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24.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 133/12 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 30 gennaio 2020
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(Caso AT.40433 – Merchandising cinematografico)
[notificata con C(2020) 359]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 133/08)
Il 30 gennaio 2020 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. Introduzione
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(1) |
Comcast Corporation e le sue controllate BCUniversal LLC, NBCUniversal MEDIA LLC, Universal Studios Licensing LLC, Universal Studios Limited, DreamWorks Animation UK Limited, DreamWorks Animation Publishing LLC, DreamWorks Animation LLC, Dreamworks Animation Licensing LLC e Universal Pictures (Shanghai) Trading Company Limited (di seguito «Universal») sono destinatarie della decisione per aver violato l’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato») e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»). |
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(2) |
Universal, tra le altre cose, detiene diritti di proprietà intellettuale connessi a film, comprese le note serie Minions e Jurassic World, che concede in licenza a terzi a fini di produzione e distribuzione di merchandising del marchio. Tra il 1o gennaio 2013 e il 25 settembre 2019 Universal ha preso parte a un’infrazione unica e continuata che ha comportato l’attuazione e l’esecuzione all’interno del SEE di una serie di pratiche restrittive delle vendite attive, passive e online di merchandising su licenza in vari territori e a vari gruppi di clienti. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Prodotti interessati
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(3) |
La decisione riguarda le attività di Universal nel suo ruolo di licenziante dei diritti connessi a film di sua proprietà. Universal concede in licenza i propri film ad altre imprese, le quali producono e distribuiscono diversi prodotti di merchandising che incorporano diritti di proprietà intellettuale connessi a tali film licenziati da Universal. La decisione riguarda prodotti di varia natura, ad esempio capi di abbigliamento, giocattoli, regali e accessori, spesso definiti «merchandising su licenza». Il merchandising su licenza di Universal contribuisce a promuovere il film cui sono connessi i diritti di proprietà intellettuale. |
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(4) |
In genere Universal concede in licenza i propri film direttamente o tramite un agente. Indipendentemente dal sistema utilizzato per la concessione di licenze, di norma, gli accordi con il licenziatario comprendono disposizioni che disciplinano la distribuzione dei prodotti ai quali sarà applicato il diritto di proprietà intellettuale concesso in licenza. Tra gli elementi che figurano regolarmente negli accordi di licenza di merchandising di Universal si annoverano:
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La decisione si concentra su tali accordi di licenza di merchandising e, più in generale, sui rapporti che si costruiscono sulla base di tali accordi. |
2.2. Procedimento
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Nel settembre 2016 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni a Universal. |
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(7) |
Con decisione del 14 giugno 2017 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Comcast Corporation e delle sue controllate, compresa NBCUniversal MEDIA LLC, allo scopo di appurare se Universal avesse concluso accordi e/o applicasse pratiche che impedivano o limitavano la vendita di merchandising su licenza nel SEE. Il 29 novembre 2019 la Commissione ha adottato un’ulteriore decisione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione nei confronti di altre otto controllate di Comcast Corporation. |
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(8) |
Il 25 settembre 2018 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso i locali di NBCUniversal MEDIA LLC a Londra, nel Regno Unito. |
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(9) |
Il 13 novembre 2019 Universal ha presentato un’offerta formale di collaborazione in vista dell’adozione di una decisione ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio («proposta di transazione»). |
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(10) |
Il 29 novembre 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Universal, cui la società ha risposto il 16 dicembre 2019. |
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(11) |
Il 23 gennaio 2020 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. |
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(12) |
Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale sul caso il 24 gennaio 2020. |
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(13) |
La Commissione ha adottato la decisione in parola il 30 gennaio 2020. |
2.3. Sintesi dell’infrazione
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(14) |
L’attività di Universal nel settore del merchandising prevedeva una serie di pratiche restrittive delle vendite attive e passive di merchandising su licenza in vari territori e a vari gruppi di clienti. Tali pratiche riguardavano tanto le vendite offline quanto quelle online di prodotti di merchandising su licenza in tutto il SEE. La decisione riguarda i seguenti tipi principali di restrizioni:
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(15) |
Attraversano tale serie di pratiche Universal ha limitato la capacità dei licenziatari di vendere merchandising su licenza in vari territori e a vari gruppi di clienti. Tale infrazione unica e continuata potrebbe aver comportato una riduzione della scelta a disposizione dei consumatori e un aumento dei prezzi derivante dal minore livello di concorrenza. Tale condotta costituisce, per sua stessa natura, una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. |
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(16) |
La decisione constata inoltre che la condotta non soddisfa le condizioni per la deroga di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato e all’articolo 53, paragrafo 3, dell’accordo SEE. |
2.4. Destinatari e durata
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(17) |
Sono destinatarie della decisione Comcast Corporation, NBCUniversal LLC e NBCUniversal MEDIA LLC, in qualità di società madri, e talune loro controllate attive nel settore del merchandising su licenza nel SEE: Universal Studios Licensing LLC, Universal Studios Limited, DreamWorks Animation UK Limited, DreamWorks Animation Publishing LLC, DreamWorks Animation LLC, DreamWorks Animation Licensing LLC e Universal Pictures (Shanghai) Trading Company Limited. |
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(18) |
La durata dell’infrazione coincide con il periodo dal 1o gennaio 2013 al 25 settembre 2019, data in cui Universal ha inviato lettere a tutti i suoi licenziatari informandoli che le restrizioni delle vendite previste negli accordi avrebbero cessato di applicarsi nel SEE. |
2.5. Misure correttive e ammende
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La decisione constata che Universal ha posto fine all’infrazione il 25 settembre 2019 e le impone di astenersi da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto o effetto identico o simile. La Commissione ritiene inoltre che l’infrazione sia stata commessa intenzionalmente, o quantomeno per negligenza, e che sia necessario infliggere un’ammenda. |
2.5.1. Importo di base dell’ammenda
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(20) |
Ai fini del calcolo dell’ammenda, la decisione si basa sull’importo dei diritti di licenza riscossi da Universal durante l’ultimo anno intero in cui è stata commessa l’infrazione (2018). Il valore delle vendite si basa sui diritti di licenza che Universal ha percepito dai suoi licenziatari per le vendite di prodotti di merchandising su licenza nel SEE. Tali diritti di licenza rappresentano le entrate di Universal provenienti dalla sua attività nel settore del merchandising su licenza e le vengono corrisposti in cambio dell’uso dei diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza. |
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(21) |
La restrizione delle vendite al di fuori dei territori e dei gruppi di clienti assegnati costituisce, per sua stessa natura, una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, le restrizioni verticali sono generalmente meno pregiudizievoli per la concorrenza rispetto a quelle orizzontali. La «percentuale di gravità» è fissata all’8 % del valore delle vendite di Universal. |
2.5.2. Circostanze aggravanti o attenuanti
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(22) |
Non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nel caso di specie. |
2.5.3. Dissuasione
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(23) |
La Commissione non applica un coefficiente moltiplicatore di dissuasione poiché non risulta giustificato nel caso di specie. |
2.5.4. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
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(24) |
L’ammenda calcolata non supera il 10 % del fatturato mondiale totale di Comcast Corporation. |
2.5.5. Riduzione dell’ammenda in considerazione della collaborazione
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In cambio della collaborazione di Universal la decisione le concede una riduzione dell’ammenda del 30 % conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Sin dall’avvio formale della collaborazione Universal ha cooperato con la Commissione al di là dei propri obblighi giuridici, riconoscendo l’infrazione, fornendo alla Commissione elementi di prova supplementari che ne hanno rafforzato in una certa misura la capacità di dimostrare l’infrazione e rinunciando a determinati diritti procedurali, il che ha comportato un incremento dell’efficienza amministrativa. |
3. CONCLUSIONE
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Universal ha violato l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE prendendo parte a un’infrazione unica e continuata relativa a prodotti di merchandising su licenza. L’infrazione ha riguardato l’intero Spazio economico europeo ed è consistita nell’attuazione e nell’esecuzione di una serie di accordi e pratiche volti a limitare le vendite di merchandising su licenza, tanto offline quanto online, in vari territori e a vari gruppi di clienti. |
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(27) |
È opportuno fissare l’importo finale dell’ammenda da infliggere a Universal ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 a 14 327 000 EUR. |
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(28) |
È opportuno che Comcast Corporation, NBCUniversal LLC, NBCUniversal MEDIA LLC e Universal Studios Licensing LLC siano ritenute responsabili per l’importo totale dell’ammenda, mentre Universal Studios Limited dovrebbe essere ritenuta responsabile soltanto per il periodo a decorrere dal 6 giugno 2014, data in cui è stata costituita; DreamWorks Animation UK Limited, DreamWorks Animation Publishing LLC, DreamWorks Animation LLC e DreamWorks Animation Licensing LLC dovrebbero essere ritenute responsabili per il periodo a decorrere dal 22 agosto 2016, data in cui sono state acquisite da Comcast Corporation, e Universal Pictures (Shanghai) Trading Company Limited per il periodo a decorrere dal 21 ottobre 2016, data in cui è stata costituita. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).