26.11.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 404/30


Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 11/2020 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

(2020/C 404/02)

I.   INTRODUZIONE

Il 12 aprile 2018 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto (1), basata sull’articolo 114 TFUE, nonché una comunicazione su «Un “New Deal” per i consumatori» e un’altra proposta di direttiva sulla modernizzazione delle norme a tutela dei consumatori (2) (adottata nel 2019).

La presente proposta di direttiva è volta a modernizzare e sostituire la direttiva sui provvedimenti inibitori (3) prevedendo provvedimenti risarcitori e provvedimenti inibitori in caso di violazioni del diritto dell’Unione che interessano un gruppo di consumatori.

Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 20 settembre 2018 (4). Il Comitato europeo delle regioni ha anch’esso emesso il suo parere il 10 ottobre 2018 (5).

Il Parlamento europeo (PE) ha adottato la sua posizione in prima lettura nel marzo 2019 (6), proponendo 108 emendamenti alla proposta della Commissione. Dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2019, il relatore Geoffroy DIDIER (PPE, FR) è stato rinominato. Il 9 gennaio 2020 la commissione giuridica, competente per la proposta, ha deciso di avviare negoziati con il Consiglio sulla base della posizione del PE in prima lettura.

L’esame della proposta da parte del gruppo «Protezione e informazione dei consumatori» è iniziato nell’aprile 2018. La valutazione d’impatto della Commissione è stata esaminata durante la prima riunione del gruppo dedicata a questo fascicolo. Dall’esame è emersa una generale soddisfazione delle delegazioni per i metodi e criteri applicati dalla Commissione nella valutazione d’impatto.

Nella sessione del 28 novembre 2019 il Consiglio «Competitività» ha approvato un orientamento generale (7) che conferisce alla presidenza il mandato per negoziare con il Parlamento europeo.

Il 14 gennaio, il 2 marzo e il 22 giugno 2020 si sono tenuti tre triloghi informali. Nell’ultimo trilogo, i colegislatori hanno concordato in via provvisoria un pacchetto di compromesso globale.

In seguito all’adozione dell’orientamento generale, il Comitato dei rappresentanti permanenti è stato informato dalla presidenza sull’andamento dei negoziati il 15 gennaio, il 26 febbraio, il 4 marzo, il 17 e il 24 giugno 2020. Il 30 giugno 2020, al termine dell’esame del testo di compromesso finale in vista di un accordo, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l’accordo politico (8) raggiunto il 22 giugno 2020 tra i colegislatori.

Il 7 luglio 2020 la commissione giuridica del PE ha espresso un giudizio favorevole sul testo. Lo stesso giorno, il presidente della commissione giuridica ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti indicando che, previo esame da parte dei giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni, avrebbe raccomandato alla commissione giuridica e alla plenaria di approvare in seconda lettura la posizione del Consiglio in prima lettura senza emendamenti.

Il 22 luglio 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha pertanto raccomandato al Consiglio di approvare l’accordo politico (9), che è stato confermato il 21 settembre 2020 dal Consiglio «Agricoltura e pesca».

II.   OBIETTIVO

La presente direttiva mira a incrementare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel mercato interno garantendo una concorrenza più equa e rafforzando l’efficace applicazione del diritto dell’Unione in materia di protezione dei consumatori. Più specificamente, la proposta consente agli enti legittimati, designati dagli Stati membri, di intentare azioni rappresentative al fine di ottenere provvedimenti sia inibitori che risarcitori in caso di violazioni del diritto dell’Unione che interessano un gruppo di consumatori. Sostituisce l’attuale direttiva relativa ai provvedimenti inibitori e risponde alla necessità di un approccio orizzontale dell’UE al ricorso collettivo, basato su un insieme comune di principi rispettosi delle tradizioni giuridiche nazionali e in grado di fornire salvaguardie contro rischi di abuso.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

1.   Oggetto e ambito di applicazione (articoli 1 e 2, nonché allegato I)

L’oggetto della direttiva, che è quello di garantire che azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori siano disponibili in tutti gli Stati membri, è chiarito, così come la sua relazione con le norme esistenti di diritto internazionale privato. Il Consiglio ha sostenuto le modifiche apportate dal PE volte ad assicurare che la direttiva non costituisca un motivo di riduzione della protezione dei consumatori nei settori contemplati dagli atti giuridici elencati nell’allegato I. Tale elenco è stato aggiornato e riguarda settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l’energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati.

2.   Distinzione tra azioni nazionali e azioni transfrontaliere (articoli 4 e 6, nonché le corrispondenti definizioni di cui all’articolo 3)

Per il Consiglio è stato importante introdurre criteri comuni e più rigorosi per designare gli enti legittimati ai fini delle azioni transfrontaliere e garantirne il reciproco riconoscimento. In linea con i suggerimenti del PE, i criteri per la designazione degli enti legittimati ai fini delle azioni nazionali devono essere coerenti con gli obiettivi della direttiva.

3.   Finanziamento delle azioni rappresentative (articoli 4 e 10)

Il PE aveva espresso preoccupazione quanto alla trasparenza del finanziamento degli enti legittimati ed aveva altresì manifestato l’intenzione di rafforzare le norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse. Ciò ha portato a modifiche approvate dal Consiglio per quanto riguarda i criteri di designazione più dettagliati e il finanziamento da parte di terzi delle azioni risarcitorie. Di conseguenza, gli Stati membri devono provvedere a che i conflitti di interesse siano evitati e a che il finanziamento da parte di terzi non allontani l’azione rappresentativa dalla tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Qualora sussistano dubbi giustificati, gli enti legittimati possono essere tenuti a comunicare all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa un resoconto finanziario dei loro fondi.

4.   Funzionamento delle azioni rappresentative (articoli 7, 8, 9 e 12)

Per il Consiglio è stato importante chiarire ulteriormente il funzionamento delle azioni rappresentative al fine di facilitare il recepimento e l’applicazione della direttiva, in particolare introducendo un articolo distinto sui provvedimenti inibitori. Il PE aveva ritenuto fondamentale il principio del «chi perde paga» per evitare l’abuso del contenzioso. Sono stati apportati diversi chiarimenti e diverse modifiche in tal senso, tra cui la soppressione della necessità di una decisione definitiva preliminare di natura inibitoria per irrogare provvedimenti risarcitori.

5.   Informazioni sulle azioni rappresentative (articolo 13)

Per il PE è stato importante rafforzare le disposizioni sulle informazioni destinate ai consumatori in merito alle azioni rappresentative. Il Consiglio ha sostenuto tale obiettivo e ha ritenuto che tale rafforzamento dovesse essere effettuato in modo proporzionato. Tali disposizioni sono state adattate di conseguenza.

6.   Assistenza agli enti legittimati (articolo 20)

Per il PE è stato fondamentale rafforzare e precisare le disposizioni sull’assistenza disponibile per gli enti legittimati. Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri adottino misure volte a garantire che i costi non impediscano agli enti legittimati di chiedere provvedimenti inibitori o risarcitori.

7.   Mediatore europeo (articolo 23, paragrafo 3)

Come richiesto dal PE, il testo impone alla Commissione di effettuare una valutazione per stabilire se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell’Unione attraverso l’istituzione di un Mediatore europeo per le azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori.

8.   Termini per il recepimento e l’applicazione della direttiva e disposizioni transitorie (articoli 22 e 24)

Data la complessità della proposta, in particolare per gli Stati membri che non dispongono di un sistema di azioni rappresentative, è importante che il Consiglio conceda agli Stati membri più tempo per recepire e applicare la direttiva (24 e 30 mesi rispettivamente).

IV.   CONCLUSIONI

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso equo ed equilibrato raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l’aiuto della Commissione. Dopo lunghe discussioni su un meccanismo di ricorso collettivo a livello europeo, i consumatori e i professionisti si sono finalmente dotati di un quadro a livello dell’UE che migliorerà il rispetto delle norme in materia di protezione dei consumatori e contribuirà a creare parità di condizioni tra le imprese.


(1)  Docc. 7877/18 + ADD 1 - 5.

(2)  Direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).

(3)  Direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).

(4)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.

(5)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 232.

(6)  Doc. 7714/19.

(7)  Docc. 14210/19 + ADD 1.

(8)  Doc. 9059/20.

(9)  Docc. 9592/20 + COR 1 + ADD 1.