22.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 385/256


P9_TA(2020)0220

Progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (10025/2020 — C9-0215/2020 — 2018/0135(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 385/30)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (10025/2020),

visti l'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0215/2020),

viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (1) e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (3),

vista la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo (4),

vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (5),

viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini,

vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa (6),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea» (COM(2020)0442),

viste la relazione definitiva e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, pubblicate nel dicembre 2016 e presentate al Parlamento europeo e al Consiglio nel gennaio 2017,

vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (7),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0146/2020),

1.

approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Progetto di decisione

Considerando 1 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(1 bis)

La presente decisione fornisce alla Commissione la base giuridica per contrarre prestiti sui mercati dei capitali al fine di finanziare le spese nel quadro del pacchetto per la ripresa Next Generation EU. I costi connessi al rimborso del capitale e al pagamento dei relativi interessi devono essere rifinanziati dal bilancio dell'Unione entro un arco temporale predefinito in funzione delle scadenze delle obbligazioni emesse e della strategia di rimborso del debito. Tali costi non dovrebbero comportare un'indebita riduzione della spesa per i programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) e non dovrebbero nemmeno causare forti aumenti dei contributi nazionali. Pertanto, al fine di migliorare la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso di Next Generation EU, tali costi dovrebbero essere coperti interamente dalle entrate derivanti da autentiche nuove risorse proprie. I relativi stanziamenti di spesa dovrebbero essere contabilizzati al di sopra dei massimali del QFP, come previsto dal regolamento sul QFP.

Emendamento 2

Progetto di decisione

Considerando 1 ter (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(1 ter)

Gli importi generati dalle nuove risorse proprie che eccedono il livello necessario per coprire gli obblighi di rimborso in un determinato anno dovrebbero rimanere nel bilancio dell'Unione come entrate generali. Al termine del piano di rimborso, tali risorse proprie dovrebbero continuare a finanziare il bilancio dell'Unione come entrate generali. L'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie dovrebbe garantire un adeguato livello di finanziamento della spesa dell'Unione nel QFP, riducendo al contempo la predominanza dei contributi nazionali basati sull'RNL nel finanziamento del bilancio annuale dell'Unione, facendo così in modo che il bilancio dell'Unione non sia più considerato come un «gioco a somma zero» caratterizzato dalla logica del «giusto ritorno». Ciò contribuirebbe, a sua volta, a facilitare la concentrazione della spesa al livello dell'Unione sui settori prioritari e sui beni pubblici comuni, conseguendo significativi miglioramenti in termini di efficienza rispetto alla spesa nazionale.

Emendamento 3

Progetto di decisione

Considerando 1 quater (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(1 quater)

Le nuove categorie di risorse proprie dovrebbero essere introdotte a partire dal 2021 affinché il relativo gettito sia disponibile alla scadenza degli interessi e degli obblighi di rimborso. Le nuove risorse proprie dovrebbero essere allineate agli obiettivi delle politiche dell'Unione e dovrebbero sostenere il Green Deal europeo e il funzionamento del mercato unico, come pure gli sforzi intesi a migliorare l'efficacia della tassazione delle società e a rafforzare la lotta alla frode, all'evasione fiscale e all'elusione fiscale. Il Parlamento europeo, nella sua relazione interlocutoria sul QFP e le risorse proprie del novembre 2018, ha già espresso il proprio parere favorevole a un eventuale paniere di nuove risorse proprie che presentano queste caratteristiche; il paniere potrebbe essere ampliato per includere altre opzioni.

Emendamento 4

Progetto di decisione

Considerando 5

Progetto del Consiglio

Emendamento

(5)

L'attuale sistema per determinare la risorsa propria basata sull'IVA è stato ripetutamente criticato dalla Corte dei conti, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri in quanto eccessivamente complesso. Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha pertanto concluso che occorre semplificare il calcolo di tale risorsa propria.

(5)

La risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto è una fonte di entrate ormai consolidata per il bilancio dell'Unione e dovrebbe continuare a rispecchiare il legame intrinseco tra i consumatori nel mercato unico e le finanze pubbliche dell'Unione. Tuttavia, l'attuale sistema per determinare la risorsa propria basata sull'IVA è stato ripetutamente criticato dalla Corte dei conti, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri in quanto eccessivamente complesso. Occorre pertanto semplificare il calcolo di tale risorsa propria.

Emendamento 5

Progetto di decisione

Considerando 6

Progetto del Consiglio

Emendamento

(6)

Al fine di allineare meglio gli strumenti di finanziamento dell'Unione alle sue priorità strategiche, di tenere meglio conto del ruolo del bilancio dell'UE nel funzionamento del mercato unico, di sostenere più efficacemente gli obiettivi delle politiche dell'Unione e di ridurre i contributi basati sul reddito nazionale lordo (RNL) che gli Stati membri versano al bilancio annuale dell'Unione, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concluso che, nei prossimi anni, l'Unione lavorerà a una riforma del sistema delle risorse proprie e introdurrà nuove risorse proprie .

(6)

Al fine di finanziare almeno i costi connessi al rimborso del capitale e al pagamento dei relativi interessi dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, di allineare meglio gli strumenti di finanziamento dell'Unione alle sue priorità strategiche, di tenere meglio conto del ruolo del bilancio dell'UE nel funzionamento del mercato unico, di sostenere più efficacemente gli obiettivi delle politiche dell'Unione , quali ad esempio il Green Deal europeo e la trasformazione digitale, riducendo al contempo la predominanza dei contributi basati sull'RNL che gli Stati membri versano annualmente al bilancio dell'Unione, è necessario introdurre nuove categorie di risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sugli introiti a livello nazionale provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e su un contributo nazionale calcolato sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, favorendo l'economia circolare . Inoltre, a tal fine occorre introdurre nuove risorse proprie basate su un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, pienamente compatibile con le norme dell'OMC, su un'imposta sui servizi digitali e su un'imposta sulle transazioni finanziarie, applicate preferibilmente secondo un sistema definito di comune accordo da tutti gli Stati membri, non appena saranno state create le relative condizioni giuridiche. È opportuno che la Commissione presenti quanto prima le necessarie proposte legislative per le suddette risorse proprie e per altre potenziali nuove risorse proprie, a sostegno del Green Deal europeo e del funzionamento del mercato unico, nonché degli sforzi intesi a migliorare l'efficacia della tassazione delle società. Le potenziali nuove risorse proprie già comunicate dalla Commissione, come il prelievo per il mercato unico, dovrebbero essere ulteriormente valutate prima di essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 6

Progetto di decisione

Considerando 7

Progetto del Consiglio

Emendamento

(7)

Come primo passo dovrebbe essere introdotta una nuova categoria di risorse proprie basata su un contributo nazionale calcolato sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. In linea con la strategia europea per la plastica, il bilancio dell'Unione può contribuire a ridurre l'inquinamento da rifiuti di imballaggio di plastica. Una risorsa propria basata su un contributo nazionale fissato in proporzione alla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro fornirà un incentivo a ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, promuoverà il riciclaggio e darà impulso all'economia circolare. Allo stesso tempo gli Stati membri saranno liberi di adottare le misure più adeguate per conseguire tali obiettivi, conformemente al principio di sussidiarietà. Al fine di evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi nazionali, un meccanismo di adeguamento con una riduzione forfettaria annua dovrebbe essere applicato ai contributi degli Stati membri con un RNL pro capite nel 2017 al di sotto della media dell'UE. La riduzione dovrebbe corrispondere a 3,8  kg moltiplicati per la popolazione degli Stati membri interessati nel 2017.

(7)

In linea con la strategia dell'Unione sulla plastica, il bilancio dell'Unione può contribuire a ridurre l'inquinamento da rifiuti di imballaggio di plastica e a conseguire gli obiettivi della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio . Una risorsa propria basata su un contributo nazionale fissato in proporzione alla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro fornirà un incentivo a ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, promuoverà il riciclaggio e darà impulso all'economia circolare. È opportuno che la Commissione istituisca un metodo di calcolo semplificato come pure meccanismi efficaci di registrazione e di controllo. Allo stesso tempo gli Stati membri saranno liberi di adottare le misure più adeguate per conseguire tali obiettivi, conformemente al principio di sussidiarietà. Poiché tale contributo è destinato a costituire una risorsa propria basata sul principio «chi inquina paga», esso non dovrebbe essere soggetto ad alcun meccanismo di correzione.

Emendamento 7

Progetto di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(7 bis)

L'Unione considera prioritario l'obiettivo di conseguire una riduzione delle proprie emissioni di almeno il 40 % tra il 1990 e il 2030, conformemente agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) dell'Unione europea è uno degli strumenti principali che sono stati creati per conseguire tale obiettivo e genera entrate grazie alla vendita all'asta delle quote di emissioni. Considerando il carattere armonizzato dell'ETS, come pure i finanziamenti erogati dall'Unione per promuovere gli sforzi di mitigazione e adattamento negli Stati membri, è opportuno introdurre una nuova risorsa propria per il bilancio dell'Unione in questo ambito. La nuova risorsa propria dovrebbe essere basata sulle quote che gli Stati membri mettono all'asta, comprese le quote da assegnare a titolo gratuito per un periodo transitorio al settore energetico. Al fine di tener conto delle disposizioni specifiche per taluni Stati membri di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) , le quote ridistribuite a fini di solidarietà e crescita e per le interconnessioni, nonché le quote destinate al Fondo per l'innovazione e al Fondo per la modernizzazione, non dovrebbero essere prese in conto per determinare il contributo alla risorsa propria. La risorsa propria basata sull'ETS dovrebbe essere definita in modo da includere le potenziali entrate addizionali derivanti dal futuro ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva ETS a nuovi settori o a nuove aree geografiche, garantendo al contempo la competitività dell'Unione.

Emendamento 8

Progetto di decisione

Considerando 8

Progetto del Consiglio

Emendamento

(8)

Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha preso atto che, come base per risorse proprie supplementari, nel primo semestre 2021 la Commissione presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale ai fini della loro introduzione al più tardi entro il 1o gennaio 2023. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta riveduta sul sistema di scambio delle quote di emissione, eventualmente estendendolo ai settori del trasporto aereo e marittimo. Ha concluso che nel corso del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 l'Unione lavorerà all'introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie.

(8)

Le risorse proprie addizionali necessarie dovrebbero essere introdotte al più tardi entro il 2028, in conformità di un calendario giuridicamente vincolante stabilito nella presente decisione, che dovrebbe garantire che la relativa legislazione possa essere adottata in tempo utile e resa operativa affinché il gettito sia disponibile quando sarà necessario coprire i costi. La Commissione dovrebbe presentare proposte legislative a tal fine. Un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbe stabilire modalità più dettagliate e altre disposizioni relative a tale calendario giuridicamente vincolante, quali le date di entrata in vigore o l'eventuale applicazione retroattiva di determinate nuove risorse proprie.

Emendamento 9

Progetto di decisione

Considerando 8 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(8 bis)

Come primo passo, il contributo basato sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati integrerà le risorse proprie esistenti a partire dal gennaio 2021. Inoltre, il 30 % degli introiti derivanti dalla vendita all'asta nell'ambito dell'ETS costituirà un'entrata generale per il bilancio dell'Unione a partire dal 2021. Come secondo passo, la Commissione presenterà le proposte necessarie per utilizzare l'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) come base per una risorsa propria a partire dal 2024. Nel primo semestre del 2021, la Commissione presenterà altresì proposte legislative per introdurre nuove risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) e su un prelievo sul digitale. Il relativo gettito sarà disponibile a partire dal 2023. Se il CBAM assumerà la forma di tariffe doganali addizionali sulle importazioni, sarà coperto dalla legislazione sulle risorse proprie tradizionali e non richiederà una decisione separata sulle risorse proprie. Se il CBAM assumerà la forma di un ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva, dovrebbe essere interamente coperto dalla risorsa propria basata sull'ETS. Come terzo passo, nell'ambito del riesame/revisione intermedi del quadro finanziario pluriennale nel primo semestre del 2024, la Commissione presenterà altre nuove proposte o procederà alla rifusione di proposte precedenti per utilizzare la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) come base per una risorsa propria. La legislazione dovrebbe entrare in vigore in tempo utile affinché il gettito derivante da queste nuove risorse proprie sia disponibile a partire dal 2026. Le risorse proprie basate sulle imposte non si applicheranno retroattivamente.

Emendamento 10

Progetto di decisione

Considerando 9

Progetto del Consiglio

Emendamento

(9)

Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concluso che il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità, tra cui la ripartizione equa degli oneri. Ha concluso inoltre che la Danimarca, i Paesi Bassi, l'Austria e la Svezia, e nel contesto del sostegno alla ripresa e alla resilienza, anche la Germania, beneficeranno di correzioni forfettarie dei loro contributi annuali basati sull'RNL per il periodo 2021-2027.

(9)

È opportuno abolire gli sconti e altri meccanismi di correzione.

Emendamento 11

Progetto di decisione

Considerando 9 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(9 bis)

L'Unione si adopererà per l'introduzione di altre eventuali nuove risorse proprie nei prossimi anni ed entro il 2028. Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio propongano una nuova risorsa propria, la Commissione valuterà tale proposta.

Emendamento 12

Progetto di decisione

Considerando 9 ter (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(9 ter)

In vista delle future deliberazioni sulle modifiche dei trattati, e sfruttando lo slancio impresso dalla Conferenza sul futuro dell'Europa, è opportuno rafforzare la legittimità democratica, la rendicontabilità, la resilienza e l'allineamento delle entrate del bilancio dell'Unione ai suoi principali obiettivi politici, conferendo al Parlamento europeo competenze più ampie nel processo decisionale legislativo e un ruolo più attivo nel monitoraggio dell'attuazione del sistema delle risorse proprie e della relativa legislazione settoriale.

Emendamento 13

Progetto di decisione

Considerando 10

Progetto del Consiglio

Emendamento

(10)

Gli Stati membri dovrebbero trattenere , a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi delle risorse proprie tradizionali da essi riscosse .

(10)

La trattenuta , a titolo di spese di riscossione, del 20 % degli importi riscossi dagli Stati membri per le risorse proprie tradizionali costituisce una quota elevata di risorse proprie che non viene messa a disposizione del bilancio dell'Unione . Le spese di riscossione che gli Stati membri trattengono dalle risorse proprie tradizionali dovrebbero essere riportate dal 20 %al livello originario del 10 % per allineare meglio ai costi e ai bisogni effettivi il sostegno finanziario per apparecchiature, personale e sistemi informatici delle dogane. Tale percentuale dovrebbe essere uguale per tutti gli Stati membri.

Emendamento 14

Progetto di decisione

Considerando 11

Progetto del Consiglio

Emendamento

(11)

Conformemente all'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, verrà istituito un regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione. Tali misure dovrebbero includere disposizioni di carattere tecnico e generale applicabili a tutte le categorie di risorse proprie. Esse dovrebbero includere modalità dettagliate per il calcolo e l'iscrizione in bilancio del saldo, nonché le disposizioni e gli accordi necessari per il controllo e la supervisione della riscossione delle risorse proprie.

(11)

Conformemente all'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, spetta al Consiglio stabilire le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione. Tali misure dovrebbero includere disposizioni di carattere tecnico e generale applicabili a tutte le tipologie di risorse proprie e per le quali un adeguato controllo parlamentare è particolarmente importante . Esse dovrebbero includere modalità dettagliate per stabilire l'importo delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, da mettere a disposizione, comprese le aliquote di prelievo applicabili alle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a e), le questioni tecniche relative al reddito nazionale lordo, le disposizioni e gli accordi necessari per il controllo e la supervisione della riscossione delle risorse proprie , comprese le norme sulle ispezioni e sui poteri dei funzionari e altri agenti autorizzati dalla Commissione a effettuare le ispezioni e gli eventuali pertinenti requisiti di rendicontazione . Tali misure dovrebbero altresì includere disposizioni pratiche per informare periodicamente gli Stati membri e il Parlamento europeo in qualità di ramo dell'autorità di bilancio sulla situazione riguardante i prestiti, la gestione del debito e la strategia di gestione dei relativi rischi, nonché il piano di rimborso.

Emendamento 15

Progetto di decisione

Considerando 13

Progetto del Consiglio

Emendamento

(13)

È opportuno mantenere, nell'ambito dei massimali delle risorse proprie, un margine sufficiente tale da consentire all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi finanziari e passività potenziali che giungono a scadenza in un determinato anno. L'importo totale delle risorse proprie attribuite al bilancio dell'Unione per gli stanziamenti annuali di pagamento non dovrebbe superare l'1,40  % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. L'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno non dovrebbe superare l'1,46  % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.

(13)

Per mantenere, nell'ambito dei massimali delle risorse proprie, un margine sufficiente tale da consentire all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi finanziari e passività potenziali che giungono a scadenza in un determinato anno , è opportuno innalzare il massimale delle risorse proprie all'1,50  % della somma del reddito nazionale lordo degli Stati membri ai prezzi di mercato per gli stanziamenti di pagamento .

Emendamento 16

Progetto di decisione

Considerando 16 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(16 bis)

Al solo scopo di coprire gli obblighi finanziari e le passività potenziali supplementari risultanti dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti e di garantire la sostenibilità finanziaria anche nei periodi di recessione economica, è opportuno aumentare il massimale degli stanziamenti di pagamento nella misura di 0,6 punti percentuali.

Emendamento 17

Progetto di decisione

Considerando 19

Progetto del Consiglio

Emendamento

(19)

È opportuno che il bilancio dell'Unione finanzi il rimborso dei prestiti contratti per fornire sostegno a fondo perduto, sostegno rimborsabile tramite strumenti finanziari o accantonamenti per garanzie di bilancio, così come i relativi interessi. I prestiti contratti che sono a loro volta erogati agli Stati membri sotto forma di prestiti dovrebbero essere rimborsati con le somme ricevute dagli Stati membri beneficiari. Occorre attribuire all'Unione e mettere a sua disposizione le risorse che, in conformità dell'articolo 310, paragrafo 4, e dell'articolo 323 TFUE, le permetteranno di far fronte, in un qualsiasi anno e in qualsiasi situazione, a tutti gli obblighi finanziari e passività potenziali risultanti dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti.

(19)

È opportuno che il bilancio dell'Unione finanzi , attraverso il gettito derivante da nuove risorse proprie, il rimborso dei prestiti contratti per fornire sostegno a fondo perduto, sostegno rimborsabile tramite strumenti finanziari o accantonamenti per garanzie di bilancio, così come i relativi interessi. I prestiti contratti che sono a loro volta erogati agli Stati membri sotto forma di prestiti dovrebbero essere rimborsati con le somme ricevute dagli Stati membri beneficiari. Occorre attribuire all'Unione e mettere a sua disposizione le risorse che, in conformità dell'articolo 310, paragrafo 4, e dell'articolo 323 TFUE, le permetteranno di far fronte, in un qualsiasi anno e in qualsiasi situazione, a tutti gli obblighi finanziari e passività potenziali risultanti dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti.

Emendamento 18

Progetto di decisione

Considerando 25

Progetto del Consiglio

Emendamento

(25)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale. Il Consiglio europeo del 17 — 21 luglio 2020 ha preso atto dell'intenzione degli Stati membri di procedere all'approvazione della presente decisione nel più breve tempo possibile. Data la necessità di consentire con urgenza l'assunzione di prestiti ai fini del finanziamento di misure volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica relativa all'espletamento delle procedure per la sua adozione.

(25)

Al fine di consentire l'avvio del processo di ratifica, la presente decisione è adottata dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha espresso l'intenzione di trasmettere in tempi rapidi il parere consultivo che è giuridicamente necessario per accelerare il processo che autorizza la Commissione ad avviare le operazioni di assunzione di prestiti per finanziare lo strumento europeo per la ripresa. La presente decisione dovrebbe entrare in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale , anche per quanto riguarda le nuove categorie di risorse proprie . Il Consiglio europeo del 17 — 21 luglio 2020 ha preso atto dell'intenzione degli Stati membri di procedere all'approvazione della presente decisione nel più breve tempo possibile. Data la necessità di consentire con urgenza l'assunzione di prestiti ai fini del finanziamento di misure volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica relativa all'espletamento delle procedure per la sua adozione.

Emendamento 19

Progetto di decisione

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c

Progetto del Consiglio

Emendamento

(c)

dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro . L'aliquota di prelievo è pari a 0,80 EUR per chilogrammo . Ad alcuni Stati membri si applica una riduzione forfettaria annua definita al quarto comma ;

(c)

dall'applicazione , a partire dalo1 gennaio 2021, di un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. L'aliquota effettiva di prelievo non supera 2,00 EUR per chilogrammo;

Emendamento 20

Progetto di decisione

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(c bis)

dall'applicazione, a partire dal 1o gennaio 2021, di un'aliquota uniforme di prelievo sul gettito prodotto dalle quote da mettere all'asta, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE e al valore di mercato delle quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico, di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 3, della medesima direttiva; l'aliquota effettiva di prelievo non supera il 50 %; dall'intero ricavo incrementale generato da qualsiasi futuro ampliamento dell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione a ulteriori settori e regioni dopo il 1o gennaio 2021;

Emendamento 21

Progetto di decisione

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(c ter)

dalle entrate generate da un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera in conformità della proposta della Commissione […/…] entro il 1o gennaio 2023;

Emendamento 22

Progetto di decisione

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c quater (nuova)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(c quater)

dalle entrate riscosse dalla tassazione dei servizi digitali, in attesa dell'adozione e dell'attuazione della direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (COM(2018)0148) entro il 1o gennaio 2023; l'aliquota effettiva di prelievo non supera il 100 %;

Emendamento 23

Progetto di decisione

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c quinquies (nuova)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(c quinquies)

dall'applicazione, a partire dal 1o gennaio 2026, di un'aliquota uniforme di prelievo alla quota di reddito imponibile attribuita a ciascuno Stato membro in virtù delle norme dell'Unione sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società; l'aliquota effettiva di prelievo non supera il 6 %;

Emendamento 24

Progetto di decisione

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c sexies (nuova)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(c sexies)

dall'applicazione, a partire dal 1o gennaio 2024, di un'imposta sulle transazioni finanziarie da riscuotere a norma della direttiva (UE) n. […/…] del Consiglio; l'aliquota effettiva di prelievo è pari a una quota non superiore alle aliquote minime fissate nella medesima direttiva; se la direttiva sull'imposta sulle transazioni finanziarie è applicata temporaneamente nell'ambito della cooperazione rafforzata, essa non riguarda gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata;

Emendamento 25

Progetto di decisione

Articolo 2 — paragrafo 2

Progetto del Consiglio

Emendamento

2.    Per il periodo 2021-2027, l'Austria beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 565 milioni di EUR, la Danimarca beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 377 milioni di EUR, la Germania beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 3 671  milioni di EUR, i Paesi Bassi beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 1 921  milioni di EUR e la Svezia beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 1 069  milioni di EUR. Questi importi sono espressi a prezzi del 2020 e adeguati ai prezzi correnti applicando l'ultimo deflatore del prodotto interno lordo per l'Unione espresso in euro, fornito dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto di bilancio. Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri.

2.    Nessuno Stato membro deve beneficiare di sconti o correzioni.

Emendamento 26

Progetto di decisione

Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

2 bis.     Entro il 1o gennaio 2021, il Parlamento europeo e il Consiglio, in stretta cooperazione con la Commissione, stabiliscono in un accordo interistituzionale le modalità dettagliate e altre disposizioni necessarie per l'applicazione di un calendario giuridicamente vincolante per l'introduzione delle nuove risorse proprie. Le entrate provenienti da queste nuove risorse proprie sono sufficienti per coprire almeno il rimborso degli oneri finanziari derivanti dalla capacità di prestito stabilita all'articolo 3 ter. Le nuove risorse proprie dovrebbero altresì garantire un adeguato livello di finanziamento della spesa dell'Unione nel QFP, riducendo al contempo la predominanza dei contributi nazionali basati sull'RNL.

La Commissione presenta le opportune proposte legislative a tal fine.

La revisione intermedia del QFP 2021-2027 sarà utilizzata, tra l'altro, per adeguare e, se necessario, adottare nuovi atti legislativi intesi a conseguire gli obiettivi di cui al presente paragrafo.

Emendamento 27

Progetto di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1

Progetto del Consiglio

Emendamento

1.   L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento non supera l'1,40  % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.

1.   L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento non supera il 50 % della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri.

Emendamento 28

Progetto di decisione

Articolo 3 — paragrafo 2

Progetto del Consiglio

Emendamento

2.     L'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,46  % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.

soppresso

Emendamento 29

Progetto di decisione

Articolo 3 — paragrafo 3

Progetto del Consiglio

Emendamento

3.     È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

soppresso

Emendamento 30

Progetto di decisione

Articolo 3 — paragrafo 4

Progetto del Consiglio

Emendamento

4.     Se le modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 comportano variazioni significative del livello di RNL, la Commissione ricalcola i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2, incrementati in via temporanea in conformità dell'articolo 3 quater, sulla base della seguente formula:

soppresso

RNLt-2 + RNLt-1 + RNLt SEC corrente

x% (y %) *_________________

RNLt-2 + RNLt-1 + RNLt SEC modificato

 

In questa formula, «t» è l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale sono disponibili i dati definiti nel regolamento (UE) 2019/516  (5) , x si riferisce al massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento e y al massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di impegno.

 

In questa formula, «SEC» è il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea.

 

Emendamento 31

Progetto di decisione

Articolo 3 bis — paragrafo 2 — comma 1

Progetto del Consiglio

Emendamento

Per gli importi usati per le spese di cui al paragrafo 1, lettera b), il rimborso del capitale e il pagamento dei relativi interessi sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (6).

Per gli importi usati per le spese di cui al paragrafo 1, lettera b), il rimborso del capitale e il pagamento dei relativi interessi sono a carico del gettito derivante dalle nuove risorse proprie introdotte nel bilancio generale dell'Unione. Gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Emendamento 32

Progetto di decisione

Articolo 5

Progetto del Consiglio

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Riporto delle eccedenze

 

L'eventuale eccedenza delle entrate dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

 

Emendamento 33

Progetto di decisione

Articolo 6 — paragrafo 2

Progetto del Consiglio

Emendamento

2.   Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

2.   Gli Stati membri trattengono, a titolo di compensazione per le spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 34

Progetto di decisione

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

b bis)

il trattamento di bilancio delle entrate derivanti da ammende in materia di concorrenza e in casi di infrazione;

Emendamento 35

Progetto di decisione

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

b ter)

le regole per stabilire l'importo delle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c sexies) da mettere a disposizione, comprese le aliquote di prelievo applicabili a tali risorse, paragrafo 1, nei limiti ivi stabiliti, come pure il calcolo dell’aliquota applicabile della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo;

Emendamento 36

Progetto di decisione

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b quater (nuova)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

b quater)

il reddito nazionale lordo di riferimento, le disposizioni per il suo adeguamento e per il ricalcolo dei massimali relativi ai pagamenti e agli impegni in caso di variazioni significative del reddito nazionale lordo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1;


(1)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 51.

(2)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0226.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0449.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2019)0032.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2020)0124.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0206.

(1 bis)   Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)

(5)   Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).

(6)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).