22.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 385/39


P9_TA(2020)0217

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di esecuzione: modifiche all'International Financial Reporting Standard 16

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16 (D067917/01 — 2020/2712(RPS))

(2021/C 385/04)

Il Parlamento europeo,

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visto il progetto di regolamento della Commissione (D067917/01,

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visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

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vista la lettera in data 8 luglio 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al progetto di regolamento,

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vista la lettera in data 2 settembre 2020 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

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visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

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visti l'articolo 112, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

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vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

A.

considerando che il 28 maggio 2020 l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) ha pubblicato il documento «Concessioni di locazione connesse alla COVID-19» (modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 — Leasing); che le modifiche all'IFRS 16 prevedono uno sgravio operativo, facoltativo e temporaneo, connesso alla COVID-19 per i locatari che beneficiano di una sospensione dei pagamenti del canone di locazione, senza compromettere la pertinenza e l'utilità delle informazioni finanziarie comunicate dalle società;

B.

considerando che il 2 giugno 2020 il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) ha trasmesso alla Commissione un parere positivo sulle modifiche all'IFRS 16;

C.

considerando che la Commissione ha concluso che le modifiche all'IFRS 16 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;

D.

considerando che il 2 luglio 2020 il comitato di regolamentazione contabile ha espresso parere favorevole sulle modifiche all'IFRS 16;

E.

considerando che l'IASB ha fissato al 1o giugno 2020 la data di entrata in vigore delle modifiche all'IFRS 16, prevedendo la possibilità di un'applicazione anticipata; che le disposizioni del regolamento di modifica dovrebbero applicarsi con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); che le consultazioni condotte dall'EFRAG e dai servizi della Commissione hanno evidenziato un forte interesse per l'applicazione anticipata dei rendiconti finanziari semestrali per i periodi conclusisi il 30 giugno 2020;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al progetto di regolamento della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.

(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.