1.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 324/74


Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo per una transizione giusta

(2020/C 324/11)

Relatore generale:

Vojko OBERSNEL (HR/PSE), membro di una giunta locale: comune di Rijeka

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

COM(2020) 22 final

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

COM(2020) 23 final

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

COM(2020) 460 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

COM(2020) 22 final

Emendamento 1

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell’ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo Plus («FSE+») o dal Fondo di coesione. In conformità all’articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell’ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo Plus («FSE+») o dal Fondo di coesione. In conformità all’articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo potrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

Motivazione

Il Fondo per una transizione giusta è una proposta politica che dovrebbe soltanto aggiungersi all’attuale bilancio per la coesione. Nella pratica, la maggior parte delle attività che si propone di sostenere tramite il Fondo (articolo 4) potrebbe già essere finanziata nel quadro degli obiettivi politici 1 e 2 del FESR e del FSE+.

Emendamento 2

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In conformità all’articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di «consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un’economia climaticamente neutra».

In conformità all’articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di «consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un’economia climaticamente neutra» , in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, con l’obiettivo UE della neutralità climatica entro il 2050 e con gli obiettivi di riduzione per il 2030 .

Motivazione

L’obiettivo del Fondo dovrebbe fare chiaramente riferimento agli obiettivi dell’accordo di Parigi, all’obiettivo dell’UE della neutralità climatica entro il 2050 e agli obiettivi di riduzione per il 2030.

Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il Fondo fornirà sostegno all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in tutti gli Stati membri .

1.   Il Fondo finanzierà l’impatto sociale, socioeconomico e ambientale della transizione nelle regioni o nelle attività interessate .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 4

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene unicamente le attività seguenti:

2.   In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene le attività seguenti:

a)

investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

a)

investimenti produttivi e sostenibili nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

b)

investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

b)

investimenti nella creazione di nuove imprese pertinenti per la transizione allo sviluppo sostenibile , anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

c)

investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

c)

investimenti in attività sostenibili di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

d)

investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l’energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell’efficienza energetica e nell’energia rinnovabile;

d)

investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture sociali per l’energia pulita a prezzi accessibili , sicura e sostenibile , nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell’efficienza energetica e nell’energia rinnovabile;

e)

investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

e)

investimenti a sostegno dell’attuazione della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (articolo 15, paragrafo 3), della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (articoli 9 e 11) e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (articolo 14, paragrafo 4);

f)

investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;

f )

investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

g)

investimenti per il potenziamento dell’economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l’uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

g )

investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni , conformemente al principio «chi inquina paga» di cui all’articolo 2, paragrafo 122, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ;

h)

miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori ;

h )

investimenti per il potenziamento dell’economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l’uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

i)

assistenza nella ricerca di lavoro;

i )

miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale della forza lavoro ;

j)

inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

j )

assistenza nella ricerca di lavoro;

k)

assistenza tecnica.

k )

inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

 

l )

ogni altra attività specifica, concordata tra gli enti locali e regionali competenti per il territorio in questione, lo Stato membro e la Commissione europea, che sia in linea con le strategie di sviluppo locale e contribuisca alla transizione verso un’economia dell’UE neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio entro il 2050;

m )

assistenza tecnica.

Motivazione

Qualsiasi investimento nella protezione ambientale dovrebbe rispettare la regola per cui il costo delle misure di lotta contro l’inquinamento deve essere sostenuto dalla parte che lo ha causato.

Il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale non dovrebbero essere limitati ai lavoratori, bensì includere anche la formazione dei disoccupati, delle persone in cerca di lavoro, ecc. per i posti di lavoro nell’economia verde.

Garantire una maggiore flessibilità nella scelta del progetto sostenuto, a condizione che vi sia l’accordo degli enti locali e regionali del territorio interessato, dello Stato membro e della Commissione.

Emendamento 5

Articolo 5, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

a)

la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

a)

la disattivazione, la costruzione o qualsiasi altra forma di investimento nelle centrali nucleari;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 6

Articolo 5, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

d)

gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

d)

gli investimenti legati all’estrazione , alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili , compresa l’apertura di nuove miniere di carbone ;

Motivazione

Il Fondo non deve sostenere l’apertura o la riapertura di miniere di carbone, ma tale limitazione non dovrebbe essere estesa ad altri tipi di estrazione (metalli, minerali industriali, rocce ornamentali, ecc.): attività economiche, queste, che generano occupazione di qualità e a lungo termine.

Emendamento 7

Aggiungere un paragrafo alla fine dell’articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Non è concesso alcun sostegno ad operazioni in una regione NUTS 3 in cui, nel periodo coperto dal programma e sulla base di un piano territoriale per una transizione giusta, sia prevista l’apertura di una nuova miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba oppure la riapertura di una miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba temporaneamente dismessi.

Motivazione

L’obiettivo del sostegno è contribuire alla transizione verso un’economia neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio, il che esclude l’apertura di nuove miniere e/o siti di estrazione della torba e la riapertura di strutture esistenti.

Emendamento 8

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione approva un programma unicamente se l’individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l’energia e il clima dello Stato membro interessato.

La Commissione approva un programma unicamente se l’individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è volto al conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, dell’obiettivo UE della neutralità climatica entro il 2050 e degli obiettivi di riduzione per il 2030 ed è coerente con le strategie territoriali di cui all’articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con il piano nazionale per l’energia e il clima dello Stato membro interessato e con il pilastro europeo dei diritti sociali .

Emendamento 9

Articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all’articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo è pari ad almeno a una volta e mezzo l’importo del sostegno del Fondo a tale priorità , ma non supera il triplo di detto importo .

La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse che le autorità di gestione potrebbero decidere di trasferire in conformità all’articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. L’importo delle risorse del FESR e del FSE+ da trasferire a una priorità del Fondo non supera di una volta e mezzo l’importo del sostegno del Fondo a tale priorità.

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere concessa una maggiore flessibilità nel decidere gli importi da trasferire dal FESR e dal FSE+ al nuovo Fondo. Ciò limiterebbe anche i possibili disimpegni in caso di scarsa capacità di assorbimento nei territori più colpiti.

Emendamento 10

Aggiungere un comma alla fine dell’articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La Commissione autorizza i trasferimenti di risorse del FESR e del FSE+ a una priorità del Fondo soltanto qualora l’importo totale delle risorse trasferite non superi il 20 % della dotazione iniziale del programma operativo a titolo del FESR e del FSE+ (calcolato per ciascun Fondo).

Motivazione

Si allinea così il testo legislativo alla relazione.

Emendamento 11

Articolo 7, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello  3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS  3 ») definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, o loro parti, in conformità al modello di cui all’allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

1.   Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello  2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS  2 ») definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, o loro parti, in conformità al modello di cui all’allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

Motivazione

Le ripercussioni negative della transizione non saranno limitate alle unità di livello NUTS 3, ma molto probabilmente interesseranno anche i territori circostanti. Per questo motivo, e per semplificare la governance, sembra più opportuno concentrare il sostegno al livello NUTS 2.

Emendamento 12

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

b )

un chiaro impegno a favore di una transizione verde socialmente equa e giusta nell’attuazione dell’accordo di Parigi;

Motivazione

I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero essere approvati soltanto se contengono un chiaro impegno a conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi, come sottolineato dal Consiglio europeo il 18 ottobre 2019.

Emendamento 13

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

c )

un chiaro impegno a realizzare l’obiettivo di un’UE climaticamente neutra entro il 2050 e a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione entro il 2030;

Motivazione

I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero essere approvati soltanto se contengono un chiaro impegno a realizzare l’obiettivo di un’UE climaticamente neutra entro il 2050 e a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione entro il 2030, come sottolineato dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2019.

Emendamento 14

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un’economia climaticamente neutra, con l’individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

c)

valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un’economia climaticamente neutra, con l’individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori , come pure valutazione delle ripercussioni negative della transizione sulle regioni limitrofe ;

Motivazione

Nei piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero essere adeguatamente valutate tutte le possibili ripercussioni negative.

Emendamento 15

Articolo 7, paragrafo 2, lettera f)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

f)

descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili;

f)

descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili , se diversi dagli elementi già descritti nel programma, definiti nell’allegato V del regolamento (UE) [nuovo CPR]; gli enti locali e regionali devono essere pienamente coinvolti in tutti gli aspetti del processo ;

Motivazione

Come misura di semplificazione, dovrebbero essere fornite solo le informazioni diverse dagli elementi già descritti nel programma in conformità con il «Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR (obiettivo Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita), del FSE+, del JTF, del Fondo di coesione e del FEAMP — articolo 16, paragrafo 3» (allegato V del CPR). Inoltre, gli enti locali e regionali devono essere considerati parte integrante di questo processo.

Emendamento 16

Articolo 7, paragrafo 2, lettera h)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

h)

se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l’elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l’analisi del divario che, in assenza dell’investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

h)

se viene fornito sostegno a investimenti produttivi e sostenibili effettuati da imprese diverse dalle PMI, la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l’analisi del divario che, in assenza dell’investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

Motivazione

La richiesta di fornire un elenco esaustivo delle operazioni e delle imprese (grandi imprese) nella fase di programmazione del Fondo non sembra essere di facile adempimento e potrebbe comportare dei ritardi sin dall’inizio del periodo di programmazione. Inoltre, un approccio di questo tipo è direttamente in contrasto con gli sforzi di semplificazione, il cui risultato è stato, tra l’altro, quello di abbandonare le procedure separate applicabili ai grandi progetti ai sensi degli articoli 100-103 dell’attuale CPR.

Emendamento 17

Articolo 7, paragrafo 2, lettera i)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

i)

se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, l’elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un’economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l’assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

i)

se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, una giustificazione atta a dimostrare che le operazioni cui fornire sostegno contribuiscono alla transizione verso un’economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l’assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

Motivazione

La richiesta di fornire un elenco esaustivo delle operazioni nella fase di programmazione del Fondo non sembra essere di facile adempimento e potrebbe comportare ritardi sin dall’inizio del periodo di programmazione.

Emendamento 18

Articolo 8 bis [nuovo]

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Articolo 8 bis

1.     È istituita una piattaforma per una transizione giusta (in appresso la «piattaforma»), sotto la supervisione e la gestione diretta della Commissione europea, al fine di consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

2.     La piattaforma è costituita da due componenti:

a)

gruppi di lavoro tecnici, che affrontano sfide concrete nelle regioni interessate e facilitano gli scambi di esperienze e migliori pratiche riguardo alla preparazione dei piani territoriali per una transizione giusta e delle singole operazioni. I gruppi di lavoro tecnici, che dovrebbero includere gli enti locali e regionali, sono costituiti in funzione delle esigenze operative del Fondo, tenendo conto della copertura settoriale delle operazioni sostenute.

I gruppi di lavoro tecnici collaborano strettamente con il polo di consulenza InvestEU istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) [nuovo programma InvestEU] e con i servizi pertinenti della Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di garantire che gli enti locali e regionali dispongano delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie per accedere ai finanziamenti disponibili tramite il programma InvestEU e la BEI;

b)

un forum annuale delle regioni interessate dalla transizione giusta (in appresso il «forum») organizzato congiuntamente con il Comitato europeo delle regioni. Il forum consente il coordinamento degli orientamenti politici e il loro recepimento nelle attività operative dei gruppi di lavoro tecnici.

3.     La Commissione definisce le modalità dettagliate relative ai meccanismi di governance, alla composizione, al funzionamento e al bilancio della piattaforma. È garantita una partecipazione equilibrata di tutti i livelli di governo.

4.     I costi operativi della piattaforma sono coperti dalle risorse destinate all’assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma.

Motivazione

Dovrebbero essere aggiunte delle disposizioni pratiche relative all’istituzione della piattaforma per una transizione giusta al fine di chiarirne gli obiettivi e il funzionamento.

Emendamento 19

Articolo 10, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro ed effettua una consultazione delle parti interessate nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

COM(2020) 23 final

Emendamento 20

Articolo 21 bis, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’importo delle risorse a disposizione del JTF per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in conformità all’articolo [3] del regolamento (UE) [regolamento JTF] è integrato da risorse provenienti dal FESR o dal FSE+, o da una loro combinazione, per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF è pari ad almeno una volta e mezzo l’ importo del sostegno del JTF, ma non supera il triplo dell’ importo di tale sostegno. In nessun caso le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ superano il 20 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per lo Stato membro interessato. […]

L’importo delle risorse a disposizione del JTF per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in conformità all’articolo [3] del regolamento (UE) [regolamento JTF] è integrato , mediante trasferimento volontario, da risorse provenienti dal FESR o dal FSE+, o da una loro combinazione, per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF è pari ad almeno la metà dell’ importo del sostegno del JTF, ma non supera di una volta e mezzo l’ importo di tale sostegno. In nessun caso le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ superano il 20 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per lo Stato membro interessato. […]

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere concessa una maggiore flessibilità nel decidere gli importi da trasferire dal FESR e dal FSE+ al nuovo Fondo. Ciò limiterebbe i possibili disimpegni in caso di scarsa capacità di assorbimento nei territori più colpiti.

Emendamento 21

Articolo 59 (paragrafo 3 bis) (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

3 bis    Le operazioni sostenute dal JTF in conformità al regolamento (UE) [regolamento JTF] restituiscono il sostegno del Fondo se, entro dieci anni dal pagamento finale allo Stato membro che ha ricevuto il sostegno, viene aperta una nuova miniera di carbone, lignite o scisto bituminoso o un sito per l’estrazione della torba oppure riprende l’attività di una miniera di carbone, lignite o scisto bituminoso o di un sito per l’estrazione della torba temporaneamente dismesso nel territorio in cui è stato utilizzato il sostegno del JTF.

Motivazione

L’obiettivo del sostegno è assistere le regioni nella transizione verso un’economia neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio, il che esclude l’apertura di nuove miniere e/o siti di estrazione della torba e la riapertura di miniere e/o siti temporaneamente dismessi.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore l’istituzione del Fondo per una transizione giusta (in appresso il «Fondo»), che costituirà uno strumento fondamentale per sostenere le regioni più colpite dalla transizione verso la neutralità climatica;

2.

si compiace del fatto che la proposta relativa al Fondo abbia ripreso le principali raccomandazioni formulate dal CdR nel parere sulla ristrutturazione socioeconomica delle regioni carbonifere in Europa (1);

3.

accoglie con favore il fatto che il Fondo fornirà sostegno a tutti gli Stati membri, ma continuerà ad essere destinato solo alle regioni più colpite. Inoltre, perché il Fondo abbia la dovuta concentrazione ed efficacia e per stabilire l’intensità minima di aiuto, va considerata solo la popolazione delle regioni interessate;

4.

si rallegra della proposta di destinare al Fondo 11 270 459 000 EUR di stanziamenti (a prezzi correnti) dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e altri 32 803 000 000 EUR (a prezzi correnti) dallo strumento europeo per la ripresa, in quanto essi rappresentano uno stimolo enorme per realizzare gli obiettivi del Fondo; osserva con preoccupazione che le cifre espresse in prezzi correnti potrebbero dare luogo a una minore trasparenza e comparabilità degli stanziamenti tra le diverse rubriche del QFP; invita il Consiglio a includerli come effettivi stanziamenti supplementari nei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

5.

osserva con preoccupazione che le risorse supplementari finanziate a titolo dello strumento europeo per la ripresa, che daranno luogo a nuovi impegni negli anni 2021-2024, eserciteranno una forte pressione sulle autorità di gestione e sui beneficiari finali affinché questi preparino, attuino e spendano quasi il 75 % della dotazione totale nei primi quattro anni del nuovo periodo di programmazione;

6.

approva l’iniziativa della Commissione europea di accompagnare con delle misure mirate la transizione ad un’economia climaticamente neutra, attenta alle questioni climatiche ed ecologicamente sostenibile entro il 2050 e di fornire un sostegno speciale alle zone più colpite da tale transizione mobilitando delle risorse supplementari; sottolinea che tali fondi supplementari non devono in alcun caso essere attinti dal bilancio della politica di coesione; fa rilevare che una dotazione consistente per la politica di coesione deve restare la principale priorità per sostenere l’azione per il clima a livello territoriale;

7.

chiede alla Commissione di inserire il nuovo Fondo per una transizione giusta nella rubrica 2 (Coesione e valori) del QFP 2021-2027 anziché nella rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente) e ribadisce il proprio rifiuto ai tagli previsti alla politica di coesione; rammenta il proprio invito ad escludere l’intero cofinanziamento nazionale dei fondi SIE dai calcoli relativi al patto di stabilità e crescita, e considera che lo stesso dovrebbe valere per il nuovo Fondo;

8.

evidenzia le particolari difficoltà incontrate dalle regioni con un’elevata dipendenza dai combustibili fossili e con sistemi energetici isolati, come le regioni ultraperiferiche; sottolinea che lo sviluppo del mix energetico, in relazione al territorio, all’acqua, ai rifiuti e all’energia, costituisce la chiave della loro strategia energetica in vista di un’economia con zero emissioni di carbonio;

9.

prende atto della stima aggiornata della Commissione secondo cui i tre pilastri del meccanismo per una transizione giusta daranno luogo ad investimenti del valore di 150 miliardi di EUR entro il 2030. Tuttavia, nutre delle riserve riguardo all’effetto moltiplicatore previsto e alla fattibilità degli investimenti privati per alcuni dei possibili progetti;

10.

chiede che dal Fondo o dal meccanismo per una transizione giusta non venga concesso alcun sostegno agli investimenti nelle regioni di livello NUTS 3 in cui sia stata concessa l’autorizzazione pubblica all’apertura di una nuova miniera di carbone, lignite o scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba, oppure alla riapertura di una miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba temporaneamente dismessi;

11.

accoglie con favore la regola per cui il pagamento dei prestiti per il settore pubblico è limitato ai progetti che ottengano un impatto misurabile nel rispondere alle sfide sociali, economiche o ambientali derivanti dalla transizione verso un’economia climaticamente neutra;

12.

sottolinea che anche gli enti locali e regionali devono finanziare progetti nel quadro del processo verso un’economia climaticamente neutra, che non generano un flusso sufficiente di entrate proprie e per i quali non ricevono un sostegno a titolo di altri programmi dell’Unione; accoglie con favore, in tale contesto, la proposta di regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nell’ambito del meccanismo per una transizione giusta, che sostiene gli enti pubblici nel far fronte alle esigenze di investimenti derivanti dalle sfide poste dalla transizione, descritte nei piani per una transizione giusta;

13.

fa rilevare che, presso gli enti locali e regionali dell’UE, si riscontrano livelli diversi di esperienza e utilizzo dei meccanismi finanziari della BEI; pertanto, per assicurare il successo del terzo pilastro del Fondo, invita la Commissione a garantire che i rispettivi Stati membri forniscano una sufficiente assistenza pratica e tecnica a quegli enti locali e regionali che intendono utilizzare i meccanismi finanziari della BEI;

14.

prende atto dell’allineamento dell’ambito del sostegno del Fondo con quello del FESR e del FSE+, in quanto la maggior parte delle attività sostenute dal primo possono essere finanziate anche nell’ambito degli obiettivi dei secondi;

15.

è preoccupato per il ritardo che il Fondo potrebbe causare nell’attuazione dei principali programmi della politica di coesione, nonché per la complessità e gli oneri burocratici che il funzionamento di questo nuovo fondo potrebbe creare per la gestione dei principali programmi della politica di coesione;

16.

si rammarica della scelta della Commissione di definire i programmi del Fondo al livello NUTS 3 anziché NUTS 2, che è il livello al quale vengono attuati i principali programmi della politica di coesione. Tale proposta è in contrasto con il concetto di aree funzionali, che non sono necessariamente identiche alle unità amministrative NUTS 3. Il CdR sottolinea che dovrebbe essere richiesto un unico piano territoriale corrispondente al livello NUTS 2;

17.

chiede che l’ambito del sostegno del Fondo sia ampliato in modo che, in accordo con la Commissione e gli Stati membri, gli enti locali e regionali possano includere progetti ammissibili aggiuntivi nei loro piani territoriali per una transizione giusta; chiede inoltre che si tenga conto della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, quale indicatore fondamentale per la distribuzione delle risorse assegnate al Fondo;

18.

chiede che le parti interessate locali e regionali siano strettamente coinvolte nella preparazione dei piani territoriali per una transizione giusta, dato che la gestione del Fondo sarà condivisa e le risorse del FESR e del FSE+ sono strettamente legate al sostegno del Fondo;

19.

chiede alla Commissione di fornire maggiori orientamenti sul modo in cui essa intende assistere le autorità di gestione e le regioni nell’elaborazione dei piani territoriali per una transizione giusta, dato che la proposta di regolamento del Fondo, compresi i relativi allegati, potrebbe ancora essere soggetta a modifiche sostanziali. Il CdR mette in guardia contro ulteriori ritardi nella preparazione dei programmi il cui sostegno da parte del Fondo è subordinato a quello del FESR e del FSE+ per via dell’obbligo di approvare i piani territoriali per una transizione giusta;

20.

sottolinea che i territori interessati, nei loro piani territoriali per una transizione giusta, non dovrebbero essere tenuti a fornire elenchi esaustivi delle potenziali imprese e/o operazioni alle quali potrebbero concedere sostegno, in quanto ciò rischia di causare ritardi nell’adozione dei piani e di imporre inutili oneri amministrativi alle autorità di gestione. A tale proposito, il CdR sottolinea che nella proposta relativa al nuovo regolamento sulle disposizioni comuni la Commissione non ha inserito una procedura distinta per l’adozione dei grandi progetti e che l’obbligo di fornire tale elenco di beneficiari e/o operazioni potrebbe costituire un passo indietro rispetto a questa scelta;

21.

chiede che le risorse trasferite al Fondo siano limitate al 20 % delle dotazioni iniziali del programma operativo a titolo del FESR e del FSE+. Il CdR propone di concedere maggiore flessibilità alle autorità di gestione rendendo volontari i trasferimenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del progetto di regolamento, con un importo massimo fino a una volta e mezzo la dotazione del Fondo e soltanto con il consenso degli enti locali e regionali interessati;

22.

sottolinea l’importanza di evitare inutili oneri amministrativi prevedendo chiaramente una valutazione d’impatto ex ante del sistema di programmazione e monitoraggio del Fondo;

23.

osserva che le priorità di investimento del Fondo saranno definite nelle rispettive relazioni per paese, che rientrano nel processo del semestre europeo; sottolinea che le regioni non sono ancora formalmente associate al processo e ritiene che occorra assegnare un ruolo più incisivo agli enti locali e regionali al fine di realizzare gli obiettivi del Fondo;

24.

accoglie con favore l’indicazione, contenuta nel regolamento, degli elementi specifici che devono essere inclusi nei piani territoriali per una transizione giusta. Il CdR invita l’autorità legislativa ad aggiungere a tali elementi un chiaro impegno per il conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, dell’obiettivo UE della neutralità climatica entro il 2050 e dei suoi obiettivi di riduzione per il 2030;

25.

sottolinea che la piattaforma per le regioni carbonifere in transizione era inizialmente incentrata sulle regioni carbonifere in cui le attività di estrazione sono ancora in corso, e che il piano prevedeva di estendere il campo di applicazione dell’iniziativa a tutte le regioni ad alta intensità di carbonio nella seconda fase. Il CdR sottolinea che le regioni interessate dalla transizione dovranno affrontare ostacoli analoghi e che la nuova piattaforma dovrebbe pertanto fornire servizi di consulenza, assistere le autorità di gestione e i beneficiari nell’ideazione e nell’attuazione pratica dei loro progetti sul terreno nonché costituire una sede per lo scambio di buone pratiche;

26.

a tale proposito accoglie con favore la creazione della piattaforma per una transizione giusta, che dovrebbe basarsi sulle esperienze positive maturate dalle regioni ad alta intensità di carbonio e da altre regioni che sono riuscite a passare dai combustibili fossili a fonti di energia pulita. Il CdR sottolinea che tale piattaforma dovrebbe garantire che tutti i servizi competenti della Commissione e la BEI collaborino strettamente per affrontare i cambiamenti strutturali nelle regioni colpite. Il CdR si impegna a partecipare attivamente al funzionamento della suddetta piattaforma, in particolare organizzando insieme alla Commissione un Forum annuale delle regioni interessate dalla transizione giusta;

27.

sottolinea che le disposizioni dell’UE in materia di aiuti di Stato devono consentire una certa flessibilità nei casi in cui le regioni ammissibili in transizione intendono attirare investimenti privati. Il CdR ribadisce l’invito alla Commissione a tenere conto, in fase di elaborazione dei nuovi orientamenti, anche dei problemi legati ai cambiamenti strutturali nelle regioni interessate, garantendo così che tali regioni godano di una sufficiente flessibilità per realizzare i loro progetti in modo socialmente ed economicamente sostenibile;

28.

sottolinea che il sostegno concesso tramite il Fondo agli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI non dovrebbe essere limitato alle zone ammissibili agli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE in base alle vigenti norme sugli aiuti di Stato. Le norme in materia dovrebbero invece consentire a tutte le zone che beneficiano del Fondo di contrastare in modo efficace il rischio di perdite di posti di lavoro in una fase precoce. Ciò dovrebbe essere garantito anche mediante l’adeguamento in tal senso del regolamento generale di esenzione per categoria;

29.

sottolinea che le zone maggiormente colpite dalla transizione verso un’economia climaticamente neutra dovrebbero avere l’opportunità di contrastare attivamente e al più presto i cambiamenti strutturali legati a tale sviluppo. Il CdR raccomanda pertanto che i futuri adeguamenti della normativa in materia di aiuti di Stato, ad esempio mediante un nuovo orientamento della Commissione basato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) o c), del TFUE, garantiscano che gli aiuti siano concessi indipendentemente dallo status della regione assistita secondo le norme vigenti;

30.

riconosce il ruolo delle strategie di specializzazione intelligente come uno dei principali strumenti di attuazione del nuovo Fondo;

31.

sottolinea che il Comitato europeo delle regioni ha condotto un’indagine per analizzare le modifiche da apportare alle normative sugli aiuti di Stato in relazione alla ristrutturazione delle regioni carbonifere in Europa (2); fa rilevare che dalle conclusioni è emerso che il processo di transizione dovrebbe essere sostenuto tramite aiuti di Stato al fine di attirare imprese in grado di compensare la scomparsa di posti di lavoro e le perdite nella creazione di valore, e che le norme sugli aiuti di Stato dovrebbero consentire una maggiore flessibilità, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture energetiche, l’efficienza energetica, gli investimenti connessi all’energia e le energie rinnovabili;

32.

accoglie con favore la scelta di basare la proposta legislativa sull’articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, incentrato sulla coesione, e ritiene che essa presenti chiaramente il proprio valore aggiunto europeo e rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 2 luglio 2020

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Parere del Comitato europeo delle regioni — Ristrutturazione socioeconomica delle regioni carbonifere in Europa (GU C 39 del 5.2.2020, pag. 58).

(2)  https://cor.europa.eu/en/news/Pages/report-coal.aspx