sull'importanza del criterio degli stock eccedentari per le navi dell'Unione che pescano nelle acque dei paesi terzi;

19.

sostiene la necessità di migliorare la governance, il controllo e la sorveglianza della zona di pesca della Guinea-Bissau e di contrastare la pesca INN, tra l'altro rafforzando il monitoraggio delle navi (attraverso il sistema VMS) al fine di migliorare la sostenibilità delle attività di pesca;

20.

sollecita l'inclusione di disposizioni in materia di trasparenza, che comporterebbero la pubblicazione di tutti gli accordi con gli Stati o le entità private che hanno accordato l'accesso alle navi straniere nella ZEE della Guinea-Bissau;

21.

sottolinea l'importanza di assegnare le possibilità di pesca previste dall'APPS sulla base dei principi di equità, equilibrio e trasparenza;

22.

sottolinea l'importanza che gli sbarchi di pesce nei porti della Guinea-Bissau contribuiscano alle attività locali di trasformazione e alla sicurezza alimentare, in termini sia di specie che di qualità;

23.

chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento i verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista, il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 5 del protocollo e i risultati delle sue valutazioni annuali, nonché informazioni sul nesso tra tale programma e il piano strategico per lo sviluppo della pesca in Guinea-Bissau (2015-2020), i verbali e le conclusioni delle riunioni del comitato scientifico congiunto, nonché informazioni sulla pesca INN nella zona di pesca della Guinea-Bissau, l'integrazione degli operatori economici dell'UE nel settore della pesca in Guinea-Bissau (articolo 10 del protocollo) e la verifica del rispetto degli obblighi da parte degli armatori (ad esempio per quanto riguarda il contributo in natura previsto al capo V dell'allegato al protocollo); invita la Commissione europea a presentare al Parlamento, nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione;

24.

invita la Commissione e le autorità della Guinea-Bissau a fornire informazioni più precise in merito allo sviluppo della pesca di pesci foraggio nella regione;

25.

invita la Commissione a integrare meglio le raccomandazioni del Parlamento nell'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau, tenendone conto nelle procedure di rinnovo del protocollo;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Guinea-Bissau.

(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 93.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0136.