27.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/76


Parere del Comitato europeo delle regioni — Minacce per la salute a carattere transfrontaliero e mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

(2021/C 300/14)

Relatore:

Olgierd GEBLEWICZ (PL/PPE), presidente della regione Pomerania occidentale

Osservazioni preliminari

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

appoggia i piani della Commissione europea di elaborare un quadro giuridico più solido e completo nell’ambito del quale l’Unione europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della competenza primaria degli Stati membri in materia di assistenza sanitaria e di preparazione alle crisi, possa reagire rapidamente e attivare misure di preparazione e risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere in tutto il suo territorio;

fa notare che, in 19 paesi dell’Unione europea, la competenza in materia di salute pubblica non è esclusivamente nazionale, ma è ampiamente decentrata, e che gli enti locali e regionali hanno competenze significative in relazione al sistema sanitario nazionale; insiste pertanto sulla necessità di introdurre una componente subnazionale più forte;

sottolinea che la pandemia di COVID-19 si è rivelata una vera e propria prova di stress (stress test), mettendo in luce le gravi lacune nella preparazione, ma anche nella comunicazione transfrontaliera e nella cooperazione tra gli Stati membri e le regioni di confine nel fronteggiare le minacce per la salute. Gli approcci epidemiologici adottati dai singoli Stati membri, ma anche dalle singole regioni, si sono rivelati molto diversi, con conseguenze negative non solo per la tutela della salute pubblica ma anche sul piano sociale ed economico;

ritiene che il Comitato europeo delle regioni, in quanto rappresentante istituzionale degli enti locali e regionali di tutti i paesi dell’UE, dovrebbe essere associato, in qualità di osservatore, ai lavori dei team, dei comitati e delle task force istituiti a livello dell’UE per affrontare le emergenze sanitarie pubbliche, e in particolare ai lavori del comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica;

chiede l’introduzione di strumenti efficaci di coordinamento tra le regioni frontaliere, comprese quelle situate alle frontiere esterne dell’UE, e propone la creazione di gruppi di contatto transfrontalieri interregionali;

osserva che, sebbene la politica sanitaria rimanga, in ossequio al principio di sussidiarietà, di competenza primaria degli Stati membri, è indispensabile avviare — nel corso del dibattito sul futuro dell’Europa — una riflessione volta ad approfondire le competenze dell’UE in materia sanitaria (articolo 168 del TFUE) al fine di affrontare, in maniera solidale, le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero in tutta l’UE, tenendo conto della diversità sia delle strutture del settore sanitario a livello subnazionale che delle competenze delle autorità sanitarie nei singoli Stati membri. Queste nuove competenze dovrebbero tra l’altro consentire alla Commissione di riconoscere formalmente un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione;

rammenta che la pandemia di COVID-19 è stata accompagnata da notevoli restrizioni della libertà di circolazione all’interno dell’Unione europea.

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

A.   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE

Emendamento 1

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le agenzie competenti dell’Unione, istituisce un piano dell’Unione in caso di crisi sanitaria e pandemia (piano di preparazione e di risposta dell’Unione) per promuovere una risposta efficace e coordinata a livello di Unione alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le agenzie competenti dell’Unione, istituisce un piano dell’Unione in caso di crisi sanitaria e pandemia (piano di preparazione e di risposta dell’Unione) per promuovere una risposta efficace e coordinata a livello di Unione alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

2.   Il piano di preparazione e di risposta dell’Unione integra i piani nazionali di preparazione e di risposta istituiti a norma dell’articolo 6.

2.   Il piano di preparazione e di risposta dell’Unione integra i piani nazionali di preparazione e di risposta istituiti a norma dell’articolo 6.

3.   Il piano di preparazione e di risposta dell’Unione comprende in particolare disposizioni in materia di governance, capacità e risorse per:

3.   Il piano di preparazione e di risposta dell’Unione comprende in particolare disposizioni in materia di governance, capacità e risorse per:

a)

la tempestiva cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le agenzie dell’Unione;

a)

la tempestiva cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri , le regioni, gli enti locali e le agenzie dell’Unione;

b)

lo scambio sicuro di informazioni tra la Commissione, le agenzie dell’Unione e gli Stati membri;

b)

lo scambio sicuro di informazioni tra la Commissione, le agenzie dell’Unione e gli Stati membri;

c)

la sorveglianza epidemiologica e il monitoraggio;

c)

la sorveglianza epidemiologica e il monitoraggio;

d)

il sistema di allarme rapido e la valutazione del rischio;

d)

il sistema di allarme rapido e la valutazione del rischio;

e)

la comunicazione in merito ai rischi e alla crisi;

e)

la comunicazione in merito ai rischi e alla crisi;

f)

la preparazione sanitaria e la risposta, nonché la cooperazione intersettoriale;

f)

la preparazione sanitaria e la risposta, nonché la cooperazione intersettoriale;

g)

la gestione del piano.

g)

la gestione del piano.

4.   Il piano di preparazione e di risposta dell’Unione include elementi di preparazione interregionale per stabilire misure di sanità pubblica coerenti, multisettoriali e transfrontaliere, tenendo in particolare considerazione le capacità in termini di effettuazione di test, tracciamento dei contatti, laboratori e trattamenti specializzati o terapie intensive disponibili nelle regioni limitrofe. I piani comprendono mezzi di preparazione e di risposta per affrontare la situazione dei cittadini più a rischio.

4.   Il piano di preparazione e di risposta dell’Unione include elementi di preparazione interregionale per stabilire misure di sanità pubblica coerenti, multisettoriali e transfrontaliere, tenendo in particolare considerazione le capacità in termini di effettuazione di test, tracciamento dei contatti, laboratori e trattamenti specializzati o terapie intensive disponibili nelle regioni limitrofe. Le regioni sono pienamente coinvolte a livello politico nell’elaborazione e nell’attuazione di tali piani. I piani comprendono mezzi di preparazione e di risposta per affrontare la situazione dei cittadini più a rischio.

5.   Al fine di garantire il funzionamento del piano di preparazione e di risposta dell’Unione la Commissione, insieme agli Stati membri, effettua prove di stress, esercitazioni, revisioni nel corso delle azioni e successive agli interventi e all’occorrenza aggiorna il piano.

5.   Al fine di garantire il funzionamento del piano di preparazione e di risposta dell’Unione la Commissione, insieme agli Stati membri, effettua prove di stress, esercitazioni, revisioni nel corso delle azioni e successive agli interventi e all’occorrenza aggiorna il piano.

Emendamento 2

Articolo 6

Piani nazionali di preparazione e di risposta

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Per l’elaborazione dei piani nazionali di preparazione e di risposta ciascuno Stato membro si coordina con la Commissione al fine di garantire la coerenza con il piano di preparazione e di risposta dell’Unione e informa senza indugio la Commissione e il CSS in merito a qualsiasi revisione sostanziale del piano nazionale.

1.   Per l’elaborazione dei piani nazionali di preparazione e di risposta ciascuno Stato membro si coordina con la Commissione al fine di garantire la coerenza con il piano di preparazione e di risposta dell’Unione e informa senza indugio la Commissione e il CSS in merito a qualsiasi revisione sostanziale del piano nazionale.

Se necessario, nei casi in cui gli enti locali e regionali abbiano importanti responsabilità in materia di salute pubblica nel sistema sanitario nazionale, i piani nazionali includono piani subnazionali di preparazione e di risposta.

2.     I piani nazionali di preparazione e di risposta stabiliscono la facoltà o l’obbligo di istituire, nelle zone di frontiera, gruppi di contatto transfrontalieri interregionali che, nelle situazioni di emergenza sanitaria, preparino e coordinino le azioni nelle regioni su entrambi i lati del confine.

Motivazione

Quando si tratta di questioni di competenza del livello regionale, il coinvolgimento delle regioni non può essere solo facoltativo.

Spiegazione delle modifiche proposte

Evidente

Emendamento 3

Articolo 7

Relazioni sulla pianificazione della preparazione e della risposta

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

l’attuazione dei piani nazionali di risposta, compresa se del caso l’attuazione a livello regionale e locale, che contempli la risposta alle epidemie; la resistenza antimicrobica, le infezioni nosocomiali e altre questioni specifiche.

c)

l’attuazione dei piani nazionali di risposta, compresa se del caso l’attuazione a livello regionale e locale, che contempli la risposta alle epidemie; la resistenza antimicrobica, le infezioni nosocomiali , le statistiche territoriali e altre questioni specifiche.

La relazione include, all’occorrenza, elementi interregionali di preparazione e di risposta in linea con i piani dell’Unione e nazionali, riguardanti in particolare le capacità, le risorse e i meccanismi di coordinamento esistenti nelle regioni limitrofe.

La relazione include, all’occorrenza, elementi interregionali e transfrontalieri di preparazione e di risposta in linea con i piani dell’Unione e nazionali, riguardanti in particolare le capacità, le risorse e i meccanismi di coordinamento esistenti nelle regioni limitrofe.

Gli enti regionali e locali sono associati all’elaborazione delle relazioni per quanto concerne gli aspetti rientranti nel loro ambito di competenza, in particolare quelli di cui alla lettera c).

2.   Ogni due anni la Commissione mette a disposizione del CSS le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 mediante una relazione elaborata in cooperazione con l’ECDC e altre agenzie e organismi competenti dell’Unione.

2.   Ogni due anni la Commissione mette a disposizione del CSS le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 mediante una relazione elaborata in cooperazione con l’ECDC e altre agenzie e organismi competenti dell’Unione.

La relazione include profili per paese al fine di monitorare i progressi ed elaborare piani d’azione per colmare le lacune individuate a livello nazionale.

La relazione include profili per paese al fine di monitorare i progressi ed elaborare piani d’azione per colmare le lacune individuate a livello nazionale o subnazionale .

Emendamento 4

Articolo 9

Relazione della Commissione sulla pianificazione della preparazione

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   In base alle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 e ai risultati degli audit di cui all’articolo 8, entro luglio 2022 e successivamente ogni due anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato dei lavori e sui progressi compiuti nella pianificazione della preparazione e della risposta a livello dell’Unione.

1.   In base alle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 e ai risultati degli audit di cui all’articolo 8, entro luglio 2022 e successivamente ogni due anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione sullo stato dei lavori e sui progressi compiuti nella pianificazione della preparazione e della risposta a livello dell’Unione.

Emendamento 5

Articolo 10

Coordinamento della pianificazione della preparazione e della risposta in seno al CSS

Inserire una nuova lettera

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

f)

il sostegno alla cooperazione regionale transfrontaliera in campo sanitario nelle regioni potenzialmente o effettivamente esposte a minacce per la salute, e il coordinamento delle attività dei gruppi di contatto transfrontalieri interregionali.

Motivazione

La componente territoriale regionale del lavoro del CSS consentirà di associare agevolmente le regioni frontaliere nella risposta alle crisi ed eviterà il ripetersi della mancanza di comunicazione più volte constatata durante la pandemia di COVID-19 nel 2020.

Emendamento 6

Articolo 11

Formazione degli operatori sanitari e del personale della sanità pubblica

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 mirano a fornire al personale di cui a tale paragrafo le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare e attuare in particolare i piani nazionali di preparazione di cui all’articolo 6, per rafforzare la preparazione alle crisi e le capacità di sorveglianza, anche mediante l’uso di strumenti digitali.

2.   Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 mirano a fornire al personale di cui a tale paragrafo le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare e attuare in particolare i piani nazionali di preparazione di cui all’articolo 6, per rafforzare la preparazione alle crisi e le capacità di sorveglianza, anche mediante l’uso di strumenti digitali. Le attività di formazione sono destinate anche al personale degli enti locali e regionali dotati di competenze in materia di assistenza sanitaria, al fine di sostenere lo sviluppo di capacità a livello subnazionale.

[…]

[…]

5.   In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione può sostenere l’organizzazione di programmi per lo scambio di operatori sanitari e di personale della sanità pubblica tra due o più Stati membri e per il distacco temporaneo di personale da uno Stato membro all’altro.

5.   In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione può sostenere l’organizzazione di programmi per lo scambio di operatori sanitari e di personale della sanità pubblica tra due o più Stati membri e per il distacco temporaneo di personale da uno Stato membro all’altro.

Tali attività sono svolte in particolare nelle regioni frontaliere in cui gli enti regionali e locali hanno competenze significative in materia di assistenza sanitaria, anche attraverso la formazione del personale dei gruppi di contatto transfrontalieri interregionali.

Motivazione

Anche se la ripartizione delle competenze può variare da uno Stato membro all’altro, in molti casi gli enti locali e regionali sono impegnati sia nella gestione degli ospedali comunali che in compiti di protezione civile, senza però disporre di una formazione specifica o delle capacità necessarie. In particolare sono necessarie azioni di formazione mirate per il personale addetto ai servizi comunali, il cui organico è in molti casi insufficiente. Ciò consentirebbe tempi di risposta più rapidi e un’azione più efficace.

Emendamento 7

Articolo 13, paragrafo 8

Sorveglianza epidemiologica

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

8.   Ogni Stato membro designa le autorità competenti a livello nazionale per la sorveglianza epidemiologica di cui al paragrafo 1.

8.   Ogni Stato membro designa le autorità competenti a livello nazionale per la sorveglianza epidemiologica di cui al paragrafo 1. Tale monitoraggio è sviluppato anche a livello territoriale, in particolare mediante statistiche regionali.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 8

Articolo 19, paragrafo 3

Notifica degli allarmi

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

All’atto della notifica di un allarme, le autorità nazionali competenti e la Commissione comunicano tempestivamente attraverso il SARR qualsiasi informazione pertinente disponibile in loro possesso che possa essere utile al coordinamento della risposta, in particolare:

All’atto della notifica di un allarme, le autorità nazionali competenti e la Commissione comunicano tempestivamente attraverso il SARR qualsiasi informazione pertinente disponibile in loro possesso che possa essere utile al coordinamento della risposta, in particolare:

a)

la tipologia e l’origine dell’agente patogeno;

a)

la tipologia e l’origine dell’agente patogeno;

b)

la data e il luogo dell’incidente o del focolaio;

b)

la data e il luogo dell’incidente o del focolaio;

c)

i mezzi di trasmissione o diffusione;

c)

i territori interessati;

d )

i dati tossicologici;

d )

i mezzi di trasmissione o diffusione;

e )

i metodi di rilevamento e di conferma;

e )

i dati tossicologici;

f )

i rischi per la sanità pubblica;

f )

i metodi di rilevamento e di conferma;

g )

le misure di sanità pubblica attuate o che si intendono adottare a livello nazionale;

g )

i rischi per la sanità pubblica;

h )

altre misure diverse dalle misure di sanità pubblica;

h )

le misure di sanità pubblica attuate o che si intendono adottare a livello nazionale;

i )

la necessità urgente o l’insufficienza di contromisure mediche;

i )

altre misure diverse dalle misure di sanità pubblica;

j )

le richieste e le offerte di assistenza emergenziale transfrontaliera;

j )

la necessità urgente o l’insufficienza di contromisure mediche;

k )

i dati personali necessari per il tracciamento dei contatti a norma dell’articolo 26;

k )

le richieste e le offerte di assistenza emergenziale transfrontaliera;

l )

eventuali altre informazioni pertinenti relative alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero in questione.

l )

i dati personali necessari per il tracciamento dei contatti a norma dell’articolo 26;

 

m )

eventuali altre informazioni pertinenti relative alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero in questione.

Motivazione

Evidente.

B.   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Emendamento 9

Articolo 3

Missioni e compiti del Centro

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2. g)

fornisce, su richiesta della Commissione o del CSS, o di propria iniziativa, orientamenti per il trattamento e la gestione dei casi delle malattie trasmissibili e di altri problemi sanitari speciali rilevanti per la sanità pubblica, in cooperazione con le società pertinenti;

2. g)

fornisce, su richiesta della Commissione o del CSS, o di propria iniziativa, orientamenti per il trattamento e la gestione dei casi delle malattie trasmissibili e di altri problemi sanitari speciali rilevanti per la sanità pubblica, in cooperazione con le società pertinenti , comprese indicazioni per le regioni frontaliere e i nodi di transito in caso di minacce per la salute a carattere transfrontaliero ;

Motivazione

Nel corso della pandemia di COVID-19, per un certo periodo di tempo, finché non sono entrate in vigore misure nazionali, le regioni frontaliere e i nodi di trasporto non hanno ricevuto alcuna indicazione. Ricevere fin dall’inizio degli orientamenti, sia pure informali e non vincolanti, dall’ECDC faciliterebbe una risposta rapida comune a livello locale e regionale in tutta l’UE prima ancora dell’entrata in vigore di misure nazionali mirate.

Emendamento 10

Articolo 5

Gestione delle reti specializzate e attività in rete

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

2. h)

garantisce, per quanto possibile, la raccolta di dati a livello subnazionale.

Motivazione

La richiesta che l’ECDC raccolga dati a livello subnazionale si basa sull’esperienza acquisita nel corso della pandemia di COVID-19, ossia deriva dalla constatazione che, in alcune regioni, la situazione epidemiologica è diversa dalla media nazionale o dalle condizioni prevalenti nelle regioni limitrofe.

Emendamento 11

Articolo 5 ter

Pianificazione della preparazione e della risposta

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1. c)

facilita le autovalutazioni e la valutazione esterna della pianificazione della preparazione e della risposta degli Stati membri e contribuisce alle relazioni e all’audit sulla pianificazione della preparazione e della risposta a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE)…/… [GU: inserire il numero del regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)];

1. c)

facilita le autovalutazioni e la valutazione esterna della pianificazione della preparazione e della risposta degli Stati membri , compresi i piani di preparazione e risposta a livello subnazionale applicabili alle regioni di frontiera e ai nodi di trasporto, e contribuisce alle relazioni e all’audit sulla pianificazione della preparazione e della risposta a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE)…/… [GU: inserire il numero del regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)];

Motivazione

Le regioni dotate di competenze significative in materia sanitaria hanno reagito alla pandemia di COVID-19 con una propria pianificazione e con misure proprie. Orientamenti e audit indipendenti contribuirebbero allo scambio di informazioni e migliorerebbero la qualità della risposta iniziale.

Emendamento 12

Articolo 5 ter

Pianificazione della preparazione e della risposta

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

1. l)

elabora raccomandazioni sul coordinamento transfrontaliero e sulla conformità reciproca delle risposte regionali alle minacce per la salute;

Motivazione

Le regioni dotate di competenze significative in materia sanitaria hanno reagito alla pandemia di COVID-19 con una propria pianificazione e con misure proprie. Orientamenti e audit indipendenti contribuirebbero allo scambio di informazioni e migliorerebbero la qualità della risposta iniziale.

Emendamento 13

Articolo 8

Gestione del sistema di allarme rapido e di reazione

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

6.     Il Centro opera, per quanto possibile, in stretto coordinamento con i gruppi di contatto transfrontalieri regionali in materia sanitaria.

Motivazione

Nei periodi di crisi, la mancanza di possibilità di scambio ha reso difficile una risposta adeguata nelle regioni transfrontaliere. Gruppi di contatto transfrontalieri congiunti, che condividano informazioni con l’ECDC e gli organismi pertinenti a tutti i livelli, consentirebbero alle autorità competenti di prendere decisioni informate.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

A.   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

sottolinea che, ai sensi dell’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), «nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana» e, ai sensi dell’articolo 196 del TFUE, «l’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l’efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall’uomo»;

2.

si richiama al suo impegno — assunto nel parere sul programma UE per la salute «EU4Health» — a dare la priorità «alla salute a livello europeo, e sostenere gli enti regionali e locali sia nella lotta contro il cancro e le epidemie di malattie infettive nell’ambito della cooperazione sanitaria transfrontaliera sia nella modernizzazione dei sistemi sanitari»;

3.

ricorda il principio «One Health», secondo cui la salute è un tema orizzontale che deve essere integrato in tutti i settori d’intervento delle politiche, e in tutte le azioni, dell’Unione europea;

4.

tiene conto del programma di lavoro della Commissione europea, pubblicato il 29 gennaio 2020, in cui si afferma che «stile di vita europeo» significa anche «trovare soluzioni comuni alle sfide comuni, fornire alle persone le competenze di cui hanno bisogno e investire nella loro salute e nel loro benessere»;

5.

rammenta che, conformemente all’articolo 1 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), devono essere adottate misure per facilitare l’accesso a un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità e per promuovere la cooperazione nel settore della sanità tra gli Stati membri, nel pieno rispetto delle competenze nazionali in materia di organizzazione e prestazione dell’assistenza sanitaria;

6.

ricorda che, secondo un sondaggio Eurobarometro del 2017, oltre il 70 % degli europei si aspetta un maggiore coinvolgimento dell’UE nel settore della salute — una preoccupazione, questa, divenuta più prioritaria che mai in questo periodo, in cui i cittadini si aspettano giustamente che l’UE svolga un ruolo più attivo in questo settore;

7.

sottolinea che gli insegnamenti tratti dalla crisi indotta dalla pandemia di COVID-19 offrono all’UE l’opportunità di introdurre un quadro interregionale migliore per monitorare e combattere le minacce transfrontaliere alla salute dei suoi cittadini;

8.

fa notare che, oltre a dover condurre la lotta contro la pandemia, l’UE si trova ad affrontare un grave problema di disuguaglianze nei sistemi sanitari e di carenza permanente di personale medico in alcune zone, problema che esige anch’esso la nostra attenzione;

9.

esprime preoccupazione per il fatto che la proposta non tenga conto in maniera adeguata del livello regionale e locale e che in essa le questioni transfrontaliere siano trattate in un’ottica di frontiere nazionali e non in quella delle esigenze specifiche delle regioni frontaliere.

Rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali nella pianificazione e predisposizione della risposta

10.

richiama l’attenzione sul fatto che 19 su 27 Stati membri hanno scelto di attribuire la responsabilità principale in materia di cura, assistenza e sanità pubblica agli enti locali e regionali e pertanto chiede che questi enti siano pienamente coinvolti nei processi di elaborazione dei piani nazionali di preparazione e di risposta, nella relativa valutazione e nella predisposizione della risposta;

11.

sottolinea la necessità di sviluppare meccanismi di attuazione a livello regionale. L’efficacia dell’attuazione dei piani nazionali di preparazione e di risposta dipenderà dall’intensità con cui i governi nazionali coinvolgeranno il livello regionale;

12.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di organizzare prove di resistenza (stress test) dei sistemi sanitari nazionali per garantire il buon funzionamento del piano di preparazione e di risposta dell’Unione; ritiene che tali prove dovrebbero coinvolgere pienamente, in funzione delle rispettive competenze, le regioni e le città degli Stati membri interessati;

13.

accoglie con favore l’idea della Commissione di fornire agli operatori sanitari una formazione in materia di elaborazione e attuazione dei piani nazionali di preparazione allo scopo di migliorare la preparazione alle situazioni di crisi, anche attraverso il ricorso a strumenti digitali, ma reputa che tale formazione debba essere estesa al personale pertinente degli enti locali e regionali quando ad essi incombano responsabilità rilevanti in materia di salute pubblica;

14.

segnala la necessità di assicurare un certo grado di flessibilità nel combinare le attività condotte «dall’alto» con le conoscenze e le azioni locali e regionali;

15.

sottolinea che il coinvolgimento dei cittadini e degli enti subnazionali consentirebbe di sviluppare in modo più efficace la resilienza alle minacce sanitarie. Anche gli operatori del settore, il cui punto di vista può essere diverso da quello dei legislatori, dovrebbero essere coinvolti in questo processo;

16.

richiama l’attenzione sulla questione dell’educazione e della sensibilizzazione della popolazione in generale sui temi riguardanti la salute pubblica, e osserva che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo cruciale in questo campo;

17.

insiste sul sostegno alla connettività digitale e alla formazione nelle strutture sanitarie regionali e sulla promozione della telemedicina allo scopo di fornire un’assistenza più efficace grazie a centri intelligenti e a team multidisciplinari mobili.

Le regioni di frontiera

18.

richiama l’attenzione sul ruolo e sulle sfide specifici delle regioni situate lungo le frontiere interne ed esterne dell’UE, in cui da molti anni sono stati sviluppati modelli di cooperazione in materia sanitaria tra regioni frontaliere, nonché sui benefici che le soluzioni di questo tipo apportano alle comunità locali;

19.

propone di rafforzare le misure volte a proteggere i sistemi tecnologici sanitari degli enti regionali e locali da eventuali attacchi informatici che potrebbero compromettere il funzionamento stesso dei sistemi sanitari degli Stati membri. Una pianificazione coordinata e un’assistenza centralizzata sono necessarie per rafforzare i sistemi critici già in situazioni normali, dunque ancor di più nelle situazioni di emergenza come quelle indotte da una pandemia;

20.

sottolinea che l’attuale crisi ha messo in luce le minacce esistenti per il sistema sanitario transfrontaliero e ha creato ulteriori ostacoli alla cooperazione tra le regioni. Lo sforzo di rendere efficace e di gestire meglio l’assistenza sanitaria nelle regioni frontaliere ha reso evidente come le differenze di competenze e le difficoltà amministrative derivanti dalle diverse disposizioni giuridiche costituiscano altrettante sfide di rilievo;

21.

chiede la rapida adozione di soluzioni giuridiche adeguate, un sistema di incentivi e la promozione di buone pratiche al fine di migliorare in modo duraturo la cooperazione tra le regioni frontaliere nel campo dell’assistenza sanitaria, in particolare tenendo conto della possibilità o della necessità di istituire, nel quadro dei piani nazionali di preparazione e di risposta, gruppi di contatto transfrontalieri interregionali che, nelle situazioni di emergenza sanitaria, preparino e coordinino le azioni nelle regioni su entrambi i lati del confine;

22.

sottolinea che i pazienti che si avvalgono di prestazioni sanitarie all’estero si recano per lo più in una regione limitrofa, ragion per cui la cooperazione tra regioni frontaliere rappresenta una condizione indispensabile per il successo;

23.

suggerisce di creare uno «status» di operatore sanitario transfrontaliero allo scopo di agevolare la mobilità del personale medico, e ritiene che, per agevolare la mobilità di tali operatori in Europa, sarebbe utile potenziare il sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e promuovere strutture di formazione uniformi;

24.

invita pertanto la Commissione a presentare una proposta volta a garantire una minima permeabilità delle frontiere e, di conseguenza, la relativa cooperazione transfrontaliera in ambito sanitario, al fine di mantenere o, laddove necessario, rafforzare la fornitura di servizi in questo campo, anche in situazioni di crisi, com’è avvenuto e avviene tuttora per la pandemia di COVID-19;

25.

propone di promuovere la conclusione di accordi di cooperazione permanente in materia sanitaria tra le autorità competenti dei vari livelli nazionali al fine di garantire lo scambio di pazienti nelle situazioni di crisi; precisa che tali accordi dovranno anche tenere conto del fatto che alcuni Stati membri dell’UE confinano anche con paesi terzi.

B.   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

26.

accoglie con favore la proposta di rafforzare il mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), come aveva chiesto nel proprio parere su un meccanismo dell’UE per le emergenze sanitarie;

27.

è infatti dell’avviso che ampliare le competenze dell’ECDC sia di cruciale importanza per sviluppare approcci comuni a livello dell’UE alla gestione delle minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

28.

raccomanda che, nell’ambito del suo nuovo mandato, l’ECDC raccolga dati a livello subnazionale e migliori la cooperazione tra le regioni frontaliere e i nodi di transito nelle situazioni in cui si verificano le suddette minacce;

29.

sottolinea che una stretta cooperazione con l’ECDC contribuirà a migliorare la pianificazione, la preparazione, la risposta, la rendicontazione e l’audit presso gli enti locali e regionali, specialmente nelle regioni frontaliere; e invoca l’adozione di disposizioni adeguate che consentano alle autorità regionali di organizzare rapidamente una risposta e un coordinamento transfrontalieri efficaci in caso di pandemia;

30.

auspica che l’ECDC formuli raccomandazioni e suggerimenti non vincolanti in merito alla gestione dei rischi, in particolare per quanto riguarda le regioni frontaliere;

31.

sottolinea l’importanza della capacità di mobilitare e inviare la task force sanitaria dell’UE per contribuire alla risposta locale negli Stati membri;

32.

fa notare che una stretta cooperazione tra i punti di contatto operativi negli Stati membri e le autorità di vigilanza competenti delle unità sanitarie a livello locale e regionale aumenterà notevolmente l’efficacia della sorveglianza epidemiologica;

33.

sottolinea che le istituzioni sanitarie dispongono delle conoscenze più aggiornate, comprese le banche dati riguardanti la situazione epidemiologica, e chiede pertanto che gli enti locali e regionali che vigilano su tali istituzioni siano associati alla preparazione e all’attuazione di sistemi armonizzati per la trasmissione di tali informazioni;

34.

insiste sulla necessità che gli Stati membri definiscano un protocollo statistico comune che consenta la comparabilità dei dati relativi all’impatto della crisi indotta dalla pandemia di COVID-19 e di quelli relativi a future pandemie. Tale protocollo, che dovrà essere elaborato sotto l’autorità congiunta dell’ECDC e di Eurostat, potrebbe essere basato sui dati forniti a livello di NUTS 2 per favorire una risposta strategica che comprenda il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei;

35.

è dell’avviso che l’ECDC possa esercitare la sorveglianza epidemiologica attraverso sistemi integrati che consentano una sorveglianza in tempo reale grazie all’impiego di tecnologie moderne e delle applicazioni di modellizzazione disponibili basate sull’intelligenza artificiale.

Bruxelles, 7 maggio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).