Bruxelles, 30.7.2020

COM(2020) 342 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali


Indice

1.    INTRODUZIONE    

2.    OBIETTIVI DA CONSEGUIRE    

3.    ARCHITETTURA DEL PROGETTO E IMPOSTAZIONE PROGRAMMATICA    

4.    PANORAMICA DEI PROGRESSI    

5.    RISCHI DI RITARDI    

6.    CONCLUSIONI    

Allegato I: piano strategico pluriennale    

Allegato II: principali fasi del progetto e calendario delle tappe fondamentali    



1.INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 1 , relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali ("il regolamento") mira a impedire il commercio illecito di beni culturali, in particolare quando tale commercio illecito può contribuire al finanziamento del terrorismo, e a vietare l'importazione nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi.

Il regolamento subordina l'importazione di determinati beni culturali considerati patrimonio particolarmente a rischio al rilascio di licenze di importazione, mentre altri beni ritenuti meno a rischio alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore, e garantisce che tali beni siano soggetti a controlli uniformi al momento della loro importazione nell'Unione. Il regolamento vieta inoltre l'introduzione fisica nell'UE, ad esempio mediante il transito, di beni culturali che sono stati illegalmente rimossi dal territorio del paese terzo in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle sue leggi e dei suoi regolamenti (la cosiddetta "norma generale di divieto").

L'ambito di applicazione materiale del regolamento si ispira alla convenzione dell'UNESCO del 1970 2 ed è definito nel suo allegato mediante l'elenco delle categorie di beni culturali ai quali si applicano, rispettivamente, la norma generale di divieto (parte A), le licenze di importazione (parte B) e le dichiarazioni dell'importatore (parte C).

La proposta originaria della Commissione prevedeva la possibilità di sviluppare un sistema elettronico per agevolare la cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione del regolamento senza fissare un calendario specifico. A seguito della richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio durante i negoziati di adozione, si è tuttavia introdotto nel regolamento l'obbligo per la Commissione di istituire un sistema elettronico centralizzato entro una determinata scadenza.

Il sistema elettronico centralizzato diverrà operativo al più tardi sei anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (28.6.2019), ossia entro il 28 giugno 2025. Il sistema inoltre non servirà soltanto per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le amministrazioni degli Stati membri, bensì anche per l'adempimento delle formalità da parte degli operatori, ossia la presentazione delle domande di licenze di importazione alle autorità competenti degli Stati membri e il rilascio di tali licenze, nonché la presentazione delle dichiarazioni dell'importatore alle autorità doganali.

Lo sviluppo e il funzionamento del sistema elettronico centralizzato per l'importazione di beni culturali sono strettamente collegati a un'altra importante iniziativa della Commissione nel settore doganale: il sistema di interfaccia unica dell'UE per lo scambio di certificati (EU CSW-CERTEX) 3 .

L'EU CSW-CERTEX è volto a interconnettere i sistemi centralizzati dell'UE per le formalità non doganali dell'Unione con i sistemi doganali nazionali allo scopo di consentire uno scambio digitale dei documenti giustificativi, dei risultati dei controlli e degli esiti delle procedure doganali e non doganali. Il meccanismo permetterà agli operatori di non portare con sé le copie fisiche dei documenti, mentre le autorità competenti non dovranno occuparsi di verificare l'autenticità delle licenze di importazione e delle dichiarazioni dell'importatore.

A questo scopo, il regolamento prevede che la Commissione stabilisca, mediante atti di esecuzione, le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico centralizzato per l'importazione di beni culturali, nonché le norme dettagliate riguardanti la presentazione, il trattamento, l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri mediante lo stesso sistema elettronico.

Nonostante la realizzazione proceda contemporaneamente su più livelli, il progetto può essere figurativamente suddiviso in tre fasi.

·Fase 1 – Concettualizzazione In questa fase la Commissione deve valutare come funzionerà il sistema per l'importazione di beni culturali e determinare le norme dettagliate per la presentazione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni tra le autorità degli Stati membri. In seguito a questa fase, la Commissione produrrà un atto di esecuzione e parallelamente una serie di documenti tecnici riportati nella tabella 1 (cfr. allegato I).

·Fase 2 – Sviluppo del sistema Sulla base delle disposizioni dell'atto di esecuzione e dei documenti tecnici che illustrano i requisiti del sistema, la Commissione deve redigere le specifiche tecniche dettagliate del sistema, sviluppare il sistema per l'importazione di beni culturali e il suo collegamento con il sistema di interfaccia doganale unica dell'UE per lo scambio di certificati (EU CSW-CERTEX).

·Fase 3 – Messa a disposizione ed entrata in funzione Quest'ultima fase consiste nella messa a disposizione e nel collaudo del sistema per l'importazione di beni culturali, anche mediante attività specifiche di formazione in ogni Stato membro per garantire che entro il 28 giugno 2025 gli operatori e le autorità competenti siano adeguatamente formati e capaci di utilizzare il sistema. A questa fase seguirà un periodo di gestione successivo di 6 mesi, durante il quale il sistema sarà perfezionato per soddisfare le eventuali esigenze operative che potrebbero emergere solo dopo che diventerà obbligatorio l'uso di un determinato sistema informatico e per garantire che le attività si svolgano senza intoppi.

Il regolamento prevede che entro il 28 giugno 2020, e successivamente ogni 12 mesi fino a quando il sistema elettronico non sarà operativo, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'adozione dei pertinenti atti di esecuzione e nella messa a punto del sistema elettronico.

La prima relazione annuale sui progressi compiuti verte principalmente sulla fase 1 e ne descrive l'andamento durante il primo anno dall'entrata in vigore del regolamento. Essa esamina i progressi compiuti, delineando anche gli obiettivi da conseguire, l'architettura del progetto e l'impostazione programmatica. Su tale base, la relazione mette in rilievo i rischi derivanti da potenziali ritardi e le misure di attenuazione previste.

La valutazione complessiva dello stato di avanzamento è esposta per sommi capi nella sezione "Conclusioni" della presente relazione.

2.OBIETTIVI DA CONSEGUIRE

Il sistema elettronico dovrà essere operativo al più tardi entro il 28 giugno 2025, poiché da tale data tutti gli operatori dovranno obbligatoriamente ottenere una licenza di importazione o presentare una dichiarazione dell'importatore mediante il sistema elettronico per poter importare 4 legalmente beni culturali nell'Unione.

Il regolamento è entrato in vigore il 28 giugno 2019 e ha imposto come scadenza ultima per l'adozione il 28 giugno 2021 mediante la procedura d'esame degli atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione per il sistema elettronico.

Dopo l'adozione degli atti di esecuzione, la fase di sviluppo del sistema elettronico durerà circa due anni, cui seguirà la terza fase nella quale il sistema per l'importazione di beni culturali sarà interconnesso con l'EU CSW-CERTEX per permettere lo scambio di documenti con i sistemi doganali degli Stati membri. Saranno organizzate sessioni di formazione per consentire alle amministrazioni degli Stati membri di acquisire dimestichezza con le funzionalità operative del sistema.

In parallelo con le altre attività della Commissione nel settore doganale, il progetto relativo all'importazione di beni culturali è programmato in modo dettagliato anche tramite la revisione 2019 del piano strategico pluriennale per le dogane elettroniche 5 (MASP-C rev. 2019). Il MASP-C è uno strumento di gestione e programmazione, basato sulla legislazione vigente o sugli accordi internazionali, che è stato elaborato dalla Commissione in partenariato con gli Stati membri conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione sull'informatizzazione doganale 6 . L'allegato I della presente relazione contiene un estratto della pianificazione del progetto relativo all'importazione di beni culturali tratto dal MASP-C rev. 2019.

Una parte del progetto relativo all'importazione di beni culturali è sviluppata anche nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane (MASP-C rev. 2019, scheda 1.13), di cui l'EU CSW-CERTEX è il principale sistema informatico. L'allegato I della presente relazione contiene un estratto della pianificazione dell'EU CSW-CERTEX tratto dalla scheda 1.13 del MASP-C.

L'importazione di beni culturali prevede infatti una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti che rilasciano le licenze di importazione e la dogana che ha bisogno di quelle licenze per sdoganare i beni culturali alla frontiera. La Commissione ha svolto (già a partire dal primo trimestre del 2017) un'analisi preliminare sulla possibile interconnessione tra il sistema per l'importazione di beni culturali e la dogana. Tale analisi è confluita nei lavori iniziali per lo sviluppo della fase concettuale del sistema e progredisce parallelamente alle tappe principali riportate nella tabella 1 (cfr. allegato I).

3.ARCHITETTURA DEL PROGETTO E IMPOSTAZIONE PROGRAMMATICA

L'architettura del progetto è basata sulla metodologia prevista nel MASP-C rev. 2019 e nei suoi allegati, tra cui il regime di governance 7 , la politica doganale per la modellizzazione delle procedure operative dell'UE 8 e la strategia informatica 9 . L'allegato II presenta una tabella di marcia dettagliata che riporta le principali fasi del progetto e le tappe fondamentali.

Fase 1 – Concettualizzazione

Il lavoro di sviluppo dei sistemi informatici è suddiviso in più fasi. La prima fase prevede la redazione di un'analisi della redditività in cui sono esposte le ragioni del progetto e ne sono definite le esigenze di bilancio. In generale, un'analisi della redditività contiene un'esposizione del contesto operativo, una descrizione del problema, del progetto e della relativa portata e un'indicazione di possibili soluzioni alternative, costi e tempi di realizzazione.

La fase successiva prevede la stesura di un documento di strategia, contenente informazioni più dettagliate sulla definizione del progetto per quanto concerne l'architettura, i costi, i tempi e i rischi nonché informazioni quali tappe, risultati attesi e organizzazione del progetto. Successivamente, per consentire una comprensione e analisi comuni, si utilizza la modellizzazione delle procedure operative, pratica consistente nella rappresentazione grafica delle procedure operative previste dalla normativa, come flussi o modelli di processo, per facilitare lo sviluppo delle specifiche funzionali del sistema.

Fase 2 – Sviluppo del sistema

Successivamente sono sviluppate le specifiche tecniche indicanti in maniera più dettagliata le modalità di costruzione del sistema, l'architettura da utilizzare, i messaggi che devono essere inviati dagli operatori economici, le interfacce con altri sistemi, i piani di controllo, ecc.

Una volta ultimata la progettazione del sistema dal punto di vista concettuale e conseguiti i risultati elencati nella tabella 1, tappe 1 e 3 (cfr. allegato I) inizia un lavoro più approfondito che tiene conto di aspetti più tecnici nella stesura dei documenti riguardanti le specifiche delle applicazioni e dei servizi e le specifiche del sistema tecnico, che rappresentano un'evoluzione naturale dei risultati conseguiti durante le fasi di analisi operativa e avvio del progetto.

Fase 3 – Messa a disposizione ed entrata in funzione

Inizia infine la vera e propria fase di sviluppo informatico (fase di costruzione) seguita da una fase di transizione in cui le prime versioni del sistema sono gradualmente introdotte tra i diversi gruppi di utenti e sono effettuate prove. Parallelamente all'introduzione e al collaudo, si svolgono le attività di formazione e di comunicazione sul funzionamento del sistema.

Nel caso del sistema elettronico per l'importazione di beni culturali non è prevista l'integrazione del servizio con i sistemi nazionali di licenze per i beni culturali già esistenti in alcuni Stati membri, né un'attuazione tecnica a livello nazionale, dato che il sistema sarà gestito centralmente dalla Commissione. Sia gli operatori sia le autorità competenti potranno accedere al sistema e utilizzarlo attraverso l'interfaccia utente grafica fornita dalla Commissione.

In una prospettiva strategica, questa scelta è considerata la soluzione più adatta, vista la complessità dei beni culturali oggetto di attività commerciali. I soli sistemi doganali infatti non sono dotati dei mezzi adeguati a fornire una descrizione completa e dettagliata di ogni bene culturale che, nella maggior parte dei casi, costituisce un pezzo unico.

Il sistema per l'importazione di beni culturali sarà d'altro canto interconnesso con le amministrazioni doganali degli Stati membri tramite l'EU CSW-CERTEX per consentire controlli doganali automatizzati dei documenti rilasciati per l'importazione di beni culturali. Questa attività richiederà la verifica della conformità.

4.PANORAMICA DEI PROGRESSI 

Consultazioni e discussioni

Nella prima fase la Commissione prepara l'adozione degli atti di esecuzione per l'istituzione del sistema elettronico. Per avere una migliore prospettiva circa l'attuazione pratica, si consulta regolarmente sulle opzioni politiche con i delegati degli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti sulle questioni doganali relative ai beni culturali.

Il gruppo di esperti è un forum in cui si discutono le questioni attuative della legislazione dell'Unione relativa al trattamento doganale dei beni culturali e, in particolare, il regolamento relativo all'esportazione di beni culturali 10 , un insieme di norme che ha definito anche un sistema di licenze di esportazione in vigore dal 1993 11 .

La Commissione informa ad ogni occasione le associazioni del mercato dell'arte sull'andamento dei lavori e ascolta le loro preoccupazioni di cui, tra l'altro, ha tenuto conto per far sì che l'attuazione pratica del regolamento rispecchiasse adeguatamente la realtà del mercato.

In parallelo alla redazione dell'atto di esecuzione, la Commissione svolgerà le consultazioni finali con il comitato del regolamento 2019/880, l'organismo che, in ultima analisi, voterà sull'atto di esecuzione.

La Commissione ha creato parallelamente un gruppo di progetto per l'importazione di beni culturali nell'ambito del programma "Dogana 2020", che funge da piattaforma per le discussioni tra gli esperti delle amministrazioni doganali nazionali e le autorità (culturali) competenti con esperienza nell'espletamento delle formalità per il rilascio delle licenze in questioni attinenti al patrimonio, in particolare a livello digitale, che contribuiscono alla redazione dell'atto di esecuzione, alla definizione dei parametri e all'elaborazione dei criteri per le specifiche funzionali del sistema.

Il gruppo di progetto, che è composto da 18 delegati provenienti da 11 Stati membri (AT, BE, BG, ES, LV, PT, RO, DE, NL, IT, FR), ad oggi si è riunito sei volte.

Il gruppo di progetto offre specificamente contributi e competenze per quanto riguarda:

(a)la preparazione e il progressivo perfezionamento dell'atto di esecuzione per quanto riguarda l'istituzione di un sistema elettronico centralizzato;

(b)lo sviluppo delle funzionalità di sistema per un sistema elettronico interoperabile per il rilascio di licenze a livello di UE al fine di garantire che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata nel territorio doganale dell'Unione;

(c)gli accordi tecnici sulla messa a disposizione e sulla manutenzione del sistema elettronico centralizzato e le modalità di applicazione riguardanti la presentazione, il trattamento, l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali;

(d)i ruoli e le responsabilità degli operatori che partecipano al trattamento delle procedure di rilascio delle licenze di importazione per i beni culturali;

(e)la creazione del formato elettronico standard per la licenza di importazione e lo sviluppo del formato per la dichiarazione dell'importatore;

(f)le norme procedurali per la presentazione e il trattamento della domanda di licenza di importazione e la registrazione della dichiarazione dell'importatore;

(g)le consultazioni sull'analisi della redditività per i futuri sviluppi del sistema.

Problemi di progettazione

La progettazione dell'architettura del sistema elettronico ha incontrato diversi problemi Tra questi le migliori modalità per descrivere un bene culturale da parte dei richiedenti (per le licenze di importazione) e dei dichiaranti (per le dichiarazioni dell'importatore), data la natura particolare e unica del prodotto che lo distingue dalle merci normali che possono invece essere descritte accuratamente tramite i codici tariffari della nomenclatura comune. I beni culturali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento non sono prodotti di serie e la loro realizzazione e origine storica risalgono a diversi secoli fa, se non millenni.

Ecco perché sarà necessario adattare soprattutto la serie di dati standard che gli operatori dovranno fornire per consentire, da un lato, l'adeguata identificazione degli oggetti ai fini del rilascio delle licenze elettroniche e delle dichiarazioni e, dall'altro, per tenere conto della realtà del mercato e della difficoltà, in alcuni casi, di reperire tutte le informazioni richieste sulla provenienza. La Commissione, in cooperazione con il gruppo di progetto, si sta impegnando per definire questi dati essenziali.

Un altro problema riguarda la progettazione delle fasi per quanto riguarda la durata delle licenze di importazione in modo da prevedere, nell'ambito di tale quadro digitale, tutte le possibili eventualità ed esigenze dei richiedenti e delle autorità competenti, garantendo al contempo che le procedure e i relativi atti di esecuzione non diventino eccessivamente complessi e rimangano di facile utilizzo per i richiedenti, soprattutto se importano beni culturali solo occasionalmente e non sono professionisti del mercato dell'arte.

La terza questione da prendere in esame è la compatibilità con le procedure e le pratiche amministrative nazionali in vigore, poiché tutti gli Stati membri attuano dal 1993 la legislazione dell'UE sull'autorizzazione dell'esportazione dei beni culturali dell'Unione, che prevede anch'essa un sistema di licenze. Benché sia ancora obbligatorio il rilascio delle licenze di esportazione in formato cartaceo, un numero significativo di Stati membri ha sviluppato strumenti elettronici per il trattamento delle domande. L'esperienza maturata da alcuni Stati membri con il sistema di licenze di esportazione e, in generale, nei controlli sul commercio dei beni culturali si è rivelata di fatto particolarmente utile per analizzare i requisiti del sistema elettronico di importazione.

Nel progettare l'architettura del sistema elettronico per l'importazione di beni culturali si tiene conto del fatto che in futuro, purché si rendano disponibili le necessarie risorse umane e finanziarie, il medesimo sistema dovrebbe essere scalabile per consentire anche la digitalizzazione e il rilascio elettronico delle licenze di esportazione.

Considerazioni e funzionalità operative

Il gruppo di progetto, che è composto da rappresentanti delle autorità sia doganali sia culturali con esperienza nei beni culturali, ha contribuito attivamente analizzando e discutendo le proposte dalla Commissione e fornendo statistiche/informazioni su come sono progettate a livello nazionale le procedure relative ai beni culturali.

Il gruppo di progetto ha fornito in particolare indicazioni utili per stimare il numero di licenze di importazione che il sistema per l'importazione di beni culturali potrebbe dover gestire ogni anno e il valore medio stimato per licenza; nel 2019 il numero di licenze stimate ammonta a 49 610 per un valore complessivo medio di 29,4 miliardi di EUR, limitatamente agli 11 Stati membri che partecipano al gruppo di progetto.

Il gruppo di progetto lavora inoltre a un documento di riferimento sulle domande più frequenti per alimentare successivamente il processo di comunicazione e anticipare eventuali ostacoli e lacune nello sviluppo del sistema per l'importazione di beni culturali.

Infine, il gruppo di progetto rivede costantemente la serie di dati e la modellizzazione delle procedure operative prodotte per il sistema e per favorire approcci innovativi alla descrizione dei beni culturali mediante il riconoscimento dell'immagine e l'intelligenza artificiale, e fornisce riscontri in merito.

5.RISCHI DI RITARDI

Sintesi del progetto

La Commissione è tenuta a sviluppare un sistema elettronico centralizzato per il rilascio di licenze e a interfacciarlo con le autorità doganali nazionali entro 6 anni dall'entrata in vigore del regolamento. Per realizzare questa iniziativa sono necessari due posti di amministratore (AD) nella DG TAXUD, come indicato nella pertinente scheda finanziaria legislativa.

Titolo e descrizione del rischio

La realizzazione del sistema per l'importazione di beni culturali è subordinata all'approvazione da parte degli Stati membri e del Parlamento europeo di finanziamenti adeguati per il programma doganale che subentrerà al programma "Dogana 2020" nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e alla destinazione di risorse alla DG TAXUD per tenere conto delle diverse priorità di tale direzione generale.

Rischio 1 – Assegnazione del personale

Poiché la proposta iniziale della Commissione non prevedeva la creazione di un sistema informatico, Le risorse non sono state pertanto assegnate di conseguenza. Tuttavia, nel corso delle negoziazioni e su richiesta dei colegislatori, è stata inclusa nel regolamento l'istituzione del sistema per l'importazione di beni culturali, che ha reso necessarie risorse aggiuntive che non erano state previste in quella fase. In occasione dei triloghi politici finali del dicembre 2018 le esigenze di personale da destinare allo sviluppo informatico presso la DG TAXUD per questo progetto di sei anni sono state stimate a due posti di amministratore a tempo pieno. Tuttavia date le disponibilità finanziarie provenienti dall'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) è stato possibile destinare al progetto soltanto un agente contrattuale a partire da fine settembre 2019.

Inoltre, la complessità oggettiva del progetto, le conoscenze strategiche specifiche richieste e gli strumenti tecnici utilizzati per sviluppare il sistema per l'importazione di beni culturali hanno reso oltremodo lunghe la preparazione e la formazione di una risorsa che fosse in grado di lavorare sulla proposta. Nondimeno, si è registrato soltanto un lieve ritardo nei progressi sulla definizione di specifiche funzionali operative e sulla progettazione del sistema.

Rischio 2 – Disponibilità di bilancio

Le incertezze relative al bilancio dovute alle negoziazioni sul nuovo QFP rendono molto difficili i progressi. In funzione dell'esito delle negoziazioni del QFP, nella peggiore delle ipotesi le fasi di sviluppo e di introduzione rischiano di fermarsi o essere notevolmente ritardate, impedendo il rispetto dei termini di legge per istituire il sistema per l'importazione di beni culturali.

Oltre ai rischi suesposti, la crisi sanitaria pubblica della COVID-19 sta incidendo in parte sulla capacità del gruppo di realizzare gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda le attività di progetto e le riunioni con il gruppo di esperti e con il gruppo di progetto degli Stati membri. In particolare, una delle riunioni del gruppo di esperti è stata cancellata con conseguenze dirette sull'andamento dei lavori del gruppo di progetto, la cui prossima riunione potrà essere tenuta solo a distanza e durerà appena un terzo del tempo inizialmente stabilito. La crisi sanitaria pubblica ha inoltre imposto una riprogrammazione delle priorità negli Stati membri, limitando quindi la loro capacità di fornire contributi e riscontri sulla proposta. Tali effetti dipenderanno dalla durata della crisi sanitaria pubblica.

Misure di attenuazione

La DG TAXUD ha presentato una documentazione relativa ai rischi. È stato assegnato un posto di amministratore (AD) su base temporanea (2 anni).

6.CONCLUSIONI

Questa primissima relazione della Commissione sullo stato di avanzamento dello sviluppo di un sistema elettronico centralizzato per l'importazione di beni culturali passa in rassegna le azioni intraprese fino ad ora, ossia:

(a)la preparazione, tuttora in corso, per l'adozione degli atti di esecuzione necessari;

(b)le consultazioni con gli Stati membri tramite il gruppo di esperti per le questioni doganali relative ai beni culturali e il gruppo di progetto per l'importazione dei beni culturali, istituito ad hoc.

Per quanto riguarda i rischi di una ritardata istituzione del sistema per l'importazione di beni culturali oltre la scadenza stabilita del 28 giugno 2025, la Commissione ha finora segnalato le incertezze che riguardano il personale assegnato al progetto, che è in funzione della disponibilità di bilancio attuale, le priorità generali di sviluppo informatico nel settore doganale 12 e la futura assegnazione nel prossimo QFP.



Allegato I: piano strategico pluriennale

Il MASP-C garantisce una gestione efficace e coerente dei progetti informatici, definendo sia un quadro strategico sia le tappe. Esso viene di fatto approvato dagli Stati membri in sede di gruppo di politica doganale sulla base del parere del gruppo di coordinamento della dogana elettronica e delle consultazioni con il settore commerciale in sede di gruppo di contatto per gli operatori.

Gli Stati membri hanno discusso e approvato la pianificazione del sistema elettronico, che è descritta nel dettaglio nella scheda 1.18 del MASP-C rev. 2019.

La tabella 1 di seguito contiene un estratto della pianificazione del progetto relativo all'importazione di beni culturali tratto dalla scheda 1.18 del MASP-C rev. 2019.

Tabella 1 - Estratto del MASP-C rev. 2019, scheda 1.18

Tappe

Data stimata di completamento

1

Analisi operativa e modellazione delle procedure operative

- Documento di analisi della redditività

T4 del 2020

- Livello 3 (requisiti dell'utente modellizzazione delle procedure operative)

T1 del 2022

- Livello 4 (requisito funzionale modellizzazione delle procedure operative dettagliata)

T1 del 2022

2

Disposizioni di legge

- Attuali disposizioni adottate*

T2 del 2019

- Future disposizioni adottate**

T2 del 2021

3

Fase di avvio del progetto

- Documento di strategia

T2 del 2021

- Decisione a favore

T2 del 2021

4

Progetto informatico

- Specifiche domande e servizi

T2 del 2023

- Specifiche del sistema tecnico

T2 del 2023

Fase di costruzione

- Attuazione a livello centrale dei servizi

T3 del 2024

- Integrazione dei servizi nei sistemi nazionali

N/A

- Attuazione nazionale

N/A

Fase di transizione

- Messa a disposizione e introduzione

T4 del 2024

- Prove di conformità

T2 del 2025

5

Funzionamento

- Commissione, amministrazioni degli Stati membri e operatori commerciali

T2 del 2025

- Paesi terzi e operatori commerciali non UE (se richiesto)

N/A

6

Sostegno all'attuazione (formazione e comunicazione)

- Formazione e comunicazione sviluppate a livello centrale

T4 del 2024

- Formazione e comunicazione a livello nazionale

T4 del 2024

*Le attuali disposizioni si riferiscono al regolamento (UE) 2019/880

**Le future disposizioni si riferiscono agli atti di esecuzione da adottare ai sensi del regolamento (UE) 2019/880

La tabella 2 contiene un estratto del progetto EU CSW-CERTEX, con particolare riguardo alla componente 2 del progetto EU CSW-CERTEX che interconnette il sistema per l'importazione di beni culturali.

Tabella 2 - Estratto della scheda 1.13 del MASP-C rev. 2019 - Componente 2 "EU CSW- CERTEX"

Tappe

Data stimata di completamento

1

Analisi operativa e modellazione delle procedure operative

- Documento di analisi della redditività

T1 del 2017

- Allegato dell'analisi della redditività

T2 del 2023

- Livello 3 (requisiti dell'utente modellizzazione delle procedure operative)

T1 del 2024

- Livello 4 (requisito funzionale modellizzazione delle procedure operative dettagliata)

T1 del 2024

2

Disposizioni di legge

- Attuali disposizioni adottate*

In vigore

- Future disposizioni adottate**

2021

3

Fase di avvio del progetto

- Documento di strategia

T3 del 2017

- Allegato del documento di strategia

T3 del 2023

- Decisione a favore

T3 del 2023

4

Progetto informatico

- Specifiche domande e servizi

T2 del 2024

- Specifiche del sistema tecnico

T2 del 2024

Fase di costruzione

- Attuazione a livello centrale dei servizi

T3 del 2024

- Integrazione dei servizi nei sistemi nazionali

Dal T4 del 2024

- Attuazione nazionale

Dal T4 del 2024

Fase di transizione

- Messa a disposizione e introduzione

T4 del 2024

- Prove di conformità

Dal T1 del 2025

5

Funzionamento

- Commissione, amministrazioni degli Stati membri e operatori commerciali (NB: questa è la data di entrata in funzione per la Commissione, gli Stati membri effettueranno le prove di conformità dal T2 del 2020)

T2 del 2025

- Paesi terzi e operatori commerciali non UE (se richiesto)

N/A

6

Sostegno all'attuazione (formazione e comunicazione)

- Formazione e comunicazione sviluppate a livello centrale

N/A

- Formazione e comunicazione a livello nazionale

N/A

*Le attuali disposizioni si riferiscono al regolamento (UE) 2019/880

**Le future disposizioni si riferiscono agli atti di esecuzione da adottare ai sensi del regolamento (UE) 2019/880

Allegato II: principali fasi del progetto e calendario delle tappe fondamentali

(1)

GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1.

(2)

Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi nel 1970.

(3)

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs/eu-single-window-environment-for-customs_en .

(4)

Nel regolamento per "importazione" s'intende il vincolo delle merci ai seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica; conservazione in depositi doganali o zone franche; importazione temporanea; l'uso finale, incluso il perfezionamento attivo.

(5)

Cfr. https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en .

(6)

Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

(7)

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019_masp_annex3_en.pdf .

(8)

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019_masp_annex4_en.pdf .

(9)

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019_masp_annex5_en.pdf .

(10)

Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

(11)

Prima dell'istituzione dei gruppi di esperti prevista dal trattato di Lisbona, queste stesse discussioni si svolgevano in seno al comitato del regolamento (CE) n. 116/2009. I membri del gruppo di esperti sono perlopiù le stesse autorità che si riuniscono in seno al comitato di tale regolamento.

(12)

Ad esempio il progetto di digitalizzazione del codice doganale dell'Unione.