29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 445/225


P9_TA(2020)0348

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l'Unione e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 29 ottobre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per quanto riguarda i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l'Unione e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo (C(2020)07418 — 2020/2855(DEA))

(2021/C 445/36)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione del 29 ottobre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per quanto riguarda i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l'Unione e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo (C(2020)07418),

vista la lettera in data 6 novembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 2 dicembre 2020 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e d), e l'articolo 144, paragrafo 6,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 15 dicembre 2020,

A.

considerando che il regolamento delegato (UE) 2019/2124 (2) della Commissione stabilisce norme per l'esecuzione di controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri (3) sulle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione;

B.

considerando che l'articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativamente alle regole per stabilire i limiti temporali e le modalità di esecuzione dei controlli documentali, e, laddove necessario, dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle categorie di animali e merci soggette ai controlli ufficiali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento, che entrano nell'Unione via mare o per via aerea da un paese terzo, qualora tali animali o merci siano trasportati a mezzo nave o aeromobile e siano trasportati in regime di sorveglianza doganale su altra nave o altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio (partite «trasbordate»), nonché relativamente alle norme per stabilire in quali casi e a quali condizioni può essere autorizzato il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e i determinati controlli ufficiali che devono essere effettuati ai posti di controllo frontalieri su tali partite, inclusi i casi e le condizioni del magazzinaggio delle merci in depositi doganali riconosciuti per questo scopo o in zone franche;

C.

considerando che il 29 ottobre 2020 la Commissione ha trasmesso al Parlamento il regolamento delegato, avviando per il Parlamento il periodo di controllo della durata di due mesi per sollevare obiezioni a detto regolamento;

D.

considerando che, tra l'altro, il regolamento delegato introduce flessibilità nella gestione dei controlli ufficiali che attraversano la Gran Bretagna da uno Stato membro verso l'Irlanda e viceversa («ponte terrestre»), consentendo l'uso di sistemi nazionali di gestione delle informazioni e contribuendo, in tal modo, a ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri interessati;

E.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021, allo scopo di garantire che le misure previste da tale regolamento siano efficaci dopo il termine, il 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

(3)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.