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8.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 362/205 |
P9_TA(2020)0170
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale: rinviare determinati termini a causa della pandemia di Covid-19 *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 (COM(2020)0197 — C9-0134/2020 — 2020/0081(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2021/C 362/45)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0197), |
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visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0134/2020), |
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visti gli articoli 82 e 163 del suo regolamento, |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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3. |
invita il Consiglio ad informare il Parlamento qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 ter
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 27 ter soppresso |
Proroga del periodo di rinvio |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 27 quater, al fine di prorogare il periodo di rinvio per la comunicazione e lo scambio di informazioni, conformemente all'articolo 8 bis ter, paragrafi 12 e 18, e all'articolo 27 bis, per un massimo di 3 mesi supplementari. |
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La Commissione può adottare l'atto delegato di cui al primo comma soltanto se durante una parte o la totalità del periodo di rinvio persistono le circostanze eccezionali di gravi rischi per la salute pubblica provocati dalla pandemia di Covid-19 e gli Stati membri devono attuare misure di confinamento. |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 quater
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 27 quater soppresso |
Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 27 ter è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo. |
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2. Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 27 ter è conferito alla Commissione esclusivamente per il periodo del rinvio dei termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 bis ter, paragrafi 12 e 18, e all'articolo 27 bis. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 27 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità dell'atto delegato già in vigore. |
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4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio. La notifica dell'atto delegato al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. |
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6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 27 ter entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni da parte del Consiglio. Il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro cinque giorni lavorativi dalla notifica di tale atto. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Consiglio ha sollevato obiezioni. |
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7. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione di un atto delegato da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa allo stesso o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio. |
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