COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.3.2020
COM(2020) 74 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio
Indice
1.
Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE de Consiglio
1.1.
Introduzione
1.2.
Base giuridica
1.3.
Esercizio della delega
1.4.
Conclusioni
1.Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio
1.1.Introduzione
La direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio
dispone il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di caseine e caseinati destinati all'alimentazione umana al fine di agevolare la libera circolazione delle merci nel mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di tutela della salute.
L'articolo 5 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le norme stabilite agli allegati I e II per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico.
1.2.Base giuridica
La relazione è presentata in ottemperanza all'articolo 6, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 dicembre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
1.3.Esercizio della delega
La Commissione non ha adottato nessun atto delegato ai sensi dell'articolo 5, in quanto non ha individuato alcuna necessità di modificare le norme stabilite agli allegati I e II. Al momento, essa non prevede di esercitare la delega di potere nel prossimo futuro, ma non può escludere che le risulti necessario avvalersene.
1.4.Conclusioni
La delega di potere non è stata esercitata in quanto non vi era alcun obbligo giuridico né alcuna necessità di avvalersene.