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31.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 luglio 2020
sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/19
(BCE/2020/35)
(2020/C 251/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
In data 27 marzo 2020 la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la raccomandazione BCE/2020/19 della Banca centrale europea (2), in cui si raccomanda che, almeno fino al 1o ottobre 2020, gli enti creditizi non corrispondano dividendi né assumano alcun impegno irrevocabile in tal senso per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 e che gli enti creditizi si astengano dal riacquistare azioni proprie al fine di remunerare gli azionisti. Tale raccomandazione era basata sulla considerazione che sia fondamentale che gli enti creditizi siano in grado di continuare ad assolvere il loro ruolo di finanziatori di famiglie, piccole e medie imprese e società nel pieno dello shock economico correlato alla COVID-19. Pertanto si è ritenuto essenziale che gli enti creditizi conservino capitale per preservare la loro capacità di supportare l’economia nel contesto di grande incertezza causata dalla pandemia di COVID 19. A tale fine, si è ritenuto che conservare risorse patrimoniali per sostenere l’economia reale e assorbire le perdite dovesse avere priorità rispetto alle distribuzioni discrezionali di dividendi e al riacquisto di azioni proprie. |
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(2) |
In relazione alla raccomandazione BCE/2020/19, la BCE ha avviato lavori per effettuare ulteriori valutazioni sulla situazione economica e considerare se sia opportuna un’ulteriore sospensione della distribuzione dei dividendi successivamente al 1o ottobre 2020. In tale contesto, la BCE ritiene che il livello di incertezza economica causato dalla pandemia di COVID-19 rimanga elevato e che, di conseguenza, gli enti creditizi affrontino difficoltà nello stimare accuratamente il loro fabbisogno di capitale nel medio termine. La BCE ritiene inoltre che, nell’attuale contesto di eccezionale incertezza a livello sistemico e di condizioni economiche critiche, sussista una costante necessità di una prudente pianificazione patrimoniale, che includa il mantenimento della posizione patrimoniale degli enti creditizi grazie al differimento o alla cancellazione delle distribuzioni. Pertanto, la BCE ritiene necessario prorogare la raccomandazione sui dividendi fino al 1o gennaio 2021 e abrogare la raccomandazione BCE/2020/19. Tale approccio è inoltre in linea con la raccomandazione CERS/2020/7 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3). |
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(3) |
Tenendo pienamente conto dell’unità e dell’integrità del mercato interno, la BCE ravvisa la necessità di avviare un confronto con le autorità pertinenti degli Stati membri interessati per determinare se sia opportuno che i dividendi siano corrisposti a un’impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre stabilita in uno Stato membro che non sia uno Stato membro partecipante. Tale confronto dovrebbe essere guidato, tra l’altro, dai principi di equivalenza e reciprocità, al fine di supportare il regolare funzionamento del mercato interno dell’Unione nel suo complesso, di preservare la solidità dal punto di vista prudenziale della posizione patrimoniale di un ente creditizio e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro. |
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(4) |
Al fine di prestare massimo sostegno all’economia reale, è altresì opportuno che non siano effettuate distribuzioni discrezionali di dividendi neppure da enti creditizi meno significativi. |
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(5) |
Mentre questa misura ha una natura temporanea, che è giustificata soltanto da tali circostanze eccezionali, la BCE intende prendere una decisione nel quarto trimestre del 2020 riguardo all’approccio da seguire dopo il 1o gennaio 2021, tenendo conto della situazione economica, della stabilità del sistema finanziario e del livello di certezza circa la pianificazione patrimoniale. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
I.
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1. |
La BCE raccomanda che non siano corrisposti dividendi (4) né sia assunto alcun obbligo irrevocabile a farlo da parte dagli enti creditizi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 fino al 1o gennaio 2021 e che gli enti creditizi si astengano dal riacquistare azioni proprie finalizzate a remunerare gli azionisti (5). |
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2. |
Gli enti creditizi che non possano conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengano di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero illustrare le relative motivazioni al rispettivo gruppo di vigilanza congiunto. |
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3. |
La presente raccomandazione si applica a un livello consolidato di un gruppo vigilato significativo quale definito all’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (6) e a livello individuale di un soggetto vigilato significativo quale definito all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17), se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo. |
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4. |
Gli enti creditizi che intendano corrispondere dividendi o assumere un impegno irrevocabile in tal senso nei confronti della loro impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre stabilita in uno Stato membro non partecipante, dovrebbero contattare il proprio gruppo di vigilanza congiunto per stabilire se tali corresponsioni di dividendi o impegni irrevocabili a corrispondere dividendi siano opportuni. |
II.
Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi di cui all’articolo 2, punti 16 e 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
III.
Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, come definiti ai punti 7 e 23 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ci si attende che le autorità nazionali competenti applichino la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato.
IV.
Data la natura temporanea di tale misura, la BCE effettuerà ulteriori valutazioni sulla situazione economica e prenderà in considerazione se sia consigliabile un’ulteriore sospensione dei dividendi dopo il 1o gennaio 2021.
V.
La raccomandazione BCE/2020/19 è abrogata.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 luglio 2020.
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Raccomandazione BCE/2020/19 della Banca centrale europea, del 27 marzo 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1 (GU C 102 l del 30.3.2020, pag. 1).
(3) Raccomandazione CERS/2020/7 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 maggio 2020, sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID-19 (GU C 212, del 26.6.2020, pag. 1).
(4) Gli enti creditizi possono avere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendo» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contanti in connessione con il Capitale primario di classe 1 che abbia l’effetto di ridurre la quantità o la qualità dei fondi propri.
(5) Qualora un ente creditizio volesse sostituire azioni ordinarie, ciò sarebbe in linea con la presente raccomandazione.
(6) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).