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29.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/257 |
P9_TA(2020)0364
Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 dicembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085 — C8-0034/2017 — 2017/0035(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2021/C 445/45)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 3 — paragrafo 7 — comma 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione , a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio.»; |
«Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente , o la maggioranza semplice degli Stati membri, può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione a un livello politico sufficientemente elevato, quale il livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio.»; |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 — paragrafo 3 bis
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio.»; |
«3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Parlamento europeo e al Consiglio per un parere che ne indichi le posizioni e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, incluse le implicazioni istituzionali, giuridiche, economiche, politiche e internazionali dell'esito della votazione in seno al comitato di appello . La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati da motivi di urgenza la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. Le posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio sono altresì trasmesse senza indebito ritardo al Comitato economico e sociale europeo, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, a seconda dei casi. »; |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 — paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera a
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 — paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili. |
«3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili e senza indebito ritardo .»; |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere f) e g), e le informazioni di cui al medesimo paragrafo , lettere e) e h), sono resi pubblici nel registro.». |
«5. Tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici nel registro.». |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«5 bis. Le funzioni di ricerca del registro consentono di effettuare ricerche per settore di intervento.»; |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 11
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 11 |
«Articolo 11 |
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Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio |
Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione. |
Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base o sia in contrasto con gli obiettivi dell'atto di base . In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione. |
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Inoltre, nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio ritengano che sia opportuno rivedere, nell'atto di base, il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione, essi possono, in qualsiasi momento, invitare la Commissione a presentare una proposta per modificare tale atto di base.». |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente regolamento non si applica alle procedure in corso per le quali il comitato di appello ha già espresso un parere alla data di entrata in vigore del presente regolamento . |
Il presente regolamento si applica alle procedure avviate dopo la data della sua entrata in vigore. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0187/2020).