Bruxelles, 29.10.2020

COM(2020) 675 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione



INTRODUZIONE

La direttiva 2014/68/UE 1 stabilisce i requisiti relativi alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. L'articolo 45 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di:

-far sì che ad un'attrezzatura a pressione o a una famiglia di attrezzature a pressione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, progettate e fabbricate secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri, si applichino i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell'allegato I della direttiva come indicato all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva;

-far sì che a un insieme o a una famiglia di insiemi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri, si applichino i requisiti enunciati nell'allegato I della direttiva come indicato all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva;

-classificare un'attrezzatura a pressione o una famiglia di attrezzature a pressione in un'altra categoria, in deroga alle disposizioni dell'allegato II della direttiva.

BASE GIURIDICA

L'elaborazione della presente relazione è prescritta dall'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2014/68/UE. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° giugno 2015 e la Commissione è tenuta ad elaborare una relazione sulla delega di potere.

ESERCIZIO DELLA DELEGA

Dall'entrata in vigore della direttiva 2014/68/UE la Commissione non si è avvalsa del potere di adottare atti delegati.

I motivi che hanno indotto i colegislatori a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati sono tuttavia ancora validi e la Commissione potrebbe in futuro doversi avvalere di tale potere. Ad esempio, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri segnalano periodicamente preoccupazioni in merito alla sicurezza di alcuni nuovi prodotti immessi sul mercato. Può essere pertanto richiesta la riclassificazione di tali prodotti per sottoporli a requisiti più rigorosi. La Commissione potrebbe pertanto avvalersi del potere conferitole in relazione a tali prodotti.

CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la delega di potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 45 e 46 della direttiva 2014/68/UE dovrebbe essere prorogata. A norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

(1)

   Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).