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15.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/124 |
P9_TA(2020)0185
Periodi di guida giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo e posizionamento per mezzo dei tachigrafi ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (05114/1/2020 — C9-0104/2020 — 2017/0122(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2021/C 371/21)
Il Parlamento europeo,
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vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05114/1/2020 — C9-0104/2020), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018 (1), |
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visto il parere del Comitato delle regioni del 1o febbraio 2018 (2), |
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vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0277), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, |
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visto l'articolo 67 del suo regolamento, |
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vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0115/2020), |
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1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
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2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
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3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 45.
(2) GU C 176 del 23.5.2018, pag. 57.
(3) Testi approvati del 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.