COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.8.2020
COM(2020) 359 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112
1.INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce i requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112. Esso dispone che, a decorrere dal 31 marzo 2018, tutti i nuovi modelli di autovetture e furgoni siano dotati di un sistema che, in caso di incidente grave, invia automaticamente una chiamata e trasmette informazioni al servizio nazionale di emergenza più vicino (il numero di emergenza europeo 112). Questo ridurrà notevolmente i tempi di risposta dei soccorsi e contribuirà a salvare vite umane. Dall'inizio dell'applicazione del regolamento due anni fa sono stati messi in servizio sulle strade dell'UE più di un milione di nuovi veicoli a motore dotati di eCall, un numero che è destinato ad aumentare rapidamente nei prossimi anni.
Ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi, il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alle materie di cui all'articolo 8, paragrafo 2, alle condizioni stabilite in tale articolo, conformemente all'articolo 290 TFUE.
2.BASE GIURIDICA
L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e l'articolo 6, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite all'articolo 8.
L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/758 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativamente alle materie ivi indicate per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2015. Esso impone inoltre alla Commissione di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Il potere di adottare atti delegati può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata e la decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/758).
Il regolamento (UE) 2015/758 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati:
a)per l'individuazione delle classi di veicoli delle categorie M1 e N1 che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un meccanismo di attivazione di eCall adeguato (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/758);
b)per stabilire i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e per l'omologazione CE dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 (articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758);
c)per aggiornare le versioni delle norme quando viene adottata una nuova versione (articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2015/758);
d)per stabilire le specifiche tecniche dettagliate e le procedure di prova per l'applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali e per fare in modo che non vi sia scambio di dati personali tra il sistema eCall di bordo basato sul 112 e sistemi di terzi (articolo 6, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2015/758).
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio (articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/758).
A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/758, un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e dell'articolo 6, paragrafo 12, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
3.ESERCIZIO DELLA DELEGA
3.1.
Atto delegato adottato
Nel periodo di riferimento la Commissione ha esercitato i poteri delegati con l'adozione dell'atto seguente, che riguarda tutte e quattro le materie indicate nella sezione 2:
il 12 settembre 2016 è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili.
3.2.Consultazione prima dell'adozione
Durante la preparazione dell'atto delegato la Commissione ha consultato esperti nominati dagli Stati membri e dalle parti interessate (nel sottogruppo sull'eCall del gruppo di lavoro sui veicoli a motore), mediante regolari riunioni ad hoc e consultazioni scritte. I documenti relativi a tali consultazioni sono stati trasmessi contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
Durante l'elaborazione dell'atto delegato sono stati ampiamente consultati esperti dell'ufficio del Garante europeo della protezione dei dati. La Commissione ha partecipato alle riunioni della commissione competente e delle commissioni associate del Parlamento europeo per un ulteriore scambio di opinioni sul progetto di atto. Le osservazioni presentate in occasione di tali scambi sono state prese in considerazione al momento della preparazione della versione definitiva dell'atto delegato.
3.3.Assenza di obiezioni all'atto delegato
Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/758, il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a un atto delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 6, paragrafo 12, entro il termine di due mesi dalla data di notificazione dell'atto, prorogabile di altri due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in merito all'atto delegato di cui alla sezione 3.1, per cui l'atto delegato è stato pubblicato ed è entrato in vigore alla scadenza del termine per sollevare obiezioni.
4.CONCLUSIONE
La Commissione ritiene di aver esercitato i poteri delegati ad essa conferiti nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/758. La Commissione rileva la necessità di una proroga delle deleghe in quanto in futuro saranno necessari ulteriori atti delegati, tra l'altro per aggiornare la versione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758 e per adeguare agli sviluppi tecnologici le procedure di prova stabilite negli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione. Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo di presentare una relazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.