15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/124


P9_TA(2020)0185

Periodi di guida giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo e posizionamento per mezzo dei tachigrafi ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (05114/1/2020 — C9-0104/2020 — 2017/0122(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 371/21)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05114/1/2020 — C9-0104/2020),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 1o febbraio 2018 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0277),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0115/2020),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 45.

(2)  GU C 176 del 23.5.2018, pag. 57.

(3)  Testi approvati del 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.