22.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 385/256 |
P9_TA(2020)0220
Progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (10025/2020 — C9-0215/2020 — 2018/0135(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2021/C 385/30)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto del Consiglio (10025/2020), |
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visti l'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0215/2020), |
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viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (1) e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (2), |
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vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (3), |
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vista la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo (4), |
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vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (5), |
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viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini, |
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vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa (6), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea» (COM(2020)0442), |
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viste la relazione definitiva e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, pubblicate nel dicembre 2016 e presentate al Parlamento europeo e al Consiglio nel gennaio 2017, |
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vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (7), |
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visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0146/2020), |
1. |
approva il progetto del Consiglio quale emendato; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Progetto di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 2
Progetto di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 3
Progetto di decisione
Considerando 1 quater (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 4
Progetto di decisione
Considerando 5
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 5
Progetto di decisione
Considerando 6
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 6
Progetto di decisione
Considerando 7
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 7
Progetto di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 8
Progetto di decisione
Considerando 8
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 9
Progetto di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 10
Progetto di decisione
Considerando 9
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 11
Progetto di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 12
Progetto di decisione
Considerando 9 ter (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 13
Progetto di decisione
Considerando 10
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 14
Progetto di decisione
Considerando 11
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 15
Progetto di decisione
Considerando 13
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 16
Progetto di decisione
Considerando 16 bis (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 17
Progetto di decisione
Considerando 19
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 18
Progetto di decisione
Considerando 25
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 19
Progetto di decisione
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 20
Progetto di decisione
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 21
Progetto di decisione
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 22
Progetto di decisione
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c quater (nuova)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 23
Progetto di decisione
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c quinquies (nuova)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 24
Progetto di decisione
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c sexies (nuova)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 25
Progetto di decisione
Articolo 2 — paragrafo 2
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
2. Per il periodo 2021-2027, l'Austria beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 565 milioni di EUR, la Danimarca beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 377 milioni di EUR, la Germania beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 3 671 milioni di EUR, i Paesi Bassi beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 1 921 milioni di EUR e la Svezia beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 1 069 milioni di EUR. Questi importi sono espressi a prezzi del 2020 e adeguati ai prezzi correnti applicando l'ultimo deflatore del prodotto interno lordo per l'Unione espresso in euro, fornito dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto di bilancio. Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri. |
2. Nessuno Stato membro deve beneficiare di sconti o correzioni. |
Emendamento 26
Progetto di decisione
Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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2 bis. Entro il 1o gennaio 2021, il Parlamento europeo e il Consiglio, in stretta cooperazione con la Commissione, stabiliscono in un accordo interistituzionale le modalità dettagliate e altre disposizioni necessarie per l'applicazione di un calendario giuridicamente vincolante per l'introduzione delle nuove risorse proprie. Le entrate provenienti da queste nuove risorse proprie sono sufficienti per coprire almeno il rimborso degli oneri finanziari derivanti dalla capacità di prestito stabilita all'articolo 3 ter. Le nuove risorse proprie dovrebbero altresì garantire un adeguato livello di finanziamento della spesa dell'Unione nel QFP, riducendo al contempo la predominanza dei contributi nazionali basati sull'RNL. La Commissione presenta le opportune proposte legislative a tal fine. La revisione intermedia del QFP 2021-2027 sarà utilizzata, tra l'altro, per adeguare e, se necessario, adottare nuovi atti legislativi intesi a conseguire gli obiettivi di cui al presente paragrafo. |
Emendamento 27
Progetto di decisione
Articolo 3 — paragrafo 1
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
1. L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento non supera l'1,40 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. |
1. L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento non supera il 50 % della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri. |
Emendamento 28
Progetto di decisione
Articolo 3 — paragrafo 2
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
2. L'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,46 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. |
soppresso |
Emendamento 29
Progetto di decisione
Articolo 3 — paragrafo 3
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
3. È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi. |
soppresso |
Emendamento 30
Progetto di decisione
Articolo 3 — paragrafo 4
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
4. Se le modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 comportano variazioni significative del livello di RNL, la Commissione ricalcola i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2, incrementati in via temporanea in conformità dell'articolo 3 quater, sulla base della seguente formula: |
soppresso |
RNLt-2 + RNLt-1 + RNLt SEC corrente x% (y %) *_________________ RNLt-2 + RNLt-1 + RNLt SEC modificato |
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In questa formula, «t» è l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale sono disponibili i dati definiti nel regolamento (UE) 2019/516 (5) , x si riferisce al massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento e y al massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di impegno. |
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In questa formula, «SEC» è il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea. |
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Emendamento 31
Progetto di decisione
Articolo 3 bis — paragrafo 2 — comma 1
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
Per gli importi usati per le spese di cui al paragrafo 1, lettera b), il rimborso del capitale e il pagamento dei relativi interessi sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
Per gli importi usati per le spese di cui al paragrafo 1, lettera b), il rimborso del capitale e il pagamento dei relativi interessi sono a carico del gettito derivante dalle nuove risorse proprie introdotte nel bilancio generale dell'Unione. Gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. |
Emendamento 32
Progetto di decisione
Articolo 5
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
Articolo 5 |
soppresso |
Riporto delle eccedenze |
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L'eventuale eccedenza delle entrate dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo. |
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Emendamento 33
Progetto di decisione
Articolo 6 — paragrafo 2
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
2. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). |
2. Gli Stati membri trattengono, a titolo di compensazione per le spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). |
Emendamento 34
Progetto di decisione
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 35
Progetto di decisione
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 36
Progetto di decisione
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b quater (nuova)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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(1) GU C 162 del 10.5.2019, pag. 51.
(2) GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71.
(3) Testi approvati, P8_TA(2018)0226.
(4) Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
(5) Testi approvati, P9_TA(2019)0032.
(6) Testi approvati, P9_TA(2020)0124.
(7) Testi approvati, P9_TA(2020)0206.
(1 bis) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)
(5) Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).
(6) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).