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30.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 216/9 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 27 settembre 2017
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.39824 — Autocarri)
[notificata con il numero C(2017) 6467]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2020/C 216/07)
Il 27 settembre 2017 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
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(1) |
La decisione riguarda un’infrazione unica e continua dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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(2) |
La decisione è destinata alle seguenti entità: Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) e Scania Deutschland GmbH (in appresso collettivamente denominate «Scania» o «i destinatari»). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
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(3) |
A seguito di una domanda di immunità presentata da un produttore di autocarri non trattata nella decisione del 20 settembre 2010, la Commissione ha effettuato accertamenti presso i locali di diversi produttori di autocarri tra il 18 e il 21 gennaio 2011. |
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(4) |
Il 20 novembre 2014 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di Scania e altri produttori di autocarri (in appresso «le parti»). La Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha notificato alle parti. |
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(5) |
Dopo l’adozione della comunicazione degli addebiti le parti hanno contattato la Commissione in via informale e chiesto di proseguire il caso nel quadro della procedura di transazione. Dopo che tutte le parti hanno confermato la propria disponibilità a partecipare a discussioni in vista di una transazione, la Commissione ha deciso di avviare una procedura. Successivamente le parti, con l’eccezione di Scania, (in appresso «le parti del procedimento di transazione») hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2). Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 indirizzata alle parti del procedimento di transazione ritenendole responsabili delle loro rispettive condotte nel caso di specie. |
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(6) |
Alla luce della scelta di Scania di non presentare una proposta di transazione, la Commissione ha proseguito l’indagine sul comportamento di questa impresa nel quadro della procedura ordinaria. |
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(7) |
Il 25 settembre 2017 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 27 settembre 2017 la Commissione ha adottato la decisione contro Scania. |
2.2. Destinatari e Durata
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(8) |
I destinatari della decisione hanno partecipato ad una collusione e/o hanno responsabilità ad essa connesse, in violazione pertanto dell’articolo 101 del trattato, durante il periodo indicato di seguito.
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2.3. Sintesi dell’Infrazione
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(9) |
I prodotti interessati dall’infrazione sono gli autocarri di peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate («autocarri medi») e gli autocarri di peso superiore alle 16 tonnellate («autocarri pesanti»), sia rigidi che articolati (in appresso gli autocarri medi e pesanti sono collettivamente denominati «autocarri») (4). Il caso non riguarda i servizi post-vendita, altri servizi e garanzie per gli autocarri, la vendita di autocarri usati o altri beni o servizi. |
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(10) |
L’infrazione consisteva in comportamenti collusivi in materia di prezzi e di aumenti del prezzo lordo degli autocarri nel SEE; tali comportamenti collusivi riguardavano inoltre le tempistiche e il trasferimento dei costi relativi all’introduzione di tecnologie a basse emissioni per autocarri medi e pesanti richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6. Le sedi centrali dei destinatari sono state direttamente coinvolte nella discussione di prezzi, di aumenti dei prezzi e circa l’introduzione delle nuove norme in materia di emissioni fino al 2004. Almeno a partire dall’agosto 2002 le discussioni hanno avuto luogo mediante controllate tedesche che, in diversa misura, hanno riferito alla sede centrale. Lo scambio si è svolto sia a livello bilaterale che multilaterale. |
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(11) |
Tali comportamenti collusivi comprendevano accordi e/o pratiche concordate in materia di prezzi e di aumenti del prezzo lordo al fine di allineare i prezzi lordi nel SEE e riguardavano le tempistiche e il trasferimento dei costi per l’introduzione di tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6. |
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(12) |
L’infrazione ha interessato l’intero territorio del SEE ed è durata dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011. |
2.4. Misure Correttive
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(13) |
La decisione si basa sugli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (5). |
2.4.1. Importo di base dell’ammenda
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(14) |
Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite di autocarri pesanti (quali definiti al paragrafo (9)) realizzate da Scania nel territorio del SEE nell’ultimo anno prima della cessazione dell’infrazione; del fatto che il coordinamento dei prezzi rientra tra le più gravi restrizioni della concorrenza; della durata dell’infrazione; dell’elevata quota di mercato delle parti sul mercato europeo per gli autocarri medi e pesanti; del fatto che l’infrazione riguardava l’intero territorio del SEE, ed è stato deciso un importo supplementare al fine di dissuadere le imprese dal prendere parte a pratiche di coordinamento dei prezzi. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
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(15) |
La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti o attenuanti. |
3. CONCLUSIONE
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(16) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(3) Scania Deutschland GmbH, che ha partecipato ad una collusione, ne ha responsabilità solo a partire dal 20 gennaio 2004 e fino al 18 gennaio 2011.
(4) Sono esclusi gli autocarri per uso militare.
(5) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2).