Bruxelles, 9.7.2020

COM(2020) 324 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Prepararsi alla svolta
Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito


Prepararsi alla svolta

Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito

I.    INTRODUZIONE    

II.    CAMBIAMENTI CHE AVVERRANNO IN QUALSIASI SCENARIO    

A.    Scambi di merci    

A.1. Formalità, verifiche e controlli doganali    

A.2. Normativa doganale e fiscale per l'importazione e l'esportazione di merci (tariffe, IVA, accise)    

A.3. Certificati e autorizzazioni di prodotti, requisiti in materia di stabilimento, etichettatura e marcatura    

Esempi di conformità settoriale    

B.    Scambi di servizi    

B.1. Servizi finanziari    

B.2. Servizi di trasporto    

B.3. Servizi audiovisivi    

B.4. Riconoscimento delle qualifiche professionali    

C.    Energia    

D.    Viaggi e turismo    

Controlli sulle persone    

Patenti di guida    

Roaming    

Diritti dei passeggeri    

E.    Mobilità e coordinamento della sicurezza sociale    

F.    Diritto societario e diritto civile    

F.1. Società registrate nel Regno Unito    

F.2. Clausole contrattuali di scelta del foro    

G.    Altri aspetti: dati, diritti di proprietà digitale e intellettuale    

G.1. Proprietà intellettuale    

G.2. Trasferimenti e protezione dei dati    

G.3. Nome di dominio .eu    

H.    Accordi internazionali dell'Unione europea    

III.    Prepararsi per tutti gli scenari    

RIQUADRO - Accordo di recesso, compreso il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord    

IV.    Conclusioni: la preparazione è fondamentale    

I.INTRODUZIONE 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha lasciato l'Unione europea ("UE") e la Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom"), congiuntamente denominate "Unione", il 1º febbraio 2020. L'accordo di recesso 1 concluso tra l'Unione e il Regno Unito è entrato in vigore in tale data, assicurando il recesso ordinato del Regno Unito e garantendo la certezza del diritto in settori importanti, fra cui i diritti dei cittadini, la liquidazione finanziaria e l'assenza di una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda (cfr. riquadro nella parte III).

In quanto paese terzo il Regno Unito non partecipa più al processo decisionale dell'Unione. Non è rappresentato nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.

Tuttavia, conformemente all'accordo di recesso, il diritto dell'Unione continua a essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito 2 per un "periodo di transizione" che durerà fino al 31 dicembre 2020 3 . 

Durante il periodo di transizione il Regno Unito continua a partecipare al mercato unico e all'unione doganale dell'UE e a beneficiare delle politiche e dei programmi dell'Unione e deve continuare a rispettare gli obblighi degli accordi internazionali di cui l'Unione è parte. Questo periodo di transizione offre pertanto un periodo di continuità che l'Unione usa per:

1.provvedere all'introduzione di tutte le misure e le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'accordo di recesso dal 1º gennaio 2021;

2.negoziare un accordo su un nuovo partenariato con il Regno Unito;

3.assicurare che si arrivi pronti alla fine del periodo di transizione il 1º gennaio 2021, quando il Regno Unito non parteciperà più né al mercato unico e all'unione doganale dell'UE né alle politiche e ai programmi dell'Unione 4 , né beneficerà degli accordi internazionali dell'Unione. Questa scelta è stata confermata dal governo del Regno Unito nell'approccio ai negoziati sulle future relazioni con l'Unione europea pubblicato il 27 febbraio 2020, e nelle dichiarazioni successive 5 .

Per quanto riguarda i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito, la situazione straordinaria risultante dalla pandemia di coronavirus ha comportato che, ad eccezione del primo ciclo di negoziati, i successivi tre si siano dovuti tenere in videoconferenza. Per lo stesso motivo, il lasso di tempo intercorso tra il primo e il secondo ciclo è stato più lungo di quanto inizialmente previsto.

Finora i negoziati hanno mostrato scarsi progressi. Le discussioni sono intensificate durante l'estate, con cicli di negoziati e/o sessioni specializzate programmati ogni settimana a partire dal 29 giugno 2020.

La Commissione continuerà a negoziare sulla base del mandato conferitole dal Consiglio nel febbraio 2020 e sostenuto dal Parlamento europeo. I servizi della Commissione hanno pubblicato un progetto di testo giuridico 6 dettagliato in linea con tale mandato. L'obiettivo è quello di concludere entro il 2020 un partenariato ambizioso che copra tutti i settori concordati con il Regno Unito nella dichiarazione politica 7 . Tale dichiarazione è stata approvata il 17 ottobre 2019 da tutti i leader dell'UE e dal primo ministro Johnson.

Tuttavia, anche se l'Unione europea e il Regno Unito dovessero concludere, entro il 2020, un partenariato ambizioso che copra tutti i settori concordati nella dichiarazione politica, ne scaturirebbe una relazione molto diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato unico 8 e all'unione doganale dell'UE e al regime comune dell'IVA e delle accise.

Inevitabilmente il fatto che, finito il periodo di transizione, il Regno Unito non parteciperà più alle politiche dell'Unione creerà ostacoli, oggi inesistenti, agli scambi di beni e servizi e alla mobilità e agli scambi transfrontalieri. Ciò avverrà in entrambe le direzioni, ossia dal Regno Unito all'Unione e dall'Unione al Regno Unito. Le amministrazioni pubbliche, le imprese, i cittadini e i portatori di interessi di entrambe le parti dovranno fare i conti con tutti questi aspetti e devono quindi prepararsi.

Le scelte operate dal governo del Regno Unito sulle future relazioni e sulla mancata proroga del periodo di transizione porteranno queste inevitabili perturbazioni a verificarsi dal 1º gennaio 2021, con il rischio di aggravare la pressione che le imprese subiscono già a causa della pandemia di Covid-19.

È essenziale che tutti i portatori di interessi ne siano consapevoli e che si adoperino per essere pronti ad affrontare questi cambiamenti profondi e di vasta portata che si verificheranno in qualsiasi scenario, indipendentemente dall'esito dei negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito. Non c'è spazio per l'autocompiacimento o per posporre i preparativi e le misure di adattamento in previsione del fatto che un accordo garantirebbe la continuità, in quanto un gran numero di cambiamenti sarà inevitabile.

La presente comunicazione non intende in alcun modo pregiudicare l'esito dei negoziati né esaminare le possibili implicazioni del mancato raggiungimento di un accordo su un futuro partenariato. Essa mira piuttosto a mettere in evidenza i principali settori interessati dall'inevitabile cambiamento e a facilitare ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e a tutti gli altri portatori di interessi la preparazione in vista di queste ineludibili perturbazioni.

In particolare, è opportuno che le imprese valutino l'opportunità di riesaminare i loro attuali piani di preparazione. Sebbene i piani siano stati redatti per far fronte al rischio di recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo di recesso, scenario che non si è materializzato, parte di tale lavoro sarà ancora molto pertinente per quanto riguarda i cambiamenti alla fine del periodo di transizione.

In questo spirito, la Commissione sta anche riesaminando tutti e 102 gli avvisi ai portatori di interessi che ha pubblicato durante la fase dei negoziati di recesso, che restano in gran parte d'attualità per la fine del periodo di transizione. Finora, 51 di questi avvisi sono stati aggiornati per riflettere i cambiamenti che avverranno alla fine del periodo di transizione e ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati a breve. Un elenco figura nell'allegato I della presente comunicazione.

II.CAMBIAMENTI CHE AVVERRANNO IN QUALSIASI SCENARIO

La presente sezione fornisce una panoramica dei principali settori in cui i cambiamenti avverranno in ogni caso alla fine del periodo di transizione, che vi sia o no un accordo su un futuro partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito.

I cambiamenti qui descritti risulteranno automaticamente dal fatto che il 1º gennaio 2021 il periodo di transizione che consente la partecipazione temporanea del Regno Unito al mercato unico e all'unione doganale dell'UE terminerà, mettendo così fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi. L'uscita dal mercato unico e dall'unione doganale comporterà ulteriori ostacoli al commercio e alla mobilità transfrontaliera delle persone, rendendo necessari adeguamenti sia per l'Unione sia per il Regno Unito. Lasciando l'Unione, il Regno Unito recede altresì automaticamente e per legge da tutti gli accordi internazionali dell'Unione.

Se non l'hanno ancora fatto, le amministrazioni pubbliche, le imprese e i cittadini dell'Unione devono adottare con urgenza tutte le misure di preparazione necessarie per far fronte a questi cambiamenti al fine di ridurre al minimo il costo delle perturbazioni.

A.Scambi di merci 9  

I cambiamenti descritti nelle seguenti sottosezioni non si applicano agli scambi tra l'UE e l'Irlanda del Nord, in cui dalla fine del periodo di transizione, oltre all'eventuale accordo su un futuro partenariato, si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso 10 .

Conformemente a detto protocollo, anche all'Irlanda del Nord e nell'Irlanda del Nord continueranno ad applicarsi le norme dell'Unione relative alle merci (comprese le norme fiscali, ossia le norme in materia di imposte indirette, e le norme non fiscali) e il codice doganale dell'Unione (cfr. riquadro nella parte III per maggiori informazioni).

A.1. Formalità, verifiche e controlli doganali

Durante il periodo di transizione il Regno Unito fa parte del mercato unico e dell'unione doganale dell'UE. Pertanto attualmente non vigono formalità doganali per le merci che circolano tra il Regno Unito e l'Unione.

Dal 1º gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte dell'unione doganale dell'UE. Pertanto le formalità doganali prescritte dal diritto dell'Unione si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito o che lasceranno detto territorio doganale dirette al Regno Unito.

Ciò avverrà anche se sarà istituita con il Regno Unito un'ambiziosa zona di libero scambio che preveda tariffe pari a zero e contingenti pari a zero sulle merci e la cooperazione doganale e normativa.

Per quanto riguarda l'UE, le autorità doganali effettueranno controlli sulla base del codice doganale dell'Unione, conformemente al sistema comune basato sul rischio applicato a ogni altra frontiera esterna dell'Unione relativamente alla circolazione delle merci nelle relazioni con i paesi terzi. È probabile che questi controlli comportino maggiori oneri amministrativi per le imprese e tempi di consegna più lunghi nelle catene logistiche di approvvigionamento.

Dal 1º gennaio 2021 le imprese dell'UE che desiderano importare dal Regno Unito o esportare nel Regno Unito dovranno disporre di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) 11 per poter espletare le formalità doganali. I numeri EORI emessi dal Regno Unito non saranno più validi nell'Unione. Le imprese con sede nel Regno Unito che desiderano importare nell'Unione dovranno ottenere un numero EORI dell'UE o, se del caso, nominare un rappresentante doganale nell'Unione. Dal 1º gennaio 2021 cesseranno di essere validi nell'Unione lo status di a operatore economico autorizzato accordato dal Regno Unito e le altre autorizzazioni rilasciate dallo stesso. Se desiderano ottenere autorizzazioni dell'UE, gli operatori economici devono richiederle in uno Stato membro dell'UE.

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le imprese dell'UE devono acquisire familiarità con le formalità e le procedure per intrattenere relazioni commerciali con il Regno Unito in qualità di paese terzo dal 1º gennaio 2021. È opportuno che tengano conto dell'aumento degli obblighi amministrativi e dei termini potenzialmente più lunghi derivanti da queste formalità e procedure. Questo potrebbe comportare cambiamenti significativi nell'organizzazione delle catene di approvvigionamento esistenti. Spetta alle imprese valutare le azioni necessarie in vista di tali cambiamenti, alla luce della loro specifica situazione.

Le amministrazioni degli Stati membri dell'UE hanno preparato i principali valichi di frontiera e messo a punto soluzioni per garantire l'applicazione del codice doganale dell'Unione in questo contesto. Ove necessario, è opportuno che continuino ad applicare e perfezionare tali opzioni e che proseguano l'opera di sensibilizzazione delle imprese, rivolgendole in particolare alle piccole e medie imprese (PMI) 12 .

A.2. Normativa doganale e fiscale per l'importazione e l'esportazione di merci (tariffe, IVA, accise)

Durante il periodo di transizione il Regno Unito fa parte dell'unione doganale dell'UE e del territorio dell'UE per quanto riguarda IVA e accise.

Pertanto non sono applicate tariffe né contingenti sulle merci oggetto di scambio tra l'Unione europea e il Regno Unito e non è necessario dimostrare l'origine delle merci scambiate.

Il regime applicato per le imposte (IVA, accise) è quello applicato agli scambi intraunionali, il che significa che non vi è necessità di specifici controlli alla frontiera tra il Regno Unito e l'Unione.

Dal 1º gennaio 2021 sarà necessario dimostrare il carattere originario delle merci oggetto di scambio perché abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro tra l'UE e il Regno Unito. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette a dazi doganali anche in presenza di un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito che preveda tariffe e contingenti pari a zero. La nuova situazione inciderà anche sugli scambi tra l'UE e i suoi partner preferenziali, in quanto il contenuto del Regno Unito (in termini di operazioni materiali e di trasformazione) diventerà, nell'ambito dei regimi preferenziali dell'Unione, "non originario" ai fini della determinazione dell'origine preferenziale delle merci che lo incorporano. In pratica questo comporta la necessità per gli esportatori dell'UE di rivedere le catene di approvvigionamento: per poter continuare a beneficiare dei regimi preferenziali dell'Unione con i partner preferenziali attuali dell'Unione, potrebbe risultare necessario trasferire la produzione o cambiare fornitori per determinati fattori di produzione. Gli importatori dell'Unione che chiedono un trattamento preferenziale nell'UE dovranno anche accertare che, dopo la fine del periodo di transizione, l'esportatore del paese terzo sia in grado di dimostrare che le merci sono conformi ai requisiti sull'origine preferenziale. Si noti che, al fine di mantenere il carattere originario preferenziale, le merci che transitano o fanno scalo nel territorio del Regno Unito dovranno rispettare le disposizioni relative al trasporto diretto e alla non modificazione contenute negli accordi preferenziali dell'UE.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà esigibile al momento dell'importazione dal Regno Unito di merci introdotte nel territorio IVA dell'Unione europea, all'aliquota applicabile alle cessioni degli stessi beni all'interno dell'Unione. Saranno esentate dall'IVA le merci esportate dall'Unione al Regno Unito qualora siano spedite o trasportate nel Regno Unito, come accadrebbe per qualsiasi altra destinazione al di fuori dell'Unione europea. In tali situazioni il fornitore delle merci esportate deve essere in grado di dimostrare che le merci hanno lasciato l'Unione.

Così come per tutte le importazioni da paesi terzi nell'Unione, le accise sui prodotti che vi sono soggetti (bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) saranno esigibili al momento dell'importazione nell'Unione e devono essere pagate quando le merci sono immesse sul mercato. In futuro le importazioni dal Regno Unito potrebbero essere soggette anche a misure antidumping, compensative o di salvaguardia nel quadro della politica di difesa commerciale dell'Unione europea.

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Affinché le merci oggetto di scambio abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro tra l'UE e il Regno Unito, gli operatori commerciali dovranno essere in grado di dimostrarne il carattere originario. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine non potranno fruire di tale regime commerciale preferenziale.

È opportuno che le imprese dell'UE siano pronte a trattare qualsiasi contenuto del Regno Unito (fattori di produzione e processi) come "non originario" nel contesto degli scambi con gli attuali paesi partner preferenziali dell'Unione, così che, alla fine del periodo di transizione, le loro esportazioni possano continuare a beneficiare in ogni caso del trattamento preferenziale accordato dagli accordi di libero scambio dell'Unione 13 . "Non originario" sarà considerato anche il contenuto del Regno Unito incorporato in merci ottenute in paesi terzi con i quali l'Unione ha accordi commerciali preferenziali e importate nell'Unione. Il Regno Unito sarà d'ora in poi un paese terzo ai fini della regola del trasporto diretto/di non modificazione ed è opportuno che le imprese adattino la logistica di conseguenza.

È opportuno che le imprese dell'UE prendano conoscenza delle procedure IVA pertinenti e si preparino ad applicarle. Dovrebbero tenere conto dell'aumento degli obblighi amministrativi e se del caso dei potenziali ritardi. Questo potrebbe comportare cambiamenti considerevoli nell'organizzazione delle catene di approvvigionamento e nei procedimenti contabili esistenti.

È opportuno che le amministrazioni degli Stati membri dell'UE si preparino all'onere aggiuntivo derivante da questi cambiamenti, in termini sia di personale sia di formazione, e che intensifichino le attività di sensibilizzazione, rivolgendole in particolare alle piccole e medie imprese.

A.3. Certificati e autorizzazioni di prodotti, requisiti in materia di stabilimento, etichettatura e marcatura

Durante il periodo di transizione il Regno Unito partecipa al mercato unico, compreso per le merci, che possono essere scambiate liberamente tra l'Unione europea e il Regno Unito, senza essere sottoposte a controlli, grazie all'esistenza di un unico quadro normativo dell'Unione per l'immissione sul mercato delle merci, che comprende norme tecniche armonizzate, norme in materia di sicurezza e ambiente e il reciproco riconoscimento. Le istituzioni e gli organi dell'UE, come le agenzie dell'UE, vigilano sul buon funzionamento di questo quadro.

Dal 1º gennaio 2021 l'Unione e il Regno Unito costituiranno due spazi separati dal punto di vista normativo e giuridico.

Ciò significa che tutti i prodotti esportati dall'Unione verso il Regno Unito dovranno essere conformi alle disposizioni e alle norme del Regno Unito e saranno soggetti a tutte le verifiche e tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni. Analogamente, tutti i prodotti importati dal Regno Unito nell'Unione dovranno rispettare le disposizioni e le norme dell'Unione e saranno soggetti a tutte le verifiche e tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni ai fini della sicurezza e della salute e ad altri fini di ordine pubblico.

Le imprese dell'UE che attualmente distribuiscono prodotti provenienti dal Regno Unito diventeranno esportatori o importatori per i prodotti che immettono sul mercato dell'Unione. Questo significa che dovranno ottemperare agli obblighi dell'esportatore o importatore imposti dalle norme applicabili dell'Unione.

In merito all'autorizzazione e alla certificazione dei prodotti, per quanto riguarda l'Unione:

·I certificati e le autorizzazioni rilasciati dalle autorità del Regno Unito o da organismi con sede nel Regno Unito non saranno più validi per l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione. Questo significa, ad esempio, che un veicolo a motore con un'omologazione rilasciata dal Regno Unito non potrà più essere immesso sul mercato dell'Unione. Qualora la normativa dell'Unione richieda la certificazione da parte di un organismo notificato dell'UE, ad esempio per alcuni dispositivi medici, macchine, dispositivi di protezione individuale o prodotti da costruzione, non sarà più consentita l'immissione sul mercato di prodotti certificati dagli organismi con sede nel Regno Unito.

·Qualora la normativa dell'Unione richieda la registrazione dei prodotti nelle banche dati, è possibile che tale registrazione debba essere effettuata dall'importatore nell'Unione o da un rappresentante autorizzato del fabbricante del Regno Unito 14 .

·Qualora la normativa dell'Unione imponga a determinati operatori economici o altre persone fisiche o giuridiche (ad esempio, rappresentanti autorizzati di fabbricanti di paesi terzi o "responsabili" della conformità normativa) di essere stabiliti nell'Unione, lo stabilimento nel Regno Unito non sarà più riconosciuto nell'Unione. Questo significa che sarà necessario che il rappresentante autorizzato/responsabile si trasferisca dal Regno Unito all'Unione; in alternativa dovrà essere nominato un nuovo rappresentante autorizzato/responsabile stabilito nell'Unione europea.

· Non saranno più conformi ai requisiti dell'Unione in materia di etichettatura la marcatura o l'etichettatura delle merci immesse nel mercato dell'Unione riconducibili a organismi o persone stabiliti nel Regno Unito.

Infine, le norme dell'Unione che vietano o limitano talune importazioni/esportazioni di merci 15 per motivi di ordine pubblico, quali la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, si applicheranno agli scambi con il Regno Unito così come con qualsiasi paese terzo.

Esempi di conformità settoriale

Sostanze chimiche

Dal 1º gennaio 2021 le norme dell'Unione in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 16 non si applicheranno più nel Regno Unito.

Le registrazioni possedute dai fabbricanti e dai produttori stabiliti nel Regno Unito non saranno più valide nell'Unione europea. Tali soggetti dovranno provvedere a che le loro sostanze siano registrate presso un fabbricante o un importatore nell'Unione europea o designare un "rappresentante esclusivo" nell'Unione europea come dichiarante per la sostanza.

Gli utilizzatori a valle dovranno verificare se le sostanze utilizzate sono registrate da un dichiarante stabilito nell'Unione europea. In caso contrario, è opportuno che:

·adeguino di conseguenza la catena di approvvigionamento (ossia identifichino un fornitore alternativo);

·verifichino se il dichiarante del Regno Unito con cui trattano ha in programma di designare un "rappresentante esclusivo" nell'Unione europea; o

·registrino la sostanza nella loro veste di importatore.

Prodotti sanitari (dispositivi medici e medicinali per uso umano o veterinario)

Dal 1º gennaio 2021 il Regno Unito abbandonerà il sistema normativo unionale dei medicinali e dispositivi medici.

Di conseguenza:

·tutti i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio devono essere stabiliti nell'Unione europea;

·i siti di test e di rilascio dei lotti dovranno essere ubicati nell'Unione europea;

·le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza e del rilascio dei lotti (compresi i medicinali sperimentali) dovranno essere stabilite nell'Unione europea;

·qualsiasi sperimentazione clinica autorizzata nell'Unione dovrà avere un promotore o un rappresentante legale stabilito nell'Unione europea;

·le informazioni e l'etichettatura dovranno essere conformi ai requisiti dell'Unione, anche per quanto riguarda la coetichettatura dei medicinali secondo i termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio concessa nel Regno Unito;

·la certificazione dei dispositivi medici dovrà essere effettuata dagli organismi notificati stabiliti nell'Unione europea.

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le imprese dell'UE che immettono merci sul mercato del Regno Unito dovranno assicurarsi di rispettare tutte le applicabili norme del Regno Unito dal 1º gennaio 2021.

Per quanto riguarda i processi di autorizzazione e certificazione, le misure preparatorie avrebbero dovuto essere già state adottate nel 2019, ma le imprese dell'UE dovrebbero comunque verificarne attentamente la conformità con largo anticipo rispetto al 1º gennaio 2021.

È opportuno che le amministrazioni degli Stati membri dell'UE intensifichino le attività di sensibilizzazione, rivolgendole in particolare alle piccole e medie imprese.

B.Scambi di servizi

Durante il periodo di transizione il Regno Unito partecipa al mercato unico dell'UE, compreso per i servizi. Pertanto le imprese del Regno Unito beneficiano della libertà di stabilimento e della possibilità di fornire una prestazione di servizi in qualsiasi Stato membro dell'UE. Godono dei benefici di un contesto di regolamentazione e vigilanza comune che delimita le misure che le autorità nazionali possono adottare e consente ai prestatori di servizi di beneficiare di un sistema avanzato di riconoscimento delle qualifiche professionali.

In taluni settori disciplinati a livello dell'Unione lo scambio transfrontaliero di servizi fruisce dell'approccio del paese di origine o del concetto del sistema di "passaporto", il che implica che l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in base alle norme dell'Unione è sufficiente per accedere all'intero mercato unico dell'UE, e questo grazie all'armonizzazione delle norme, delle regole tecniche e dei quadri normativi e di vigilanza. Questi principi sono alla base della libera circolazione di determinati servizi tra Stati membri dell'UE, ad esempio nei settori finanziario, audiovisivo o dei trasporti.

Dal 1º gennaio 2021 la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi previste dai trattati dell'Unione non saranno più aperte alle persone e alle imprese del Regno Unito che operano nell'Unione europea né ai cittadini e alle imprese dell'UE che operano nel Regno Unito.

Dal 1º gennaio 2021 le autorizzazioni rilasciate dalle autorità del Regno Unito nell'ambito del regime del mercato unico dell'UE non saranno più valide nell'Unione. Ciò è particolarmente importante per i settori dei servizi finanziari, dei trasporti, dei media audiovisivi e dei servizi energetici.

Per accedere al mercato dell'Unione i prestatori di servizi e i professionisti del Regno Unito stabiliti nel Regno Unito dovranno dimostrare la conformità a tutte le norme, procedure e/o autorizzazioni cui è subordinata la prestazione di servizi nell'Unione europea da parte di cittadini stranieri e/o di società stabilite al di fuori dell'Unione 17 . Tali requisiti potranno essere stabiliti nel diritto dell'Unione o, più spesso, nelle discipline nazionali, ma in ogni caso saranno condizionati agli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio e nell'ambito dell'accordo sulle future relazioni con il Regno Unito. 

Analogamente i prestatori di servizi e i professionisti dell'UE stabiliti nell'Unione e che operano nel Regno Unito dovranno dimostrare il rispetto di tutte le applicabili norme del Regno Unito.

B.1. Servizi finanziari

Durante il periodo di transizione il Regno Unito partecipa al mercato unico dell'UE, compreso per i servizi finanziari. Pertanto attualmente i servizi finanziari possono essere forniti dal Regno Unito all'UE con un'unica autorizzazione o "passaporto" per settore dei servizi finanziari, rilasciato dalle autorità del Regno Unito. Gli operatori dell'Unione possono usare i "passaporti" dello Stato membro d'origine per fornire servizi finanziari al Regno Unito e nel Regno Unito.

Dal 1º gennaio 2021 cesseranno di applicarsi le autorizzazioni a fornire servizi in tutta l'UE a partire dal Regno Unito. La prestazione di servizi finanziari dal Regno Unito all'UE sarà condizionata al rispetto delle norme sui paesi terzi vigenti nello Stato membro interessato. Le imprese, le banche o gli investitori dell'Unione che attualmente si affidano a tali servizi dovrebbero essere consapevoli di tale cambiamento e prepararsi di conseguenza. I prestatori di servizi finanziari dell'UE che operano nel Regno Unito dovrebbero prepararsi a rispettare tutte le applicabili norme del Regno Unito. 

Nell'ambito dei regimi di equivalenza previsti in alcuni suoi atti giuridici l'Unione europea ha la possibilità di facilitare interazioni specifiche tra il proprio sistema finanziario e quello del Regno Unito riconoscendo che, nel settore, i regimi di regolamentazione e di vigilanza del Regno Unito sono equivalenti alla normativa e ai requisiti dell'Unione corrispondenti. Solo un numero limitato di queste equivalenze consente alle imprese di paesi terzi di prestare servizi ai clienti dell'UE, ad esempio nei settori dei depositari centrali di titoli e delle controparti centrali (CCP). Per quanto riguarda specificamente le imprese di investimento, a metà del 2021 entrerà in vigore un nuovo quadro di equivalenza migliorato. Nella maggior parte dei settori, come quello delle assicurazioni o delle operazioni di prestito o della raccolta dei depositi delle banche commerciali, l'equivalenza non consente alle imprese di paesi terzi di prestare servizi nell'UE, ma sgrava le imprese dell'UE di oneri prudenziali o informativi.

Le decisioni di equivalenza dell'Unione non riproducono i benefici del mercato unico per il Regno Unito, in quanto ad esso cesseranno di applicarsi gli obblighi e le garanzie dell'ecosistema del mercato unico dell'UE. Le decisioni di equivalenza possono essere revocate unilateralmente in qualsiasi momento, in particolare se i quadri di riferimento dei paesi terzi divergono e le condizioni di equivalenza non sono più soddisfatte.

Poiché i quadri di equivalenza dell'Unione sono unilaterali, né le valutazioni dell'equivalenza né le possibili decisioni di riconoscimento dell'equivalenza rientrano nei negoziati con il Regno Unito. L'attuale interconnessione di mercato tra l'UE e il del Regno Unito impone che, nel valutare l'equivalenza, la Commissione sia particolarmente consapevole dei rischi cui si troverebbe esposta l'UE in termini di stabilità finanziaria, trasparenza del mercato, integrità del mercato, tutela degli investitori e condizioni di parità. L'intento dichiarato del governo del Regno Unito di discostarsi dai quadri normativi e di vigilanza dell'Unione nel settore dei servizi finanziari dopo il periodo di transizione impone inoltre alla Commissione di valutare in chiave prospettica l'equivalenza del Regno Unito in ciascun settore.

La dichiarazione politica sulle future relazioni 18 afferma che sia l'Unione europea sia il Regno Unito si adopereranno per concludere entro giugno 2020 le rispettive valutazioni dell'equivalenza 19 . La Commissione ha condiviso con il Regno Unito questionari che contemplano 28 settori di equivalenza. Alla fine di giugno erano stati restituiti solo 4 questionari compilati. Su questa base la Commissione non ha potuto concludere le valutazioni dell'equivalenza entro la fine di giugno. La Commissione proseguirà le valutazioni sulla base delle ulteriori risposte che sta ricevendo. Le valutazioni possono condurre, in ciascuno dei settori, a decisioni di equivalenza o di non equivalenza. La Commissione prenderà le decisioni sulla base di una valutazione globale, anche dell'interesse dell'UE.

In diversi settori la Commissione non ha avviato la valutazione perché le decisioni di equivalenza sono già state concesse 20 o perché, ad esempio, non è ancora predisposto integralmente il quadro giuridico dell'UE. Per quanto riguarda i settori che rientrano in quest'ultima ipotesi 21 , la Commissione non adotterà una decisione di equivalenza a breve o medio termine.

Sulla base di un'analisi condotta con la Banca centrale europea, il Comitato di risoluzione unico e le autorità europee di vigilanza e sulla base dei preparativi intrapresi dalle imprese di servizi finanziari, la Commissione ha individuato una sola area che potrebbe presentare rischi per la stabilità finanziaria, vale a dire le controparti centrali (CCP) per la compensazione dei derivati. A breve termine e per far fronte ai possibili rischi per la stabilità finanziaria, la Commissione valuta pertanto l'adozione di una decisione di equivalenza a durata limitata in questo settore per il Regno Unito.

Tale decisione a durata limitata consentirebbe alle CCP con sede nell'UE di sviluppare ulteriormente la capacità di compensare le operazioni pertinenti nel breve e medio periodo e ai partecipanti diretti dell'UE di adottare e attuare le misure necessarie, anche riducendo l'esposizione sistemica alle infrastrutture del mercato del Regno Unito.

Al fine di rafforzare la vigilanza e la regolamentazione delle attività di compensazione che rivestono importanza sistemica per l'Unione, l'UE sta attuando il regolamento EMIR 2.2. La Commissione sta adottando le misure di esecuzione che determineranno il livello di rischio sistemico delle CCP dei paesi terzi, le misure necessarie per rafforzare la vigilanza su di esse e l'eventuale necessità di ulteriori misure per attenuare tali rischi.

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

È opportuno che gli operatori assicurativi, le banche, le imprese di investimento, le sedi di negoziazione e gli altri prestatori di servizi finanziari mettano a punto e attuino misure preparatorie entro il 31 dicembre 2020 per essere pronti a fronteggiare i cambiamenti che avverranno in tutti gli scenari, anche nel caso in cui manchi, nel settore in cui operano, una decisione di equivalenza adottata dall'Unione europea o dal Regno Unito.

Le imprese, le banche e gli investitori dell'Unione che attualmente si affidano a prestatori di servizi del Regno Unito dovrebbero valutare in che modo ciò possa influire sulle loro operazioni e adottare le misure necessarie per prepararsi a tutti gli scenari possibili. I prestatori di servizi finanziari dell'UE che operano nel Regno Unito dovrebbero prepararsi a rispettare tutte le applicabili norme del Regno Unito. I partecipanti diretti unionali delle CCP del Regno Unito e i relativi clienti dovrebbero attivarsi per prepararsi a tutti gli scenari, anche riducendo la propria esposizione sistemica alle infrastrutture del mercato del Regno Unito.

L'UE e le autorità nazionali di vigilanza e di regolamentazione dovranno proseguire il dialogo con i portatori di interessi per assicurare che tutti i preparativi necessari siano ultimati per fine 2020.

B.2. Servizi di trasporto

Durante il periodo di transizione il Regno Unito partecipa al mercato unico, compreso per i servizi di trasporto. Pertanto attualmente, i servizi ferroviari, i servizi di trasporto aereo e le operazioni di trasporto di merci su strada possono essere effettuati in tutta l'Unione europea con un'unica licenza rilasciata da uno Stato membro. Questo va a vantaggio anche degli operatori dell'UE nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

Dal 1º gennaio 2021 le imprese del Regno Unito non saranno più in grado di fornire servizi di trasporto all'interno dell'Unione nell'ambito del mercato unico. Le possibilità e le condizioni a cui gli operatori di trasporto dell'UE e del Regno Unito potranno prestare servizi tra l'Unione europea e il Regno Unito dipenderanno in larga misura dai negoziati sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito nel settore dei trasporti.

Tuttavia, in ogni caso, dal 1º gennaio 2021 le licenze rilasciate dal Regno Unito alle imprese ferroviarie non saranno più valide nell'Unione europea e i certificati o le licenze rilasciati nel Regno Unito ai macchinisti non saranno più validi per la guida di locomotive e treni nel sistema ferroviario dell'UE.

Le imprese ferroviarie dell'Unione europea o del Regno Unito che forniscono servizi transfrontalieri tra il Regno Unito e l'Unione europea dovranno conformarsi ai requisiti giuridici applicabili sia nell'Unione europea sia nel Regno Unito. Ciò riguarda la licenza e il certificato di sicurezza per l'impresa ferroviaria, le autorizzazioni del materiale rotabile e le licenze del personale (macchinisti). I portatori di interessi devono quindi garantire di essere in possesso di licenze valide nell'Unione europea per le sezioni dei servizi transfrontalieri situati nel territorio dell'Unione europea e di licenze valide nel Regno Unito per le sezioni dei servizi transfrontalieri situati nel territorio del Regno Unito.

In ogni caso, dal 1º gennaio 2021 i vettori aerei titolari di licenze di esercizio rilasciate dall'autorità competente del Regno Unito per il trasporto aereo di passeggeri, posta e/o merci non saranno più in grado di fornire servizi di trasporto aereo all'interno dell'Unione europea.

I vettori aerei e i titolari di certificati di sicurezza aerea dovranno garantire e mantenere la conformità ai requisiti dell'Unione, compresi i requisiti relativi al principale centro di attività e in materia di proprietà maggioritaria e di controllo nell'UE, nonché all'acquis di sicurezza aerea dell'Unione.

Infine, in ogni caso, dal 1º gennaio 2021 i trasportatori su strada stabiliti nel Regno Unito non saranno più titolari di una licenza comunitaria. Essi pertanto non beneficeranno più dei diritti di accesso automatici al mercato unico che tale licenza comporta, in particolare il diritto dei trasportatori dell'UE di effettuare viaggi e trasportare merci in tutta l'Unione.

I diritti di accesso che i trasportatori dell'UE e del Regno Unito avranno sui rispettivi mercati dell'uno e dell'altro dipenderanno dall'esito dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito. In assenza di accordo, le limitate quote già disponibili nell'ambito del meccanismo della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) saranno a disposizione degli operatori dell'UE per effettuare viaggi verso il Regno Unito e degli operatori del Regno Unito per effettuare viaggi verso l'UE.

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Dal 1º gennaio 2021 tutte le imprese di trasporto che effettuano operazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito dovranno garantire la conformità, rispettivamente, ai requisiti di certificazione dell'UE e del Regno Unito.

I diritti di accesso per il trasporto aereo e stradale tra l'Unione e il Regno Unito dipenderanno in larga misura dall'esito dei negoziati con il Regno Unito.

In ogni caso gli operatori di trasporto saranno interessati da cambiamenti nelle formalità necessarie per l'attraversamento della frontiera tra il Regno Unito e l'UE 22 . Oltre alle norme settoriali specifiche in materia di trasporti, le amministrazioni degli Stati membri dell'UE dovrebbero intensificare le attività di sensibilizzazione, rivolgendole in particolare alle PMI, sul modo in cui le formalità di frontiera influiranno in futuro sugli operatori dei trasporti e della logistica, così come sui passeggeri e sui lavoratori transfrontalieri. Ciò include anche le verifiche di frontiera sulle persone, che comportano il controllo dei requisiti di ingresso e soggiorno, la timbratura del passaporto e, se del caso, l'obbligo del visto.

B.3. Servizi audiovisivi

Durante il periodo di transizione il Regno Unito partecipa al mercato unico dei servizi audiovisivi. Attualmente, pertanto, si applica il principio del paese di origine, in base al quale il prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che rispetta le norme dell'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro beneficia della libertà di ricezione e può trasmettere contenuti in qualsiasi altro Stato membro senza dover chiedere l'approvazione dell'altro Stato membro.

Dal 1º gennaio 2021 le imprese stabilite nel Regno Unito non potranno più beneficiare del principio del paese di origine di cui alla direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Di conseguenza, i prestatori di servizi di media audiovisivi con sede nel Regno Unito dovranno rispettare ciascuna delle norme dello Stato membro in cui intendono operare.

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

I prestatori di servizi di media audiovisivi stabiliti nel Regno Unito che forniscono servizi di media audiovisivi nell'Unione europea dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di ciascuno dei regimi nazionali degli Stati nei quali intendono operare. I prestatori dell'UE che intendono fornire servizi nel Regno Unito dovranno rispettare le norme stabilite nel Regno Unito.

B.4. Riconoscimento delle qualifiche professionali

Durante il periodo di transizione il Regno Unito partecipa al mercato unico dell'UE, comprese la libertà di stabilimento, la libera circolazione delle persone e la libera prestazione di servizi. Pertanto, attualmente i cittadini del Regno Unito e i cittadini dell'UE in possesso di una qualifica nel Regno Unito beneficiano di un regime di riconoscimento semplificato, in alcuni casi automatico, negli altri paesi dell'UE, che durante il periodo di transizione consente ai professionisti quali medici, infermieri, dentisti, farmacisti, veterinari, avvocati, architetti o ingegneri di circolare e di prestare servizi in tutta l'Unione europea e nel Regno Unito.

Dal 1º gennaio 2021 il Regno Unito non applicherà più le norme dell'Unione sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il riconoscimento nel Regno Unito delle qualifiche ottenute negli Stati membri dell'UE sarà disciplinato dal diritto del Regno Unito.

Alla fine del periodo di transizione i cittadini del Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui hanno conseguito le qualifiche, e i cittadini dell'UE con qualifiche acquisite nel Regno Unito dovranno chiederne il riconoscimento nello Stato membro d'interesse in base alle norme ivi vigenti per i cittadini di paesi terzi e/o per le qualifiche di paesi terzi 23 .

Consigli alle persone, alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le persone interessate dovrebbero prepararsi alla fine del periodo di transizione cercando di ottenere nell'Unione europea il riconoscimento della qualifica acquisita nel Regno Unito anteriormente al 1º gennaio 2021. Le decisioni delle imprese dovrebbero tenere conto del fatto che, a partire dal gennaio 2021, a transizione finita, tale riconoscimento avverrà nello specifico Stato membro in base alle norme ivi vigenti per i cittadini di paesi terzi e/o per le qualifiche di paesi terzi.

C.Energia

Durante il periodo di transizione il Regno Unito partecipa al mercato integrato dell'energia dell'Unione. Pertanto il commercio di prodotti energetici tra l'UE e il Regno Unito attraverso gli interconnettori dell'elettricità e del gas è attualmente gestito attraverso piattaforme specifiche dell'Unione.

Dal 1º gennaio 2021, sebbene sia ovviamente possibile continuare a utilizzare gli interconnettori dell'elettricità e del gas, il Regno Unito non parteciperà più alle piattaforme specifiche dell'Unione. Soluzioni alternative sostituiranno gli scambi di energia elettrica sugli interconnettori con la Gran Bretagna 24 . Tali soluzioni dovrebbero consentire agli scambi di energia elettrica di continuare, anche se non con lo stesso livello di efficienza con cui avvengono oggi all'interno del mercato unico.

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le imprese e le amministrazioni degli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che, a partire dal gennaio 2021, gli scambi sugli interconnettori dell'elettricità con la Gran Bretagna non saranno più gestiti tramite le piattaforme dell'Unione e diventeranno flussi di energia con paesi terzi. I portatori di interessi dovrebbero prendere in considerazione le misure necessarie per adeguarsi al nuovo contesto normativo.

D.Viaggi e turismo

Controlli sulle persone 25

Durante il periodo di transizione i cittadini del Regno Unito sono trattati come cittadini dell'Unione. Quando entrano nell'Unione europea e nello spazio Schengen beneficiano pertanto della libertà di circolazione.

Dal 1º gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito che si recano nell'Unione europea e nello spazio Schengen saranno trattati come cittadini di paesi terzi e saranno pertanto sottoposti a controlli approfonditi al confine dello spazio Schengen. Ciò significa che i soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri dell'UE non possono avere durata superiore a 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni e che i cittadini del Regno Unito dovranno soddisfare le condizioni di ingresso applicabili ai cittadini di paesi terzi. All'attraversamento delle frontiere non possono più fare uso delle corsie preferenziali UE/SEE/CH riservate alle persone che godono del diritto alla libera circolazione.

Obblighi in materia di visto

Durante il periodo di transizione i cittadini del Regno Unito sono trattati come cittadini dell'Unione. Non sono quindi soggetti ad alcun obbligo di visto nell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'attraversamento delle frontiere dello spazio Schengen.

Grazie ai recenti preparativi legislativi dell'UE, dal 1º gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito resteranno esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione europea per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni). Tale esenzione dal visto non comporta il diritto di lavorare nell'Unione ed è soggetta al meccanismo di reciprocità applicabile ai paesi terzi, ossia potrebbe essere sospesa qualora i cittadini dell'Unione cessino di beneficiare dell'accesso senza visto al Regno Unito per soggiorni di breve durata.

Le norme sui visti cambieranno anche per l'ingresso nell'Unione dei cittadini di alcuni paesi terzi soggiornanti nel Regno Unito. Ad esempio, dal 1º gennaio 2021 i documenti di soggiorno del Regno Unito non esonereranno più il titolare dall'obbligo del visto di transito aeroportuale nell'Unione e gli alunni soggiornanti nel Regno Unito non beneficeranno più automaticamente dell'esenzione dal visto per l'accesso all'Unione in caso di gite scolastiche.

Viaggiare con animali da compagnia

Durante il periodo di transizione i proprietari di animali da compagnia che soggiornano nel Regno Unito godono, per i viaggi nell'Unione europea con il loro animale, delle facilitazioni offerte dal passaporto dell'UE per animali da compagnia.

A partire dal 1º gennaio 2021 il passaporto dell'UE per animali da compagnia rilasciato al proprietario di animali da compagnia soggiornante nel Regno Unito non sarà più un documento valido per spostarsi con l'animale dal Regno Unito a un qualsiasi Stato membro dell'UE. Per il futuro, gli obblighi da soddisfare per viaggiare con animali da compagnia dal Regno Unito saranno stabiliti dall'Unione.

Patenti di guida

Durante il periodo di transizione si applica il diritto dell'Unione sul riconoscimento delle patenti di guida in tutta l'Unione europea. Pertanto i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito possono continuare a guidare nell'UE senza ulteriore documentazione.

Dal 1º gennaio 2021 le patenti di guida rilasciate dal Regno Unito non beneficeranno più del reciproco riconoscimento ai sensi del diritto dell'Unione. Il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dal Regno Unito sarà disciplinato a livello di Stato membro. La convenzione di Ginevra del 1949 sulla circolazione stradale si applicherà negli Stati membri che ne sono parti contraenti. Per ulteriori informazioni si rimanda all'autorità competente del rispettivo Stato membro.

Roaming

Durante il periodo di transizione al Regno Unito si applica il diritto dell'Unione in materia di roaming. Pertanto, attualmente il regolamento che garantisce il roaming senza oneri aggiuntivi si applica nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito.

A partire dal 1º gennaio 2021 l'accesso dei consumatori del Regno Unito al roaming a tariffa nazionale nell'Unione europea non sarà più garantito dal diritto dell'Unione, né sarà garantito ai consumatori dell'Unione che si recano nel Regno Unito.

Gli operatori di telefonia mobile del Regno Unito e quelli dell'UE potranno quindi applicare un sovrapprezzo ai clienti in roaming.

Diritti dei passeggeri

Durante il periodo di transizione il diritto dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, ferroviario, navale e stradale, compresa l'assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, continua ad applicarsi ai passeggeri in partenza dal Regno Unito verso uno Stato membro dell'UE, che il vettore sia un vettore del Regno Unito o dell'Unione.

Dal 1º gennaio 2021 il livello di protezione dei passeggeri che si spostano tra l'UE e il Regno Unito subirà dei cambiamenti. A seconda del modo di trasporto, i passeggeri potrebbero non essere più protetti dai diritti dei passeggeri dell'UE quando viaggiano da o verso il Regno Unito.

Consigli alle persone, alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

I viaggiatori che si spostano da e verso il Regno Unito dovrebbero tenere conto dei cambiamenti relativi alle verifiche di frontiera, agli obblighi di visto, ai passaporti per animali da compagnia, alle patenti di guida e alle tariffe di roaming.

Le imprese che forniscono servizi di viaggio dovrebbero familiarizzarsi con le modifiche e potrebbero dover adeguare di conseguenza le procedure.

Le autorità nazionali devono assicurarsi che vi sia disponibilità di personale sufficiente ai valichi di frontiera e, se necessario, adattare l'infrastruttura. Dovrebbero inoltre garantire che i passeggeri e i viaggiatori siano informati adeguatamente di qualsiasi variazione dei loro diritti e obblighi.

E.Mobilità e coordinamento della sicurezza sociale

Durante il periodo di transizione i cittadini del Regno Unito continuano a beneficiare della libera circolazione delle persone nell'Unione. I cittadini dell'UE possono altresì continuare a utilizzare i diritti di libera circolazione per andare a lavorare, studiare, avviare un'impresa o vivere nel Regno Unito. Si applicano inoltre tutte le norme dell'Unione in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, in virtù dell'accordo di recesso, continueranno ad applicarsi, anche dopo la fine del periodo di transizione, alle persone che, prima di tale momento, si trovavano in una situazione transfrontaliera che coinvolgeva il Regno Unito e l'Unione europea. L'accordo di recesso tutela inoltre i diritti di soggiorno e di lavoro dei cittadini dell'UE che soggiornano legalmente nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che soggiornano legalmente in uno Stato membro dell'UE alla fine del periodo di transizione, così come dei relativi familiari 26 . 

Il 1º gennaio 2021 termina la libera circolazione tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ciò avrà ripercussioni sulla facilità di spostamento per tutti i cittadini dell'UE che non sono beneficiari dell'accordo di recesso e intendono rimanere nel Regno Unito per periodi più lunghi, siano essi studenti, lavoratori, pensionati o loro familiari. Qualsiasi loro spostamento verso il Regno Unito sarà disciplinato dalle leggi sull'immigrazione del Regno Unito. Le imprese del Regno Unito che intendono assumere cittadini dell'UE dovranno attenersi alle norme del Regno Unito che al momento non si applicano nell'ambito del regime dell'Unione. Qualsiasi spostamento verso l'UE di cittadini del Regno Unito che non beneficiano dell'accordo di recesso sarà disciplinato dalle norme dell'Unione e degli Stati membri in materia di migrazione. Le imprese dell'UE che intendono assumere cittadini del Regno Unito dovranno attenersi alle norme dell'Unione e del rispettivo Stato membro applicabili ai cittadini di paesi terzi.

Per i cittadini dell'UE che eserciteranno una qualche forma di mobilità nell'ambito del nuovo regime del Regno Unito non vigerà più l'attuale coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previsto dai regolamenti dell'Unione. Lo stesso vale per i cittadini del Regno Unito nell'UE, a meno che non siano contemplati da norme specifiche dell'Unione relative ai cittadini di paesi terzi. L'ampia protezione transfrontaliera di sicurezza sociale prevista dalle attuali norme dell'Unione verrà a mancare, dal momento che le norme dell'Unione non saranno più applicabili. Anche nell'ambito di un futuro accordo di partenariato con il Regno Unito potrebbero essere garantiti soltanto alcuni diritti in materia di sicurezza sociale. Le condizioni precise che saranno applicate dipendono dall'esito dei negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito sul futuro partenariato, ad esempio per quanto riguarda le spese sanitarie o i diritti a pensione.

F.Diritto societario e diritto civile

F.1. Società registrate nel Regno Unito

Durante il periodo di transizione il Regno Unito partecipa al mercato unico, che comprende la libertà fondamentale di stabilimento. Pertanto, attualmente una società può essere registrata nel Regno Unito e avere l'amministrazione centrale o la sede operativa principale in uno Stato membro dell'UE.

Dal 1º gennaio 2021 le società registrate nel Regno Unito saranno imprese di paesi terzi e non saranno automaticamente riconosciute ai sensi dell'articolo 54 TFUE. Il loro riconoscimento diventerà soggetto alla legislazione nazionale applicabile alle società di paesi terzi.

Le succursali negli Stati membri dell'UE delle società registrate nel Regno Unito saranno filiali di società di paesi terzi. Le controllate di società del Regno Unito nell'Unione sono, in linea di principio, società dell'UE e continueranno a essere disciplinate da tutta la pertinente legislazione dell'Unione e nazionale.

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le società registrate nel Regno Unito che desiderano diventare imprese dell'UE dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per registrarsi in uno Stato membro dell'UE.

F.2. Clausole contrattuali di scelta del foro

Durante il periodo di transizione il Regno Unito prende parte a elementi dello spazio giudiziario civile europeo 27 . Attualmente le sentenze emesse da un giudice del Regno Unito in materia civile e commerciale sono pertanto eseguibili rapidamente nell'Unione europea. In pratica, i contratti commerciali stabiliscono spesso nel Regno Unito il foro competente della risoluzione delle controversie.

A partire dal 1º gennaio 2021 non saranno più applicabili le norme dell'Unione che facilitano il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle sentenze nell'UE e nel Regno Unito durante il periodo di transizione 28 . Anche qualora il Regno Unito aderisse a titolo individuale alla convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro dopo la fine del periodo di transizione, tale convenzione si applicherebbe solo al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse da giudici designati in virtù di accordi esclusivi di scelta del foro conclusi dopo che il Regno Unito sia diventato parte di detta convenzione. Per il momento, quindi, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze del Regno Unito saranno disciplinati dalle norme nazionali dello Stato membro in cui sono chiesti.

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Si consiglia a tutte le imprese di tenere conto di questa situazione nella valutazione delle clausole di scelta del foro nei contratti internazionali.

Le imprese dovrebbero essere consapevoli del fatto che, rispetto alla situazione attuale, le sentenze pronunciate da un giudice del Regno Unito potrebbero non essere più eseguibili così rapidamente nell'Unione europea.

G.Altri aspetti: dati, diritti di proprietà digitale e intellettuale

G.1. Proprietà intellettuale

Durante il periodo di transizione il Regno Unito partecipa al mercato unico dell'UE. Pertanto, attualmente il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, ad esempio un marchio dell'Unione europea, non può addurlo come motivo per opporsi alla spedizione di merci dal Regno Unito all'Unione europea fintantoché le merci siano state immesse sul mercato del Regno Unito con tale marchio dal titolare o con il suo consenso ("principio dell'esaurimento" dei diritti conferiti dal diritto di proprietà intellettuale) e viceversa.

A partire dal 1º gennaio 2021 gli operatori economici dell'Unione europea non possono più addurre l'esaurimento nei confronti dei titolari di diritti quando si procurano prodotti nel Regno Unito.

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le imprese che operano nel commercio parallelo dal Regno Unito dovrebbero rivedere le proprie modalità commerciali.

Inoltre, dal 1º gennaio 2021, se in virtù dell'accordo di recesso sarà mantenuta la tutela dei diritti di proprietà intellettuale dell'UE a carattere unitario esistenti (marchi, UE disegni e modelli comunitari, privative per ritrovati vegetali, indicazioni geografiche), i nuovi diritti unitari dell'UE avranno portata territoriale ridotta, dal momento che non avranno più efficacia nel Regno Unito 29 .

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

I portatori di interessi dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che i futuri diritti di proprietà intellettuale siano se del caso tutelati nel Regno Unito.

G.2. Trasferimenti e protezione dei dati

Durante il periodo di transizione il Regno Unito è vincolato dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati. Pertanto, attualmente i dati personali possono essere trasmessi dall'Unione europea al Regno Unito senza restrizioni.

Dal 1º gennaio 2021 i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito possono continuare, ma dovranno rispettare le specifiche norme e garanzie dell'Unione relative al trasferimento di dati personali verso paesi terzi, secondo quanto stabilito nel regolamento generale sulla protezione dei dati ("regolamento generale") 30 o nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie 31 .

In particolare, il capo V del regolamento generale prevede una serie di strumenti volti a garantire che, nel trasferire dati personali verso paesi terzi, non sia compromesso il livello di protezione delle persone fisiche garantito nell'Unione. L'Unione europea può ad esempio adottare una decisione unilaterale di "adeguatezza", sulla base dell'articolo 45 del regolamento generale, se ritiene che il paese terzo offra un livello adeguato di protezione dei dati.

Come sottolineato nella dichiarazione politica 32 , l'UE si adopererà per concludere entro la fine del 2020 la valutazione del regime del Regno Unito, al fine di adottare eventualmente una decisione se saranno soddisfatte le condizioni applicabili. La Commissione sta conducendo questa valutazione e ha tenuto una serie di riunioni tecniche con il Regno Unito per raccogliere informazioni al fine di informare la procedura. Per quanto riguarda il Regno Unito, la legge sulla protezione dei dati ha conferito l'adeguatezza agli Stati membri dell'UE fino alla fine del 2024, con obbligatorio riesame entro tale data.

Consigli alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le imprese e le pubbliche amministrazioni dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che i trasferimenti di dati personali al Regno Unito avvengano in conformità con il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, a prescindere dall'ipotesi che sia adottata una decisione di adeguatezza dell'UE nei confronti del Regno Unito. La conformità può essere raggiunta mediante la predisposizione delle garanzie adeguate, previste dal regolamento generale, comprese norme vincolanti d'impresa, o mediante deroghe specifiche.

G.3. Nome di dominio .eu

Durante il periodo di transizione il diritto dell'Unione sui nomi di dominio di primo livello .eu si applica al Regno Unito. Le imprese stabilite nel Regno Unito così come i cittadini e i residenti del Regno Unito continuano a poter registrare un nome di dominio .eu e ad averne la titolarità.

Dal 1º gennaio 2021 le imprese stabilite nel Regno Unito, ma non nell'Unione europea, e i residenti del Regno Unito che non sono cittadini dell'UE non potranno più registrare nomi di dominio .eu né esserne titolari.

Se la persona non è in grado di dimostrare l'idoneità a essere titolare di un nome di dominio .eu, questo sarà ritirato 33 alla fine del periodo di transizione. Tuttavia i cittadini dell'UE che soggiornano nel Regno Unito potranno essere titolari di nomi di dominio .eu o registrarne di nuovi, anche dopo la fine del periodo di transizione.

H.Accordi internazionali dell'Unione europea

Durante il periodo di transizione il Regno Unito continua a essere vincolato dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea. L'Unione europea ha informato i partner internazionali del fatto che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito è trattato al pari di uno Stato membro ai fini di detti accordi.

Dal 1º gennaio 2021 al Regno Unito non si applicheranno più gli accordi conclusi dall'Unione, o dagli Stati membri che agiscono a nome dell'Unione, o dall'Unione e dai suoi Stati membri congiuntamente. L'Unione europea ha informato i partner internazionali delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione tramite una nota verbale inviata in seguito alla firma dell'accordo di recesso 34 .

Di conseguenza il Regno Unito, compresi i suoi cittadini ed operatori economici, non potrà più beneficiare di diverse centinaia di accordi internazionali dell'Unione, quali accordi di libero scambio, accordi di riconoscimento reciproco, accordi veterinari o accordi bilaterali in materia di trasporto aereo o di sicurezza aerea. Le imprese stabilite nell'Unione continueranno ovviamente a beneficiare di tutti gli accordi internazionali vigenti nell'Unione.

È fatto salvo lo status del Regno Unito in relazione agli accordi multilaterali di cui è parte a sé stante. Ad esempio, il Regno Unito continuerà a essere membro in quanto tale dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli si applicheranno i pertinenti accordi di tale organizzazione, in particolare per quanto riguarda le concessioni e gli impegni in materia di scambi di merci, servizi o diritti di proprietà intellettuale.


III. Prepararsi per tutti gli scenari

I cambiamenti descritti nella parte II della presente comunicazione si verificheranno in ogni caso, che l'Unione europea e il Regno Unito concordino o no un nuovo partenariato ambizioso entro il 31 dicembre 2020.

Risulta tuttavia chiaro che il mancato raggiungimento di un accordo causerebbe perturbazioni di portata ben maggiore rispetto ai cambiamenti descritti nella parte II. Senza accordo si applicherebbero le tariffe della "nazione più favorita" di ciascuna parte alle esportazioni provenienti dall'altra: le merci importate dal Regno Unito nell'Unione sarebbero tassate secondo la "tariffa doganale comune" dell'UE, mentre le merci importate nel Regno Unito dall'Unione sarebbero soggette alle tariffe del Regno Unito 35 .

La presente comunicazione non intende pregiudicare l'esito dei negoziati in corso tra l'Unione europea e il Regno Unito. Per questo concentra l'attenzione principalmente su questioni che attualmente non sono in fase di negoziazione. La Commissione riconosce che ciò lascia in notevole incertezza le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i portatori di interessi in tutti i settori dell'economia e della società. Un esempio di tale incertezza è ciò che accadrà quanto all'eventuale partecipazione del Regno Unito a Erasmus+ e a Orizzonte Europa dal gennaio 2021. Solo l'esito dei negoziati in corso può risolvere incertezze di questo tipo.

La mancanza di un accordo su un nuovo partenariato entro il 31 dicembre 2020 avrebbe conseguenze di grande rilievo. Ciononostante la Commissione osserva che l'ipotesi della mancanza di accordo sulle future relazioni avrebbe conseguenze diverse rispetto all'identica ipotesi paventata durante i negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, per vari motivi:

1.in primo luogo, l'accordo di recesso fornisce certezza giuridica in una serie di settori importanti in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione creava incertezza: tutela dei diritti dei cittadini, liquidazione finanziaria, definizione di una soluzione giuridicamente operativa per evitare una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda, continuità della protezione dei diritti acquisiti di proprietà intellettuale dell'UE a carattere unitario (comprese le indicazioni geografiche esistenti) e soluzione ordinata di tutti i procedimenti e le procedure in corso tra l'UE e il Regno Unito (cfr. riquadro);

2.in secondo luogo, il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso offre ai portatori di interessi un periodo di tempo supplementare, anche se limitato, per prepararsi a qualsiasi scenario, compresa l'ipotesi che non si raggiunga un accordo su un futuro partenariato entro il 1º gennaio 2021;

3.in terzo luogo, un certo numero di misure legislative dell'Unione adottate nel 2019 per prepararsi a tutte le ipotesi di recesso del Regno Unito dall'UE rimarrà in vigore o diventerà applicabile alla fine del periodo di transizione, ad esempio l'inclusione del Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata, o la ripartizione dei contingenti tariffari OMC dell'UE tra l'Unione europea e il Regno Unito. 

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione continuerà a seguire da vicino la situazione e si adopererà per tutelare gli interessi dell'Unione europea, dei suoi cittadini e della sua economia in tutti gli scenari.

RIQUADRO - Accordo di recesso, compreso il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

L'accordo di recesso concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito è entrato in vigore il 1º febbraio 2020.

Comprende disposizioni dettagliate volte a limitare l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dal suo mercato unico e dall'unione doganale, in particolare nei seguenti settori.

Diritti dei cittadini. L'accordo di recesso tutela i diritti dei cittadini dell'UE che soggiornano legalmente nel Regno Unito, in conformità del diritto dell'Unione, alla fine del periodo di transizione, così come dei cittadini del Regno Unito che, nello stesso momento, soggiornano legalmente in uno degli Stati membri dell'UE in conformità del diritto dell'Unione, e dei relativi familiari, di continuare a vivere, studiare e lavorare nel rispettivo Stato ospitante 36 .

Liquidazione finanziaria. L'accordo di recesso prevede che il Regno Unito e l'Unione europea onorino tutti gli obblighi finanziari assunti nel periodo in cui il Regno Unito è stato membro dell'Unione europea, anche per gli impegni che danno luogo a una spesa effettiva dopo il 2020 37 .

Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord diventerà applicabile alla fine del periodo di transizione; rappresenta una soluzione stabile che continuerà ad applicarsi parallelamente a qualsiasi accordo sul futuro partenariato, fatto salvo il futuro consenso dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord al proseguimento della sua applicazione.

Fornisce una soluzione giuridicamente operativa che evita una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda, tutela l'economia paninsulare e l'accordo del venerdì santo (accordo di Belfast) in tutte le sue dimensioni e salvaguarda sia l'integrità del mercato unico dell'UE sia il mercato interno del Regno Unito.

In conformità del protocollo l'Irlanda del Nord rimarrà allineata a una serie limitata di norme dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le merci; il codice doganale dell'Unione e il regime comune dell'IVA e delle accise si applicheranno a tutte le merci in entrata o in uscita dall'Irlanda del Nord. Ciò evita verifiche e controlli doganali nell'isola d'Irlanda.

Le verifiche e i controlli riguarderanno le merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito, ad esempio sui prodotti alimentari e sugli animali vivi, per garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie. Tutte le merci in entrata o in uscita dall'Irlanda del Nord devono essere pienamente conformi alle disposizioni e alle norme dell'Unione applicabili.

I dazi doganali dell'UE si applicheranno alle merci che entreranno in Irlanda del Nord, a meno che il comitato misto non definisca un quadro di condizioni in base al quale tali merci non sono considerate a rischio di entrare nel mercato unico dell'UE. Su tale base non saranno dovuti dazi doganali se si può dimostrare che le merci che entrano nell'Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito non rischiano di entrare nel mercato unico dell'UE.

Le formalità e le procedure doganali dell'Unione si applicheranno alle merci introdotte in Irlanda del Nord dall'esterno dell'UE o esportate dall'Irlanda del Nord.

Il regime comune UE dell'IVA e delle accise si applica alle merci che entrano in Irlanda del Nord (o escono da essa) dal resto del Regno Unito (o verso di esso).

Questioni relative alla separazione. L'accordo di recesso permette la soluzione ordinata delle procedure in corso o delle questioni in sospeso al momento del recesso:

·consente che le merci immesse sul mercato prima della fine del periodo di transizione continuino a essere ulteriormente messe a disposizione sul mercato dell'UE o del Regno Unito fino a quando non raggiungono l'utente finale, senza necessità di ricertificazione, rietichettatura o modifiche dei prodotti;

·prevede procedure per la gestione e la cessazione della circolazione intraunionale delle merci in corso, delle procedure doganali in corso e delle questioni in sospeso circa l'IVA e le accise;

·tutela i diritti di proprietà intellettuale a carattere unitario esistenti, comprese tutte le attuali indicazioni geografiche dell'UE;

·regola il compimento delle gare di appalto in corso al termine del periodo di transizione e garantisce i diritti delle persone coinvolte nelle relative procedure in virtù del diritto dell'Unione;

·regola il compimento delle attività in corso nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;

·regola il compimento dei procedimenti e delle procedure amministrative e giudiziarie (ad esempio per aiuti di Stato o per casi di infrazione);

·regola l'uso dei dati e delle informazioni scambiate prima della fine del periodo di transizione e garantisce che i dati trasferiti prima della fine del periodo di transizione rimangano protetti in virtù dei principi e delle disposizioni previsti dal diritto dell'Unione;

·prevede la disconnessione del Regno Unito, alla fine del periodo di transizione, dalle reti, dai sistemi di informazione e dalle banche dati istituiti sulla base del diritto dell'Unione, in particolare le reti accessibili solo agli Stati membri dell'Unione o ai paesi associati Schengen;

·regola le attività in corso nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia commerciale affinché si possa fare affidamento sulle relative sentenze;

·affronta tutte le questioni relative all'uscita del Regno Unito da Euratom.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di recesso, è stato istituito il comitato misto, incaricato di sovrintendere all'applicazione dell'accordo stesso. Il comitato misto è copresieduto dal vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič e, per il Regno Unito, dal cancelliere del Ducato di Lancaster Michael Gove, e si è finora riunito due volte (in teleconferenza) il 30 marzo e il 12 giugno 2020. Sono iniziati i lavori dei comitati specializzati per quanto concerne Gibilterra, i diritti dei cittadini, le disposizioni finanziarie, le zone di sovranità a Cipro e il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.



IV.Conclusioni: la preparazione è fondamentale

L'Unione europea farà il possibile per raggiungere con il Regno Unito un accordo ambizioso sulle future relazioni.

Dalla presente comunicazione emerge tuttavia che, anche nel caso del partenariato futuro più ambizioso - basato sulle direttive di negoziato dell'Unione europea per un nuovo partenariato con il Regno Unito 38 , adottate il 25 febbraio 2020, e sul progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito 39 , pubblicato il 17 marzo 2020 - a partire dal 1º gennaio 2021 vi saranno automaticamente cambiamenti e conseguenze di ampia portata per i cittadini, i consumatori, le imprese, le pubbliche amministrazioni, gli investitori, gli studenti e i ricercatori.

Tali cambiamenti sono inevitabili, a prescindere dal risultato dei negoziati in corso, a seguito della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea, dal mercato unico e dall'unione doganale. La libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi in virtù del diritto dell'Unione cesserà di applicarsi alla fine del periodo di transizione. Ciò avrà effetti di ampia portata, in particolare sugli scambi transfrontalieri di merci e servizi e sulla mobilità delle persone.

La Commissione invita pertanto tutte le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i portatori di interessi tutti a prepararsi al meglio ad affrontare gli inevitabili cambiamenti. La mancata adozione di tali misure preparatorie peggiorerà l'impatto e aumenterà i costi delle loro operazioni alla fine del periodo di transizione.

In ultima analisi spetta alle imprese e ai portatori di interessi effettuare la valutazione dei rischi per la loro attività e attuare i preparativi necessari alla luce della propria situazione specifica; nessuno dovrebbe tuttavia sottovalutare le sfide logistiche che il 1º gennaio 2021 si sommeranno ai cambiamenti giuridici illustrati nella presente comunicazione.

La Commissione invita gli Stati membri a proseguire le attività nazionali di comunicazione e sensibilizzazione per spronare le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i portatori di interessi ad predisporre i preparativi necessari. Le iniziative devono essere adattate alle situazioni dei portatori di interessi nei singoli Stati membri. Nei prossimi mesi la Commissione collaborerà con tutti gli Stati membri per verificarne la preparazione su tutti gli aspetti e per facilitare le attività di sensibilizzazione delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei loro portatori di interessi.

I portatori di interessi sono invitati a consultare nuovamente gli avvisi pubblicati durante i negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 e a visitare le pagine web della Commissione relative alla preparazione per reperire gli aggiornamenti dei precedenti avvisi. La Commissione collaborerà con tutte le associazioni dei portatori di interessi per sensibilizzarle sull'esistenza di queste informazioni.

La Commissione invita tutti i consumatori, le imprese e le associazioni di categoria, nazionali ed europee, ad assicurarsi che i loro membri siano pienamente consapevoli dei cambiamenti che si verificheranno indipendentemente dalle future relazioni con il Regno Unito.



Allegato 1 - Elenco degli avvisi aggiornati sui preparativi per la fine della transizione

Dal 16 marzo 2020 sono stati pubblicati i seguenti 59 avvisi sui preparativi al fine di aiutare i portatori di interessi a prepararsi alla fine del periodo di transizione. Sono consultabili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it . 

L'elenco continuerà a essere aggiornato periodicamente con l'aggiunta di nuovi avvisi.

·Trasporto aereo

·Riproduzione animale (zootecnia)

·Trasporto di animali

·Gestione delle attività

·Servizi di media audiovisivi

·Sicurezza nei trasporti aereo e marittimo

·Sicurezza aerea

·Servizi bancari e di pagamento

·Biocidi

·Sostanze chimiche (REACH)

·Sperimentazioni cliniche

·Diritto societario

·Protezione dei consumatori e diritti dei passeggeri

·Diritto d'autore

·Prodotti cosmetici

·Agenzie di rating del credito

·Protezione dei dati

·Commercio elettronico

·Firma elettronica (identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche)

·Comunicazioni elettroniche, incluso il roaming

·Sistema di scambio di quote di emissione

·Nomi di dominio .eu

·Ecolabel UE

·Comitato aziendale europeo

·Accise

·Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale

·Alimenti per animali

·Legislazione alimentare

·Organismi geneticamente modificati

·Blocco geografico

·Indicazioni geografiche

·Buona pratica di laboratorio (BPL)

·Prodotti industriali

·Specie esotiche invasive

·Trasporti marittimi

·Medicinali (uso umano, veterinario)

·Movimenti di animali vivi

·Acque minerali naturali

·Acquisto online con successiva consegna dei pacchi

·Prodotti biologici

·Sanità delle piante

·Prodotti fitosanitari

·Materiale riproduttivo vegetale

·Privativa per ritrovati vegetali

·Divieti e restrizioni delle importazioni/esportazioni (comprese le licenze di importazione/esportazione)

·Protezione degli animali durante l'abbattimento

·Articoli pirotecnici

·Trasporti ferroviari

·Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua

·Sicurezza delle reti e dei sistemi informatici

·Riciclaggio delle navi

·Sostanze di origine umana (sangue, tessuti e cellule, organi)

·Certificati protettivi complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari

·Prodotti del tabacco

·Marchi, disegni e modelli

·Attrezzature a pressione trasportabili

·Imposta sul valore aggiunto (IVA – Beni)

·Imposta sul valore aggiunto (IVA – Servizi)

·Spedizioni di rifiuti

(1)

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

(2)

Fatte salve talune eccezioni previste dall'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto della presente comunicazione.

(3)

In linea con l'articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, sarebbe stato possibile prorogare il periodo di transizione una volta, fino a un massimo di uno o due anni, mediante decisione congiunta dell'Unione europea e del Regno Unito prima del 1º luglio 2020. Poiché il Regno Unito ha rifiutato qualunque decisione di questo tipo, il periodo di transizione, per automatismo giuridico, terminerà il 31 dicembre 2020.

(4)

Ad eccezione di quelli contemplati dall'articolo 138 dell'accordo di recesso e dalla dichiarazione politica (Peace Plus).

(5)

HM Government, "The Future Relationship with the Union: The UK's Approach to Negotiations" del 27 febbraio 2020.

(6)

Progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito, pubblicato il 17 marzo 2020, cfr.: https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_it .

(7)

Testo riveduto della dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, concordata a livello di negoziatori il 17 ottobre 2019 (GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1).

(8)

In particolare, un accordo di libero scambio non prevede nozioni del mercato interno (nel settore dei beni e servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Un accordo di libero scambio implica formalità e controlli doganali, anche riguardo all'origine delle merci e dei relativi fattori di produzione, nonché divieti e restrizioni all'importazione e all'esportazione.

(9)

In virtù dell'accordo di recesso, le merci immesse sul mercato prima della fine del periodo di transizione possono continuare a essere messe a disposizione sul mercato dell'UE o del Regno Unito fino a raggiungere l'utilizzatore finale, senza necessità di ricertificazione, rietichettatura o modifiche dei prodotti.

(10)

Subordinatamente all'approvazione, quattro anni dopo la fine del periodo di transizione, della continuità di applicazione del protocollo da parte dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord.

(11)

I numeri EORI sono numeri di identificazione che tutte le imprese e le persone che intendono commerciare al di fuori dell'UE devono utilizzare per l'identificazione in tutte le procedure e le formalità doganali e, più in generale, nello scambio di informazioni con le amministrazioni doganali.

(12)

Durante la fase di recesso del Regno Unito la Commissione e le autorità doganali nazionali hanno già messo a disposizione un numero considerevole di avvisi informativi dettagliati in merito alla futura modalità di funzionamento delle nuove frontiere doganali tra l'Unione e il Regno Unito.

(13)

Le dichiarazioni del fornitore, comprese quelle a lungo termine, dovranno essere adattate di conseguenza.

(14)

Ad esempio nel caso del registro europeo delle etichette energetiche (EPREL).

(15)

Gli esempi comprendono i rifiuti, le armi da fuoco, i "prodotti a duplice uso", gli esemplari di specie in pericolo e taluni prodotti chimici pericolosi.

(16)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.)

(17)

 Compresi, se del caso, gli obblighi in materia di immigrazione e di visti.

(18)

 Cfr. sezione IV sui "servizi finanziari" del testo riveduto della dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, concordata a livello di negoziatori il 17 ottobre 2019 (GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1).

(19)

COM(2019) 349 final - Comunicazione della Commissione "Equivalenza nel settore dei servizi finanziari".

(20)

Settori in cui è stata già riconosciuta l'equivalenza:

- regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR), come modificato: articolo 1, paragrafo 6 - Esenzione per banche centrali ed enti pubblici;

- regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (SFTR): articolo 2, paragrafo 4 - Esenzione per le banche centrali;

- regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR): articolo 1, paragrafo 9 - Esenzione per le banche centrali;

- regolamento (UE) n. 596/2014 relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (MAR, regolamento relativo agli abusi di mercato): articolo 6, paragrafo 5 - Esenzione per banche centrali ed enti pubblici;

(21)

 - Direttiva 2004/109/CE - direttiva sulla trasparenza - principi contabili: articolo 23, paragrafo 4, primo comma, punto ii) - Obblighi di trasparenza generali;

- direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (revisione legale): articolo 45, paragrafo 6 - Equivalenza dei principi e obblighi nel paese terzo ai principi di revisione internazionali;

- regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR): articolo 33, paragrafo 2 - Derivati: obblighi di esecuzione della negoziazione e di compensazione; articolo 38, paragrafo 3 - Accesso per le controparti centrali e le sedi di negoziazione di paesi terzi; articolo 47, paragrafo 1 - Imprese di investimento che forniscono servizi di investimento a clienti professionali e controparti qualificate dell'UE;

- direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MiFID 2 - rifusione): articolo 25, paragrafo 4, lettera a) - Mercati regolamentati al fine di facilitare la distribuzione nell'UE di taluni strumenti finanziari;

- regolamento (UE) n. 596/2014 relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (MAR, regolamento relativo agli abusi di mercato): articolo 6, paragrafo 6 - Esenzione per le attività relative alla politica climatica;

- regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (SSR):

articolo 17, paragrafo 2 - Esenzione per attività di supporto agli scambi;

- regolamento (UE) 2017/1129, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE: articolo 29, paragrafo 3 - Norme sul prospetto.

(22)

Ad eccezione dell'Irlanda del Nord che, in conformità del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, resterà allineata a una serie limitata di norme dell'Unione in modo da evitare verifiche e controlli doganali nell'isola d'Irlanda.

(23)

Tuttavia le persone che rientrano nell'ambito di applicazione della parte seconda dell'accordo di recesso beneficeranno dell'applicazione delle norme del mercato unico dell'UE per quanto riguarda le procedure di riconoscimento in corso al 31 dicembre 2020.

(24)

Ciò non si applica agli interconnettori elettrici tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, dato che, a norma dell'articolo 9 dell'accordo di recesso, l'Irlanda del Nord continuerà a partecipare al mercato unico integrato dell'energia elettrica in tutta l'isola d'Irlanda.

(25)

La presente sezione (controlli sulle persone) non si applica agli spostamenti tra il Regno Unito e l'Irlanda, dato che, a norma del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere tra loro intese relative alla circolazione delle persone tra i rispettivi territori (la "zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone fisiche conferiti dal diritto dell'Unione.

(26)

I cittadini dell'Unione, ad eccezione dei cittadini irlandesi, devono fare domanda per ottenere lo status di "settled" (residente) o "pre-settled" (pre-residente) a norma del regime del Regno Unito per la residenza permanente dei cittadini dell'UE.

(27)

Pur continuando ad applicare la politica dell'Unione in materia di giustizia e affari interni durante il periodo di transizione, il Regno Unito ha beneficiato del diritto di non partecipazione in questo settore e non ha mai scelto di partecipare a tutti gli strumenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

(28)

Va inoltre osservato che, a partire dal 1º gennaio 2021, la piattaforma dell'UE per la risoluzione delle controversie online (ODR) non sarà più disponibile per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori residenti nell'Unione europea e professionisti stabiliti nel Regno Unito.

(29)

I diritti unitari esistenti sono salvaguardati nel Regno Unito a norma degli articoli 54 e 57 dell'accordo di recesso tramite la conversione in diritti del Regno Unito.

(30)

Regolamento (UE) 2016/679,     
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX:32016R0679 .

(31)

Direttiva (UE) 2016/680, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680 . 

(32)

Cfr. parte I.I.B relativa alla "Protezione dei dati" del testo riveduto della dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, concordata a livello di negoziatori il 17 ottobre 2019 (GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1).

(33)

Un nome di dominio ritirato non funziona più. Non può più supportare alcun servizio attivo, come i siti web o le e-mail.

(34)

  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/model-note-verbale-international-partners_en.pdf . 

(35)

Il Regno Unito ha pubblicato informazioni sulle nuove tariffe globali che dal 1º gennaio 2021 si applicherebbero anche alle merci dell'UE nel caso in cui non vi fosse un accordo sulle relazioni future tra UE e Regno Unito. https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021 .

(36)

Per informazioni dettagliate si veda la nota orientativa della Commissione (2020/C 173/01) sulla parte II dell'accordo di recesso;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0520(05)&from=EN . 

(37)

 L'articolo 138 dell'accordo di recesso prevede che, per quanto riguarda l'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione impegnati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie, il diritto applicabile dell'Unione continui ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e attività dell'Unione. La partecipazione del Regno Unito a programmi futuri dipende dal nuovo accordo di partenariato, a meno che il programma non preveda in via eccezionale la partecipazione di paesi terzi e dei loro soggetti senza che sia necessario un accordo. 

(38)

  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/it/pdf .

(39)

Progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito, pubblicato il 17 marzo 2020, cfr. https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_it .